CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/03/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1045/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1045/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA FREGUGLIA, 8A, presso lo studio dell'avvocato
STEFANO PAOLETTI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 10 elettivamente domiciliato in MILANO, VIA GUASTALLA, 6, presso gli Uffici della Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLO MANDARANO e SALVATORE
SMALDONE come da procura generale alle liti del 15.03.2023, rep. n. 75374, racc. n. 15798, notaio dott. di Milano, Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a sanzioni amministrative.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare: IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: - Accertare per i motivi di cui in narrativa l'inesistenza della pretesa
economica avanzata dal verso e per l'effetto dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'illegittimità e/o la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 20180430100540000007181 notificata in
data 14/12/2018 per infondatezza della pretesa economica. IN OGNI CASO: - con vittoria di compensi
e spese di - entrambi i gradi - giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. Con espressa riserva, in via
istruttoria, all'occorrenza, di essere riammessi all'istruzione della causa e meglio precisare e
integrare le proprie istanze e deduzioni istruttorie”;
per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, respingere Controparte_1
l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la
sentenza del Tribunale di Milano n. 7989/2022, nonché l'ingiunzione n. 2018 0430100540000007181,
con conseguente condanna di al pagamento della somma di € 19.057,00, Controparte_2
oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i
gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa)
trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano”.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.01.2019, agiva in giudizio davanti al Controparte_2
tribunale di Milano nei confronti del , proponendo opposizione contro la ingiunzione Controparte_1
di pagamento delle Entrate patrimoniali degli Enti Pubblici (ex art. 32 D.Lgs. 150/2011 e R.D.
639/1910), la n. 20180430100540000007181, emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910, avente un importo pari a € 19.057,00 notificata in data 14.12.2018, chiedendone l'annullamento. A fondamento della sua domanda, l'attrice affermava;
1) di esercitare attività di somministrazione con Bar e Ristorante presso l'unità locale sita in Milano, via Carlo Imbonati, 24; 2) di avere chiesto, nell'ambito della sua attività, il rilascio di una concessione per l'occupazione del suolo pubblico antistante i locali per realizzare un
Dehors Permanente;
3) che il Comune di Milano rilasciava, quindi, la concessione n. 247275/2013 del
14/05/2013 (Concessione 2013), per un canone annuo di euro 2.833,52; 4) di avere richiesto, in data
8.06.2015, il rilascio di una nuova concessione per occupazione di suolo pubblico con allargamento della metratura di quella già esistente;
5) che il Milano, a seguito dell'iter di verifica, le CP_1
concedeva la nuova concessione n. 322057/2015 in data 23.03.2016, per un canone annuo di €
11.596,72; 6) di avere richiesto il ricalcolo del canone annuo in quanto nella concessione 2016 il aveva inserito per errore un valore per metro quadro non corrispondente alla zona di CP_1
competenza; 7) che il Comune di Milano aveva, quindi, corretto la Concessione 2016, rilasciandone una nuova e corretta, la n. 35452/2018 in data 12.04.2018, per un canone annuo di € 6.880,99 a rettifica dei valori calcolati nella Concessione del 2015 con espressa revoca della precedente concessione;
8)
che in data 14.12.2018 le veniva notificato dal Comune di Milano la ingiunzione di pagamento n.
20180430100540000007181 per l'importo di € 19.042,00, contestandole diversi addebiti e imputandole un'occupazione abusiva, ignorando così le concessioni già rilasciate;
9) che, in realtà, tale ingiunzione di pagamento era ingiusta e illegittima in quanto non teneva conto dei pagamenti comunque effettuati;
pagina 3 di 10 10) che i calcoli erano errati, non avendo tenuto conto del fatto che la concessione del 2016 aveva decorrenza dal 1.01.2016.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma della Controparte_1
ingiunzione.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 7989/2022, pubblicata il 10.10.2022, ha rigettato l'opposizione,
confermando l'ingiunzione, condannando parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo, previa sospensione della sua Controparte_2
esecutività, la riforma della pronuncia sulla base della seguente motivazione:
1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C..
Il si è costituito nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
La Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione al Collegio l'udienza del 25.09.2024, rinviata, poi, per la modifica del consigliere relatore, all'udienza del 26.02.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è la sentenza del giudice di prime cure, laddove non avrebbe correttamente valutato i documenti prodotti, i quali, se adeguatamente considerati, avrebbero comportato la declaratoria di illegittimità della richiesta di pagamento da parte del CP_1
Tale motivo è infondato.
In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno premettere che, da un punto di vista normativo, l'art. 63 d.lgs.446/1997 prevede la facoltà, per i Comuni, di “prevedere che l'occupazione, sia permanente
che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio
pagina 4 di 10 demanio o patrimonio indisponibile […] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del
titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il
pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio costituita nei modi di legge”. Con deliberazione n. 11 del 21 febbraio 2001 , il
Consiglio Comunale di Milano ha adottato il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP Comune Milano, con decorrenza dal 1 gennaio
2000, in sostituzione della “tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche” (TOSAP).
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il presupposto del canone è costituito dall'occupazione “di
qualsiasi natura effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del . Il successivo art. 3 precisa che il CP_1
canone è dovuto al “dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza dal CP_1
soggetto che effettua un'occupazione abusiva, di cui all'art. 20, risultante dal verbale di accertamento
redatto da competente pubblico ufficiale”. Con specifico riguardo alle occupazioni abusive, l'art. 20,
comma 3, del Regolamento - che recepisce l'art. 63, comma 2, lett. g), d. lgs 446/97 - stabilisce che:
“l'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto dal competente
pubblico ufficiale, comporta l'obbligo per il trasgressore di corrispondere: a) un'indennità pari al
canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30%
(trenta per cento); b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con
l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per
l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24
novembre 1981 n. 689; c) le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con
D.Lgs. 30/04/92 n. 285”.
In base alla normativa sopra ricordata, pertanto, l'occupazione sine titulo di suolo pubblico fonda la concorrente applicazione delle indennità e delle sanzioni previste dall'art. 20, lett. a), b), c).
pagina 5 di 10 Alla luce di tali principi, il Collegio rileva che, nel caso di specie, è circostanza pacifica che oggetto di opposizione sia l'ingiunzione di pagamento n. 20180430100540000007181 per l'importo di €
19.057,00, notificata il 12.12.2018, avente a oggetto il mancato pagamento della somma indicata nei due verbali di contestazione, il n. 7399532, effettuato in data 30.07.2015, per il quale era stato emesso l'avviso di pagamento n. 152/2015 per l'importo di € 9.484,54, e il n. 7410686, effettuato in data
12.01.2016, per il quale era stato emesso l'avviso di pagamento n. 23/2016 per l'importo di € 9.484,54.
In entrambi i verbali veniva contestata la occupazione abusiva di una superficie complessiva pari a circa 51,50 mq realizzata mediante tavoli, sedie, fioriere, pedana (non autorizzata) e dehors (non autorizzato) formato da vetri aventi altezza pari a mt 2,50 chiuso su tre lati con ingresso garantito da porte scorrevoli e coperto da un tetto in plexiglass. Con tali verbali, pacificamente notificati, è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta prevista dal Codice della Strada,
come disposto dall'art. 20, comma 3, lett. c) del Regolamento COSAP, che controparte provvedeva a pagare, con l'avvertimento che sarebbero seguite le notificazioni per il recupero della indennità e per la sanzione amministrativa di cui all'art. 20, comma 3, lett. a) e b) del medesimo Regolamento, come poi
è avvenuto con gli avvisi di pagamento n. 152/2015 e n. 23/2016.
Alla luce di ciò sono del tutto inconferenti le contestazioni dell'appellante, la quale ha richiamato le concessioni rilasciate in data 23.02.2016 e in data 12.04.2018, atteso che al momento degli accertamenti, avvenuti in data 30.07.2015 e in data 12.01.2016, l'unico titolo legittimante l'occupazione dello spazio pubblico era la concessione rilasciata in data 14.05.2013, in forza della quale la società era pacificamente autorizzata a occupare mq 40,00, unicamente mediante l'apposizione di tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere, diversamente da quanto accertato dagli organi preposti che hanno verificato l'occupazione di ben 10,50 mq eccedenti il limite, con elementi di arredo non autorizzati,
formando così un sito completamente difforme da quanto consentito.
pagina 6 di 10 Non rileva quanto asserito da parte dell'appellante secondo la quale la concessione avrebbe avuto inizio in data 3.01.2016, atteso che tale dato non si evince dalla concessione, ma esclusivamente dai
“determina” per le rate di pagamento in relazione alla concessione per l'anno 2016 (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante). Si ritiene, infatti, che essi non assumano alcuna rilevanza in relazione al momento in cui la concessione produce i suoi effetti, che è esclusivamente dal momento del suo rilascio, ove vengono indicate anche le modalità di realizzazione delle opere (doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte appellata) e una contestazione in ordine alla (parziale non) debenza di tale somma (per i mesi in cui verrebbero a sovrapporsi canone e indennizzo/sanzione) esula dall'oggetto del presente procedimento. Eventuali ragioni di (parziale) indebito potrebbero semmai,
ricorrendone le condizioni di legge, essere proposte in altra sede.
Parimenti, non appare rilevante, ai fini del presente giudizio, l'eventuale pagamento maggiorato in relazione al canone concessorio rilasciato, facendo esso fondamento su due titoli diversi, in quanto l'indennità oggetto del presente giudizio è dovuta a fronte dell'occupazione abusiva del suolo pubblico,
mentre il canone ordinario è dovuto a seguito del rilascio del titolo abilitativo, essendo essi fondati su parametri differenti, su diverse discipline e comportanti un onere contributivo differente, non essendo nemmeno stati provati i presupposti per una compensazione di crediti reciproci. Si evidenzia, peraltro,
che il documento depositato da controparte (doc. 14 del fascicolo di parte appellante) si riferisce al
COSAP ordinario afferente all'annualità 2017, successivamente annullato dagli Uffici tecnici, il quale nulla ha a che vedere con l'oggetto del presente giudizio, riguardante l'indennità per occupazione abusiva dovuta a fronte degli accertamenti effettuati.
Irrilevante è, inoltre, la contestazione in ordine ai calcoli della superficie occupata, verificati alla luce dei verbali della Polizia Locale che hanno effettuato l'accertamento, i quali fanno piena prova fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente pagina 7 di 10 compiuto o constatato (cfr. Cass. 9620/2003), con conseguente definitività dell'accertamento svolto dagli agenti anche con riferimento alle misurazioni effettuate.
Si ritiene, inoltre, inammissibile, in quanto generica, la eccezione svolta da parte appellante in ordine all'errato calcolo delle somme chieste in pagamento, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, il quale ha confermato l'importo dovuto. Si osserva, infatti, che il pagamento dell'indennità è stato pacificamente calcolato secondo le prescrizioni del legislatore, sulla base del
Tariffario e secondo i coefficienti indicati nello Stradario comunale (docc. 1b – 1c del fascicolo di primo grado di parte appellata), per la superficie occupata in difformità e per la tipologia dell'occupazione, sulla scorta dell'accertamento svolto dalla Polizia Locale. In particolare, nel caso di specie, il qualificate correttamente come permanenti le occupazioni abusive, ha applicato la CP_1
tariffa riferita all'intero anno solare, in rapporto ai metri quadrati occupati abusivamente (art. 20,
comma 2, Regolamento COSAP) e ha poi calcolato la maggiorazione del 30% prevista per l'occupazione abusiva, in conformità a quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, lett. a) dello stesso
Regolamento comunale, che come si è detto recepisce una prescrizione di legge (art. 63, comma 2, lett.
g), D.Lgs. 446/97).
È circostanza pacifica che la tariffa applicata sia stata esplicitamente indicata negli avvisi di pagamento inviati prima dell'ingiunzione e che detti avvisi siano stati espressamente richiamati nel provvedimento impugnato, ove vengono citate le normative di riferimento e viene chiaramente riportato - nella Tabella
A - il dettaglio delle voci di debito calcolate dal Settore per determinare l'importo dovuto e richiesto.
In particolare, applicando le modalità di calcolo indicate nell'art. 3 del Tariffario (doc. 1b - fascicolo di primo grado di parte appellata), l'indennità dovuta ex art. 20, comma 3, lett. a), Regolamento COSAP
per l'occupazione abusiva di suolo pubblico è stata così determinata in entrambi gli avvisi (doc. 5 e 6
del fascicolo di primo grado di parte appellata):
pagina 8 di 10 - occupazione abusiva permanente realizzata mediante pedana e dehors non autorizzati: tariffa base (€ 75,00) X coefficiente categoria viaria (D02: 0,94444) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione mediante dehors permanenti: 2,00) X metri quadrati (mq
51,50) = € 7.295,80; → totale indennità dovuta: € 7.295,80 + € 2.188,74 (maggiorazione del
30%) = € 9.484,54.
Alla luce di ciò è evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'importo dovuto è
stato quantificato in modo trasparente e sulla base dei parametri indicati nel Regolamento COSAP e nel relativo Tariffario, prodotti in giudizio (docc. 1a- 1b del fascicolo di primo grado di parte appellata) e pacificamente anche reperibili sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo alla natura della causa, Controparte_2
alle questioni affrontate e al valore della controversia (€ 19.057,00), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 5.201 a €
26.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 - condanna al pagamento in favore del delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_1
che sono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri riflessi;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Controparte_2
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1045/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA FREGUGLIA, 8A, presso lo studio dell'avvocato
STEFANO PAOLETTI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 10 elettivamente domiciliato in MILANO, VIA GUASTALLA, 6, presso gli Uffici della Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLO MANDARANO e SALVATORE
SMALDONE come da procura generale alle liti del 15.03.2023, rep. n. 75374, racc. n. 15798, notaio dott. di Milano, Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a sanzioni amministrative.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare: IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: - Accertare per i motivi di cui in narrativa l'inesistenza della pretesa
economica avanzata dal verso e per l'effetto dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'illegittimità e/o la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 20180430100540000007181 notificata in
data 14/12/2018 per infondatezza della pretesa economica. IN OGNI CASO: - con vittoria di compensi
e spese di - entrambi i gradi - giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. Con espressa riserva, in via
istruttoria, all'occorrenza, di essere riammessi all'istruzione della causa e meglio precisare e
integrare le proprie istanze e deduzioni istruttorie”;
per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, respingere Controparte_1
l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la
sentenza del Tribunale di Milano n. 7989/2022, nonché l'ingiunzione n. 2018 0430100540000007181,
con conseguente condanna di al pagamento della somma di € 19.057,00, Controparte_2
oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i
gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa)
trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano”.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.01.2019, agiva in giudizio davanti al Controparte_2
tribunale di Milano nei confronti del , proponendo opposizione contro la ingiunzione Controparte_1
di pagamento delle Entrate patrimoniali degli Enti Pubblici (ex art. 32 D.Lgs. 150/2011 e R.D.
639/1910), la n. 20180430100540000007181, emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910, avente un importo pari a € 19.057,00 notificata in data 14.12.2018, chiedendone l'annullamento. A fondamento della sua domanda, l'attrice affermava;
1) di esercitare attività di somministrazione con Bar e Ristorante presso l'unità locale sita in Milano, via Carlo Imbonati, 24; 2) di avere chiesto, nell'ambito della sua attività, il rilascio di una concessione per l'occupazione del suolo pubblico antistante i locali per realizzare un
Dehors Permanente;
3) che il Comune di Milano rilasciava, quindi, la concessione n. 247275/2013 del
14/05/2013 (Concessione 2013), per un canone annuo di euro 2.833,52; 4) di avere richiesto, in data
8.06.2015, il rilascio di una nuova concessione per occupazione di suolo pubblico con allargamento della metratura di quella già esistente;
5) che il Milano, a seguito dell'iter di verifica, le CP_1
concedeva la nuova concessione n. 322057/2015 in data 23.03.2016, per un canone annuo di €
11.596,72; 6) di avere richiesto il ricalcolo del canone annuo in quanto nella concessione 2016 il aveva inserito per errore un valore per metro quadro non corrispondente alla zona di CP_1
competenza; 7) che il Comune di Milano aveva, quindi, corretto la Concessione 2016, rilasciandone una nuova e corretta, la n. 35452/2018 in data 12.04.2018, per un canone annuo di € 6.880,99 a rettifica dei valori calcolati nella Concessione del 2015 con espressa revoca della precedente concessione;
8)
che in data 14.12.2018 le veniva notificato dal Comune di Milano la ingiunzione di pagamento n.
20180430100540000007181 per l'importo di € 19.042,00, contestandole diversi addebiti e imputandole un'occupazione abusiva, ignorando così le concessioni già rilasciate;
9) che, in realtà, tale ingiunzione di pagamento era ingiusta e illegittima in quanto non teneva conto dei pagamenti comunque effettuati;
pagina 3 di 10 10) che i calcoli erano errati, non avendo tenuto conto del fatto che la concessione del 2016 aveva decorrenza dal 1.01.2016.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma della Controparte_1
ingiunzione.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 7989/2022, pubblicata il 10.10.2022, ha rigettato l'opposizione,
confermando l'ingiunzione, condannando parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo, previa sospensione della sua Controparte_2
esecutività, la riforma della pronuncia sulla base della seguente motivazione:
1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C..
Il si è costituito nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
La Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione al Collegio l'udienza del 25.09.2024, rinviata, poi, per la modifica del consigliere relatore, all'udienza del 26.02.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è la sentenza del giudice di prime cure, laddove non avrebbe correttamente valutato i documenti prodotti, i quali, se adeguatamente considerati, avrebbero comportato la declaratoria di illegittimità della richiesta di pagamento da parte del CP_1
Tale motivo è infondato.
In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno premettere che, da un punto di vista normativo, l'art. 63 d.lgs.446/1997 prevede la facoltà, per i Comuni, di “prevedere che l'occupazione, sia permanente
che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio
pagina 4 di 10 demanio o patrimonio indisponibile […] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del
titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il
pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio costituita nei modi di legge”. Con deliberazione n. 11 del 21 febbraio 2001 , il
Consiglio Comunale di Milano ha adottato il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP Comune Milano, con decorrenza dal 1 gennaio
2000, in sostituzione della “tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche” (TOSAP).
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il presupposto del canone è costituito dall'occupazione “di
qualsiasi natura effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del . Il successivo art. 3 precisa che il CP_1
canone è dovuto al “dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza dal CP_1
soggetto che effettua un'occupazione abusiva, di cui all'art. 20, risultante dal verbale di accertamento
redatto da competente pubblico ufficiale”. Con specifico riguardo alle occupazioni abusive, l'art. 20,
comma 3, del Regolamento - che recepisce l'art. 63, comma 2, lett. g), d. lgs 446/97 - stabilisce che:
“l'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto dal competente
pubblico ufficiale, comporta l'obbligo per il trasgressore di corrispondere: a) un'indennità pari al
canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30%
(trenta per cento); b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con
l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per
l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24
novembre 1981 n. 689; c) le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con
D.Lgs. 30/04/92 n. 285”.
In base alla normativa sopra ricordata, pertanto, l'occupazione sine titulo di suolo pubblico fonda la concorrente applicazione delle indennità e delle sanzioni previste dall'art. 20, lett. a), b), c).
pagina 5 di 10 Alla luce di tali principi, il Collegio rileva che, nel caso di specie, è circostanza pacifica che oggetto di opposizione sia l'ingiunzione di pagamento n. 20180430100540000007181 per l'importo di €
19.057,00, notificata il 12.12.2018, avente a oggetto il mancato pagamento della somma indicata nei due verbali di contestazione, il n. 7399532, effettuato in data 30.07.2015, per il quale era stato emesso l'avviso di pagamento n. 152/2015 per l'importo di € 9.484,54, e il n. 7410686, effettuato in data
12.01.2016, per il quale era stato emesso l'avviso di pagamento n. 23/2016 per l'importo di € 9.484,54.
In entrambi i verbali veniva contestata la occupazione abusiva di una superficie complessiva pari a circa 51,50 mq realizzata mediante tavoli, sedie, fioriere, pedana (non autorizzata) e dehors (non autorizzato) formato da vetri aventi altezza pari a mt 2,50 chiuso su tre lati con ingresso garantito da porte scorrevoli e coperto da un tetto in plexiglass. Con tali verbali, pacificamente notificati, è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta prevista dal Codice della Strada,
come disposto dall'art. 20, comma 3, lett. c) del Regolamento COSAP, che controparte provvedeva a pagare, con l'avvertimento che sarebbero seguite le notificazioni per il recupero della indennità e per la sanzione amministrativa di cui all'art. 20, comma 3, lett. a) e b) del medesimo Regolamento, come poi
è avvenuto con gli avvisi di pagamento n. 152/2015 e n. 23/2016.
Alla luce di ciò sono del tutto inconferenti le contestazioni dell'appellante, la quale ha richiamato le concessioni rilasciate in data 23.02.2016 e in data 12.04.2018, atteso che al momento degli accertamenti, avvenuti in data 30.07.2015 e in data 12.01.2016, l'unico titolo legittimante l'occupazione dello spazio pubblico era la concessione rilasciata in data 14.05.2013, in forza della quale la società era pacificamente autorizzata a occupare mq 40,00, unicamente mediante l'apposizione di tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere, diversamente da quanto accertato dagli organi preposti che hanno verificato l'occupazione di ben 10,50 mq eccedenti il limite, con elementi di arredo non autorizzati,
formando così un sito completamente difforme da quanto consentito.
pagina 6 di 10 Non rileva quanto asserito da parte dell'appellante secondo la quale la concessione avrebbe avuto inizio in data 3.01.2016, atteso che tale dato non si evince dalla concessione, ma esclusivamente dai
“determina” per le rate di pagamento in relazione alla concessione per l'anno 2016 (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante). Si ritiene, infatti, che essi non assumano alcuna rilevanza in relazione al momento in cui la concessione produce i suoi effetti, che è esclusivamente dal momento del suo rilascio, ove vengono indicate anche le modalità di realizzazione delle opere (doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte appellata) e una contestazione in ordine alla (parziale non) debenza di tale somma (per i mesi in cui verrebbero a sovrapporsi canone e indennizzo/sanzione) esula dall'oggetto del presente procedimento. Eventuali ragioni di (parziale) indebito potrebbero semmai,
ricorrendone le condizioni di legge, essere proposte in altra sede.
Parimenti, non appare rilevante, ai fini del presente giudizio, l'eventuale pagamento maggiorato in relazione al canone concessorio rilasciato, facendo esso fondamento su due titoli diversi, in quanto l'indennità oggetto del presente giudizio è dovuta a fronte dell'occupazione abusiva del suolo pubblico,
mentre il canone ordinario è dovuto a seguito del rilascio del titolo abilitativo, essendo essi fondati su parametri differenti, su diverse discipline e comportanti un onere contributivo differente, non essendo nemmeno stati provati i presupposti per una compensazione di crediti reciproci. Si evidenzia, peraltro,
che il documento depositato da controparte (doc. 14 del fascicolo di parte appellante) si riferisce al
COSAP ordinario afferente all'annualità 2017, successivamente annullato dagli Uffici tecnici, il quale nulla ha a che vedere con l'oggetto del presente giudizio, riguardante l'indennità per occupazione abusiva dovuta a fronte degli accertamenti effettuati.
Irrilevante è, inoltre, la contestazione in ordine ai calcoli della superficie occupata, verificati alla luce dei verbali della Polizia Locale che hanno effettuato l'accertamento, i quali fanno piena prova fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente pagina 7 di 10 compiuto o constatato (cfr. Cass. 9620/2003), con conseguente definitività dell'accertamento svolto dagli agenti anche con riferimento alle misurazioni effettuate.
Si ritiene, inoltre, inammissibile, in quanto generica, la eccezione svolta da parte appellante in ordine all'errato calcolo delle somme chieste in pagamento, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, il quale ha confermato l'importo dovuto. Si osserva, infatti, che il pagamento dell'indennità è stato pacificamente calcolato secondo le prescrizioni del legislatore, sulla base del
Tariffario e secondo i coefficienti indicati nello Stradario comunale (docc. 1b – 1c del fascicolo di primo grado di parte appellata), per la superficie occupata in difformità e per la tipologia dell'occupazione, sulla scorta dell'accertamento svolto dalla Polizia Locale. In particolare, nel caso di specie, il qualificate correttamente come permanenti le occupazioni abusive, ha applicato la CP_1
tariffa riferita all'intero anno solare, in rapporto ai metri quadrati occupati abusivamente (art. 20,
comma 2, Regolamento COSAP) e ha poi calcolato la maggiorazione del 30% prevista per l'occupazione abusiva, in conformità a quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, lett. a) dello stesso
Regolamento comunale, che come si è detto recepisce una prescrizione di legge (art. 63, comma 2, lett.
g), D.Lgs. 446/97).
È circostanza pacifica che la tariffa applicata sia stata esplicitamente indicata negli avvisi di pagamento inviati prima dell'ingiunzione e che detti avvisi siano stati espressamente richiamati nel provvedimento impugnato, ove vengono citate le normative di riferimento e viene chiaramente riportato - nella Tabella
A - il dettaglio delle voci di debito calcolate dal Settore per determinare l'importo dovuto e richiesto.
In particolare, applicando le modalità di calcolo indicate nell'art. 3 del Tariffario (doc. 1b - fascicolo di primo grado di parte appellata), l'indennità dovuta ex art. 20, comma 3, lett. a), Regolamento COSAP
per l'occupazione abusiva di suolo pubblico è stata così determinata in entrambi gli avvisi (doc. 5 e 6
del fascicolo di primo grado di parte appellata):
pagina 8 di 10 - occupazione abusiva permanente realizzata mediante pedana e dehors non autorizzati: tariffa base (€ 75,00) X coefficiente categoria viaria (D02: 0,94444) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione mediante dehors permanenti: 2,00) X metri quadrati (mq
51,50) = € 7.295,80; → totale indennità dovuta: € 7.295,80 + € 2.188,74 (maggiorazione del
30%) = € 9.484,54.
Alla luce di ciò è evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'importo dovuto è
stato quantificato in modo trasparente e sulla base dei parametri indicati nel Regolamento COSAP e nel relativo Tariffario, prodotti in giudizio (docc. 1a- 1b del fascicolo di primo grado di parte appellata) e pacificamente anche reperibili sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo alla natura della causa, Controparte_2
alle questioni affrontate e al valore della controversia (€ 19.057,00), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 5.201 a €
26.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 - condanna al pagamento in favore del delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_1
che sono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri riflessi;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Controparte_2
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 10 di 10