TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 04/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1354/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1354 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
D'AGATA FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, via Martiri della Resistenza n. 172, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to CARLO BOGINO CP_1 P.IVA_2
e dall'Avv.to OLIVA MICHELA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma,
Viale Ippocrate n. 104, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
e
Controparte_2
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv.to GIUSEPPE A.
[...] P.IVA_3
MARASCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, Viale Giuseppe Grassi n.
04/C, giusta procura in atti;
- TERZO CHIAMATO –
pagina 1 di 12
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_3 P.IVA_4
Michele Clemente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio
17/A, giusta procura in atti;
- TERZO CHIAMATO –
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò d'Elia, Controparte_4 P.IVA_5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Galleria Passarella n. 1., giusta procura speciale in atti;
- TERZO CHIAMATO –
OGGETTO: Responsabilità civile.
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 esponendo di aver concluso con detta società, in data 12.08.2021, un contratto di sub affidamento avente ad oggetto la realizzazione di scavi archeologici, mediante nolo a caldo di mezzi meccanici, per un corrispettivo di euro 25.000,00; che il giorno 30.09.2021, alle ore
07,30 circa, in Guglionesi iniziavano i lavori;
che l'escavatore idraulico marca “Caterpillar” modello 308E2, di proprietà della e condotto dal sig. Parte_1 [...]
, nell'attraversare un fondo agricolo secondo il percorso-tracciato assegnatogli dalla Parte_2 committente per raggiungere il luogo degli scavi, sprofondava improvvisamente all'interno di una cisterna d'acqua posta a raso con il terreno agricolo, il cui solaio, interamente coperto da terra e fango, e quindi non visibile né segnalato in alcun modo, cedeva al passaggio dell'escavatore; che, a seguito del sinistro, il mezzo riportava ingenti danni, stimati in euro
33.929,78, come da preventivo depositato in atti;
che, secondo l'attrice, la responsabilità del sinistro è da ascrivere interamente alla società appaltatrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode-affidataria del cantiere, per aver omesso di adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'evento dannoso, o in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, ancora in ulteriore subordine, a titolo di responsabilità contrattuale.
2. Si è costituita la eccependo, in primo luogo, l'incompetenza per territorio CP_1
pagina 2 di 12 del Giudice adito, in forza del foro esclusivo individuato dalle parti all'art. 17 del contratto di sub affidamento. Nel merito, la convenuta ha richiamato il disposto dell'art. 10 del medesimo contratto, con il quale l'odierna attrice aveva dichiarato di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni di lavoro e di conoscere le prescrizioni contenute nel Piano di Coordinamento della
Sicurezza e nel relativo Piano Operativo di Sicurezza, per averne ricevuto copia, assumendo espressamente l'obbligo di rispettarle. Tanto eccepito e precisato, la convenuta ha sostenuto l'assenza di ogni responsabilità a proprio carico, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dello che aveva Controparte_2 redatto il Piano della Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori, per conto della committente principale Difatti, il danno dedotto dall'attrice era _5 stato determinato dal cedimento strutturale del piano di campagna in un tratto identificato come pista di accesso al cantiere da parte dello Controparte_2 che aveva redatto il Piano di Sicurezza, che acclude la planimetria con il
[...] tracciato, di talché, secondo la convenuta, la responsabilità dell'accaduto andrebbe imputata unicamente al predetto . Ad ogni modo, la convenuta ha altresì chiesto di essere CP_2 autorizzata alla chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazioni, società
[...]
ai fini della manleva. Controparte_3
3. Autorizzate entrambe le chiamate, si è costituto lo Controparte_2 eccependo, in primo luogo, l'improcedibilità della domanda per
[...] mancato esperimento della negoziazione assistita;
nel merito, lo ha Controparte_2 sostenuto che l'evento ebbe a verificarsi a causa dell'imprudente e negligente condotta tenuta nell'occasione dal Sig. , in quanto, come si evince dalla relazione sul Parte_2 sinistro per cui è causa, inviata alla Committente lo stesso giorno dell'evento, _5
l'escavatorista ignorava colposamente la presenza di un torrino, “elemento che avrebbe dovuto far presupporre al preposto/gruista la verosimile presenza di sottoservizi annessi al gruppo pompe ovvero la presenza di una vasca interrata”; inoltre, il sinistro veniva causato, tra le altre cose, dalla mancata preventiva ed accurata ricognizione dell'area a cura del preposto della ditta appaltatrice e del gruista/operatore, di talché “nessuna anomalia, irregolarità, difetto e/o mancanza può ritenersi riconducibile al (e/o derivante dal) Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ovvero dal Piano Operativo per la Sicurezza (POS), redatti a cura dello odierno chiamato in causa” (cfr. pag. 4 Controparte_2 della comparsa di costituzione). Alla luce di ciò, il terzo chiamato ha eccepito l'esclusiva e assorbente riconducibilità dell'evento alla condotta del conducente, ovvero, in via subordinata, la sua responsabilità in misura largamente concorrente ex art. 1227 c.c. Proseguendo, il pagina 3 di 12 chiamato ha eccepito la mancata prova del quantum a mezzo del preventivo depositato, ferme eventuali somme percepite da proprie coperture assicurative. Quanto invece al merito degli addebiti mossi allo , il chiamato ha escluso la sussistenza di una posizione Controparte_2 di garanzia rispetto ai fatti di causa invocata in capo allo Studio quale Coordinatore della
Sicurezza per la progettazione e per la esecuzione in quanto “i) nella fattispecie sottoposta all'Attenzione del Giudicante non è in discussione l'incolumità e/o la salute dei lavoratori, essendo stato richiesto il solo ristoro di un danno materiale;
ii) nell'occorso non risulta che in cantiere fossero operanti più imprese e quindi il sinistro per cui è causa non scaturisce dal “rischio interferenziale” ossia il solo rischio che il
SE ovvero il CS sono, per Legge e secondo Giurisprudenza, tenuti a prevenire;
iii) il SE ed il CS non sono figure “operative” e quindi lo non poteva disporre alcun intervento utile ad evitare Controparte_2
l'evento in parola, tantomeno poteva impedire la manovra imperita ed imprudente dell'autista incaricato da
iv) lo non aveva, nel caso di specie, alcun potere di intervento diretto Parte_1 Controparte_2 ed immediato ed in ogni caso la fattispecie per cui è causa non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 92, lett. f), del
D. Lgs. nr. 81/2008” (pag. 9 comparsa di costituzione). Ad ogni modo, lo Controparte_2 ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazioni, ai fini della manleva. Controparte_4
4. Si è costituita la Compagnia la quale, eccepita la nullità della Controparte_3 citazione in chiamata e l'incompetenza per territorio del Giudice adito, ha contestato la chiamata da parte della in ragione dell'inoperatività della polizza, non essendo possibile CP_1 considerare la “terza” ai sensi dell'art. 17 del contratto polizza in ragione Parte_1 della verificazione del sinistro nell'esecuzione del rapporto contrattuale tra le parti;
inoltre, prevedendo il contratto di sub affidamento intercorso tra la e la CP_1 Parte_1 quest'ultima, in forza dell'art. 4.2., si era fatta carico di stipulare una polizza assicurativa
RCT/RCO ovvero una polizza All Risk macchinari a copertura di qualsiasi danno al macchinario stesso o alle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto, di talché la polizza AXA Ass.ni S.p.A., ove anche fosse ritenuta operativa, assurgerebbe a garanzia a secondo rischio rispetto a quella della sub affidataria, come da obbligo contrattuale per quest'ultima. Nel resto, la Compagnia ha eccepito anch'essa l'infondatezza di ogni addebito a carico della per essere responsabile unicamente lo . CP_1 Controparte_2
5. Infine, si è costituita la contestando la propria legittimazione passiva, Controparte_4 in quanto le polizze indicate dallo sono state sottoscritte da Arch Controparte_2
Insurance Company (Europe) DAC, compagnia assicurativa che si è assunta il rischio nel caso di specie, nonché, in subordine, la fondatezza della domanda in manleva, stante la violazione pagina 4 di 12 degli artt. 1892 e 1893 c.c. Ad ogni modo, ha evidenziato l'assenza di responsabilità dello ovvero, in subordine, una responsabilità solo concorsuale. Controparte_2
5. La causa, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e, all'esito, è stata rinviata per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
6. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito.
Deve premettersi che, secondo giurisprudenza consolidata, il criterio per la determinazione della competenza va fissato in base non solo all'oggetto della domanda proposta dall'attore, ma anche ai fatti posti a fondamento di essa, indipendentemente dalla loro fondatezza, senza che abbiano rilevanza, a tal fine, le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate. Unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore, ai fini della determinazione della competenza, è costituito da una eventuale prospettazione artificiosa (cioè finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge) o “prima facie” infondata (tra le tante cfr. Cass. civ., Sez. III, 01/12/2000, n. 15367).
Nel caso di specie, la parte attrice ha proposto una domanda risarcitoria allegando di aver subito danni di natura extracontrattuale, invocando in prima battuta l'art. 2051 c.c. e, in subordine, l'art. 2043 c.c. e, solo in ulteriore subordine ma senza alcuna specifica motivazione, la responsabilità contrattuale. Dai fatti allegati e dedotti, infatti, si ben comprende – come meglio si dirà in punto di inquadramento giuridico della domanda attorea- che la controversia insorta tra le parti, avente ad oggetto il ristoro dei danni occorsi al mezzo del sub affidatario per fatto illecito del sub affidante per non aver individuato un'insidia nel percorso per raggiungere il luogo dello scavo, assunto come tratto in custodia della prima (ancorché non correttamente, come si dirà), non attiene all' “applicazione del contratto”, come previsto al relativo art. 17, atteggiandosi il rapporto contrattuale a mera occasione o sfondo in cui è venuto a verificarsi il fatto illecito ascritto alla convenuta. Ne consegue che, non facendosi questione del contratto in sé, né dell'esecuzione delle prestazioni inerenti e connesse al negozio, l'eccezione va respinta.
7. Passando al merito, occorre preliminarmente inquadrare giuridicamente la fattispecie in concreto proposta, al fine di individuare il conseguenziale riparto dell'onere della prova.
Sul punto, deve premettersi che l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni riportati pagina 5 di 12 dall'escavatore idraulico marca “Caterpillar”, di sua proprietà e condotto dal sig.
[...]
, causati dalla mancata segnalazione di una cisterna interrata, non visibile, insistente Parte_2 nel tratto indicato dalla come passaggio per giungere all'area di scavo;
secondo l'attrice, CP_1 sarebbe responsabile per l'omessa custodia del sito, avendo ricevuto in appalto dalla CP_1 società “l'attività di esecuzione di saggi archeologici relativo all'elettrodotto a 380 _5
KV Gissi-Foggia relativo alla tratta molisana”, con obbligo di redazione del piano operativo per la sicurezza, “da cui discenderebbe la relazione di fatto con i terreni oggetto degli scavi archeologici” (pag. 16 comparsa conclusionale). Inoltre, preso atto delle difese della convenuta con riguardo all'omessa segnalazione della cisterna già nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, redatto dallo Controparte_2
e della chiamata in causa di quest'ultimo, ha esteso la propria domanda al terzo, chiedendone l'accertamento della responsabilità in solido con la In via subordinata, l'attrice ha CP_1 allegato, per entrambe le società, la responsabilità aquiliana, indicando la violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Reputa il Tribunale che la domanda attorea ricada nell'ambito della fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c.
Invero, ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è necessaria la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, ovvero una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (così Cass. n. 15761/2016). Nel caso di specie, l'attrice non ha dato prova del rapporto di custodia sulla res in capo alla come CP_1 noto non bastando la mera conclusione del contratto di appalto per il passaggio della custodia della res sull'appaltatore (Cassazione civile , sez. III , 28/12/2021, n. 41709); infatti, osservato che, per quanto emerso in atti, il fondo agricolo su cui era stato individuato il passaggio per raggiungere il sito degli scavi appartiene a terzi e che non è stato allegato dall'attrice il rapporto della committente a monte con detta res e, dipoi, con l'appaltatrice, l'individuazione di tale passaggio, così come riportato nel PSC elaborato dallo e nel POS della Controparte_2
non rende quest'ultima custode, nei termini richiesti dall'art. 2051 c.c., del tratto su cui CP_1
è stato tracciato il percorso. Si ritiene, quindi, che la fattispecie risarcitoria prospettata dall'attrice vada piuttosto ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c., gravando sulla società attrice dimostrare la verificazione dell'evento, il nesso tra questo e l'omissione colposa dell'asserito danneggiante, in uno ai danni conseguenziali ingiustamente patiti.
8. Così inquadrata la fattispecie, deve rilevarsi che risultata provata la verificazione del pagina 6 di 12 sinistro nell'ambito del percorso risultante – e così seguito- dalla planimetria riportata nel PSC, nel POS redatto dalla nonché nella relazione del sinistro inviata alla committente CP_1
redatta dall'ing. , Coordinatore Sicurezza per la progettazione _5 Parte_3
(CS) e per l'esecuzione dei lavori (SE): i testimoni introdotti dall'attrice e dalla convenuta, ascoltati in corso di causa, hanno dichiarato concordemente che l'escavatore, guidato da
, nel percorrere il tratto iniziale della pista individuata come da planimetria Parte_2 allegata al PSC (sostegno n. 219, nel tratto ad “L” color magenta), sprofondava improvvisamente sul lato sinistro all'interno di una cisterna interrata, in quanto il relativo solaio, posto al livello della pista, interamente ricoperto da vegetazione e terra e, quindi, in alcun modo visibile né segnalato, cedeva sotto il peso dell'escavatore in transito.
È pacifico che dal sinistro in questione derivavano, oltre ai danni all'escavatore di proprietà della lesioni personali non gravi ai lavoratori dipendenti della Parte_1 CP_1
ed . Persona_1 Persona_2
Tanto posto, reputa il Tribunale che sia emersa la riconducibilità dell'evento dannoso alle condotte omissive colpose ascrivibili alla allo nonché alla stessa CP_1 Controparte_2 società Parte_1
Invero, è pacifico che lo si sia occupato della redazione del PSC. Ai Controparte_2 sensi dell'art. 91, co. 1, lett. a), all' Allegato XV, punto 2.2.1., sono disciplinati i contenuti minimi del PSC e, in particolare, alla lett. c) è stabilito l'obbligo di redigere una relazione concernente “l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze”, e, in riferimento all'area di cantiere, il PSC deve contenere l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione “a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee”.
Ne consegue che nel PSC, essendo acclusa la planimetria con l'individuazione della pista da seguire per accedere al cantiere, era fatto obbligo al Coordinatore per la progettazione di individuare, per tale tragitto, tutti i pericoli per la sicurezza e prevenirli mediante adozione di apposite cautele;
d'altronde, che la cisterna fosse agevolmente individuabile emerge proprio dalla relazione redatta dall'ing. , il quale ha evidenziato che “la presenza del Parte_3 torrino avrebbe dovuto far presupporre al preposto/gruista l'eventuale presenza di sottoservizi annessi al gruppo pompe ed ovvero la presenza di una vasca interrata”: tale indicazione costituisce la miglior prova che tale rischio, di certo generico per quanto sopra e attinente all'acceso al cantiere e, dunque, rientrante tra le attività oggetto di valutazione del rischio del CS e SE (per una chiara pagina 7 di 12 differenziazione delle posizioni di garanzia si veda, in un caso simile a quello qui in esame,
Cassazione penale sez. IV, 10/12/2020, n.10181), poteva e doveva essere rilevato nel PSC a seguito dei diversi sopralluoghi svolti dai professionisti (si veda interrogatorio formale dell'ing.
, che ha riferito che “In fase di esecuzione, abbiamo fatto delle riunioni di Controparte_6 coordinamento e sopralluoghi sulle aree di lavoro per verificare lo stato della sicurezza del cantiere”: v. verbale di udienza del 3.7.2024), trattandosi di manufatto stabile e lì apposto da lungo tempo (come si evince dalle condizioni dei luoghi descritte dai testi e dalle fotografie in atti) e, quindi, evidentemente esistente anche al tempo dell'accesso dei professionisti sui luoghi di causa. La mancata rilevazione del “torrino”, dunque, implica l'omessa verifica, in concreto, delle condizioni della pista e dell'accertamento della presenza di sottoservizi, pur a fronte di un indice ben visibile – così anche dalle foto e dalla relazione dell'ing. che ne CP_2 imponeva l'attenzione e la segnalazione, quand'anche si fosse supposto che la vasca non ricadesse all'interno della pista (ma così non è, stando alle dichiarazioni dei testi, sulla cui attendibilità e cedibilità non sono emersi elementi di dubbio) ma fosse solo adiacente alla pista, trattandosi, comunque, di un rischio prossimo, da scongiurare in via preventiva.
Le difese sul punto dello , tese ad escludere una posizione di garanzia in Controparte_2 capo al CS e SE (peraltro nella persona dell'ing. , il che rende Parte_3 senz'altro fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare dell'ing. sollevata dalla CP_2 all'udienza del 3.7.2024, avendo il teste un chiaro interesse, in ragione della sua CP_1 posizione, alla causa, che ne avrebbe legittimato senz'altro la partecipazione al giudizio), non colgono nel segno: in primo luogo, dal sinistro sono derivati danni a persone, a nulla rilevando che nel presente giudizio siano chiesti solo danni a cose. In secondo luogo, con riguardo all'assenza di rischio di interferenze, premesso che l'obbligo del committente di nominare il coordinatore per la sicurezza è connesso alla previsione – astratta, da contratto- che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione (cfr. Cassazione penale sez. IV, 11/12/2018, n.4644) ed osservato che una siffatta previsione è contenuta espressamente all'interno del contratto tra e _5
(tant'è che veniva nominato un Coordinatore per la Sicurezza e redatto il PSC), al CP_1 momento del sinistro erano presenti, oltre alla maestranze della Parte_1 CP_1
Accanto alla responsabilità colposa dello , si pone, allo stesso modo, Controparte_2 quella della società all'appaltatrice, tenuta a redigere il POS, ovvero “il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV”, e, allo pagina 8 di 12 stesso modo, ad individuare i concreti rischi in sede operativa e, tra gli altri, quelli relativi all'area di cantiere (cfr. All. XV 3.1.1. d.lgs. 81/2008).
Sul punto, il POS redatto dalla contiene anch'esso le planimetrie con il percorso di CP_1 accesso al sito di scavo, con conseguente obbligo della società di verificarne parimenti i pertinenti rischi, specie in sede di sopralluogo, a nulla rilevando la prassi (così il teste Tes_1 del mero recepimento in esso dei contenuti del PSC. D'altronde, che la ricognizione dei luoghi venisse svolta dalla proprio al fine di scongiurare discrepanze tra il PSC e lo stato dei CP_1 luoghi, è emerso anche dalle dichiarazioni del legale rappresentante della CP_1 ES
, la quale, in sede di interrogatorio formale, ha chiaramente riferito che “il nostro
[...] direttore di cantiere faceva una ricognizione dei luoghi il giorno prima dell'esecuzione delle opere, per verificare se
i percorsi fossero riconoscibili e, in generale, per verificare la rispondenza dei luoghi a quello riportato nelle planimetrie di cantiere del PSC prima dell'esecuzione delle attività e dell'arrivo del personale operativo”; conformemente a tale dichiarazione vi è quella del teste , direttore tecnico della Testimone_3
CP_1
Ne consegue che, avendo la colposamente omesso di rilevare la presenza della CP_1 cisterna, pur intuibile per la presenza di un “torrino”, sul luogo indicato alla ditta esecutrice dei lavori come passaggio per accedere al sito dello scavo, recependo meramente le planimetrie del
PSC, l'evento è anche alla stessa addebitabile.
Infine, anche l'attrice, tenuta parimenti alla individuazione dei rischi nella redazione del
POS, ha colposamente omesso, al pari delle convenute, di verificare scupolosamente il percorso, tenuto conto dell'affidamento all'attrice di nolo a caldo di automezzo, e dunque di mezzo condotto da personale specializzato, da ritenersi dotato della necessaria competenza nell'avvedersi, previamente, dei pericoli insistenti sul tipo di strada da percorrere, a mente dello specifico mezzo in uso.
Ne consegue, allora, che ai sensi dell'art. 1227 c.c. alla ditta esecutrice, odierna attrice, deve essere riconosciuto un concorso che si stima, alla luce di quanto precede e della conseguente responsabilità prevalente del terzo chiamato e della convenuta, nella misura del 30%.
9. Passando alla quantificazione del danno, la società attrice ha depositato un preventivo di spesa per la riparazione per euro 33.929,78 (iva inclusa), redatto da officina specializzata e confermato dal tecnico che l'ha stilato;
l'attrice ha poi allegato di aver rivenduto, in corso di causa, l'escavatore, producendo fattura di vendita per un importo di euro 32.940,00(iva inclusa).
Al riguardo, tenuto conto delle contestazioni del Terzo chiamato al quantum richiesto pagina 9 di 12 dall'attrice, si ritiene opportuno osservare che “la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo - piuttosto - al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio). Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi - e nella misura - in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale
è - in genere - il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all'esborso per riparazioni effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell'uno e delle altre)” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 26/06/2024, n.17670).
Nel caso di specie, il danno, provato dallo stato del veicolo dopo il sinistro per come si desume dalle fotografie in atti, e avuto riguardo alla indicazioni riportate nel preventivo, all'anno di acquisto dell'escavatore nuovo (2014) per euro 86.620 (inclusa I.V.A.), ed al prezzo di vendita del mezzo che, in difetto di allegazione dell'effettiva esecuzione delle riparazioni, deve intendersi avvenuto nello stato di fatto risultante dal sinistro (euro 32.940, inclusa I.V.A.), può essere equamente stimato, in valore attuale, in misura pari a 2/3 dell'importo del preventivo redatto dall'officina interpellata per le riparazioni, e pari quindi ad euro 22.620,00.
Tenuto conto dell'incidenza dell'apporto causale del conducente, di cui il danneggiato deve rispondere, il danno risarcibile deve essere ridotto del 30% ed è pari ad euro 15.834,00, a carico dello e in solido tra loro. Controparte_2 CP_1
Trattandosi di obbligazione di valore, l'importo così determinato deve essere dapprima devalutato alla data dell'illecito, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutati anno per anno, secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta: cfr. Cass., n. 1256/1995; Cass., n.
11616/1992), con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo sul capitale via via rivalutato (cfr. Cass., n. 6321/2000; Cass., n. 9118/1990; Cass., n. 2770/1979). Co 10. Passando ad esaminare le contestazioni sollevate da in relazione CP_7 all'operatività della polizza, le stesse sono infondate e devono essere respinte. pagina 10 di 12 Invero, sulla posizione dell'odierna attrice rispetto alla e sulla natura della CP_1 responsabilità invocata per i fatti occorsi si è già detto (cfr. par. 7); va poi condivisa l'interpretazione che dell'art. 17 lett. c) delle condizioni di assicurazioni ha reso l'assicurata, ovvero da intendersi con riguardo all'attività descritta nel proprio oggetto sociale, coerente con il contratto di appalto tra e ma divergente da quello di nolo a caldo di escavatore CP_1 _5 concluso con la Quanto poi alla stipula della polizza assicurativa da parte di Parte_1 quest'ultima secondo il disposto dell'art. 4 del contratto, deve rilevarsi che dal chiaro tenore della disposizione, la Polizza All Risk per i macchinari e attrezzature riguardava specificatamente i danni derivanti “dall'esecuzione dei lavori di cui al contratto” e, quindi, non avrebbe riguardato il rischio di verificazione del sinistro di cui qui si discorre, non causato dall'esecuzione della prestazione contrattuale in senso stretto.
Ne consegue che la domanda di manleva è fondata, di talché la Compagnia sarà tenuta a rifondere all'assicurata tutte le somme che quest'ultima dovrà provvedere ad esborsare in esecuzione della presente sentenza.
11. In punto di regolazione delle spese di lite, il riconoscimento del concorso nella misura del 30% giustifica la compensazione, in tale quota, delle spese di lite, restando nella restante parte (70%) a carico dello e della Tali spese si liquidano come in Controparte_2 CP_1 dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi secondo il dm 55/2014 e succ. agg.
Le spese tra la Compagnia AXA Ass.ni e la devono essere interamente compensate, CP_1 al pari di quelle tra lo e la tenuto conto dell'intervenuta Controparte_9 Controparte_4 transazione tra loro a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di di Parte_1 CP_1 [...] di Controparte_2
di ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_3 Controparte_4 disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna CP_1
Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento della somma euro 15.834,00, oltre
[...] rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
− condanna e CP_1 Controparte_2
pagina 11 di 12 in solido tra loro, al pagamento, Controparte_2 per le causali di cui in motivazione ed in favore di delle Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 381,50 (euro 545-30%) per esborsi ed € 3.553,90
(euro 5.077-30%) per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. D'AGATA FABRIZIO dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.; compensa nel resto le spese di lite tra le parti;
− in accoglimento della domanda di manleva, dichiara Controparte_3 tenuta a rifondere all'assicurata tutte le somme che quest'ultima dovrà provvedere ad esborsare in esecuzione della presente sentenza;
− compensa le spese di lite tra Controparte_3 CP_1
− compensa le spese di lite tra e Controparte_4 [...]
Controparte_2
Larino, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1354 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
D'AGATA FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, via Martiri della Resistenza n. 172, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to CARLO BOGINO CP_1 P.IVA_2
e dall'Avv.to OLIVA MICHELA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma,
Viale Ippocrate n. 104, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
e
Controparte_2
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv.to GIUSEPPE A.
[...] P.IVA_3
MARASCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, Viale Giuseppe Grassi n.
04/C, giusta procura in atti;
- TERZO CHIAMATO –
pagina 1 di 12
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_3 P.IVA_4
Michele Clemente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio
17/A, giusta procura in atti;
- TERZO CHIAMATO –
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò d'Elia, Controparte_4 P.IVA_5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Galleria Passarella n. 1., giusta procura speciale in atti;
- TERZO CHIAMATO –
OGGETTO: Responsabilità civile.
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 esponendo di aver concluso con detta società, in data 12.08.2021, un contratto di sub affidamento avente ad oggetto la realizzazione di scavi archeologici, mediante nolo a caldo di mezzi meccanici, per un corrispettivo di euro 25.000,00; che il giorno 30.09.2021, alle ore
07,30 circa, in Guglionesi iniziavano i lavori;
che l'escavatore idraulico marca “Caterpillar” modello 308E2, di proprietà della e condotto dal sig. Parte_1 [...]
, nell'attraversare un fondo agricolo secondo il percorso-tracciato assegnatogli dalla Parte_2 committente per raggiungere il luogo degli scavi, sprofondava improvvisamente all'interno di una cisterna d'acqua posta a raso con il terreno agricolo, il cui solaio, interamente coperto da terra e fango, e quindi non visibile né segnalato in alcun modo, cedeva al passaggio dell'escavatore; che, a seguito del sinistro, il mezzo riportava ingenti danni, stimati in euro
33.929,78, come da preventivo depositato in atti;
che, secondo l'attrice, la responsabilità del sinistro è da ascrivere interamente alla società appaltatrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode-affidataria del cantiere, per aver omesso di adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'evento dannoso, o in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, ancora in ulteriore subordine, a titolo di responsabilità contrattuale.
2. Si è costituita la eccependo, in primo luogo, l'incompetenza per territorio CP_1
pagina 2 di 12 del Giudice adito, in forza del foro esclusivo individuato dalle parti all'art. 17 del contratto di sub affidamento. Nel merito, la convenuta ha richiamato il disposto dell'art. 10 del medesimo contratto, con il quale l'odierna attrice aveva dichiarato di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni di lavoro e di conoscere le prescrizioni contenute nel Piano di Coordinamento della
Sicurezza e nel relativo Piano Operativo di Sicurezza, per averne ricevuto copia, assumendo espressamente l'obbligo di rispettarle. Tanto eccepito e precisato, la convenuta ha sostenuto l'assenza di ogni responsabilità a proprio carico, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dello che aveva Controparte_2 redatto il Piano della Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori, per conto della committente principale Difatti, il danno dedotto dall'attrice era _5 stato determinato dal cedimento strutturale del piano di campagna in un tratto identificato come pista di accesso al cantiere da parte dello Controparte_2 che aveva redatto il Piano di Sicurezza, che acclude la planimetria con il
[...] tracciato, di talché, secondo la convenuta, la responsabilità dell'accaduto andrebbe imputata unicamente al predetto . Ad ogni modo, la convenuta ha altresì chiesto di essere CP_2 autorizzata alla chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazioni, società
[...]
ai fini della manleva. Controparte_3
3. Autorizzate entrambe le chiamate, si è costituto lo Controparte_2 eccependo, in primo luogo, l'improcedibilità della domanda per
[...] mancato esperimento della negoziazione assistita;
nel merito, lo ha Controparte_2 sostenuto che l'evento ebbe a verificarsi a causa dell'imprudente e negligente condotta tenuta nell'occasione dal Sig. , in quanto, come si evince dalla relazione sul Parte_2 sinistro per cui è causa, inviata alla Committente lo stesso giorno dell'evento, _5
l'escavatorista ignorava colposamente la presenza di un torrino, “elemento che avrebbe dovuto far presupporre al preposto/gruista la verosimile presenza di sottoservizi annessi al gruppo pompe ovvero la presenza di una vasca interrata”; inoltre, il sinistro veniva causato, tra le altre cose, dalla mancata preventiva ed accurata ricognizione dell'area a cura del preposto della ditta appaltatrice e del gruista/operatore, di talché “nessuna anomalia, irregolarità, difetto e/o mancanza può ritenersi riconducibile al (e/o derivante dal) Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ovvero dal Piano Operativo per la Sicurezza (POS), redatti a cura dello odierno chiamato in causa” (cfr. pag. 4 Controparte_2 della comparsa di costituzione). Alla luce di ciò, il terzo chiamato ha eccepito l'esclusiva e assorbente riconducibilità dell'evento alla condotta del conducente, ovvero, in via subordinata, la sua responsabilità in misura largamente concorrente ex art. 1227 c.c. Proseguendo, il pagina 3 di 12 chiamato ha eccepito la mancata prova del quantum a mezzo del preventivo depositato, ferme eventuali somme percepite da proprie coperture assicurative. Quanto invece al merito degli addebiti mossi allo , il chiamato ha escluso la sussistenza di una posizione Controparte_2 di garanzia rispetto ai fatti di causa invocata in capo allo Studio quale Coordinatore della
Sicurezza per la progettazione e per la esecuzione in quanto “i) nella fattispecie sottoposta all'Attenzione del Giudicante non è in discussione l'incolumità e/o la salute dei lavoratori, essendo stato richiesto il solo ristoro di un danno materiale;
ii) nell'occorso non risulta che in cantiere fossero operanti più imprese e quindi il sinistro per cui è causa non scaturisce dal “rischio interferenziale” ossia il solo rischio che il
SE ovvero il CS sono, per Legge e secondo Giurisprudenza, tenuti a prevenire;
iii) il SE ed il CS non sono figure “operative” e quindi lo non poteva disporre alcun intervento utile ad evitare Controparte_2
l'evento in parola, tantomeno poteva impedire la manovra imperita ed imprudente dell'autista incaricato da
iv) lo non aveva, nel caso di specie, alcun potere di intervento diretto Parte_1 Controparte_2 ed immediato ed in ogni caso la fattispecie per cui è causa non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 92, lett. f), del
D. Lgs. nr. 81/2008” (pag. 9 comparsa di costituzione). Ad ogni modo, lo Controparte_2 ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazioni, ai fini della manleva. Controparte_4
4. Si è costituita la Compagnia la quale, eccepita la nullità della Controparte_3 citazione in chiamata e l'incompetenza per territorio del Giudice adito, ha contestato la chiamata da parte della in ragione dell'inoperatività della polizza, non essendo possibile CP_1 considerare la “terza” ai sensi dell'art. 17 del contratto polizza in ragione Parte_1 della verificazione del sinistro nell'esecuzione del rapporto contrattuale tra le parti;
inoltre, prevedendo il contratto di sub affidamento intercorso tra la e la CP_1 Parte_1 quest'ultima, in forza dell'art. 4.2., si era fatta carico di stipulare una polizza assicurativa
RCT/RCO ovvero una polizza All Risk macchinari a copertura di qualsiasi danno al macchinario stesso o alle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto, di talché la polizza AXA Ass.ni S.p.A., ove anche fosse ritenuta operativa, assurgerebbe a garanzia a secondo rischio rispetto a quella della sub affidataria, come da obbligo contrattuale per quest'ultima. Nel resto, la Compagnia ha eccepito anch'essa l'infondatezza di ogni addebito a carico della per essere responsabile unicamente lo . CP_1 Controparte_2
5. Infine, si è costituita la contestando la propria legittimazione passiva, Controparte_4 in quanto le polizze indicate dallo sono state sottoscritte da Arch Controparte_2
Insurance Company (Europe) DAC, compagnia assicurativa che si è assunta il rischio nel caso di specie, nonché, in subordine, la fondatezza della domanda in manleva, stante la violazione pagina 4 di 12 degli artt. 1892 e 1893 c.c. Ad ogni modo, ha evidenziato l'assenza di responsabilità dello ovvero, in subordine, una responsabilità solo concorsuale. Controparte_2
5. La causa, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e, all'esito, è stata rinviata per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
6. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito.
Deve premettersi che, secondo giurisprudenza consolidata, il criterio per la determinazione della competenza va fissato in base non solo all'oggetto della domanda proposta dall'attore, ma anche ai fatti posti a fondamento di essa, indipendentemente dalla loro fondatezza, senza che abbiano rilevanza, a tal fine, le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate. Unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore, ai fini della determinazione della competenza, è costituito da una eventuale prospettazione artificiosa (cioè finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge) o “prima facie” infondata (tra le tante cfr. Cass. civ., Sez. III, 01/12/2000, n. 15367).
Nel caso di specie, la parte attrice ha proposto una domanda risarcitoria allegando di aver subito danni di natura extracontrattuale, invocando in prima battuta l'art. 2051 c.c. e, in subordine, l'art. 2043 c.c. e, solo in ulteriore subordine ma senza alcuna specifica motivazione, la responsabilità contrattuale. Dai fatti allegati e dedotti, infatti, si ben comprende – come meglio si dirà in punto di inquadramento giuridico della domanda attorea- che la controversia insorta tra le parti, avente ad oggetto il ristoro dei danni occorsi al mezzo del sub affidatario per fatto illecito del sub affidante per non aver individuato un'insidia nel percorso per raggiungere il luogo dello scavo, assunto come tratto in custodia della prima (ancorché non correttamente, come si dirà), non attiene all' “applicazione del contratto”, come previsto al relativo art. 17, atteggiandosi il rapporto contrattuale a mera occasione o sfondo in cui è venuto a verificarsi il fatto illecito ascritto alla convenuta. Ne consegue che, non facendosi questione del contratto in sé, né dell'esecuzione delle prestazioni inerenti e connesse al negozio, l'eccezione va respinta.
7. Passando al merito, occorre preliminarmente inquadrare giuridicamente la fattispecie in concreto proposta, al fine di individuare il conseguenziale riparto dell'onere della prova.
Sul punto, deve premettersi che l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni riportati pagina 5 di 12 dall'escavatore idraulico marca “Caterpillar”, di sua proprietà e condotto dal sig.
[...]
, causati dalla mancata segnalazione di una cisterna interrata, non visibile, insistente Parte_2 nel tratto indicato dalla come passaggio per giungere all'area di scavo;
secondo l'attrice, CP_1 sarebbe responsabile per l'omessa custodia del sito, avendo ricevuto in appalto dalla CP_1 società “l'attività di esecuzione di saggi archeologici relativo all'elettrodotto a 380 _5
KV Gissi-Foggia relativo alla tratta molisana”, con obbligo di redazione del piano operativo per la sicurezza, “da cui discenderebbe la relazione di fatto con i terreni oggetto degli scavi archeologici” (pag. 16 comparsa conclusionale). Inoltre, preso atto delle difese della convenuta con riguardo all'omessa segnalazione della cisterna già nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, redatto dallo Controparte_2
e della chiamata in causa di quest'ultimo, ha esteso la propria domanda al terzo, chiedendone l'accertamento della responsabilità in solido con la In via subordinata, l'attrice ha CP_1 allegato, per entrambe le società, la responsabilità aquiliana, indicando la violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Reputa il Tribunale che la domanda attorea ricada nell'ambito della fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c.
Invero, ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è necessaria la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, ovvero una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (così Cass. n. 15761/2016). Nel caso di specie, l'attrice non ha dato prova del rapporto di custodia sulla res in capo alla come CP_1 noto non bastando la mera conclusione del contratto di appalto per il passaggio della custodia della res sull'appaltatore (Cassazione civile , sez. III , 28/12/2021, n. 41709); infatti, osservato che, per quanto emerso in atti, il fondo agricolo su cui era stato individuato il passaggio per raggiungere il sito degli scavi appartiene a terzi e che non è stato allegato dall'attrice il rapporto della committente a monte con detta res e, dipoi, con l'appaltatrice, l'individuazione di tale passaggio, così come riportato nel PSC elaborato dallo e nel POS della Controparte_2
non rende quest'ultima custode, nei termini richiesti dall'art. 2051 c.c., del tratto su cui CP_1
è stato tracciato il percorso. Si ritiene, quindi, che la fattispecie risarcitoria prospettata dall'attrice vada piuttosto ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c., gravando sulla società attrice dimostrare la verificazione dell'evento, il nesso tra questo e l'omissione colposa dell'asserito danneggiante, in uno ai danni conseguenziali ingiustamente patiti.
8. Così inquadrata la fattispecie, deve rilevarsi che risultata provata la verificazione del pagina 6 di 12 sinistro nell'ambito del percorso risultante – e così seguito- dalla planimetria riportata nel PSC, nel POS redatto dalla nonché nella relazione del sinistro inviata alla committente CP_1
redatta dall'ing. , Coordinatore Sicurezza per la progettazione _5 Parte_3
(CS) e per l'esecuzione dei lavori (SE): i testimoni introdotti dall'attrice e dalla convenuta, ascoltati in corso di causa, hanno dichiarato concordemente che l'escavatore, guidato da
, nel percorrere il tratto iniziale della pista individuata come da planimetria Parte_2 allegata al PSC (sostegno n. 219, nel tratto ad “L” color magenta), sprofondava improvvisamente sul lato sinistro all'interno di una cisterna interrata, in quanto il relativo solaio, posto al livello della pista, interamente ricoperto da vegetazione e terra e, quindi, in alcun modo visibile né segnalato, cedeva sotto il peso dell'escavatore in transito.
È pacifico che dal sinistro in questione derivavano, oltre ai danni all'escavatore di proprietà della lesioni personali non gravi ai lavoratori dipendenti della Parte_1 CP_1
ed . Persona_1 Persona_2
Tanto posto, reputa il Tribunale che sia emersa la riconducibilità dell'evento dannoso alle condotte omissive colpose ascrivibili alla allo nonché alla stessa CP_1 Controparte_2 società Parte_1
Invero, è pacifico che lo si sia occupato della redazione del PSC. Ai Controparte_2 sensi dell'art. 91, co. 1, lett. a), all' Allegato XV, punto 2.2.1., sono disciplinati i contenuti minimi del PSC e, in particolare, alla lett. c) è stabilito l'obbligo di redigere una relazione concernente “l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze”, e, in riferimento all'area di cantiere, il PSC deve contenere l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione “a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee”.
Ne consegue che nel PSC, essendo acclusa la planimetria con l'individuazione della pista da seguire per accedere al cantiere, era fatto obbligo al Coordinatore per la progettazione di individuare, per tale tragitto, tutti i pericoli per la sicurezza e prevenirli mediante adozione di apposite cautele;
d'altronde, che la cisterna fosse agevolmente individuabile emerge proprio dalla relazione redatta dall'ing. , il quale ha evidenziato che “la presenza del Parte_3 torrino avrebbe dovuto far presupporre al preposto/gruista l'eventuale presenza di sottoservizi annessi al gruppo pompe ed ovvero la presenza di una vasca interrata”: tale indicazione costituisce la miglior prova che tale rischio, di certo generico per quanto sopra e attinente all'acceso al cantiere e, dunque, rientrante tra le attività oggetto di valutazione del rischio del CS e SE (per una chiara pagina 7 di 12 differenziazione delle posizioni di garanzia si veda, in un caso simile a quello qui in esame,
Cassazione penale sez. IV, 10/12/2020, n.10181), poteva e doveva essere rilevato nel PSC a seguito dei diversi sopralluoghi svolti dai professionisti (si veda interrogatorio formale dell'ing.
, che ha riferito che “In fase di esecuzione, abbiamo fatto delle riunioni di Controparte_6 coordinamento e sopralluoghi sulle aree di lavoro per verificare lo stato della sicurezza del cantiere”: v. verbale di udienza del 3.7.2024), trattandosi di manufatto stabile e lì apposto da lungo tempo (come si evince dalle condizioni dei luoghi descritte dai testi e dalle fotografie in atti) e, quindi, evidentemente esistente anche al tempo dell'accesso dei professionisti sui luoghi di causa. La mancata rilevazione del “torrino”, dunque, implica l'omessa verifica, in concreto, delle condizioni della pista e dell'accertamento della presenza di sottoservizi, pur a fronte di un indice ben visibile – così anche dalle foto e dalla relazione dell'ing. che ne CP_2 imponeva l'attenzione e la segnalazione, quand'anche si fosse supposto che la vasca non ricadesse all'interno della pista (ma così non è, stando alle dichiarazioni dei testi, sulla cui attendibilità e cedibilità non sono emersi elementi di dubbio) ma fosse solo adiacente alla pista, trattandosi, comunque, di un rischio prossimo, da scongiurare in via preventiva.
Le difese sul punto dello , tese ad escludere una posizione di garanzia in Controparte_2 capo al CS e SE (peraltro nella persona dell'ing. , il che rende Parte_3 senz'altro fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare dell'ing. sollevata dalla CP_2 all'udienza del 3.7.2024, avendo il teste un chiaro interesse, in ragione della sua CP_1 posizione, alla causa, che ne avrebbe legittimato senz'altro la partecipazione al giudizio), non colgono nel segno: in primo luogo, dal sinistro sono derivati danni a persone, a nulla rilevando che nel presente giudizio siano chiesti solo danni a cose. In secondo luogo, con riguardo all'assenza di rischio di interferenze, premesso che l'obbligo del committente di nominare il coordinatore per la sicurezza è connesso alla previsione – astratta, da contratto- che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione (cfr. Cassazione penale sez. IV, 11/12/2018, n.4644) ed osservato che una siffatta previsione è contenuta espressamente all'interno del contratto tra e _5
(tant'è che veniva nominato un Coordinatore per la Sicurezza e redatto il PSC), al CP_1 momento del sinistro erano presenti, oltre alla maestranze della Parte_1 CP_1
Accanto alla responsabilità colposa dello , si pone, allo stesso modo, Controparte_2 quella della società all'appaltatrice, tenuta a redigere il POS, ovvero “il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV”, e, allo pagina 8 di 12 stesso modo, ad individuare i concreti rischi in sede operativa e, tra gli altri, quelli relativi all'area di cantiere (cfr. All. XV 3.1.1. d.lgs. 81/2008).
Sul punto, il POS redatto dalla contiene anch'esso le planimetrie con il percorso di CP_1 accesso al sito di scavo, con conseguente obbligo della società di verificarne parimenti i pertinenti rischi, specie in sede di sopralluogo, a nulla rilevando la prassi (così il teste Tes_1 del mero recepimento in esso dei contenuti del PSC. D'altronde, che la ricognizione dei luoghi venisse svolta dalla proprio al fine di scongiurare discrepanze tra il PSC e lo stato dei CP_1 luoghi, è emerso anche dalle dichiarazioni del legale rappresentante della CP_1 ES
, la quale, in sede di interrogatorio formale, ha chiaramente riferito che “il nostro
[...] direttore di cantiere faceva una ricognizione dei luoghi il giorno prima dell'esecuzione delle opere, per verificare se
i percorsi fossero riconoscibili e, in generale, per verificare la rispondenza dei luoghi a quello riportato nelle planimetrie di cantiere del PSC prima dell'esecuzione delle attività e dell'arrivo del personale operativo”; conformemente a tale dichiarazione vi è quella del teste , direttore tecnico della Testimone_3
CP_1
Ne consegue che, avendo la colposamente omesso di rilevare la presenza della CP_1 cisterna, pur intuibile per la presenza di un “torrino”, sul luogo indicato alla ditta esecutrice dei lavori come passaggio per accedere al sito dello scavo, recependo meramente le planimetrie del
PSC, l'evento è anche alla stessa addebitabile.
Infine, anche l'attrice, tenuta parimenti alla individuazione dei rischi nella redazione del
POS, ha colposamente omesso, al pari delle convenute, di verificare scupolosamente il percorso, tenuto conto dell'affidamento all'attrice di nolo a caldo di automezzo, e dunque di mezzo condotto da personale specializzato, da ritenersi dotato della necessaria competenza nell'avvedersi, previamente, dei pericoli insistenti sul tipo di strada da percorrere, a mente dello specifico mezzo in uso.
Ne consegue, allora, che ai sensi dell'art. 1227 c.c. alla ditta esecutrice, odierna attrice, deve essere riconosciuto un concorso che si stima, alla luce di quanto precede e della conseguente responsabilità prevalente del terzo chiamato e della convenuta, nella misura del 30%.
9. Passando alla quantificazione del danno, la società attrice ha depositato un preventivo di spesa per la riparazione per euro 33.929,78 (iva inclusa), redatto da officina specializzata e confermato dal tecnico che l'ha stilato;
l'attrice ha poi allegato di aver rivenduto, in corso di causa, l'escavatore, producendo fattura di vendita per un importo di euro 32.940,00(iva inclusa).
Al riguardo, tenuto conto delle contestazioni del Terzo chiamato al quantum richiesto pagina 9 di 12 dall'attrice, si ritiene opportuno osservare che “la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo - piuttosto - al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio). Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi - e nella misura - in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale
è - in genere - il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all'esborso per riparazioni effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell'uno e delle altre)” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 26/06/2024, n.17670).
Nel caso di specie, il danno, provato dallo stato del veicolo dopo il sinistro per come si desume dalle fotografie in atti, e avuto riguardo alla indicazioni riportate nel preventivo, all'anno di acquisto dell'escavatore nuovo (2014) per euro 86.620 (inclusa I.V.A.), ed al prezzo di vendita del mezzo che, in difetto di allegazione dell'effettiva esecuzione delle riparazioni, deve intendersi avvenuto nello stato di fatto risultante dal sinistro (euro 32.940, inclusa I.V.A.), può essere equamente stimato, in valore attuale, in misura pari a 2/3 dell'importo del preventivo redatto dall'officina interpellata per le riparazioni, e pari quindi ad euro 22.620,00.
Tenuto conto dell'incidenza dell'apporto causale del conducente, di cui il danneggiato deve rispondere, il danno risarcibile deve essere ridotto del 30% ed è pari ad euro 15.834,00, a carico dello e in solido tra loro. Controparte_2 CP_1
Trattandosi di obbligazione di valore, l'importo così determinato deve essere dapprima devalutato alla data dell'illecito, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutati anno per anno, secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta: cfr. Cass., n. 1256/1995; Cass., n.
11616/1992), con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo sul capitale via via rivalutato (cfr. Cass., n. 6321/2000; Cass., n. 9118/1990; Cass., n. 2770/1979). Co 10. Passando ad esaminare le contestazioni sollevate da in relazione CP_7 all'operatività della polizza, le stesse sono infondate e devono essere respinte. pagina 10 di 12 Invero, sulla posizione dell'odierna attrice rispetto alla e sulla natura della CP_1 responsabilità invocata per i fatti occorsi si è già detto (cfr. par. 7); va poi condivisa l'interpretazione che dell'art. 17 lett. c) delle condizioni di assicurazioni ha reso l'assicurata, ovvero da intendersi con riguardo all'attività descritta nel proprio oggetto sociale, coerente con il contratto di appalto tra e ma divergente da quello di nolo a caldo di escavatore CP_1 _5 concluso con la Quanto poi alla stipula della polizza assicurativa da parte di Parte_1 quest'ultima secondo il disposto dell'art. 4 del contratto, deve rilevarsi che dal chiaro tenore della disposizione, la Polizza All Risk per i macchinari e attrezzature riguardava specificatamente i danni derivanti “dall'esecuzione dei lavori di cui al contratto” e, quindi, non avrebbe riguardato il rischio di verificazione del sinistro di cui qui si discorre, non causato dall'esecuzione della prestazione contrattuale in senso stretto.
Ne consegue che la domanda di manleva è fondata, di talché la Compagnia sarà tenuta a rifondere all'assicurata tutte le somme che quest'ultima dovrà provvedere ad esborsare in esecuzione della presente sentenza.
11. In punto di regolazione delle spese di lite, il riconoscimento del concorso nella misura del 30% giustifica la compensazione, in tale quota, delle spese di lite, restando nella restante parte (70%) a carico dello e della Tali spese si liquidano come in Controparte_2 CP_1 dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi secondo il dm 55/2014 e succ. agg.
Le spese tra la Compagnia AXA Ass.ni e la devono essere interamente compensate, CP_1 al pari di quelle tra lo e la tenuto conto dell'intervenuta Controparte_9 Controparte_4 transazione tra loro a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di di Parte_1 CP_1 [...] di Controparte_2
di ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_3 Controparte_4 disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna CP_1
Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento della somma euro 15.834,00, oltre
[...] rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
− condanna e CP_1 Controparte_2
pagina 11 di 12 in solido tra loro, al pagamento, Controparte_2 per le causali di cui in motivazione ed in favore di delle Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 381,50 (euro 545-30%) per esborsi ed € 3.553,90
(euro 5.077-30%) per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. D'AGATA FABRIZIO dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.; compensa nel resto le spese di lite tra le parti;
− in accoglimento della domanda di manleva, dichiara Controparte_3 tenuta a rifondere all'assicurata tutte le somme che quest'ultima dovrà provvedere ad esborsare in esecuzione della presente sentenza;
− compensa le spese di lite tra Controparte_3 CP_1
− compensa le spese di lite tra e Controparte_4 [...]
Controparte_2
Larino, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 12 di 12