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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/07/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
…………………………. NOTIF. APPELLO UC Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6499/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto Parte_1 Parte_2
), pendente
[...]
TRA (p.iva Parte_3
– c.f. ), con sede in Roma, via XX P.IVA_1 P.IVA_2
Settembre, 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da delega in atti, dall'avv. CARLO NATALE (C.F. ) e dall'avv. ANTONIO ERRA, C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio di quest'ultimo in Salerno (SA), Via Luigi Cacciatore, 21 APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._3
INFERIORE (SA) il 13/07/1949, elettivamente domiciliata in VIA LUDOVICO ARIOSTO N. 2 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI UGOLINO (C.F. che la C.F._4 rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 19/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
proponeva impugnazione avverso Parte_3 la sentenza n. 4511/2018 del 16 aprile 2018, pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che, in accoglimento della domanda attorea, condannava la alla restituzione della CP_2 somma di € 1907,90 – a titolo di quota parte del premio assicurativo non maturato per € 714,03, a titolo di quota parte dei costi di attivazione non maturati per € 541,81, a titolo di commissioni di gestione per € 218,06 a titolo di quota parte di commissioni di intermediazione per € 434,00 – per l'estinzione anticipata contratto di mutuo n. 138481.
Parte appellante eccepiva:
1. la nullità della sentenza di primo grado, pronunciata da Giudice incompetente per valore, essendo l'accoglimento della domanda fondato sulla dichiarazione di nullità delle clausole del contratto che disciplinano l'estinzione anticipata (art. 2) e sulla vessatorietà comportante un accertamento sull'intero contenuto del contratto, avente ad oggetto un'operazione economica di valore superiore ad € 5.000,00;
2. l'opportunità di sospendere il giudizio, ex art. 295 c.p.c. ovvero, in subordine, ex art. 337, comma 2, c.p.c., per la pendenza di una decisione della Corte di Giustizia Europea da cui discende l'esito della presente controversia;
3. l'erroneità della sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità dell'art.
2. del contratto;
4. l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva Part condannato alla restituzione di quote parte delle spese di intermediazione - trattandosi di spese up front - nonché delle spese per l'intermediazione della Fin Company s.p.a.- incassate da quest'ultima, a cui la mutuataria si era rivolta
– nonché del premio assicurativo.
Concludeva, pertanto, chiedendo: a) di riformare la sentenza n. 4511/2018 del 16 aprile 2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore nell'ambito del giudizio contrassegnato con il n.r.g.
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 12779/2016 e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dalla signora in primo grado;
CP_1 Part b) di condannare la signora a restituire ad CP_1 tutto quanto da questa versato in esecuzione della sentenza qui impugnata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio”.
Si costituiva evidenziando quanto segue: CP_1
1. in relazione all'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito evidenziava che il valore della causa, va determinato esclusivamente con riferimento all'oggetto della domanda e non all'oggetto dell'indagine attraverso la quale si debba valutare il fondamento della stessa domanda;
2. l'applicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. (introdotto del d.lgs. n.141 del 2010, ma sostanzialmente ricognitivo dell'art. 125, comma 2 del testo originario), a sostegno della domanda dell'appellata, con conseguente rimborsabilità dei costi a seguito della estinzione anticipata del contratto di finanziamento, sia con riferimento ai costi c.d. “recurring”, legati cioè alla durata del contratto, che a quelli c.d. “up front”, sostenuti una volta per tutte all'inizio del rapporto;
3. la vessatorietà e la contrarietà a norme imperative della clausola che preveda una limitazione a tale rimborsabilità;
4. l'applicazione del criterio pro-rata temporis per il calcolo della somma da rimborsare.
Parte appellata concludeva, pertanto, chiedendo:
- di dichiarare inammissibile e comunque rigettare le richieste preliminari in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- di rigettare l'appello proposto dalla avverso CP_3 la sentenza n. 4511/2018 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
- di condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado del giudizio, ivi comprese le spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, dal momento che, in base all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. sentenza n. 1338/05 e n. 9251/04) ai fini della determinazione del valore della causa, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., deve aversi riguardo solo a quanto richiesto dall'attore quale petitum immediato e non all'oggetto dell'accertamento prodromico che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (petitum mediato). Inoltre, il cumulo delle domande concerne soltanto l'ipotesi di plurime domande intese come pretese con petita ben distinti tra loro, mentre rimangono assorbite le richieste, anche se formalmente proposte in via separata, che siano prive di autonomia in quanto aventi carattere strumentale, consequenziale o accessorio alla domanda principale. Pertanto, nel caso di specie, il valore della controversia, alla luce dei criteri evidenziati, deve essere determinato esclusivamente in base alla domanda di ripetizione delle somme effettuata da parte attrice/appellata senza che ad essa possa essere cumulata la pregiudiziale domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali che impediscono la ripetizione.
2. Sul merito. La Cassazione, con la sentenza n. 14836/2024 del 7 maggio 2024 ha sancito il diritto del contraente a una “equa riduzione del costo complessivo del credito” nel rispetto della direttiva comunitaria 87/102/Cee. Ma soprattutto nel rispetto della direttiva 90/88/Cee, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Cassazione ha affermato che il parziale rimborso delle spese sostenute nella stipula del mutuo deve interessare sia i costi
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 recurring (cioè, quelli legati alla durata temporale del contratto di finanziamento) che i costi up-front (cioè, quelli sostenuti per la concessione del prestito e slegati dalla sua durata temporale). Ha poi affermato la nullità di ogni clausola contrattuale che dovesse escludere il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del mutuo, dal momento che una eventuale clausola che agisse in tale senso determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005. Non rileva nel caso di specie che l'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di mutuo, prevedeva che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR, in assenza di una delibera attuativa;
né può ritenersi non applicabile l'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n. 141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19/9/2010 dopo la conclusione del contratto. Secondo la Cassazione (Cass. civ., sez. II, ord., 6 settembre 2023, n. 25977) tale interpretazione, che è proprio quella fatta propria dall'appellante, è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito". I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito". Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte". A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso". Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa "eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2". Dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto Per_1 Persona_2
63). Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività CP_4 del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Pertanto, quanto affermato dall'appellante si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. Anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo. Sul punto si richiama quella giurisprudenza Europea che ha condivisibilmente osservato che "nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e . Per_3 Per_4
Né rileva che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (art. 1 DELIBERA CICR 9.2.2000 pubblicata in GU), con la specificazione che, nel caso di specie, nessun rimborso era stato previsto in favore del cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento, prevedendo in senso contrario il contratto. Una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 2014, e C-169/14, Persona_5 Parte_4
EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016,
e a., C 154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_6
EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, Persona_6
C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n. 421). Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto "della natura del bene o del servizio oggetto del contratto". L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola. Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed relativa al credito al consumo, ribadendo importanti CP_5 principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione della Costituzione , art. 11 e 117, comma 1. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28). La Corte Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza Lexitor, punto 32). In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività CP_4 del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi " tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Secondo la Cassazione, dunque, “l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Essa afferma inoltre che " È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33". Né risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Con riguardo al rimborso dei costi assicurativi, la Cassazione (cit. Cass. Civ. sent. N.3645/2007, 18884/2008) chiarisce il rapporto di accessorietà della polizza assicurativa rispetto al contratto di finanziamento: accessorietà che si traduce nella unicità causale e nella connessione esistente tra i due negozi giuridici, finalizzati a realizzare un'operazione economica unitaria. Il rapporto assicurativo, in caso di estinzione del debito, resterebbe privo di causa. Aderendo all'orientamento prevalente dell'arbitro bancario, valorizzando il dato per cui il contratto di assicurazione viene negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario che opera quale mandatario per l'incasso del premio, che viene detratto in un'unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento, va ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione. Si osserva, infatti, che la polizza assicurativa è stipulata per garantire il mutuante dall'inadempimento del mutuatario e, pertanto, va restituita dal mutuante per la parte di copertura non effettivamente goduta. Né può essere invocata, a fondamento della riferita eccezione di carenza di legittimazione passiva, la norma introdotta dall'art. 21 co. 15 quater DL 179 del 18.10.2012 conv. L. 221/2012 che stabilisce che “nei contratti di assicurazione connessi a mutui ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 Invero, come sostenuto dalla più attenta dottrina e dalla giurisprudenza di merito cui si ritiene di aderire, la norma non viene ad incidere sul profilo della legittimazione e non sottrae il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece al fine dell'azione di regresso (cfr. cit. ancora sentenza n. 11812/2016 del 28.10.2016). Il mutuatario non può quindi sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso: così ragionando, a contrario, basterebbe spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale. Come osservato la responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. In ordine, poi, al dedotto difetto di legittimazione passiva da parte della appellante alla restituzione pro quota delle spese di intermediazione, da ultimo, con una recente decisione resa sul punto dal Collegio Arbitrale in caso analogo a quello del presente giudizio, ha chiarito che: “Con specifico riguardo alle commissioni previste in favore dell'agente/intermediario, inoltre, non vi è prova di un'effettiva attività di intermediazione svolta da altro soggetto, ulteriore rispetto a quella svolta dall'intermediario convenuto” (cfr. decisione n.10035 dell'11 novembre 2016) Nel caso di specie, sebbene non vi sia prova in atti dell'effettivo svolgimento di un'attività di intermediazione da parte del terzo diverso da quello della banca convenuta, deve ritenersi provato sulla scorta del dato contrattuale testuale che i costi siano stati incassati dalla Parte_5
in qualità di mandante e da essa vadano quindi restituiti.
[...]
In ogni caso, giova aggiungere che, come per il contratto assicurativo, anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5015/2022 del 20- 05-2022) L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3. Sulle spese processuali. Le spese del presente grado di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo con esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6499/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, CASSETTA DI SICUREZZA, ), pendente tra Parte_2
, , Parte_3 CP_1 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n. 4511/2018 del 16 aprile 2018, pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 3. condanna , al pagamento, in favore di CP_3 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano CP_1 in complessivi € 1701,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 23/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC Esposito
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
…………………………. NOTIF. APPELLO UC Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6499/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto Parte_1 Parte_2
), pendente
[...]
TRA (p.iva Parte_3
– c.f. ), con sede in Roma, via XX P.IVA_1 P.IVA_2
Settembre, 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da delega in atti, dall'avv. CARLO NATALE (C.F. ) e dall'avv. ANTONIO ERRA, C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio di quest'ultimo in Salerno (SA), Via Luigi Cacciatore, 21 APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._3
INFERIORE (SA) il 13/07/1949, elettivamente domiciliata in VIA LUDOVICO ARIOSTO N. 2 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI UGOLINO (C.F. che la C.F._4 rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 19/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
proponeva impugnazione avverso Parte_3 la sentenza n. 4511/2018 del 16 aprile 2018, pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che, in accoglimento della domanda attorea, condannava la alla restituzione della CP_2 somma di € 1907,90 – a titolo di quota parte del premio assicurativo non maturato per € 714,03, a titolo di quota parte dei costi di attivazione non maturati per € 541,81, a titolo di commissioni di gestione per € 218,06 a titolo di quota parte di commissioni di intermediazione per € 434,00 – per l'estinzione anticipata contratto di mutuo n. 138481.
Parte appellante eccepiva:
1. la nullità della sentenza di primo grado, pronunciata da Giudice incompetente per valore, essendo l'accoglimento della domanda fondato sulla dichiarazione di nullità delle clausole del contratto che disciplinano l'estinzione anticipata (art. 2) e sulla vessatorietà comportante un accertamento sull'intero contenuto del contratto, avente ad oggetto un'operazione economica di valore superiore ad € 5.000,00;
2. l'opportunità di sospendere il giudizio, ex art. 295 c.p.c. ovvero, in subordine, ex art. 337, comma 2, c.p.c., per la pendenza di una decisione della Corte di Giustizia Europea da cui discende l'esito della presente controversia;
3. l'erroneità della sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità dell'art.
2. del contratto;
4. l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva Part condannato alla restituzione di quote parte delle spese di intermediazione - trattandosi di spese up front - nonché delle spese per l'intermediazione della Fin Company s.p.a.- incassate da quest'ultima, a cui la mutuataria si era rivolta
– nonché del premio assicurativo.
Concludeva, pertanto, chiedendo: a) di riformare la sentenza n. 4511/2018 del 16 aprile 2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore nell'ambito del giudizio contrassegnato con il n.r.g.
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 12779/2016 e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dalla signora in primo grado;
CP_1 Part b) di condannare la signora a restituire ad CP_1 tutto quanto da questa versato in esecuzione della sentenza qui impugnata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio”.
Si costituiva evidenziando quanto segue: CP_1
1. in relazione all'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito evidenziava che il valore della causa, va determinato esclusivamente con riferimento all'oggetto della domanda e non all'oggetto dell'indagine attraverso la quale si debba valutare il fondamento della stessa domanda;
2. l'applicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. (introdotto del d.lgs. n.141 del 2010, ma sostanzialmente ricognitivo dell'art. 125, comma 2 del testo originario), a sostegno della domanda dell'appellata, con conseguente rimborsabilità dei costi a seguito della estinzione anticipata del contratto di finanziamento, sia con riferimento ai costi c.d. “recurring”, legati cioè alla durata del contratto, che a quelli c.d. “up front”, sostenuti una volta per tutte all'inizio del rapporto;
3. la vessatorietà e la contrarietà a norme imperative della clausola che preveda una limitazione a tale rimborsabilità;
4. l'applicazione del criterio pro-rata temporis per il calcolo della somma da rimborsare.
Parte appellata concludeva, pertanto, chiedendo:
- di dichiarare inammissibile e comunque rigettare le richieste preliminari in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- di rigettare l'appello proposto dalla avverso CP_3 la sentenza n. 4511/2018 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
- di condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado del giudizio, ivi comprese le spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, dal momento che, in base all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. sentenza n. 1338/05 e n. 9251/04) ai fini della determinazione del valore della causa, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., deve aversi riguardo solo a quanto richiesto dall'attore quale petitum immediato e non all'oggetto dell'accertamento prodromico che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (petitum mediato). Inoltre, il cumulo delle domande concerne soltanto l'ipotesi di plurime domande intese come pretese con petita ben distinti tra loro, mentre rimangono assorbite le richieste, anche se formalmente proposte in via separata, che siano prive di autonomia in quanto aventi carattere strumentale, consequenziale o accessorio alla domanda principale. Pertanto, nel caso di specie, il valore della controversia, alla luce dei criteri evidenziati, deve essere determinato esclusivamente in base alla domanda di ripetizione delle somme effettuata da parte attrice/appellata senza che ad essa possa essere cumulata la pregiudiziale domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali che impediscono la ripetizione.
2. Sul merito. La Cassazione, con la sentenza n. 14836/2024 del 7 maggio 2024 ha sancito il diritto del contraente a una “equa riduzione del costo complessivo del credito” nel rispetto della direttiva comunitaria 87/102/Cee. Ma soprattutto nel rispetto della direttiva 90/88/Cee, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Cassazione ha affermato che il parziale rimborso delle spese sostenute nella stipula del mutuo deve interessare sia i costi
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 recurring (cioè, quelli legati alla durata temporale del contratto di finanziamento) che i costi up-front (cioè, quelli sostenuti per la concessione del prestito e slegati dalla sua durata temporale). Ha poi affermato la nullità di ogni clausola contrattuale che dovesse escludere il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del mutuo, dal momento che una eventuale clausola che agisse in tale senso determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005. Non rileva nel caso di specie che l'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di mutuo, prevedeva che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR, in assenza di una delibera attuativa;
né può ritenersi non applicabile l'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n. 141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19/9/2010 dopo la conclusione del contratto. Secondo la Cassazione (Cass. civ., sez. II, ord., 6 settembre 2023, n. 25977) tale interpretazione, che è proprio quella fatta propria dall'appellante, è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito". I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito". Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte". A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso". Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa "eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2". Dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto Per_1 Persona_2
63). Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività CP_4 del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Pertanto, quanto affermato dall'appellante si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. Anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo. Sul punto si richiama quella giurisprudenza Europea che ha condivisibilmente osservato che "nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e . Per_3 Per_4
Né rileva che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (art. 1 DELIBERA CICR 9.2.2000 pubblicata in GU), con la specificazione che, nel caso di specie, nessun rimborso era stato previsto in favore del cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento, prevedendo in senso contrario il contratto. Una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 2014, e C-169/14, Persona_5 Parte_4
EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016,
e a., C 154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_6
EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, Persona_6
C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n. 421). Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto "della natura del bene o del servizio oggetto del contratto". L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola. Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed relativa al credito al consumo, ribadendo importanti CP_5 principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione della Costituzione , art. 11 e 117, comma 1. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28). La Corte Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza Lexitor, punto 32). In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività CP_4 del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi " tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Secondo la Cassazione, dunque, “l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Essa afferma inoltre che " È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33". Né risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Con riguardo al rimborso dei costi assicurativi, la Cassazione (cit. Cass. Civ. sent. N.3645/2007, 18884/2008) chiarisce il rapporto di accessorietà della polizza assicurativa rispetto al contratto di finanziamento: accessorietà che si traduce nella unicità causale e nella connessione esistente tra i due negozi giuridici, finalizzati a realizzare un'operazione economica unitaria. Il rapporto assicurativo, in caso di estinzione del debito, resterebbe privo di causa. Aderendo all'orientamento prevalente dell'arbitro bancario, valorizzando il dato per cui il contratto di assicurazione viene negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario che opera quale mandatario per l'incasso del premio, che viene detratto in un'unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento, va ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione. Si osserva, infatti, che la polizza assicurativa è stipulata per garantire il mutuante dall'inadempimento del mutuatario e, pertanto, va restituita dal mutuante per la parte di copertura non effettivamente goduta. Né può essere invocata, a fondamento della riferita eccezione di carenza di legittimazione passiva, la norma introdotta dall'art. 21 co. 15 quater DL 179 del 18.10.2012 conv. L. 221/2012 che stabilisce che “nei contratti di assicurazione connessi a mutui ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 Invero, come sostenuto dalla più attenta dottrina e dalla giurisprudenza di merito cui si ritiene di aderire, la norma non viene ad incidere sul profilo della legittimazione e non sottrae il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece al fine dell'azione di regresso (cfr. cit. ancora sentenza n. 11812/2016 del 28.10.2016). Il mutuatario non può quindi sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso: così ragionando, a contrario, basterebbe spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale. Come osservato la responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. In ordine, poi, al dedotto difetto di legittimazione passiva da parte della appellante alla restituzione pro quota delle spese di intermediazione, da ultimo, con una recente decisione resa sul punto dal Collegio Arbitrale in caso analogo a quello del presente giudizio, ha chiarito che: “Con specifico riguardo alle commissioni previste in favore dell'agente/intermediario, inoltre, non vi è prova di un'effettiva attività di intermediazione svolta da altro soggetto, ulteriore rispetto a quella svolta dall'intermediario convenuto” (cfr. decisione n.10035 dell'11 novembre 2016) Nel caso di specie, sebbene non vi sia prova in atti dell'effettivo svolgimento di un'attività di intermediazione da parte del terzo diverso da quello della banca convenuta, deve ritenersi provato sulla scorta del dato contrattuale testuale che i costi siano stati incassati dalla Parte_5
in qualità di mandante e da essa vadano quindi restituiti.
[...]
In ogni caso, giova aggiungere che, come per il contratto assicurativo, anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5015/2022 del 20- 05-2022) L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3. Sulle spese processuali. Le spese del presente grado di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo con esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6499/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, CASSETTA DI SICUREZZA, ), pendente tra Parte_2
, , Parte_3 CP_1 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n. 4511/2018 del 16 aprile 2018, pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i
N.R.G. 6499/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 3. condanna , al pagamento, in favore di CP_3 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano CP_1 in complessivi € 1701,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 23/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC Esposito
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