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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2634/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OD
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di UA Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES RR Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2634/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BORSARI PAOLA C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di reciproco mantenimento.
3) I coniugi dichiarano di avere definito ogni rapporto di ordine economico
e patrimoniale e di nulla avere pertanto a pretendere l'uno dall'altro.
4) Le spese del presente procedimento verranno sostenute nella misura di un mezzo per ciascuno.
5) I coniugi chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare.
6) Le parti prestano sin da ora acquiescenza all'emananda sentenza rinunciando ad ogni forma di impugnazione della stessa”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a OD (MO) il 08/06/1960 e nato a [...] Parte_2
il 30/12/1957
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2008, atto n.16, Parte I serie -)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
ES RR
Il Presidente
Riccardo Di
UA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OD
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di UA Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES RR Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2634/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BORSARI PAOLA C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di reciproco mantenimento.
3) I coniugi dichiarano di avere definito ogni rapporto di ordine economico
e patrimoniale e di nulla avere pertanto a pretendere l'uno dall'altro.
4) Le spese del presente procedimento verranno sostenute nella misura di un mezzo per ciascuno.
5) I coniugi chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare.
6) Le parti prestano sin da ora acquiescenza all'emananda sentenza rinunciando ad ogni forma di impugnazione della stessa”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a OD (MO) il 08/06/1960 e nato a [...] Parte_2
il 30/12/1957
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2008, atto n.16, Parte I serie -)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
ES RR
Il Presidente
Riccardo Di
UA