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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2237/21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di ZE, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Dott. Alberto Panu Consigliere relatore Dott.ssa Giulia Conte Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II° grado n. 2237/21 del Ruolo Generale, promossa da:
, e , quali eredi di rappresentati e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difesi dagli avvocati Paolo Ciampalini e Camilla Ciampalini, APPELLANTI Contro
Controparte_1 APPELLATO CONTUMACE
per la riforma
della sentenza n. 1482/21 del Tribunale di ZE, pubblicata il 31/05/2021.
Le conclusioni delle parti : APPELLANTI
“Concludiamo come in memoria 11.09.23, riportandoci integralmente al contenuto di questa ed alla memoria 2.10.23”. Memoria 11.09.23: “Confidiamo pertanto che l'Ecc.ma Corte si compiaccia condannare il
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € Controparte_1 71.441,05 a favore degli appellanti in tesi, per compulsum, in ipotesi, negli stessi termini e modalità stabiliti dal Tribunale di ZE con sentenza n° 2531/14, oltre al pagamento delle spese e competenze del doppio grado e del procedimento monitorio;
con distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipate le spese e non riscosse le competenze ex art. 93 comma 1° c.p.c. Nella denegatissima e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello, compensarsi comunque integralmente le spese del doppio grado stante la gravità e l'eccezionalità della fattispecie (Corte Cost. n° 177/18)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato i sig.ri e hanno impugnato la Pt_1 Parte_2 sentenza n. 1482/22 del Tribunale di ZE, che ha respinto la loro domanda di condanna del
1 , avanzata in via monitoria quali eredi della sig.ra a Controparte_1 Persona_1 corrispondere in loro favore la somma di € 71.441,05 (o la diversa, maggiore o minore, dovuta), oltre accessori, a titolo di credito risarcitorio differenziale maturato dalla sig.ra per il contagio da Per_1 epatite C (HCV) contratto a seguito di emotrasfusione post partum avvenuta in data 15.1.77 presso l'ospedale di Poggibonsi (SI).
A sostegno della domanda monitoria deducevano che il Tribunale di ZE, con sentenza 2531/14, pubblicata il 12.08.14 e passata in giudicato (giudizio presupposto), aveva accertato in favore della sig.ra un credito risarcitorio di complessivi di € 160.000,00, da costei non ancora integralmente Per_1 riscosso al momento della morte.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 5540 del 19.11.18, notificato il 28.11.18, il ha Controparte_1 proposto opposizione, che è stata accolta dal Tribunale con la sentenza appellata n. 1482 del 31.05.21, non notificata, sulla base dei seguenti motivi:
1) la pronuncia della causa presupposta non aveva affatto riconosciuto l'esistenza di un credito, avendo anzi respinto integralmente la domanda della invero il Tribunale, pur avendo astrattamente Per_1 riconosciuto in favore dell'attrice un credito risarcitorio di € 160.000,00,aveva poi ritenuto che esso non potesse cumularsi con l'indennizzo, già riconosciuto alla ed in corso di erogazione, previsto Per_1 dalla legge 210/92 (“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”); quindi, giacchè la aveva in Per_1 quel momento già ricevuto a titolo di indennizzo la somma di € 50.000,00, la differenza di € 110.000,00 secondo il Tribunale non le era dovuta, in quanto le sarebbe stata erogata nell'arco dei prossimi 11-12 anni e quindi, avendo ella (solo) 61 anni, era da ritenere che sarebbe stata interamente percepita;
2) il decesso della sig.ra non costituiva pertanto sopravvenienza idonea a superare il predetto Per_1 giudicato di rigetto della domanda (rigetto motivato dal fatto che tutto il risarcimento astrattamente ipotizzabile era interamente coperto dall'indennità, già corrisposta e/o da corrispondersi in futuro);
3) la sig.ra avrebbe quindi dovuto proporre appello “per aver il giudice a quo posto a fondamento Per_1 Per_ della decisione una valutazione ipotetica in ordine alla verificazione del decesso della de in epoca successiva al 2025/2026” (vedi sentenza appellata n. 1482/22, pag. 4 ).
Per l'effetto i convenuti/opposti erano condannati a rifondere al le spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 4.015, oltre accessori.
Gli appellanti hanno dunque impugnato la sentenza sulla base di due motivi.
Col primo motivo hanno censurato l'erronea interpretazione della portata del giudicato, argomentando che il credito ingiunto fosse esigibile, e non introdotto ex novo, in quanto mera esecuzione del giudicato formatosi su quella parte della motivazione della sentenza n. 2531/14 che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento, liquidandolo nella complessiva somma di € 160.000 (dei quali € 50.000 già riscossi all'epoca del deposito della pronuncia), essendo detta sentenza illegittima soltanto con riferimento alle correlate modalità di pagamento del risarcimento medesimo (ovverosia con l'indennizzo rateizzato, ultradecennale, erogabile ai sensi della L. 210/92, anziché in unica soluzione).
2 Col secondo motivo hanno contestato la disciplina delle spese di lite, ritenendo sussistessero gravi ed eccezionali ragioni per compensarle a termini dell'art. 92, comma 2, cpc.
Il appellato è rimasto contumace in questo grado di giudizio. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 4.4.24 con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. emessa in data 11.4.24, con concessione alle parti dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello.
Gli appellanti hanno impugnato la parte della sentenza ove il Tribunale ha stabilito che la pronuncia della causa presupposta (sent. n. 2531/14 ) “non ha riconosciuto l'esistenza di un credito in capo alla de cujus, avendo, anzi, respinto integralmente la domanda risarcitoria” ( vedi sentenza appellata, pag. 4 ).
Hanno argomentato che in realtà il credito risarcitorio era “stato espressamente accertato, riconosciuto e quantificato” (sic appello, pag. 7) e che erroneamente, in palese violazione dell'orientamento nomofilattico, il giudice di prime cure aveva limitato la propria disamina alla parte dispositiva della sentenza presupposta, mentre avrebbe dovuto “attentamente valutare anche quella motiva”, essendo entrambe e in pari grado elementi costitutivi della sentenza, suscettibili d'incontrovertibilità per effetto del giudicato.
Difatti secondo parte appellante nella parte motiva della sentenza presupposta si legge che “il CP_1
è dunque responsabile per non avere dato disposizioni, o non avere controllato che fossero esattamente eseguite, dirette a scongiurare il pericolo che fosse utlizzato sangue infetto per fini trasfusionali”........per tale motivo si ritiene di determinare il risarcimento ( …) quantificabile nella somma di € 160.000,00, al valore attuale e comprensiva di interessi, a ristoro del danno alla salute e della conseguente sofferenza” (sic appello, pag. 13).
Perciò, in virtù dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, del nesso di causalità e della liquidazione del danno, il Tribunale avrebbe dovuto respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo del poiché l'omessa condanna del nella sentenza presupposta era dipesa soltanto dalla CP_1 CP_1 necessità, mal gestita, di conformarsi all'orientamento nomofilattico secondo il quale è vietato cumulare l'indennizzo, già riconosciuto ed in corso di erogazione, previsto dalla legge 210/92 (“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”) col risarcimento del danno, non di disconoscere l'esistenza, pur accertata, del diritto risarcitorio.
A parere della Corte il motivo di appello è infondato.
Premesso che la nel giudizio presupposto aveva chiesto la condanna del Per_1 Controparte_1 al risarcimento del danno provocatole dall'infezione da HIV contratta a seguito di emotrasfusione e che il Tribunale nella sentenza n. 2531/14 aveva accertato la responsabilità del “per non aver dato CP_1 disposizioni o non aver controllato che fossero esattamente seguite, dirette a scongiurare il pericolo che fosse
3 utilizzato sangue infetto per fini trasfusionali”, nonché il nesso causale tra tale condotta e il danno, consistente in invalidità permanente del 25%, tanto che il risarcimento era “quantificabile nella somma di €
160.000.00, al valore attuale e comprensiva di interessi, a ristoro del danno alla salute e della conseguente sofferenza”, è sicuramente condivisibile la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che la domanda della era stata “respinta, sul presupposto che ”.
Infatti nella causa presupposta il Tribunale, dopo avere in astratto riconosciuto il risarcimento del danno in favore della aveva aggiunto che “la Suprema Corte (Cass. S.U. 584/08, Cass. 11302/11, Per_1
Cass. 6573/13) ritiene che dal risarcimento spettante debba essere scomputato l'ammontare dell'indennità riconosciuta ai sensi della L. 210/92” ed inoltre che “Avendo specificato la stessa attrice che il beneficio le è stato riconosciuto con riferimento alla sesta categoria, e spettando l'indennizzo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (dunque, nel nostro caso, dal dicembre 07), gli importi erogati fino ad oggi ammontano a circa € 50.000,00. La differenza, rispetto al risarcimento (€ 110.000,00), sarà erogata nell'arco dei prossimi 11-12 anni;
e avendo la sig.ra attualmente 61 anni, è da ritenere che sarà interamente percepita. Per_1
Si perviene percio' alla conclusione che il risarcimento è già interamente coperto dall'indennità, talché nessun ulteriore importo deve essere pagato. La domanda è respinta;
l'accertata infezione per fatto trasfusionale giustifica la compensazione delle spese di lite”( vedi sentenza n. 2531/14 a pag. 5 ).
Orbene, giusta o sbagliata che fosse tale motivazione, la avrebbe dovuto appellare la sentenza Per_1 per far valere le proprie doglianze: per esempio sostenendo che la compensatio lucri cum damno, rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non esclude la responsabilità del convenuto, ma riduce solo l'entità del risarcimento dovuto, dovendosi tener conto del vantaggio economico conseguito dal danneggiato in conseguenza del medesimo evento lesivo;
sostenendo quindi che il giudice della causa presupposta, accertato l'importo risarcitorio complessivamente dovuto in €
160.000,00 e la corresponsione soltanto parziale a titolo di indennizzo ex lege 210/82 di € 50.000, avrebbe senz'altro dovuto condannare il a corrispondere alla la differenza risarcitoria CP_1 Per_1 di € 110.000, anziché respingere contraddittoriamente la domanda.
Come pure la si sarebbe potuta dolere mediante l'appello della valutazione del giudice secondo Per_1 cui l'indennizzo ex lege 210/82 le sarebbe stato con certezza interamente corrisposto dal Controparte_1
nei successivi 10/12 anni, contestando tale previsione di permanenza in vita della beneficiaria
[...] per tale intero periodo di tempo;
tanto più che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione
“l'indennizzo di cui alla L. n. 210 sel 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi (compensatio lucri cum damno) solo in relazione a quanto già percepito dal de cuius alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito (ordinanza 9 novembre 2022, n. 32916)” ( cfr. Cass. n.
13.06.2023 n. 16808).
4 Tuttavia, non avendo la proposto appello avverso la sentenza n. 2531/14, sono sicuramente Per_1 passate in giudicato le ragioni (giuste o sbagliate che fossero) a fondamento del rigetto della sua domanda risarcitoria.
E' infatti pienamente condivisibile la sentenza appellata laddove il primo giudice scrive che “la portata del giudicato copre il dedotto ed il deducibile, “cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione
(giudicato implicito)” (Cass. Civ., sez. II, ordinanza 3 gennaio 2020, N. 16), di talché è preclusa l'iniziativa attorea, che mira a (re)introdurre nel presente giudizio una domanda risarcitoria già esaminata e respinta con sentenza passata in giudicato”; come pure è totalmente condivisibile l'argomentazione del giudice appellato che la “avrebbe dovuto proporre appello avverso la citata sentenza, per aver il giudice a quo Per_1 posto a fondamento della decisione una valutazione ipotetica in ordine alla verificazione del decesso della de cuius in epoca successiva al 2025/2026”.
In definitiva quindi il motivo di appello è infondato e va confermata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il ricorso degli eredi alla procedura monitoria era inammissibile e che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere dichiarato nullo, in quanto “è preclusa l'iniziativa attorea, che mira a (re)introdurre nel presente giudizio una domanda risarcitoria già esaminata e respinta con sentenza passata in giudicato”.
Il secondo motivo di appello.
Secondo la prospettazione degli appellanti, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 92, comma 2, cpc nella versione introdotta col D.L. 132/14 ( convertito con L. 162/14 ) e della conseguente reintroduzione delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” per compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti ( Corte cost., 19.04.2018 n. 77 ), tale novità avrebbe incluso ragioni “ diverse da quelle tassativamente previste dalla norma”, con l'effetto che “vi sarebbe stato ampio spazio - anche in caso di rigetto della domanda - per una compensazione integrale delle spese di causa”.
Infatti, secondo l'orientamento nomofilattico la previsione reintrodotta dalla Corte costituzionale sarebbe “una norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un contesto storico-sociale o a speciali situazioni non esattamente ed efficacemente determinabili a priori “ (Cass. Civ. 15989/20).
Secondo gli appellanti nel caso concreto il giudice di primo grado non avrebbe dovuto dichiarare la soccombenza con condanna alle spese a termini dell'art. 91 cpc, poiché tra le diverse gravi ed eccezionali ragioni potevano annoverarsi il rigetto della domanda di condanna nella causa presupposta, nonostante il riconoscimento della sua fondatezza e l'integrale compensazione delle spese;
l'aver vincolato il pagamento dell'importo risarcitorio a quello indennitario, così penalizzando intollerabilmente e con evidente ingiustizia proprio la parte che aveva subito il danno;
l'ulteriore vessazione degli eredi della sig.ra sulla scorta di un'interpretazione meramente formalistica e Per_1
5 del tutto sperequata della sentenza emessa nella causa presupposta;
la necessità di “rimuovere quello che appare, ed è, un vero e proprio contrasto tra giudicati”.
A parere della Corte è infondato anche questo motivo di appello.
Occorre rimarcare che secondo la sentenza additiva n. 77/2018 della Corte costituzionale, le altre gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese di lite, sono comunque fattispecie analoghe a quelle espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc perché riconducibili alla stessa ratio giustificativa: pertanto sono analoghe al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” le “fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze”; inoltre sono analoghe alla “assoluta novità della questione trattata”, che “è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, le “analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite”
(cfr. Corte cost., 19.04.2018 n. 77 ).
Successivamente la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, pur avendo l'effetto additivo della pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 92, comma 2, cpc introdotto una norma “elastica”, essa è comunque confinata all'interno del perimetro delineato dalla Consulta con riferimento esclusivo a casi che partecipino della stessa ratio sottesa alle ipotesi tipizzate (“assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ), esprimendo un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, perché dovuti a eventi del tutto imprevisti ed imprevedibili ( Cass. Civ., 25.11.2022 n. 34830 ) o inserendosi in un quadro giurisprudenziale non uniforme ( Cass. Civ., 24.05.2022 n. 16801 ) o caratterizzandosi per un'oggettiva incertezza del diritto controverso ( Cass. Civ., 7.08.2019 n. 21157 ).
Osserva la Corte che nessuna delle motivazioni addotte dagli appellanti configura un'analoga grave ed eccezionale ragione per compensare le spese del primo grado del presente processo (nel secondo grado il appellato è rimasto contumace), non ricorrendo una o più delle ipotesi individuate dalla CP_1
Consulta e dal giudice di legittimità.
Del resto la parte danneggiata ha già usufruito della compensazione delle spese nel giudizio presupposto, ove il contrasto tra l'accertamento della responsabilità ministeriale e la reiezione della domanda risarcitoria, induceva il giudice a dichiarare la reciproca soccombenza.
Nel presente processo, invece, non esistono soccombenze reciproche, né questioni opinabili, in fatto o in diritto, né novità imprevedibili che abbiano alterato i termini della lite, ma piuttosto l'obbligo di tener conto dell'immutabilità del dictum della causa presupposta per non avere la parte danneggiata coltivato il gravame, inizialmente introdotto.
Le spese di lite
6 Nonostante l'appello venga integralmente respinto, non ricorrono gli estremi per la soccombenza delle spese di lite, in virtù della contumacia dell'appellato . Controparte_1
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di ZE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide:
- rigetta l'appello di e confermando la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1482/21, pubblicata il 31.05.21, del Tribunale di ZE;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in ZE , nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alberto Panu Dott.ssa Dania Mori
Nota : la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni .
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di ZE, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Dott. Alberto Panu Consigliere relatore Dott.ssa Giulia Conte Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II° grado n. 2237/21 del Ruolo Generale, promossa da:
, e , quali eredi di rappresentati e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difesi dagli avvocati Paolo Ciampalini e Camilla Ciampalini, APPELLANTI Contro
Controparte_1 APPELLATO CONTUMACE
per la riforma
della sentenza n. 1482/21 del Tribunale di ZE, pubblicata il 31/05/2021.
Le conclusioni delle parti : APPELLANTI
“Concludiamo come in memoria 11.09.23, riportandoci integralmente al contenuto di questa ed alla memoria 2.10.23”. Memoria 11.09.23: “Confidiamo pertanto che l'Ecc.ma Corte si compiaccia condannare il
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € Controparte_1 71.441,05 a favore degli appellanti in tesi, per compulsum, in ipotesi, negli stessi termini e modalità stabiliti dal Tribunale di ZE con sentenza n° 2531/14, oltre al pagamento delle spese e competenze del doppio grado e del procedimento monitorio;
con distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipate le spese e non riscosse le competenze ex art. 93 comma 1° c.p.c. Nella denegatissima e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello, compensarsi comunque integralmente le spese del doppio grado stante la gravità e l'eccezionalità della fattispecie (Corte Cost. n° 177/18)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato i sig.ri e hanno impugnato la Pt_1 Parte_2 sentenza n. 1482/22 del Tribunale di ZE, che ha respinto la loro domanda di condanna del
1 , avanzata in via monitoria quali eredi della sig.ra a Controparte_1 Persona_1 corrispondere in loro favore la somma di € 71.441,05 (o la diversa, maggiore o minore, dovuta), oltre accessori, a titolo di credito risarcitorio differenziale maturato dalla sig.ra per il contagio da Per_1 epatite C (HCV) contratto a seguito di emotrasfusione post partum avvenuta in data 15.1.77 presso l'ospedale di Poggibonsi (SI).
A sostegno della domanda monitoria deducevano che il Tribunale di ZE, con sentenza 2531/14, pubblicata il 12.08.14 e passata in giudicato (giudizio presupposto), aveva accertato in favore della sig.ra un credito risarcitorio di complessivi di € 160.000,00, da costei non ancora integralmente Per_1 riscosso al momento della morte.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 5540 del 19.11.18, notificato il 28.11.18, il ha Controparte_1 proposto opposizione, che è stata accolta dal Tribunale con la sentenza appellata n. 1482 del 31.05.21, non notificata, sulla base dei seguenti motivi:
1) la pronuncia della causa presupposta non aveva affatto riconosciuto l'esistenza di un credito, avendo anzi respinto integralmente la domanda della invero il Tribunale, pur avendo astrattamente Per_1 riconosciuto in favore dell'attrice un credito risarcitorio di € 160.000,00,aveva poi ritenuto che esso non potesse cumularsi con l'indennizzo, già riconosciuto alla ed in corso di erogazione, previsto Per_1 dalla legge 210/92 (“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”); quindi, giacchè la aveva in Per_1 quel momento già ricevuto a titolo di indennizzo la somma di € 50.000,00, la differenza di € 110.000,00 secondo il Tribunale non le era dovuta, in quanto le sarebbe stata erogata nell'arco dei prossimi 11-12 anni e quindi, avendo ella (solo) 61 anni, era da ritenere che sarebbe stata interamente percepita;
2) il decesso della sig.ra non costituiva pertanto sopravvenienza idonea a superare il predetto Per_1 giudicato di rigetto della domanda (rigetto motivato dal fatto che tutto il risarcimento astrattamente ipotizzabile era interamente coperto dall'indennità, già corrisposta e/o da corrispondersi in futuro);
3) la sig.ra avrebbe quindi dovuto proporre appello “per aver il giudice a quo posto a fondamento Per_1 Per_ della decisione una valutazione ipotetica in ordine alla verificazione del decesso della de in epoca successiva al 2025/2026” (vedi sentenza appellata n. 1482/22, pag. 4 ).
Per l'effetto i convenuti/opposti erano condannati a rifondere al le spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 4.015, oltre accessori.
Gli appellanti hanno dunque impugnato la sentenza sulla base di due motivi.
Col primo motivo hanno censurato l'erronea interpretazione della portata del giudicato, argomentando che il credito ingiunto fosse esigibile, e non introdotto ex novo, in quanto mera esecuzione del giudicato formatosi su quella parte della motivazione della sentenza n. 2531/14 che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento, liquidandolo nella complessiva somma di € 160.000 (dei quali € 50.000 già riscossi all'epoca del deposito della pronuncia), essendo detta sentenza illegittima soltanto con riferimento alle correlate modalità di pagamento del risarcimento medesimo (ovverosia con l'indennizzo rateizzato, ultradecennale, erogabile ai sensi della L. 210/92, anziché in unica soluzione).
2 Col secondo motivo hanno contestato la disciplina delle spese di lite, ritenendo sussistessero gravi ed eccezionali ragioni per compensarle a termini dell'art. 92, comma 2, cpc.
Il appellato è rimasto contumace in questo grado di giudizio. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 4.4.24 con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. emessa in data 11.4.24, con concessione alle parti dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello.
Gli appellanti hanno impugnato la parte della sentenza ove il Tribunale ha stabilito che la pronuncia della causa presupposta (sent. n. 2531/14 ) “non ha riconosciuto l'esistenza di un credito in capo alla de cujus, avendo, anzi, respinto integralmente la domanda risarcitoria” ( vedi sentenza appellata, pag. 4 ).
Hanno argomentato che in realtà il credito risarcitorio era “stato espressamente accertato, riconosciuto e quantificato” (sic appello, pag. 7) e che erroneamente, in palese violazione dell'orientamento nomofilattico, il giudice di prime cure aveva limitato la propria disamina alla parte dispositiva della sentenza presupposta, mentre avrebbe dovuto “attentamente valutare anche quella motiva”, essendo entrambe e in pari grado elementi costitutivi della sentenza, suscettibili d'incontrovertibilità per effetto del giudicato.
Difatti secondo parte appellante nella parte motiva della sentenza presupposta si legge che “il CP_1
è dunque responsabile per non avere dato disposizioni, o non avere controllato che fossero esattamente eseguite, dirette a scongiurare il pericolo che fosse utlizzato sangue infetto per fini trasfusionali”........per tale motivo si ritiene di determinare il risarcimento ( …) quantificabile nella somma di € 160.000,00, al valore attuale e comprensiva di interessi, a ristoro del danno alla salute e della conseguente sofferenza” (sic appello, pag. 13).
Perciò, in virtù dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, del nesso di causalità e della liquidazione del danno, il Tribunale avrebbe dovuto respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo del poiché l'omessa condanna del nella sentenza presupposta era dipesa soltanto dalla CP_1 CP_1 necessità, mal gestita, di conformarsi all'orientamento nomofilattico secondo il quale è vietato cumulare l'indennizzo, già riconosciuto ed in corso di erogazione, previsto dalla legge 210/92 (“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”) col risarcimento del danno, non di disconoscere l'esistenza, pur accertata, del diritto risarcitorio.
A parere della Corte il motivo di appello è infondato.
Premesso che la nel giudizio presupposto aveva chiesto la condanna del Per_1 Controparte_1 al risarcimento del danno provocatole dall'infezione da HIV contratta a seguito di emotrasfusione e che il Tribunale nella sentenza n. 2531/14 aveva accertato la responsabilità del “per non aver dato CP_1 disposizioni o non aver controllato che fossero esattamente seguite, dirette a scongiurare il pericolo che fosse
3 utilizzato sangue infetto per fini trasfusionali”, nonché il nesso causale tra tale condotta e il danno, consistente in invalidità permanente del 25%, tanto che il risarcimento era “quantificabile nella somma di €
160.000.00, al valore attuale e comprensiva di interessi, a ristoro del danno alla salute e della conseguente sofferenza”, è sicuramente condivisibile la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che la domanda della era stata “respinta, sul presupposto che ”.
Infatti nella causa presupposta il Tribunale, dopo avere in astratto riconosciuto il risarcimento del danno in favore della aveva aggiunto che “la Suprema Corte (Cass. S.U. 584/08, Cass. 11302/11, Per_1
Cass. 6573/13) ritiene che dal risarcimento spettante debba essere scomputato l'ammontare dell'indennità riconosciuta ai sensi della L. 210/92” ed inoltre che “Avendo specificato la stessa attrice che il beneficio le è stato riconosciuto con riferimento alla sesta categoria, e spettando l'indennizzo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (dunque, nel nostro caso, dal dicembre 07), gli importi erogati fino ad oggi ammontano a circa € 50.000,00. La differenza, rispetto al risarcimento (€ 110.000,00), sarà erogata nell'arco dei prossimi 11-12 anni;
e avendo la sig.ra attualmente 61 anni, è da ritenere che sarà interamente percepita. Per_1
Si perviene percio' alla conclusione che il risarcimento è già interamente coperto dall'indennità, talché nessun ulteriore importo deve essere pagato. La domanda è respinta;
l'accertata infezione per fatto trasfusionale giustifica la compensazione delle spese di lite”( vedi sentenza n. 2531/14 a pag. 5 ).
Orbene, giusta o sbagliata che fosse tale motivazione, la avrebbe dovuto appellare la sentenza Per_1 per far valere le proprie doglianze: per esempio sostenendo che la compensatio lucri cum damno, rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non esclude la responsabilità del convenuto, ma riduce solo l'entità del risarcimento dovuto, dovendosi tener conto del vantaggio economico conseguito dal danneggiato in conseguenza del medesimo evento lesivo;
sostenendo quindi che il giudice della causa presupposta, accertato l'importo risarcitorio complessivamente dovuto in €
160.000,00 e la corresponsione soltanto parziale a titolo di indennizzo ex lege 210/82 di € 50.000, avrebbe senz'altro dovuto condannare il a corrispondere alla la differenza risarcitoria CP_1 Per_1 di € 110.000, anziché respingere contraddittoriamente la domanda.
Come pure la si sarebbe potuta dolere mediante l'appello della valutazione del giudice secondo Per_1 cui l'indennizzo ex lege 210/82 le sarebbe stato con certezza interamente corrisposto dal Controparte_1
nei successivi 10/12 anni, contestando tale previsione di permanenza in vita della beneficiaria
[...] per tale intero periodo di tempo;
tanto più che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione
“l'indennizzo di cui alla L. n. 210 sel 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi (compensatio lucri cum damno) solo in relazione a quanto già percepito dal de cuius alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito (ordinanza 9 novembre 2022, n. 32916)” ( cfr. Cass. n.
13.06.2023 n. 16808).
4 Tuttavia, non avendo la proposto appello avverso la sentenza n. 2531/14, sono sicuramente Per_1 passate in giudicato le ragioni (giuste o sbagliate che fossero) a fondamento del rigetto della sua domanda risarcitoria.
E' infatti pienamente condivisibile la sentenza appellata laddove il primo giudice scrive che “la portata del giudicato copre il dedotto ed il deducibile, “cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione
(giudicato implicito)” (Cass. Civ., sez. II, ordinanza 3 gennaio 2020, N. 16), di talché è preclusa l'iniziativa attorea, che mira a (re)introdurre nel presente giudizio una domanda risarcitoria già esaminata e respinta con sentenza passata in giudicato”; come pure è totalmente condivisibile l'argomentazione del giudice appellato che la “avrebbe dovuto proporre appello avverso la citata sentenza, per aver il giudice a quo Per_1 posto a fondamento della decisione una valutazione ipotetica in ordine alla verificazione del decesso della de cuius in epoca successiva al 2025/2026”.
In definitiva quindi il motivo di appello è infondato e va confermata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il ricorso degli eredi alla procedura monitoria era inammissibile e che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere dichiarato nullo, in quanto “è preclusa l'iniziativa attorea, che mira a (re)introdurre nel presente giudizio una domanda risarcitoria già esaminata e respinta con sentenza passata in giudicato”.
Il secondo motivo di appello.
Secondo la prospettazione degli appellanti, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 92, comma 2, cpc nella versione introdotta col D.L. 132/14 ( convertito con L. 162/14 ) e della conseguente reintroduzione delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” per compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti ( Corte cost., 19.04.2018 n. 77 ), tale novità avrebbe incluso ragioni “ diverse da quelle tassativamente previste dalla norma”, con l'effetto che “vi sarebbe stato ampio spazio - anche in caso di rigetto della domanda - per una compensazione integrale delle spese di causa”.
Infatti, secondo l'orientamento nomofilattico la previsione reintrodotta dalla Corte costituzionale sarebbe “una norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un contesto storico-sociale o a speciali situazioni non esattamente ed efficacemente determinabili a priori “ (Cass. Civ. 15989/20).
Secondo gli appellanti nel caso concreto il giudice di primo grado non avrebbe dovuto dichiarare la soccombenza con condanna alle spese a termini dell'art. 91 cpc, poiché tra le diverse gravi ed eccezionali ragioni potevano annoverarsi il rigetto della domanda di condanna nella causa presupposta, nonostante il riconoscimento della sua fondatezza e l'integrale compensazione delle spese;
l'aver vincolato il pagamento dell'importo risarcitorio a quello indennitario, così penalizzando intollerabilmente e con evidente ingiustizia proprio la parte che aveva subito il danno;
l'ulteriore vessazione degli eredi della sig.ra sulla scorta di un'interpretazione meramente formalistica e Per_1
5 del tutto sperequata della sentenza emessa nella causa presupposta;
la necessità di “rimuovere quello che appare, ed è, un vero e proprio contrasto tra giudicati”.
A parere della Corte è infondato anche questo motivo di appello.
Occorre rimarcare che secondo la sentenza additiva n. 77/2018 della Corte costituzionale, le altre gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese di lite, sono comunque fattispecie analoghe a quelle espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc perché riconducibili alla stessa ratio giustificativa: pertanto sono analoghe al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” le “fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze”; inoltre sono analoghe alla “assoluta novità della questione trattata”, che “è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, le “analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite”
(cfr. Corte cost., 19.04.2018 n. 77 ).
Successivamente la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, pur avendo l'effetto additivo della pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 92, comma 2, cpc introdotto una norma “elastica”, essa è comunque confinata all'interno del perimetro delineato dalla Consulta con riferimento esclusivo a casi che partecipino della stessa ratio sottesa alle ipotesi tipizzate (“assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ), esprimendo un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, perché dovuti a eventi del tutto imprevisti ed imprevedibili ( Cass. Civ., 25.11.2022 n. 34830 ) o inserendosi in un quadro giurisprudenziale non uniforme ( Cass. Civ., 24.05.2022 n. 16801 ) o caratterizzandosi per un'oggettiva incertezza del diritto controverso ( Cass. Civ., 7.08.2019 n. 21157 ).
Osserva la Corte che nessuna delle motivazioni addotte dagli appellanti configura un'analoga grave ed eccezionale ragione per compensare le spese del primo grado del presente processo (nel secondo grado il appellato è rimasto contumace), non ricorrendo una o più delle ipotesi individuate dalla CP_1
Consulta e dal giudice di legittimità.
Del resto la parte danneggiata ha già usufruito della compensazione delle spese nel giudizio presupposto, ove il contrasto tra l'accertamento della responsabilità ministeriale e la reiezione della domanda risarcitoria, induceva il giudice a dichiarare la reciproca soccombenza.
Nel presente processo, invece, non esistono soccombenze reciproche, né questioni opinabili, in fatto o in diritto, né novità imprevedibili che abbiano alterato i termini della lite, ma piuttosto l'obbligo di tener conto dell'immutabilità del dictum della causa presupposta per non avere la parte danneggiata coltivato il gravame, inizialmente introdotto.
Le spese di lite
6 Nonostante l'appello venga integralmente respinto, non ricorrono gli estremi per la soccombenza delle spese di lite, in virtù della contumacia dell'appellato . Controparte_1
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di ZE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide:
- rigetta l'appello di e confermando la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1482/21, pubblicata il 31.05.21, del Tribunale di ZE;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in ZE , nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alberto Panu Dott.ssa Dania Mori
Nota : la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni .
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