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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3132 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore appellante contro
(c.f. , col patrocinio dell'avv. PISO LUCA CP_1 C.F._2
( ); elettivamente domiciliato presso il difensore C.F._3 appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione Notificato il 10/07/2017, ha convenuto in giudizio CP_1 davanti al Giudice di Pace di Cagliari , per ottenerne la condanna Parte_1
a pagargli l'indennizzo per gli atti vandalici subiti da un'autovettura di sua proprietà, in esecuzione di un contratto assicurativo nel quale la convenuta aveva assunto la posizione di “Coverholder (Intermediario)” per l'Italia Della compagnia assicuratrice
[...]
CP_2
2. Nell'atto di citazione il hai esposto quanto segue. CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 2.1 Nel mese di giugno 2016 conferì mandato a BY ER RL con sede in CP_1
Milano e con filiale nella via Zuddas n. 43 di Monserrato, per reperire sul mercato dei prodotti assicurativi una polizza per l'autoveicolo di sua proprietà Lancia Y 10, targato
EL813ZW.
2.2 BI ER RL acquistò per conto di “il contratto di copertura CP_1 assicurativa CVT (corpi veicoli terrestri) di cui al certificato M-CAR 12 n. 201637000309
(doc. 2) riferito alla polizza collettiva n. 3700 8 (doc. 3)”. Controparte_2
2.3 Il contratto di assicurazione era stato stipulato a favore di dalla società CP_1 assicuratrice estera , per mezzo della “Coverholder” per Controparte_3
l'Italia ER DV S.R.L. nell'atto di citazione si legge «Tale polizza, come si legge nel relativo certificato, è stata stipulata a favore di (il quale figura in CP_1 qualità di “assicurato”) con sede in Danimarca, per mezzo del Controparte_4
Coverholder per l'Italia Broker Advice S.r.l., con sede , e Automotive Insurance CP_5
Broker s.r.l., con sede in Milano, (la quale figura come “contraente”)».
2.4 La polizza era stata stipulata per il rischio derivante dai danni subiti da eventi speciali quali “atti di vandalismo e/o dolosi di terzi”, sulla base L'articolo 16, lettera c), delle condizioni generali di assicurazione, ed il valore assicurato era stato pattuito in 5.900,00 euro.
2.5 Nella notte tra il 15 ed il 16 Febbraio 2017 l'autoveicolo assicurato venne danneggiato da ignoti e il sporse denuncia di sinistro il 17/02/2017 presso la Stazione dei CP_1
Carabinieri di Monserrato.
2.6 denunciò poi il sinistro BY ER RL e ricoverò il mezzo danneggiato CP_1 presso l'autocarrozzeria di con sede in Quartu Sant'Elena, il quale Parte_2 esaminati i danni redasse un preventivo di spesa per la riparazione.
2.7 Il mezzo venne visionato anche dal perito nel frattempo incaricato dalla compagnia di assicurazione, il quale concordo sull'entità dei danni e la relativa valutazione economica espressa nel preventivo dell'autocarrozzeria di Parte_2
2.8 Per le vie brevi l'assicurato chiese e la liquidazione dell'indennizzo senza tuttavia ricevere riscontro in tempi rapidi.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 2.9 Stante il mancato riscontro – con posta elettronica certificata inviata il 15/03/2013 dall'avvocato Luca PISO ad TO UR ER, a
[...]
, a BY ER RL ed a – Il chiese la Parte_1 Controparte_2 CP_1 liquidazione dell'indennizzo che, vertendosi in ipotesi di danno totale, ai sensi dell'articolo
14 delle condizioni generali di polizza era pari al valore assicurato di 5.900 euro, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 22 delle condizioni di polizza cosicché il dovuto ammontava a 5.310 euro.
2.10 Con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 27/03/2017, la contraente/intermediaria TO UR RL rispose che il perito da essa incaricato aveva riscontrato un danno che, dedotto il valore del “relitto”, ammontava a
5.100 euro e si rendeva disponibile a emettere quietanza per 4.590 euro, ottenuti detraendo l'ho scoperto del 10% dall'importo del danno riconosciuto. Nella lettera però veniva precisato che la compagnia assicuratrice era disponibile la liquidazione soltanto al momento della ricezione della fattura di riparazione.
2.11 Tramite posta elettronica certificata del 27/03/2017 indirizzata a TO
UR ER RL, l'avvocato PISO rispose di accettare l'importo proposto a titolo di indennizzo ma chiese che la liquidazione avvenisse a prescindere dall'emissione della fattura, dato che, fino alla liquidazione dell'indennizzo in suo favore, il non CP_1 avrebbe avuto la disponibilità del denaro per anticipare i costi di riparazione.
2.12 Con nota PEC del 03/04/2017, l'intermediaria Controparte_6 che avrebbe trasmesso la richiesta del alla compagnia
[...] CP_1 assicuratrice richiese all'assicurato la possibilità di cedere il suo credito al carrozziere.
2.13 Con nota PEC del 03/04/2017, l'avvocato PISO rispose che il non era CP_1 disponibile accedere il credito al carrozziere e spiegò che aveva diritto alla liquidazione dell'indennizzo al lordo dell'iva anche solo in base al preventivo di spesa già fornito alla compagnia, citando la sentenza della Cassazione civile numero 14.535 del 2013.
2.14 Con nota del 07/04/2017, l'intermediaria TO UR ER
RL comunico che la compagnia di assicurazione era disponibile al pagamento dell'indennizzo di 4.500 € anche senza la produzione della fattura di riparazione,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 recependo l'orientamento della Corte di Cassazione.
2.15 Con nota PEC del 07/04/2017, l'avvocato confermo l'accettazione della somma indicata e chiese istruzioni per la liquidazione dell'indennizzo.
2.16 Con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata il 10/04/2017, TO
UR ER RL comunicò una rettifica della compagnia di assicurazione alla dichiarazione contenuta nella nota precedente, nei seguenti termini: “a CP_7 rettifica di quanto trasmesso con ns. Mail del 7 aprile, vi precisiamo che la compagnia si atterrà al disposto dell'art 23 “come si determina l'indennizzo - danno parziale” del
Fascicolo Informativo, riconoscendo pertanto - in mancanza della richiesta documentazione fiscale - solo l'imponibile periziato, decurtato dello scoperto di polizza”.
2.17 Poiché in seguito nulla gli venne corrisposto, il si trovò costretto a proporre CP_1 un tentativo di mediazione nei confronti della compagnia assicuratrice
[...]
e della suo coverholder . CP_2 Parte_1
2.18 La mediazione ebbe esito negativo poiché né né Controparte_2
aderirono al procedimento e quest'ultima, con nota dell'avvocato Parte_1
CASTAGNA del 07/06/2017, contrariamente alla ultima in ultimo espressa dalla compagnia in merito alla liquidazione dell'indennizzo in favore del negò CP_1
l'erogazione dello stesso in assenza della produzione della documentazione giustificativa di spesa della riparazione, citando l'articolo 26 delle condizioni di polizza.
2.19 Con nota PEC del 15/06/2017, l'avvocato PISO diffido per l'ultima volta l'assicuratrice ed il coverholder ER DV RL affinché Controparte_2 liquidasse l'indennizzo comunicando loro che in difetto avrebbe agito in giudizio per ottenerlo.
2.20 Con nota PEC del 16/06/2017, negò definitivamente Parte_1
l'indennizzo.
3. Sempre nell'atto di citazione, l'attore ha sostenuto in diritto:
3.1 che l'indennizzo gli spettava a prescindere dalla produzione della fattura fiscale del carrozziere;
3.2 che la clausola contenuta nell'articolo 26 delle condizioni generali di assicurazione fosse
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 nulla in quanto vessatoria e non specificamente approvata dall'assicurato, perché esponeva quest'ultimo ad anticipare il pagamento dei lavori di riparazione del veicolo;
3.3 che l'assicuratrice avessi implicitamente rinunciato alla clausola contenuta nell'articolo 26 delle condizioni generali di assicurazione con la nota PEC del 07/04/2017 in cui aveva dichiarato testualmente: “il fascicolo informativo a pag. 5 “Glossario” e poi a pag. 11
Art. 23 stabilisce che quando il danno raggiunge o supera il 75% del valore di mercato del veicolo al momento del sinistro, si considera “danno totale” e pertanto lo stesso art.
23 indica che è facoltà della Società acquisire i diritti sul “relitto”. Nel caso di specie la società lascia il cliente in possesso del “relitto” ossia del veicolo che una volta riparato può riprendere a girare su strada, ma il “relitto” ha un suo valore che il perito stabilisce sempre e che viene decurtato dal valore commerciale della vettura in caso di indennizzo.
Pertanto per questo sinistro la quietanza che sarà emessa a monterà al valore commerciale meno il valore di relitto = euro 5.100,00 dedotto lo scoperto contrattuale del
10% percento= 4.590,00 anche senza la produzione della fattura di riparazione, recependo l'orientamento della Corte di Cassazione”;
3.4 che la rinuncia era stata accettata dal con nota pec in pari data dell'avvocato CP_1
PISO, mediante la quale il aveva accettato la somma offerta dalla compagnia a CP_1 lordo dell'IVA, cosicché la vertenza relativa alla liquidazione dell'indennizzo era stata ormai definita ed il successivo dietrofront della compagnia doveva ritenersi tardivo;
3.5 che la compagnia assicuratrice aveva assunto una condotta contraria a buona fede;
4. Nell'atto di citazione introduttivo del procedimento davanti al giudice di pace l'attore ha infine rassegnato le seguenti conclusioni:
1) accertare le circostanze descritte nel presente atto e l'operatività della polizza per cui
è causa;
2) accertare e dichiarare la nullità dell'art 26 delle condizioni generali della polizza per cui e causa per i motivi esposti nel presente atto;
3) invia condizionata al mancato accoglimento della domanda di cui al punto 2 che precede, si chiede di accertare e dichiarare la rinuncia della compagnia, per il tramite del “coverholder”, rappresentante per l'Italia Broker Advice S.r.l., Alla
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 clausola di cui all'art 26 delle condizioni generali di polizza e l'accettazione della rinuncia effettuata da;
CP_1
4) in ogni caso, si chiede accertarsi e dichiararsi il diritto all'indennizzo dell'esponente nella misura di complessive € 4.590,00;
5) per l'effetto condannare la in qualità di Coverholder per l'Italia Parte_1 della , al pagamento dell'indennizzo in favore di Controparte_3 CP_1 della somma di € 4.590,00 o di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare accertata in corso di causa nonché la condanna al pagamento di detta società a favore di a titolo di risarcimento, della somma di € 400,00 CP_1 relativa alla fattura n. 19/2017 emessa dal legale quale compenso per la tutela nella fase stragiudiziale e nella mediazione;
6) con condanna al pagamento degli interessi dal dì del dovuto fino al saldo;
7) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
5. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata dal Controparte_8
29/09/2017 in qualità di coverholder (intermediario) per l'Italia della compagnia assicuratrice danese con la quale: Controparte_2
5.1 ha esposto che il al momento della presentazione della denuncia alla Stazione CP_1 dei Carabinieri, dichiarò di essere assicurato presso che Parte_3 nulla aveva a che vedere con Osservando che se ciò fosse Controparte_2 stato vero il rischio oggetto del contratto sarebbe stato assunto da due distinte compagnie in assenza di dichiarazioni al momento della stipula, circostanza che avrebbe irrimediabilmente compromesso il suo diritto all'indennizzo alla luce dell'articolo 2 delle condizioni generali di assicurazione (dicente che “le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono Parte_4 comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo /prestazione nonché alla cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile”) E che avrebbe comportato che la condotta del contraente dovesse essere ritenuta caratterizzata da dolo;
5.2 ha chiesto che il Giudice di Pace disponesse “accertamenti presso la società Pt_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 , ordinando ex art 210 cc alla stessa l'esibizione di eventuali contratti Parte_5 assicurativi sottoscritti dal signor a copertura dei rischi connessi CP_1 all'autovettura targata EL813ZW”;
5.3 ha sostenuto che la liquidazione del danno era subordinata alla trasmissione da parte dell'assicurato della documentazione giustificativa di spesa, ovvero della ricevuta fiscale o della fattura dell'intervenuta riparazione, come previsto dall'articolo 26 delle condizioni generali di polizza, come aveva comunicato all'assicurato la società incaricata di gestire il sinistro, l'TO UR ER RL, con note 07/04/2017 del
10/04/2017, che aveva competenza soltanto alla “determinazione dell'indennizzo” e non alla “liquidazione” dello stesso;
Co
ha contestato la nullità della clausola contenuta nell'articolo 26 delle condizioni generali di contratto, osservando:
5.4.1 che il aveva sottoscritto la clausola dicente: CP_1
o “con la firma della presente, il proponente dichiara di aver preso visione delle condizioni di assicurazione che regolano la Polizza Collettiva n 3700 a contraenza Automotive Insurance Broker srl, di approvarle Ed accettarle senza alcuna riserva e di conferire mandato con rappresentanza ad Automotive
Insurance Broker srl per la relativa sottoscrizione.”;
o “Conferisco mandato con rappresentanza Automotive Insurance Broker Srl sopra indicata, di richiedere il mio nome per mio conto l'inserimento del veicolo indicato nelle convenzioni assicurative specificate.”;
5.4.2 Che il aveva ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prima CP_1 della sottoscrizione della polizza ed era dunque stato sin dall'origine del rapporto nella condizione di prendere visione, esaminare e conoscere tutte le condizioni generali di assicurazione;
5.5 ha contestato che l'assicuratrice avesse rinunciato alla clausola contenuta nell'articolo 26 delle condizioni generali di polizza, In quanto mai era stata “discussa la liquidazione del danno ma unicamente la "determinazione dello stesso”; Co
ha contestato il diritto dell'attore di ottenere il rimborso delle spese per l'attività
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 stragiudiziale svolta nel suo interesse dell'avvocato PISO sul rilievo che questa non presentassi alcun profilo giuridico o complessità tale da giustificare una consulenza legale;
5.7 ha contestato che la compagnia assicuratrice tramite la propria intermediaria BY
ER si fosse comportata in malafede sostenendo di avere invece agito sempre con la massima trasparenza e lealtà;
5.8 ha rassegnato le seguenti conclusioni
“Voglia codesto ill.mo Giudice di Pace,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via principale, nel merito: dato atto della sussistenza di un contratto assicurativo con la compagnia
[...]
la copertura dei medesimi rischi connessi all'autovettura tg. EL813ZW Controparte_11 oggetto della polizza in essere con Qdos Insurance AS, respingere ogni avversaria domanda.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
In subordine, nel merito: dato atto della mancata presentazione della documentazione fiscale relativa alla riparazione del danno effettuato a cura del signor , respingere ogni CP_1 avversaria domanda perché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
In via di estremo subordine nel merito: nella denegata non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale avversaria
e di ritenuta operatività della polizza invocata, dichiarare la società Parte_1
, in persona del suo amministratore delegato e il legale rappresentante pro tempore
[...]
, in qualità di Coverholder (intermediario) Per l'Italia della Compagnia CP_12
Assicuratrice QDOS UR A/S, tenuta al risarcimento nei confronti del CP_7 signor nei limiti della garanzia assicurativa prestata al netto di ogni CP_1 franchigia E/O scoperto di polizza e a fronte della presentazione della documentazione fiscale da parte del danneggiato relativo alla riparazione effettuata.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 Spese di lite quantomeno compensate”.
6. La prima udienza del procedimento n. 3025/2017 RAA del Giudice di Pace, tenutasi il
27/11/2017:
6.1 l'attore ha chiarito che l'indicazione nella denuncia ai Carabinieri di quale Pt_3 assicuratrice era frutto di errore materiale corretto attraverso una rettifica della denuncia prima dell'inizio della causa, dovuto al fatto che detta società assicurava il rischio della responsabilità civile per la circolazione stradale e non quello per gli atti vandalici;
6.2 L'attore ha anche Formulato un'ulteriore domanda subordinata rispetto a quella di cui al punto 5 dell'atto di citazione, e precisamente: “condannare la broker advice srll al pagamento dell'indennizzo virgola in favore di dovuto ai sensi di polizza al CP_1 netto dell'IVA, nonché al pagamento a titolo di risarcimento della somma di € 400,00 per
i titoli dedotti nell'atto di citazione”.
6.3 La convenuta ha insistito nelle sue difese.
7. Con ordinanza pronunciata nella successiva udienza del 08/02/2018, il Giudice di Pace ha respinto le istanze istruttorie della convenuta, avendole ritenute superflue in quanto aventi ad oggetto fatti non contestati, ed ha fissato nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
8. Le parti hanno depositato note conclusionali scritte e nell'udienza del 27/06/2018 hanno insistito nelle rispettive conclusioni, ma il Giudice di Pace ha rinviato la causa nuova udienza in ragione del carico di lavoro dell'ufficio.
9. Nella successiva udienza del 18/10/2008:
9.1 il difensore della convenuta ha sostenuto che trattandosi di “polizza collettiva” quella oggetto di causa non era soggetta al codice del consumo e ad essa non si applicava l'articolo 1917 del codice civile;
9.2 il difensore dell'attore ha dichiarato di non accettare il contraddittorio “sulle deduzione formulate all'udienza odierna da controparte”;
9.3 il Giudice di Pace ha così disposto: “tiene la causa a decisione differendo alla decisione del merito la pronuncia sulla richiesta di inammissibilità formulata dall'avvocato Piso in ordine alle deduzioni odierne”
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 10. Il 28/01/2019 è pervenuto nella cancelleria del Giudice di Pace un comunicato stampa dell' - che informava che il Parte_6
20/12/2018 l'Autorità di Vigilanza Danisch Financial Services Authority (DFSA) CP_7 aveva comunicato, nell'ambito della piattaforma di collaborazione tra le Autorità di vigilanza europee:
- che il 20/12/2018 era stata dichiarata fallita dall'Alta Corte Controparte_2
Marittima e Commerciale di Copenaghen;
- che “gli assicurati possono dare disdetta dei contratti in corso e che tutti i contratti cesseranno la loro efficacia tre mesi dopo la data di dichiarazione del fallimento, cioè il
23 19;
- che la stessa Autorità danese suggeriva agli assicurati di disdettare i contratti e di cercare coperture assicurative alternative;
- che gli assicurati potevano contattare il curatore del fallimento per avere informazioni sulla procedura;
- che gli assicurati potevano rivolgersi al Fondo di Garanzia Danese per le polizze e i sinistri che godevano della relativa protezione;
- che l'intervento del fondo riguardava anche la restituzione della quota di premio non goduta, previa applicazione di una detrazione fissa di 1.000 corone danesi, pari a circa 134 euro, utilizzando un apposito formulario reperibile nel sito del fondo;
- che nel caso fosse sussista la copertura del Fondo, le richieste di intervento, corredate da adeguata documentazione, avrebbero potuto essere prese in considerazione solo se pervenute entro il 26 19;
- che il Fondo di Garanzia copriva anche i danni verificatisi successivamente alla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre quattro settimane dalla comunicazione da parte del liquidatore dell'avvenuto fallimento;
- che per i sinistri e le polizze non coperti dal Fondo, doveva farsi riferimento alle indicazioni contenute nel sito dell'impresa.
11. Con ordinanza del 07/02/2019 il Giudice di Pace ha rimesso la causa in istruttoria e fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 13/02/2019, per discutere della nota
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 pervenuta dall' Pt_6
12. Nell'udienza del 13/02/2019:
12.1 il difensore di ha sostenuto che la dichiarazione del fallimento di CP_1 non fosse rilevante perché la controparte processuale di Controparte_2
nel presente procedimento era di e perché CP_1 Parte_1
“oltre la generica dicitura di agire in qualità di intermediario di , Controparte_2 non risulta[va] prodotto alcun documento idoneo a inquadrare la tipologia del mandato, la sua durata e l'efficacia” cosicché era “evidente che, a prescindere dal fallimento di
, il procedimento in essere dovrà essere deciso con una pronuncia Controparte_2 tra le parti del processo, ossia e ; CP_1 Controparte_2
12.2 il difensore di ha contestato quanto sostenuto dalla Parte_7 controparte, sostenendo che il fallimento avesse “fatto venir meno la capacità di stare in giudizio di e “ogni legittimazione in capo posto che ogni CP_2 Parte_1 rapporto in essere tra le due società è cessato”;
12.3 il difensore the ha replicato che non era “presente alcun mandato di Qudos” e CP_1 che comunque “esso non sarebbe in ogni caso venuto meno perché (eventualmente) esso sarebbe da considerarsi conferito anche nell'interesse del mandatario e non cesserebbe la sua efficacia nemmeno in caso di morte o sopravvenuta incapacità del mandante”
13. Il Giudice di Pace “considerato che , ossia il soggetto dichiarato Controparte_2 fallito come risulta dal comunicato stampa dell del 21/12/2018 , non ne parte del Pt_6 presente giudizio e che, inoltre, dagli atti di causa non è dato conoscere il contenuto del rapporto contrattuale intercorrente tra e e Controparte_2 Parte_1 ritenuto pertanto che non sussistessero i presupposti per la dichiarazione di interruzione del processo, ai sensi dell'articolo 300 cpc, , ha respinto “l'istanza in tal senso formulata da parte convenuta” e ha pronunciato sentenza, recante il seguente dispositivo:
“Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione
e deduzione: dichiarò la nullità della clausola contenuta nell'art 26 parte terza delle condizioni generali del contratto di assicurazione concluso tra le parti;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 dichiara tenuta e virgola per l'effetto, condanna in qualità di cover Parte_1
Holder per l'Italia di , impersona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento a favore di della somma di € 4.590,00 a titolo di CP_1 indennizzo, oltre agli interessi legali dalla data di accettazione dell'offerta di detta somma sino al saldo, nonché al pagamento della somma di € 400,00 a titolo risarcitorio, oltre agli interessi legali dalla data del 27/06/2017 sino al saldo;
condanna, inoltre, la convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento a favore dell'attore delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.240,00, di cui € 1.100,00 per compenso professionale ed € 140,00 per spese, oltre spese generali, cpa e iva come per legge”.
14. Avverso detta sentenza, ha proposto tempestivo appello davanti Parte_1
a questo Tribunale, con atto di citazione (per l'udienza del 19/07/20219), regolarmente notificato a , adducendo i seguenti motivi: CP_1
14.1 Difetto di legittimazione passiva di . Parte_1 non sarebbe titolare di diritti e obblighi nei confronti degli Controparte_2 assicurati, considerato:
o che la titolarità di diritti e obblighi derivanti da un contratto di assicurazione verso gli assicurati non avrebbe potuto sorgere senza l'iscrizione al registro delle imprese assicurative e l'autorizzazione dell' Pt_6
o che si limitava a raccogliere i premi assicurativi per Parte_1 conto di a trasmetterglieli e a gestire i sinistri il nome e Controparte_2 per conto dell'assicuratrice;
o che il compenso della per tali attività avveniva su base Parte_1 provvigionale, come emergeva dai documenti nn. 4, 5 e 6 prodotti con l'atto di citazione in appello e così denominati nell'indice delle produzioni: “4) BI
Qudos Insurance/Broker Advice S.r.l.; 5) Schedule Qudos Insurance/Broker
Advice S.r.l.; 6) Traduzione giurata”;
o che pertanto non poteva essere considerata mandataria Pt_1 Parte_1 anche nel suo interesse.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 14.2 Interruzione del processo,
Quand'anche fosse stata riconosciuta la legittimazione passiva Parte_1 quale rappresentante-mandataria di , il Giudice di Pace Controparte_13 avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo in conseguenza del fallimento dell'assicuratrice mandante . Controparte_13
14.3 Erroneità della dichiarazione di nullità della clausola contenuta nell'articolo 26 delle condizioni generali di polizza, in quanto non vessatoria.
14.4 Contrarietà a buona fede del comportamento di : “L'attore, dopo avere CP_1 citato in giudizio la in qualità di Coverholder, ha successivamente e Parte_1 tardivamente operato una modifica delle conclusioni chiedendone la condanna diretta, e
c'ho solo a seguito della dichiarazione di fallimento della . Controparte_2
15. Nell'atto di citazione l'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In Via Preliminare: disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
2) In Via Principale: accogliere il presente appello e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'impugnata sentenza;
3) In Via Istruttoria, previa dichiarazione di inammissibilità dell'ordinanza del
08.02.2018 di rigetto dei mezzi istruttori del giudizio di primo grado, ed in ogni caso previa rimessione della causa in istruttoria, ammettere le prove per interpello e testi dedotte in comparsa di costituzione e risposta e reiterate nel verbale d'udienza del
08.02.2018 sui capitoli di prova da 1) a 11) della comparsa di costituzione e risposta;
4) In Via Principale graduata: accogliere il presente appello e, per l'effetto, rigettare la domanda di in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1
5) In Via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della polizza invocata dall'attore , dichiarare la società in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante, tenuta al pagamento in favore di nei limiti della garanzia CP_1 assicurativa prestata dalla , al netto di ogni franchigia e/o scoperto Controparte_2 di polizza e a fronte della presentazione della documentazione fiscale da parte del danneggiato relativa alla riparazione effettuata;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 6) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
16. si è costituito in giudizio a mezzo comparsa 02/06/2019, con la quale: CP_1
16.1 ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione perché:
o “non assoggetta motivatamente la sentenza impugnata a censure specifiche in relazione ai vizi ipotizzati di violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata come disposto dall'art. 342, 1° comma n. 2, c.p.c.”
o “l'appellante non ha indicato alcuna delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado”
16.2 ha eccepito la “inammissibilità” dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto sollevata per la prima volta in appello;
16.3 ha eccepito l'inammissibilità delle allegazioni e delle produzioni relative ai rapporti tra la e in quanto non esplicate nel Parte_1 Controparte_2 giudizio di primo grado;
16.4 ha contestato la fondatezza dell'eccezione, considerato che la Parte_1
aveva “sempre agito quale legittima titolare della posizione giuridico-soggettiva
[...] passiva proclamandosi tale sia nella fase stragiudiziale sia in giudizio”;
16.5 ha contestato di avere agito nei confronti di quale Parte_1 mandataria di adducendo: Controparte_2
o che “all'opposto di quanto riportato da controparte in questa sede di gravame,
non citava in giudizio la “ ma la sola CP_1 Controparte_2 [...]
e che sarebbe “sufficiente, infatti, leggere le conclusioni dell'atto di Parte_1 citazione ove è scritto che si “CITA” la “ P.I. Controparte_14
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Druento (TO), Via Volta 31/A, a comparire [...]”;
o che “Nella vocatio in ius non vi è neanche traccia della alla Controparte_2 quale, infatti, nulla è stato notificato.”;
16.6 ha osservato e sostenuto:
16.6.1 che si sarebbe qualificata “come titolare della posizione Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 giuridica-soggettiva passiva senza muovere alcuna contestazione sul punto” e che
“nessuna delle parti dubitava che la sentenza avrebbe avuto efficacia di giudicato e sarebbe stata eseguibile nei soli confronti della , osservando come Parte_1 la stessa, nelle sue conclusioni subordinate avesse chiesto: “dichiarare la società in persona del suo amministratore delegato e legale pro Parte_1 tempore , in qualità di Coverholder (intermediario) per l'Italia della CP_12
Compagnia Assicuratrice danese a/s, tenuta al risarcimento nei Controparte_2 confronti del signor [...]” CP_1
16.6.2 che non aveva mai fatto cenno ad alcuna procura o mandato Parte_1 da parte della CP_2
16.6.3 che dalla procura alle liti non emergeva alcunché;
16.6.4 che l'appellante avrebbe utilizzato “artatamente” al fine di “escludere la legittimazione passiva” la sua qualità di “Coverholder”, istituto sconosciuto al nostro ordinamento di cui non aveva “mai specificato il contenuto Parte_1 giuridico né indicato l'ordinamento regolatore”.
16.6.5 che “ogni personalissima convinzione della in merito al contenuto Parte_1 da attribuire a detta qualità” sarebbe comunque irrilevante davanti alle seguenti certezze: “la compare tra i soggetti sottoscrittori del contratto di Parte_1 assicurazione, ha gestito le trattative in fase di liquidazione decidendo essa stessa se
l'assicurato avesse o meno diritto all'indennizzo per poi negarlo, ha negato la sua partecipazione al procedimento di mediazione perché riteneva l'indennizzo non dovuto, si è costituita e ha agito per tutto il giudizio di prime cure proclamandosi titolare della posizione soggettiva passiva, e ciò senza mai specificare e/o allegare eventuali poteri di rappresentanza e i relativi limiti.”;
16.7 ha contestato che non potesse essere titolare di diritti ed Parte_7 obblighi nei confronti dell'assicurato in quanto non iscritta al registro delle imprese assicurative, obiettando che, nel sanzionare con la nullità i contratti assicurativi stipulati da un'impresa non autorizzata, l'art. 167 del codice delle assicurazioni private prevede che possa essere fatta valere solo dall'assicurato;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15 16.8 ha contestato che il GDP dovesse dichiarare l'interruzione del processo in seguito al fallimento di perché: Controparte_2
- non parte del giudizio;
- l'appellante non aveva indicato “la collocazione della sede o altro minimo dato identificativo”;
- “non allegava alcuna procura o mandato, né indicava un Parte_1 suo potere di rappresentanza derivante dalla legge”;
- “non può dirsi sussistente la conoscenza legale del fallimento di Controparte_2 considerato che non è stata prodotta alcuna sentenza, con relativa traduzione, e che peraltro può dubitarsi sul fatto che la comunicazione dell da sola considerata, Pt_6 possa assurgere ad atto idoneo a determinare la conoscenza legale dell'avvenuto fallimento”;
- la causa “non poteva essere riassunta nei confronti della che è indubbiamente CP_2 un soggetto rimasto sconosciuto alla causa e nei confronti del quale non era minimamente ipotizzabile la riassunzione”; CP_
ha eccepito l'inammissibilità dei motivi con cui l'appellante di era doluto della decisione con riguardo alla clausola contenuta nell'art. 26 delle condizioni generali di polizza, e ne ha sostenuto l'infondatezza i motivi esposti nel primo grado del giudizio, condivisi dal Giudice di Pace;
16.10 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
In via preliminare - istruttoria
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali allegate da controparte all'atto di appello per la prima volta nel presente giudizio;
In via principale
- dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l'impugnazione proposta da
confermando la Sentenza n. 140/2019 emessa in data 13.02.2019 dal Parte_1
G.d.P. di Cagliari
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 16 In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso del presente grado di giudizio”
17. Con ordinanza del 18/07/2019, il giudice cui la causa era assegnata ha così provveduto:
«Esaminati gli atti, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 16.07.2019, così dispone sull'istanza ex art. 283 cpc proposta dall'appellante:
considerato che
, con riferimento alla proponibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva per la prima volta in grado d'appello, “sono intervenute le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016. In questa pronuncia, viene dato atto dell'esistenza di due diversi orientamenti - l'uno, maggioritario (ex multis sono state citate Cass. 27 giugno 2011 n. 14177, Cass. 10 maggio 2010 n. 11284, Cass. 15 settembre 2008 n. 23670, Cass. 26 settembre 2006 n. 20819, Cass. 7 dicembre 2000 n. 15537), nel senso che la contestazione della titolarità del rapporto sostanziale oggetto del processo attiene al merito di quest'ultimo e integra una eccezione in senso stretto, in quanto il rapporto oggetto del merito rientra nel potere dispositivo, con le evidenti conseguenze nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata;
l'altro, minoritario (sono state richiamate Cass. 10 luglio 2014 n. 15759, Cass. 19 luglio 2011 n. 15832 e Cass. 5 novembre 1997 n. 10843), che qualifica tale contestazione una mera difesa, così tra l'altro "svincolandola" dai limiti cronologici della ammissibilità. La tesi minoritaria è stata adottata dalle Sezioni Unite, che hanno comunque mantenuto la riconducibilità della titolarità del rapporto sostanziale al merito della causa;
pertanto, per supportare l'impostazione adottata, hanno dovuto sintonizzarla con il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., comma 2, al riguardo affermando in primo luogo che "il silenzio non è cosa diversa dal riconoscimento", in secondo luogo che, come il giudice può sempre rilevare - anche se l'esistenza non è stata contestata - l'inesistenza di una circostanza allegata da una parte qualora tale inesistenza emerga dagli atti e dalle prove (cfr. S.U. 3 giugno 2015 n. 11377), e infine che comunque la valutazione delle prove è affidata al suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., allo stesso modo il giudice può valutare pure il significato di una mancata contestazione. In tal modo, il giudice nomofilattico ha letto nella non contestazione prevista dall'articolo 115, attingendo evidentemente supporto dalla rubrica dell'articolo, non un'espressione del potere dispositivo delle parti (come avrebbe potuto intendersi dal testo del primo comma, che fa riferimento direttamente ai "fatti non specificamente contestati" anzichè a fonti probatorie), bensì una vera e propria prova, la quale non può neppure ritenersi prova legale, ovvero di significato predeterminato, riconducendo in tal modo al libero convincimento del giudice la individuazione del significato della non contestazione come, appunto, prova, ed estraendola così dagli elementi determinanti - qui, in senso negativo - il thema decidendum. Il che evidentemente rileva nel caso in esame, non avendo l'attuale ricorrente contestato fino alla conclusionale di secondo grado di essere legittimata passiva in rapporto al fatto che l'auto cagionante il sinistro era un veicolo sconosciuto, e non altrimenti qualificabile. Hanno affermato le Sezioni Unite, in conclusione, che la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 17 ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando altresì che il giudice dagli atti può rilevare anche d'ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo” (Cass. Civ., Sez. Sez. III, 21/06/2016, n.12729); considerata tuttavia la posizione giuridica dell'appellante “Coverholder e Rappresentante per l'Italia” della compagnia assicuratrice danese e, perciò, il CP_2 disposto dell'art. 25 del D.lgs. n. 209/2005 per cui “1''impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi” e che la legittimazione passiva è altresì stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento al mandatario ex art. 152 Cod. Ass. (cfr. Cass. civ. sez. III, 18/05/2015, n.10124); osservato come, nel caso che occupa, non appare poter trovare applicazione il principio per cui la legittimazione passiva non si estende al mero intermediario, poiché quest'ultimo non appare essere identificabile nell'appellante bensì Parte_1 nel terzo non evocato in giudizio Automotive Insurance Broker s.r.l.; ritenuto che, anche alla luce delle superiori argomentazioni, allo stato non sussistano i gravi e fondati motivi per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche alla luce dell'ammontare della somma oggetto di condanna e della natura delle parti in causa;
pqm
Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
*** Rinvia all'udienza del 30.06.2020 ore 11:00 per la precisazione delle conclusioni, la discussione, la lettura della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine di trenta giorni prima per note conclusive. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza a tutte le parti . Cagliari 18.07.2019.»
18. L'appallato ha depositato una breve comparsa conclusionale nella quale ha confermato le precedenti conclusioni.
19. Con ordinanza del 02/02/2022, la causa è stata assegnata al giudice scrivente, il quale ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale e la decisione.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 18 20. Le parti hanno confermato le rispettive conclusioni.
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21. Il motivo di impugnazione con cui l'appellante sostiene di non essere legittimata passivamente è ammissibile nel presente giudizio d'appello per le ragioni esposte al punto
17 che precede, a cui ragioni di economia processuale suggeriscono di fare integrale rinvio.
22. Nel merito la doglianza è infondata, per le ragioni che seguono.
22.1 Come ha correttamente esposto l'attore nell'atto di citazione introduttivo nel procedimento davanti al Giudice di Pace, il contratto di assicurazione era stato stipulato a favore di dalla società assicuratrice danese , CP_1 CP_2 CP_3 per mezzo della “Coverholder” per l'Italia Nell'atto di Parte_1 citazione l'attore scriveva testualmente: «Tale polizza, come si legge nel relativo certificato, è stata stipulata a favore di (il quale figura in qualità di CP_1
“assicurato”) con sede in Danimarca, per mezzo del Coverholder Controparte_4 per l'Italia con sede , e Automotive Insurance Broker s.r.l., Parte_1 CP_5 con sede in Milano, (la quale figura come “contraente”)».
22.2 Effettivamente nel certificato di polizza (doc. 2 attore proc. 3025/2017 RAC del
G.d.P.) si legge che il contratto è stato stipulato da quale “assicurato”, da CP_1
con sede in Danimarca quale “assicuratrice”, da Controparte_4
UR ER RL quale intermediaria “contraente” e da Parte_1
quale “Coverholder”.
[...]
22.3 Con quest'ultima espressione di intende comunemente la figura prevista dall'articolo
25 del codice delle assicurazioni private, dicente:
«
1. L'impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della
Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 19
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.»;
22.4 la norma è inequivoca nel prevedere un'ipotesi di mandato con rappresentanza per legge;
23.1 La Corte di Cassazione si è pronunciata in casi affini a quello per cui si procede, previsti dall'articolo 152 del codice delle assicurazioni private (sinistro verificatosi all'estero), affermando che:
- «Il "mandatario per la liquidazione del sinistri" di cui all'art. 152 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza "ex lege" dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui.» Cass Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 18/05/2015;
- «Il "mandatario per la liquidazione del sinistri" di cui all'art. 152 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza "ex lege" dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui;
il riconoscimento della legittimazione del mandatario è compatibile col diritto dell'Unione Europea, perché l'art. 4, comma 4, della direttiva n. 2000/26/CE del 16 maggio 2000 - pur non imponendo agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale in luogo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 20 dell'impresa di assicurazione che rappresenta (CGUE, sentenza del 15 dicembre
2016, causa n. C-558/15) - deve essere interpretato conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e, cioè, al rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello Stato di residenza.» Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 29352 del 13/11/2019;
- «In tema di risarcimento del danno subito da un soggetto, residente in Italia, in conseguenza di un sinistro avvenuto all'estero, la legittimazione passiva del
"mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero, trattandosi di un rappresentante ex lege di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, perché la finalità agevolatrice della normativa, seppure giustifica l'azione diretta nei confronti di quest'ultimo, non può comportare la possibilità di convenire in giudizio tanto il rappresentante quanto il rappresentato.» Cass. Sez. 3, sentenza n. 29221 del
20/10/2023.
2.21 Nel caso in esame, ha promosso la causa davanti al Giudice di Pace di CP_1
Cagliari nei confronti della coverholder ER DV RL, quale mandataria con rappresentanza per l'Italia della società assicuratrice danese Controparte_2 come si evince inequivocamente dal tenore letterale delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dove espressamente il chiede la CP_1 condanna della convenuta quale coverholdeer, vale a dire rappresentante, dell'assicuratrice;
2.22 d'altra parte, se il avesse promosso la causa nei confronti CP_1 [...]
sarebbe stata certamente fondata l'eccezione di difetto di CP_2 legittimazione passiva, perché come giustamente sostiene la convenuta appellante, essa non è titolare del rapporto assicurativo e quindi non è obbligata in proprio in proprio al pagamento dell'indennizzo.
23. Il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante sostiene che il Giudice di Pace
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 21 avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo in conseguenza del fallimento della società assicuratrice è fondato per le stesse ragioni CP_7 Controparte_2 per cui è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellante.
23.2 Poiché la causa è stata promossa contro , quale mandataria Parte_1 per l'Italia con rappresentanza della società assicuratrice danese Controparte_2
, il fallimento della rappresentata produce la perdita della capacità di stare in giudizio
[...]
e quindi l'interruzione del processo, non potendo la sentenza produrre effetti nei confronti della fallita né della sua rappresentante.
24. La mancata interruzione per perdita della capacità processuale della parte rappresentata dalla società convenuta comporta la nullità della sentenza di primo grado e la necessità di rimettere gli atti al giudice di pace, ricorrendo la situazione prevista dall'art. 354 comma
2 cpc, applicabile ratione temporis, a mente del quale “Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.”.
In un caso analogo – in cui il giudice d'appello non aveva interrotto il processo – la
Corte di Cassazione ha applicato il principio secondo cui la causa va rimessa al giudice a quo, in diversa composizione, ai sensi dell'art. 383 cpc (Cass. Civ, Sez. 5°, Ord.
8392/2024).
Poiché, nel caso in esame, il GDP ha respinto con ordinanza l'istanza di interruzione del processo, formulata dall'attore in sede di conclusioni ed ha subito pronunciato sentenza, l'impugnazione della sentenza nella quale l'appellante si duole della mancata interruzione è implicitamente estesa all'ordinanza di rigetto dell'istanza di interruzione, pronunciata contestualmente alla sentenza.
In base all'art. 353 cpc (ante riforma Cartabia - D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149), applicabile ratione temporis, occorre assegnare alle parti il termine perentorio di 3 mesi per la riassunzione del processo davanti al Giudice di Pace di Cagliari.
25. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti cpc, e, quindi, vanno poste a carico dell'appellato.
26. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'appellante, contenuta nel
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 22 dispositivo della presente sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari medi previsti dal Decreto Ministeriale numero 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, con la riduzione del 50% per quelli della fase istruttoria, solo documentale, e del 50% per quelli della fase decisionale, in cui la convenuta si è limitata a confermare le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
27. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. annulla la sentenza appellata;
b. rimette la causa al giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato dell'ufficio del Giudice di Pace di Cagliari, per la declaratoria dell'interruzione del processo;
c. assegna alle parti il termine perentorio di 3 mesi per la riassunzione del processo davanti al Giudice di Pace di Cagliari;
d. condanna l'appellata a rifondere l'appellante delle spese processuali, così liquidate:
€ 425,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 425,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 426,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 426,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 1.702,00 per compensi di avvocato complessivi;
€ 147,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 1.903,00 complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge.
Cagliari, 17.12.2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3132 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore appellante contro
(c.f. , col patrocinio dell'avv. PISO LUCA CP_1 C.F._2
( ); elettivamente domiciliato presso il difensore C.F._3 appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione Notificato il 10/07/2017, ha convenuto in giudizio CP_1 davanti al Giudice di Pace di Cagliari , per ottenerne la condanna Parte_1
a pagargli l'indennizzo per gli atti vandalici subiti da un'autovettura di sua proprietà, in esecuzione di un contratto assicurativo nel quale la convenuta aveva assunto la posizione di “Coverholder (Intermediario)” per l'Italia Della compagnia assicuratrice
[...]
CP_2
2. Nell'atto di citazione il hai esposto quanto segue. CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 2.1 Nel mese di giugno 2016 conferì mandato a BY ER RL con sede in CP_1
Milano e con filiale nella via Zuddas n. 43 di Monserrato, per reperire sul mercato dei prodotti assicurativi una polizza per l'autoveicolo di sua proprietà Lancia Y 10, targato
EL813ZW.
2.2 BI ER RL acquistò per conto di “il contratto di copertura CP_1 assicurativa CVT (corpi veicoli terrestri) di cui al certificato M-CAR 12 n. 201637000309
(doc. 2) riferito alla polizza collettiva n. 3700 8 (doc. 3)”. Controparte_2
2.3 Il contratto di assicurazione era stato stipulato a favore di dalla società CP_1 assicuratrice estera , per mezzo della “Coverholder” per Controparte_3
l'Italia ER DV S.R.L. nell'atto di citazione si legge «Tale polizza, come si legge nel relativo certificato, è stata stipulata a favore di (il quale figura in CP_1 qualità di “assicurato”) con sede in Danimarca, per mezzo del Controparte_4
Coverholder per l'Italia Broker Advice S.r.l., con sede , e Automotive Insurance CP_5
Broker s.r.l., con sede in Milano, (la quale figura come “contraente”)».
2.4 La polizza era stata stipulata per il rischio derivante dai danni subiti da eventi speciali quali “atti di vandalismo e/o dolosi di terzi”, sulla base L'articolo 16, lettera c), delle condizioni generali di assicurazione, ed il valore assicurato era stato pattuito in 5.900,00 euro.
2.5 Nella notte tra il 15 ed il 16 Febbraio 2017 l'autoveicolo assicurato venne danneggiato da ignoti e il sporse denuncia di sinistro il 17/02/2017 presso la Stazione dei CP_1
Carabinieri di Monserrato.
2.6 denunciò poi il sinistro BY ER RL e ricoverò il mezzo danneggiato CP_1 presso l'autocarrozzeria di con sede in Quartu Sant'Elena, il quale Parte_2 esaminati i danni redasse un preventivo di spesa per la riparazione.
2.7 Il mezzo venne visionato anche dal perito nel frattempo incaricato dalla compagnia di assicurazione, il quale concordo sull'entità dei danni e la relativa valutazione economica espressa nel preventivo dell'autocarrozzeria di Parte_2
2.8 Per le vie brevi l'assicurato chiese e la liquidazione dell'indennizzo senza tuttavia ricevere riscontro in tempi rapidi.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 2.9 Stante il mancato riscontro – con posta elettronica certificata inviata il 15/03/2013 dall'avvocato Luca PISO ad TO UR ER, a
[...]
, a BY ER RL ed a – Il chiese la Parte_1 Controparte_2 CP_1 liquidazione dell'indennizzo che, vertendosi in ipotesi di danno totale, ai sensi dell'articolo
14 delle condizioni generali di polizza era pari al valore assicurato di 5.900 euro, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 22 delle condizioni di polizza cosicché il dovuto ammontava a 5.310 euro.
2.10 Con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 27/03/2017, la contraente/intermediaria TO UR RL rispose che il perito da essa incaricato aveva riscontrato un danno che, dedotto il valore del “relitto”, ammontava a
5.100 euro e si rendeva disponibile a emettere quietanza per 4.590 euro, ottenuti detraendo l'ho scoperto del 10% dall'importo del danno riconosciuto. Nella lettera però veniva precisato che la compagnia assicuratrice era disponibile la liquidazione soltanto al momento della ricezione della fattura di riparazione.
2.11 Tramite posta elettronica certificata del 27/03/2017 indirizzata a TO
UR ER RL, l'avvocato PISO rispose di accettare l'importo proposto a titolo di indennizzo ma chiese che la liquidazione avvenisse a prescindere dall'emissione della fattura, dato che, fino alla liquidazione dell'indennizzo in suo favore, il non CP_1 avrebbe avuto la disponibilità del denaro per anticipare i costi di riparazione.
2.12 Con nota PEC del 03/04/2017, l'intermediaria Controparte_6 che avrebbe trasmesso la richiesta del alla compagnia
[...] CP_1 assicuratrice richiese all'assicurato la possibilità di cedere il suo credito al carrozziere.
2.13 Con nota PEC del 03/04/2017, l'avvocato PISO rispose che il non era CP_1 disponibile accedere il credito al carrozziere e spiegò che aveva diritto alla liquidazione dell'indennizzo al lordo dell'iva anche solo in base al preventivo di spesa già fornito alla compagnia, citando la sentenza della Cassazione civile numero 14.535 del 2013.
2.14 Con nota del 07/04/2017, l'intermediaria TO UR ER
RL comunico che la compagnia di assicurazione era disponibile al pagamento dell'indennizzo di 4.500 € anche senza la produzione della fattura di riparazione,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 recependo l'orientamento della Corte di Cassazione.
2.15 Con nota PEC del 07/04/2017, l'avvocato confermo l'accettazione della somma indicata e chiese istruzioni per la liquidazione dell'indennizzo.
2.16 Con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata il 10/04/2017, TO
UR ER RL comunicò una rettifica della compagnia di assicurazione alla dichiarazione contenuta nella nota precedente, nei seguenti termini: “a CP_7 rettifica di quanto trasmesso con ns. Mail del 7 aprile, vi precisiamo che la compagnia si atterrà al disposto dell'art 23 “come si determina l'indennizzo - danno parziale” del
Fascicolo Informativo, riconoscendo pertanto - in mancanza della richiesta documentazione fiscale - solo l'imponibile periziato, decurtato dello scoperto di polizza”.
2.17 Poiché in seguito nulla gli venne corrisposto, il si trovò costretto a proporre CP_1 un tentativo di mediazione nei confronti della compagnia assicuratrice
[...]
e della suo coverholder . CP_2 Parte_1
2.18 La mediazione ebbe esito negativo poiché né né Controparte_2
aderirono al procedimento e quest'ultima, con nota dell'avvocato Parte_1
CASTAGNA del 07/06/2017, contrariamente alla ultima in ultimo espressa dalla compagnia in merito alla liquidazione dell'indennizzo in favore del negò CP_1
l'erogazione dello stesso in assenza della produzione della documentazione giustificativa di spesa della riparazione, citando l'articolo 26 delle condizioni di polizza.
2.19 Con nota PEC del 15/06/2017, l'avvocato PISO diffido per l'ultima volta l'assicuratrice ed il coverholder ER DV RL affinché Controparte_2 liquidasse l'indennizzo comunicando loro che in difetto avrebbe agito in giudizio per ottenerlo.
2.20 Con nota PEC del 16/06/2017, negò definitivamente Parte_1
l'indennizzo.
3. Sempre nell'atto di citazione, l'attore ha sostenuto in diritto:
3.1 che l'indennizzo gli spettava a prescindere dalla produzione della fattura fiscale del carrozziere;
3.2 che la clausola contenuta nell'articolo 26 delle condizioni generali di assicurazione fosse
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 nulla in quanto vessatoria e non specificamente approvata dall'assicurato, perché esponeva quest'ultimo ad anticipare il pagamento dei lavori di riparazione del veicolo;
3.3 che l'assicuratrice avessi implicitamente rinunciato alla clausola contenuta nell'articolo 26 delle condizioni generali di assicurazione con la nota PEC del 07/04/2017 in cui aveva dichiarato testualmente: “il fascicolo informativo a pag. 5 “Glossario” e poi a pag. 11
Art. 23 stabilisce che quando il danno raggiunge o supera il 75% del valore di mercato del veicolo al momento del sinistro, si considera “danno totale” e pertanto lo stesso art.
23 indica che è facoltà della Società acquisire i diritti sul “relitto”. Nel caso di specie la società lascia il cliente in possesso del “relitto” ossia del veicolo che una volta riparato può riprendere a girare su strada, ma il “relitto” ha un suo valore che il perito stabilisce sempre e che viene decurtato dal valore commerciale della vettura in caso di indennizzo.
Pertanto per questo sinistro la quietanza che sarà emessa a monterà al valore commerciale meno il valore di relitto = euro 5.100,00 dedotto lo scoperto contrattuale del
10% percento= 4.590,00 anche senza la produzione della fattura di riparazione, recependo l'orientamento della Corte di Cassazione”;
3.4 che la rinuncia era stata accettata dal con nota pec in pari data dell'avvocato CP_1
PISO, mediante la quale il aveva accettato la somma offerta dalla compagnia a CP_1 lordo dell'IVA, cosicché la vertenza relativa alla liquidazione dell'indennizzo era stata ormai definita ed il successivo dietrofront della compagnia doveva ritenersi tardivo;
3.5 che la compagnia assicuratrice aveva assunto una condotta contraria a buona fede;
4. Nell'atto di citazione introduttivo del procedimento davanti al giudice di pace l'attore ha infine rassegnato le seguenti conclusioni:
1) accertare le circostanze descritte nel presente atto e l'operatività della polizza per cui
è causa;
2) accertare e dichiarare la nullità dell'art 26 delle condizioni generali della polizza per cui e causa per i motivi esposti nel presente atto;
3) invia condizionata al mancato accoglimento della domanda di cui al punto 2 che precede, si chiede di accertare e dichiarare la rinuncia della compagnia, per il tramite del “coverholder”, rappresentante per l'Italia Broker Advice S.r.l., Alla
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 clausola di cui all'art 26 delle condizioni generali di polizza e l'accettazione della rinuncia effettuata da;
CP_1
4) in ogni caso, si chiede accertarsi e dichiararsi il diritto all'indennizzo dell'esponente nella misura di complessive € 4.590,00;
5) per l'effetto condannare la in qualità di Coverholder per l'Italia Parte_1 della , al pagamento dell'indennizzo in favore di Controparte_3 CP_1 della somma di € 4.590,00 o di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare accertata in corso di causa nonché la condanna al pagamento di detta società a favore di a titolo di risarcimento, della somma di € 400,00 CP_1 relativa alla fattura n. 19/2017 emessa dal legale quale compenso per la tutela nella fase stragiudiziale e nella mediazione;
6) con condanna al pagamento degli interessi dal dì del dovuto fino al saldo;
7) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
5. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata dal Controparte_8
29/09/2017 in qualità di coverholder (intermediario) per l'Italia della compagnia assicuratrice danese con la quale: Controparte_2
5.1 ha esposto che il al momento della presentazione della denuncia alla Stazione CP_1 dei Carabinieri, dichiarò di essere assicurato presso che Parte_3 nulla aveva a che vedere con Osservando che se ciò fosse Controparte_2 stato vero il rischio oggetto del contratto sarebbe stato assunto da due distinte compagnie in assenza di dichiarazioni al momento della stipula, circostanza che avrebbe irrimediabilmente compromesso il suo diritto all'indennizzo alla luce dell'articolo 2 delle condizioni generali di assicurazione (dicente che “le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono Parte_4 comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo /prestazione nonché alla cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile”) E che avrebbe comportato che la condotta del contraente dovesse essere ritenuta caratterizzata da dolo;
5.2 ha chiesto che il Giudice di Pace disponesse “accertamenti presso la società Pt_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 , ordinando ex art 210 cc alla stessa l'esibizione di eventuali contratti Parte_5 assicurativi sottoscritti dal signor a copertura dei rischi connessi CP_1 all'autovettura targata EL813ZW”;
5.3 ha sostenuto che la liquidazione del danno era subordinata alla trasmissione da parte dell'assicurato della documentazione giustificativa di spesa, ovvero della ricevuta fiscale o della fattura dell'intervenuta riparazione, come previsto dall'articolo 26 delle condizioni generali di polizza, come aveva comunicato all'assicurato la società incaricata di gestire il sinistro, l'TO UR ER RL, con note 07/04/2017 del
10/04/2017, che aveva competenza soltanto alla “determinazione dell'indennizzo” e non alla “liquidazione” dello stesso;
Co
ha contestato la nullità della clausola contenuta nell'articolo 26 delle condizioni generali di contratto, osservando:
5.4.1 che il aveva sottoscritto la clausola dicente: CP_1
o “con la firma della presente, il proponente dichiara di aver preso visione delle condizioni di assicurazione che regolano la Polizza Collettiva n 3700 a contraenza Automotive Insurance Broker srl, di approvarle Ed accettarle senza alcuna riserva e di conferire mandato con rappresentanza ad Automotive
Insurance Broker srl per la relativa sottoscrizione.”;
o “Conferisco mandato con rappresentanza Automotive Insurance Broker Srl sopra indicata, di richiedere il mio nome per mio conto l'inserimento del veicolo indicato nelle convenzioni assicurative specificate.”;
5.4.2 Che il aveva ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prima CP_1 della sottoscrizione della polizza ed era dunque stato sin dall'origine del rapporto nella condizione di prendere visione, esaminare e conoscere tutte le condizioni generali di assicurazione;
5.5 ha contestato che l'assicuratrice avesse rinunciato alla clausola contenuta nell'articolo 26 delle condizioni generali di polizza, In quanto mai era stata “discussa la liquidazione del danno ma unicamente la "determinazione dello stesso”; Co
ha contestato il diritto dell'attore di ottenere il rimborso delle spese per l'attività
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 stragiudiziale svolta nel suo interesse dell'avvocato PISO sul rilievo che questa non presentassi alcun profilo giuridico o complessità tale da giustificare una consulenza legale;
5.7 ha contestato che la compagnia assicuratrice tramite la propria intermediaria BY
ER si fosse comportata in malafede sostenendo di avere invece agito sempre con la massima trasparenza e lealtà;
5.8 ha rassegnato le seguenti conclusioni
“Voglia codesto ill.mo Giudice di Pace,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via principale, nel merito: dato atto della sussistenza di un contratto assicurativo con la compagnia
[...]
la copertura dei medesimi rischi connessi all'autovettura tg. EL813ZW Controparte_11 oggetto della polizza in essere con Qdos Insurance AS, respingere ogni avversaria domanda.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
In subordine, nel merito: dato atto della mancata presentazione della documentazione fiscale relativa alla riparazione del danno effettuato a cura del signor , respingere ogni CP_1 avversaria domanda perché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
In via di estremo subordine nel merito: nella denegata non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale avversaria
e di ritenuta operatività della polizza invocata, dichiarare la società Parte_1
, in persona del suo amministratore delegato e il legale rappresentante pro tempore
[...]
, in qualità di Coverholder (intermediario) Per l'Italia della Compagnia CP_12
Assicuratrice QDOS UR A/S, tenuta al risarcimento nei confronti del CP_7 signor nei limiti della garanzia assicurativa prestata al netto di ogni CP_1 franchigia E/O scoperto di polizza e a fronte della presentazione della documentazione fiscale da parte del danneggiato relativo alla riparazione effettuata.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 Spese di lite quantomeno compensate”.
6. La prima udienza del procedimento n. 3025/2017 RAA del Giudice di Pace, tenutasi il
27/11/2017:
6.1 l'attore ha chiarito che l'indicazione nella denuncia ai Carabinieri di quale Pt_3 assicuratrice era frutto di errore materiale corretto attraverso una rettifica della denuncia prima dell'inizio della causa, dovuto al fatto che detta società assicurava il rischio della responsabilità civile per la circolazione stradale e non quello per gli atti vandalici;
6.2 L'attore ha anche Formulato un'ulteriore domanda subordinata rispetto a quella di cui al punto 5 dell'atto di citazione, e precisamente: “condannare la broker advice srll al pagamento dell'indennizzo virgola in favore di dovuto ai sensi di polizza al CP_1 netto dell'IVA, nonché al pagamento a titolo di risarcimento della somma di € 400,00 per
i titoli dedotti nell'atto di citazione”.
6.3 La convenuta ha insistito nelle sue difese.
7. Con ordinanza pronunciata nella successiva udienza del 08/02/2018, il Giudice di Pace ha respinto le istanze istruttorie della convenuta, avendole ritenute superflue in quanto aventi ad oggetto fatti non contestati, ed ha fissato nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
8. Le parti hanno depositato note conclusionali scritte e nell'udienza del 27/06/2018 hanno insistito nelle rispettive conclusioni, ma il Giudice di Pace ha rinviato la causa nuova udienza in ragione del carico di lavoro dell'ufficio.
9. Nella successiva udienza del 18/10/2008:
9.1 il difensore della convenuta ha sostenuto che trattandosi di “polizza collettiva” quella oggetto di causa non era soggetta al codice del consumo e ad essa non si applicava l'articolo 1917 del codice civile;
9.2 il difensore dell'attore ha dichiarato di non accettare il contraddittorio “sulle deduzione formulate all'udienza odierna da controparte”;
9.3 il Giudice di Pace ha così disposto: “tiene la causa a decisione differendo alla decisione del merito la pronuncia sulla richiesta di inammissibilità formulata dall'avvocato Piso in ordine alle deduzioni odierne”
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 10. Il 28/01/2019 è pervenuto nella cancelleria del Giudice di Pace un comunicato stampa dell' - che informava che il Parte_6
20/12/2018 l'Autorità di Vigilanza Danisch Financial Services Authority (DFSA) CP_7 aveva comunicato, nell'ambito della piattaforma di collaborazione tra le Autorità di vigilanza europee:
- che il 20/12/2018 era stata dichiarata fallita dall'Alta Corte Controparte_2
Marittima e Commerciale di Copenaghen;
- che “gli assicurati possono dare disdetta dei contratti in corso e che tutti i contratti cesseranno la loro efficacia tre mesi dopo la data di dichiarazione del fallimento, cioè il
23 19;
- che la stessa Autorità danese suggeriva agli assicurati di disdettare i contratti e di cercare coperture assicurative alternative;
- che gli assicurati potevano contattare il curatore del fallimento per avere informazioni sulla procedura;
- che gli assicurati potevano rivolgersi al Fondo di Garanzia Danese per le polizze e i sinistri che godevano della relativa protezione;
- che l'intervento del fondo riguardava anche la restituzione della quota di premio non goduta, previa applicazione di una detrazione fissa di 1.000 corone danesi, pari a circa 134 euro, utilizzando un apposito formulario reperibile nel sito del fondo;
- che nel caso fosse sussista la copertura del Fondo, le richieste di intervento, corredate da adeguata documentazione, avrebbero potuto essere prese in considerazione solo se pervenute entro il 26 19;
- che il Fondo di Garanzia copriva anche i danni verificatisi successivamente alla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre quattro settimane dalla comunicazione da parte del liquidatore dell'avvenuto fallimento;
- che per i sinistri e le polizze non coperti dal Fondo, doveva farsi riferimento alle indicazioni contenute nel sito dell'impresa.
11. Con ordinanza del 07/02/2019 il Giudice di Pace ha rimesso la causa in istruttoria e fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 13/02/2019, per discutere della nota
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 pervenuta dall' Pt_6
12. Nell'udienza del 13/02/2019:
12.1 il difensore di ha sostenuto che la dichiarazione del fallimento di CP_1 non fosse rilevante perché la controparte processuale di Controparte_2
nel presente procedimento era di e perché CP_1 Parte_1
“oltre la generica dicitura di agire in qualità di intermediario di , Controparte_2 non risulta[va] prodotto alcun documento idoneo a inquadrare la tipologia del mandato, la sua durata e l'efficacia” cosicché era “evidente che, a prescindere dal fallimento di
, il procedimento in essere dovrà essere deciso con una pronuncia Controparte_2 tra le parti del processo, ossia e ; CP_1 Controparte_2
12.2 il difensore di ha contestato quanto sostenuto dalla Parte_7 controparte, sostenendo che il fallimento avesse “fatto venir meno la capacità di stare in giudizio di e “ogni legittimazione in capo posto che ogni CP_2 Parte_1 rapporto in essere tra le due società è cessato”;
12.3 il difensore the ha replicato che non era “presente alcun mandato di Qudos” e CP_1 che comunque “esso non sarebbe in ogni caso venuto meno perché (eventualmente) esso sarebbe da considerarsi conferito anche nell'interesse del mandatario e non cesserebbe la sua efficacia nemmeno in caso di morte o sopravvenuta incapacità del mandante”
13. Il Giudice di Pace “considerato che , ossia il soggetto dichiarato Controparte_2 fallito come risulta dal comunicato stampa dell del 21/12/2018 , non ne parte del Pt_6 presente giudizio e che, inoltre, dagli atti di causa non è dato conoscere il contenuto del rapporto contrattuale intercorrente tra e e Controparte_2 Parte_1 ritenuto pertanto che non sussistessero i presupposti per la dichiarazione di interruzione del processo, ai sensi dell'articolo 300 cpc, , ha respinto “l'istanza in tal senso formulata da parte convenuta” e ha pronunciato sentenza, recante il seguente dispositivo:
“Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione
e deduzione: dichiarò la nullità della clausola contenuta nell'art 26 parte terza delle condizioni generali del contratto di assicurazione concluso tra le parti;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 dichiara tenuta e virgola per l'effetto, condanna in qualità di cover Parte_1
Holder per l'Italia di , impersona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento a favore di della somma di € 4.590,00 a titolo di CP_1 indennizzo, oltre agli interessi legali dalla data di accettazione dell'offerta di detta somma sino al saldo, nonché al pagamento della somma di € 400,00 a titolo risarcitorio, oltre agli interessi legali dalla data del 27/06/2017 sino al saldo;
condanna, inoltre, la convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento a favore dell'attore delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.240,00, di cui € 1.100,00 per compenso professionale ed € 140,00 per spese, oltre spese generali, cpa e iva come per legge”.
14. Avverso detta sentenza, ha proposto tempestivo appello davanti Parte_1
a questo Tribunale, con atto di citazione (per l'udienza del 19/07/20219), regolarmente notificato a , adducendo i seguenti motivi: CP_1
14.1 Difetto di legittimazione passiva di . Parte_1 non sarebbe titolare di diritti e obblighi nei confronti degli Controparte_2 assicurati, considerato:
o che la titolarità di diritti e obblighi derivanti da un contratto di assicurazione verso gli assicurati non avrebbe potuto sorgere senza l'iscrizione al registro delle imprese assicurative e l'autorizzazione dell' Pt_6
o che si limitava a raccogliere i premi assicurativi per Parte_1 conto di a trasmetterglieli e a gestire i sinistri il nome e Controparte_2 per conto dell'assicuratrice;
o che il compenso della per tali attività avveniva su base Parte_1 provvigionale, come emergeva dai documenti nn. 4, 5 e 6 prodotti con l'atto di citazione in appello e così denominati nell'indice delle produzioni: “4) BI
Qudos Insurance/Broker Advice S.r.l.; 5) Schedule Qudos Insurance/Broker
Advice S.r.l.; 6) Traduzione giurata”;
o che pertanto non poteva essere considerata mandataria Pt_1 Parte_1 anche nel suo interesse.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 14.2 Interruzione del processo,
Quand'anche fosse stata riconosciuta la legittimazione passiva Parte_1 quale rappresentante-mandataria di , il Giudice di Pace Controparte_13 avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo in conseguenza del fallimento dell'assicuratrice mandante . Controparte_13
14.3 Erroneità della dichiarazione di nullità della clausola contenuta nell'articolo 26 delle condizioni generali di polizza, in quanto non vessatoria.
14.4 Contrarietà a buona fede del comportamento di : “L'attore, dopo avere CP_1 citato in giudizio la in qualità di Coverholder, ha successivamente e Parte_1 tardivamente operato una modifica delle conclusioni chiedendone la condanna diretta, e
c'ho solo a seguito della dichiarazione di fallimento della . Controparte_2
15. Nell'atto di citazione l'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In Via Preliminare: disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
2) In Via Principale: accogliere il presente appello e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'impugnata sentenza;
3) In Via Istruttoria, previa dichiarazione di inammissibilità dell'ordinanza del
08.02.2018 di rigetto dei mezzi istruttori del giudizio di primo grado, ed in ogni caso previa rimessione della causa in istruttoria, ammettere le prove per interpello e testi dedotte in comparsa di costituzione e risposta e reiterate nel verbale d'udienza del
08.02.2018 sui capitoli di prova da 1) a 11) della comparsa di costituzione e risposta;
4) In Via Principale graduata: accogliere il presente appello e, per l'effetto, rigettare la domanda di in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1
5) In Via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della polizza invocata dall'attore , dichiarare la società in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante, tenuta al pagamento in favore di nei limiti della garanzia CP_1 assicurativa prestata dalla , al netto di ogni franchigia e/o scoperto Controparte_2 di polizza e a fronte della presentazione della documentazione fiscale da parte del danneggiato relativa alla riparazione effettuata;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 6) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
16. si è costituito in giudizio a mezzo comparsa 02/06/2019, con la quale: CP_1
16.1 ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione perché:
o “non assoggetta motivatamente la sentenza impugnata a censure specifiche in relazione ai vizi ipotizzati di violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata come disposto dall'art. 342, 1° comma n. 2, c.p.c.”
o “l'appellante non ha indicato alcuna delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado”
16.2 ha eccepito la “inammissibilità” dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto sollevata per la prima volta in appello;
16.3 ha eccepito l'inammissibilità delle allegazioni e delle produzioni relative ai rapporti tra la e in quanto non esplicate nel Parte_1 Controparte_2 giudizio di primo grado;
16.4 ha contestato la fondatezza dell'eccezione, considerato che la Parte_1
aveva “sempre agito quale legittima titolare della posizione giuridico-soggettiva
[...] passiva proclamandosi tale sia nella fase stragiudiziale sia in giudizio”;
16.5 ha contestato di avere agito nei confronti di quale Parte_1 mandataria di adducendo: Controparte_2
o che “all'opposto di quanto riportato da controparte in questa sede di gravame,
non citava in giudizio la “ ma la sola CP_1 Controparte_2 [...]
e che sarebbe “sufficiente, infatti, leggere le conclusioni dell'atto di Parte_1 citazione ove è scritto che si “CITA” la “ P.I. Controparte_14
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Druento (TO), Via Volta 31/A, a comparire [...]”;
o che “Nella vocatio in ius non vi è neanche traccia della alla Controparte_2 quale, infatti, nulla è stato notificato.”;
16.6 ha osservato e sostenuto:
16.6.1 che si sarebbe qualificata “come titolare della posizione Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 giuridica-soggettiva passiva senza muovere alcuna contestazione sul punto” e che
“nessuna delle parti dubitava che la sentenza avrebbe avuto efficacia di giudicato e sarebbe stata eseguibile nei soli confronti della , osservando come Parte_1 la stessa, nelle sue conclusioni subordinate avesse chiesto: “dichiarare la società in persona del suo amministratore delegato e legale pro Parte_1 tempore , in qualità di Coverholder (intermediario) per l'Italia della CP_12
Compagnia Assicuratrice danese a/s, tenuta al risarcimento nei Controparte_2 confronti del signor [...]” CP_1
16.6.2 che non aveva mai fatto cenno ad alcuna procura o mandato Parte_1 da parte della CP_2
16.6.3 che dalla procura alle liti non emergeva alcunché;
16.6.4 che l'appellante avrebbe utilizzato “artatamente” al fine di “escludere la legittimazione passiva” la sua qualità di “Coverholder”, istituto sconosciuto al nostro ordinamento di cui non aveva “mai specificato il contenuto Parte_1 giuridico né indicato l'ordinamento regolatore”.
16.6.5 che “ogni personalissima convinzione della in merito al contenuto Parte_1 da attribuire a detta qualità” sarebbe comunque irrilevante davanti alle seguenti certezze: “la compare tra i soggetti sottoscrittori del contratto di Parte_1 assicurazione, ha gestito le trattative in fase di liquidazione decidendo essa stessa se
l'assicurato avesse o meno diritto all'indennizzo per poi negarlo, ha negato la sua partecipazione al procedimento di mediazione perché riteneva l'indennizzo non dovuto, si è costituita e ha agito per tutto il giudizio di prime cure proclamandosi titolare della posizione soggettiva passiva, e ciò senza mai specificare e/o allegare eventuali poteri di rappresentanza e i relativi limiti.”;
16.7 ha contestato che non potesse essere titolare di diritti ed Parte_7 obblighi nei confronti dell'assicurato in quanto non iscritta al registro delle imprese assicurative, obiettando che, nel sanzionare con la nullità i contratti assicurativi stipulati da un'impresa non autorizzata, l'art. 167 del codice delle assicurazioni private prevede che possa essere fatta valere solo dall'assicurato;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15 16.8 ha contestato che il GDP dovesse dichiarare l'interruzione del processo in seguito al fallimento di perché: Controparte_2
- non parte del giudizio;
- l'appellante non aveva indicato “la collocazione della sede o altro minimo dato identificativo”;
- “non allegava alcuna procura o mandato, né indicava un Parte_1 suo potere di rappresentanza derivante dalla legge”;
- “non può dirsi sussistente la conoscenza legale del fallimento di Controparte_2 considerato che non è stata prodotta alcuna sentenza, con relativa traduzione, e che peraltro può dubitarsi sul fatto che la comunicazione dell da sola considerata, Pt_6 possa assurgere ad atto idoneo a determinare la conoscenza legale dell'avvenuto fallimento”;
- la causa “non poteva essere riassunta nei confronti della che è indubbiamente CP_2 un soggetto rimasto sconosciuto alla causa e nei confronti del quale non era minimamente ipotizzabile la riassunzione”; CP_
ha eccepito l'inammissibilità dei motivi con cui l'appellante di era doluto della decisione con riguardo alla clausola contenuta nell'art. 26 delle condizioni generali di polizza, e ne ha sostenuto l'infondatezza i motivi esposti nel primo grado del giudizio, condivisi dal Giudice di Pace;
16.10 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
In via preliminare - istruttoria
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali allegate da controparte all'atto di appello per la prima volta nel presente giudizio;
In via principale
- dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l'impugnazione proposta da
confermando la Sentenza n. 140/2019 emessa in data 13.02.2019 dal Parte_1
G.d.P. di Cagliari
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 16 In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso del presente grado di giudizio”
17. Con ordinanza del 18/07/2019, il giudice cui la causa era assegnata ha così provveduto:
«Esaminati gli atti, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 16.07.2019, così dispone sull'istanza ex art. 283 cpc proposta dall'appellante:
considerato che
, con riferimento alla proponibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva per la prima volta in grado d'appello, “sono intervenute le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016. In questa pronuncia, viene dato atto dell'esistenza di due diversi orientamenti - l'uno, maggioritario (ex multis sono state citate Cass. 27 giugno 2011 n. 14177, Cass. 10 maggio 2010 n. 11284, Cass. 15 settembre 2008 n. 23670, Cass. 26 settembre 2006 n. 20819, Cass. 7 dicembre 2000 n. 15537), nel senso che la contestazione della titolarità del rapporto sostanziale oggetto del processo attiene al merito di quest'ultimo e integra una eccezione in senso stretto, in quanto il rapporto oggetto del merito rientra nel potere dispositivo, con le evidenti conseguenze nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata;
l'altro, minoritario (sono state richiamate Cass. 10 luglio 2014 n. 15759, Cass. 19 luglio 2011 n. 15832 e Cass. 5 novembre 1997 n. 10843), che qualifica tale contestazione una mera difesa, così tra l'altro "svincolandola" dai limiti cronologici della ammissibilità. La tesi minoritaria è stata adottata dalle Sezioni Unite, che hanno comunque mantenuto la riconducibilità della titolarità del rapporto sostanziale al merito della causa;
pertanto, per supportare l'impostazione adottata, hanno dovuto sintonizzarla con il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., comma 2, al riguardo affermando in primo luogo che "il silenzio non è cosa diversa dal riconoscimento", in secondo luogo che, come il giudice può sempre rilevare - anche se l'esistenza non è stata contestata - l'inesistenza di una circostanza allegata da una parte qualora tale inesistenza emerga dagli atti e dalle prove (cfr. S.U. 3 giugno 2015 n. 11377), e infine che comunque la valutazione delle prove è affidata al suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., allo stesso modo il giudice può valutare pure il significato di una mancata contestazione. In tal modo, il giudice nomofilattico ha letto nella non contestazione prevista dall'articolo 115, attingendo evidentemente supporto dalla rubrica dell'articolo, non un'espressione del potere dispositivo delle parti (come avrebbe potuto intendersi dal testo del primo comma, che fa riferimento direttamente ai "fatti non specificamente contestati" anzichè a fonti probatorie), bensì una vera e propria prova, la quale non può neppure ritenersi prova legale, ovvero di significato predeterminato, riconducendo in tal modo al libero convincimento del giudice la individuazione del significato della non contestazione come, appunto, prova, ed estraendola così dagli elementi determinanti - qui, in senso negativo - il thema decidendum. Il che evidentemente rileva nel caso in esame, non avendo l'attuale ricorrente contestato fino alla conclusionale di secondo grado di essere legittimata passiva in rapporto al fatto che l'auto cagionante il sinistro era un veicolo sconosciuto, e non altrimenti qualificabile. Hanno affermato le Sezioni Unite, in conclusione, che la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 17 ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando altresì che il giudice dagli atti può rilevare anche d'ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo” (Cass. Civ., Sez. Sez. III, 21/06/2016, n.12729); considerata tuttavia la posizione giuridica dell'appellante “Coverholder e Rappresentante per l'Italia” della compagnia assicuratrice danese e, perciò, il CP_2 disposto dell'art. 25 del D.lgs. n. 209/2005 per cui “1''impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi” e che la legittimazione passiva è altresì stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento al mandatario ex art. 152 Cod. Ass. (cfr. Cass. civ. sez. III, 18/05/2015, n.10124); osservato come, nel caso che occupa, non appare poter trovare applicazione il principio per cui la legittimazione passiva non si estende al mero intermediario, poiché quest'ultimo non appare essere identificabile nell'appellante bensì Parte_1 nel terzo non evocato in giudizio Automotive Insurance Broker s.r.l.; ritenuto che, anche alla luce delle superiori argomentazioni, allo stato non sussistano i gravi e fondati motivi per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche alla luce dell'ammontare della somma oggetto di condanna e della natura delle parti in causa;
pqm
Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
*** Rinvia all'udienza del 30.06.2020 ore 11:00 per la precisazione delle conclusioni, la discussione, la lettura della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine di trenta giorni prima per note conclusive. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza a tutte le parti . Cagliari 18.07.2019.»
18. L'appallato ha depositato una breve comparsa conclusionale nella quale ha confermato le precedenti conclusioni.
19. Con ordinanza del 02/02/2022, la causa è stata assegnata al giudice scrivente, il quale ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale e la decisione.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 18 20. Le parti hanno confermato le rispettive conclusioni.
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21. Il motivo di impugnazione con cui l'appellante sostiene di non essere legittimata passivamente è ammissibile nel presente giudizio d'appello per le ragioni esposte al punto
17 che precede, a cui ragioni di economia processuale suggeriscono di fare integrale rinvio.
22. Nel merito la doglianza è infondata, per le ragioni che seguono.
22.1 Come ha correttamente esposto l'attore nell'atto di citazione introduttivo nel procedimento davanti al Giudice di Pace, il contratto di assicurazione era stato stipulato a favore di dalla società assicuratrice danese , CP_1 CP_2 CP_3 per mezzo della “Coverholder” per l'Italia Nell'atto di Parte_1 citazione l'attore scriveva testualmente: «Tale polizza, come si legge nel relativo certificato, è stata stipulata a favore di (il quale figura in qualità di CP_1
“assicurato”) con sede in Danimarca, per mezzo del Coverholder Controparte_4 per l'Italia con sede , e Automotive Insurance Broker s.r.l., Parte_1 CP_5 con sede in Milano, (la quale figura come “contraente”)».
22.2 Effettivamente nel certificato di polizza (doc. 2 attore proc. 3025/2017 RAC del
G.d.P.) si legge che il contratto è stato stipulato da quale “assicurato”, da CP_1
con sede in Danimarca quale “assicuratrice”, da Controparte_4
UR ER RL quale intermediaria “contraente” e da Parte_1
quale “Coverholder”.
[...]
22.3 Con quest'ultima espressione di intende comunemente la figura prevista dall'articolo
25 del codice delle assicurazioni private, dicente:
«
1. L'impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della
Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 19
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.»;
22.4 la norma è inequivoca nel prevedere un'ipotesi di mandato con rappresentanza per legge;
23.1 La Corte di Cassazione si è pronunciata in casi affini a quello per cui si procede, previsti dall'articolo 152 del codice delle assicurazioni private (sinistro verificatosi all'estero), affermando che:
- «Il "mandatario per la liquidazione del sinistri" di cui all'art. 152 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza "ex lege" dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui.» Cass Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 18/05/2015;
- «Il "mandatario per la liquidazione del sinistri" di cui all'art. 152 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza "ex lege" dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui;
il riconoscimento della legittimazione del mandatario è compatibile col diritto dell'Unione Europea, perché l'art. 4, comma 4, della direttiva n. 2000/26/CE del 16 maggio 2000 - pur non imponendo agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale in luogo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 20 dell'impresa di assicurazione che rappresenta (CGUE, sentenza del 15 dicembre
2016, causa n. C-558/15) - deve essere interpretato conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e, cioè, al rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello Stato di residenza.» Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 29352 del 13/11/2019;
- «In tema di risarcimento del danno subito da un soggetto, residente in Italia, in conseguenza di un sinistro avvenuto all'estero, la legittimazione passiva del
"mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero, trattandosi di un rappresentante ex lege di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, perché la finalità agevolatrice della normativa, seppure giustifica l'azione diretta nei confronti di quest'ultimo, non può comportare la possibilità di convenire in giudizio tanto il rappresentante quanto il rappresentato.» Cass. Sez. 3, sentenza n. 29221 del
20/10/2023.
2.21 Nel caso in esame, ha promosso la causa davanti al Giudice di Pace di CP_1
Cagliari nei confronti della coverholder ER DV RL, quale mandataria con rappresentanza per l'Italia della società assicuratrice danese Controparte_2 come si evince inequivocamente dal tenore letterale delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dove espressamente il chiede la CP_1 condanna della convenuta quale coverholdeer, vale a dire rappresentante, dell'assicuratrice;
2.22 d'altra parte, se il avesse promosso la causa nei confronti CP_1 [...]
sarebbe stata certamente fondata l'eccezione di difetto di CP_2 legittimazione passiva, perché come giustamente sostiene la convenuta appellante, essa non è titolare del rapporto assicurativo e quindi non è obbligata in proprio in proprio al pagamento dell'indennizzo.
23. Il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante sostiene che il Giudice di Pace
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 21 avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo in conseguenza del fallimento della società assicuratrice è fondato per le stesse ragioni CP_7 Controparte_2 per cui è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellante.
23.2 Poiché la causa è stata promossa contro , quale mandataria Parte_1 per l'Italia con rappresentanza della società assicuratrice danese Controparte_2
, il fallimento della rappresentata produce la perdita della capacità di stare in giudizio
[...]
e quindi l'interruzione del processo, non potendo la sentenza produrre effetti nei confronti della fallita né della sua rappresentante.
24. La mancata interruzione per perdita della capacità processuale della parte rappresentata dalla società convenuta comporta la nullità della sentenza di primo grado e la necessità di rimettere gli atti al giudice di pace, ricorrendo la situazione prevista dall'art. 354 comma
2 cpc, applicabile ratione temporis, a mente del quale “Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.”.
In un caso analogo – in cui il giudice d'appello non aveva interrotto il processo – la
Corte di Cassazione ha applicato il principio secondo cui la causa va rimessa al giudice a quo, in diversa composizione, ai sensi dell'art. 383 cpc (Cass. Civ, Sez. 5°, Ord.
8392/2024).
Poiché, nel caso in esame, il GDP ha respinto con ordinanza l'istanza di interruzione del processo, formulata dall'attore in sede di conclusioni ed ha subito pronunciato sentenza, l'impugnazione della sentenza nella quale l'appellante si duole della mancata interruzione è implicitamente estesa all'ordinanza di rigetto dell'istanza di interruzione, pronunciata contestualmente alla sentenza.
In base all'art. 353 cpc (ante riforma Cartabia - D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149), applicabile ratione temporis, occorre assegnare alle parti il termine perentorio di 3 mesi per la riassunzione del processo davanti al Giudice di Pace di Cagliari.
25. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti cpc, e, quindi, vanno poste a carico dell'appellato.
26. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'appellante, contenuta nel
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 22 dispositivo della presente sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari medi previsti dal Decreto Ministeriale numero 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, con la riduzione del 50% per quelli della fase istruttoria, solo documentale, e del 50% per quelli della fase decisionale, in cui la convenuta si è limitata a confermare le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
27. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. annulla la sentenza appellata;
b. rimette la causa al giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato dell'ufficio del Giudice di Pace di Cagliari, per la declaratoria dell'interruzione del processo;
c. assegna alle parti il termine perentorio di 3 mesi per la riassunzione del processo davanti al Giudice di Pace di Cagliari;
d. condanna l'appellata a rifondere l'appellante delle spese processuali, così liquidate:
€ 425,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 425,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 426,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 426,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 1.702,00 per compensi di avvocato complessivi;
€ 147,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 1.903,00 complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge.
Cagliari, 17.12.2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3132/2019 R.A.C. Verbale udienza - pagina 23