Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, Dott. Maria Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 16.01.2025, udite le parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 20019/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) rapp.ta e difesa dall'avv. Sergio D'Andrea, CodiceFiscale_1 come da procura in atti elett.te dom.to presso lo studio del predetto difensore in Napoli alla Via Arenaccia n. 67
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Maria Sofia Lizzi elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede provinciale di Via CP_1
A. De Gasperi ,55;
- resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art 445-bis depositato in data 12.9.2022 parte ricorrente in epigrafe agiva per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa all'indennità di accompagnamento sulla base di domanda amministrativa del 3.3.2022 conclusasi negativamente, essendo stata riconosciuta invalida al 99% senza diritto all'accompagnamento dalla commissione ASL. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo che la ricorrente non presentasse i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento potendo attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
Ritenuta la necessità di rinnovare l'accertamento peritale d'ufficio, veniva conferito nuovo incarico a nuovo CTU;
all'esito il Giudice rinviava per la discussione. La causa era poi, udite le conclusioni delle parti, decisa all'odierna udienza come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito enunciate. Il CTU nominato della presente fase, nel suo elaborato peritale ha rilevato che è risultata affetta da: “1. Disturbo depressivo Parte_1 ricorrente con deficit mnesici 2. Artrosi polidistrettuale a discreto impegno funzionale 3. Tiroidite di HI 4. Marcato deficit visivo 5. Cardiopatia ipertensiva” Lo stesso ausiliare ha precisato inoltre che, nel caso in esame, il soggetto esaminato presenta “… un complesso morboso piuttosto invalidante, già esaminato dalla Commissione Invalidi Civili che però non ha valutato il deficit visivo che rappresenta, a mio avviso, la condizione più invalidante. La ricorrente è affetta da un deficit visivo con visus corretto ad entrambi gli occhi pari ad 1/60, come si evince dalla consulenza oculistica del 29/08/2024 da me richiesta ed allegata agli atti. Questa condizione determina una notevole limitazione dell'autonomia della ricorrente. Per quanto concerne le altre patologie, la ricorrente è affetta da una condizione artrosica con osteoporosi alle principali articolazioni, che determina di per sè una limitazione dei movimenti. I movimenti dello scheletro, soprattutto la deambulazione sono però ulteriormente limitati dal grave deficit visivo. Per quanto concerne la tiroidite di HI si tratta di una condizione infiammatoria a carico della tiroide di natura autoimmune. Rappresenta una condizione certamente meno invalidante di quelle su descritte. Anche l'ipertensione, da cui è affetta la ricorrente, è una condizione meno invalidante delle altre patologie su descritte. Si tratta di una forma in buon compenso emodinamico trattata con l'assunzione di Giant. Per quanto concerne la depressione ricorrente, questa è evidente all'esame clinico da me effettuato. La ricorrente assume terapia che non sa
Pag. 2 di 4 specificare. Questa condizione si accompagna a modesti deficit della memoria e a un rallentamento ideomotorio” Le patologie rilevate, ed in particolare quella a carico dell'apparato visivo e muscoloscheletrico, hanno trovato riscontro, nella loro gravità, nelle certificazioni mediche versate in atti (cfr. relazione peritale) Pertanto, sulla base di una valutazione globale delle patologie rilevate, il consulente d'ufficio ha espresso il proprio giudizio ritenendo che “La ricorrente, presenta una compromissione delle attività legate alla sfera motoria, legata sia alle limitazioni funzionali di natura artrosica, sia al grave deficit visivo. Questo deficit visivo condiziona la sua autonomia in quanto ella non è in grado di assumere la terapia in maniera autonoma e non è in grado di lavarsi e vestirsi da sola. Per tutte queste attività necessita dell'aiuto del marito, con il quale convive. Per quanto concerne tutte le attività legate all'integrità dell'apparato psichico, la ricorrente è meglio orientata nello spazio e meno orientata nello spazio. Presenta deficit mnesici e un rallentamento ideomotorio, che riducono le sue performances cognitive” e concludendo “che la ricorrente risulta globalmente non autonoma nello svolgimento delle attività quotidiane della vita”, fissando tuttavia la decorrenza della sussistenza di tale condizione alla data del 1.2.2024 in base alle considerazioni esposte nelle conclusioni della sua relazione(“Il motivo di questa retrodatazione risiede nel fatto che solo la visita diretta può permettere di valutare l'autonomia. E' possibile un'ulteriore retrodatazione solo in presenza di documentazione in atti che evidenzi una condizione analoga a quella osservata. In assenza di tale documentazione possiamo retrodatare la condizione osservata, sei mesi dalla mia visita del 09/09/2024, in analogia al concetto che considera croniche patologie a distanza di sei mesi dalla loro diagnosi. Preciso che tale considerazione viene fatta in quanto il deficit visivo, determinante per la non autonomia, è stato valutato grave nella misura di 1/60 di visus corretto ad entrambi gli occhi nella certificazione oculistica del 29/08/2024, da me richiesta ed allegata agli atti. Nelle altre certificazioni oculistiche in atti, a mio avviso viene valutato un residuo visivo sufficiente per essere autonoma”) Conclusivamente il parere tecnico espresso dal CTU, che può in questa sede condividersi attesa la correttezza dei criteri metodologici e dei parametri medico legali adoperati per la valutazione complessiva degli stati patologici e della loro incidenza sulle autonomie del soggetto, è culminato nel riconoscimento, soltanto a decorrere da data successiva alla domanda e precisamente dal febbraio 2024, della presenza dei requisiti medico legali
Pag. 3 di 4 per il riconoscimento della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento in capo alla ricorrente. La domanda, pertanto, deve essere accolta in parte qua e la ricorrente deve essere dichiarata persona invalida ultrasessantacinquenne in possesso del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, sussistendone i requisiti sanitari a decorrere dalla data del 1.2.2024.
Le spese di lite, in vista della decorrenza del requisito sanitario fissata in epoca di gran lunga successiva alla domanda amministrativa, possono essere interamente compensate Le CTU vengono liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
1) Dichiara persona invalida in possesso del Parte_1 requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.2.2024;
2) Compensa le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
a) pone a carico dell' ai sensi dell'art. 152 disp att cpc, le spese CP_1 delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti. Si comunichi Napoli, 16.1.2025
IL GIUDICE
dott. M. Rosaria Elmino
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