Articolo 4 della Legge 6 marzo 1950, n. 227
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 giugno 1950
Art. 4.
I capi di prima, seconda e terza classe ed i secondi capi in carriera continuativa della Marina nonche' i sottufficiali in carriera continuativa dell'Aeronautica, trasferiti di categoria al sensi dell'art. 1, conservano l'anzianita', posseduta nella categoria di origine e sono classificati con i pari grado della nuova categoria dalla competente Commissione di avanzamento in base alla anzianita' di servizio ed ai precedenti di carriera.
Entrata in vigore il 4 giugno 1950