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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 4.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°25708/2023 R.G. vertente
TRA
, nato a [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Pietro e Luca Caponetti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Roma, Via Ciro Menotti n.24, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n.12 che lo rappresenta e difende come da comparsa in atti;
- RESISTENTE–
oggetto: lavoro carcerario – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere recluso ininterrottamente dal 30.11.2010 nell'Istituto di pena di Napoli Secondigliano con fine pena mai, esposto di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria, per quanto riuscito a documentare, dal mese di ottobre 2013 con mansioni di
, cat. C” e “Addetto alle pulizie, cat. C”, mansioni tutte rientranti tra gli addetti ai Per_1 servizi vari d'Istituto regolati dal CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”, dedotto che sino settembre 2017 il lavoro prestato nei giorni festivi ed il lavoro straordinario, così come quello ordinario non era stato retribuito secondo le maggiorazioni di diritto, concludeva chiedendo la condanna del al versamento delle differenze maturate nella misura di €3.110,09 CP_1
oltre ulteriori interessi e rivalutazione maturati dal deposito del ricorso al soddisfo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto tramite l'Avvocatura di CP_1
Stato sollevando eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato, ed in via subordinata, chiedendo rigettare almeno parzialmente la domanda, con vittoria di spese di lite.
Esperito con esito negativo tentativo di conciliazione per assenza di proposte transattive formulate dall'amministrazione convenuta, la causa, di natura documentale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. In primis va affermata la competenza funzionale del giudice del lavoro trattandosi di controversia relativa al pagamento della retribuzione spettante al detenuto, stante la pronuncia della Corte costituzionale n.341 del 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 L. 354/75 (Cass. n°21573/2007).
1.2. Del pari sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, stante l'applicabilità alla fattispecie dell'art.413 comma 2 c.p.c. e non già del successivo comma
5. Ha chiarito al riguardo il giudice di legittimità che “Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., svolgendosi tali prestazioni di lavoro - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche ed anche private, il cui carattere limitato non ne impedisce l'utilizzazione come criterio per radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il , il quale, Controparte_1
per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice.” (Cass. n.18309/2009).
2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
2.1. La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento dell'attività lavorativa espletata presso il carcere di Napoli Secondigliano in periodo precedente all'adeguamento delle retribuzioni operato dal a far data CP_1 dall'ottobre 2017.
In particolare, osserva l'Ufficio che le buste paga in atti sono relative ai periodi da ottobre
2013 a maggio 2014, e da luglio a settembre 2017, buste paga che comprovano la permanenza del ricorrente presso la struttura carceraria di Napoli Secondigliano e lo svolgimento nel 2013 e 2014 di mansioni di scopino categoria C e di addetto alle pulizie, sempre categoria C nel 2017, menzionate mensilità sulle quali, sole, è stato operato il ricalcolo.
Premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L.
354/75 nella versione ratione temporis applicabile e quindi ante riforma ex D.Lgs.
124/2018), ricorda l'Ufficio come ex art.22 L. n.354/75, come modificata dall'art.7 L.
663/86, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione
e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione
e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
e da un delegato per ciascuna delle Controparte_2
organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale.”
La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, prevedendo: che la mercede è costituita dalla paga base, indennità di contingenza, ratei 13^
e ratei indennità anzianità; che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40h settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede, che il lavoro straordinario viene remunerato con una maggiorazione oraria del 25%. (si veda la circolare n. 2294/4748 del
9.3.1976 (di cui al doc. 12 fascicolo di parte ricorrente). Senonchè è pacifico che la Commissioni in questione non si è riunita per lungo tempo dal
1993 sicchè sino a ottobre 2017, a distanza di quasi 25 anni, certamente le mercedi a suo tempo fissate non potevano neppure ritenersi lontanamente adeguate ai minimi propri degli inquadramenti di cui alla contrattazione collettiva. Dal che, pur non sussistendo un obbligo a cadenza prefissata di periodica riunione della commissione, come osservato dalla difesa del convenuto, si può senza ombra di dubbio affermare che quanto remunerato CP_1
sino al settembre 2017 compreso non trovi alcun aggancio alla realtà economico-lavorativa esterna.
Dispone l'art.22 L.354/1975 nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 2 ottobre
2018, n. 124 che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
2.2. Orbene, esaminati i prospetti dei conteggi allegati al ricorso occorre rilevare come le differenze retributive sulle giornate lavorate sono state correttamente calcolate tenuto conto, quanto al percepito ed al numero di gg. lavorati, dei dati offerti dalle buste paga agli atti e, riguardo al dovuto, del computo dei minimi retributivi di cui al CCNL categoria C
(minimo orario €6,32 sino a gennaio 2014, €6,39 sino a maggio 2014, aumentate ad €6,62 da luglio 2017), mansioni richiamate nei prospetti paga, computo operato con il dovuto abbattimento.
2.3. In merito alle eccezioni di cui alla comparsa rileva il Tribunale come nulla sia stato richiesto e conteggiato a titolo di 14° mensilità, per scatti di anzianità così come per lavoro straordinario, festivo e permessi.
Riguardo all'eccezione relativa al maturato per ferie il dovuto è stato calcolato per differenze tra quanto percepito nelle giornate riconosciute e retribuite in busta paga e quanto per tali giornate dovuto secondo i minimi ma in relazione alle ferie maturate nel mese per il mese di gennaio 2014 ove viene calcolata come dovuta per due giorni di ferie goduti la somma di
€83,56 anziché quella di €40,60 versata. Riguardo al mese di maggio 2014 e agosto 2017 nulla appare viceversa dovuto non avendo l'istante goduto di ferie. Nel mese di settembre
2017 è stata pagata per una giornata di ferie la somma di €10,15 anziché quella superiore dovuta pari ad €44,07, non quella di €74,92 erroneamente quantificata in relazione a gg.1,93.
Ne consegue un dovuto per differenze sulle ferie godute pari alla minor somma di €87,03
(€42,96+€44,07). Ebbene, gli importi richiesti per giornate di ferie maturate e non godute non possono essere riconosciuti poiché non vi è prova che il ricorrente abbia omesso di fruire delle ferie maturate nelle mensilità successive, con corresponsione di quanto correttamente dovuto da ottobre
2017, in relazione ai quali non ha prodotto buste paga.
Ne consegue che il maturato per differenza sulle ferie va ridotto a complessivi €87,03
(€42,96 + €44,07).
3. Ha sollevato in via subordinata il eccezione di prescrizione del credito CP_1 atteso che “per ogni rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione della giustizia deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire i relativi crediti (mercede, 13a, ferie
e indennità sostitutiva). Pertanto alla cessazione di ciascun rapporto inizia il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto lavoratore.”
Richiamati i tratti eccentrici del lavoro carcerario, il quale non presenta caratteristiche di durata in senso tecnico, è sostanzialmente obbligatorio, si fonda su assegnazioni al lavoro conseguenti ad apposite graduatorie e non ha una disciplina specifica quanto alle modalità di sua cessazione, prevedendosi soltanto che il detenuto possa essere escluso dall'attività lavorativa se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla oppure escluso dalle attività in comune (e quindi non solo dall'attività lavorativa) per motivi disciplinari, si riporta il
Tribunale a recentissimo pronunciamento della Corte di Cassazione n.17478/2024 pubblicata il 25/06/2024, integralmente condivisa, secondo cui “La decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie).” Ha altresì precisato la Corte nell'indicata sentenza che “è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”.
Né può applicarsi al rapporto di lavoro carcerario, come tenta di sostenere l'amministrazione convenuta, la giurisprudenza di legittimità intervenuta nel 2023 che si è espressa in materia prescrizione dei crediti nel pubblico impiego, poiché tra detenuto e struttura penitenziaria non si instaura tale tipologia di rapporto per come evidenziato da tutta la normativa ad hoc che prevede e disciplina il lavoro carcerario (assenza di accesso tramite concorso, libera adesione alla proposta di svolgimento di attività lavorativa, funzione di risocializzante, etc. come da artt. 15 e seg. L. 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario). Ne consegue, nel caso di specie, che essendo il ricorrente ancora carcerato al momento del deposito del ricorso e non avendo fornito l'amministrazione convenuta prova in atti del mancato svolgimento di attività lavorativa carceraria successivamente al luglio 2017 (ed anzi emergendo prova contraria essendo state prodotte buste paga sino a novembre 2020),
l'eccezione dev'essere senz'altro rigettata.
Escluso quindi il decorso della prescrizione in corso di detenzione e comprovato dalle buste paga agli atti lo stato di restrizione in carcere (vedi certificato di detenzione), l'eccezione di prescrizione dev'essere senz'altro respinta.
4. Correttamente calcolato per le ragioni esposte al punto 2.3 quanto richiesto a titolo di “differenza ferie” per l'ammontare di €87,03, il viene condannato al versamento CP_1 di complessivi €2.927,54.
Sulle indicate somme sono dovuti i soli interessi legali attesa la natura pubblica del soggetto con il quale è intercorso rapporto lavorativo e considerato quindi il tenore dell'art.22 comma
36 L.724/1994, norma che risulta aver superato anche il vaglio della Corte Costituzionale
(sent. n.82/2003).
6. I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della somma di €2.927,54, oltre interessi legali come per legge;
Parte_1
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla refusione dei Controparte_1 compensi di lite liquidati in complessivi €1.300,00, da distrarsi.
Roma, il 4.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 4.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°25708/2023 R.G. vertente
TRA
, nato a [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Pietro e Luca Caponetti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Roma, Via Ciro Menotti n.24, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n.12 che lo rappresenta e difende come da comparsa in atti;
- RESISTENTE–
oggetto: lavoro carcerario – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere recluso ininterrottamente dal 30.11.2010 nell'Istituto di pena di Napoli Secondigliano con fine pena mai, esposto di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria, per quanto riuscito a documentare, dal mese di ottobre 2013 con mansioni di
, cat. C” e “Addetto alle pulizie, cat. C”, mansioni tutte rientranti tra gli addetti ai Per_1 servizi vari d'Istituto regolati dal CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”, dedotto che sino settembre 2017 il lavoro prestato nei giorni festivi ed il lavoro straordinario, così come quello ordinario non era stato retribuito secondo le maggiorazioni di diritto, concludeva chiedendo la condanna del al versamento delle differenze maturate nella misura di €3.110,09 CP_1
oltre ulteriori interessi e rivalutazione maturati dal deposito del ricorso al soddisfo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto tramite l'Avvocatura di CP_1
Stato sollevando eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato, ed in via subordinata, chiedendo rigettare almeno parzialmente la domanda, con vittoria di spese di lite.
Esperito con esito negativo tentativo di conciliazione per assenza di proposte transattive formulate dall'amministrazione convenuta, la causa, di natura documentale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. In primis va affermata la competenza funzionale del giudice del lavoro trattandosi di controversia relativa al pagamento della retribuzione spettante al detenuto, stante la pronuncia della Corte costituzionale n.341 del 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 L. 354/75 (Cass. n°21573/2007).
1.2. Del pari sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, stante l'applicabilità alla fattispecie dell'art.413 comma 2 c.p.c. e non già del successivo comma
5. Ha chiarito al riguardo il giudice di legittimità che “Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., svolgendosi tali prestazioni di lavoro - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche ed anche private, il cui carattere limitato non ne impedisce l'utilizzazione come criterio per radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il , il quale, Controparte_1
per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice.” (Cass. n.18309/2009).
2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
2.1. La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento dell'attività lavorativa espletata presso il carcere di Napoli Secondigliano in periodo precedente all'adeguamento delle retribuzioni operato dal a far data CP_1 dall'ottobre 2017.
In particolare, osserva l'Ufficio che le buste paga in atti sono relative ai periodi da ottobre
2013 a maggio 2014, e da luglio a settembre 2017, buste paga che comprovano la permanenza del ricorrente presso la struttura carceraria di Napoli Secondigliano e lo svolgimento nel 2013 e 2014 di mansioni di scopino categoria C e di addetto alle pulizie, sempre categoria C nel 2017, menzionate mensilità sulle quali, sole, è stato operato il ricalcolo.
Premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L.
354/75 nella versione ratione temporis applicabile e quindi ante riforma ex D.Lgs.
124/2018), ricorda l'Ufficio come ex art.22 L. n.354/75, come modificata dall'art.7 L.
663/86, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione
e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione
e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
e da un delegato per ciascuna delle Controparte_2
organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale.”
La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, prevedendo: che la mercede è costituita dalla paga base, indennità di contingenza, ratei 13^
e ratei indennità anzianità; che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40h settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede, che il lavoro straordinario viene remunerato con una maggiorazione oraria del 25%. (si veda la circolare n. 2294/4748 del
9.3.1976 (di cui al doc. 12 fascicolo di parte ricorrente). Senonchè è pacifico che la Commissioni in questione non si è riunita per lungo tempo dal
1993 sicchè sino a ottobre 2017, a distanza di quasi 25 anni, certamente le mercedi a suo tempo fissate non potevano neppure ritenersi lontanamente adeguate ai minimi propri degli inquadramenti di cui alla contrattazione collettiva. Dal che, pur non sussistendo un obbligo a cadenza prefissata di periodica riunione della commissione, come osservato dalla difesa del convenuto, si può senza ombra di dubbio affermare che quanto remunerato CP_1
sino al settembre 2017 compreso non trovi alcun aggancio alla realtà economico-lavorativa esterna.
Dispone l'art.22 L.354/1975 nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 2 ottobre
2018, n. 124 che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
2.2. Orbene, esaminati i prospetti dei conteggi allegati al ricorso occorre rilevare come le differenze retributive sulle giornate lavorate sono state correttamente calcolate tenuto conto, quanto al percepito ed al numero di gg. lavorati, dei dati offerti dalle buste paga agli atti e, riguardo al dovuto, del computo dei minimi retributivi di cui al CCNL categoria C
(minimo orario €6,32 sino a gennaio 2014, €6,39 sino a maggio 2014, aumentate ad €6,62 da luglio 2017), mansioni richiamate nei prospetti paga, computo operato con il dovuto abbattimento.
2.3. In merito alle eccezioni di cui alla comparsa rileva il Tribunale come nulla sia stato richiesto e conteggiato a titolo di 14° mensilità, per scatti di anzianità così come per lavoro straordinario, festivo e permessi.
Riguardo all'eccezione relativa al maturato per ferie il dovuto è stato calcolato per differenze tra quanto percepito nelle giornate riconosciute e retribuite in busta paga e quanto per tali giornate dovuto secondo i minimi ma in relazione alle ferie maturate nel mese per il mese di gennaio 2014 ove viene calcolata come dovuta per due giorni di ferie goduti la somma di
€83,56 anziché quella di €40,60 versata. Riguardo al mese di maggio 2014 e agosto 2017 nulla appare viceversa dovuto non avendo l'istante goduto di ferie. Nel mese di settembre
2017 è stata pagata per una giornata di ferie la somma di €10,15 anziché quella superiore dovuta pari ad €44,07, non quella di €74,92 erroneamente quantificata in relazione a gg.1,93.
Ne consegue un dovuto per differenze sulle ferie godute pari alla minor somma di €87,03
(€42,96+€44,07). Ebbene, gli importi richiesti per giornate di ferie maturate e non godute non possono essere riconosciuti poiché non vi è prova che il ricorrente abbia omesso di fruire delle ferie maturate nelle mensilità successive, con corresponsione di quanto correttamente dovuto da ottobre
2017, in relazione ai quali non ha prodotto buste paga.
Ne consegue che il maturato per differenza sulle ferie va ridotto a complessivi €87,03
(€42,96 + €44,07).
3. Ha sollevato in via subordinata il eccezione di prescrizione del credito CP_1 atteso che “per ogni rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione della giustizia deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire i relativi crediti (mercede, 13a, ferie
e indennità sostitutiva). Pertanto alla cessazione di ciascun rapporto inizia il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto lavoratore.”
Richiamati i tratti eccentrici del lavoro carcerario, il quale non presenta caratteristiche di durata in senso tecnico, è sostanzialmente obbligatorio, si fonda su assegnazioni al lavoro conseguenti ad apposite graduatorie e non ha una disciplina specifica quanto alle modalità di sua cessazione, prevedendosi soltanto che il detenuto possa essere escluso dall'attività lavorativa se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla oppure escluso dalle attività in comune (e quindi non solo dall'attività lavorativa) per motivi disciplinari, si riporta il
Tribunale a recentissimo pronunciamento della Corte di Cassazione n.17478/2024 pubblicata il 25/06/2024, integralmente condivisa, secondo cui “La decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie).” Ha altresì precisato la Corte nell'indicata sentenza che “è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”.
Né può applicarsi al rapporto di lavoro carcerario, come tenta di sostenere l'amministrazione convenuta, la giurisprudenza di legittimità intervenuta nel 2023 che si è espressa in materia prescrizione dei crediti nel pubblico impiego, poiché tra detenuto e struttura penitenziaria non si instaura tale tipologia di rapporto per come evidenziato da tutta la normativa ad hoc che prevede e disciplina il lavoro carcerario (assenza di accesso tramite concorso, libera adesione alla proposta di svolgimento di attività lavorativa, funzione di risocializzante, etc. come da artt. 15 e seg. L. 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario). Ne consegue, nel caso di specie, che essendo il ricorrente ancora carcerato al momento del deposito del ricorso e non avendo fornito l'amministrazione convenuta prova in atti del mancato svolgimento di attività lavorativa carceraria successivamente al luglio 2017 (ed anzi emergendo prova contraria essendo state prodotte buste paga sino a novembre 2020),
l'eccezione dev'essere senz'altro rigettata.
Escluso quindi il decorso della prescrizione in corso di detenzione e comprovato dalle buste paga agli atti lo stato di restrizione in carcere (vedi certificato di detenzione), l'eccezione di prescrizione dev'essere senz'altro respinta.
4. Correttamente calcolato per le ragioni esposte al punto 2.3 quanto richiesto a titolo di “differenza ferie” per l'ammontare di €87,03, il viene condannato al versamento CP_1 di complessivi €2.927,54.
Sulle indicate somme sono dovuti i soli interessi legali attesa la natura pubblica del soggetto con il quale è intercorso rapporto lavorativo e considerato quindi il tenore dell'art.22 comma
36 L.724/1994, norma che risulta aver superato anche il vaglio della Corte Costituzionale
(sent. n.82/2003).
6. I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della somma di €2.927,54, oltre interessi legali come per legge;
Parte_1
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla refusione dei Controparte_1 compensi di lite liquidati in complessivi €1.300,00, da distrarsi.
Roma, il 4.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari