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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1228/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Udienza del giorno 11.2.2025
Alle ore 9,00 sono comparsi l'avv. Ferrante, in sostituzione dell'avv. Eccher, per parte opponente e l'avv. Colussa per parte opposta, i quali discutono la causa, riportandosi alle rispettive memorie difensive e concludono come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito la causa viene decisa come da sentenza che segue e che viene depositata telematicamente in cancelleria;
si dà atto che viene letto il dispositivo e che le parti rinunciano alla lettura della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado n° 1228/2024 R.G. promossa da:
con sede in Trento, via Lidorno n° 6, in persona del Parte_1 legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Eccher
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
(gia , con sede in Milano, via Fabio Filzi n° 2, in CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Colussa
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: pagina 1 di 8 opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte Opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico ad (IÀ , in Controparte_3 CP_1 CP_2 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor per CP_4 tutte le ragioni esposte;
per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile o comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
254/2024 del 04.04.2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Trento, in persona del
Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini, su ricorso di (IÀ , in CP_1 CP_2 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor per CP_4 tutte le ragioni esposte.
in ogni caso: rigettare la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata da
(IÀ , in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_1 CP_2 rappresentante per tutte le ragioni esposte. CP_4
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge”
In via istruttoria:
ammettere tutti i documenti prodotti e le istanze istruttorie richieste, con rigetto delle istanze istruttorie di controparte o, in caso di ammissione di queste, con ammissione a prova contraria”
Parte opposta così conclude:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così pronunciarsi:
A) Nel merito, in via principale: rigettare, siccome inammissibile e infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 254/2024 emesso il 3 aprile 2024 e pubblicato in data 4 aprile 2024 dal
Tribunale di Trento, Sez. II Civ., Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, per tutte le ragioni esposte in atti;
B) Nel merito, in subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, accertare l'avvenuta risoluzione ex art. 1454 cod. civ. del contratto di cessione dei crediti fiscali in data 22-23 giugno 2023 per la parte non adempiuta da
e, quindi, il credito di di euro 214.343,07, oltre agli Parte_1 CP_1 interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, o nel diverso importo che fosse accertato in corso di causa e, per l'effetto, condannare al pagamento in Parte_1 favore di dell'importo dovuto di euro 214.343,07, oltre interessi ex D.lgs. n. CP_1
pagina 2 di 8 231/2002 dal dovuto al saldo, come su indicato, o nel diverso importo che fosse accertato in corso di causa, per tutte le ragioni esposte in atti;
C) In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente procedimento, del rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del D.M. 10”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la con sede in Parte_1
Trento, via Lidorno n° 6, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 254/2024 dd. 4.4.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare alla (IÀ , con sede in Milano, via Fabio Filzi n° 2, in CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante, la somma di € 214.343,07 (oltre interessi e oneri di procedura), quale residuo importo da essa opponente dovuto alla sua originaria creditrice, la ditta , la quale aveva poi ceduto il credito alla società ingiungente. Parte_2
A sostegno della spiegata opposizione in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: secondo un'iniziale ipotesi di accordo diretto a definire “i rapporti di debito-credito sussistente fra le 3 società mediante cessione di crediti”, la ditta Parte_2 avrebbe dovuto cedere alla il credito vantato nei confronti della CP_2 Parte_1
[...
la quale avrebbe poi dovuto estinguerlo mediante cessione di propri crediti fiscali;
la cessionaria, invece, avrebbe dovuto versare alla ditta il 75% dei crediti fiscali Parte_2 ceduti da come desumibile dalle allegate bozze di contratto dd. 15.5.2023 Parte_1
e 18.5.2023;
tale accordo non era poi stato formalizzato per iscritto, ma soltanto verbalmente;
il prezzo di cessione era stato pattuito dalla e dalla ERC Srl in € Parte_3
297.000,00, che la cessionaria avrebbe dovuto versare entro 180 giorni “dalla accettazione del credito da parte di ; Parte_1
dopo aver conseguito dalla una prima tranche di crediti fiscali, Parte_1 CP_2 non aveva provveduto a effettuare alcun pagamento alla cedente , di Parte_3 talché la si era rifiutata di proseguire nell'operazione ai sensi dell'art. Parte_1
1460 c.c.; stante l'inadempimento di IÀ la era legittimata a CP_1 CP_2 Parte_1 interrompere i pagamenti in favore della stessa, la quale, pur essendo pienamente consapevole della ragione giustificativa del mancato saldo da parte di , aveva Parte_1 ugualmente agito in sede monitoria, con ciò violando i criteri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c..
Tanto premesso la chiedeva di accertare e dichiarare che nulla era Parte_1 da essa dovuto a e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la CP_1 contestava l'opposizione e chiedeva di rigettarla e di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di pagina 3 di 8 cessione dei crediti fiscali dd. 22-23.6.2023 ex art. 1454 c.c. e, quindi, il proprio credito di € 214.343,07 (oltre interessi), nonché di condannare l'opponente a versarle il detto importo.
In comparsa di costituzione si rappresentava, fra l'altro, che:
➢ la non era legittimata a sollevare eccezione di inadempimento ex Parte_1 art. 1460 c.c., in quanto, quale debitrice ceduta, non era parte del contratto di cessione stipulato dall'ingiungente con la;
Parte_3
➢ l'accordo trilaterale prospettato in citazione non era mai stato raggiunto;
➢ il 23.6.2023 la aveva accettato la proposta della di CP_1 Parte_1 saldare il proprio debito con la cessione in compensazione di crediti fiscali;
➢ in seguito, l'opponente aveva provveduto a cedere tali crediti per il solo complessivo importo di € 128.311,93, di talché le era poi stato intimato il versamento della residua somma ex art. 1454 c.c.;
➢ il successivo persistente inadempimento dell'ingiunta aveva comportato la risoluzione del detto accordo dd. 23.6.2023.
L'opposizione non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Risulta per tabulas che:
➢ con scambio di lettere di proposta e relativa accettazione dd. 21/22.6.2023 la ditta cedeva, al prezzo di € 297.000,00 alla ora Parte_2 CP_2 CP_1
il credito di € 342.655,00 vantato nei confronti di (v. doc. n°
[...] Parte_1
1 e n° 2 allegati al ricorso monitorio);
➢ il 22.6.2023 la dichiarava alla ditta di accettare la detta Parte_1 Parte_2 cessione, riconoscendo “integralmente e senza riserve alcuna” il proprio debito di € 342.655,00 derivante dalla fattura n° 15 dd.
7.76.2023 emessa dalla cedente, per poi impegnarsi “ad effettuare il pagamento del debito unicamente nei confronti della cessionaria…da considerarsi quale unica titolare dei crediti ceduti” (v. doc. n° 3 allegato al ricorso monitorio);
➢ nella stessa data la proponeva alla di cederle, per un Parte_1 CP_2 ammontare di € 457.000,00, a saldo di quanto dovutole, “i crediti fiscali edilizi” da essa maturati nei confronti “dell'Amministrazione Finanziaria in ordine ad agevolazioni edilizie derivanti da sconto in fattura ex articolo 121 comma 1, lett.
(a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per poi impegnarsi a effettuare, in caso di accettazione della proposta “una prima cessione di crediti fiscali come acconto dell'ammontare pari al 37,5% (trentasettevirgolacinque per cento) del totale nominale in articolo 1), entro il 15/07/2023”, nonché “ad effettuare una seconda cessione di crediti fiscali come acconto dell'ammontare pari al 37,5%
(trentasettevirgolacinque per cento) del totale nominale in articolo 1), entro il
15/08/2023” e “ad effettuare una terza cessione di crediti fiscali come saldo…”
(v. doc. n° 8 di parte opposta);
➢ il giorno successivo accettava la detta proposta, dando, quindi, atto CP_2 che i crediti fiscali di importo nominale complessivo pari ad Euro € 457.000,00 le venivano ceduti “con conseguente saldo del credito vantato pari ad Euro pagina 4 di 8 342.655,00…in assenza di dinieghi da parte della competente amministrazione finanziaria” (v. doc. n° 8 di parte opposta).
Si può, dunque, ritenere incontestato e comunque documentalmente provato che:
➢ era debitrice per l'importo di € 342.655,00 nei confronti della Parte_1
; Parte_3
➢ quest'ultima ha ceduto alla ora il proprio credito nei CP_2 CP_1 confronti dell'odierna ingiunta dietro corrispettivo di € 297.000,00;
➢ nel giugno 2023 le odierne contendenti ebbero a pattuire che il credito nei confronti di ceduto dalla ditta alla ora Parte_1 Parte_2 CP_2
sarebbe stato estinto dalla debitrice con la cessione dei propri crediti CP_1 fiscali verso l'amministrazione finanziaria alla cessionaria ora CP_2 CP_1
nei modi e tempi indicati nelle missive di proposta e relativa accettazione
[...] oggetto dell'allegato scambio epistolare.
L'ingiungente ha, quindi, provato l'effettiva sussistenza del credito azionato in sede monitoria per l'importo di € 214.343,07 (=€ 342.655,00 – € 128.311,07), quale residuo importo dovutole da , per aver ad oggi quest'ultima IÀ provveduto a Parte_1 versare la somma di € 128.311,93 mediante la cessione di propri crediti fiscali.
A fronte di ciò gravava sulla società ingiunta l'onere di dimostrare il pagamento, totale o parziale, del detto residuo importo o comunque la ricorrenza di altri fatti estintivi oppure anche soltanto modificativi e impeditivi in grado di paralizzare la pretesa vantata ex adverso.
Tale onere probatorio non è stato assolto.
In primo luogo, mette conto rilevare che in corso di causa parte opponente non ha provato, né ha richiesto di farlo articolando adeguate istanze istruttorie (non potendosi ritenere tali quelle formulate nella memoria dd. 15.10.2024 per le ragioni indicate nel provvedimento dd. 14.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato in difetto di validi motivi per modificarne, in tutto o in parte, le statuizioni), la sussistenza di un effettivo collegamento funzionale tra i detti regolamenti negoziali, non potendosi ciò desumere in termini sufficientemente chiari e univoci dalla contestualità temporale degli atti e dalla parziale coincidenza delle parti coinvolte.
In particolare, l'ingiunta non ha indicato il risultato economico unitario che, insieme alla e alla avrebbe inteso conseguire mediante i Parte_3 CP_2 suindicati regolamenti negoziali, i quali, quindi, non appaiono diretti a produrre, oltre agli effetti giuridici loro propri, effetti ulteriori e diversi.
In difetto, dunque, di oggettivi elementi di fatto da cui inferire che i detti accordi sottoscritti dalle odierne contendenti e dalla , avendo a oggetto prestazioni Parte_3 tendenti a realizzare un complessivo assetto di interessi tra le tre parti in aggiunta a quelli oggetto di ciascuno di essi, siano inscindibilmente collegati tra loro da un rapporto di interdipendenza funzionale, costituendo l'uno la giustificazione economica dell'altro
(peraltro, come detto, neppure allegata da parte opponente, non avendo questa esplicitato la ragione per la quale non ha concordato direttamente con la l'estinzione Parte_3 pagina 5 di 8 del proprio debito mediante la cessione dei crediti fiscali vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria, preferendo pattuire tale modalità di pagamento soltanto con la cessionaria , non è ravvisabile un'influenza reciproca tra gli stessi, al CP_2 punto che il venir meno dell'uno, impedendo, in tutto o in parte, la realizzazione del programma contrattuale che entrambi i negozi dovevano attuare, non giustifica il mantenimento in vita dell'altro; in sostanza, non si può ritenere che le vicende (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) che investono un contratto si ripercuotano sull'altro, condizionandone la validità, l'efficacia e l'esecuzione.
Del resto nelle stesse bozze contrattuali allegate da parte opponente, peraltro Cont sicuramente non vincolanti per la , in quanto non sottoscritte dalla si CP_2 dava atto che le separate “transazioni” tra e , da un lato, e tra Parte_1 Parte_3 quest'ultima e “terza società da nominare” dall'altra, restavano “a tutti gli effetti, autonome, distinte ed indipendenti”.
Di conseguenza, a sostegno della spiegata opposizione non appare Cont significativamente valorizzabile neppure l'omesso pagamento, da parte di , IÀ
, dell'importo spettante alla a titolo di corrispettivo della cessione CP_2 Parte_3 del credito nei confronti di , non avendo oltretutto l'ingiunta indicato il Parte_1 proprio interesse a un puntuale adempimento dell'obbligo pecuniario che l'odierna ingiungente ha assunto nei confronti della cedente, di talché viene in rilievo il principio di diritto secondo cui “la cessione di credito dà luogo ad un rapporto bilaterale tra cedente
e cessionario, rispetto al quale il debitore ceduto si presenta in situazione di totale estraneità” (così Cass., n° 12091/1992).
Pertanto, l'ingiunta, non essendo parte del contratto di cessione di credito intercorso tra la e la non è legittimata a eccepire il detto Parte_3 CP_2 inadempimento, che, quindi, non è deducibile ex art. 1460 c.c. nel presente giudizio.
Ciò detto, devesi poi considerare che per effetto del menzionato accordo dd. Cont 23.6.2023 il credito azionato in giudizio da doveva essere soddisfatto mediante la cessione, da parte di , di crediti fiscali dalla stessa vantati nei confronti Parte_1 dell'amministrazione finanziaria.
Cont
Il che sta a significare che in tanto può conseguire il soddisfacimento del proprio credito con il versamento, da parte di , del residuo importo di € Parte_1
214.343,07 se e in quanto viene meno il detto accordo, con il quale le parti, avendo pattuito, in sostanza, una cessione di credito per estinguere un debito preesistente, hanno, di fatto, realizzato una fattispecie di datio in solutum.
Al riguardo mette conto rilevare che con missiva dd. 12.2.2024 preso CP_1 atto che non aveva “ancora provveduto alla cessione dei crediti fiscali Parte_1 previsti in data 15 luglio e 15 agosto 2023, per un valore complessivo degli stessi di Euro
285.870,00”, la intimava e la diffidava, “ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, ad eseguire il Contratto di Cessione e, così, a cedere le ulteriori due tranche dei crediti fiscali ivi indicati, per un valore complessivo di Euro 285.870,00 (duecento ottocento ottantacinque mila ottocento settanta/00), entro e non oltre il termine di 15
pagina 6 di 8 (quindici) giorni, con l'avvertimento che, in mancanza il Contratto di Cessione” si sarebbe inteso “senz'altro risolto, per la parte relativa ai crediti fiscali non ceduti”, e si sarebbe poi provveduto “al recupero del restante credito…pari a complessivi Euro 214.343,07”.
Alla è stata, dunque, inoltrata una chiara e inequivoca richiesta scritta Parte_1 di adempimento;
per l'esecuzione della dovuta prestazione le è stato assegnato un termine congruo, e comunque non inferiore a quello previsto dall'art. 1454 c.c. (fermo restando che la congruità di un termine maggiore va provata dal diffidato, a cui favore è posto il termine - come statuito da Cass., n° 5842/80 - e ciò non è avvenuto nel caso di specie); la missiva dd. 12.2.2024 contiene l'espressa comminatoria della risoluzione contrattuale in difetto di adempimento;
l'inadempimento ivi contestato risulta connotato da indubbio rilievo risolutorio, avendo avuto a oggetto la principale obbligazione assunta dalla ingiunta, di talché ha comportato un rilevante turbamento dell'equilibrio che, invece, deve essere sempre presente in un rapporto sinallagmatico.
Vi è, pertanto, ragione di ritenere che nella fattispecie in esame sussistono le condizioni di fatto e di diritto per addivenire, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto dd. 23.6.2023, non ostando a ciò che tale declaratoria sia stata richiesta dall'ingiungente in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione.
Considerato, infatti, che, nell'interpretare e qualificare la domanda giudiziale, il giudice di merito “ha il potere, ma anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante…” (così Cass., n° 2908/2001), nonché “dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (così
Cass., n° 8879/2000; nello stesso senso Cass., sez. lav., n° 10314/2002), vi è ragione di ritenere che, nel chiedere, sin dal ricorso monitorio, la condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 214.343,07, ha, di fatto, inteso conseguire CP_1
l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per effetto del quale la controparte era tenuta a estinguere il proprio debito mediante la cessione dei crediti fiscali da essa vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria, sicché appare irrilevante che tale risoluzione non sia stata espressamente richiesta in via principale nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
In definitiva, dovendosi ritenere risolto ex art. 1454 c.c. il contratto di cessione di crediti fiscali dd. 22/23.6.2023, allo stato è tenuta a estinguere il debito nei Parte_1 Cont confronti di mediante il versamento della somma di € 214.343,07, e non IÀ mediante la cessione di propri crediti fiscali.
Il che consente di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi relativi alla fase istruttoria, non essendosi provveduto all'assunzione di prove orali, e alla fase decisoria, non essendovi stata necessità nella memoria conclusionale di esaminare pagina 7 di 8 questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi), seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte opponente.
Va, invece, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta, non ravvisandosi nell'iniziativa giudiziaria dell'opponente gli elementi costitutivi della responsabilità processuale aggravata e non constando comunque che tale iniziativa abbia arrecato specifici pregiudizi patrimoniali all'ingiungente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con sede in Trento, via Lidorno n° 6, in persona del legale Parte_1 rappresentante, nei confronti di (gia , con sede in Milano, via CP_1 CP_2
Fabio Filzi n° 2, in persona del legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n°
254/2024, pubblicato in data 4.4.2024, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, previo accertamento della risoluzione del contratto di cessione di crediti fiscali dd. 22/23.6.2023 ex art. 1454 c.c., conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 9.141,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 11.2.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Udienza del giorno 11.2.2025
Alle ore 9,00 sono comparsi l'avv. Ferrante, in sostituzione dell'avv. Eccher, per parte opponente e l'avv. Colussa per parte opposta, i quali discutono la causa, riportandosi alle rispettive memorie difensive e concludono come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito la causa viene decisa come da sentenza che segue e che viene depositata telematicamente in cancelleria;
si dà atto che viene letto il dispositivo e che le parti rinunciano alla lettura della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado n° 1228/2024 R.G. promossa da:
con sede in Trento, via Lidorno n° 6, in persona del Parte_1 legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Eccher
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
(gia , con sede in Milano, via Fabio Filzi n° 2, in CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Colussa
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: pagina 1 di 8 opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte Opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico ad (IÀ , in Controparte_3 CP_1 CP_2 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor per CP_4 tutte le ragioni esposte;
per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile o comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
254/2024 del 04.04.2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Trento, in persona del
Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini, su ricorso di (IÀ , in CP_1 CP_2 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor per CP_4 tutte le ragioni esposte.
in ogni caso: rigettare la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata da
(IÀ , in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_1 CP_2 rappresentante per tutte le ragioni esposte. CP_4
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge”
In via istruttoria:
ammettere tutti i documenti prodotti e le istanze istruttorie richieste, con rigetto delle istanze istruttorie di controparte o, in caso di ammissione di queste, con ammissione a prova contraria”
Parte opposta così conclude:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così pronunciarsi:
A) Nel merito, in via principale: rigettare, siccome inammissibile e infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 254/2024 emesso il 3 aprile 2024 e pubblicato in data 4 aprile 2024 dal
Tribunale di Trento, Sez. II Civ., Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, per tutte le ragioni esposte in atti;
B) Nel merito, in subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, accertare l'avvenuta risoluzione ex art. 1454 cod. civ. del contratto di cessione dei crediti fiscali in data 22-23 giugno 2023 per la parte non adempiuta da
e, quindi, il credito di di euro 214.343,07, oltre agli Parte_1 CP_1 interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, o nel diverso importo che fosse accertato in corso di causa e, per l'effetto, condannare al pagamento in Parte_1 favore di dell'importo dovuto di euro 214.343,07, oltre interessi ex D.lgs. n. CP_1
pagina 2 di 8 231/2002 dal dovuto al saldo, come su indicato, o nel diverso importo che fosse accertato in corso di causa, per tutte le ragioni esposte in atti;
C) In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente procedimento, del rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del D.M. 10”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la con sede in Parte_1
Trento, via Lidorno n° 6, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 254/2024 dd. 4.4.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare alla (IÀ , con sede in Milano, via Fabio Filzi n° 2, in CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante, la somma di € 214.343,07 (oltre interessi e oneri di procedura), quale residuo importo da essa opponente dovuto alla sua originaria creditrice, la ditta , la quale aveva poi ceduto il credito alla società ingiungente. Parte_2
A sostegno della spiegata opposizione in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: secondo un'iniziale ipotesi di accordo diretto a definire “i rapporti di debito-credito sussistente fra le 3 società mediante cessione di crediti”, la ditta Parte_2 avrebbe dovuto cedere alla il credito vantato nei confronti della CP_2 Parte_1
[...
la quale avrebbe poi dovuto estinguerlo mediante cessione di propri crediti fiscali;
la cessionaria, invece, avrebbe dovuto versare alla ditta il 75% dei crediti fiscali Parte_2 ceduti da come desumibile dalle allegate bozze di contratto dd. 15.5.2023 Parte_1
e 18.5.2023;
tale accordo non era poi stato formalizzato per iscritto, ma soltanto verbalmente;
il prezzo di cessione era stato pattuito dalla e dalla ERC Srl in € Parte_3
297.000,00, che la cessionaria avrebbe dovuto versare entro 180 giorni “dalla accettazione del credito da parte di ; Parte_1
dopo aver conseguito dalla una prima tranche di crediti fiscali, Parte_1 CP_2 non aveva provveduto a effettuare alcun pagamento alla cedente , di Parte_3 talché la si era rifiutata di proseguire nell'operazione ai sensi dell'art. Parte_1
1460 c.c.; stante l'inadempimento di IÀ la era legittimata a CP_1 CP_2 Parte_1 interrompere i pagamenti in favore della stessa, la quale, pur essendo pienamente consapevole della ragione giustificativa del mancato saldo da parte di , aveva Parte_1 ugualmente agito in sede monitoria, con ciò violando i criteri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c..
Tanto premesso la chiedeva di accertare e dichiarare che nulla era Parte_1 da essa dovuto a e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la CP_1 contestava l'opposizione e chiedeva di rigettarla e di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di pagina 3 di 8 cessione dei crediti fiscali dd. 22-23.6.2023 ex art. 1454 c.c. e, quindi, il proprio credito di € 214.343,07 (oltre interessi), nonché di condannare l'opponente a versarle il detto importo.
In comparsa di costituzione si rappresentava, fra l'altro, che:
➢ la non era legittimata a sollevare eccezione di inadempimento ex Parte_1 art. 1460 c.c., in quanto, quale debitrice ceduta, non era parte del contratto di cessione stipulato dall'ingiungente con la;
Parte_3
➢ l'accordo trilaterale prospettato in citazione non era mai stato raggiunto;
➢ il 23.6.2023 la aveva accettato la proposta della di CP_1 Parte_1 saldare il proprio debito con la cessione in compensazione di crediti fiscali;
➢ in seguito, l'opponente aveva provveduto a cedere tali crediti per il solo complessivo importo di € 128.311,93, di talché le era poi stato intimato il versamento della residua somma ex art. 1454 c.c.;
➢ il successivo persistente inadempimento dell'ingiunta aveva comportato la risoluzione del detto accordo dd. 23.6.2023.
L'opposizione non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Risulta per tabulas che:
➢ con scambio di lettere di proposta e relativa accettazione dd. 21/22.6.2023 la ditta cedeva, al prezzo di € 297.000,00 alla ora Parte_2 CP_2 CP_1
il credito di € 342.655,00 vantato nei confronti di (v. doc. n°
[...] Parte_1
1 e n° 2 allegati al ricorso monitorio);
➢ il 22.6.2023 la dichiarava alla ditta di accettare la detta Parte_1 Parte_2 cessione, riconoscendo “integralmente e senza riserve alcuna” il proprio debito di € 342.655,00 derivante dalla fattura n° 15 dd.
7.76.2023 emessa dalla cedente, per poi impegnarsi “ad effettuare il pagamento del debito unicamente nei confronti della cessionaria…da considerarsi quale unica titolare dei crediti ceduti” (v. doc. n° 3 allegato al ricorso monitorio);
➢ nella stessa data la proponeva alla di cederle, per un Parte_1 CP_2 ammontare di € 457.000,00, a saldo di quanto dovutole, “i crediti fiscali edilizi” da essa maturati nei confronti “dell'Amministrazione Finanziaria in ordine ad agevolazioni edilizie derivanti da sconto in fattura ex articolo 121 comma 1, lett.
(a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per poi impegnarsi a effettuare, in caso di accettazione della proposta “una prima cessione di crediti fiscali come acconto dell'ammontare pari al 37,5% (trentasettevirgolacinque per cento) del totale nominale in articolo 1), entro il 15/07/2023”, nonché “ad effettuare una seconda cessione di crediti fiscali come acconto dell'ammontare pari al 37,5%
(trentasettevirgolacinque per cento) del totale nominale in articolo 1), entro il
15/08/2023” e “ad effettuare una terza cessione di crediti fiscali come saldo…”
(v. doc. n° 8 di parte opposta);
➢ il giorno successivo accettava la detta proposta, dando, quindi, atto CP_2 che i crediti fiscali di importo nominale complessivo pari ad Euro € 457.000,00 le venivano ceduti “con conseguente saldo del credito vantato pari ad Euro pagina 4 di 8 342.655,00…in assenza di dinieghi da parte della competente amministrazione finanziaria” (v. doc. n° 8 di parte opposta).
Si può, dunque, ritenere incontestato e comunque documentalmente provato che:
➢ era debitrice per l'importo di € 342.655,00 nei confronti della Parte_1
; Parte_3
➢ quest'ultima ha ceduto alla ora il proprio credito nei CP_2 CP_1 confronti dell'odierna ingiunta dietro corrispettivo di € 297.000,00;
➢ nel giugno 2023 le odierne contendenti ebbero a pattuire che il credito nei confronti di ceduto dalla ditta alla ora Parte_1 Parte_2 CP_2
sarebbe stato estinto dalla debitrice con la cessione dei propri crediti CP_1 fiscali verso l'amministrazione finanziaria alla cessionaria ora CP_2 CP_1
nei modi e tempi indicati nelle missive di proposta e relativa accettazione
[...] oggetto dell'allegato scambio epistolare.
L'ingiungente ha, quindi, provato l'effettiva sussistenza del credito azionato in sede monitoria per l'importo di € 214.343,07 (=€ 342.655,00 – € 128.311,07), quale residuo importo dovutole da , per aver ad oggi quest'ultima IÀ provveduto a Parte_1 versare la somma di € 128.311,93 mediante la cessione di propri crediti fiscali.
A fronte di ciò gravava sulla società ingiunta l'onere di dimostrare il pagamento, totale o parziale, del detto residuo importo o comunque la ricorrenza di altri fatti estintivi oppure anche soltanto modificativi e impeditivi in grado di paralizzare la pretesa vantata ex adverso.
Tale onere probatorio non è stato assolto.
In primo luogo, mette conto rilevare che in corso di causa parte opponente non ha provato, né ha richiesto di farlo articolando adeguate istanze istruttorie (non potendosi ritenere tali quelle formulate nella memoria dd. 15.10.2024 per le ragioni indicate nel provvedimento dd. 14.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato in difetto di validi motivi per modificarne, in tutto o in parte, le statuizioni), la sussistenza di un effettivo collegamento funzionale tra i detti regolamenti negoziali, non potendosi ciò desumere in termini sufficientemente chiari e univoci dalla contestualità temporale degli atti e dalla parziale coincidenza delle parti coinvolte.
In particolare, l'ingiunta non ha indicato il risultato economico unitario che, insieme alla e alla avrebbe inteso conseguire mediante i Parte_3 CP_2 suindicati regolamenti negoziali, i quali, quindi, non appaiono diretti a produrre, oltre agli effetti giuridici loro propri, effetti ulteriori e diversi.
In difetto, dunque, di oggettivi elementi di fatto da cui inferire che i detti accordi sottoscritti dalle odierne contendenti e dalla , avendo a oggetto prestazioni Parte_3 tendenti a realizzare un complessivo assetto di interessi tra le tre parti in aggiunta a quelli oggetto di ciascuno di essi, siano inscindibilmente collegati tra loro da un rapporto di interdipendenza funzionale, costituendo l'uno la giustificazione economica dell'altro
(peraltro, come detto, neppure allegata da parte opponente, non avendo questa esplicitato la ragione per la quale non ha concordato direttamente con la l'estinzione Parte_3 pagina 5 di 8 del proprio debito mediante la cessione dei crediti fiscali vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria, preferendo pattuire tale modalità di pagamento soltanto con la cessionaria , non è ravvisabile un'influenza reciproca tra gli stessi, al CP_2 punto che il venir meno dell'uno, impedendo, in tutto o in parte, la realizzazione del programma contrattuale che entrambi i negozi dovevano attuare, non giustifica il mantenimento in vita dell'altro; in sostanza, non si può ritenere che le vicende (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) che investono un contratto si ripercuotano sull'altro, condizionandone la validità, l'efficacia e l'esecuzione.
Del resto nelle stesse bozze contrattuali allegate da parte opponente, peraltro Cont sicuramente non vincolanti per la , in quanto non sottoscritte dalla si CP_2 dava atto che le separate “transazioni” tra e , da un lato, e tra Parte_1 Parte_3 quest'ultima e “terza società da nominare” dall'altra, restavano “a tutti gli effetti, autonome, distinte ed indipendenti”.
Di conseguenza, a sostegno della spiegata opposizione non appare Cont significativamente valorizzabile neppure l'omesso pagamento, da parte di , IÀ
, dell'importo spettante alla a titolo di corrispettivo della cessione CP_2 Parte_3 del credito nei confronti di , non avendo oltretutto l'ingiunta indicato il Parte_1 proprio interesse a un puntuale adempimento dell'obbligo pecuniario che l'odierna ingiungente ha assunto nei confronti della cedente, di talché viene in rilievo il principio di diritto secondo cui “la cessione di credito dà luogo ad un rapporto bilaterale tra cedente
e cessionario, rispetto al quale il debitore ceduto si presenta in situazione di totale estraneità” (così Cass., n° 12091/1992).
Pertanto, l'ingiunta, non essendo parte del contratto di cessione di credito intercorso tra la e la non è legittimata a eccepire il detto Parte_3 CP_2 inadempimento, che, quindi, non è deducibile ex art. 1460 c.c. nel presente giudizio.
Ciò detto, devesi poi considerare che per effetto del menzionato accordo dd. Cont 23.6.2023 il credito azionato in giudizio da doveva essere soddisfatto mediante la cessione, da parte di , di crediti fiscali dalla stessa vantati nei confronti Parte_1 dell'amministrazione finanziaria.
Cont
Il che sta a significare che in tanto può conseguire il soddisfacimento del proprio credito con il versamento, da parte di , del residuo importo di € Parte_1
214.343,07 se e in quanto viene meno il detto accordo, con il quale le parti, avendo pattuito, in sostanza, una cessione di credito per estinguere un debito preesistente, hanno, di fatto, realizzato una fattispecie di datio in solutum.
Al riguardo mette conto rilevare che con missiva dd. 12.2.2024 preso CP_1 atto che non aveva “ancora provveduto alla cessione dei crediti fiscali Parte_1 previsti in data 15 luglio e 15 agosto 2023, per un valore complessivo degli stessi di Euro
285.870,00”, la intimava e la diffidava, “ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, ad eseguire il Contratto di Cessione e, così, a cedere le ulteriori due tranche dei crediti fiscali ivi indicati, per un valore complessivo di Euro 285.870,00 (duecento ottocento ottantacinque mila ottocento settanta/00), entro e non oltre il termine di 15
pagina 6 di 8 (quindici) giorni, con l'avvertimento che, in mancanza il Contratto di Cessione” si sarebbe inteso “senz'altro risolto, per la parte relativa ai crediti fiscali non ceduti”, e si sarebbe poi provveduto “al recupero del restante credito…pari a complessivi Euro 214.343,07”.
Alla è stata, dunque, inoltrata una chiara e inequivoca richiesta scritta Parte_1 di adempimento;
per l'esecuzione della dovuta prestazione le è stato assegnato un termine congruo, e comunque non inferiore a quello previsto dall'art. 1454 c.c. (fermo restando che la congruità di un termine maggiore va provata dal diffidato, a cui favore è posto il termine - come statuito da Cass., n° 5842/80 - e ciò non è avvenuto nel caso di specie); la missiva dd. 12.2.2024 contiene l'espressa comminatoria della risoluzione contrattuale in difetto di adempimento;
l'inadempimento ivi contestato risulta connotato da indubbio rilievo risolutorio, avendo avuto a oggetto la principale obbligazione assunta dalla ingiunta, di talché ha comportato un rilevante turbamento dell'equilibrio che, invece, deve essere sempre presente in un rapporto sinallagmatico.
Vi è, pertanto, ragione di ritenere che nella fattispecie in esame sussistono le condizioni di fatto e di diritto per addivenire, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto dd. 23.6.2023, non ostando a ciò che tale declaratoria sia stata richiesta dall'ingiungente in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione.
Considerato, infatti, che, nell'interpretare e qualificare la domanda giudiziale, il giudice di merito “ha il potere, ma anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante…” (così Cass., n° 2908/2001), nonché “dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (così
Cass., n° 8879/2000; nello stesso senso Cass., sez. lav., n° 10314/2002), vi è ragione di ritenere che, nel chiedere, sin dal ricorso monitorio, la condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 214.343,07, ha, di fatto, inteso conseguire CP_1
l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per effetto del quale la controparte era tenuta a estinguere il proprio debito mediante la cessione dei crediti fiscali da essa vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria, sicché appare irrilevante che tale risoluzione non sia stata espressamente richiesta in via principale nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
In definitiva, dovendosi ritenere risolto ex art. 1454 c.c. il contratto di cessione di crediti fiscali dd. 22/23.6.2023, allo stato è tenuta a estinguere il debito nei Parte_1 Cont confronti di mediante il versamento della somma di € 214.343,07, e non IÀ mediante la cessione di propri crediti fiscali.
Il che consente di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi relativi alla fase istruttoria, non essendosi provveduto all'assunzione di prove orali, e alla fase decisoria, non essendovi stata necessità nella memoria conclusionale di esaminare pagina 7 di 8 questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi), seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte opponente.
Va, invece, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta, non ravvisandosi nell'iniziativa giudiziaria dell'opponente gli elementi costitutivi della responsabilità processuale aggravata e non constando comunque che tale iniziativa abbia arrecato specifici pregiudizi patrimoniali all'ingiungente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con sede in Trento, via Lidorno n° 6, in persona del legale Parte_1 rappresentante, nei confronti di (gia , con sede in Milano, via CP_1 CP_2
Fabio Filzi n° 2, in persona del legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n°
254/2024, pubblicato in data 4.4.2024, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, previo accertamento della risoluzione del contratto di cessione di crediti fiscali dd. 22/23.6.2023 ex art. 1454 c.c., conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 9.141,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 11.2.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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