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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 493/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 493/2025 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Francesco Collavitti;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Francesco Collavitti;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, e Parte_1 CP_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 26.04.1992 in Piombino (LI), e che dalla loro unione sono nati due figli: , in data 19.04.93, maggiorenne ed economicamente indipendente, Persona_1
e , in data 02.03.04, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Persona_2
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 3.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
In data 24.4.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza emessa in data 28.04.2025 il Tribunale pronunciava la separazione personale tra i coniugi e con contestuale ordinanza fissava l'udienza del 13.11.2025 in trattazione scritta per la prosecuzione del giudizio, in quanto le parti, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis. 49 c.p.c., hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione, ma tale domanda non era ancora procedibile prima che fosse decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
All'udienza del 13.11.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso, depositato in data 12.02.2025, è fondato e va accolto. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 26.04.1992 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di Matrimonio atto n. 22 parte 2 Serie A anno 1992.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Il Sig. verserà alla Sig.ra l'assegno di mantenimento per il figlio pari CP_1 Pt_1 Per_2 ad Euro 350,00, da corrispondersi mensilmente il giorno dieci di ogni mese, assegno che sarà aggiornato di anno in anno secondo indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Tale contributo cesserà nel momento in cui il figlio raggiungerà l'autonomia economica. Per_2
2) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio non autosufficiente sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 2/A. Le spese per l'acquisto dei libri di testo, quelle per la mensa universitaria, per prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
2/B. Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
3) Il figlio manterrà la residenza presso l'ex abitazione coniugale, di proprietà della Per_2 madre.
4) Il Sig. verserà l'assegno divorzile pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) alla Sig.ra CP_1
entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese e che sarà aggiornato Pt_1 automaticamente di anno in anno secondo indici ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. 5) I Sigg.ri e , proprietari di un cane, stabiliscono che l'animale rimanga CP_1 Pt_1 affidato .ra , accordandosi per la ripartizione al 50% delle spese ad esso Pt_1 relative.
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 13.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 493/2025 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Francesco Collavitti;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Francesco Collavitti;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, e Parte_1 CP_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 26.04.1992 in Piombino (LI), e che dalla loro unione sono nati due figli: , in data 19.04.93, maggiorenne ed economicamente indipendente, Persona_1
e , in data 02.03.04, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Persona_2
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 3.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
In data 24.4.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza emessa in data 28.04.2025 il Tribunale pronunciava la separazione personale tra i coniugi e con contestuale ordinanza fissava l'udienza del 13.11.2025 in trattazione scritta per la prosecuzione del giudizio, in quanto le parti, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis. 49 c.p.c., hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione, ma tale domanda non era ancora procedibile prima che fosse decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
All'udienza del 13.11.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso, depositato in data 12.02.2025, è fondato e va accolto. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 26.04.1992 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di Matrimonio atto n. 22 parte 2 Serie A anno 1992.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Il Sig. verserà alla Sig.ra l'assegno di mantenimento per il figlio pari CP_1 Pt_1 Per_2 ad Euro 350,00, da corrispondersi mensilmente il giorno dieci di ogni mese, assegno che sarà aggiornato di anno in anno secondo indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Tale contributo cesserà nel momento in cui il figlio raggiungerà l'autonomia economica. Per_2
2) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio non autosufficiente sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 2/A. Le spese per l'acquisto dei libri di testo, quelle per la mensa universitaria, per prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
2/B. Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
3) Il figlio manterrà la residenza presso l'ex abitazione coniugale, di proprietà della Per_2 madre.
4) Il Sig. verserà l'assegno divorzile pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) alla Sig.ra CP_1
entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese e che sarà aggiornato Pt_1 automaticamente di anno in anno secondo indici ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. 5) I Sigg.ri e , proprietari di un cane, stabiliscono che l'animale rimanga CP_1 Pt_1 affidato .ra , accordandosi per la ripartizione al 50% delle spese ad esso Pt_1 relative.
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 13.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra