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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2095/2022 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Viscomi Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_2
- resistente -
e
Controparte_3
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
20.05.2025.
Con ricorso depositato il 03.11.2022, assistente amministrativo presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, attualmente in pensione, deduceva che in data 04.10.2022 le veniva notificato atto di recupero del credito erariale costituitosi sulla partita di spesa fissa n. 7194229 – Prot. Registro ufficiale 0031729 del 14.09.2022, notificato in data
04.10.2022, a mezzo del quale le veniva intimato il pagamento, entro 30 giorni, dell'importo netto di € 23.725,98, relativo alla riscossione di importi presuntivamente non dovuti e corrisposti in suo favore a titolo di stipendi per i periodi di assenza per malattia, decorrenti dall'01.01.2016 al 30.05.2019.
1 A sostegno della domanda, lamentava: I) la nullità del provvedimento per difetto di motivazione ed omessa allegazione degli atti che ne costituiscono il presupposto;
II) la violazione del principio del legittimo affidamento;
III) l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale;
IV) l'infondatezza della pretesa oggetto del provvedimento di recupero;
V) il difetto di prova del credito erariale e del suo corretto ammontare.
Ritenendo illegittimo il provvedimento di recupero opposto perché fondato su presupposti di fatto e diritto errati, come rappresentati in ricorso, chiedeva dichiararsi l'illegittimità e la non debenza delle somme pretese dall'amministrazione, anche per intervenuta prescrizione del credito per gli anni 2016 e 2017.
Instaurato il contraddittorio, il , costituitosi Controparte_1 tardivamente, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , Controparte_3 lo stesso, ritualmente citato, rimaneva contumace.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente respinto l'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dal
. Controparte_1
Ed invero, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, la legittimazione attiva all'azione di ripetizione dell'indebito compete, in forza delle regole proprie della contabilità di Stato, al soggetto che provvede all'erogazione delle retribuzioni ed è titolare del diritto ad incassare nella relazione con il percettore del pagamento ricevuto in eccedenza (id est il ), mentre sussiste il litisconsorzio Controparte_1 necessario con l'ente datore di lavoro solo qualora sia contestata la sussistenza del debito restitutorio (Cassazione Civile Sez. Lav., n. 29755/2019).
Specularmente, in caso di azione di accertamento negativo dell'indebito, la titolarità dal Contr lato passivo sussiste in capo al e, nel caso di specie, anche in capo al
[...]
avendo parte ricorrente contestato l'an dell'indebito restitutorio. Controparte_3
Nel merito, il ricorso è infondato.
L'argomentazione relativa al difetto di motivazione non può condividersi.
Ciò in ragione tanto dell'estraneità delle categorie proprie dell'atto amministrativo, alle quali è riconducibile la disciplina della l. 241/1990, rispetto agli atti della pubblica amministrazione quale datore di lavoro nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato;
quanto, in ogni caso, in ragione della presenza di una sintetica e tuttavia esaustiva
2 descrizione motivazionale nel provvedimento di che trattasi (facente espresso riferimento all'indebita percezione, per i periodi di assenza per malattia, di stipendi e assegni relativi al triennio dall'01.01.2016 al 30.05.2019).
Anche l'assunto della irripetibilità in ragione della buona fede dell'accipiens non può trovare accoglimento.
Alla luce dell'esegesi della Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. sez. lav., Ordinanza
n. 29755 del 15/11/2019; Cass. sez. lav., Sentenza n. 8338/2010; Cass. sez. lav. sentenza n. 4323/2017) in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi.
Infondata deve ritenersi, altresì, l'eccepita prescrizione del credito relativamente agli anni 2016 e 2017, dovendosi fare applicazione del termine di prescrizione decennale proprio dell'azione di ripetizione dell'indebito e considerato quale primo atto interruttivo la notifica del provvedimento impugnato (04.10.2022).
Venendo al merito della pretesa, occorre premettere che grava sulla parte che agisce con un'azione di accertamento negativo dell'indebito dimostrare la fondatezza dalla propria domanda, ossia la corretta percezione delle somme (cfr. Cass. 18046/2010).
Orbene, nel caso di specie, nessuna contestazione è mossa da parte ricorrente in ordine all'effettiva percezione delle suddette somme, né riguardo al suo stato di malattia durante il periodo oggetto del provvedimento di recupero (“la ricorrente ha sempre agito in perfetta buona fede e la stessa non può essere tenuta a restituire un beneficio che aveva il diritto di percepire, non essendole mai stato contestato né la sussistenza e perduranza del suo stato di malattia, la sua conseguente incapacità a svolgere le sue mansioni, tanto meno la legittimità della dispensa dal servizio” cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso), sicché il fondamento della pretesa creditoria, ossia l'insussistenza del titolo giustificativo del pagamento dei maggiori importi rivendicati dall'amministrazione, risulta pacifico tra le parti e deve ritenersi provato in ossequio al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Sul punto, occorre precisare che il provvedimento di recupero dell'indebito non ha ad oggetto la decurtazione del trattamento economico percepito in periodi di assenza ingiustificata (come appare sostenere la ricorrente a pag. 5 del ricorso, ove lamenta l'assenza “di una necessaria rendicontazione delle somme effettivamente corrisposte, mese per mese e
3 per tutto il lasso temporale in questione, nei confronti della ricorrente e la loro riconducibilità a periodi, non giustificati, da assenza del servizio per malattia”), bensì i maggiori importi corrisposti e non dovuti (relativi a stipendi e assegni) in quanto la ricorrente non era in servizio bensì assente (giustificata) per malattia.
Generica e non fondata è la deduzione di parte ricorrente secondo cui le somme a credito sarebbero state richieste senza una specifica rendicontazione da parte dell'amministrazione; nessun conteggio, invero, è stato dalla parte articolato per dimostrare il minor quantum dovuto, né sono stati prodotti i cedolini paga da cui poter desumere, nel periodo di riferimento, la congruità delle somme percepite a titolo di retribuzione rispetto a quanto richiesto dall'amministrazione.
La qualità delle parti e le ragioni della decisione inducono a compensare le spese di lite nel rapporto tra la ricorrente e il . Controparte_1
Nulla sulle spese nel rapporto tra la ricorrente e il , rimasto Controparte_3 contumace.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e il Controparte_1
[...]
- nulla sulle spese nel rapporto tra la ricorrente e il . Controparte_3
Catanzaro, li 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2095/2022 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Viscomi Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_2
- resistente -
e
Controparte_3
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
20.05.2025.
Con ricorso depositato il 03.11.2022, assistente amministrativo presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, attualmente in pensione, deduceva che in data 04.10.2022 le veniva notificato atto di recupero del credito erariale costituitosi sulla partita di spesa fissa n. 7194229 – Prot. Registro ufficiale 0031729 del 14.09.2022, notificato in data
04.10.2022, a mezzo del quale le veniva intimato il pagamento, entro 30 giorni, dell'importo netto di € 23.725,98, relativo alla riscossione di importi presuntivamente non dovuti e corrisposti in suo favore a titolo di stipendi per i periodi di assenza per malattia, decorrenti dall'01.01.2016 al 30.05.2019.
1 A sostegno della domanda, lamentava: I) la nullità del provvedimento per difetto di motivazione ed omessa allegazione degli atti che ne costituiscono il presupposto;
II) la violazione del principio del legittimo affidamento;
III) l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale;
IV) l'infondatezza della pretesa oggetto del provvedimento di recupero;
V) il difetto di prova del credito erariale e del suo corretto ammontare.
Ritenendo illegittimo il provvedimento di recupero opposto perché fondato su presupposti di fatto e diritto errati, come rappresentati in ricorso, chiedeva dichiararsi l'illegittimità e la non debenza delle somme pretese dall'amministrazione, anche per intervenuta prescrizione del credito per gli anni 2016 e 2017.
Instaurato il contraddittorio, il , costituitosi Controparte_1 tardivamente, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , Controparte_3 lo stesso, ritualmente citato, rimaneva contumace.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente respinto l'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dal
. Controparte_1
Ed invero, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, la legittimazione attiva all'azione di ripetizione dell'indebito compete, in forza delle regole proprie della contabilità di Stato, al soggetto che provvede all'erogazione delle retribuzioni ed è titolare del diritto ad incassare nella relazione con il percettore del pagamento ricevuto in eccedenza (id est il ), mentre sussiste il litisconsorzio Controparte_1 necessario con l'ente datore di lavoro solo qualora sia contestata la sussistenza del debito restitutorio (Cassazione Civile Sez. Lav., n. 29755/2019).
Specularmente, in caso di azione di accertamento negativo dell'indebito, la titolarità dal Contr lato passivo sussiste in capo al e, nel caso di specie, anche in capo al
[...]
avendo parte ricorrente contestato l'an dell'indebito restitutorio. Controparte_3
Nel merito, il ricorso è infondato.
L'argomentazione relativa al difetto di motivazione non può condividersi.
Ciò in ragione tanto dell'estraneità delle categorie proprie dell'atto amministrativo, alle quali è riconducibile la disciplina della l. 241/1990, rispetto agli atti della pubblica amministrazione quale datore di lavoro nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato;
quanto, in ogni caso, in ragione della presenza di una sintetica e tuttavia esaustiva
2 descrizione motivazionale nel provvedimento di che trattasi (facente espresso riferimento all'indebita percezione, per i periodi di assenza per malattia, di stipendi e assegni relativi al triennio dall'01.01.2016 al 30.05.2019).
Anche l'assunto della irripetibilità in ragione della buona fede dell'accipiens non può trovare accoglimento.
Alla luce dell'esegesi della Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. sez. lav., Ordinanza
n. 29755 del 15/11/2019; Cass. sez. lav., Sentenza n. 8338/2010; Cass. sez. lav. sentenza n. 4323/2017) in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi.
Infondata deve ritenersi, altresì, l'eccepita prescrizione del credito relativamente agli anni 2016 e 2017, dovendosi fare applicazione del termine di prescrizione decennale proprio dell'azione di ripetizione dell'indebito e considerato quale primo atto interruttivo la notifica del provvedimento impugnato (04.10.2022).
Venendo al merito della pretesa, occorre premettere che grava sulla parte che agisce con un'azione di accertamento negativo dell'indebito dimostrare la fondatezza dalla propria domanda, ossia la corretta percezione delle somme (cfr. Cass. 18046/2010).
Orbene, nel caso di specie, nessuna contestazione è mossa da parte ricorrente in ordine all'effettiva percezione delle suddette somme, né riguardo al suo stato di malattia durante il periodo oggetto del provvedimento di recupero (“la ricorrente ha sempre agito in perfetta buona fede e la stessa non può essere tenuta a restituire un beneficio che aveva il diritto di percepire, non essendole mai stato contestato né la sussistenza e perduranza del suo stato di malattia, la sua conseguente incapacità a svolgere le sue mansioni, tanto meno la legittimità della dispensa dal servizio” cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso), sicché il fondamento della pretesa creditoria, ossia l'insussistenza del titolo giustificativo del pagamento dei maggiori importi rivendicati dall'amministrazione, risulta pacifico tra le parti e deve ritenersi provato in ossequio al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Sul punto, occorre precisare che il provvedimento di recupero dell'indebito non ha ad oggetto la decurtazione del trattamento economico percepito in periodi di assenza ingiustificata (come appare sostenere la ricorrente a pag. 5 del ricorso, ove lamenta l'assenza “di una necessaria rendicontazione delle somme effettivamente corrisposte, mese per mese e
3 per tutto il lasso temporale in questione, nei confronti della ricorrente e la loro riconducibilità a periodi, non giustificati, da assenza del servizio per malattia”), bensì i maggiori importi corrisposti e non dovuti (relativi a stipendi e assegni) in quanto la ricorrente non era in servizio bensì assente (giustificata) per malattia.
Generica e non fondata è la deduzione di parte ricorrente secondo cui le somme a credito sarebbero state richieste senza una specifica rendicontazione da parte dell'amministrazione; nessun conteggio, invero, è stato dalla parte articolato per dimostrare il minor quantum dovuto, né sono stati prodotti i cedolini paga da cui poter desumere, nel periodo di riferimento, la congruità delle somme percepite a titolo di retribuzione rispetto a quanto richiesto dall'amministrazione.
La qualità delle parti e le ragioni della decisione inducono a compensare le spese di lite nel rapporto tra la ricorrente e il . Controparte_1
Nulla sulle spese nel rapporto tra la ricorrente e il , rimasto Controparte_3 contumace.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e il Controparte_1
[...]
- nulla sulle spese nel rapporto tra la ricorrente e il . Controparte_3
Catanzaro, li 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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