Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 874 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , entrambi rappresentati dall'avv. Nuri
[...] C.F._2
Zaccardi, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 14/04/2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/02/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in San Cesario di Lecce (LE) il 25/03/2017;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, come precisate all'udienza citata.
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Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con Parte_1 Parte_2
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in San Parte_2
Cesario di Lecce (LE), il 25/03/2017 (trascritto nei registri di matrimonio di quel
Comune al n. 2, parte I, anno 2017), alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale viene assegnata alla Sig.ra con gli arredi che ne Pt_2 fanno parte;
c) è posto a carico del Sig. l'obbligo di mantenimento in favore Parte_1 della Sig.ra che, su accordo delle stesse parti, verrà adempiuto Pt_2 mediante cessione e trasferimento della propria quota del 50% dell'abitazione sita nel Comune di Lequile alla via San Cesario di Lecce al n.
84 contraddistinta in catasto fabbricati al foglio 9, p.lla 614, in favore della moglie. A tal fine le parti dichiarano che con accordo separato sarà individuato il notaio davanti al quale verrà effettuato il relativo rogito;
2 d) i coniugi dichiarano che, fatto salvo quanto previsto al n. 3, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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