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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1310 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
Raffaele Ceci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via
Valdinievole 11
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso, per procura generale alle liti, dall'avvocato Pierfrancesco Damasco ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 845/2023 pubblicata in data 24/5/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da dichiarava che i Parte_1 postumi subiti dal suddetto ricorrente a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 9/5/2019 determinavano un danno biologico complessivo nella misura del 14% con conseguente condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo secondo le CP_1 previsioni di legge di cui al d.lgs. 38/2000 in relazione ai postumi accertati oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo.
Compensava inoltre per la metà delle spese di lite ponendole per il residuo a carico dell' e ponendo a carico di quest'ultimo anche le spese di CTU separatamente CP_1 liquidate.
Avverso tale sentenza presentava appello lamentando, con specifici Parte_1 motivi, l'erroneità delle conclusioni espresse dal c.t.u. nominato in primo grado.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame e CP_1 presentando appello incidentale con il quale contestava la condanna disposta nei suoi confronti al pagamento delle spese di lite.
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierno appellante aveva agito in giudizio al fine di far valere il proprio diritto al riconoscimento, in relazione all'infortunio sul lavoro subito in data 9/5/2019 (all'esito del quale aveva lamentato di avere riportato “esiti di trauma frattura tipo polso dx
(arto dominante)…con secondario intervento di osteotomia correttiva e posizionamento di mezzi di sintesi con limitazione funzionale pari a 1/3 del totale nei movimenti di flesso estensione e prono-supinazione ed esiti cicatriziali”), di postumi in misura superiore a quelli, pari al 12%, che gli erano stati riconosciuti dall' CP_1 all'esito della fase amministrativa.
Il Tribunale, con la gravata sentenza, accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo, all'esito di CTU medico legale, la sussistenza di postumi nella maggiore misura del 14% ed il conseguente diritto dell'odierno appellante all'indennizzo ex l.
38/2000 in misura corrispondente.
Risulta pertanto pacifica in causa la natura professionale dell'infortunio essendo oggetto di controversia nella presente fase di appello esclusivamente la quantificazione dei postumi subiti.
Tanto premesso si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio ha accertato che a seguito dell'infortunio oggetto di controversia (occorso all'odierno appellante mentre, in orario lavorativo, cadeva accidentalmente da una scala da un'altezza di circa 4-5 mt.) erano derivate le seguenti patologie:
“- Esiti di trauma fratturativo scomposta intrarticolare di radio ed ulna cruentemente trattata con osteotomia correttiva con posizionamento per via
2 percutanea di filo di K poi rimosso, cui residua un discreto deficit articolare e di forza in soggetto destrimane, e modesto pregiudizio fisiognomico”
.Quantificava quindi il danno biologico subito, al mese di aprile 2024, in misura pari al 12%, inferiore a quello quantificato dal CTU di primo grado.
Evidenziava a tale proposito la sussistenza di un miglioramento sopravvenuto rispetto alla situazione patologica accertata dal CTU di primo grado “essendo stato registrato un miglioramento della flessione palmare ed estensione dorsale rispetto a quella del CTU di primo grado e, soprattutto in ragione del fatto che il mezzo di sintesi non è rimasto indovato nel contesto del polso, ma il filo di K venne rimosso dopo qualche tempo” (cfr. relazione prodotta in atti).
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Ne consegue il rigetto dell'appello principale, essendo stata confermata, in sostanza la correttezza delle conclusioni raggiunte dal CTU di primo grado essendo il miglioramento rilevato dal CTU di appello sopravvenuto solo nel corso del presente giudizio di impugnazione.
Risulta invece fondato, nei termini che seguono, l'appello incidentale dell' CP_1 con il quale quest'ultimo contesta la gravata sentenza ove aveva compensato parzialmente nella misura della metà le spese di lite ponendo a suo carico la residua metà e le spese di CTU separatamente liquidate.
Si osserva infatti che il CTU di primo grado, con conclusioni, sostanzialmente confermate anche all'esito del presente giudizio di impugnazione, nell' accertare postumi in misura maggiore rispetto a quelli riconosciuti all'assicurato all'esito della fase amministrativa, ne aveva stabilito la decorrenza, con decisione pienamente condivisa dal Tribunale (non specificamente contestata dall'appellante) solo dal settembre 2022, in epoca pertanto successiva all'instaurazione del presente giudizio avvenuta quest'ultima con ricorso depositato il 30/6/2021.
Trattasi di esito che certamente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, stante l'insussistenza in capo al alla data di instaurazione del giudizio, di Pt_1 postumi in misura superiore a quella che gli era stata riconosciuta dall' ed essendo CP_1
l'esito favorevole al predetto assicurato della precedente fase di giudizio, esito dovuto esclusivamente ad un aggravamento delle sue condizioni di salute sopravvenuto in corso di causa.
Ne consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza, del resto confermata, dovrà disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite mentre dovrà essere confermata, l'apposizione a carico dell' delle spese di CTU, stante il diritto CP_1 dell'appellante all'esenzione dalle spese di lite per avere reso rituale dichiarazione ex
3 art. 152 disp.att. c.p.c. (cr dichiarazione sostitutiva in data 15/6/2021 prodotta in allegato al ricorso di primo grado).
Tali i motivi della presente decisione.
Attesa la natura della controversia ed il tenore della dichiarazione resa dall'appellante nel precedente grado di giudizio dovranno essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. le spese del grado.
In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, secondo il quale "L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente", si interpreta nel senso che l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero (Cass. n. 16284 del 26/07/2011 e Cass. n. 21630 del 20/09/2013).
Stante il tenore della decisione deve infine trovare applicazione nei confronti dell'appellante principale l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Non assume quindi rilievo a tale proposito l'omessa menzione, dovuta a mero errore materiale, nel dispositivo emesso all'esito della udienza del 16/01/2015.
Trattasi infatti di obbligazione di importo predeterminato che sorge "ex lege" per effetto del rigetto dell'impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa e che non può quindi costituire un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio, né di contenuto declaratorio (Cass. n. 8170 del 03/04/2018 e Cass. n. 5955 del 14/03/2014. In ordine al sorgere tale obbligazione ex lege cfr. anche Cass. n. 16079 del 18/06/2018)
Si procede quindi in detti termini alla correzione di tale errore materiale aggiungendo tale dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, compensa interamente tra le parti le spese di lite di primo grado ponendo a carico dell' le spese di CTU. CP_1
4 Dichiara irripetibili le spese del grado ponendo le spese di CTU del presente grado di giudizio, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Dà atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 30.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vincenzo Selmi
LA PRESIDENTE
dott.ssa Vittoria Di Sario
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1310 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
Raffaele Ceci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via
Valdinievole 11
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso, per procura generale alle liti, dall'avvocato Pierfrancesco Damasco ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 845/2023 pubblicata in data 24/5/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da dichiarava che i Parte_1 postumi subiti dal suddetto ricorrente a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 9/5/2019 determinavano un danno biologico complessivo nella misura del 14% con conseguente condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo secondo le CP_1 previsioni di legge di cui al d.lgs. 38/2000 in relazione ai postumi accertati oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo.
Compensava inoltre per la metà delle spese di lite ponendole per il residuo a carico dell' e ponendo a carico di quest'ultimo anche le spese di CTU separatamente CP_1 liquidate.
Avverso tale sentenza presentava appello lamentando, con specifici Parte_1 motivi, l'erroneità delle conclusioni espresse dal c.t.u. nominato in primo grado.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame e CP_1 presentando appello incidentale con il quale contestava la condanna disposta nei suoi confronti al pagamento delle spese di lite.
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierno appellante aveva agito in giudizio al fine di far valere il proprio diritto al riconoscimento, in relazione all'infortunio sul lavoro subito in data 9/5/2019 (all'esito del quale aveva lamentato di avere riportato “esiti di trauma frattura tipo polso dx
(arto dominante)…con secondario intervento di osteotomia correttiva e posizionamento di mezzi di sintesi con limitazione funzionale pari a 1/3 del totale nei movimenti di flesso estensione e prono-supinazione ed esiti cicatriziali”), di postumi in misura superiore a quelli, pari al 12%, che gli erano stati riconosciuti dall' CP_1 all'esito della fase amministrativa.
Il Tribunale, con la gravata sentenza, accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo, all'esito di CTU medico legale, la sussistenza di postumi nella maggiore misura del 14% ed il conseguente diritto dell'odierno appellante all'indennizzo ex l.
38/2000 in misura corrispondente.
Risulta pertanto pacifica in causa la natura professionale dell'infortunio essendo oggetto di controversia nella presente fase di appello esclusivamente la quantificazione dei postumi subiti.
Tanto premesso si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio ha accertato che a seguito dell'infortunio oggetto di controversia (occorso all'odierno appellante mentre, in orario lavorativo, cadeva accidentalmente da una scala da un'altezza di circa 4-5 mt.) erano derivate le seguenti patologie:
“- Esiti di trauma fratturativo scomposta intrarticolare di radio ed ulna cruentemente trattata con osteotomia correttiva con posizionamento per via
2 percutanea di filo di K poi rimosso, cui residua un discreto deficit articolare e di forza in soggetto destrimane, e modesto pregiudizio fisiognomico”
.Quantificava quindi il danno biologico subito, al mese di aprile 2024, in misura pari al 12%, inferiore a quello quantificato dal CTU di primo grado.
Evidenziava a tale proposito la sussistenza di un miglioramento sopravvenuto rispetto alla situazione patologica accertata dal CTU di primo grado “essendo stato registrato un miglioramento della flessione palmare ed estensione dorsale rispetto a quella del CTU di primo grado e, soprattutto in ragione del fatto che il mezzo di sintesi non è rimasto indovato nel contesto del polso, ma il filo di K venne rimosso dopo qualche tempo” (cfr. relazione prodotta in atti).
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Ne consegue il rigetto dell'appello principale, essendo stata confermata, in sostanza la correttezza delle conclusioni raggiunte dal CTU di primo grado essendo il miglioramento rilevato dal CTU di appello sopravvenuto solo nel corso del presente giudizio di impugnazione.
Risulta invece fondato, nei termini che seguono, l'appello incidentale dell' CP_1 con il quale quest'ultimo contesta la gravata sentenza ove aveva compensato parzialmente nella misura della metà le spese di lite ponendo a suo carico la residua metà e le spese di CTU separatamente liquidate.
Si osserva infatti che il CTU di primo grado, con conclusioni, sostanzialmente confermate anche all'esito del presente giudizio di impugnazione, nell' accertare postumi in misura maggiore rispetto a quelli riconosciuti all'assicurato all'esito della fase amministrativa, ne aveva stabilito la decorrenza, con decisione pienamente condivisa dal Tribunale (non specificamente contestata dall'appellante) solo dal settembre 2022, in epoca pertanto successiva all'instaurazione del presente giudizio avvenuta quest'ultima con ricorso depositato il 30/6/2021.
Trattasi di esito che certamente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, stante l'insussistenza in capo al alla data di instaurazione del giudizio, di Pt_1 postumi in misura superiore a quella che gli era stata riconosciuta dall' ed essendo CP_1
l'esito favorevole al predetto assicurato della precedente fase di giudizio, esito dovuto esclusivamente ad un aggravamento delle sue condizioni di salute sopravvenuto in corso di causa.
Ne consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza, del resto confermata, dovrà disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite mentre dovrà essere confermata, l'apposizione a carico dell' delle spese di CTU, stante il diritto CP_1 dell'appellante all'esenzione dalle spese di lite per avere reso rituale dichiarazione ex
3 art. 152 disp.att. c.p.c. (cr dichiarazione sostitutiva in data 15/6/2021 prodotta in allegato al ricorso di primo grado).
Tali i motivi della presente decisione.
Attesa la natura della controversia ed il tenore della dichiarazione resa dall'appellante nel precedente grado di giudizio dovranno essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. le spese del grado.
In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, secondo il quale "L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente", si interpreta nel senso che l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero (Cass. n. 16284 del 26/07/2011 e Cass. n. 21630 del 20/09/2013).
Stante il tenore della decisione deve infine trovare applicazione nei confronti dell'appellante principale l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Non assume quindi rilievo a tale proposito l'omessa menzione, dovuta a mero errore materiale, nel dispositivo emesso all'esito della udienza del 16/01/2015.
Trattasi infatti di obbligazione di importo predeterminato che sorge "ex lege" per effetto del rigetto dell'impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa e che non può quindi costituire un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio, né di contenuto declaratorio (Cass. n. 8170 del 03/04/2018 e Cass. n. 5955 del 14/03/2014. In ordine al sorgere tale obbligazione ex lege cfr. anche Cass. n. 16079 del 18/06/2018)
Si procede quindi in detti termini alla correzione di tale errore materiale aggiungendo tale dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, compensa interamente tra le parti le spese di lite di primo grado ponendo a carico dell' le spese di CTU. CP_1
4 Dichiara irripetibili le spese del grado ponendo le spese di CTU del presente grado di giudizio, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Dà atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 30.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vincenzo Selmi
LA PRESIDENTE
dott.ssa Vittoria Di Sario
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