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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2024, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6429/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
07/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MA BA e l'avv. GARDENAL CLAUDIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DE LUCA MARIAVITTORIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...] Parte_1
(TV) il 21/08/1972) e (nato a [...] il [...]), Parte_2
matrimonio contratto il 16/07/2005 e trascritto al n. 30, Parte I, Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO
2) la casa coniugale viene assegnata al IG affinché continui ivi ad abitare con il figlio Parte_2 Per_1
mentre la IGa resterà a vivere presso la madre, ove si è già trasferita. In caso di vendita Parte_1
dell'immobile i coniugi riconoscono che la sig.ra avendo lasciato la casa familiare nel corso Parte_1
del mese di ottobre 2024, dalla rata di novembre 2024 sino all'estinzione del mutuo sarà debitrice nei confronti del sig. del 50% delle rate del mutuo che questi pagherà dal novembre 2024 alla Parte_2
cessazione, dimodoché in caso di vendita a terzi dell'immobile il ricavato verrà diviso al 50% decurtata per la coniuge la quota delle rate del mutuo maturate e non pagate da novembre 2024 in poi.
La IGa preleverà dalla casa coniugale gli effetti personali, i documenti ed i beni qui Parte_1
individuati: 1) vaso del padre della IGa (che ora si trova in salotto); 2) piantana luce (che Parte_1
si trova in salotto perché servirà a nella sua stanza che occuperà dalla nonna materna); 3) lenzuola, Per_1
tovaglie, tazzine, bicchieri e piatti/vas-soi/pirofile, non le pentole del primo matrimonio;
4) il quadro con i papaveri. Gli altri beni verranno divisi quando cesserà l'assegnazione della casa familiare;
2 3) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla sua salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, dell'inclinazione, delle capacità e delle aspirazioni del minore;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza del figlio presso di sé;
4) il figlio minore trascorrerà quattro notti presso la casa familiare con il papà e le restanti tre con Per_1
la mamma, a casa della nonna materna sita in Conegliano, Via Podgora n. 12, con alternanza del weekend con l'uno e con l'altro genitore secondo il seguente schema:
Inoltre passerà col padre la metà delle vacanze natalizie, comprensive ad anni alterni del giorno di Per_1
Natale (quando però entrambi i genitori si impegnano a permettere lo scambio dei doni con il figlio, indipendentemente dal “turno” spettante all'una o all'altro) e del giorno di Capodanno e per la metà delle vacanze pasquali, comprensive ad anni alterni del giorno di Pasqua e di Pasquetta. Per il 2024 dal 23.12 al
30.12 con il padre e dal 31.12 al 7.01 con la madre, per il 2025 Pasqua con la madre pasquetta con il padre.
I ricorrenti si impegnano reciprocamente a permettere che il figlio possa stare con il genitore nel giorno del compleanno di quest'ultimo, e si impegnano altresì a trascorrere insieme a il giorno del suo Per_1
compleanno.
trascorrerà con il papà due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da Per_1
3 concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno o comunque appena avranno ricevuto il piano ferie;
lo stesso con la mamma;
5) la GN a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore verserà la somma Parte_1
mensile di € 100,00 (cento/00 Euro) al IG , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_2
indici I.S.T.A.T. da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, sul conto corrente intestato al SI , già noto alla IGa Parte_2 Parte_1
L'assegno Unico ed Universale in favore del figlio sarà suddiviso fra i ricorrenti nella misura del Per_1
50 % ciascuno;
6) il IG provvederà al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio mediche, Parte_2
dentistiche, oculistiche, per sport e attività ludiche, ecc. come individuate dal protocollo del Tribunale di
Treviso che si allega (doc. 14) nella misura dell'80% e la IGa Da: MA BA Pt_3
Emesso Da: IR CA Firma Qualificata Serial#: C.F._3
9 nella misura del 20% solamente fino a che quest'ultima non avrà reperito una nuova Parte_1
occupazione lavorativa: da quel momento le spese saranno ripartite in ragione del 50% fra ciascun coniuge. In ipotesi di contrasto non sanabile i genitori potranno rivolgersi al Giudice tutelare;
con riferimento alle spese straordinarie i coniugi si impegnano ad attenersi a quanto previsto nel protocollo adottato dal Tribunale di Treviso che dichiarano di conoscere;
7) in caso di contrasto fra i genitori e il figlio minore , l'altro genitore si attiverà tramite i servizi Per_1
sociali per predisporre la presenza di un assistente sociale che monitori la situazione;
8) il IG e la IGa si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto Parte_2 Parte_1
e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di loro;
si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio, e comunque situazioni inopportune e pregiudizievoli;
4 9) il IG dichiara di essere economicamente autosufficiente, svolgendo attività lavorativa, ed Parte_2
in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. La IGa percepirà un Parte_1
contributo al suo mantenimento pari ad € 100,00 nel momento in cui dovesse cessare di ricevere l'indennità di disoccupazione e non avesse ancora reperito una occupazione. Ciò solamente per sei mesi dalla cessazione della NASPI. Gli stessi hanno già provveduto a dividere i conti correnti, a parte quello su cui grava il mutuo che rimarrà cointestato finché non verrà estinto il mutuo stesso;
10) i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente idoneo all'espatrio, nonché a sottoscrivere le autorizzazioni necessarie per il rilascio del passaporto e/o documento di identità per il figlio minore.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/12/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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