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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 521/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio GL Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 521/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in TERNI, VIA ROMA Parte_1 C.F._1
102 presso lo studio dell'Avv. Donatella Virili, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in PERUGIA, Controparte_1 P.IVA_1
VIA MARCONI N. 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Maori in virtù di procura rilasciata allegata all'atto di costituzione
APPELLATA
e contro
C.F. ) CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 avente ad
OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
- NEL MERITO in parziale riforma dell'impugnata sentenza: accogliere la domanda relativa ai pregiudizi di natura patrimoniale subiti dalla appellante in conseguenza del sinistro come quantificati nella memoria ex art. 183 VI° co. n. 1 c.p.c. e per l'effetto, condannare la in P. del l.r.p.t. nella sua qualità di impresa assicurativa Controparte_1
in solido con la in P. del l.r.p.t. nella sua qualità di proprietario del mezzo, al pagamento CP_2
della complessiva somma di € 275.103,77 o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi.
Per parte appellata:
In via principale:
- RIGETTARE l'appello proposto da con atto di citazione in appello del 15.09.2023 nei Parte_1
confronti di e con conferma dell'impugnata sentenza del Controparte_1 CP_2
Tribunale di Terni n. 119/2023 del 17.02.2023.
Con vittoria delle spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 16.9.2023 la Sig.ra ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 119/2023 emessa dal tribunale di Terni che, in parziale accoglimento della domanda da lei formulata per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto in Terni in data 25/10/2017 - cagionato da veicolo di proprietà di assicurato con CP_2 [...]
- le ha liquidato la somma di € 96.817,67 a titolo di danno non patrimoniale alla salute Controparte_1
e danno patrimoniale per le spese mediche affrontate, oltre interessi, dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento del danno di natura patrimoniale conseguente al licenziamento, formulata in prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c..
pagina 2 di 7 Con il primo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivato dal licenziamento per superamento del periodo di comporto, formulata per la prima volta nella memoria ex art 183, comma 6, n. 1, ritenendola una domanda nuova. L'appellante ha dedotto che solo successivamente alla notifica dell'atto di citazione – 4.12.2019 - la sig.ra è stata licenziata per Pt_1
superamento del periodo di comporto a causa delle numerose assenze provocate dalla gravità della malattia accertata nel corso del giudizio, subendo pertanto l'ulteriore grave danno patrimoniale rappresentato dalla perdita del posto di lavoro con conseguente richiesta risarcitoria, che ben poteva essere avanzata nella prima memoria 183, essendo ammissibile la modifica della domanda iniziale, purché si rimanga nell'ambito della medesima vicenda sostanziale.
Con il secondo motivo di appello la signora ha dedotto l'erroneità/ insufficiente motivazione della Pt_1
sentenza con riguardo alla mancata ammissione della richiesta di C.T.U. contabile diretta a calcolare il danno patrimoniale subito dall'appellante a seguito del licenziamento, richiesta che secondo il giudice di primo grado sarebbe stata, oltre che inammissibile perché tardiva, generica e non sufficientemente circostanziata.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 25.01.2024 Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del provvedimento di primo grado.
Ha eccepito, con riguardo al primo motivo di appello, che il giudice di primo grado ha correttamente valutato l'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da licenziamento, che deve considerarsi domanda nuova anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali citati dall'appellante, che consentono, in sede di memoria ex art 183, comma 6, n.1 unicamente la proposizione di domande che siano in rapporto di alternatività o incompatibilità con la domanda originariamente proposta.
Quanto al secondo motivo, la società appellata ha eccepito che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da licenziamento deve comunque ritenersi generica ed inammissibile ovvero nulla per carenza in ordine all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, e che in ogni caso la domanda è infondata nel merito per difetto di prova, non essendo dimostrati la pagina 3 di 7 legittimità del licenziamento, il nesso eziologico, in assenza di domande di ferie o aspettativa che era onere della lavoratrice presentare al fine di preservare il proprio posto di lavoro. rimaneva contumace, ad onta della regolare notifica dell'atto introduttivo, avvenuta con pec CP_2
del 16.9.2023.
La causa, all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. , mutato il consigliere relatore, è stata riservata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato.
Giova precisare che nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio l'odierna appellante aveva domandato la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale per il danno alla salute subito a seguito del sinistro per cui è causa, oltre al danno patrimoniale derivato dalle spese mediche conseguenti.
Successivamente, in sede di memoria ex art 183, comma 6, n. 1 c.p.c. parte appellante ha dedotto che nelle more del giudizio era stato rivalutato in aumento dall' il suo grado di invalidità permanente CP_3
ed erano sopravvenute maggiori spese mediche, inoltre le era stato comunicato dal datore di lavoro, in data 27.02.2020, il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Per tale ultimo motivo l'odierna appellante modificava la domanda originariamente formulata, allegando che il superamento del periodo di comporto fosse riconducibile alla malattia derivatale dal sinistro e chiedendo perciò la condanna degli odierni appellati al pagamento dei danni patrimoniali derivati dal licenziamento, quali il minor reddito ottenuto dal licenziamento al pagamento della NASPI, il mancato reddito a causa del licenziamento, la mancata corresponsione di parte del TFR e le differenze pensionistiche dovute alla fine precoce del rapporto di lavoro, per un totale di euro 275.103,77 secondo i conteggi elaborati dal patronato e da uno studio commerciale. CP_4
Su punto, va certamente condivisa la decisone del giudice di primo grado che ha ritenuto inammissibile la formulazione di tale domanda, da qualificarsi come nuova, in sede di memoria ex art 183, comma 6,
n.1, e ciò proprio in considerazione dei principi di diritto espressi dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
pagina 4 di 7 La giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione in materia ammette, a partire dalla pronuncia a Sezioni unite citata dall'appellante (SS UU 12310/2015), una modificazione del thema decidendum della domanda originariamente introdotta “oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183
c.p.c.” purché la domanda modificata presenti “ il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda
(salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/11/2024, n. 28873. Si vedano anche Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/08/2023, n. 24458; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 07/09/2020, n. 18546;
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/04/2017, n. 10513).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità in tali pronunce ha precisato i confini di ammissibilità della modificazione della domanda giudiziale in sede di memoria ex art 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ammettendo la proposizione di domande che vadano a alterare quelli che vengono tradizionalmente individuati quali suoi elementi identificativi intesi in senso formale (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata non solo attenga, oggettivamente e soggettivamente, alla medesima vicenda sostanziale, ma si ponga anche in un rapporto di alternatività o incompatibilità rispetto all'originaria domanda formulata in sede di atto introduttivo del giudizio e risponda alla medesima utilità finale.
In assenza di tali presupposti la domanda proposta in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. non costituisce una semplice “modifica” della domanda ma si aggiunge ad essa, ed in tal senso ne va affermata la novità e la conseguente inammissibilità.
Nel caso in esame, infatti, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivato dal licenziamento subito a seguito del superamento del periodo di comporto (che l'appellante assume essere causalmente imputabile allo stato di malattia derivatole dal sinistro oggetto di causa) deve considerarsi certamente diversa, quanto a petitum e causa petendi, rispetto a quella formulata nell'atto di citazione in primo grado, nel quale l'appellante aveva domandato l'accertamento della responsabilità esclusiva del mezzo di proprietà della società e la condanna di quest'ultima, in solido con la sua società CP_2
assicuratrice, al risarcimento del danno non patrimoniale differenziale subito a seguito del sinistro, oltre alla refusione delle spese mediche sostenute.
pagina 5 di 7 La richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali derivanti dal licenziamento non può infatti essere considerata alla stregua di una diversa quantificazione o una mera specificazione della medesima domanda originariamente proposta, poiché essa è diretta alla liquidazione di un danno da lucro cessante che, per quanto in astratto riconducibile al sinistro oggetto di causa, presuppone l'accertamento di fatti costitutivi, quali il licenziamento subito dall'odierna appellante ed il nesso di causalità tra questo e il danno psico-fisico subito a seguito del sinistro, ulteriori e profondamente differenti rispetto a quelli oggetto della domanda originaria.
Applicando le coordinate interpretative dinanzi richiamate, tale domanda potrebbe anche considerarsi astrattamente collegata alla medesima vicenda sostanziale rispetto a quella formulata nell'atto di citazione, ma essa non può certo ritenersi una domanda alternativa né tantomeno incompatibile rispetto a quella originariamente proposta dalla nell'atto di citazione in primo grado, andando piuttosto Pt_1
ad aggiungersi ad essa in quanto diretta a soddisfare una ulteriore utilità sostanziale, e cioè il riconoscimento di un diritto al risarcimento per un danno ulteriore e di natura differente rispetto a quello strettamente collegato al danno alla salute inizialmente richiesto nell'atto di citazione.
La circostanza che il licenziamento sia sopravvenuto rispetto all'epoca di introduzione del giudizio non consente di giungere ad una diversa conclusione, dal momento che l'esigenza del simultaneus processus non si spinge fino al punto di sovvertire i vigenti principi in materia di preclusioni processuali.
Nella fattispecie non si è all'interno della stessa vicenda sostanziale, poiché se è vero che il sinistro che ha cagionato la malattia, che a sua volta sarebbe causa delle numerose assenze dal lavoro, è il medesimo, il thema decidendum rispetto a quello originario è stato ampliato, avendo la parte attrice introdotto il diverso aspetto dell'incidenza della malattia sulla possibilità di svolgere attività lavorativa e del danno patrimoniale da lucro cessante, ontologicamente diverso dalle richieste precedenti, in cui si discorreva di danno non patrimoniale alla salute e danno patrimoniale emergente per le spese di natura medica sostenute.
Per tali motivi, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito del licenziamento deve essere considerata non come modificazione della domanda originariamente proposta, bensì come proposizione di una vera e propria domanda nuova e, dunque, inammissibile ai sensi del comma 6 dell'art. 183, comma 1 c.p.c.
pagina 6 di 7 La reiezione del primo motivo di appello rende superflua una pronuncia sul secondo motivo, basato sulla mancata ammissione in primo grado della C.T.U. contabile che sarebbe stata necessaria al fine di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante da licenziamento, domanda che tuttavia deve considerarsi inammissibile per i motivi già chiariti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, in favore della come da dispositivo, applicando parametri minimi sulla base del valore della domanda CP_1
rigettata indicato in atto di appello e tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che si liquidano in euro € 7.120,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 23 giugno 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio GL
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio GL Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 521/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in TERNI, VIA ROMA Parte_1 C.F._1
102 presso lo studio dell'Avv. Donatella Virili, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in PERUGIA, Controparte_1 P.IVA_1
VIA MARCONI N. 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Maori in virtù di procura rilasciata allegata all'atto di costituzione
APPELLATA
e contro
C.F. ) CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 avente ad
OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
- NEL MERITO in parziale riforma dell'impugnata sentenza: accogliere la domanda relativa ai pregiudizi di natura patrimoniale subiti dalla appellante in conseguenza del sinistro come quantificati nella memoria ex art. 183 VI° co. n. 1 c.p.c. e per l'effetto, condannare la in P. del l.r.p.t. nella sua qualità di impresa assicurativa Controparte_1
in solido con la in P. del l.r.p.t. nella sua qualità di proprietario del mezzo, al pagamento CP_2
della complessiva somma di € 275.103,77 o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi.
Per parte appellata:
In via principale:
- RIGETTARE l'appello proposto da con atto di citazione in appello del 15.09.2023 nei Parte_1
confronti di e con conferma dell'impugnata sentenza del Controparte_1 CP_2
Tribunale di Terni n. 119/2023 del 17.02.2023.
Con vittoria delle spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 16.9.2023 la Sig.ra ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 119/2023 emessa dal tribunale di Terni che, in parziale accoglimento della domanda da lei formulata per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto in Terni in data 25/10/2017 - cagionato da veicolo di proprietà di assicurato con CP_2 [...]
- le ha liquidato la somma di € 96.817,67 a titolo di danno non patrimoniale alla salute Controparte_1
e danno patrimoniale per le spese mediche affrontate, oltre interessi, dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento del danno di natura patrimoniale conseguente al licenziamento, formulata in prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c..
pagina 2 di 7 Con il primo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivato dal licenziamento per superamento del periodo di comporto, formulata per la prima volta nella memoria ex art 183, comma 6, n. 1, ritenendola una domanda nuova. L'appellante ha dedotto che solo successivamente alla notifica dell'atto di citazione – 4.12.2019 - la sig.ra è stata licenziata per Pt_1
superamento del periodo di comporto a causa delle numerose assenze provocate dalla gravità della malattia accertata nel corso del giudizio, subendo pertanto l'ulteriore grave danno patrimoniale rappresentato dalla perdita del posto di lavoro con conseguente richiesta risarcitoria, che ben poteva essere avanzata nella prima memoria 183, essendo ammissibile la modifica della domanda iniziale, purché si rimanga nell'ambito della medesima vicenda sostanziale.
Con il secondo motivo di appello la signora ha dedotto l'erroneità/ insufficiente motivazione della Pt_1
sentenza con riguardo alla mancata ammissione della richiesta di C.T.U. contabile diretta a calcolare il danno patrimoniale subito dall'appellante a seguito del licenziamento, richiesta che secondo il giudice di primo grado sarebbe stata, oltre che inammissibile perché tardiva, generica e non sufficientemente circostanziata.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 25.01.2024 Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del provvedimento di primo grado.
Ha eccepito, con riguardo al primo motivo di appello, che il giudice di primo grado ha correttamente valutato l'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da licenziamento, che deve considerarsi domanda nuova anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali citati dall'appellante, che consentono, in sede di memoria ex art 183, comma 6, n.1 unicamente la proposizione di domande che siano in rapporto di alternatività o incompatibilità con la domanda originariamente proposta.
Quanto al secondo motivo, la società appellata ha eccepito che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da licenziamento deve comunque ritenersi generica ed inammissibile ovvero nulla per carenza in ordine all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, e che in ogni caso la domanda è infondata nel merito per difetto di prova, non essendo dimostrati la pagina 3 di 7 legittimità del licenziamento, il nesso eziologico, in assenza di domande di ferie o aspettativa che era onere della lavoratrice presentare al fine di preservare il proprio posto di lavoro. rimaneva contumace, ad onta della regolare notifica dell'atto introduttivo, avvenuta con pec CP_2
del 16.9.2023.
La causa, all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. , mutato il consigliere relatore, è stata riservata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato.
Giova precisare che nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio l'odierna appellante aveva domandato la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale per il danno alla salute subito a seguito del sinistro per cui è causa, oltre al danno patrimoniale derivato dalle spese mediche conseguenti.
Successivamente, in sede di memoria ex art 183, comma 6, n. 1 c.p.c. parte appellante ha dedotto che nelle more del giudizio era stato rivalutato in aumento dall' il suo grado di invalidità permanente CP_3
ed erano sopravvenute maggiori spese mediche, inoltre le era stato comunicato dal datore di lavoro, in data 27.02.2020, il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Per tale ultimo motivo l'odierna appellante modificava la domanda originariamente formulata, allegando che il superamento del periodo di comporto fosse riconducibile alla malattia derivatale dal sinistro e chiedendo perciò la condanna degli odierni appellati al pagamento dei danni patrimoniali derivati dal licenziamento, quali il minor reddito ottenuto dal licenziamento al pagamento della NASPI, il mancato reddito a causa del licenziamento, la mancata corresponsione di parte del TFR e le differenze pensionistiche dovute alla fine precoce del rapporto di lavoro, per un totale di euro 275.103,77 secondo i conteggi elaborati dal patronato e da uno studio commerciale. CP_4
Su punto, va certamente condivisa la decisone del giudice di primo grado che ha ritenuto inammissibile la formulazione di tale domanda, da qualificarsi come nuova, in sede di memoria ex art 183, comma 6,
n.1, e ciò proprio in considerazione dei principi di diritto espressi dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
pagina 4 di 7 La giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione in materia ammette, a partire dalla pronuncia a Sezioni unite citata dall'appellante (SS UU 12310/2015), una modificazione del thema decidendum della domanda originariamente introdotta “oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183
c.p.c.” purché la domanda modificata presenti “ il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda
(salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/11/2024, n. 28873. Si vedano anche Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/08/2023, n. 24458; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 07/09/2020, n. 18546;
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/04/2017, n. 10513).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità in tali pronunce ha precisato i confini di ammissibilità della modificazione della domanda giudiziale in sede di memoria ex art 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ammettendo la proposizione di domande che vadano a alterare quelli che vengono tradizionalmente individuati quali suoi elementi identificativi intesi in senso formale (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata non solo attenga, oggettivamente e soggettivamente, alla medesima vicenda sostanziale, ma si ponga anche in un rapporto di alternatività o incompatibilità rispetto all'originaria domanda formulata in sede di atto introduttivo del giudizio e risponda alla medesima utilità finale.
In assenza di tali presupposti la domanda proposta in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. non costituisce una semplice “modifica” della domanda ma si aggiunge ad essa, ed in tal senso ne va affermata la novità e la conseguente inammissibilità.
Nel caso in esame, infatti, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivato dal licenziamento subito a seguito del superamento del periodo di comporto (che l'appellante assume essere causalmente imputabile allo stato di malattia derivatole dal sinistro oggetto di causa) deve considerarsi certamente diversa, quanto a petitum e causa petendi, rispetto a quella formulata nell'atto di citazione in primo grado, nel quale l'appellante aveva domandato l'accertamento della responsabilità esclusiva del mezzo di proprietà della società e la condanna di quest'ultima, in solido con la sua società CP_2
assicuratrice, al risarcimento del danno non patrimoniale differenziale subito a seguito del sinistro, oltre alla refusione delle spese mediche sostenute.
pagina 5 di 7 La richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali derivanti dal licenziamento non può infatti essere considerata alla stregua di una diversa quantificazione o una mera specificazione della medesima domanda originariamente proposta, poiché essa è diretta alla liquidazione di un danno da lucro cessante che, per quanto in astratto riconducibile al sinistro oggetto di causa, presuppone l'accertamento di fatti costitutivi, quali il licenziamento subito dall'odierna appellante ed il nesso di causalità tra questo e il danno psico-fisico subito a seguito del sinistro, ulteriori e profondamente differenti rispetto a quelli oggetto della domanda originaria.
Applicando le coordinate interpretative dinanzi richiamate, tale domanda potrebbe anche considerarsi astrattamente collegata alla medesima vicenda sostanziale rispetto a quella formulata nell'atto di citazione, ma essa non può certo ritenersi una domanda alternativa né tantomeno incompatibile rispetto a quella originariamente proposta dalla nell'atto di citazione in primo grado, andando piuttosto Pt_1
ad aggiungersi ad essa in quanto diretta a soddisfare una ulteriore utilità sostanziale, e cioè il riconoscimento di un diritto al risarcimento per un danno ulteriore e di natura differente rispetto a quello strettamente collegato al danno alla salute inizialmente richiesto nell'atto di citazione.
La circostanza che il licenziamento sia sopravvenuto rispetto all'epoca di introduzione del giudizio non consente di giungere ad una diversa conclusione, dal momento che l'esigenza del simultaneus processus non si spinge fino al punto di sovvertire i vigenti principi in materia di preclusioni processuali.
Nella fattispecie non si è all'interno della stessa vicenda sostanziale, poiché se è vero che il sinistro che ha cagionato la malattia, che a sua volta sarebbe causa delle numerose assenze dal lavoro, è il medesimo, il thema decidendum rispetto a quello originario è stato ampliato, avendo la parte attrice introdotto il diverso aspetto dell'incidenza della malattia sulla possibilità di svolgere attività lavorativa e del danno patrimoniale da lucro cessante, ontologicamente diverso dalle richieste precedenti, in cui si discorreva di danno non patrimoniale alla salute e danno patrimoniale emergente per le spese di natura medica sostenute.
Per tali motivi, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito del licenziamento deve essere considerata non come modificazione della domanda originariamente proposta, bensì come proposizione di una vera e propria domanda nuova e, dunque, inammissibile ai sensi del comma 6 dell'art. 183, comma 1 c.p.c.
pagina 6 di 7 La reiezione del primo motivo di appello rende superflua una pronuncia sul secondo motivo, basato sulla mancata ammissione in primo grado della C.T.U. contabile che sarebbe stata necessaria al fine di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante da licenziamento, domanda che tuttavia deve considerarsi inammissibile per i motivi già chiariti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, in favore della come da dispositivo, applicando parametri minimi sulla base del valore della domanda CP_1
rigettata indicato in atto di appello e tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che si liquidano in euro € 7.120,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 23 giugno 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio GL
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