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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/09/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice onorario dott.ssa Antonella Iacoboni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Emessa ai sensi dell'art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n.3130 /21 R.G. avente ad oggetto: azione di risarcimento danni
TRA
rapp.ta e difesa avv. SCOTTI Francesca come da procura in atti Parte_1
- PARTE ATTRICE -
E
in persona del lrpt rapp.ta e difesa da avv. BONSERA Anna in Controparte_1
virtù di comparsa di costituzione nuovo procuratore in atti
- PARTE CONVENUTA -
CONCLUSIONI : PRECISATE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE fissata in data 5.09.2025 ex art. 281 sexies cpc con termine per note autorizzate
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La soc attrice chiedeva all'intestato Tribunale condanna nei confronti di Controparte_1
alla restituzione delle somme di euro 14.8080, 00 o quella maggiore o minore accertata
[...]
in corso del giudizio , a titolo di interessi maturati per buoni fruttiferi postali cointestati alla attrice , oltre interessi legali maturati dalla data del rimborso sino al soddisfo e risarcimento dei danni subiti;
in via subordinata relativamente al buono fruttifero n 284
serie PQ condannare al pagamento della somma di euro 8.015, 29 come CP_1
riconosciuta dalla convenuta oltre la differenza pari ad euro 13.002, 91 con vittoria di spese.
Parte attrice asseriva che al momento dell'incasso i buoni non venivano rivalutati secondo i tassi di interesse contrattuali come riportati nelle tabelle sul retro dei buoni stessi ,
pertanto veniva incassato il minor importo di euro 22.813,00 anziché l'importo maggiore dovuto pari ad euro 37.621,00 . In via stragiudiziale le Poste riconoscevano il minor importo di euro 8.015, 29 che non veniva accettato dalla controparte .
Nel presente giudizio la società convenuta chiedeva pertanto, il rigetto della avversa domanda per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione ritenendo comunque corretta la determinazione della somma già versata in favore della al momento Parte_1
dell'incasso dei titoli pari ad euro 22.813, 13.
Sosteneva la società convenuta che i buoni nn 354 e 356 in ragione della data di emissione appartengono alla serie Q con rendimenti previsti che non hanno subito variazione nel tempo. Pertanto la differenza che asserisce controparte sarebbe imputabile all'applicazione della ritenuta fiscale come stabilito dal DM del Tesoro 23/6/97 .Relativamente al titolo
284 la convenuta, in esito al reclamo proposto dalla parte attrice riconosce l'errore nella liquidazione e dichiara dover corrispondere il maggior importo di euro 8015,00, ancora non riscosso in fase stragiudiziale dall'investitore.
Il presente procedimento assegnato alla giudice dott.ssa Ciccolo perveniva avanti questo giudice all'udienza del 26.3.23 ex ordine di servizio Presidente del Tribunale di Frosinone.
In corso di causa si costituiva per la parte convenuta nuovo procuratore avv. Anna Bonsera
in virtù di procura generale alle liti notar ( rep 55418 del 4.5.22 ) . Per_1 In via istruttoria veniva ammessa la CTU contabile e nominato il dott. Commercialista
il giudice affidava i seguenti quesiti : “ Considerato il rimborso dei buoni Persona_2
postali fruttiferi per cui è causa accerti e determini l'importo dovuto all'investitore a titolo di interessi maturati e dovuti. Parte_1
All'esito delle risultanze dell'elaborato peritale d'ufficio il giudice fissava udienza al
24.6.25 per conciliazione giudiziale ex art 185 bis cpc , la parte attrice aderiva alla proposta “di accettare l'importo ulteriore di euro 8015,29 come accertato dalla CTU
contabile e versate dalle con spese di lite compensate “ . La parte Controparte_1
convenuta non aderiva alla proposta di conciliazione giudiziale né formulava una diversa proposta .
Il giudice ,dato atto di quanto sopra, stante la mancata adesione della convenuta alla disposta conciliazione giudiziale, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti fissava udienza per discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza del 5.09.25 e per deposito contestuale della emananda sentenza.
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La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento nei limiti di cui in motivazione
Sulla scorta dell'accertamento peritale il CTU contabile ha accertato che in ordine ai tre titoli esaminati , in esito all'introduzione della ritenuta erariale ( ex Legge n 759 del 86 )
sui buoni gli interessi maturati sono assoggettati alla ritenuta del 12.50 %. In base poi al
DM del Tesoro effettivamente il buono in oggetto serie Q in ragione dell'applicazione della ritenuta fiscale avrebbe subito una differenza di rendimento netto rispetto quello maggiore indicato al momento dell'emissione del titolo.
In particolare il CTU in risposta ai quesiti posti rilevava che il calcolo degli interessi sui buoni postali n 354 e 356 ciascuno di 1.000.000 delle vecchie lire applicata la capitalizzazione annuale al lordo della ritenuta fiscale (ora imposta sostitutiva ) del
12.50% ( cfr. Ctu ). Sugli stessi buoni vanno riconosciuti gli interessi successivi al ventesimo anno in capitalizzazione semplice al netto della imposta sostitutiva .
In riferimento al buono postale n 284 di 2.000.000 delle vecchie lire applicata la capitalizzazione annuale al lordo della ritenuta fiscale del 12.50 % . Sullo stesso buono vanno riconosciuti gli interessi successivi al ventesimo anno fissati al 15% in capitalizzazione semplice al netto della imposta sostitutiva (Cfr tabella Ctu)
Deriva come, in base all'accertamento peritale, che questo giudice ritiene di condividere,
in relazione al buono n 284, risulta una differenza di euro 8015,30 dovuta all'investitore per rimborso del titolo in esame, atteso che è stato già effettuato il rimborso di euro
22.813,13 da al momento della scadenza dei buoni postali in esame . CP_1
In tema, anche, la giurisprudenza di merito ha osservato come per i buoni fruttiferi emessi dal 1 ottobre 1987 (come quello in esame ), debba applicarsi l'imposta al 12.50 % ,
siccome assoggettati alla disciplina di cui al DM del Tesoro 13.6.1986 e legge 1986 n
759 “; ( In tal senso , Corte Appello Aquila sentenza n 73 /2025; Tribunale di Roma
sentenza n 17588 / 2021 ).
Per le motivazioni che precedono ed alla luce delle norme richiamate appare corretto il calcolo operato dal Consulente in ordine al maggior importo di euro 8015,30 che deve essere riconosciuto a favore dell'investitore , pertanto la domanda attrice Parte_1
può trovare parziale accoglimento .
E' da dire che, l' convenuto ha provveduto a versare alla parte attrice tale importo , CP_2
in corso di causa, successivamente al deposito dell'elaborato peritale del CTU .
Il giudice , pertanto, aveva invitato le parti ad aderire alla conciliazione giudiziale , nello specifico la parte attrice dichiarava di accettare l'importo di euro 8015,29 a completa definizione della controversia con spese di lite compensate. Le a mezzo del CP_1
suo procuratore dichiarava “ di non aver aderire alla conciliazione giudiziale “ nei termini di cui sopra ( cfr. udienza del 24.6.25 ) .
In considerazione del comportamento processuale delle che ha rifiutato la proposta CP_1
conciliativa senza giustificato motivo e stante anche l'accoglimento parziale della domanda attorea condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo .Le spese della CTU liquidate con ordinanza istruttoria sono poste a carico della convenuta .
PQM
L'intestato Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa , così decide :
- In parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore nei Parte_1
confronti della convenuta in persona del lrpt condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento dell'importo di euro 8015,30 compensivo degli interessi in favore della parte attrice;
- Condanna in persona del lrpt al pagamento delle spese di lite che Controparte_1
liquida in favore di in complessivi euro 4000,00 di cui 200,00 per spese ed Parte_1
euro 3800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge.
Le spese della CTU liquidate in istruttoria sono poste a carico della convenuta .
Così deciso a verbale d'udienza del 05.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Iacoboni