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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/07/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Giovanna Claudia Ragusa Giudice
Matteo De Nes Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 26.4.2023 al R.G. n. 1295/2023 vertente t r a
(c.f. ), nata ad [...] il [...], sia in Parte_1 C.F._1
proprio e quale genitrice esercente la responsabilità genitoriale sulla GL minore
[...]
(c.f. nata a [...] il [...], entrambe residenti a Per_1 C.F._2
Favara, in viale Aldo Moro n. 56, con l'Avv. Rosanne Marie Di Vita;
ATTRICE
e
(c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3
in via La Spezia n. 28, con l'Avv. Sergio Spina;
CONVENUTO
nonché
PUBBLICO MINISTERO, interveniente necessario, debitamente notiziato;
***
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice (in proprio e nella qualità di genitrice di , come Parte_1 Persona_1
da nota di precisazione delle conclusioni:
a) Dichiarare che dalla relazione sentimentale intrattenuta tra la sig.ra ed Parte_1
il sig. nasceva in Palermo il 14 agosto 2013 la bambina di nome Controparte_1 [...]
e dichiarare, per l'effetto, che il sig. è il padre biologico della Per_1 Controparte_1
bambina di nome Persona_1
b) Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile di Palermo di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della detta minore, come prescritto dal D.P.R.
n. 396/2000;
c) Accertare e Dichiarare la sussistenza della responsabilità da illecito endofamiliare a carico
del sig. per i motivi indicati in narrativa e, dunque, Condannare esso Controparte_1
convenuto a risarcire tutti i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., diretti ed indiretti, subiti
e subendi, occorsi alla sig.ra sia in proprio che nella qualità di genitore- Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale- della minore oltre interessi di mora e Persona_1
rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento fino a quella dell'effettivo soddisfo, il
tutto da determinarsi in via equitativa;
d) Accertare e Dichiarare l'intervenuta violazione dell'obbligo costituzionale di mantenimento
della prole da parte del sig. per i motivi indicati in narrativa e, dunque, Controparte_1
Condannare lo stesso convenuto a risarcire tutti i danni patrimoniali, diretti ed indiretti,
subiti e subendi, occorsi alla sig.ra sia in proprio che nella qualità di Parte_1
genitore – esercente la responsabilità genitoriale – della minore oltre interessi Persona_1
di mora e rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento fino a quella dell'effettivo
soddisfo, il tutto da determinarsi in via equitativa e quantificato in forfettarie € 250.000,00
o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà opportuno;
e) Porre a carico del signor , ed in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento della minore l'obbligo di versare un assegno pari ad almeno Persona_1
2 €1.500,00 mensili, oltre spese straordinarie con decorrenza dalla data di nascita della
minore, 14 agosto 2013.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, aumentate del 30% in quanto il
presente atto è stato generato utilizzando tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
consultazione e la fruizione attraverso la navigazione all'interno del documento, così come
previsto dall'art. 4, comma 1 bis, D.M n. 55 del 10 marzo 2014, comma inserito dall'art. 1,
comma 1, lett. b) D.M. n. 37 del 8 marzo 2018 e successivamente modificato dall'art. 2 comma
1 lett. b) , D.M. 13 agosto 2022 n. 147. Salvo ogni altro diritto”.
Per il convenuto , come da nota di precisazione delle conclusioni che Controparte_1
rinvia alla comparsa di costituzione:
1) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Agrigento
rimettendo le parti dinnanzi al Tribunale competente che si indica nel Tribunale di Roma;
2) Nel merito: dichiarare che il sig. è il padre biologico della minore Controparte_1 [...]
e per l'effetto ordinare all'Ufficio di Stato civile del Comune di Palermo di eseguire la Per_2
trascrizione e annotazione nell'atto di nascita;
- respingere la domanda attorea relativa al risarcimento del danno endofamiliare non
patrimoniale in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
- dichiarare inammissibile la domanda attorea relativa al risarcimento del danno
patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento per estrema genericità e violazione dell'art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c. o, in subordine, rigettare la domanda attorea relativa al
risarcimento del danno patrimoniale, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le
motivazioni di cui in narrativa;
- respingere la richiesta di mantenimento avanzata dalla sig.ra in proprio Controparte_2
e determinare nella misura pari, o comunque non superiore, ad € 500,00 l'obbligazione di
pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento della Controparte_1
Per_ GL , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ponendo a carico di entrambi
i genitori in ragione del 50% le spese straordinarie necessarie per la minore secondo il
3 Protocollo in uso presso il Tribunale;
[inoltre, come da nota di precisazione delle conclusioni:
“disponendo tempi e modi affinchè sia consentito al di vedere la propria GL allo CP_1
stato alienata dalla ricorrente”];
3) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
4) in via istruttoria (omissis)”.
***
MOTIVAZIONE
Fatti salienti e profili processuali rilevanti
La presente controversia è stata incardinata dall'attrice in proprio e Parte_1
nella qualità di genitrice della GL minore (nata a [...] il [...]) al Persona_1
fine di ottenere, innanzitutto, la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. nei confronti di . Ha affermato infatti di aver avuto con quest'ultimo nel Controparte_1
Per_ 2013 una relazione dalla quale nacque , mai riconosciuta dal padre e della cui crescita si sarebbe occupata, da sempre, solo lei. L'attrice ha chiesto, di conseguenza, anche l'attribuzione a carico del di un assegno di mantenimento a favore della GL di CP_1
euro 1.500,00 mensili. Ha chiesto infine la condanna del convenuto al risarcimento del danno endo-familiare (patrimoniale e non patrimoniale) a favore sia dell'attrice in proprio
Per_ che nella qualità di madre di , danno che deriverebbe dal mancato riconoscimento di
Per_
da parte del e dalla privazione della figura genitoriale paterna per circa dieci CP_1
anni (dalla nascita nel 2013 sino al presente giudizio).
Il convenuto , costituitosi, ha eccepito in via preliminare l'incompetenza di CP_1
questo Tribunale a favore del foro di Roma, dove egli è residente (eccezione destituita di fondamento in quanto la causa è stata correttamente incardinata nel luogo di residenza della minore); nel merito, ha aderito alla domanda dell'attrice di accertamento giudiziale
Per_ della sua paternità, affermando di aver sempre saputo di essere padre di e di aver sempre contribuito al suo mantenimento;
ha chiesto la regolazione del regime di visita e la
4 determinazione di un assegno di mantenimento mensile di 500,00 euro;
ha chiesto infine il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, stante la non ammissione delle prove orali richieste (per testi e per interpello), in quanto in parte formulate in termini generici in parte inconferenti rispetto al thema decidendum (cfr. ordinanza del 2.3.2024).
È stata inoltre acquisita la documentazione fiscale e reddituale di entrambe le parti. La
causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità
La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata da nella Parte_1
qualità di genitrice del minore deve essere accolta. Persona_3
A norma dell'art. 269 c.c., la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso e la prova può essere data con ogni mezzo;
ai sensi dell'art. 270 c.c. l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
Sul punto si rileva innanzitutto l'assenza di contestazioni del convenuto CP_1
Per_
. La e il , peraltro, a quasi un anno dalla nascita di (ossia il
[...] Per_1 CP_1
26.5.2014) avevano congiuntamente richiesto un esame genetico presso un laboratorio di
Roma, che ha accertato il legame di paternità tra la bambina e il (doc. 2 di parte CP_1
attrice).
La documentazione relativa al test genetico e l'assenza di contestazione conducono quindi a ritenere provato il rapporto di paternità tra e Controparte_1 Persona_1
In assenza di domande specifiche da parte del padre, la minore manterrà il cognome della madre, cognome che peraltro ormai caratterizza la sua identità in modo consolidato (il
14.8.2025 compirà 12 anni).
Sul regime di affidamento e mantenimento della minore
A decorrere dal passaggio in giudicato del capo della presente sentenza relativo alla dichiarazione giudiziale di paternità, dovrà instaurarsi il regime di affidamento e
Per_ collocamento della minore .
5 In ordine all'affidamento e al collocamento, l'attrice nulla ha precisato nelle conclusioni rassegnate, limitandosi a richiedere il contribuito al mantenimento della GL (solo nella comparsa conclusionale ha richiesto l'affidamento esclusivo, richiesta che però deve ritenersi tardiva e comunque non supportata da nuovi elementi rispetto a quelli già
prodotti in giudizio).
Per_ Deve quindi essere disposto l'affidamento condiviso della minore , in assenza di elementi da cui desumere la necessità di affidamento esclusivo. Sul punto, si rileva che il mancato riconoscimento da parte del padre della GL e le rare occasioni in cui si sono visti (fatto pacifico) non escludono alla radice l'attitudine del primo a prendersi cura della seconda;
il , peraltro, ha provato di aver sempre contribuito al mantenimento della CP_1
GL versando regolarmente 500,00 euro alla madre, dimostrando quindi attenzione per i bisogni della minore (cfr. doc. 1 di parte convenuta, documentazione bancaria allegata dal convenuto da cui si evince la regolarità e la costanza dei versamenti).
I rari incontri tra padre e GL e il mancato riconoscimento vanno letti dunque nel contesto di una elevata conflittualità tra la e il;
l'aperta ostilità della prima Per_1 CP_1
(che si desume dai numerosi messaggi allegati dal convenuto – docc. 8, 9 e 10, in cui la assume spesso un tono decisamente aggressivo), non ha certo favorito il regolare Per_1
decorso della crisi relazionale e la gestione del rapporto con la GL.
Andrà poi disposto il collocamento della minore presso il domicilio della madre a Favara, paese dove la bambina è cresciuta e dove sono radicati i suoi affetti e la sua vita sociale.
In ordine al diritto di visita del padre, dal momento che questi vive e lavora a Roma si ritiene che esso vada garantito tenuto conto della distanza. A tal fine, è necessario invitare la ad agevolare i rapporti padre e GL, garantendo, nei periodi in cui questi non Per_1
possono incontrarsi, delle videochiamate giornaliere in fasce orarie compatibili con le esigenze scolastiche, ludiche, fisiologiche della minore, ma anche con le esigenze lavorative e di riposo dei genitori, senza, tuttavia, fissare un orario fisso, per non burocratizzare la vita quotidiana della minore, ormai quasi dodicenne.
6 Il potrà incontrare la GL liberamente ogni qualvolta riesca a raggiungerla in CP_1
Sicilia; in caso di disaccordo tra i genitori, potrà incontrarla per cinque giorni consecutivi, una volta al mese a Favara (quattro notti sino alle ore 20.00 del quinto giorno), previo preavviso da comunicare 15 giorni prima del suo arrivo, con possibilità, in caso di sospensioni prolungate delle lezioni durante l'anno scolastico, di concordare delle trasferte della minore con il padre per cinque giorni. Va prevista poi la possibilità che il Circiello
porti con sé la minore per un periodo di una settimana durante le vacanze natalizie,
facendo in modo che la GL possa trascorrere le giornate delle festività principali un anno con uno e un anno con l'altro genitore. Va prevista altresì la possibilità che il Circiello porti con sé la minore, ad anni alterni, tre giorni durante le festività pasquali (comprese Pasqua
e Pasquetta). Il , inoltre, potrà portare con sé la GL per una settimana nel mese CP_1
di giugno, al termine dell'anno scolastico, e per quindici giorni anche consecutivi nel mese di luglio o agosto, da concordare entro il 1° giugno di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
In ordine al contributo al mantenimento, si rileva che dalla documentazione fiscale e reddituale acquisita si evince che il , chef di professione, gode di un reddito annuo CP_1
complessivo lordo che oscilla tra 50.000,00 e 60.000,00 euro circa;
si ritiene che quanto sinora da lui versato dalla nascita della GL (500,00 euro al mese), pur in assenza del riconoscimento, sia stato idoneo a garantire un adeguato supporto al mantenimento. Ora, alla luce dell'età della GL e delle mutate esigenze che, come noto, caratterizzano il periodo adolescenziale, si ritiene congruo stabilire l'assegno nella misura di 650,00 euro mensili,
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie,
preventivamente concordate e documentate, sostenute nell'interesse della GL, anche tenuto conto delle spese di trasferta che lo stesso dovrà affrontare. CP_1
Sulla domanda di risarcimento del danno endo-familiare
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno endo-familiare formulata
Per_ dall'attrice nella qualità di genitrice di , è doveroso premettere che siffatto danno deriva
7 dalla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., e costituisce il fondamento di una responsabilità aquiliana risarcibile equitativamente (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34986 del
28/11/2022, Rv. 666291 - 01). L'onere della prova segue le generali regole in materia di responsabilità da fatto illecito.
Nel caso in esame, l'attrice ha fondato la sua pretesa risarcitoria unicamente sul
Per_ mancato riconoscimento da parte del della GL , sull'inadeguato contributo CP_1
al mantenimento e sul suo presunto disinteresse nei confronti della medesima, che avrebbe trascorso la sua infanzia senza la figura paterna. Ha chiesto quindi la liquidazione del danno in via equitativa.
Per_ Ciò posto, è pacifico che il convento ha sempre saputo di essere il padre di ma,
secondo la sua prospettazione, non ha mai provveduto al riconoscimento, da un lato,
perché in concomitanza alla nascita della GL gli era stato diagnosticato un tumore e aveva dovuto sottoporsi a cure invasive (cfr. doc. 2 di parte convenuta), dall'altro, perché sarebbe sempre stato ostacolato da un atteggiamento fortemente ostile della Per_1
La domanda risarcitoria è infondata e non merita accoglimento.
Il mancato riconoscimento della GL non può rappresentare un danno endofamiliare
in re ipsa, essendo invece necessario indagare concretamente se l'attrice abbia fornito allegazioni ed elementi di prova sufficienti a supportare la sua domanda risarcitoria.
Quest'ultima, secondo la prospettazione attorea, si fonderebbe su due elementi: il non congruo contributo finanziario del e il suo presunto disinteresse per la GL. CP_1
In relazione al primo argomento, si rileva che esso è smentito dalle risultanze istruttorie,
da cui si evince che il , pur in assenza del riconoscimento, ha costantemente CP_1
Per_ versato 500,00 euro al mese alla madre per le necessità della piccola . Contrariamente
a quanto sostenuto dall'attrice, si ritiene che tale importo sia stato congruo in relazione alle necessità della minore, anche alla luce degli standard seguiti da questo Tribunale in materia di contribuiti al mantenimento.
8 Per_ Per quanto concerne invece l'asserito disinteresse del nel frequentare , CP_1
come già detto, dalla documentazione versata in atti emerge la forte ostilità dell'attrice nei confronti del convenuto. Non mancano, del resto, prove delle richieste del di poter CP_1
incontrare e vedere la GL (inviate a mezzo e-mail e a mezzo “whatsapp”). La sporadicità
della frequentazione tra padre e GL, pertanto, non può essere unicamente ascritta al comportamento del convenuto, quanto piuttosto a una situazione generale di forte conflittualità tra le parti, che non ha favorito un regolare regime di visita.
In conclusione, dunque, non si ritiene integrata la violazione degli obblighi del CP_1
di concorrere all'educazione e al mantenimento della GL.
Sulla domanda di risarcimento del danno iure proprio dell'attrice
L'attrice, infine, ha chiesto il risarcimento del danno iure proprio in quanto il mancato adeguato contributo finanziario da parte del avrebbe causato, nel 2019, il suo CP_1
trasferimento da Roma a Favara (paese di origine), al fine di cercare aiuto e sostegno da parte dei genitori;
ciò avrebbe determinato la perdita del lavoro che essa svolgeva nella capitale.
Sul punto, si rileva che la domanda attorea è generica, già in termini di allegazioni, non essendo specificato il lavoro svolto a Roma e non essendo delineato in che modo l'inadeguato contributo finanziario del avrebbe determinato la perdita del lavoro CP_1
Per_ medesimo sei anni dopo la nascita di . Sotto il profilo probatorio, poi, non risulta alcuna produzione da cui sia possibile evincere la circostanza della perdita del lavoro (la prova orale richiesta, peraltro, non aveva articolato alcunché in merito), né tantomeno il nesso di causa con il contributo finanziario del , ritenuto insufficiente. CP_1
Siffatte circostanze, unitamente alla prova che invece il ha sempre contribuito CP_1
finanziariamente al mantenimento della GL versando alla madre 500,00 euro al mese,
depongono per il rigetto della domanda in quanto priva di fondamento.
Sulle spese di lite
9 La natura della controversia, la soccombenza dell'attrice in relazione alla richiesta di risarcimento del danno endo-familiare e l'adesione del convenuto alla domanda dell'attrice di riconoscimento giudiziale della paternità, depongono per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che nata a [...] il [...], è GL biologica di Persona_1 CP_1
, nato a [...] il [...]; per l'effetto, ordina al competente Ufficiale di Stato
[...]
Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita relativo ad una volta passato in giudicato il presente capo n. 1; Persona_1
2) dispone che, dal passaggio in giudicato del precedente capo n. 1, la minore Persona_1
sia affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno,
con regolazione del diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
il padre verserà alla madre un contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento della GL pari a euro 650,00 mensili, rivalutabili secondo gli Persona_1
indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate;
3) rigetta le domande attoree di risarcimento del danno;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 27.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Matteo De Nes Marco Salvatori
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Giovanna Claudia Ragusa Giudice
Matteo De Nes Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 26.4.2023 al R.G. n. 1295/2023 vertente t r a
(c.f. ), nata ad [...] il [...], sia in Parte_1 C.F._1
proprio e quale genitrice esercente la responsabilità genitoriale sulla GL minore
[...]
(c.f. nata a [...] il [...], entrambe residenti a Per_1 C.F._2
Favara, in viale Aldo Moro n. 56, con l'Avv. Rosanne Marie Di Vita;
ATTRICE
e
(c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3
in via La Spezia n. 28, con l'Avv. Sergio Spina;
CONVENUTO
nonché
PUBBLICO MINISTERO, interveniente necessario, debitamente notiziato;
***
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice (in proprio e nella qualità di genitrice di , come Parte_1 Persona_1
da nota di precisazione delle conclusioni:
a) Dichiarare che dalla relazione sentimentale intrattenuta tra la sig.ra ed Parte_1
il sig. nasceva in Palermo il 14 agosto 2013 la bambina di nome Controparte_1 [...]
e dichiarare, per l'effetto, che il sig. è il padre biologico della Per_1 Controparte_1
bambina di nome Persona_1
b) Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile di Palermo di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della detta minore, come prescritto dal D.P.R.
n. 396/2000;
c) Accertare e Dichiarare la sussistenza della responsabilità da illecito endofamiliare a carico
del sig. per i motivi indicati in narrativa e, dunque, Condannare esso Controparte_1
convenuto a risarcire tutti i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., diretti ed indiretti, subiti
e subendi, occorsi alla sig.ra sia in proprio che nella qualità di genitore- Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale- della minore oltre interessi di mora e Persona_1
rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento fino a quella dell'effettivo soddisfo, il
tutto da determinarsi in via equitativa;
d) Accertare e Dichiarare l'intervenuta violazione dell'obbligo costituzionale di mantenimento
della prole da parte del sig. per i motivi indicati in narrativa e, dunque, Controparte_1
Condannare lo stesso convenuto a risarcire tutti i danni patrimoniali, diretti ed indiretti,
subiti e subendi, occorsi alla sig.ra sia in proprio che nella qualità di Parte_1
genitore – esercente la responsabilità genitoriale – della minore oltre interessi Persona_1
di mora e rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento fino a quella dell'effettivo
soddisfo, il tutto da determinarsi in via equitativa e quantificato in forfettarie € 250.000,00
o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà opportuno;
e) Porre a carico del signor , ed in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento della minore l'obbligo di versare un assegno pari ad almeno Persona_1
2 €1.500,00 mensili, oltre spese straordinarie con decorrenza dalla data di nascita della
minore, 14 agosto 2013.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, aumentate del 30% in quanto il
presente atto è stato generato utilizzando tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
consultazione e la fruizione attraverso la navigazione all'interno del documento, così come
previsto dall'art. 4, comma 1 bis, D.M n. 55 del 10 marzo 2014, comma inserito dall'art. 1,
comma 1, lett. b) D.M. n. 37 del 8 marzo 2018 e successivamente modificato dall'art. 2 comma
1 lett. b) , D.M. 13 agosto 2022 n. 147. Salvo ogni altro diritto”.
Per il convenuto , come da nota di precisazione delle conclusioni che Controparte_1
rinvia alla comparsa di costituzione:
1) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Agrigento
rimettendo le parti dinnanzi al Tribunale competente che si indica nel Tribunale di Roma;
2) Nel merito: dichiarare che il sig. è il padre biologico della minore Controparte_1 [...]
e per l'effetto ordinare all'Ufficio di Stato civile del Comune di Palermo di eseguire la Per_2
trascrizione e annotazione nell'atto di nascita;
- respingere la domanda attorea relativa al risarcimento del danno endofamiliare non
patrimoniale in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
- dichiarare inammissibile la domanda attorea relativa al risarcimento del danno
patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento per estrema genericità e violazione dell'art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c. o, in subordine, rigettare la domanda attorea relativa al
risarcimento del danno patrimoniale, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le
motivazioni di cui in narrativa;
- respingere la richiesta di mantenimento avanzata dalla sig.ra in proprio Controparte_2
e determinare nella misura pari, o comunque non superiore, ad € 500,00 l'obbligazione di
pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento della Controparte_1
Per_ GL , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ponendo a carico di entrambi
i genitori in ragione del 50% le spese straordinarie necessarie per la minore secondo il
3 Protocollo in uso presso il Tribunale;
[inoltre, come da nota di precisazione delle conclusioni:
“disponendo tempi e modi affinchè sia consentito al di vedere la propria GL allo CP_1
stato alienata dalla ricorrente”];
3) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
4) in via istruttoria (omissis)”.
***
MOTIVAZIONE
Fatti salienti e profili processuali rilevanti
La presente controversia è stata incardinata dall'attrice in proprio e Parte_1
nella qualità di genitrice della GL minore (nata a [...] il [...]) al Persona_1
fine di ottenere, innanzitutto, la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. nei confronti di . Ha affermato infatti di aver avuto con quest'ultimo nel Controparte_1
Per_ 2013 una relazione dalla quale nacque , mai riconosciuta dal padre e della cui crescita si sarebbe occupata, da sempre, solo lei. L'attrice ha chiesto, di conseguenza, anche l'attribuzione a carico del di un assegno di mantenimento a favore della GL di CP_1
euro 1.500,00 mensili. Ha chiesto infine la condanna del convenuto al risarcimento del danno endo-familiare (patrimoniale e non patrimoniale) a favore sia dell'attrice in proprio
Per_ che nella qualità di madre di , danno che deriverebbe dal mancato riconoscimento di
Per_
da parte del e dalla privazione della figura genitoriale paterna per circa dieci CP_1
anni (dalla nascita nel 2013 sino al presente giudizio).
Il convenuto , costituitosi, ha eccepito in via preliminare l'incompetenza di CP_1
questo Tribunale a favore del foro di Roma, dove egli è residente (eccezione destituita di fondamento in quanto la causa è stata correttamente incardinata nel luogo di residenza della minore); nel merito, ha aderito alla domanda dell'attrice di accertamento giudiziale
Per_ della sua paternità, affermando di aver sempre saputo di essere padre di e di aver sempre contribuito al suo mantenimento;
ha chiesto la regolazione del regime di visita e la
4 determinazione di un assegno di mantenimento mensile di 500,00 euro;
ha chiesto infine il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, stante la non ammissione delle prove orali richieste (per testi e per interpello), in quanto in parte formulate in termini generici in parte inconferenti rispetto al thema decidendum (cfr. ordinanza del 2.3.2024).
È stata inoltre acquisita la documentazione fiscale e reddituale di entrambe le parti. La
causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità
La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata da nella Parte_1
qualità di genitrice del minore deve essere accolta. Persona_3
A norma dell'art. 269 c.c., la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso e la prova può essere data con ogni mezzo;
ai sensi dell'art. 270 c.c. l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
Sul punto si rileva innanzitutto l'assenza di contestazioni del convenuto CP_1
Per_
. La e il , peraltro, a quasi un anno dalla nascita di (ossia il
[...] Per_1 CP_1
26.5.2014) avevano congiuntamente richiesto un esame genetico presso un laboratorio di
Roma, che ha accertato il legame di paternità tra la bambina e il (doc. 2 di parte CP_1
attrice).
La documentazione relativa al test genetico e l'assenza di contestazione conducono quindi a ritenere provato il rapporto di paternità tra e Controparte_1 Persona_1
In assenza di domande specifiche da parte del padre, la minore manterrà il cognome della madre, cognome che peraltro ormai caratterizza la sua identità in modo consolidato (il
14.8.2025 compirà 12 anni).
Sul regime di affidamento e mantenimento della minore
A decorrere dal passaggio in giudicato del capo della presente sentenza relativo alla dichiarazione giudiziale di paternità, dovrà instaurarsi il regime di affidamento e
Per_ collocamento della minore .
5 In ordine all'affidamento e al collocamento, l'attrice nulla ha precisato nelle conclusioni rassegnate, limitandosi a richiedere il contribuito al mantenimento della GL (solo nella comparsa conclusionale ha richiesto l'affidamento esclusivo, richiesta che però deve ritenersi tardiva e comunque non supportata da nuovi elementi rispetto a quelli già
prodotti in giudizio).
Per_ Deve quindi essere disposto l'affidamento condiviso della minore , in assenza di elementi da cui desumere la necessità di affidamento esclusivo. Sul punto, si rileva che il mancato riconoscimento da parte del padre della GL e le rare occasioni in cui si sono visti (fatto pacifico) non escludono alla radice l'attitudine del primo a prendersi cura della seconda;
il , peraltro, ha provato di aver sempre contribuito al mantenimento della CP_1
GL versando regolarmente 500,00 euro alla madre, dimostrando quindi attenzione per i bisogni della minore (cfr. doc. 1 di parte convenuta, documentazione bancaria allegata dal convenuto da cui si evince la regolarità e la costanza dei versamenti).
I rari incontri tra padre e GL e il mancato riconoscimento vanno letti dunque nel contesto di una elevata conflittualità tra la e il;
l'aperta ostilità della prima Per_1 CP_1
(che si desume dai numerosi messaggi allegati dal convenuto – docc. 8, 9 e 10, in cui la assume spesso un tono decisamente aggressivo), non ha certo favorito il regolare Per_1
decorso della crisi relazionale e la gestione del rapporto con la GL.
Andrà poi disposto il collocamento della minore presso il domicilio della madre a Favara, paese dove la bambina è cresciuta e dove sono radicati i suoi affetti e la sua vita sociale.
In ordine al diritto di visita del padre, dal momento che questi vive e lavora a Roma si ritiene che esso vada garantito tenuto conto della distanza. A tal fine, è necessario invitare la ad agevolare i rapporti padre e GL, garantendo, nei periodi in cui questi non Per_1
possono incontrarsi, delle videochiamate giornaliere in fasce orarie compatibili con le esigenze scolastiche, ludiche, fisiologiche della minore, ma anche con le esigenze lavorative e di riposo dei genitori, senza, tuttavia, fissare un orario fisso, per non burocratizzare la vita quotidiana della minore, ormai quasi dodicenne.
6 Il potrà incontrare la GL liberamente ogni qualvolta riesca a raggiungerla in CP_1
Sicilia; in caso di disaccordo tra i genitori, potrà incontrarla per cinque giorni consecutivi, una volta al mese a Favara (quattro notti sino alle ore 20.00 del quinto giorno), previo preavviso da comunicare 15 giorni prima del suo arrivo, con possibilità, in caso di sospensioni prolungate delle lezioni durante l'anno scolastico, di concordare delle trasferte della minore con il padre per cinque giorni. Va prevista poi la possibilità che il Circiello
porti con sé la minore per un periodo di una settimana durante le vacanze natalizie,
facendo in modo che la GL possa trascorrere le giornate delle festività principali un anno con uno e un anno con l'altro genitore. Va prevista altresì la possibilità che il Circiello porti con sé la minore, ad anni alterni, tre giorni durante le festività pasquali (comprese Pasqua
e Pasquetta). Il , inoltre, potrà portare con sé la GL per una settimana nel mese CP_1
di giugno, al termine dell'anno scolastico, e per quindici giorni anche consecutivi nel mese di luglio o agosto, da concordare entro il 1° giugno di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
In ordine al contributo al mantenimento, si rileva che dalla documentazione fiscale e reddituale acquisita si evince che il , chef di professione, gode di un reddito annuo CP_1
complessivo lordo che oscilla tra 50.000,00 e 60.000,00 euro circa;
si ritiene che quanto sinora da lui versato dalla nascita della GL (500,00 euro al mese), pur in assenza del riconoscimento, sia stato idoneo a garantire un adeguato supporto al mantenimento. Ora, alla luce dell'età della GL e delle mutate esigenze che, come noto, caratterizzano il periodo adolescenziale, si ritiene congruo stabilire l'assegno nella misura di 650,00 euro mensili,
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie,
preventivamente concordate e documentate, sostenute nell'interesse della GL, anche tenuto conto delle spese di trasferta che lo stesso dovrà affrontare. CP_1
Sulla domanda di risarcimento del danno endo-familiare
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno endo-familiare formulata
Per_ dall'attrice nella qualità di genitrice di , è doveroso premettere che siffatto danno deriva
7 dalla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., e costituisce il fondamento di una responsabilità aquiliana risarcibile equitativamente (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34986 del
28/11/2022, Rv. 666291 - 01). L'onere della prova segue le generali regole in materia di responsabilità da fatto illecito.
Nel caso in esame, l'attrice ha fondato la sua pretesa risarcitoria unicamente sul
Per_ mancato riconoscimento da parte del della GL , sull'inadeguato contributo CP_1
al mantenimento e sul suo presunto disinteresse nei confronti della medesima, che avrebbe trascorso la sua infanzia senza la figura paterna. Ha chiesto quindi la liquidazione del danno in via equitativa.
Per_ Ciò posto, è pacifico che il convento ha sempre saputo di essere il padre di ma,
secondo la sua prospettazione, non ha mai provveduto al riconoscimento, da un lato,
perché in concomitanza alla nascita della GL gli era stato diagnosticato un tumore e aveva dovuto sottoporsi a cure invasive (cfr. doc. 2 di parte convenuta), dall'altro, perché sarebbe sempre stato ostacolato da un atteggiamento fortemente ostile della Per_1
La domanda risarcitoria è infondata e non merita accoglimento.
Il mancato riconoscimento della GL non può rappresentare un danno endofamiliare
in re ipsa, essendo invece necessario indagare concretamente se l'attrice abbia fornito allegazioni ed elementi di prova sufficienti a supportare la sua domanda risarcitoria.
Quest'ultima, secondo la prospettazione attorea, si fonderebbe su due elementi: il non congruo contributo finanziario del e il suo presunto disinteresse per la GL. CP_1
In relazione al primo argomento, si rileva che esso è smentito dalle risultanze istruttorie,
da cui si evince che il , pur in assenza del riconoscimento, ha costantemente CP_1
Per_ versato 500,00 euro al mese alla madre per le necessità della piccola . Contrariamente
a quanto sostenuto dall'attrice, si ritiene che tale importo sia stato congruo in relazione alle necessità della minore, anche alla luce degli standard seguiti da questo Tribunale in materia di contribuiti al mantenimento.
8 Per_ Per quanto concerne invece l'asserito disinteresse del nel frequentare , CP_1
come già detto, dalla documentazione versata in atti emerge la forte ostilità dell'attrice nei confronti del convenuto. Non mancano, del resto, prove delle richieste del di poter CP_1
incontrare e vedere la GL (inviate a mezzo e-mail e a mezzo “whatsapp”). La sporadicità
della frequentazione tra padre e GL, pertanto, non può essere unicamente ascritta al comportamento del convenuto, quanto piuttosto a una situazione generale di forte conflittualità tra le parti, che non ha favorito un regolare regime di visita.
In conclusione, dunque, non si ritiene integrata la violazione degli obblighi del CP_1
di concorrere all'educazione e al mantenimento della GL.
Sulla domanda di risarcimento del danno iure proprio dell'attrice
L'attrice, infine, ha chiesto il risarcimento del danno iure proprio in quanto il mancato adeguato contributo finanziario da parte del avrebbe causato, nel 2019, il suo CP_1
trasferimento da Roma a Favara (paese di origine), al fine di cercare aiuto e sostegno da parte dei genitori;
ciò avrebbe determinato la perdita del lavoro che essa svolgeva nella capitale.
Sul punto, si rileva che la domanda attorea è generica, già in termini di allegazioni, non essendo specificato il lavoro svolto a Roma e non essendo delineato in che modo l'inadeguato contributo finanziario del avrebbe determinato la perdita del lavoro CP_1
Per_ medesimo sei anni dopo la nascita di . Sotto il profilo probatorio, poi, non risulta alcuna produzione da cui sia possibile evincere la circostanza della perdita del lavoro (la prova orale richiesta, peraltro, non aveva articolato alcunché in merito), né tantomeno il nesso di causa con il contributo finanziario del , ritenuto insufficiente. CP_1
Siffatte circostanze, unitamente alla prova che invece il ha sempre contribuito CP_1
finanziariamente al mantenimento della GL versando alla madre 500,00 euro al mese,
depongono per il rigetto della domanda in quanto priva di fondamento.
Sulle spese di lite
9 La natura della controversia, la soccombenza dell'attrice in relazione alla richiesta di risarcimento del danno endo-familiare e l'adesione del convenuto alla domanda dell'attrice di riconoscimento giudiziale della paternità, depongono per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che nata a [...] il [...], è GL biologica di Persona_1 CP_1
, nato a [...] il [...]; per l'effetto, ordina al competente Ufficiale di Stato
[...]
Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita relativo ad una volta passato in giudicato il presente capo n. 1; Persona_1
2) dispone che, dal passaggio in giudicato del precedente capo n. 1, la minore Persona_1
sia affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno,
con regolazione del diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
il padre verserà alla madre un contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento della GL pari a euro 650,00 mensili, rivalutabili secondo gli Persona_1
indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate;
3) rigetta le domande attoree di risarcimento del danno;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 27.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Matteo De Nes Marco Salvatori
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