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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/07/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr° 2252/2022 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Russitano ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese, in Via Vittorio
Amedeo n. 28, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gerlando Giaccone e Giuseppe Di
Bella Giuseppe Di Bella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Palermo in via Ruggero Settimo n. 55;
- resistente-
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, in qualità di operaio di struttura, con inquadramento al livello A2 del C.C.N.L. di riferimento alle
Cooperative sociali, dal 04.10.2018 al 26.08.2019, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal lunedì allla domenica, oltre straordinari.
Lamentava, pertanto, di non aver percepito le relative differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario e TFR.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della parte convenuta a corrisponderle, per i titoli di cui sopra, la complessiva somma di € 13.890,59 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali.
In sede di udienza di prima comparizione (fissata originariamente al 29.03.2023 e rinviata- da ultimo su istanza del nuovo procuratore di parte ricorrente del 12.09.2023- al 20.12.2023), la parte ricorrente chiedeva termine per il rinnovo della notifica non essendo stata eseguita la stessa dal precedente difensore.
Tale termine veniva concesso dal giudicante che rinviava per l'adempimento delle suddette incombenze all'udienza del 20.03.2024.
Con memoria di costituzione e risposta dell'8.03.2024 si costituiva in giudizio la società resistente eccependo, in via preliminiare, la nullità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso per violazione degli artt. 415 c.pc. e 291 c.p.c; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, istruita documentalmente, stante la decadenza dalla prova di parte ricorrente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 23.04.2025 per il deposito di note.
***
In via preliminare ed assorbente, non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte resistente.
Ed infatti, la domanda deve essere dichiarata procedibile, in quanto, per pacifica ammissione di parte resistente (pag. 3 memoria di costituzione) la parte ricorrente ha provveduto ad effettuare la notifica in data 15.02.2024 e, pertanto, entro il termine perentorio all'uopo concessogli dal giudice con ordinanza del 20.12.2023 (tra il
15.02.2024 e la data di udienza del 20.03.2024 intercorrono 34 giorni).
*** ** ***
Nel merito il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
Ed invero, la parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito una prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Come è noto l'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Sicché, la parte che intenda vedere accertata l'esistenza di una subordinazione deve dimostrare la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 2622 del 11/02/2004, Cass. n. 2728 del
08/02/2010).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, deve dirsi che il ricorrente – sul quale incombeva il relativo onere – non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza di tali elementi. Invero, non è stata prodotta alcuna prova precostituita idonea a dimostrare la soggezione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del resistente, essendosi parte ricorrente limitata a depositare, unitamente al ricorso introduttivo, il conteggio del CTP e la lettera di messa in mora.
Quanto alle prove costituende, deve essere qui dichiarata, ex art. 104 disp. att. c.p.c., la decadenza dalla prova di parte ricorrente, posto che la stessa, non comparendo all'udienza del 23.10.2024, non ha fornito alcuna dimostrazione di essersi diligentemente attivata al fine di provvedere a citare i propri testi nel lungo lasso temporale intercorso tra l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale (verbale udienza dell'11.07. 2024) e l'udienza fissata per l'escussione dei testi (23.10.2024).
Ne consegue inevitabilmente l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente prununciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
“ in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi € 2.695,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Così deciso, il 28.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr° 2252/2022 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Russitano ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese, in Via Vittorio
Amedeo n. 28, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gerlando Giaccone e Giuseppe Di
Bella Giuseppe Di Bella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Palermo in via Ruggero Settimo n. 55;
- resistente-
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, in qualità di operaio di struttura, con inquadramento al livello A2 del C.C.N.L. di riferimento alle
Cooperative sociali, dal 04.10.2018 al 26.08.2019, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal lunedì allla domenica, oltre straordinari.
Lamentava, pertanto, di non aver percepito le relative differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario e TFR.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della parte convenuta a corrisponderle, per i titoli di cui sopra, la complessiva somma di € 13.890,59 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali.
In sede di udienza di prima comparizione (fissata originariamente al 29.03.2023 e rinviata- da ultimo su istanza del nuovo procuratore di parte ricorrente del 12.09.2023- al 20.12.2023), la parte ricorrente chiedeva termine per il rinnovo della notifica non essendo stata eseguita la stessa dal precedente difensore.
Tale termine veniva concesso dal giudicante che rinviava per l'adempimento delle suddette incombenze all'udienza del 20.03.2024.
Con memoria di costituzione e risposta dell'8.03.2024 si costituiva in giudizio la società resistente eccependo, in via preliminiare, la nullità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso per violazione degli artt. 415 c.pc. e 291 c.p.c; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, istruita documentalmente, stante la decadenza dalla prova di parte ricorrente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 23.04.2025 per il deposito di note.
***
In via preliminare ed assorbente, non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte resistente.
Ed infatti, la domanda deve essere dichiarata procedibile, in quanto, per pacifica ammissione di parte resistente (pag. 3 memoria di costituzione) la parte ricorrente ha provveduto ad effettuare la notifica in data 15.02.2024 e, pertanto, entro il termine perentorio all'uopo concessogli dal giudice con ordinanza del 20.12.2023 (tra il
15.02.2024 e la data di udienza del 20.03.2024 intercorrono 34 giorni).
*** ** ***
Nel merito il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
Ed invero, la parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito una prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Come è noto l'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Sicché, la parte che intenda vedere accertata l'esistenza di una subordinazione deve dimostrare la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 2622 del 11/02/2004, Cass. n. 2728 del
08/02/2010).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, deve dirsi che il ricorrente – sul quale incombeva il relativo onere – non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza di tali elementi. Invero, non è stata prodotta alcuna prova precostituita idonea a dimostrare la soggezione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del resistente, essendosi parte ricorrente limitata a depositare, unitamente al ricorso introduttivo, il conteggio del CTP e la lettera di messa in mora.
Quanto alle prove costituende, deve essere qui dichiarata, ex art. 104 disp. att. c.p.c., la decadenza dalla prova di parte ricorrente, posto che la stessa, non comparendo all'udienza del 23.10.2024, non ha fornito alcuna dimostrazione di essersi diligentemente attivata al fine di provvedere a citare i propri testi nel lungo lasso temporale intercorso tra l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale (verbale udienza dell'11.07. 2024) e l'udienza fissata per l'escussione dei testi (23.10.2024).
Ne consegue inevitabilmente l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente prununciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
“ in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi € 2.695,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Così deciso, il 28.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo