CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5803 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1768 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
03/10/2025, vertente
TRA
- ( in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di , rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. Francesca Marinelli e dall'avv. Mauro Pernafelli come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
- vv. DI BATTISTA ( ), in proprio; CP_1 C.F._2
RECLAMATO
e
- N. 8/25 Controparte_2 Parte_2
( ), in persona del curatore avv. Jacopo Marzetti;
P.IVA_1
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso sentenza di apertura della r.g. n. 1 liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “1) In via pregiudiziale e preliminare: per i motivi sopra esposti, la parte reclamante chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, in relazione agli artt. 3, 97, 41, 113, 24 della Costituzione della Repubblica Italiana e proceda a rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, con ogni provvedimento conseguenziale di legge. 2) In via principale, nel merito: se non ritenuto accoglibile l'invito di cui sopra, il reclamante chiede - previa sospensione, inaudita altera parte, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione ex art. 52 CCII ovvero, in subordine, nel contradditorio tra le parti in designanda udienza – di revocare, con urgenza, per tutte le causali in narrativa, la suindicata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società con ogni conseguenziale Parte_2 provvedimento di legge anche in ordine alle spese della procedura di liquidazione giudiziale. 3) In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e CA come per legge”.
Per parte reclamata: “Voglia Codesta Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa reiezione della istanza di sospensione ex art. 52 CCII, respingere nella sua interezza il reclamo ex art. 189 l. fall. proposto dal sig. n.q. di l.r.p.t. della soc. ed Parte_1 Parte_2 in conseguenza confermare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 9/2025, Trib. Velletri del 03.03.2025. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Velletri n. 9/2025, con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di
Parte_2
Parte reclamante ha eccepito il difetto di prova della notifica ex art. 40 c.c.i.i.
e, in ogni caso, l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 D.L. 76/2020 (in relazione agli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 Cost.) per il mancato avviso in ordine all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale;
nel merito, ha dedotto il possesso congiunto, come da bilanci approvati, dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore ex art. 2, I comma lett. d) e 121 c.c.i.i..
r.g. n. 2 Nella resistenza al gravame del creditore istante -e nella contumacia della curatela- è stata respinta l'istanza di sospensione;
acquisita la relazione del curatore ex art. 130 c.c.i.i., le parti hanno concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. Come risulta documentato in atti, la notifica è stata ritualmente eseguita presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio alla società.
Tale domicilio, secondo il procedimento di cui all'art. 37 D.L. 76/2020, è
“attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore”: è quindi attribuibile al fatto stesso della società -non solo l'inosservanza dell'obbligo di munirsi della PEC ma anche- la (eventuale) mancata conoscenza di quella (in seguito) assegnata d'ufficio.
L'eccezione di legittimità costituzionale, pertanto, appare infondata;
tale questione, in ogni caso, è irrilevante ai fini della decisione della vertenza: stante l'effetto pienamente devolutivo del reclamo, nessuna difesa è preclusa al reclamante per la mancata partecipazione al procedimento di primo grado.
2. Al fine di documentare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali, parte reclamante ha prodotto in giudizio i bilanci (dall'anno di costituzione sino agli ultimi tre esercizi); la controparte ha però contestato l'attendibilità di questi ultimi, in quanto non depositati al registro imprese e, comunque, lacunosi e parziali.
In proposito, va premesso che i bilanci costituiscono mezzo di prova privilegiato della c.d. impresa minore ma è pur sempre ammessa la dimostrazione dei requisiti dimensionali “con strumenti probatori alternativi” (Cass. 24138/2019), quali sono le scritture contabili dell'impresa o altra documentazione comunque idonea a “fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali” (Cass. 21188/2021).
Nella specie, la debitrice ha prodotto non solo i bilanci (dal 2013) ma anche il registro IVA, il libro giornale e le dichiarazioni dei redditi (oltre alla situazione contabile al 31/12/2024 ed all'attestazione di -risalente- chiusura del conto corrente).
Da tale documentazione risulta la totale assenza di ricavi e di attivo patrimoniale (ben oltre gli ultimi tre esercizi), nonché la sussistenza di passività che sono ampiamente inferiori alla soglia di legge (v. infra).
r.g. n. 3 In tale contesto, non paiono dirimenti le osservazioni del reclamato: a) è irrilevante l'assenza di “riferimenti documentali idonei a verificare i ricavi” nei registri IVA, atteso che questi ultimi (in assenza di attività) non riportano alcuna operazione;
b) per altro verso, l'omessa esposizione delle spese legali (e, in particolare, di quelle liquidate a carico della società all'esito del giudizio di appello nel “dicembre 2023”) non è in concreto sintomatica di passività non dichiarate, esaurendosi il passivo (secondo la prospettazione della stessa debitrice) proprio nelle spese in questione (v. infra).
La condizione economico-patrimoniale esposta dalla reclamante, d'altro canto, appare coerente con le vicende sociali dalla medesima dedotte (che trova riscontro nella documentazione in atti): la società è stata costituita nel 2013 ai fini della gara per il rinnovo della concessione demaniale marittima riguardante alcuni immobili in
; l'aggiudicazione provvisoria è però venuta meno in seguito all'annullamento Pt_2 degli atti da parte del giudice amministrativo;
l'attività svolta è pertanto consistita nell'azione risarcitoria contro l'ente comunale (che aveva indetto la gara), conclusasi con il definitivo rigetto della domanda.
Le passività della società sono sostanzialmente riconducibili a tali contenziosi, riguardando i debiti tributari e le spese legali (di cui il creditore istante è distrattario) che ne sono derivati.
Anche le verifiche del curatore confortano tale ricostruzione: i debiti accertati sono complessivamente pari ad euro 55.446,22 (di cui euro 23.136,85 per le spese legali), in assenza di indici sintomatici di ulteriori esposizioni. La società, infatti,
“non ha svolto alcuna attività di impresa. Non sono state rinvenute tracce di attività di impresa”; né sussiste alcun attivo “attesa l'inesistenza di beni (mobili/mobili registrati/immobili) di pertinenza della società debitrice” e di “conti correnti attivi”
(poiché quello presso BCC di Nettuno “è stato chiuso nel mese di dicembre 2014”, mentre “presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia non risultano esservi segnalazioni della negli ultimi 10 anni” -v. relazione del curatore). Parte_2
D'altro canto, il creditore istante non ha contestato tali complessive risultanze, limitandosi a richiamare le già segnalate incongruenze nella documentazione r.g. n. 4 contabile ed a ribadire, ai fini della regolazione delle spese, la complessiva condotta di controparte (in relazione alla soccombenza nei giudizi svolti ed alla “sottrazione” dal pagamento delle spese legali, nonché alla persistente “operatività nel mondo giuridico” pur a fronte del mancato deposito dei bilanci, dell'omesso versamento degli oneri camerali, dell'inosservanza dell'obbligo di munirsi della PEC).
Per quanto premesso, si può quindi ritenere raggiunta, nella complessiva valutazione delle risultanze del giudizio, la prova del possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, II comma lett. d) c.c.i.i..
Va pertanto revocata l'apertura della liquidazione giudiziale, dovendosi tuttavia disporre gli obblighi informativi di cui all'art. 53, IV comma c.c.i.i..
Stante le ragioni della decisione, fondata sulla ricostruzione di fatti dedotti e documenti prodotti soltanto nel presente grado, le spese possono essere integralmente compensate (come richiesto dal reclamato, v. note conclusive).
Ai fini di quanto previsto dall'art. 147 D.P.R. 115/2002 (come modificato dall'art. 366 c.c.i.i.), inoltre, le spese della procedura e il compenso del curatore vanno posti a carico del debitore che ha dato causa all'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo, così provvede:
- revoca la sentenza del Tribunale di Velletri che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Parte_2
- compensa le spese del procedimento;
- accerta ai fini di quanto previsto dall'art. 147 D.P.R. 115/2002 che con la propria condotta la società debitrice reclamante ha dato causa all'apertura della liquidazione giudiziale;
- dispone che la società debitrice, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, fornisca con cadenza mensile, entro il giorno 30 di ogni mese, al Tribunale di Velletri, sotto la vigilanza del curatore, le informazioni sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria e depositi con la medesima cadenza una relazione sulla r.g. n. 5 situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
Così deciso in Roma il 13/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 6