Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/07/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 372 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. CAMPILONGO ANTONIO
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. ARCANGELO VINCENZO;
Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente, contestando- ai sensi e per gli effetti degli artt. 615, 1° comma e 618 bis c.p.c., il diritto di CP_1
[...] di procedere ad esecuzione forzata con l'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 23.01.2024, esponeva:
che con sentenza n. 1695/2023, resa in data 19.10.2023 (avverso la quale
•
pende ricorso per Cassazione), il Tribunale di Castrovillari, nel procedimento avente R.G. n. 3120/2020, accoglieva il ricorso presentato da Controparte_1 condannando la società Pt_1 al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni non corrisposte a far data dal
25.07.2020 fino alla data di effettiva assunzione, detratto l'eventuale aliunde perceptum" (cfr. all. n. 2);
Che sulla base di detta sentenza, in data 23.01.2024 l'opposto notificava atto di precetto, intimando all'odierna opponente il pagamento della somma di € 67.330,52, oltre alle spese successive occorrende, competenze ed onorari maturandi, nonché interessi ulteriori al saldo effettivo del debito (cfr. all. n. 1);
Che gli importi intimati da Controparte_1 con il suddetto atto di precetto non corrispondono a quelli riconosciuti dal titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1695/2023, essendo emerso lo svolgimento di lavoro alle dipendenze di diversi datori di lavoro, successivamente al licenziamento;
Che con nota inviata a mezzo pec in data 2 novembre 2023 la [...] inviava alla documentazione attestanteCP_2 Parte_2
rapporto di lavoro intercorso con il Controparte_1 dall'08.06.2022 al
31.08.2022, il quale aveva percependo la somma complessiva di €
4.218,02 (cfr. all. n. 6, pag. 6). che Controparte_1 nell'arco temporale che va dal 25.07.2020 alla reintegra aveva prestato attività lavorativa di natura subordinata dal
01.07.2021 al 31.08.2021 alle dipendenze della Controparte_3 con sede in P.zza Don Carlo De Cardona a Mirto (CS), ma che la predetta società non aveva inteso collaborare per rendere edotto quanto percepito dal Pt_3
che la società aveva provveduto a dare piena e tempestiva esecuzione
•
dell'ordine di reintegrazione, invitando il CP_1 a sottoscrivere il contratto di assunzione con decorrenza dal 22.12.2023, con la ricostruzione del rapporto di lavoro a far data dal 25.07.2020 per come disposto al punto 6. del dispositivo di sentenza (cfr. all. n. 2); che aveva, infatti, invitato Controparte_1 a presentarsi negli uffici della
•
Pt_1 il 22.12.2023 alle ore 10:00 o, comunque, non oltre 30 giorni dalla ricezione della raccomandata al fine di procedere all'assunzione con qualifica e mansioni di “operatore ecologico" livello B2 presso il Cantiere del servizio RSU del Comune di Crosia;
(cfr. all. n. 7);
che detto invito a riprendere servizio era stato inviato per conoscenza
•
all'Ente appaltante del (cfr. all. n. 8); Parte_4
che, peraltro, la sede CP_4 di Corigliano Rossano, chiamata in causa dal CP_1 nel giudizio conclusosi con la sentenza predetta, aveva provveduto alla ricostituzione del rapporto di lavoro del CP_1 a far data dal
25.07.2020 onerando la società opponente al pagamento dei contributi.
Con istanza cautelare in corso di causa, Controparte_1 esponeva che in data
14.3.2024, il CP_1 aveva avviato azione esecutiva e il 25.3.2024 che aveva notificato il pignoramento verso terzi, nonostante la pendenza di codesto giudizio e nonostante la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza oggetto di titolo esecutivo.
Si costituiva il CP_1 , esponendo che:
sulla circostanza che il lavoratore non si sarebbe presentato sul posto di lavoro per il giorno 22.12.2023, e comunque, nel termine di giorni 30, per procedere all'assunzione ed all'avvio del rapporto lavorativo ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970, aveva presentato denuncia querela nei confronti della Parte_1 per il reato previsto e punito dall'art. 388 c.p. (cfr.
Estratto Portale deposito atti penali, identificativo 2024/0213779 del
18.03.2024, allegato). Sulla circostanza che il lavoratore non avrebbe detratto dall'importo precettato, quanto percepito dalla Controparte_3 (€ 4.218,02) per il rapporto di lavoro instaurato con la medesima società a far data dal
08.06.2022 al 31.08.2022, le ferie non godute (€ 4.448,70), il calcolo degli scatti di anzianità (€ 351,98), i contributi previdenziali (€ 5.429,06), le trattenute fiscali (€ 12.025,20), gli interessi non liquidati nella sentenza
(€ 3.908,52), ragion per cui spetterebbero solo € 40.258,31, come accertato nella perizia di parte, la circostanza era smentita dal contrapposto elaborato redatto dal consulente del lavoratore, secondo cui al lavoratore spettano le ferie non godute e gli scatti di anzianità, e dunque, la somma complessiva di € 43.361,90 (lordi); infatti, il lavoratore ha proceduto a pignorare proprio detto importo aumentato ex lege della metà, per un totale di € 65.042,85 lordi;
Che la Parte_1 ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 25.03.2024, non aveva provveduto neppure a presentare rituale opposizione.
Concludeva chiedendo il rigetto della opposizione e della istanza cautelare.
Esaurita la fase cautelare, si decide la causa.
§§§§
1) LA SENTENZA POSTA ALLA BASE DEL PRECETTO.
Occorre precisare che la sentenza n. 1695/2023, nel dispositivo, così provvede:
"4) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a transitare ed essere assunto dall'impresa subentrante, nelle medesime qualità, mansioni,Parte_1 livello, orario, retribuzione e contribuzione di lavoro del 25/07/2020;
5) condanna Parte_1 al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni non corrisposte a far data dal 25/07/2020 fino alla data di effettiva assunzione, detratto l'eventuale aliunde perceptum."
2) LA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DEL PRECETTO. L'art 474 cpc sancisce il principio di carattere generale secondo cui per poter procedere ad esecuzione forzata è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo (nulla executio sine titulo), il quale deve sussistere all'inizio e per tutto il tempo del procedimento. L'eventuale mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo potrà costituire motivo di opposizione a precetto (se l'esecuzione non è ancora iniziata) o all'esecuzione ex art. 615 del c.p.c. (nel caso di esecuzione già iniziata).
Anche se vi sono alcune ipotesi, tassativamente previste, in cui è possibile procedere ad esecuzione senza titolo, in linea generale, il primo comma della norma dispone che il titolo esecutivo deve avere ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile.
Per liquidità si intende che, quando oggetto della prestazione è un credito al pagamento di una somma di denaro, questa deve essere esattamente determinata o quantomeno ricavabile mediante un semplice calcolo aritmetico
(non si potrebbe procedere ad esecuzione sulla base di una condanna generica emessa ex art. 278 del c.p.c..
Inoltre, si ammette che tale requisito possa essere accertato anche procedendo all'interpretazione della sentenza, tenendo conto dei dati che siano stati assunti dal giudice come certi ed oggettivamente determinati perché non controversi.
Il credito, inoltre, deve essere esigibile, ossia non sottoposto a termine o condizione ovvero a qualunque tipo di impedimento.
Nell'elencare i titoli esecutivi, la norma distingue tra titoli esecutivi giudiziali (n.
1) e titoli esecutivi stragiudiziali (nn. 2 e 3).
Tra i titoli giudiziali il primo a cui si fa riferimento sono le sentenze (ex art. 282 del c.p.c. sono immediatamente esecutive tutte le sentenze dal momento della loro pubblicazione mediante deposito in cancelleria).
Sono tali le sole sentenze di condanna, ossia quelle che contengono un ordine di compiere una determinata prestazione, mentre non può attribuirsi natura di titolo esecutivo alle sentenze c.d. di mero accertamento o costitutive, le quali non necessitano di attività di attuazione. Nel caso di specie, la sentenza posta alla base del precetto non poteva essere azionata sic et sempliciter, in quanto la sua esecuzione imponeva preventivamente la determinazione esatta del quantum debeatur. La sentenza di condanna, infatti, prevedeva esplicitamente che dal totale delle retribuzioni spettanti dovesse essere detratto l'aliunde perceptum, ovvero quanto percepito dal lavoratore dal licenziamento alla reintegra.
L'importo azionato in sede di precetto, tuttavia, concerne solo il periodo fino al
30.11.2023 e anche in codesto giudizio con le precisazioni delle note depositate dal difensore Arcangelo in data 3.6.2025, è chiaro che non si contende per le somme spettanti successivamente al 30.11.2023.
Ciò posto, proprio in virtù della sentenza titolo esecutivo oggetto del precetto, dall'importo azionato dal lavoratore occorre detrarre l'aliunde perceptum.
Appare superfluo precisare che la declaratoria di immediata esecutività del precetto opposto per l'intera somma (senza le decurtazioni del caso) avrebbe determinato un indebito arricchimento in favore del lavoratore che avrebbe conseguito gli importi delle retribuzioni senza detrazione dell'aliunde perceptum.
La stessa Corte di Appello, nel suo provvedimento (v. Ord n. 228/24) si esprime con i termini “statuizioni di mero accertamento e statuizioni di condanna generica" proprio ad indicare che la sentenza azionata non può essere eseguita integralmente, non avendo quantificato esattamente l'importo esigibile.
Dalle precedenti considerazioni discende il contestato ma doveroso provvedimento di sospensione dell'esecuzione del precetto, in attesa della quantificazione dell'esatto ammontare dell'aliunde perceptum, provvedimento confermato dal collegio in sede di reclamo.
Anche sotto il profilo dell'onere probatorio appaiono del tutto infondate le contestazioni del lavoratore circa la mancanza di sufficienti prove e allegazioni sull'aliunde perceptum, atteso che, nel caso di specie, lo svolgimento di altre attività lavorative, successive al licenziamento, risultava allegato e dimostrato dalla società, quantomeno per l'attività di lavoro svolta presso la Caligiuri srl, dall'08.06.2022 al 31.08.2022, con somma complessiva percepita di € 4.218,02
(cfr. all. n. 6, pag. 6 Pt_1
È stato puntualmente allegato dalla società anche lo svolgimento di attività lavorativa del CP_1 presso Controparte_3 dal 01.07.2021 al 31.08.2021. Lo
svolgimento di tale attività è infine stato riconosciuto innanzi al GE, dallo stesso lavoratore, che ha rinunciato alla somma di € 990,89 percepita, a titolo di aliunde perceptum.
3. LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO.
Da quanto esposto sinora emerge chiaramente che il giudizio de quo non ha ad oggetto la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro già vagliata nella sentenza azionata che attualmente è oggetto di altro procedimento transitato dalla Corte di Appello di Catanzaro in Corte di Cassazione.
Occorre dunque precisare che codesto giudizio può avere ad oggetto esclusivamente la legittimità dell'atto di precetto opposto, che appare contestato nel suo ammontare e concerne esclusivamente le somme spettanti al lavoratore fino alla data del 30.11.2023 (come precisato dal difensore Arcangelo nelle sue note del 3 giugno 2025).
Così delimitato l'oggetto del contendere, ne consegue che non rileva in questa sede ogni questione successiva al 30.11.2023, ivi compresa quella concernente il presunto invito rivolto dalla società al lavoratore il 21 dicembre del 2023 per riprendere servizio entro 30 giorni, nonchè la presunta omessa presentazione del lavoratore per la reintegra¹. non sono previste particolari formalità che il datore di lavoro debba porre in essere al fine di eseguire correttamente l'obbligo di assunzione impostogli: sarà sufficiente che questi presenti un invito a riprendere l'attività lavorativa al dipendente, specificando le mansioni alle quali sarà egli sarà assegnato, così da consentire una immediata ripresa dell'attività; una volta ricevuto l'invito, il lavoratore ha l'onere di presentarsi sul luogo di lavoro entro
30 giorni, superati i quali l'obbligo del datore si considera comunque eseguito (Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 27/11/2013 n° 26519); la mancata ripresa del servizio, anche se determinata da fatto non direttamente riconducibile al lavoratore, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro (Cass. 27.08.1991, n. 9166); nel caso di specie, la società Parte_1 aveva correttamente provveduto a dare tro, è stata comunicata la risoluzione del esecuzione alla sentenza, ma in man rapporto di lavoro in data 23.01.2024 (ricevuta in data 25.01.2024) dopo il decorso dei 30 giorni non solo dal ricevimento della comunicazione di assunzione avvenuta in data 21.12.2024, ma anche dall'invito a sottoscrivere il contratto di assunzione in data 22.12.2024;
- il rifiuto ingiustificato di Controparte_1 alla ripresa dell'attività lavorativa aveva determinato la risoluzione automatica del rapporto di lavoro senza diritto ad alcuna indennità
(Corte Cass. sentenza n. 6494 del 7/6/91); il rifiuto ingiustificato alla ripresa dell'attività lavorativa aveva ed ha, quale conseguenza immediata, quella di incidere sulla quantificazione dell'indennità conseguente alla pronuncia di illegittimità, in quanto, trattandosi di un risarcimento, il danno derivante da una pronuncia di reintegra viene meno allorquando il lavoratore omette, come nel caso in esame senza giustificato motivo, di tornare al lavoro, proprio perché il danno risarcito è quello della perdita della retribuzione che si sarebbe percepita se rapporto di lavoro fosse normalmente proseguito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 699/2013); in tal senso il diritto al risarcimento del danno non può essere esteso al periodo successivo al rifiuto non motivato da parte del lavoratore di ritornare a lavorare a seguito di invito formale da parte del datore di lavoro;
- che i contratti di lavoro non possono avere efficacia retroattiva, ma decorrono obbligatoriamente dalla data della firma;
che, se il CP_1 si fosse presentato in azienda a sottoscrivere il contratto di assunzione munque entro il termine di trenta giorni, lo stesso contratto avrebbe in data 22.12.2 avuto efficacia dalla stipula senza alcun pregiudizio alla ricostruzione del rapporto di lavoro a far data dal 25.7.2020; che il CP_1 , pur avendo ricevuto la comunicazione di assunzione in data 21.12.2023
(cfr. all. n. 7) non aveva inteso, senza alcuna giustificazione, riprendere il servizio nel termine di giorni 30 dal ricevimento della raccomandata a/r presso il Cantiere di Crosia con qualifica e mansioni di "operatore ecologico" Livello 2B del ccnl settore "Igiene Ambientale"; 2che a ragione, dunque, la società Pt_1 con successiva racc. a/r n. 20073734409 del 23.01.2024 prot. n. 133/ord/2023 ricevuta da Controparte_1 in data 25.01.2024, comunicava la "... risoluzione del rapporto di lavoro a s ripresa del servizio nel termine di giorni (30) ex art. 18, L. 300/1970 di cui alla racc. a/r del 18.12.2023 ricevuta in data 21.12.2023" (cfr. all. n. 9). Detto comunicazione ricevuta dal ricorrente in data 25.01.2024 risulta inviata per conoscenza all'Ente appaltante del Comune di Crosia (cfr. all. n. 10); che avendo ricevuto il CP_1 la racc. a/r in data 21.12.2023, contenente l'invito alla ripresa del servizio "entro tre i dall'invito del datore di lavoro" ex art. 18 L. 300/1970, lo stesso si sarebbe dovuto presentare in azienda entro il 19 gennaio 2024. Ne deriva che la risoluzione del rapporto di lavoro è stata validamente comunicata al CP_1 in data 23.01.2024 (ricevuta in data 25.01.2024) dopo il decorso dei 30 giorni non solo dal ricevimento della comunicazione di assunzione avvenuta in data 21.12.2023, ma anche dall'invito a sottoscrivere il contratto di assunzione in data 22.12.2023;
a nulla rilevava che, successivamente, ovvero in data 24 gennaio 2024, il legale del
CP_1 inviava alla società Pt 1 oltre termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 18 L. 300/1970 una nota inviata a mezzo pec. con la quale chiedeva "l'ulteriore adempimento della pronuncia in questione, con particolare riferimento al dichiarato diritto del lavoratore di essere assunto dalla Parte_1 (cfr. all. n. 11); Dalle precedenti considerazioni discende la superfluità della prova per testi articolata dal CP_1 il cui unico capitolo verteva: "sulla partecipazione del '
/ presso la sede legale della lavoratore Controparte_1 Parte_1
all'incontro del 22.12.2023, fissato per la sottoscrizione del contratto di lavoro con la medesima società" (penultima pag. della memoria difensiva).
Va da sé che la questione della missiva presuntivamente inviata dalla società resistente il 21.12.2023 e tutte le questioni correlate (ricezione della stessa, querela di falso etc) esulano dall'oggetto di codesto giudizio, perché successive al 30.11.2023.
4. IL QUANTUM DEBEATUR.
La sentenza n. 1695/2023 da cui è derivato l'atto di precetto oggetto della presente opposizione, prevedeva, al punto 5 del dispositivo, la detrazione dell'aliunde perceptum, così disponendo: "Condanna, Parte_1 al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni non corrisposte a far data dal 25.07.2020 fino alla data di effettiva assunzione, detratto l'eventuale aliunde perceptum" (cfr. all. n. 2)
Logica conseguenza è che dall'importo spettante al lavoratore in virtù della sentenza deve essere decurtato quello delle retribuzioni che il CP_1 ha percepito da altri datori di lavoro con i quali aveva instaurato un rapporto di lavoro successivamente alla data del 25.07.2020 e fino al 30.11.2023.
Sul punto, la Suprema Corte ha ricordato, che dalle retribuzioni spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento, deve essere detratto l'aliunde perceptum, che da quanto premesso, discendeva che l'ammontare delle retribuzioni doveva essere calcolato solo fino alla data del 21.12.2023, data in cui si era risolto il rapporto di lavoro per rifiuto tacito del lavoratore di essere reintegrato.
Dal canto suo il lavoratore nega di non essersi presentato per riprendere il lavoro e rappresenta, altresì, di avere presentato, al riguardo, querela per il reato ex art 388 cp. Alla luce delle allegazioni delle parti sulle circostanze concernenti la presunta mancata presentazione del lavoratore per essere reintegrato, si è ritenuto opportuno chiedere, ex art. 421 cpc, di produrre eventuale impugnativa del licenziamento intimato dalla società il 23.1.2024, al fine di calcolare il dies a quo per il calcolo degli interessi, ma la difesa del lavoratore, con le note del 3 giugno 2025, si è opposta fermamente alla predetta richiesta, motivando di non avere interesse al periodo successivo al 30.11.2023, perché non è oggetto del precetto opposto. il giudice deve, anche d'ufficio, determinare esattamente nel suo ammontare.
(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 18093, pubblicata il 25 luglio 2013).
Detratto, dunque, quanto percepito a titolo di aliunde perceptum, come specificato nel precedente paragrafo 2), con ordinanza emessa in data
17.03.2025 si rendeva esecutivo l'atto di precetto opposto, limitatamente alla somma di complessiva di € 40.258,31.
Con ordinanza emessa all'udienza del 26.05.2025 il Giudice dell'Esecuzione
Controparte_1 la somma sopra citata, nella misura di € assegnava a
40.258,31, detraendo, su richiesta del difensore del CP_1 (il quale riconosceva l'aliunde perceptum presso la somma di € 990,89, per unControparte_3 totale riconosciuto di € 39.267,42.
5. GLI INTERESSI OGGETTO DI PRECETTO.
Quanto alla somma di € 3.908,52 richiesta dal lavoratore, a titolo di interessi fino al 2020, si ritiene che questa non potesse essere azionata con l'atto di precetto opposto, in quanto non liquidata nella sentenza n. 1695/2023 posta alla base dello stesso.
Con riferimento ai crediti fondati in un rapporto di lavoro vige un regime eccezionale, dettato dall'art. 429, comma 3, c.p.c. che, prescindendo dalla domanda di parte, impone al giudice di riconoscere d'ufficio gli accessori sulla somma liquidata, costituenti,costituenti, dunque, una componente dell'importo complessivamente dovuto. Qualora, tuttavia, il giudice adito, disattendendo l'art. 429, comma 3, c.p.c., pur condannando la parte datoriale al pagamento di quanto richiesto dal ricorrente a titolo di capitale, ometta di pronunciare sulla debenza degli interessi, la relativa questione non può ritenersi compresa nella portata applicativa del giudicato. In tal caso spettano solo gli interessi legali maturati successivamente alla sentenza azionata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 marzo 2020, n. 1865).
Infatti, solo quando il titolo acquista efficacia esecutiva, il credito, divenuto esigibile, produce interessi da sé, poiché questo è un effetto che la legge ricollega direttamente al fatto della condanna (v. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza n. 18899/12; depositata il 2 novembre).
In conclusione, si ritiene totalmente fondata l'opposizione al precetto, essendo risultato che l'ammontare del credito spettante al CP_1 è esattamente quello quantificato dalla società nel suo atto di opposizione, sulla scorta della perizia di parte depositata, detratto l'ulteriore importo riconosciuto dal lavoratore innanzi al GE, pari ad € 990,89.
La condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione a precetto e dichiara che la somma dovuta al CP_1 ammonta ad € 39.267,42, cui devono aggiungersi gli interessi, con la decorrenza precisata in motivazione;
Condanna l'opposto soccombente, Controparte_1 a pagare le spese del giudizio, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc.
Castrovillari, 01/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Negli atti introduttivi del presente giudizio, infatti, la società sostiene che il lavoratore avrebbe omesso di riprendere servizio nel termine di giorni 30 ex art. 18 L. 300/1970 e invoca l'applicazione dell'art. 18, comma 1, L. 300/1970, secondo cui: "a seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro" precisando che detta disposizione è espressamente prevista nei casi di "ordine di reintegrazione", ma deve ritenersi che essa costituisca un criterio e un principio di valenza generale applicabile in tutti i casi di ricostituzione giudiziale del rapporto di lavoro e quindi anche nel caso di ordine o condanna di "ripristino", come nel caso in esame, del rapporto di lavoro (Tribunale di Roma, sez. lav. sentenza n. 9579/2022 del 15.11.2022). Aggiunge che: