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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1020 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. DOMENICO SIMONE in sostituzione dell'avv LANZETTI GIULIO il quale chiede la decisione con la condanna alle spese di lite e per l'avv. CP_1
GUSSAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO la quale impugna e contesta la CTU chiedendone il rinnovo e comunque insiste per il rigetto del ricorso. L'avv. SIMONE si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1020 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. LANZETTI GIULIO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAIL Controparte_2 Controparte_3
con l'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO ( ), dal
[...] C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo infortunio lavorativo
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.9.2024 adiva l'intestato Tribunale, nella Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro – assumendo di aver inoltrato all' domanda CP_1
diretta ad ottenere la costituzione di un indennizzo per inabilità permanente in relazione all'infortunio lavorativo subito in data 20.8.2020 e lamentando che l' aveva CP_1
riconosciuto soltanto l'inabilità temporanea ma non – chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico connesso all'infortunio subito con una menomazione psicofisica nella misura del 12% ovvero comunque superiore al 6% e la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto, anche a CP_1
titolo di arretrati, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio e hiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
La domanda proposta nei confronti dell' è fondata e merita accoglimento per CP_1
quanto di ragione.
La dinamica del sinistro non risulta contestata avendo l' riconosciuti l'inabilità CP_1
temporanea.
Il C.T.U. Dott. ha accertato che “il sig. è affetto da: • Persona_1 Parte_1
Esiti di trauma contusivo – distorsivo a carico del ginocchio sinistro con lesione completa del LCA (ricostruito chirurgicamente), distrazione LCL, lacerazione del muscolo semimembranoso e lesione del menisco esterno (tratta con meniscectomia selettiva) consistenti in dolorabilità alla palpazione dell'emirima articolare esterna, limitazione antalgica della flessione con difficoltà all'accosciamento, lieve lassità capsulo-legamentosa.
Lo stesso CTU ha concluso che “si è prodotta una menomazione dell'integrità psico- fisica che è quantificabile nella misura del 09% (nove per cento) dalla fine dell'Inabilità Temporanea Assoluta (24.01.21, come si evince dalla certificazione amministrativa del 15.06.21)” CP_1
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' convenuto, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali CP_4
possa trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un indennizzo commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessive €. 2805,00 oltrea accessori di legge (Corte di Appello L'Aquila sent, 511/2024)
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che il ricorrente, in seguito all'infortunio del
20.8.2020, ha riportato un'inabilità permanente pari al 9%, con decorrenza dalla fine dell'Inabilità Temporanea Assoluta (24.01.21);
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente un indennizzo CP_1
commisurato alla suddetta percentuale d'inabilità (9%), con decorrenza dalla fine dell'Inabilità Temporanea Assoluta (24.01.21), con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l a rimborsare al difensore antistatario le spese di lite, CP_1
che si liquidano in €. 2.805,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 20 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza