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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3089 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Felice Parte_1 P.IVA_1
A. Di Bartolo, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierfranco De Luca Manaò, giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2569/2017 del Giudice di Pace di Messina.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato la impgunava Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 2569/2017, pubblicata il 30/12/2017 (non notificata), con la quale venivano parzialmente rigettate le domande proposte nei confronti della aventi ad oggetto il risarcimento della somma ulteriore di Controparte_1
pagina 1 di 6 € 3.413,87, a titolo di danno subito dal veicolo Fiat Grande Punto tg CY288SP, di proprietà di
, assicurato con in conseguenza del sinistro Testimone_1 Controparte_1 che l'aveva coinvolto in data 19/07/2016 alle ore 16:37 circa, a Santa Teresa di Riva (ME).
L'appellante deduceva che era fermo quando veniva violentemente tamponato dal Tes_1 motociclo tg. CV88050, che aveva causato danni alla Fiat Grande Punto per complessivi €
3.621,07, oltre € 292,80 per noleggio di mezzo sostitutivo;
che aveva, quindi, ceduto il Tes_1 proprio credito alla società appellante, cui la aveva corrisposto Controparte_1 un risarcimento del danno pari a € 600,00, di cui € 100,00 per competenze professionali, insufficiente a coprire il costo dei lavori eseguiti sul veicolo e quello del noleggio;
che vani erano stati i tentativi di bonario componimento della lite.
Lamentava l'erroneità della sentenza del giudice di primo grado che aveva quantificato in €
300,00 le ulteriori somme spettanti all'appellante a titolo di riparazione del veicolo incidentato, deducendo di avere sufficientemente provato i danni attraverso la documentazione fotografica, raffigurante il veicolo danneggiato e riparato, e le fatture prodotte. Contestava, inoltre, la testimonianza resa dal perito di parte convenuta, in quanto non aveva accertato in modo idoneo la presenza di tutti i danni del veicolo del cessionario danneggiato e chiedeva, pertanto, che venisse disposta CTU.
Avversava, inoltre, il rigetto della propria domanda di rifusione della somma di € 292,80, a titolo di noleggio di auto sostitutiva, ritendola provata, precisando che non si trattava di veicolo di cortesia.
In riforma della sentenza impugnata, chiedeva, pertanto, la condanna della
[...] al pagamento della somma di € 3.413,87, con vittoria di spese e compensi Controparte_1 del giudizio.
Si costituiva in giudizio la contestando le doglianze attoree e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Preliminarmete, deduceva l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c., e nel merito, asseriva la correttezza della sentenza di primo grado, alla luce della carenza di validità probatoria della fattura emessa dalla stessa cessionaria e delle dichiarazioni pagina 2 di 6 rese dal teste escusso, contestando la tardiva produzione del compendio fotografico da parte dell'attore. Contestava la debenza del danno da fermo tecnico, non provato, e chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza di prima comparizione dell'8/11/2018, la causa veniva rinviata per consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 26/09/2019, tenuta da gop, cui è sottratta la trattazione dei giudizi di appello, la causa è stata rinviata dinnanzi al titolare all'udienza del 7/05/2020.
La causa ha subito alcuni differimenti per le prime misure di contrasto del covid-19, per l'assegnazione a gop, cui è sottratta la materia degli appelli, per l'esigenza di definire le numerose cause più anziane della presente nel rispetto dei programmi di smaltimento adottati e per assenza della giudice titolare.
All'udienza a trattazione scritta del 8/01/2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
Risulta decisiva ed assorbente la questione, rilevabile di ufficio, del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Va premesso che la predetta questione non necessita di essere previamente sottoposta alle parti ex art. 101 c.p.c. alla luce del principio per cui “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2,
c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (Cass.
Civ., 29.09.2015, n. 19372).
Deve, quindi, rilevarsi che entrambi i gradi di giudizio sono stati celebrati con il coinvolgimento processuale della , cessionaria del credito risarcitorio del danneggiato, Pt_1
e dell'assicuratore di quest'ultimo, senza instaurazione del contraddittorio nei confronti del conducente del motociclo tg. CV88050, ritenuto responsabile del sinistro.
pagina 3 di 6 Sul punto, è costante e condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4994 del
16/02/2023 (Rv. 666753 - 01)). Tale principio si pone in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, in ragione dell'ulteriore esigenza di rafforzare anche la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa (cfr., Cass. Civ., sez. III, 03/08/2021, n. 22159; conforme a quanto già espresso da Cass. Civ., 09/03/2011, n. 5538; Cass. Civ., 25/09/1998, n. 9592; Cass. Civ.,
24/05/1982, n. 3162).
Ne consegue che, ove il proprietario del veicolo danneggiante non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dovrà essere integrato ex art. 102 c.p.c., affinché la sentenza possa essere utiliter data, e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza che, nella specie deve essere pronunciato ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. (cfr., con riferimento al giudizio di cassazione, Cass. Civ.,
16/03/2018, n. 6644; Cass. Civ., 05/06/2016, n. 12297; Cass. Civ., 27/07/2013, n. 18127;
Cass. Civ., 13/04/2007, n. 8825; Cass. Civ., 08/02/2006, n. 2665).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice non ha citato in giudizio il responsabile civile e anche il
Giudice di Pace ha disatteso il detto principio, operante in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal D.lgs. n. 209/2005, ratione temporis applicabile, inclusa l'azione di cui all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento pagina 4 di 6 della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore (Cass. Civ.,
02/12/2014, n. 25421; Cass. Civ., 22/11/2016, n. 23706; Cass. Civ., 20/09/2018, n. 21896;
Cass. Civ., 13/04/2018, n. 9188; Cass. Civ., 09/05/2019, n. 12226; Cass. Civ., 31/05/2019, n.
14887; Cass. Civ., 08/04/2020, n. 7755).
Ne consegue che il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e
s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3”; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 - 01; Sez. 2,
Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del
18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U., Sentenza n. 3678 del
16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01) (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
10/06/2022) 14/09/2022, n. 27078).
Alla luce delle superiori argomentazioni, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata con necessaria remissione al Giudice di prime cure per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c. per la riassunzione della causa.
La nullità della sentenza impugnata ha carattere assorbente e preclude, in questa sede,
l'esame dei motivi di gravame.
La tipologia di controversia e la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del
Giudice di Pace costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. r.g. 3089/2018, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, (attrice), e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, (convenuta), disattesa e Controparte_1 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del danneggiante - responsabile civile;
2. dispone la rimessione della causa al Giudice di Pace di Messina, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c. per la riassunzione della causa;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Messina il 13.1.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3089 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Felice Parte_1 P.IVA_1
A. Di Bartolo, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierfranco De Luca Manaò, giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2569/2017 del Giudice di Pace di Messina.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato la impgunava Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 2569/2017, pubblicata il 30/12/2017 (non notificata), con la quale venivano parzialmente rigettate le domande proposte nei confronti della aventi ad oggetto il risarcimento della somma ulteriore di Controparte_1
pagina 1 di 6 € 3.413,87, a titolo di danno subito dal veicolo Fiat Grande Punto tg CY288SP, di proprietà di
, assicurato con in conseguenza del sinistro Testimone_1 Controparte_1 che l'aveva coinvolto in data 19/07/2016 alle ore 16:37 circa, a Santa Teresa di Riva (ME).
L'appellante deduceva che era fermo quando veniva violentemente tamponato dal Tes_1 motociclo tg. CV88050, che aveva causato danni alla Fiat Grande Punto per complessivi €
3.621,07, oltre € 292,80 per noleggio di mezzo sostitutivo;
che aveva, quindi, ceduto il Tes_1 proprio credito alla società appellante, cui la aveva corrisposto Controparte_1 un risarcimento del danno pari a € 600,00, di cui € 100,00 per competenze professionali, insufficiente a coprire il costo dei lavori eseguiti sul veicolo e quello del noleggio;
che vani erano stati i tentativi di bonario componimento della lite.
Lamentava l'erroneità della sentenza del giudice di primo grado che aveva quantificato in €
300,00 le ulteriori somme spettanti all'appellante a titolo di riparazione del veicolo incidentato, deducendo di avere sufficientemente provato i danni attraverso la documentazione fotografica, raffigurante il veicolo danneggiato e riparato, e le fatture prodotte. Contestava, inoltre, la testimonianza resa dal perito di parte convenuta, in quanto non aveva accertato in modo idoneo la presenza di tutti i danni del veicolo del cessionario danneggiato e chiedeva, pertanto, che venisse disposta CTU.
Avversava, inoltre, il rigetto della propria domanda di rifusione della somma di € 292,80, a titolo di noleggio di auto sostitutiva, ritendola provata, precisando che non si trattava di veicolo di cortesia.
In riforma della sentenza impugnata, chiedeva, pertanto, la condanna della
[...] al pagamento della somma di € 3.413,87, con vittoria di spese e compensi Controparte_1 del giudizio.
Si costituiva in giudizio la contestando le doglianze attoree e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Preliminarmete, deduceva l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c., e nel merito, asseriva la correttezza della sentenza di primo grado, alla luce della carenza di validità probatoria della fattura emessa dalla stessa cessionaria e delle dichiarazioni pagina 2 di 6 rese dal teste escusso, contestando la tardiva produzione del compendio fotografico da parte dell'attore. Contestava la debenza del danno da fermo tecnico, non provato, e chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza di prima comparizione dell'8/11/2018, la causa veniva rinviata per consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 26/09/2019, tenuta da gop, cui è sottratta la trattazione dei giudizi di appello, la causa è stata rinviata dinnanzi al titolare all'udienza del 7/05/2020.
La causa ha subito alcuni differimenti per le prime misure di contrasto del covid-19, per l'assegnazione a gop, cui è sottratta la materia degli appelli, per l'esigenza di definire le numerose cause più anziane della presente nel rispetto dei programmi di smaltimento adottati e per assenza della giudice titolare.
All'udienza a trattazione scritta del 8/01/2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
Risulta decisiva ed assorbente la questione, rilevabile di ufficio, del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Va premesso che la predetta questione non necessita di essere previamente sottoposta alle parti ex art. 101 c.p.c. alla luce del principio per cui “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2,
c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (Cass.
Civ., 29.09.2015, n. 19372).
Deve, quindi, rilevarsi che entrambi i gradi di giudizio sono stati celebrati con il coinvolgimento processuale della , cessionaria del credito risarcitorio del danneggiato, Pt_1
e dell'assicuratore di quest'ultimo, senza instaurazione del contraddittorio nei confronti del conducente del motociclo tg. CV88050, ritenuto responsabile del sinistro.
pagina 3 di 6 Sul punto, è costante e condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4994 del
16/02/2023 (Rv. 666753 - 01)). Tale principio si pone in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, in ragione dell'ulteriore esigenza di rafforzare anche la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa (cfr., Cass. Civ., sez. III, 03/08/2021, n. 22159; conforme a quanto già espresso da Cass. Civ., 09/03/2011, n. 5538; Cass. Civ., 25/09/1998, n. 9592; Cass. Civ.,
24/05/1982, n. 3162).
Ne consegue che, ove il proprietario del veicolo danneggiante non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dovrà essere integrato ex art. 102 c.p.c., affinché la sentenza possa essere utiliter data, e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza che, nella specie deve essere pronunciato ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. (cfr., con riferimento al giudizio di cassazione, Cass. Civ.,
16/03/2018, n. 6644; Cass. Civ., 05/06/2016, n. 12297; Cass. Civ., 27/07/2013, n. 18127;
Cass. Civ., 13/04/2007, n. 8825; Cass. Civ., 08/02/2006, n. 2665).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice non ha citato in giudizio il responsabile civile e anche il
Giudice di Pace ha disatteso il detto principio, operante in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal D.lgs. n. 209/2005, ratione temporis applicabile, inclusa l'azione di cui all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento pagina 4 di 6 della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore (Cass. Civ.,
02/12/2014, n. 25421; Cass. Civ., 22/11/2016, n. 23706; Cass. Civ., 20/09/2018, n. 21896;
Cass. Civ., 13/04/2018, n. 9188; Cass. Civ., 09/05/2019, n. 12226; Cass. Civ., 31/05/2019, n.
14887; Cass. Civ., 08/04/2020, n. 7755).
Ne consegue che il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e
s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3”; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 - 01; Sez. 2,
Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del
18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U., Sentenza n. 3678 del
16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01) (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
10/06/2022) 14/09/2022, n. 27078).
Alla luce delle superiori argomentazioni, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata con necessaria remissione al Giudice di prime cure per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c. per la riassunzione della causa.
La nullità della sentenza impugnata ha carattere assorbente e preclude, in questa sede,
l'esame dei motivi di gravame.
La tipologia di controversia e la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del
Giudice di Pace costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. r.g. 3089/2018, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, (attrice), e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, (convenuta), disattesa e Controparte_1 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del danneggiante - responsabile civile;
2. dispone la rimessione della causa al Giudice di Pace di Messina, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c. per la riassunzione della causa;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Messina il 13.1.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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