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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/10/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Lavoro
R.L. n. 332 2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 09/10/2025 davanti al Giudice dott. Paolo Milocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to BERTOSSI CINZIA;
per parte resistente l'avv. DELLA ROSA DANILO in sostituzione dell'avv.to IERO LUCA.
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Attesa la discussione immediata, si soprassiede alla conferma/revoca della sospensione dell'ordinanza.
L'avv. Bertossi discute la causa, evidenzia che le argomentazioni difensive di parte resistente non meritano accoglimento in quanto infondate in diritto e che parte resistente è incorsa in decadenza dell'esercizio del potere sanzionatorio come più volte ribadito dalla
S.C. (Cass. 7641/25 e 9015-9016/2025 di cui dimette copia cartacea di cortesia) insiste per l'accoglimento delle conclusioni come in ricorso.
L'avv. Della Rosa si richiama alla memoria difensiva per l'infondatezza di entrambe le eccezioni sollevate dall'opponente e insiste per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese per il resistente.
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare
Il Giudice dr. Paolo Milocco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott. Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 08/04/2025 al n. 332 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza
o Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno
09/10/2025
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], (CF ), Parte_1 CodiceFiscale_1 in proprio e quale legale rappresentante della società
P.IVA , Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. Zanetti Massimo e l'avv. Bertossi Cinzia
RICORRENTI
CONTRO
, (C.F. Controparte_1
con l'avv. Bonetti Paolo e l'avv. Iero Luca P.IVA_2
RESISTENTE
OGGETTO: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n.
689/1981, lavoro/previdenza”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “NEL MERITO: Dichiarare che nulla è dovuto all' per i CP_1 titoli di cui al provvedimento impugnato, previa declaratoria di sospensiva, essendo lo stesso nullo, annullabile, inefficace, per tutte le ragioni di cui in narrativa e comunque essendo l' decaduto dalla possibilità di esigere il credito che CP_1
1 comunque si è prescritto. Con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Rigettare il ricorso. Spese e onorari di lite rifusi. In via istruttoria: come da memoria di difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/04/2025 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-003373752 notificatagli a mezzo posta in data
10.03.2025 quale legale rappresentante della società con Parte_2 la quale l' sulla base dell'asserita violazione dell'art. 2, comma 1-bis del CP_1
D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali entro la soglia di €
10.000,00), ordinava il pagamento della somma di € 4.173,35 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018.
La ordinanza impugnata richiamava genericamente “…atto di accertamento n.:
8600.09/09/2019.0185434 del 09/09/2019 riferito all'anno 2018…”. CP_1
Non esistevano ulteriori atti “intermedi” fino alla notifica del provvedimento opposto.
La difesa attorea eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute ex art. 28 L. n. 689/81 nonché la violazione del termine per procedere alla contestazione della violazione di cui all'art. 14 della L. n. 689/81.
2. Si costituiva in giudizio l' sostenendo, invece, la perfetta legittimità CP_1 dell'ordinanza impugnata e prendendo specifica posizione sulle eccezioni sollevate da controparte.
3. La causa era istruita solo documentalmente e le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 09/10/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
2 4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione sia fondata e meritevole di accoglimento.
In primo luogo va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a Sezioni Unite il 16 gennaio 2015, n. 642, ha definitivamente sancito la possibilità per il giudicante di fare anche riferimento alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo svolto ed idoneo a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”).
Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08). Ne consegue che il giudice ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione
3 del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo" (così, da ultimo, Cass. 10839/2019). Maggiore liquidità della questione quindi significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr.
Trib. Milano sent. n. 2895 del 21.05.2020).
5. Ciò premesso, appare logicamente pregiudiziale l'esame dell'eccezione di estinzione per tardiva contestazione ai sensi dell'art. 14 legge 689/81 (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria,
i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione...
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”).
Ora, l'art. 9 D. Lgs. 8/16 dispone: “
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1,
l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a
4 norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se
l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Come si vede, il comma 4 di tale disposizione riproduce sostanzialmente i commi 2
e 3 dell'art. 14 legge n. 689/81, mentre il comma 5 ha un contenuto analogo all'art. 16 comma 1 legge n. 689/81, rispetto al quale modifica la misura del pagamento ridotto, e il comma 6 esplicita che il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento, previsione che in effetti non si rinviene espressamente nell'art. 16 legge n. 689/81, ma che comunque è acquisita in via interpretativa dalla giurisprudenza (si veda, p.e., Cass., 5.11.2021 n, 32006).
L'art. 9 non riproduce, invece, l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n.689/81, che prevede espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di mancata notifica nel termine di cui al medesimo art. 14.
L' ha argomentato che al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni CP_1 amministrative conseguenti alla depenalizzazione prevista dal D. Lgs. n. 8/16 non si applica l'art. 14 della legge n. 689/81: questo, nella tesi dell' , perché l'art. 9 CP_1 del decreto costituisce una norma speciale e anzi la specialità del sistema sarebbe dimostrata dalla previsione di una procedura particolare di estinzione dell'illecito in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione (art. 3 comma 6,
5 che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis legge 638/83) e, a norma dell'art. 6, nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo
D.Lgs. n. 8/16 si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge
689/81 soltanto “in quanto applicabili”.
Tuttavia, se la specialità del sistema normativo fosse di per sé sufficiente a escludere l'applicabilità delle norme della legge n. 689/81, allora queste non sarebbero mai applicabili e l'art. 6 ne riuscirebbe sostanzialmente abrogato.
Nel contempo la dedotta specialità della disciplina contenuta nell'art. 2 comma 1 bis
è prospettabile solo sotto il profilo sostanziale, ma non sul piano procedimentale.
La norma in esame non si occupa, infatti, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare, assieme agli artt.7 e 8, il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e di applicazione della sanzione: per questi aspetti è, perciò, inevitabile fare riferimento alla disciplina generale dettata, in questa specifica materia, dalla legge n. 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis depone in questo senso: esso, infatti, quando esclude la punibilità del trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza un'espressione che si raccorda perfettamente con l'art.14 della legge n.689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è alcuna incompatibilità.
Peraltro, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “… In ogni caso, in giurisprudenza, non si è mai dubitato dell'applicabilità anche a questo termine del principio generale posto dall'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981 secondo cui se la contestazione non viene notificata nel termine (quale esso sia)
l'obbligazione si estingue” (Cass., 16.4.2018 n. 9254, in motiv.).
Se dunque l'art. 14 ultimo comma pone un principio generale, applicabile a tutti i termini, quali che siano, previsti per la contestazione dell'illecito, ancorché il legislatore non abbia espressamente previsto l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di violazione, è giocoforza concludere che anche alla violazione del termine previsto dall'art. 9 comma 4 in esame consegua analogo effetto, che sia per forza propria, che sia per applicazione diretta dell'art. 14 ultimo comma della legge
689/1981 in forza del rinvio di cui all'art. 6.
6 6. Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
A questo riguardo si deve osservare che il legislatore si è fatto carico della gravosità dell'onere imposto all' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso CP_1 versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l.
48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo il legislatore ha, però, escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689" (di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato).
7. Quanto poi all'individuazione del dies a quo del termine, è evidente che il termine iniziale non può essere anteriore al 6.2.2016, perché non è possibile notificare gli estremi di un illecito amministrativo che ancora non esiste.
È altrettanto vero che il termine non inizia a decorrere se non dal momento in cui l'autorità amministrativa ha acquisito piena notizia dell'illecito, dovendosi valutare anche un congruo termine per la sua elaborazione.
Ciò non toglie, però, che l'autorità amministrativa debba fornire elementi che consentano di comprendere quali attività e quali indagini siano state svolte e a far data da quale momento abbia acquisito una piena conoscenza dell'illecito, tale da consentirle la notificazione (cfr. Cass., 30.5.2006 n. 12830).
Nella fattispecie concreta in esame, l' non ha in concreto indicato i tempi e i CP_1 modi delle indagini e tanto meno ha fornito una qualche documentazione di queste eventuali indagini volte ad appurare presso l'agente della riscossione il possibile versamento totale o anche solo parziale delle ritenute e a verificare nuovamente la posizione del ricorrente.
7 Al contrario dagli atti di notifica dell'illecito amministrativo sembrerebbe che l' CP_1 abbia accertato le infrazioni contestate mediante la semplice "verifica" dei propri
"archivi", senza bisogno di altre indagini o particolari approfondimenti;
ne deriva che l'Ente ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere (tramite il flusso telematico e i dati dei modelli F24) il mancato versamento delle ritenute CP_2 subito dopo la scadenza del termine per eseguirlo, in maniera automatica.
Dovendo essere valutato su base annua il superamento o meno della soglia prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83 (ai fini della determinazione della rilevanza penale o amministrativa dell'illecito), si deve concludere che, nel caso in esame, il termine per la contestazione ai sensi dell'art.14 della legge 689/81 ha iniziato a decorrere - se non a partire dai singoli mancati pagamenti - al più tardi dal 16 gennaio
2019 per le omissioni relative all'anno 2018 (non avendo l' allegato CP_1
l'operatività, nel caso in esame, di termini di versamento diversi da quelli ordinari).
Ne deriva che la contestazione effettuata dall' con l'atto di accertamento di CP_1 settembre 2019 (notificato il 04.10.2019) deve essere ritenuta tardiva e, trattandosi di un termine di decadenza, ciò comporta l'illegittimità, e quindi l'annullamento, dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
In termini analoghi si richiama la sentenza della Corte di Appello di Trieste dd.
09/05/2024 emessa nel procedimento iscritto al n. 208/2023 R.L.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ai sensi del D.M. 55/14, considerato il valore e la limitata complessità della causa e degli atti defensionali necessari, nonché la pluralità di parti con stessa posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del
Lavoro dott. Paolo Milocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
2) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-003373752;
8 3) condanna l' al pagamento delle spese Controparte_1 di lite ai ricorrenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, liquidando le stesse in euro 43 per esborsi, euro 3.600 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge
Udine, 09/10/2025
Il Giudice
Dott. Paolo Milocco
9
Sezione Lavoro
R.L. n. 332 2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 09/10/2025 davanti al Giudice dott. Paolo Milocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to BERTOSSI CINZIA;
per parte resistente l'avv. DELLA ROSA DANILO in sostituzione dell'avv.to IERO LUCA.
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Attesa la discussione immediata, si soprassiede alla conferma/revoca della sospensione dell'ordinanza.
L'avv. Bertossi discute la causa, evidenzia che le argomentazioni difensive di parte resistente non meritano accoglimento in quanto infondate in diritto e che parte resistente è incorsa in decadenza dell'esercizio del potere sanzionatorio come più volte ribadito dalla
S.C. (Cass. 7641/25 e 9015-9016/2025 di cui dimette copia cartacea di cortesia) insiste per l'accoglimento delle conclusioni come in ricorso.
L'avv. Della Rosa si richiama alla memoria difensiva per l'infondatezza di entrambe le eccezioni sollevate dall'opponente e insiste per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese per il resistente.
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare
Il Giudice dr. Paolo Milocco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott. Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 08/04/2025 al n. 332 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza
o Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno
09/10/2025
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], (CF ), Parte_1 CodiceFiscale_1 in proprio e quale legale rappresentante della società
P.IVA , Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. Zanetti Massimo e l'avv. Bertossi Cinzia
RICORRENTI
CONTRO
, (C.F. Controparte_1
con l'avv. Bonetti Paolo e l'avv. Iero Luca P.IVA_2
RESISTENTE
OGGETTO: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n.
689/1981, lavoro/previdenza”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “NEL MERITO: Dichiarare che nulla è dovuto all' per i CP_1 titoli di cui al provvedimento impugnato, previa declaratoria di sospensiva, essendo lo stesso nullo, annullabile, inefficace, per tutte le ragioni di cui in narrativa e comunque essendo l' decaduto dalla possibilità di esigere il credito che CP_1
1 comunque si è prescritto. Con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Rigettare il ricorso. Spese e onorari di lite rifusi. In via istruttoria: come da memoria di difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/04/2025 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-003373752 notificatagli a mezzo posta in data
10.03.2025 quale legale rappresentante della società con Parte_2 la quale l' sulla base dell'asserita violazione dell'art. 2, comma 1-bis del CP_1
D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali entro la soglia di €
10.000,00), ordinava il pagamento della somma di € 4.173,35 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018.
La ordinanza impugnata richiamava genericamente “…atto di accertamento n.:
8600.09/09/2019.0185434 del 09/09/2019 riferito all'anno 2018…”. CP_1
Non esistevano ulteriori atti “intermedi” fino alla notifica del provvedimento opposto.
La difesa attorea eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute ex art. 28 L. n. 689/81 nonché la violazione del termine per procedere alla contestazione della violazione di cui all'art. 14 della L. n. 689/81.
2. Si costituiva in giudizio l' sostenendo, invece, la perfetta legittimità CP_1 dell'ordinanza impugnata e prendendo specifica posizione sulle eccezioni sollevate da controparte.
3. La causa era istruita solo documentalmente e le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 09/10/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
2 4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione sia fondata e meritevole di accoglimento.
In primo luogo va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a Sezioni Unite il 16 gennaio 2015, n. 642, ha definitivamente sancito la possibilità per il giudicante di fare anche riferimento alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo svolto ed idoneo a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”).
Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08). Ne consegue che il giudice ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione
3 del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo" (così, da ultimo, Cass. 10839/2019). Maggiore liquidità della questione quindi significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr.
Trib. Milano sent. n. 2895 del 21.05.2020).
5. Ciò premesso, appare logicamente pregiudiziale l'esame dell'eccezione di estinzione per tardiva contestazione ai sensi dell'art. 14 legge 689/81 (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria,
i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione...
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”).
Ora, l'art. 9 D. Lgs. 8/16 dispone: “
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1,
l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a
4 norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se
l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Come si vede, il comma 4 di tale disposizione riproduce sostanzialmente i commi 2
e 3 dell'art. 14 legge n. 689/81, mentre il comma 5 ha un contenuto analogo all'art. 16 comma 1 legge n. 689/81, rispetto al quale modifica la misura del pagamento ridotto, e il comma 6 esplicita che il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento, previsione che in effetti non si rinviene espressamente nell'art. 16 legge n. 689/81, ma che comunque è acquisita in via interpretativa dalla giurisprudenza (si veda, p.e., Cass., 5.11.2021 n, 32006).
L'art. 9 non riproduce, invece, l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n.689/81, che prevede espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di mancata notifica nel termine di cui al medesimo art. 14.
L' ha argomentato che al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni CP_1 amministrative conseguenti alla depenalizzazione prevista dal D. Lgs. n. 8/16 non si applica l'art. 14 della legge n. 689/81: questo, nella tesi dell' , perché l'art. 9 CP_1 del decreto costituisce una norma speciale e anzi la specialità del sistema sarebbe dimostrata dalla previsione di una procedura particolare di estinzione dell'illecito in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione (art. 3 comma 6,
5 che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis legge 638/83) e, a norma dell'art. 6, nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo
D.Lgs. n. 8/16 si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge
689/81 soltanto “in quanto applicabili”.
Tuttavia, se la specialità del sistema normativo fosse di per sé sufficiente a escludere l'applicabilità delle norme della legge n. 689/81, allora queste non sarebbero mai applicabili e l'art. 6 ne riuscirebbe sostanzialmente abrogato.
Nel contempo la dedotta specialità della disciplina contenuta nell'art. 2 comma 1 bis
è prospettabile solo sotto il profilo sostanziale, ma non sul piano procedimentale.
La norma in esame non si occupa, infatti, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare, assieme agli artt.7 e 8, il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e di applicazione della sanzione: per questi aspetti è, perciò, inevitabile fare riferimento alla disciplina generale dettata, in questa specifica materia, dalla legge n. 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis depone in questo senso: esso, infatti, quando esclude la punibilità del trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza un'espressione che si raccorda perfettamente con l'art.14 della legge n.689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è alcuna incompatibilità.
Peraltro, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “… In ogni caso, in giurisprudenza, non si è mai dubitato dell'applicabilità anche a questo termine del principio generale posto dall'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981 secondo cui se la contestazione non viene notificata nel termine (quale esso sia)
l'obbligazione si estingue” (Cass., 16.4.2018 n. 9254, in motiv.).
Se dunque l'art. 14 ultimo comma pone un principio generale, applicabile a tutti i termini, quali che siano, previsti per la contestazione dell'illecito, ancorché il legislatore non abbia espressamente previsto l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di violazione, è giocoforza concludere che anche alla violazione del termine previsto dall'art. 9 comma 4 in esame consegua analogo effetto, che sia per forza propria, che sia per applicazione diretta dell'art. 14 ultimo comma della legge
689/1981 in forza del rinvio di cui all'art. 6.
6 6. Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
A questo riguardo si deve osservare che il legislatore si è fatto carico della gravosità dell'onere imposto all' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso CP_1 versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l.
48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo il legislatore ha, però, escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689" (di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato).
7. Quanto poi all'individuazione del dies a quo del termine, è evidente che il termine iniziale non può essere anteriore al 6.2.2016, perché non è possibile notificare gli estremi di un illecito amministrativo che ancora non esiste.
È altrettanto vero che il termine non inizia a decorrere se non dal momento in cui l'autorità amministrativa ha acquisito piena notizia dell'illecito, dovendosi valutare anche un congruo termine per la sua elaborazione.
Ciò non toglie, però, che l'autorità amministrativa debba fornire elementi che consentano di comprendere quali attività e quali indagini siano state svolte e a far data da quale momento abbia acquisito una piena conoscenza dell'illecito, tale da consentirle la notificazione (cfr. Cass., 30.5.2006 n. 12830).
Nella fattispecie concreta in esame, l' non ha in concreto indicato i tempi e i CP_1 modi delle indagini e tanto meno ha fornito una qualche documentazione di queste eventuali indagini volte ad appurare presso l'agente della riscossione il possibile versamento totale o anche solo parziale delle ritenute e a verificare nuovamente la posizione del ricorrente.
7 Al contrario dagli atti di notifica dell'illecito amministrativo sembrerebbe che l' CP_1 abbia accertato le infrazioni contestate mediante la semplice "verifica" dei propri
"archivi", senza bisogno di altre indagini o particolari approfondimenti;
ne deriva che l'Ente ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere (tramite il flusso telematico e i dati dei modelli F24) il mancato versamento delle ritenute CP_2 subito dopo la scadenza del termine per eseguirlo, in maniera automatica.
Dovendo essere valutato su base annua il superamento o meno della soglia prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83 (ai fini della determinazione della rilevanza penale o amministrativa dell'illecito), si deve concludere che, nel caso in esame, il termine per la contestazione ai sensi dell'art.14 della legge 689/81 ha iniziato a decorrere - se non a partire dai singoli mancati pagamenti - al più tardi dal 16 gennaio
2019 per le omissioni relative all'anno 2018 (non avendo l' allegato CP_1
l'operatività, nel caso in esame, di termini di versamento diversi da quelli ordinari).
Ne deriva che la contestazione effettuata dall' con l'atto di accertamento di CP_1 settembre 2019 (notificato il 04.10.2019) deve essere ritenuta tardiva e, trattandosi di un termine di decadenza, ciò comporta l'illegittimità, e quindi l'annullamento, dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
In termini analoghi si richiama la sentenza della Corte di Appello di Trieste dd.
09/05/2024 emessa nel procedimento iscritto al n. 208/2023 R.L.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ai sensi del D.M. 55/14, considerato il valore e la limitata complessità della causa e degli atti defensionali necessari, nonché la pluralità di parti con stessa posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del
Lavoro dott. Paolo Milocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
2) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-003373752;
8 3) condanna l' al pagamento delle spese Controparte_1 di lite ai ricorrenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, liquidando le stesse in euro 43 per esborsi, euro 3.600 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge
Udine, 09/10/2025
Il Giudice
Dott. Paolo Milocco
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