TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2533
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di motivazione sulla misura della regressione tariffaria

    Il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che le censure non attengano all'esercizio del potere di programmazione sanitaria ma alle modalità e ai tempi della regressione tariffaria, che rientrano nella cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Lesione del legittimo affidamento per ritardo nella richiesta di pagamento

    Il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che le censure non attengano all'esercizio del potere di programmazione sanitaria ma alle modalità e ai tempi della regressione tariffaria, che rientrano nella cognizione del giudice ordinario.

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    Difetto di motivazione sulla misura della regressione tariffaria

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    Lesione del legittimo affidamento per ritardo nella richiesta di pagamento

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    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2533
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2533
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo