TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4762 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 25.11.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza dell'11.06.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive dell'opposto e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 14.05.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
(Avv. Sergio Tringali) Parte_1
opponente
E
(Avv. Christian Alessi) Controparte_1
opposto
Oggetto: Opposizione a precetto.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione del 19.12.2023 avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 14.12.2023, su istanza di Controparte_1
- Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese del giudizio di opposizione, liquidate d'ufficio in complessivi € 2.377,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre, secondo domanda, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il precetto opposto ha intimato a il pagamento della Controparte_1 Parte_1
somma di € 10.067,43 in forza del d.i. n. 537/2010 emesso dal Tribunale di Palermo il 4/8.02.2010
e notificato il 24.02.2010, opposto e confermato con sentenza n. 4720/2011 resa dal Tribunale di
Palermo il 10.10.2011, dichiarato definitivamente esecutivo l'11.06.2012 e spedito in forma esecutiva il 28.06.2012.
Con l'atto di opposizione del 19.12.2023 ha eccepito: la prescrizione del d.i., Parte_1
essendo trascorsi oltre 10 anni dalla sua notifica;
la mancata trascrizione del titolo;
il difetto di mandato per la fase esecutiva e la nullità della notifica, non essendo indicato con certezza il ricevente.
Costituendosi in giudizio, l'opposto ha contestato le avverse eccezioni e chiesto il rigetto dell'opposizione.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che l'opposizione non appare meritevole di accoglimento, non essendo fondati i motivi appena abbozzati su cui la stessa è fondata.
In ordine al primo motivo, basti dire che, qualora – come nel caso in esame – il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo e lo stesso viene opposto, se il giudizio si conclude con una sentenza definitiva, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa.
La notifica di un precetto interrompe la prescrizione e il creditore può notificare anche più atti di precetto.
In concreto, a seguito della sentenza che ha confermato il d.i., lo stesso è stato dichiarato definitivamente esecutivo e spedito in tale forma il 28.06.2012.
Il termine prescrizionale decennale è stato interrotto da parte del creditore da ben 6 atti di precetto notificati il 07.11.2012, 26.02.2013, 14.10.2015, 24.05.2019, 12.11.2020 e, infine, 14.12.2023.
Avverso detto ultimo precetto, il ha proposto opposizione. Pt_1
Peraltro, seppure siano stati dal avviati dei pignoramenti, essi si sono conclusi CP_1
negativamente per mancanza di attivo (cfr. atti di pignoramento prodotti dall'opposto). In ordine al secondo motivo, va detto che il precetto contiene l'esatta indicazione del titolo esecutivo, id est il d.i. n. 537/2010 e la puntuale descrizione cronologica che è seguita alla sua emissione, tale da consentire allo stesso di raggiungere il suo scopo, ovvero quello di intimare al debitore di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva.
Invero, l'atto di precetto impugnato indica il numero del d.i., la data di emissione e di notifica, il numero di ruolo del giudizio di opposizione spiegato dall'opponente e della sentenza che lo ha definito, la data in cui è stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. e quella di apposizione della formula esecutiva.
Non vi è dubbio, dunque, che non vi sia incertezza sul diritto azionato dal creditore.
È smentito per tabulas il terzo motivo di opposizione relativo al difetto di procura per la fase esecutiva: basti esaminare la procura apposta a margine del ricorso per d.i. per verificare che “la presente procura è estesa ad ogni impugnativa, all'opposizione, alla esecuzione forzata, alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi”.
Anche la censura di nullità della notifica del precetto, infine, appare priva di pregio.
Come attestato dall'ufficiale giudiziario, l'atto è stato notificato “a mani proprie” del debitore
. Parte_1
Peraltro, non appare superfluo ricordare che – come noto – la nullità della notifica si verifica quando la notifica è viziata, non essendo stata compiuta secondo le modalità prescritte dalla legge ex art. 160 c.p.c., a mente del quale la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c.
Nel caso che ci occupa, seppure si aderisse all'eccezione dell'opponente e dovesse reputarsi nulla la notifica del precetto per incertezza del ricevente, detta nullità dovrebbe intendersi sanata ex art. 156
c.p.c. per raggiungimento dello scopo: tanto ciò è vero che il precettato ha spiegato l'opposizione.
Alla luce delle pregresse considerazioni, l'interposta opposizione va, dunque, rigettata.
In ordine al governo delle spese di lite, quelle sostenute dall'opposto per resistere ad un'opposizione rivelatasi assolutamente infondata, seguono la soccombenza e, liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.377,90 oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico di parte opponente e distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 25 novembre 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive dell'opposto e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 14.05.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
(Avv. Sergio Tringali) Parte_1
opponente
E
(Avv. Christian Alessi) Controparte_1
opposto
Oggetto: Opposizione a precetto.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione del 19.12.2023 avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 14.12.2023, su istanza di Controparte_1
- Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese del giudizio di opposizione, liquidate d'ufficio in complessivi € 2.377,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre, secondo domanda, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il precetto opposto ha intimato a il pagamento della Controparte_1 Parte_1
somma di € 10.067,43 in forza del d.i. n. 537/2010 emesso dal Tribunale di Palermo il 4/8.02.2010
e notificato il 24.02.2010, opposto e confermato con sentenza n. 4720/2011 resa dal Tribunale di
Palermo il 10.10.2011, dichiarato definitivamente esecutivo l'11.06.2012 e spedito in forma esecutiva il 28.06.2012.
Con l'atto di opposizione del 19.12.2023 ha eccepito: la prescrizione del d.i., Parte_1
essendo trascorsi oltre 10 anni dalla sua notifica;
la mancata trascrizione del titolo;
il difetto di mandato per la fase esecutiva e la nullità della notifica, non essendo indicato con certezza il ricevente.
Costituendosi in giudizio, l'opposto ha contestato le avverse eccezioni e chiesto il rigetto dell'opposizione.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che l'opposizione non appare meritevole di accoglimento, non essendo fondati i motivi appena abbozzati su cui la stessa è fondata.
In ordine al primo motivo, basti dire che, qualora – come nel caso in esame – il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo e lo stesso viene opposto, se il giudizio si conclude con una sentenza definitiva, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa.
La notifica di un precetto interrompe la prescrizione e il creditore può notificare anche più atti di precetto.
In concreto, a seguito della sentenza che ha confermato il d.i., lo stesso è stato dichiarato definitivamente esecutivo e spedito in tale forma il 28.06.2012.
Il termine prescrizionale decennale è stato interrotto da parte del creditore da ben 6 atti di precetto notificati il 07.11.2012, 26.02.2013, 14.10.2015, 24.05.2019, 12.11.2020 e, infine, 14.12.2023.
Avverso detto ultimo precetto, il ha proposto opposizione. Pt_1
Peraltro, seppure siano stati dal avviati dei pignoramenti, essi si sono conclusi CP_1
negativamente per mancanza di attivo (cfr. atti di pignoramento prodotti dall'opposto). In ordine al secondo motivo, va detto che il precetto contiene l'esatta indicazione del titolo esecutivo, id est il d.i. n. 537/2010 e la puntuale descrizione cronologica che è seguita alla sua emissione, tale da consentire allo stesso di raggiungere il suo scopo, ovvero quello di intimare al debitore di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva.
Invero, l'atto di precetto impugnato indica il numero del d.i., la data di emissione e di notifica, il numero di ruolo del giudizio di opposizione spiegato dall'opponente e della sentenza che lo ha definito, la data in cui è stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. e quella di apposizione della formula esecutiva.
Non vi è dubbio, dunque, che non vi sia incertezza sul diritto azionato dal creditore.
È smentito per tabulas il terzo motivo di opposizione relativo al difetto di procura per la fase esecutiva: basti esaminare la procura apposta a margine del ricorso per d.i. per verificare che “la presente procura è estesa ad ogni impugnativa, all'opposizione, alla esecuzione forzata, alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi”.
Anche la censura di nullità della notifica del precetto, infine, appare priva di pregio.
Come attestato dall'ufficiale giudiziario, l'atto è stato notificato “a mani proprie” del debitore
. Parte_1
Peraltro, non appare superfluo ricordare che – come noto – la nullità della notifica si verifica quando la notifica è viziata, non essendo stata compiuta secondo le modalità prescritte dalla legge ex art. 160 c.p.c., a mente del quale la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c.
Nel caso che ci occupa, seppure si aderisse all'eccezione dell'opponente e dovesse reputarsi nulla la notifica del precetto per incertezza del ricevente, detta nullità dovrebbe intendersi sanata ex art. 156
c.p.c. per raggiungimento dello scopo: tanto ciò è vero che il precettato ha spiegato l'opposizione.
Alla luce delle pregresse considerazioni, l'interposta opposizione va, dunque, rigettata.
In ordine al governo delle spese di lite, quelle sostenute dall'opposto per resistere ad un'opposizione rivelatasi assolutamente infondata, seguono la soccombenza e, liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.377,90 oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico di parte opponente e distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 25 novembre 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina