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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004368349000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004368349000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004368349000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 28.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione AdE, in atti;
AdER non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con cartella di pagamento n. 139 2025 00043683 49 000, notificata in data 01.09.2025, l'Agenzia delle Entrate SC, per conto dell'Agenzia delle Entrate di VI Valentia, chiedeva a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 1.208,14 per Irpef e Iva anno 2021.
Con ricorso in data 13.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento e ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 29.10.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 19.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate di VI Valentia, la quale impugnava l'avverso ricorso e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio in autotutela;
invece, non si costituiva il giudizio AdER, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 29.10.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 29.01.2026, depositata la memoria illustrativa in data 28.01.2026 da parte del ricorrente, la Corte, in composizione monocratica, , ha deciso la controversia ex art. 35, comma
I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
29.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, la resistente Agenzia ha provveduto allo sgravio in autotutela della cartella impugnata, come evidenziato nella memoria di costituzione, e ha abbandonato la relativa pretesa, allegando il relativo provvedimento (cfr. all. n. 2 del fascicolo telematico di parte resistente).
Orbene, la Corte adita, a fronte di tale intervento in autotutela dell'Ente impositore, non deve fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, tenuto conto della novità della questione trattata e dell'incertezza interpretativa in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 13.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di VI Valentia e dell'Agenzia delle Entrate SC, ritualmente notificato in data 29.10.2025 e depositato in data
19.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in VI Valentia in data 29.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004368349000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004368349000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004368349000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 28.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione AdE, in atti;
AdER non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con cartella di pagamento n. 139 2025 00043683 49 000, notificata in data 01.09.2025, l'Agenzia delle Entrate SC, per conto dell'Agenzia delle Entrate di VI Valentia, chiedeva a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 1.208,14 per Irpef e Iva anno 2021.
Con ricorso in data 13.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento e ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 29.10.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 19.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate di VI Valentia, la quale impugnava l'avverso ricorso e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio in autotutela;
invece, non si costituiva il giudizio AdER, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 29.10.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 29.01.2026, depositata la memoria illustrativa in data 28.01.2026 da parte del ricorrente, la Corte, in composizione monocratica, , ha deciso la controversia ex art. 35, comma
I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
29.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, la resistente Agenzia ha provveduto allo sgravio in autotutela della cartella impugnata, come evidenziato nella memoria di costituzione, e ha abbandonato la relativa pretesa, allegando il relativo provvedimento (cfr. all. n. 2 del fascicolo telematico di parte resistente).
Orbene, la Corte adita, a fronte di tale intervento in autotutela dell'Ente impositore, non deve fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, tenuto conto della novità della questione trattata e dell'incertezza interpretativa in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 13.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di VI Valentia e dell'Agenzia delle Entrate SC, ritualmente notificato in data 29.10.2025 e depositato in data
19.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in VI Valentia in data 29.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella