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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15450 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15964/2022, promossa da:
Parte_1
in proprio e quale procuratrice speciale in virtù di procura notarile in atti di
Persona_1
[...]
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Mario De Michele e
TO PE RR ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma alla via
Aureliana n. 2
ricorrente;
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in viale del Policlinico, 155 – ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12
- resistente;
1 OGGETTO: responsabilità professionale;
Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 12/5/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , e Parte_1 Persona_1 Persona_1
(rispettivamente sorella, madre e padre del de cuius) chiedevano accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' per i danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito alla morte di , con Persona_2
consequenziale condanna al pagamento in loro favore delle somme riconosciute come dovute, oltre accessori.
In sintesi, per quanto qui rileva al fine della decisione, premettevano che il 5.8.2017 Per_2
, mentre passeggiava in strada a Cassino, era caduto accidentalmente riportando un
[...]
grave trauma del rachide cervicale. Ricoverato all'ospedale di Cassino, era stato trasferito al di Roma con diagnosi di sospetta lesione midollare e tetraplegia flaccida. Controparte_1
Dopo un periodo di degenza nell'ospedale dal 5.8.2017 al 16.8.2017, era stato CP_1
trasferito presso il “Sant'Eugenio CTO” di Roma, dove era deceduto il 17.02.18.
Durante la permanenza nel policlinico ra stato tracheostomizzato per consentirne la CP_1
ventilazione artificiale. Nel reparto in cui era ricoverato (rianimazione) non vi era alcun controllo in accesso, sicché i parenti dei degenti vi facevano ingresso liberamente avvicinandosi ai malati.
I contatti con i visitatori esterni erano quindi assidui e quotidiani senza alcuna profilassi. A partire dal terzo giorno di ricovero in queste condizioni il aveva iniziato a mostrare un Pt_1
progressivo peggioramento del suo stato di salute.
Senza che nei giorni precedenti fosse stata adottata alcuna misura specifica in relazione all'aumento progressivo della concentrazione di globuli bianchi (che costituiva indice di infezione), il paziente era stato trasferito presso l'ospedale Sant'Eugenio - CTO di Roma. Qui erano stato eseguiti esame strumentali e precisamente un'urinocoltura, con risultato positivo per LL pneumoniae, e l'analisi dell'aspirato tracheale, con risultato positivo per LL
Pneumoniae e Acinetobacter. Da allora in poi le condizioni del sig. , pur tra alti e bassi, Pt_1
2 avevano subìto un progressivo deterioramento fino al decesso occorso il 17 febbraio 2018 per arresto cardiaco provocato da sindrome multiorgano.
La morte di era ascrivibile alla condotta dei sanitari dipendenti della Persona_2 CP_1
convenuta per non avere saputo né prevenire mediante idonee misure di profilassi e igiene, né rilevare tempestivamente l'infezione nosocomiale, né infine adottare adeguate misure volte a contrastarla.
Sussistevano pertanto tutti gli elementi idonei a fondare una pronuncia di responsabilità del di Roma e dei sanitari ai quali era stato affidato il paziente, come d'altro Controparte_1
canto risultava dalla consulenza tecnica espletata in fase di ATP.
Anche ove non fosse stato riconosciuto il nesso di causa tra la condotta dei sanitari e il decesso del paziente, restava il fatto che in caso di applicazione di misure idonee a prevenire e contenere l'insorgenza di infezioni la vittima avrebbe almeno potuto nutrire più cospicue chances di sopravvivenza con autonoma risarcibilità iure hereditatis di tale voce di danno.
Con memoria difensiva del 13 ottobre 2022, si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato l resistente, deducendo l'assenza degli elementi fondanti la invocata CP_1
responsabilità, risultando esattamente adempiuta la prestazione sanitaria e l'assenza del nesso di causa tra la condotta sanitaria e l'evento lesivo.
L'evento occorso era riconducibile al verificarsi di un caso fortuito costituito dalla particolare debolezza del paziente al momento di ingresso nella struttura ospedaliera e non ad una negligenza dell' convenuta. Il verificarsi dell'evento occorso era esclusivamente CP_1
attribuibile all'insorgenza di un fattore imprevedibile e inevitabile riconducibile al concetto di fatalità e quindi non imputabile alla struttura.
Contestata la qualificazione nonché la quantificazione dei danni prospettati dagli odierni ricorrenti, la struttura convenuta concludeva per il rigetto della domanda attorea e in subordine per l'esclusione della risarcibilità del danno iure proprio con quantificazione del danno inferiore rispetto a quella prospettata da controparte.
3 Con ordinanza del 24/10/22, veniva disposto il mutamento del rito e con successivo provvedimento del 15/11/2023, l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in fase di ATP con la sottoposizione al collegio di ulteriori quesiti.
In seguito, all'udienza del 12 maggio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova anzitutto ripercorrere l'excursus argomentativo della consulenza tecnica svolta in fase di
ATP dai dott.ri (infettivologo) e (medico legale), della quale si Per_3 Persona_4
fornisce di seguito una sintesi.
In data 5 agosto 2017 accedeva mediante ambulanza presso il Pronto Soccorso Persona_2
dell'Ospedale di Cassino a seguito di un grave politrauma cranio-vertebro-midollare riportato in occasione di una caduta accidentale in strada. Il quadro clinico iniziale si presentava da subito severamente compromesso, tanto che in P.S. veniva posta diagnosi di “tetraplegia in paziente con trauma craniofacciale accidentale”. Il paziente era quindi trasferito il giorno stesso presso il
DEA del ove veniva gestito presso la UOC di Anestesia e Rianimazione. Il Controparte_1
16.8.2017 era trasferito al CTO di Roma, struttura presso la quale rimaneva fino al decesso, avvenuto il 17 febbraio 2018.
Durante la degenza presso il l'uomo veniva sottoposto a manovre invasive Controparte_1
salvavita, tra cui cateterizzazione arteriosa, intubazione, ventilazione meccanica prolungata e tracheostomia. In tale contesto, si sviluppavano infezioni nosocomiali da germi multiresistenti, documentate per la prima volta il 17 agosto 2017, mediante esame colturale dell'espettorato eseguito presso il CTO, entro 48 ore dal trasferimento. In quella circostanza venivano isolati i patogeni Acinetobacter baumannii MDR e LL pneumoniae MDR, entrambi riconducibili con elevata probabilità scientifica alla degenza presso il Controparte_1
Nel prosieguo del ricovero presso il CTO, si assisteva a una plurima contaminazione tissutale e sistemica da parte di ulteriori agenti patogeni: Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis,
4 Staphylococcus hominis MRSA, Staphylococcus haemolyticus MRSA e Candida parapsilosis. Le infezioni interessavano le vie respiratorie, urinarie, il torrente ematico e i tessuti profondi, con progressivo deterioramento delle condizioni generali.
La terapia antibiotica somministrata durante l'intero periodo di degenza risulta, secondo i CTU, appropriata e conforme alle buone pratiche cliniche. I sanitari del Policlinico Umberto I e del
CTO si avvalsero infatti di consulenze infettivologiche e modificarono regolarmente gli schemi terapeutici in funzione degli isolamenti microbiologici e dell'andamento clinico. Furono impiegati antibiotici ad ampio spettro, tra cui Tazocin, Gentamicina, Tigeciclina, Meropenem,
Vancomicina, Colistina e Ceftazidime/Avibactam, con dosaggi adeguati e monitoraggio ematochimico costante. Il collegio non ravvisa pertanto profili di negligenza o imperizia nella gestione terapeutica dell'infezione, ma soggiunge che la struttura convenuta, pur avendo prodotto documentazione attestante l'esistenza di protocolli interni di sorveglianza microbiologica e profilassi anti-infettiva, non ha fornito prova della loro concreta applicazione nel caso specifico. In particolare, non risultano agli atti verbali di attuazione, tracciabilità delle procedure, né evidenze di monitoraggio ambientale o di formazione del personale sanitario in relazione alle infezioni correlate all'assistenza (ICA). Tale omissione, in violazione delle linee guida regionali e nazionali, integra secondo i consulenti una colpa organizzativa omissiva.
In definitiva, il Sig. presentava sin dall'ingresso in ospedale un quadro clinico Pt_1
gravemente compromesso, con tetraplegia, insufficienza respiratoria, immunodepressione e necessità di manovre invasive. Tali condizioni, unitamente alle infezioni nosocomiali contratte presso il e alle ulteriori infezioni sviluppatesi al CTO, hanno concorso in Controparte_1
modo determinante al decesso, avvenuto per insufficienza multiorgano terminale. La sepsi polimicrobica, la polmonite nosocomiale, l'insufficienza renale e lo shock settico costituiscono dunque fattori concausali dell'exitus, secondo un criterio di elevata probabilità scientifica.
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La consulenza tecnica, i cui contenuti sono stati dianzi riassunti, appare adeguatamente argomentata e priva di errori o vizi logici, oltre ad essere fondata sulla letteratura scientifica richiamata, ditalché il Tribunale ne condivide senz'altro gli esiti.
5 Occorre quindi partire dalla considerazione secondo cui, con criterio di elevata probabilità scientifica, le infezioni da Acinetobacter baumannii MDR e LL pneumoniae MDR - germi individuati la prima volta il 17.08.2017, quando fu effettuato l'esame colturale dell'espettorato presso il CTO - sono state contratte dal durante la degenza presso la UOC di Anestesia Per_2
e Rianimazione dell'Ospedale Umberto I di Roma. Infatti, il lasso temporale tra il trasferimento presso il CTO e l'individuazione dei batteri antibiotico resistenti inducono a ritenere, secondo criteri scientifici, che l'infezione di questi due ceppi batterici sia stata contratta dal paziente presso il nosocomio di provenienza, manifestandosi poi i sintomi della patologia nell'ospedale
CTO. Risulta anche acclarato che le plurime infezioni correlate all'assistenza contratte dal dapprima durante la degenza presso l e poi presso il CTO (che tuttavia non è Pt_1 CP_1
parte del giudizio) ne hanno concausato il decesso, dovuto alle complicazioni discendenti dall'iniziale politrauma da caduta accidentale, ovvero tetraplegia e sepsi severa ad eziopatogenesi polimicrobica, polmonite, insufficienza respiratoria, insufficienza renale acuta e shock settico.
Il collegio peritale ha sottolineato che gli interventi terapeutici posti in essere dai sanitari dell' - tra cui tracheostomia, ventilazione meccanica, posizionamento di sondino CP_1
naso-gastrico e impianto di catetere venoso centrale e arterioso - che possono aver facilitato l'insorgenza delle infezioni, erano necessitati al fine di salvaguardare la vita del paziente, che altrimenti sarebbe stato in brevissimo tempo destinato all'exitus. Dunque, per un verso furono correttamente attuati gli indispensabili trattamenti quoad vitam per la salvezza del , Pt_1
dall'altro le scelte terapeutiche adottate per fronteggiare la delicata gestione clinica del paziente furono adeguate. Di contro, la struttura non ha esibito documentazione idonea a provare l'adozione programmata e la pratica messa in opera di tutte le procedure profilattiche previste dalle linee guida e dalle buone pratiche per la prevenzione delle infezioni nosocomiali. Risulta ancora che la duplice infezione primigenia contratta nel Policlinico I contribuì a CP_1
deteriorare lo stato generale del paziente, ridusse ulteriormente le sue difese immunitarie e si associò ad ulteriori patologie infettive contratte all'Ospedale CTO, contribuendo in nesso concausale all'exitus del paziente.
Ciò è stato ribadito nel supplemento di perizia, ove si chiarisce che il decesso non sarebbe avvenuto qualora il de cuius non fosse stato esposto alle infezioni nosocomiali, pur con la
6 precisazione che a causa degli esiti neurologici dovuti al grave traumatismo, in ogni caso l'esistenza in vita del paziente si sarebbe prolungata solo per un periodo medio – breve, dovendosi ipotizzare ragionevolmente sia la possibilità di altri episodi infettivi, sia un progressivo scadimento generale delle condizioni di salute, risultando quindi non solo assente alcuna seria chance di guarigione, ma anche altamente probabile il suo decesso nel breve termine di 1-2 anni.
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Ciò posto, occorre ora considerare, in primo luogo, che la responsabilità della struttura sanitaria, in tema di infezioni nosocomiali, non ha carattere oggettivo o presunto, tanto che la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse (cfr. ex aliis ad es. Cass. sentenza n. 6386 del 03/03/2023).
Inoltre, sotto il profilo dell'onere probatorio, la posizione degli attori va distinta a seconda che essi agiscano iure proprio o iure hereditatis.
Ove essi agiscano iure hereditatis, vale a dire subentrando nella posizione del congiunto deceduto, il titolo di responsabilità fatto valere è quello contrattuale, essendo il rapporto giuridico relativo alla relazione di cura sorto per contratto o contatto sociale, con la conseguenza che alla fattispecie si applicano i principi propri della responsabilità contrattuale.
Allorché invece gli attori agiscano iure proprio (danno da lesione del rapporto parentale, danno biologico da essi stessi subìto a seguito del decesso del congiunto ecc.), il regime applicabile è quello della responsabilità da illecito aquiliano.
Il precipitato di tali principi è che laddove si faccia valere la responsabilità contrattuale dei sanitari e/o della struttura (per avere gli attori agito iure hereditario) il danneggiato deve fornire la prova del contratto o del contatto sociale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; n. 975/2009; n.
17143/2012; n. 21177/2015).
7 Nel caso in cui, invece, il congiunto agisca iure proprio, egli sarà tenuto a fornire, in ossequio ai principi che governano la responsabilità aquiliana, non solo la prova della condotta, dell'evento dannoso e del nesso di causa tra la prima ed il secondo, ma anche del carattere doloso o colposo della condotta dei sanitari e/o della struttura che ebbero in cura il paziente. Vale a dire che nell'ipotesi in cui si lamenti che il decesso del proprio congiunto - che ha comportato la lesione del rapporto parentale - è stato provocato, in maniera esclusiva o concorrente, dalla contrazione di una infezione nosocomiale, è il danneggiato a dover provare l'esistenza di una condotta colposa riconducibile all'operato del personale sanitario o alla stessa struttura, che si ponga in nesso eziologico con l'esito infausto (si veda al riguardo il precedente di questa sezione, sent. n. 18155/2023 dell'11.12.2023 est. Pres. Cisterna).
Nel caso di specie, l'azione risarcitoria è stata proposta sia avuto riguardo ai danni iure hereditatis (responsabilità contrattuale), che iure proprio (danno parentale).
Quanto alla prima tipologia di danni, risulta certamente provata l'esistenza del contratto di spedalità con la semplice presa in carico del paziente presso il nosocomio convenuto, così come la prova del nesso causale tra la contrazione delle infezioni e l'aggravamento della patologia che ha condotto il al decesso. Avuto poi riguardo ai danni richiesti iure proprio, Pt_1
si ritiene che gli attori abbiano fornito la prova, mediante presunzioni, della responsabilità della struttura, in assenza di dimostrazione della presenza di provvedimenti di profilassi contro le infezioni nosocomiali e di concreta attuazione di essi nel periodo di degenza del paziente.
Sussiste pertanto una responsabilità colposa del nosocomio per non aver adottato quella serie di precauzioni doverose atte ad evitare, nei limiti del possibile, il diffondersi di pericolosi agenti patogeni antibiotico-resistenti all'interno della struttura.
Per i motivi sopraesposti non può accogliersi l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui nella specie non sarebbe ravvisabile, né risulterebbe provato alcun nesso causale tra la condotta dell' e l'evento lesivo. Infatti, il peggioramento del quadro clinico del Parte_2
paziente non può considerarsi alla stregua di un caso fortuito (cfr. Memoria difensiva Avvocatura dello Stato - pag. 13), essendo esso anche conseguenza delle infezioni derivate dalla colposa condotta della struttura, che non ha impiegato lo sforzo di diligenza richiesto per l'attuazione dei protocolli di prevenzione.
Si può a questo punto passare alla disamina delle singole voci di risarcimento richieste. 8 --------------
Danno terminale e catastrofale
Con riferimento alla domanda proposta iure hereditatis, vengono in rilievo il danno terminale e quello da lucida agonia del paziente.
Occorre premettere che la giurisprudenza, in tema di cd. danno tanatologico (fatto illecito che causa il decesso della vittima), distingue il danno biologico terminale dal danno morale terminale (anche detto da lucida agonia, o catastrofale, o catastrofico).
Il primo (biologico terminale) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo dell'invalidità e sussiste anche quando la vittima sia rimasta incosciente;
il secondo
(morale terminale) consiste in una sofferenza interiore dettata dalla coscienza dell'approssimarsi della fine (secondo varie possibili sfaccettature: paura della morte, agonia provocata dalle lesioni, dispiacere di lasciar sole le persone care;
incertezza in merito alla sorte dei propri familiari ecc.) e implica, per sua natura, la consapevolezza della propria condizione da parte della vittima.
Mentre il danno biologico terminale è risarcibile solo quando tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, a prescindere dalla consapevolezza del soggetto in ordine alla propria condizione e all'approssimarsi del decesso, il danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico) richiede necessariamente la lucidità della vittima (senza la quale non è nemmeno ipotizzabile una sofferenza morale), mentre è irrilevante il lasso di tempo intercorso tra lesione e decesso.
Invero, anche recentemente la S.C. ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima
9 lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”
(Cass. sent. n. 26727/2018; Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).
Orbene, quanto al danno biologico terminale, si ritiene di poter perimetrare l'arco temporale di riferimento a partire dal 31 gennaio 2018 (data in cui il paziente, dopo un periodo altalenante, cominciava a versare in condizioni gravi, con febbre alta), sino all'exitus del 17 febbraio 2018, per un totale di 18 giorni. Come si diceva, la giurisprudenza della Suprema Corte (tra le molte Cass.
26727/18, 18056/19/21837/19) ha chiarito che il “danno biologico terminale” è un pregiudizio alla salute da invalidità temporanea, sebbene massimo nella sua entità ed intensità, sicché si ritiene equo liquidarlo nella misura del quintuplo del danno biologico temporaneo (euro 130,25 x
5 pro die) e in definitiva in euro
11.722,00.
Non sussistono invece i presupposti per riconoscere un danno catastrofale, richiesto da parte attrice sulla sola considerazione del fatto che durante tutto il periodo di ricovero il de cuius sarebbe rimasto cosciente. Infatti non è sufficiente, al riguardo, la dimostrazione della sola lucidità del paziente, ma piuttosto che tale condizione si accompagnasse ad una percezione dell'approssimarsi ineluttabile della propria morte, laddove nel caso in esame il sig. , nel Pt_1
corso della sua lunga degenza, ha versato in condizioni cliniche altalenanti, sicché non si può affermare che egli sia stato cosciente dell'approssimarsi del decesso come esito non eludibile.
Danno parentale
È ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare. Quanto ai soggetti legittimati, devono considerarsi senz'altro aventi diritto al risarcimento i componenti della cd. famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli) mentre avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre fornire la prova della qualità e intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
10 Giova peraltro sottolineare che il danno da perdita del rapporto parentale consta di due diversi aspetti: ovvero il danno relativo alla sofferenza interiore patita per la perdita del proprio congiunto (danno morale) e quello subìto in termini dinamico relazionali (modifica in pejus delle precedenti abitudini di vita). Sia l'uno che l'altro aspetto vanno debitamente provati, anche se è possibile per il giudice far ricorso ad elementi presuntivi. Ha infatti affermato la S.C. che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. Ord. n. 23469/2018). In particolare, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. Sent. n. 28989/2019).
Trattasi di danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, predisposte per evitare disparità di pronunce all'interno dell'ufficio giudiziario. Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di cinque parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), l'eventuale convivenza e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su 11 un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Per adeguare ulteriormente l'entità risarcitoria alla fattispecie concreta si è inoltre prevista la possibilità di applicare una riduzione
(dal 2011 fino alla metà del punteggio complessivo) in caso di assenza di convivenza con la vittima, anche allo scopo di diversificare la posizione dei non conviventi.
Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilito nella tabella elaborata nell'anno 2025, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal
Tribunale di Roma, nell'importo di euro 11.549,20.
Orbene, nel procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale occorre considerare l'età della vittima (anni 52 al momento del decesso) e di quella dei congiunti al momento dell'evento. Devesi altresì tener conto della circostanza che gli attori erano conviventi con la vittima. Pertanto, alla luce dei criteri sopra menzionati appare equo liquidare in favore di:
• (madre) la somma complessiva di euro 323.377,00 (euro 11.549,20 Persona_1
quale valore del punto moltiplicato per 28, ovvero punti 20 per il rapporto di parentela, punti 2,5 per l'età della vittima, punti 1,5 per l'età del congiunto superstite (74 anni), punti 4 per la convivenza).
• (padre) la somma complessiva di euro 311.828,00 (euro 11.549,20 Persona_1
quale valore del punto moltiplicato per 27, ovvero punti 20 per il rapporto di parentela, punti 2,5 per l'età della vittima, punti 1 per l'età del congiunto superstite (anni 82), punti 4 per la convivenza).
• (sorella) la somma complessiva di euro 190.561,00 (euro 11.549,20 Parte_1
quale valore del punto moltiplicato per 16,5, ovvero punti 7 per il rapporto di parentela, punti 2,5 per l'età della vittima, punti 3 per l'età del congiunto superstite (47 anni), punti 4 per la convivenza).
12 Bisogna a questo punto rammentare che in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica (Cass. sent. n. 13037/2023).
Nel caso di specie, come si è già evidenziato, il collegio peritale ha sottolineato il quadro di gravità clinica in cui versava il paziente anche prima della contrazione delle infezioni nosocomiali
(tetraplegia post-traumatica, saturazione di ossigeno del 90%, iperpiressia resistente ecc.), che ha concorso, insieme alle infezioni nosocomiali, al suo decesso. Inoltre, nell'integrazione di CTU,
i consulenti hanno altresì posto in luce che pur avendo avuto le infezioni un ruolo decisivo nel condurre il paziente al decesso (sicché in difetto di esse egli non sarebbe morto nell'immediato), le sue condizioni di salute estremamente gravi portavano a ipotizzare verosimilmente un progressivo scadimento delle condizioni generali per effetto della tetraplegia ed una mortalità a breve (nell'arco di un paio di anni), e ciò sulla base di uno studio epidemiologico sulle mielolesioni. In altri termini, occorre tener conto del fatto che per un verso il decesso è stato concausato, oltre che dalle plurime infezioni di origine nosocomiale, anche da un quadro clinico notevolmente compromesso e non reversibile (tetraplegia), dall'altro che l'orizzonte temporale di sopravvivenza del si prospettava verosimilmente limitato e breve, pur qualora non Pt_1
fossero intervenute le infezioni ed il decesso in sede ospedaliera. Ciò induce il Tribunale a ridurre l'entità del risarcimento del danno parentale sotto il profilo della causalità giuridica, riducendo gli importi sopra indicati in favore degli attori nella misura equitativa del 50%. Vanno pertanto riconosciuti i seguenti importi:
: euro 161.688,00 Persona_1
: euro 155.914,00 Persona_1
: euro 95.280,00 Parte_1
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Ulteriori voci di danno
13 Vanno riconosciute le spese funerarie sostenute da , pari ad euro 2500,00 Parte_1
(fattura del 21.2.2018) e rivalutate alla data odierna (euro 2997,00).
Quanto alle spese di CTP per redazione di parere medico legale e di assistenza alle operazioni peritali nel procedimento di ATP, esso possono essere riconosciute per l'importo di euro 2000,00.
Le spese di CTU della fase di ATP, già liquidate, vanno poste a carico della struttura convenuta.
Devono essere invece disattese le ulteriori richieste risarcitorie.
Non risulta invero provato che il de cuius, disoccupato, lavorasse saltuariamente come operaio, né che fornisse un proprio contributo economico alla famiglia. Stesso discorso deve farsi avuto riguardo alla presunta perdita di lavoro domestico (non essendovi prova che egli fornisse un apporto di tal genere all'interno della famiglia). Ancora priva di fondamento risulta la richiesta di risarcimento del danno da perdita delle aspettative ereditarie allegato dalla sorella Pt_1
in conseguenza della “interruzione forzosa del processo di accumulazione del
[...]
risparmio da parte del de cuius”, non risultando esistente alcun processo di accumulazione di denaro.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi – quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) – dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n.1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per l'effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
14 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così provvede:
- Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale dell' Controparte_1
in relazione al contratto di spedalità intervenuto con
[...] Per_2
;
[...]
- Condanna l' a pagare in favore Controparte_1
degli attori, in base alle rispettive quote ereditarie, l'importo di euro 11.722,00 a titolo di danno terminale, oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna l' a pagare in favore Controparte_1
degli attori, a titolo di danno parentale, i seguenti importi:
- EVANGELISTA : euro 161.688,00 Per_1
- : euro 155.914,00 Persona_1
- : euro 95.280,00 Parte_1
oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna l' a pagare in favore Controparte_1
degli attori l'importo di euro 2000,00 a titolo di rimborso di spese di CTP, nonché a rimborsare gli attori per le spese legali di ATP che liquida in euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Condanna l a pagare in favore in Controparte_1
favore di le spese funerarie di euro 2997,00; Parte_1
- Condanna l al pagamento delle Controparte_1
spese processuali per il presente giudizio, liquidate in complessivi € 15.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori.
15 Roma, li 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
16
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15964/2022, promossa da:
Parte_1
in proprio e quale procuratrice speciale in virtù di procura notarile in atti di
Persona_1
[...]
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Mario De Michele e
TO PE RR ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma alla via
Aureliana n. 2
ricorrente;
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in viale del Policlinico, 155 – ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12
- resistente;
1 OGGETTO: responsabilità professionale;
Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 12/5/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , e Parte_1 Persona_1 Persona_1
(rispettivamente sorella, madre e padre del de cuius) chiedevano accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' per i danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito alla morte di , con Persona_2
consequenziale condanna al pagamento in loro favore delle somme riconosciute come dovute, oltre accessori.
In sintesi, per quanto qui rileva al fine della decisione, premettevano che il 5.8.2017 Per_2
, mentre passeggiava in strada a Cassino, era caduto accidentalmente riportando un
[...]
grave trauma del rachide cervicale. Ricoverato all'ospedale di Cassino, era stato trasferito al di Roma con diagnosi di sospetta lesione midollare e tetraplegia flaccida. Controparte_1
Dopo un periodo di degenza nell'ospedale dal 5.8.2017 al 16.8.2017, era stato CP_1
trasferito presso il “Sant'Eugenio CTO” di Roma, dove era deceduto il 17.02.18.
Durante la permanenza nel policlinico ra stato tracheostomizzato per consentirne la CP_1
ventilazione artificiale. Nel reparto in cui era ricoverato (rianimazione) non vi era alcun controllo in accesso, sicché i parenti dei degenti vi facevano ingresso liberamente avvicinandosi ai malati.
I contatti con i visitatori esterni erano quindi assidui e quotidiani senza alcuna profilassi. A partire dal terzo giorno di ricovero in queste condizioni il aveva iniziato a mostrare un Pt_1
progressivo peggioramento del suo stato di salute.
Senza che nei giorni precedenti fosse stata adottata alcuna misura specifica in relazione all'aumento progressivo della concentrazione di globuli bianchi (che costituiva indice di infezione), il paziente era stato trasferito presso l'ospedale Sant'Eugenio - CTO di Roma. Qui erano stato eseguiti esame strumentali e precisamente un'urinocoltura, con risultato positivo per LL pneumoniae, e l'analisi dell'aspirato tracheale, con risultato positivo per LL
Pneumoniae e Acinetobacter. Da allora in poi le condizioni del sig. , pur tra alti e bassi, Pt_1
2 avevano subìto un progressivo deterioramento fino al decesso occorso il 17 febbraio 2018 per arresto cardiaco provocato da sindrome multiorgano.
La morte di era ascrivibile alla condotta dei sanitari dipendenti della Persona_2 CP_1
convenuta per non avere saputo né prevenire mediante idonee misure di profilassi e igiene, né rilevare tempestivamente l'infezione nosocomiale, né infine adottare adeguate misure volte a contrastarla.
Sussistevano pertanto tutti gli elementi idonei a fondare una pronuncia di responsabilità del di Roma e dei sanitari ai quali era stato affidato il paziente, come d'altro Controparte_1
canto risultava dalla consulenza tecnica espletata in fase di ATP.
Anche ove non fosse stato riconosciuto il nesso di causa tra la condotta dei sanitari e il decesso del paziente, restava il fatto che in caso di applicazione di misure idonee a prevenire e contenere l'insorgenza di infezioni la vittima avrebbe almeno potuto nutrire più cospicue chances di sopravvivenza con autonoma risarcibilità iure hereditatis di tale voce di danno.
Con memoria difensiva del 13 ottobre 2022, si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato l resistente, deducendo l'assenza degli elementi fondanti la invocata CP_1
responsabilità, risultando esattamente adempiuta la prestazione sanitaria e l'assenza del nesso di causa tra la condotta sanitaria e l'evento lesivo.
L'evento occorso era riconducibile al verificarsi di un caso fortuito costituito dalla particolare debolezza del paziente al momento di ingresso nella struttura ospedaliera e non ad una negligenza dell' convenuta. Il verificarsi dell'evento occorso era esclusivamente CP_1
attribuibile all'insorgenza di un fattore imprevedibile e inevitabile riconducibile al concetto di fatalità e quindi non imputabile alla struttura.
Contestata la qualificazione nonché la quantificazione dei danni prospettati dagli odierni ricorrenti, la struttura convenuta concludeva per il rigetto della domanda attorea e in subordine per l'esclusione della risarcibilità del danno iure proprio con quantificazione del danno inferiore rispetto a quella prospettata da controparte.
3 Con ordinanza del 24/10/22, veniva disposto il mutamento del rito e con successivo provvedimento del 15/11/2023, l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in fase di ATP con la sottoposizione al collegio di ulteriori quesiti.
In seguito, all'udienza del 12 maggio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova anzitutto ripercorrere l'excursus argomentativo della consulenza tecnica svolta in fase di
ATP dai dott.ri (infettivologo) e (medico legale), della quale si Per_3 Persona_4
fornisce di seguito una sintesi.
In data 5 agosto 2017 accedeva mediante ambulanza presso il Pronto Soccorso Persona_2
dell'Ospedale di Cassino a seguito di un grave politrauma cranio-vertebro-midollare riportato in occasione di una caduta accidentale in strada. Il quadro clinico iniziale si presentava da subito severamente compromesso, tanto che in P.S. veniva posta diagnosi di “tetraplegia in paziente con trauma craniofacciale accidentale”. Il paziente era quindi trasferito il giorno stesso presso il
DEA del ove veniva gestito presso la UOC di Anestesia e Rianimazione. Il Controparte_1
16.8.2017 era trasferito al CTO di Roma, struttura presso la quale rimaneva fino al decesso, avvenuto il 17 febbraio 2018.
Durante la degenza presso il l'uomo veniva sottoposto a manovre invasive Controparte_1
salvavita, tra cui cateterizzazione arteriosa, intubazione, ventilazione meccanica prolungata e tracheostomia. In tale contesto, si sviluppavano infezioni nosocomiali da germi multiresistenti, documentate per la prima volta il 17 agosto 2017, mediante esame colturale dell'espettorato eseguito presso il CTO, entro 48 ore dal trasferimento. In quella circostanza venivano isolati i patogeni Acinetobacter baumannii MDR e LL pneumoniae MDR, entrambi riconducibili con elevata probabilità scientifica alla degenza presso il Controparte_1
Nel prosieguo del ricovero presso il CTO, si assisteva a una plurima contaminazione tissutale e sistemica da parte di ulteriori agenti patogeni: Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis,
4 Staphylococcus hominis MRSA, Staphylococcus haemolyticus MRSA e Candida parapsilosis. Le infezioni interessavano le vie respiratorie, urinarie, il torrente ematico e i tessuti profondi, con progressivo deterioramento delle condizioni generali.
La terapia antibiotica somministrata durante l'intero periodo di degenza risulta, secondo i CTU, appropriata e conforme alle buone pratiche cliniche. I sanitari del Policlinico Umberto I e del
CTO si avvalsero infatti di consulenze infettivologiche e modificarono regolarmente gli schemi terapeutici in funzione degli isolamenti microbiologici e dell'andamento clinico. Furono impiegati antibiotici ad ampio spettro, tra cui Tazocin, Gentamicina, Tigeciclina, Meropenem,
Vancomicina, Colistina e Ceftazidime/Avibactam, con dosaggi adeguati e monitoraggio ematochimico costante. Il collegio non ravvisa pertanto profili di negligenza o imperizia nella gestione terapeutica dell'infezione, ma soggiunge che la struttura convenuta, pur avendo prodotto documentazione attestante l'esistenza di protocolli interni di sorveglianza microbiologica e profilassi anti-infettiva, non ha fornito prova della loro concreta applicazione nel caso specifico. In particolare, non risultano agli atti verbali di attuazione, tracciabilità delle procedure, né evidenze di monitoraggio ambientale o di formazione del personale sanitario in relazione alle infezioni correlate all'assistenza (ICA). Tale omissione, in violazione delle linee guida regionali e nazionali, integra secondo i consulenti una colpa organizzativa omissiva.
In definitiva, il Sig. presentava sin dall'ingresso in ospedale un quadro clinico Pt_1
gravemente compromesso, con tetraplegia, insufficienza respiratoria, immunodepressione e necessità di manovre invasive. Tali condizioni, unitamente alle infezioni nosocomiali contratte presso il e alle ulteriori infezioni sviluppatesi al CTO, hanno concorso in Controparte_1
modo determinante al decesso, avvenuto per insufficienza multiorgano terminale. La sepsi polimicrobica, la polmonite nosocomiale, l'insufficienza renale e lo shock settico costituiscono dunque fattori concausali dell'exitus, secondo un criterio di elevata probabilità scientifica.
-----------------
La consulenza tecnica, i cui contenuti sono stati dianzi riassunti, appare adeguatamente argomentata e priva di errori o vizi logici, oltre ad essere fondata sulla letteratura scientifica richiamata, ditalché il Tribunale ne condivide senz'altro gli esiti.
5 Occorre quindi partire dalla considerazione secondo cui, con criterio di elevata probabilità scientifica, le infezioni da Acinetobacter baumannii MDR e LL pneumoniae MDR - germi individuati la prima volta il 17.08.2017, quando fu effettuato l'esame colturale dell'espettorato presso il CTO - sono state contratte dal durante la degenza presso la UOC di Anestesia Per_2
e Rianimazione dell'Ospedale Umberto I di Roma. Infatti, il lasso temporale tra il trasferimento presso il CTO e l'individuazione dei batteri antibiotico resistenti inducono a ritenere, secondo criteri scientifici, che l'infezione di questi due ceppi batterici sia stata contratta dal paziente presso il nosocomio di provenienza, manifestandosi poi i sintomi della patologia nell'ospedale
CTO. Risulta anche acclarato che le plurime infezioni correlate all'assistenza contratte dal dapprima durante la degenza presso l e poi presso il CTO (che tuttavia non è Pt_1 CP_1
parte del giudizio) ne hanno concausato il decesso, dovuto alle complicazioni discendenti dall'iniziale politrauma da caduta accidentale, ovvero tetraplegia e sepsi severa ad eziopatogenesi polimicrobica, polmonite, insufficienza respiratoria, insufficienza renale acuta e shock settico.
Il collegio peritale ha sottolineato che gli interventi terapeutici posti in essere dai sanitari dell' - tra cui tracheostomia, ventilazione meccanica, posizionamento di sondino CP_1
naso-gastrico e impianto di catetere venoso centrale e arterioso - che possono aver facilitato l'insorgenza delle infezioni, erano necessitati al fine di salvaguardare la vita del paziente, che altrimenti sarebbe stato in brevissimo tempo destinato all'exitus. Dunque, per un verso furono correttamente attuati gli indispensabili trattamenti quoad vitam per la salvezza del , Pt_1
dall'altro le scelte terapeutiche adottate per fronteggiare la delicata gestione clinica del paziente furono adeguate. Di contro, la struttura non ha esibito documentazione idonea a provare l'adozione programmata e la pratica messa in opera di tutte le procedure profilattiche previste dalle linee guida e dalle buone pratiche per la prevenzione delle infezioni nosocomiali. Risulta ancora che la duplice infezione primigenia contratta nel Policlinico I contribuì a CP_1
deteriorare lo stato generale del paziente, ridusse ulteriormente le sue difese immunitarie e si associò ad ulteriori patologie infettive contratte all'Ospedale CTO, contribuendo in nesso concausale all'exitus del paziente.
Ciò è stato ribadito nel supplemento di perizia, ove si chiarisce che il decesso non sarebbe avvenuto qualora il de cuius non fosse stato esposto alle infezioni nosocomiali, pur con la
6 precisazione che a causa degli esiti neurologici dovuti al grave traumatismo, in ogni caso l'esistenza in vita del paziente si sarebbe prolungata solo per un periodo medio – breve, dovendosi ipotizzare ragionevolmente sia la possibilità di altri episodi infettivi, sia un progressivo scadimento generale delle condizioni di salute, risultando quindi non solo assente alcuna seria chance di guarigione, ma anche altamente probabile il suo decesso nel breve termine di 1-2 anni.
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Ciò posto, occorre ora considerare, in primo luogo, che la responsabilità della struttura sanitaria, in tema di infezioni nosocomiali, non ha carattere oggettivo o presunto, tanto che la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse (cfr. ex aliis ad es. Cass. sentenza n. 6386 del 03/03/2023).
Inoltre, sotto il profilo dell'onere probatorio, la posizione degli attori va distinta a seconda che essi agiscano iure proprio o iure hereditatis.
Ove essi agiscano iure hereditatis, vale a dire subentrando nella posizione del congiunto deceduto, il titolo di responsabilità fatto valere è quello contrattuale, essendo il rapporto giuridico relativo alla relazione di cura sorto per contratto o contatto sociale, con la conseguenza che alla fattispecie si applicano i principi propri della responsabilità contrattuale.
Allorché invece gli attori agiscano iure proprio (danno da lesione del rapporto parentale, danno biologico da essi stessi subìto a seguito del decesso del congiunto ecc.), il regime applicabile è quello della responsabilità da illecito aquiliano.
Il precipitato di tali principi è che laddove si faccia valere la responsabilità contrattuale dei sanitari e/o della struttura (per avere gli attori agito iure hereditario) il danneggiato deve fornire la prova del contratto o del contatto sociale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; n. 975/2009; n.
17143/2012; n. 21177/2015).
7 Nel caso in cui, invece, il congiunto agisca iure proprio, egli sarà tenuto a fornire, in ossequio ai principi che governano la responsabilità aquiliana, non solo la prova della condotta, dell'evento dannoso e del nesso di causa tra la prima ed il secondo, ma anche del carattere doloso o colposo della condotta dei sanitari e/o della struttura che ebbero in cura il paziente. Vale a dire che nell'ipotesi in cui si lamenti che il decesso del proprio congiunto - che ha comportato la lesione del rapporto parentale - è stato provocato, in maniera esclusiva o concorrente, dalla contrazione di una infezione nosocomiale, è il danneggiato a dover provare l'esistenza di una condotta colposa riconducibile all'operato del personale sanitario o alla stessa struttura, che si ponga in nesso eziologico con l'esito infausto (si veda al riguardo il precedente di questa sezione, sent. n. 18155/2023 dell'11.12.2023 est. Pres. Cisterna).
Nel caso di specie, l'azione risarcitoria è stata proposta sia avuto riguardo ai danni iure hereditatis (responsabilità contrattuale), che iure proprio (danno parentale).
Quanto alla prima tipologia di danni, risulta certamente provata l'esistenza del contratto di spedalità con la semplice presa in carico del paziente presso il nosocomio convenuto, così come la prova del nesso causale tra la contrazione delle infezioni e l'aggravamento della patologia che ha condotto il al decesso. Avuto poi riguardo ai danni richiesti iure proprio, Pt_1
si ritiene che gli attori abbiano fornito la prova, mediante presunzioni, della responsabilità della struttura, in assenza di dimostrazione della presenza di provvedimenti di profilassi contro le infezioni nosocomiali e di concreta attuazione di essi nel periodo di degenza del paziente.
Sussiste pertanto una responsabilità colposa del nosocomio per non aver adottato quella serie di precauzioni doverose atte ad evitare, nei limiti del possibile, il diffondersi di pericolosi agenti patogeni antibiotico-resistenti all'interno della struttura.
Per i motivi sopraesposti non può accogliersi l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui nella specie non sarebbe ravvisabile, né risulterebbe provato alcun nesso causale tra la condotta dell' e l'evento lesivo. Infatti, il peggioramento del quadro clinico del Parte_2
paziente non può considerarsi alla stregua di un caso fortuito (cfr. Memoria difensiva Avvocatura dello Stato - pag. 13), essendo esso anche conseguenza delle infezioni derivate dalla colposa condotta della struttura, che non ha impiegato lo sforzo di diligenza richiesto per l'attuazione dei protocolli di prevenzione.
Si può a questo punto passare alla disamina delle singole voci di risarcimento richieste. 8 --------------
Danno terminale e catastrofale
Con riferimento alla domanda proposta iure hereditatis, vengono in rilievo il danno terminale e quello da lucida agonia del paziente.
Occorre premettere che la giurisprudenza, in tema di cd. danno tanatologico (fatto illecito che causa il decesso della vittima), distingue il danno biologico terminale dal danno morale terminale (anche detto da lucida agonia, o catastrofale, o catastrofico).
Il primo (biologico terminale) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo dell'invalidità e sussiste anche quando la vittima sia rimasta incosciente;
il secondo
(morale terminale) consiste in una sofferenza interiore dettata dalla coscienza dell'approssimarsi della fine (secondo varie possibili sfaccettature: paura della morte, agonia provocata dalle lesioni, dispiacere di lasciar sole le persone care;
incertezza in merito alla sorte dei propri familiari ecc.) e implica, per sua natura, la consapevolezza della propria condizione da parte della vittima.
Mentre il danno biologico terminale è risarcibile solo quando tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, a prescindere dalla consapevolezza del soggetto in ordine alla propria condizione e all'approssimarsi del decesso, il danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico) richiede necessariamente la lucidità della vittima (senza la quale non è nemmeno ipotizzabile una sofferenza morale), mentre è irrilevante il lasso di tempo intercorso tra lesione e decesso.
Invero, anche recentemente la S.C. ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima
9 lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”
(Cass. sent. n. 26727/2018; Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).
Orbene, quanto al danno biologico terminale, si ritiene di poter perimetrare l'arco temporale di riferimento a partire dal 31 gennaio 2018 (data in cui il paziente, dopo un periodo altalenante, cominciava a versare in condizioni gravi, con febbre alta), sino all'exitus del 17 febbraio 2018, per un totale di 18 giorni. Come si diceva, la giurisprudenza della Suprema Corte (tra le molte Cass.
26727/18, 18056/19/21837/19) ha chiarito che il “danno biologico terminale” è un pregiudizio alla salute da invalidità temporanea, sebbene massimo nella sua entità ed intensità, sicché si ritiene equo liquidarlo nella misura del quintuplo del danno biologico temporaneo (euro 130,25 x
5 pro die) e in definitiva in euro
11.722,00.
Non sussistono invece i presupposti per riconoscere un danno catastrofale, richiesto da parte attrice sulla sola considerazione del fatto che durante tutto il periodo di ricovero il de cuius sarebbe rimasto cosciente. Infatti non è sufficiente, al riguardo, la dimostrazione della sola lucidità del paziente, ma piuttosto che tale condizione si accompagnasse ad una percezione dell'approssimarsi ineluttabile della propria morte, laddove nel caso in esame il sig. , nel Pt_1
corso della sua lunga degenza, ha versato in condizioni cliniche altalenanti, sicché non si può affermare che egli sia stato cosciente dell'approssimarsi del decesso come esito non eludibile.
Danno parentale
È ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare. Quanto ai soggetti legittimati, devono considerarsi senz'altro aventi diritto al risarcimento i componenti della cd. famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli) mentre avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre fornire la prova della qualità e intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
10 Giova peraltro sottolineare che il danno da perdita del rapporto parentale consta di due diversi aspetti: ovvero il danno relativo alla sofferenza interiore patita per la perdita del proprio congiunto (danno morale) e quello subìto in termini dinamico relazionali (modifica in pejus delle precedenti abitudini di vita). Sia l'uno che l'altro aspetto vanno debitamente provati, anche se è possibile per il giudice far ricorso ad elementi presuntivi. Ha infatti affermato la S.C. che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. Ord. n. 23469/2018). In particolare, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. Sent. n. 28989/2019).
Trattasi di danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, predisposte per evitare disparità di pronunce all'interno dell'ufficio giudiziario. Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di cinque parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), l'eventuale convivenza e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su 11 un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Per adeguare ulteriormente l'entità risarcitoria alla fattispecie concreta si è inoltre prevista la possibilità di applicare una riduzione
(dal 2011 fino alla metà del punteggio complessivo) in caso di assenza di convivenza con la vittima, anche allo scopo di diversificare la posizione dei non conviventi.
Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilito nella tabella elaborata nell'anno 2025, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal
Tribunale di Roma, nell'importo di euro 11.549,20.
Orbene, nel procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale occorre considerare l'età della vittima (anni 52 al momento del decesso) e di quella dei congiunti al momento dell'evento. Devesi altresì tener conto della circostanza che gli attori erano conviventi con la vittima. Pertanto, alla luce dei criteri sopra menzionati appare equo liquidare in favore di:
• (madre) la somma complessiva di euro 323.377,00 (euro 11.549,20 Persona_1
quale valore del punto moltiplicato per 28, ovvero punti 20 per il rapporto di parentela, punti 2,5 per l'età della vittima, punti 1,5 per l'età del congiunto superstite (74 anni), punti 4 per la convivenza).
• (padre) la somma complessiva di euro 311.828,00 (euro 11.549,20 Persona_1
quale valore del punto moltiplicato per 27, ovvero punti 20 per il rapporto di parentela, punti 2,5 per l'età della vittima, punti 1 per l'età del congiunto superstite (anni 82), punti 4 per la convivenza).
• (sorella) la somma complessiva di euro 190.561,00 (euro 11.549,20 Parte_1
quale valore del punto moltiplicato per 16,5, ovvero punti 7 per il rapporto di parentela, punti 2,5 per l'età della vittima, punti 3 per l'età del congiunto superstite (47 anni), punti 4 per la convivenza).
12 Bisogna a questo punto rammentare che in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica (Cass. sent. n. 13037/2023).
Nel caso di specie, come si è già evidenziato, il collegio peritale ha sottolineato il quadro di gravità clinica in cui versava il paziente anche prima della contrazione delle infezioni nosocomiali
(tetraplegia post-traumatica, saturazione di ossigeno del 90%, iperpiressia resistente ecc.), che ha concorso, insieme alle infezioni nosocomiali, al suo decesso. Inoltre, nell'integrazione di CTU,
i consulenti hanno altresì posto in luce che pur avendo avuto le infezioni un ruolo decisivo nel condurre il paziente al decesso (sicché in difetto di esse egli non sarebbe morto nell'immediato), le sue condizioni di salute estremamente gravi portavano a ipotizzare verosimilmente un progressivo scadimento delle condizioni generali per effetto della tetraplegia ed una mortalità a breve (nell'arco di un paio di anni), e ciò sulla base di uno studio epidemiologico sulle mielolesioni. In altri termini, occorre tener conto del fatto che per un verso il decesso è stato concausato, oltre che dalle plurime infezioni di origine nosocomiale, anche da un quadro clinico notevolmente compromesso e non reversibile (tetraplegia), dall'altro che l'orizzonte temporale di sopravvivenza del si prospettava verosimilmente limitato e breve, pur qualora non Pt_1
fossero intervenute le infezioni ed il decesso in sede ospedaliera. Ciò induce il Tribunale a ridurre l'entità del risarcimento del danno parentale sotto il profilo della causalità giuridica, riducendo gli importi sopra indicati in favore degli attori nella misura equitativa del 50%. Vanno pertanto riconosciuti i seguenti importi:
: euro 161.688,00 Persona_1
: euro 155.914,00 Persona_1
: euro 95.280,00 Parte_1
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Ulteriori voci di danno
13 Vanno riconosciute le spese funerarie sostenute da , pari ad euro 2500,00 Parte_1
(fattura del 21.2.2018) e rivalutate alla data odierna (euro 2997,00).
Quanto alle spese di CTP per redazione di parere medico legale e di assistenza alle operazioni peritali nel procedimento di ATP, esso possono essere riconosciute per l'importo di euro 2000,00.
Le spese di CTU della fase di ATP, già liquidate, vanno poste a carico della struttura convenuta.
Devono essere invece disattese le ulteriori richieste risarcitorie.
Non risulta invero provato che il de cuius, disoccupato, lavorasse saltuariamente come operaio, né che fornisse un proprio contributo economico alla famiglia. Stesso discorso deve farsi avuto riguardo alla presunta perdita di lavoro domestico (non essendovi prova che egli fornisse un apporto di tal genere all'interno della famiglia). Ancora priva di fondamento risulta la richiesta di risarcimento del danno da perdita delle aspettative ereditarie allegato dalla sorella Pt_1
in conseguenza della “interruzione forzosa del processo di accumulazione del
[...]
risparmio da parte del de cuius”, non risultando esistente alcun processo di accumulazione di denaro.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi – quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) – dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n.1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per l'effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
14 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così provvede:
- Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale dell' Controparte_1
in relazione al contratto di spedalità intervenuto con
[...] Per_2
;
[...]
- Condanna l' a pagare in favore Controparte_1
degli attori, in base alle rispettive quote ereditarie, l'importo di euro 11.722,00 a titolo di danno terminale, oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna l' a pagare in favore Controparte_1
degli attori, a titolo di danno parentale, i seguenti importi:
- EVANGELISTA : euro 161.688,00 Per_1
- : euro 155.914,00 Persona_1
- : euro 95.280,00 Parte_1
oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna l' a pagare in favore Controparte_1
degli attori l'importo di euro 2000,00 a titolo di rimborso di spese di CTP, nonché a rimborsare gli attori per le spese legali di ATP che liquida in euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Condanna l a pagare in favore in Controparte_1
favore di le spese funerarie di euro 2997,00; Parte_1
- Condanna l al pagamento delle Controparte_1
spese processuali per il presente giudizio, liquidate in complessivi € 15.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori.
15 Roma, li 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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