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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/09/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1687/2024 R.G.A.C., pendente TRA in qualità di socio accomandatario e legale Parte_1 ocietà Controparte_1
Parte_2 C.F._1
ifeso e P.IVA_1
Gnocato ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso, sito in Torino, in Via Amedeo Avogadro n. 19, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
- Opponente - NEI CONFRONTI DI in persona della mandataria Controparte_2 [...]
, in persona de Controparte_3 presentata e difesa dagli Avv.ti Paolo P.IVA_2
Lessio e Francesco Cislaghi, in forza di procura speciale notarile allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi, sito in Milano (MI), in Via Terraggio n.17;
- Opposta - E quale mandataria di in persona del legale CP_4 CP_2
p.t. (C.F. e P. Iva ppresentata e difesa P.IVA_3 dagli Avv.ti Paolo Lessio e Francesc forza di procura ad litem,
1 allegata alla comparsa di intervento volontario ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Milano (MI), in Via Terraggio n.17,
- Interveniente volontaria ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: opposizione ad atto di precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in opposizione a precetto e contestuale istanza di sospensione, la parte opponente ha dedotto:
- che, in data 16.3.2011, la Cassa Rurale d'Anaunia - Banca di Credito Cooperativo - Taio aveva concesso alla Parte_3
, successiva
[...]
a valere su conto corrente n. 00/03/30823, garantito da ipoteca dalla OC Parte_4
- che, in data 12.1.2012, la predetta Cassa Rurale aveva concesso alla stessa finanziamento a titolo di apertura di credito a valere su conto Parte_3
n. 00/03/31369, garantito da ipoteca dalla OC Elle Effe Immobiliare;
- che, con apposita citazione la depositava atto di accertamento CP_1 negativo del credito nei confr Cassa Rurale al fine di veder accertare, in relazione ai rapporti di credito ipotecari de quibus, l'applicazione di interessi usurari, l'illegittimità dell'anatocismo e le nullità delle pattuizioni in esse contenute;
- che, il processo, rubricato sub n. RG 317/2021 Tribunale di Trento, all'esito dell'esperimento di CTU contabile, veniva definito con sentenza n. 1135/23, successivamente impugnata con atto d'appello iscritto a ruolo il 19.6.2024 presso la Corte d'Appello di Trento (con udienza al 24.6.2025 di rimessione in decisione);
- che, in data 3.7.2024, la OC cessionaria del credito Controparte_2 notificava all'attrice opponente atto di precetto per la so di Euro 2.014.022,90, a titolo di capitale, in relazione ai due contratti di apertura di credito ipotecari, allegando all'atto di precetto, i contratti di apertura di credito e la sentenza n. 1135/2023 del 21.12.2023;
- che, avverso tale atto di precetto, parte attorea proponeva opposizione, chiedendone, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia e, in via principale di merito, l'accertamento dell'inesistenza di valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., con conseguente nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato, nonché la declaratoria dell'illegittimità e/o l'inesistenza del diritto della parte convenuta a procedere all'esecuzione forzata;
- che, i contratti di apertura di credito ipotecaria in conto corrente posti a fondamento dell'atto di precetto, sebbene redatti da un Notaio, non 2 potevano valere, di per sé, quali titoli esecutivi ex art. 474, c. 3, c.p.c., in quanto il debito desunto da detti contratti non può ritenersi né certo né liquido, e pertanto non può essere azionato come titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, n. 3 c.p.c.;
- che, difatti, il contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario certifica l'esistenza di un credito inteso come disponibilità per il correntista a poterne usufruire, ma non il suo esatto ammontare e, pertanto, privo com'è dell'elemento della certezza, non può assumere la veste e la qualifica di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, c. 1, c.p.c.;
- che, gli unici documenti in grado di attestare l'effettiva utilizzazione del credito derivante dai contratti di apertura di credito sono quelli derivanti da atto pubblico o scrittura privata e, perché sia applicabile l'art. 474, c. 3, c.p.c., occorre la compresenza di due atti pubblici: il primo (presente nella fattispecie) che attesti l'esistenza del credito;
il secondo (assente nella fattispecie), che attesti il suo ammontare e il suo utilizzo;
- che, quindi, laddove l'apertura di credito ipotecaria soddisfa il primo requisito, l'ulteriore atto notarile (se redatto) certifica il secondo, ed è solo la presenza di due atti notarili distinti a permettere l'applicazione dell'art. 474, c. 3 e, quindi, a rendere un atto notarile (duplice e complesso) un titolo esecutivo;
- che, nello specifico, il creditore non notifica, unitamente all'atto di precetto, né atto pubblico né scrittura privata che attesti l'ammontare di un credito, bensì una sentenza di mero accertamento, la quale non rientra nella tipologia di atti tali da soddisfare il requisito posto dall'art. 474, c. 3, c.p.c.;
- che, la sentenza, anche da sola considerata, non è titolo esecutivo, perché è una mera sentenza dichiarativa e non di condanna e, pertanto, in assenza di domanda riconvenzionale da parte del creditore, non è idonea a conoscere in che termini ed in che misura la disponibilità del credito sia stata effettivamente utilizzata dai correntisti, sicché il precetto non preceduto da titolo esecutivo e deve ritenersi nullo. Sulla base di tali premesse, la difesa di parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE: atteso il grave pregiudizio che deriverebbe all'opponente dalla prosecuzione della intrapresa illegittima esecuzione ed atteso il grave ed imminente pericolo, SOSPENDERE, anche inaudita altera parte, l'efficacia del titolo;
IN VIA PRINCIPALE: - accertare l'inesistenza di valido titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c.; per l'effetto, accertare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato e dichiarare l'illegittimità e/o l'inesistenza del diritto della parte convenuta a procedere all'esecuzione forzata;
con vittoria delle spese e compensi per i quali il procuratore si dichiara antistatario”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio, la parte opposta Controparte_2 tramite la mandataria la quale ha Controparte_3
3 - che, l'atto di precetto è stato notificato alla quale atto CP_1 prodromico dell'esecuzione sui beni dalla stessa dati in garanzia per un debito altrui ai sensi degli artt. 602 e ss.; conseguentemente, per procedere esecutivamente in tal senso, deve avere un titolo non nei CP_2 confronti di , ma di quale società debitrice, ossia CP_1 Parte_3 nei confronti dell'obbligata principale;
- che, sono stati azionati due diversi contratti di apertura di credito in conto corrente, stipulati sotto forma di atto pubblico: a) il contratto di apertura di credito ipotecaria sul c/c n. 00/03/30823, concesso con atto del notaio , con rep. n. 42236/11794, di data 16.3.2011; b) Persona_1 il contratt i credito ipotecaria sul c/c n. 00/03/31369, concesso con atto del notaio , con rep. n. 44021/12877, di Persona_1 data 12.1.2012.;
- che, in materia di aperture di credito in conto corrente, la Suprema Corte ha chiarito che: “…ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nel caso in cui l'atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata” (cfr. Corte di Cassazione n. 41791/2021);
- che, tale puntualizzazione non è tanto destinata a restringere gli atti ai quali va riservata la qualità di tiolo esecutivo, bensì di escludere tutti quei documenti al cui contenuto la legge non conferisce quell'“aura” di pubblica fede, che riconosce invece all'atto del pubblico ufficiale. La norma codicistica richiede, ai fini dell'efficacia esecutiva dell'atto, la pubblica fede garantita dal pubblico ufficiale in relazione al suo contenuto (oggi, almeno per quanto attiene alla autenticità delle sottoscrizioni), con la conseguenza che tale medesima natura devono possedere tutti i documenti necessari ad attestare l'esistenza attuale del credito, affinché esso possa essere fatto valere direttamente in via esecutiva (cfr. Corte di Cassazione n. 41791/2021);
- che non solo l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata possano valere quali atti integrativi di un atto notarile con cui sia stata concessa un'apertura di credito in conto corrente, ma possa essere a ciò equipollente anche l'accertamento dell'attualità e certezza di un credito operata, non da un notaio, ma da un giudice ordinario all'interno di una propria sentenza, nel caso di specie rappresentato da due pronunce le quali hanno accertato il credito nella sua certezza, liquidità ed esigibilità in una doppia sede giudiziale:
1. in sede fallimentare, con l'ammissione al passivo fallimentare della (si v. T. Trento fall. n. 46/2020 R.G.), dichiarato esecutivo in Parte_3
21, ove risulta accertato in Euro 1.551.233,86 (compresi interessi legali calcolati sino alla data del fallimento) per quanto derivante dal contratto del 16.3.2011, a valere sul c/c 00/03/30823; in Euro 4 531.971,30 per quanto derivante dal contratto del 12.1.2012, a valere sul c/c 00/03/31369; 2. in sede di accertamento negativo del credito all'interno di giudizio promosso proprio dalla innanzi al Tribunale di Trento, iscritto CP_1 sub RG n. 317/2021 e c con la sentenza n. 1135/2023, ove detto credito risulta accertato in:
• Euro 1.488.327,17, in sorte capitale, alla data del 25/02/2014, per quanto derivante dal contratto del 16/03/2011, a valere sul c/c 00/03/30823;
• Euro 525.207,99, in sorte capitale, alla data del 25/02/2014, per quanto derivante dal contratto del 12/01/2012, a valere sul c/c 00/03/31369. Con riferimento alla sentenza da ultimo citata, l'opposta conferma l'avvenuta interposizione di atto di appello, senza che, tuttavia, lo stesso possa inficiare l'accertamento in essa contenuto o impedire l'inizio e la prosecuzione dell'esecuzione, allo stesso modo in cui è pacifico che un'esecuzione possa essere iniziata e proseguita in forza di un decreto ingiuntivo munito di efficacia esecutiva ex art. 642 c.p.c. o ex art. 648 c.p.c., anche in pendenza di opposizione al decreto ingiuntivo stesso. La parte opposta ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, in via pregiudiziale, rigettare l'avversaria istanza di sospensione;
in via principale rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
3. Con comparsa di intervento volontario ex art. 111, c., c.p.c.,
[...]
OC cessionaria del diritto controverso, si è costituita in giudizio, CP_4 endo e confermando, con i medesimi legali, la posizione assunta dalla OC dante causa per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni, riportate oglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, in via pregiudiziale: rigettare l'avversaria istanza di sospensione;
in via principale: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
4. In ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base dell'atto di precetto è stato aperto apposito sub- procedimento che si è concluso con la pronuncia di sospensiva (si v. ordinanza n. 6091 del 7.10.2024, alle cui motivazioni si rimanda per relationem), con riserva di statuizione sulle spese unitamente alla definizione nel merito del giudizio principale. Avverso tale ordinanza, la parte opposta ha proposto reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. In tale giudizio, iscritto sub RG n. 2636/2024, il Collegio ha rigettato il reclamo proposto, demandando al giudizio di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., ossia al presente giudizio di merito, la
5 liquidazione delle spese di lite (si v. quanto dedotto dalla parte opponente sul punto, sub doc. n. 2 allegato alla comparsa conclusionale). La causa di merito è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza dell'8 Gennaio 2025 è stato disposto rinvio all'udienza del 4 Giugno 2025 per la rimessione della causa in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. L'udienza è stata, poi, rinviata d'ufficio per un concomitante impegno del Giudicante, applicato ad un processo penale, con conseguente rinvio all'udienza del 25 Giugno 2025 in trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. All'esito di tale ultima udienza, con ordinanza di data 10 Luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4.1. Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno riproposto le medesime domande ed eccezioni formulate, rispettivamente, nell'atto di citazione in opposizione a precetto e nella comparsa di costituzione e risposta, nonché nella comparsa di intervento volontario.
5. Ciò posto l'opposizione è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Giova considerare che il petitum azionato dalla parte opponente ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., con conseguente accertamento della nullità dell'atto di precetto e declaratoria dell'inesistenza del diritto della parte opposta a procedere all'esecuzione forzata. A sua volta, la parte opposta e quella interveniente hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, precisando che il precetto è stato notificato alla OC
, in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata Controparte_1 sa in garanzia per un debito altrui ai sensi dell'art. 602 c.p.c. A supporto di tale assunto difensivo la parte opposta ha dedotto che il credito azionato con l'atto di precetto si fonda su due distinti titoli giudiziali, quali l'ammissione al passivo fallimentare di Edil Scavi S.r.l., dichiarato il 18 Novembre 2021 e la sentenza emessa dal Tribunale di Trento n. 1135 del 2023, con la quale è stata accolta parzialmente la domanda proposta dalla odierna opponente ed è stato rideterminato il saldo a debito alla chiusura dei rapporti di cui ai conti correnti n. 00/03/30823 e n. 00/03/31369. Preme evidenziare che l'art. 602 c.p.c. disciplina le ipotesi in cui il creditore procedente abbia diritto di soddisfarsi su di un bene che non appartenga al debitore, dando attuazione alla previsione sostanziale contenuta nel comma 2 dell'art. 2910 c.c., secondo cui possono essere espropriati anche
6 i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore. Il terzo proprietario, sia esso acquirente di un bene ipotecato o gravato da pegno, sia egli stesso datore di pegno o ipoteca, è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, dato che egli è interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo, allo scopo di non restare pregiudicato dal compimento di atti non conformi alla legge (cfr. Cass. Civ., sent. n. 4923 del 2000). È noto che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'azione esecutiva tende al soddisfacimento del diritto del creditore, il quale deve essere in possesso di un titolo esecutivo ossia di un dato di certezza iniziale, risultante da taluni documenti dotati di particolari requisiti di forma che ne legittimino l'agire. L'esistenza del titolo è condizione dell'azione esecutiva e la sua iniziale mancanza può essere rilevata d'ufficio dal Giudice e non può essere sanata da una successiva acquisizione (cfr. Cass. Civ., sentt. nn. 10875 del 2012 e 1337 del 2000). Requisito essenziale dei titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali, di cui al sopra citato disposto è la certezza del diritto risultante dal titolo, che deve consentire di delimitarne e determinarne il contenuto, dovendo risultare direttamente dallo stesso, non potendo essere integrato da provvedimenti adottati dal Giudice. Ulteriore requisito è costituito dalla liquidità del credito, che deve essere di ammontare determinato o determinabile mediante un mero calcolo matematico e dall'esigibilità ovvero il non essere il credito sottoposto a termine o a condizione. Nel novero dei titoli di formazione giudiziale si collocano le pronunce risultanti dagli accertamenti compiuti dal Giudice in sede di cognizione. I principali titoli di formazione giudiziale sono costituiti dalle sentenze di condanna, non anche quelle di condanna generica, nonché dalle sentenze del Giudice penale che dispongano restituzioni o il risarcimento dei danni in favore della parte civile ai sensi dell'art. 540, c. 1, c.p.p. Non costituiscono titolo esecutivo, invece, le sentenze di accertamento, aventi valore meramente dichiarativo o, soltanto, costitutive, se non passate in giudicato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3316 del 2000). Per quanto concerne i titoli esecutivi stragiudiziali, essi sono costituiti, ai sensi dell'art. 474, c. 1, n. 2 c.p.c., dalle scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, dalle cambiali e dagli altri titoli di credito cui la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
nonché dagli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, di cui al comma 3 del cit. disposto. Nel caso che ci occupa, l'atto di precetto notificato dalla parte opposta ossia dalla creditrice procedente nei confronti della Controparte_5 7
[...] è fondato su due titoli esecutivi stragiudiziali costituiti dal contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente (atto notarile, rep. 42236– racc. 11794 del 16 Marzo 2011) e dal contratto di apertura di credito in conto corrente (atto notarile, rep. 44021 e racc. 12877 del 12 Gennaio 2012), nonché dalla sentenza di mero accertamento n. 1135 del 21 Dicembre 2023, pronunciata dal Tribunale di Trento e oggetto di gravame. Non figura tra i titoli posti a fondamento del precetto il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare di cui ai docc. nn. 11 e 12 allegati al fascicolo di parte opposta, cui più volte ha fatto rimando la creditrice, il quale risulta del tutto estraneo rispetto ai titoli esecutivi invocati nel precetto medesimo. Preme considerare che l'opposizione fondata sull'assunto secondo cui la sentenza portata ad esecuzione non contenga la condanna al pagamento della somma di cui al precetto, trattandosi di pronuncia meramente dichiarativa, non investe la regolarità formale del titolo esecutivo e non integra un'opposizione agli atti esecutivi, quanto un'opposizione all'esecuzione, poiché con essa, prospettandosi l'inidoneità della sentenza a fungere da titolo esecutivo per assenza di capo condannatorio, viene contestato il diritto del creditore di procedere all'esecuzione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11152 del 2011). Orbene, sulla scorta delle notazioni che precedono risulta che gli atti posti a fondamento del precetto opposto non costituiscono validi titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c. per poter procedere all'esecuzione forzata. In particolare, i contratti di apertura di credito in conto corrente, garantiti da ipoteca, invocati dalla parte creditrice, non costituiscono titoli esecutivi in virtù dei quali dare luogo ad esecuzione forzata. La giurisprudenza di legittimità richiamata, sul punto, dalla parte opposta, ha negato la natura di titolo esecutivo ad un contratto di apertura di credito ipotecaria sul presupposto della mancata contestuale erogazione delle somme messe a disposizione del correntista. Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha precisato che: “Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nel caso in cui l'atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata. (…). Nel caso dell'apertura di credito bancario (anche se garantita da ipoteca), al momento della stipulazione del contratto la banca si limita, di regola, a mettere a disposizione del cliente una somma, ma non è ancora creditrice, fino a che la somma stessa non sia utilizzata”. Talché, “deve quindi negarsi efficacia esecutiva al contratto stesso, anche se ricevuto da notaio, salvo che in esso si dia espressamente atto della già avvenuta utilizzazione della somma messa a disposizione, in tutto o in parte, fatta altresì sempre salva la possibilità di far constatare con successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata tale utilizzazione”. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 41791 del 2021). 8 Più recentemente la Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata) (cfr. Cass. Civ., ord. n. 52 del 2023). Tale indirizzo giurisprudenziale aveva trovato una prima formulazione anche in alcune pronunce di merito, le quali avevano messo in evidenza che il contratto di apertura del credito bancario, con il quale la banca si obbliga a mettere a disposizione della controparte una certa somma per un dato tempo, con contestuale costituzione di ipoteca a garanzia del credito, derivante dall'eventuale utilizzazione e nei limiti dell'utilizzazione della somma messa a disposizione, ancorché stipulato con rogito notarile notificato in forma esecutiva, non può considerarsi titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, c. 2, n. 3, c.p.c., perché il debito nasce non con la messa a disposizione della somma, bensì con la sua effettiva utilizzazione da parte del debitore (cfr. Trib. di Napoli, 02.02.2002, in G. mer., 03, I, 57). Inoltre, deve considerarsi che il titolo esecutivo che il creditore procedente può porre alla base del precetto che viene notificato al terzo datore di ipoteca solamente al fine di iniziare la procedura esecutiva sui beni concessi in garanzia, deve riguardare il debitore principale. Nella vicenda pendente i due titoli stragiudiziali (i contratti di apertura di credito in conto corrente) evocati dalla parte opposta, unitamente alla pronuncia di mero accertamento pronunciata dal Tribunale di Trento e oggetto di appello, non possono formare un valido titolo esecutivo nei confronti del debitore principale, atteso che la sentenza n. 1135 del 2023 è stata emessa in un giudizio proposto dalla nei confronti della creditrice Controparte_1 procedente, senza che ad esso abbia preso parte la OC debitrice principale ossia la Edil Scavi S.r.l., nei cui riguardi non è destinata a produrre alcun effetto. Invero, in caso di fallimento del debitore, il creditore potrà iniziare o proseguire l'espropriazione in pregiudizio del terzo, provvedendo, tuttavia, a notificare al curatore il titolo esecutivo ed il precetto, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. La mancanza del titolo esecutivo nei confronti del debitore principale fa sì che il precetto notificato al terzo datore di ipoteca non può produrre gli effetti di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono l'opposizione deve essere accolta in ragione dell'inidoneità dei titoli esecutivi a fungere da fondamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata e deve essere
9 dichiarato inefficace il precetto notificato nei confronti della parte opponente.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 14.972,00, di cui Euro 3.893,00 per la fase di studio;
Euro 2.568,00 per la fase introduttiva;
Euro 6.771,00 per la fase decisionale, nonché Euro 1.740,00 per esborsi, tenuto conto dello scaglione previsto per le controversie di importo compreso tra i due milioni e i quattro milioni di Euro, nei valori minimi, in ragione dell'attività processuale svolta e con esclusione della fase istruttoria, limitata a produzione documentale. A tale somma occorre aggiungere l'importo di Euro 1.713,00 per la fase inerente al sub-procedimento cautelare incardinato in corso di causa sub n. 1687-1 del 2024 RGAC, avuto riguardo alla sola fase di svolgimento e nei valori minimi in relazione allo scaglione applicabile, nonché l'importo di Euro 5.763,00, per il procedimento di reclamo iscritto al n. 2363 del 2024 RGAC, avuto riguardo alle prime due fasi, tenuto conto dello scaglione applicabile e sempre nei valori minimi, in ragione dell'attività processuale svolta. Tali importi devono essere posti a carico della parte opposta e della parte interveniente volontaria, in solido tra loro. A riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata. Nel caso che ci occupa, la soccombenza integrale della parte adiuvata determina la condanna in solido anche di quella interveniente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 27846 del 2019). Gli importi di cui sopra devono essere liquidati in favore del procuratore antistatario di parte opponente, per come costituita, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto, non sussistendo il diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della parte opponente;
2) condanna la parte opposta e la parte interveniente volontaria, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della parte opponente, per come costituita,
10 delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 22.448,00, di cui Euro 14.972,00, inerenti al presente giudizio principale;
Euro 1.713,00 concernenti il sub-procedimento incidentale ed Euro 5.763,00, inerenti al giudizio di reclamo, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta. Così deciso in Trento, l'8 Settembre 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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