TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/09/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 3512/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3512/24, promossa con ricorso depositato il 09/7/2024 da:
1) Parte_1
nato/a Castellanza il 29/3/1975 cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Jasmine Bettinelli
e
2) Parte_2
nato/a Bauma (CH) il 22/9/1976 cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Jasmine Bettinelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Legnano (MI), in data 10/05/2003
(anno 2003 atto n. 29 parte II serie A) □ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del depositato il
X separati con sentenza n. 576/2004 del 3/9/2024 pubblicata il 6/9/2024 (passata in giudicato ex art. 329 C.p.c., v. documenti in atti).
□ senza figli
X con i seguenti figli maggiorenni/minorenni: nato a [...] Persona_1
l'8/8/2005, studente, non autosufficiente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9 luglio 2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1- Confermare che il figlio maggiorenne - studente non autosufficiente - Per_1 continuerà a vivere con il padre nella ex casa coniugale in Legnano via delle Betulle,28, sinché riterrà e nella quale attualmente ha la propria residenza. Confermare che egli frequenterà la madre liberamente, quando e come riterrà prendendo accordi diretti con la stessa. Confermare che ciascun genitore - comunque - conserverà, rivaluterà e manterrà viva la figura dell'altro coniuge nel e al figlio.
2 - Confermare che la casa ex coniugale in Legnano, via delle Betulle, 28, rimarrà assegnata al marito che continuerà a vivere in essa con il figlio sintanto che questi vorrà e che la moglie dovrà rilasciare la casa in questione immediatamente alla sentenza divorzile qualora ella non lo abbia già fatto entro il termine pattuito del 30/11/2024, portando con sé i propri effetti e beni personali e quanto concorderà con il marito. Confermare che sintanto che i coniugi rimarranno nella casa ex coniugale ogni spesa di vitto, alloggio, utenze, mutuo e quant'altro di necessità anche per il figlio sarà diviso tra i coniugi al 50%.
3 - Confermare l'impegno del Signor di accollarsi l'intero mutuo al Parte_1
100% nonché ogni spesa di gestione della casa stessa dal momento del trasferimento della Signora e ciò anche prima dell'atto notarile di cui al precedente capo. Pt_2
4 - Confermare che la Signora qualora permanesse nella ex casa coniugale Pt_2 successivamente all'atto notarile e alla sentenza di divorzio ella continuerà a concorrere al 50% alle spese tutte anche per il figlio e per la ex casa coniugale, nonché al 50% dei ratei di mutuo e ciò sino al rilascio della abitazione stessa.
Pag. 2 di 4 5 - Confermare che dal trasferimento della Signora dalla casa coniugale, ogni Pt_2 spesa di mantenimento, scolastica, medica e quant'altro necessaria al figlio , Per_1 ordinaria e straordinaria sarà a carico del padre . Questi sarà disponibile Parte_1
a sostenere ogni spesa per il figlio al 100% anche qualora decidesse di proseguire con gli studi universitari. Confermare che l'impegno del Signor a provvedere Parte_1 alle spese di casa e al mantenimento del figlio al 100% è condizionato essenzialmente al trasferimento della Signora dalla ex casa coniugale e all'osservanza da Parte_2 parte stessa di tutti gli accordi separativi.
6 - Confermare che e sono autosufficienti e vivranno Parte_2 Parte_1 ciascuno con i proventi del proprio lavoro: essi hanno rinunciato reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo al proprio mantenimento. In particolare Parte_2 nulla chiederà per sé a anche tenuto conto dell'impegno di quest'ultimo a Parte_1 provvedere ad ogni spesa/mantenimento per il figlio , per la casa ex coniugale Per_1
e per il mutuo immobiliare.
7- Confermare che le spese di causa per il divorzio saranno a carico di entrambi i ricorrenti al 50%.
8 - Confermare l'impegno dei ricorrenti a rivolgersi al Mediatore Familiare qualora nel futuro insorgano questioni/problematiche, impegnandosi a privilegiare soluzioni condivise bonarie stragiudiziali.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 10 maggio 2003, in Legnano (MI), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Legnano (anno 2003, atto n. 29, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Pag. 3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _______25.9.2025____.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 3512/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3512/24, promossa con ricorso depositato il 09/7/2024 da:
1) Parte_1
nato/a Castellanza il 29/3/1975 cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Jasmine Bettinelli
e
2) Parte_2
nato/a Bauma (CH) il 22/9/1976 cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Jasmine Bettinelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Legnano (MI), in data 10/05/2003
(anno 2003 atto n. 29 parte II serie A) □ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del depositato il
X separati con sentenza n. 576/2004 del 3/9/2024 pubblicata il 6/9/2024 (passata in giudicato ex art. 329 C.p.c., v. documenti in atti).
□ senza figli
X con i seguenti figli maggiorenni/minorenni: nato a [...] Persona_1
l'8/8/2005, studente, non autosufficiente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9 luglio 2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1- Confermare che il figlio maggiorenne - studente non autosufficiente - Per_1 continuerà a vivere con il padre nella ex casa coniugale in Legnano via delle Betulle,28, sinché riterrà e nella quale attualmente ha la propria residenza. Confermare che egli frequenterà la madre liberamente, quando e come riterrà prendendo accordi diretti con la stessa. Confermare che ciascun genitore - comunque - conserverà, rivaluterà e manterrà viva la figura dell'altro coniuge nel e al figlio.
2 - Confermare che la casa ex coniugale in Legnano, via delle Betulle, 28, rimarrà assegnata al marito che continuerà a vivere in essa con il figlio sintanto che questi vorrà e che la moglie dovrà rilasciare la casa in questione immediatamente alla sentenza divorzile qualora ella non lo abbia già fatto entro il termine pattuito del 30/11/2024, portando con sé i propri effetti e beni personali e quanto concorderà con il marito. Confermare che sintanto che i coniugi rimarranno nella casa ex coniugale ogni spesa di vitto, alloggio, utenze, mutuo e quant'altro di necessità anche per il figlio sarà diviso tra i coniugi al 50%.
3 - Confermare l'impegno del Signor di accollarsi l'intero mutuo al Parte_1
100% nonché ogni spesa di gestione della casa stessa dal momento del trasferimento della Signora e ciò anche prima dell'atto notarile di cui al precedente capo. Pt_2
4 - Confermare che la Signora qualora permanesse nella ex casa coniugale Pt_2 successivamente all'atto notarile e alla sentenza di divorzio ella continuerà a concorrere al 50% alle spese tutte anche per il figlio e per la ex casa coniugale, nonché al 50% dei ratei di mutuo e ciò sino al rilascio della abitazione stessa.
Pag. 2 di 4 5 - Confermare che dal trasferimento della Signora dalla casa coniugale, ogni Pt_2 spesa di mantenimento, scolastica, medica e quant'altro necessaria al figlio , Per_1 ordinaria e straordinaria sarà a carico del padre . Questi sarà disponibile Parte_1
a sostenere ogni spesa per il figlio al 100% anche qualora decidesse di proseguire con gli studi universitari. Confermare che l'impegno del Signor a provvedere Parte_1 alle spese di casa e al mantenimento del figlio al 100% è condizionato essenzialmente al trasferimento della Signora dalla ex casa coniugale e all'osservanza da Parte_2 parte stessa di tutti gli accordi separativi.
6 - Confermare che e sono autosufficienti e vivranno Parte_2 Parte_1 ciascuno con i proventi del proprio lavoro: essi hanno rinunciato reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo al proprio mantenimento. In particolare Parte_2 nulla chiederà per sé a anche tenuto conto dell'impegno di quest'ultimo a Parte_1 provvedere ad ogni spesa/mantenimento per il figlio , per la casa ex coniugale Per_1
e per il mutuo immobiliare.
7- Confermare che le spese di causa per il divorzio saranno a carico di entrambi i ricorrenti al 50%.
8 - Confermare l'impegno dei ricorrenti a rivolgersi al Mediatore Familiare qualora nel futuro insorgano questioni/problematiche, impegnandosi a privilegiare soluzioni condivise bonarie stragiudiziali.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 10 maggio 2003, in Legnano (MI), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Legnano (anno 2003, atto n. 29, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Pag. 3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _______25.9.2025____.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 4 di 4