Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 29 giugno 2024, iscritta al n. 1651 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via Papa Giovanni XXI n. 23, presso lo studio dell'Avv. Marco Prosperoni che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 29 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 13 agosto 2022 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano Nel
Cimino (VT), parte II, serie C, n. 31).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio a Persona_1
Viterbo l'11 giugno 2020; che sono separati per effetto della sentenza n. 213/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 25 settembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“A. I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza con l'obbligo di darsi comunicazione di eventuali cambiamenti di essa;
B. La casa coniugale sita in Vitorchiano, Via A. Manzoni 22/C -e le sue pertinenze, di proprietà esclusiva dei genitori della Sig.ra resterà assegnata a Parte_1
quest'ultima con tutto quanto in essa contenuto in virtù del fatto che il Sig Parte_2
ha già asportato tutto quanto di sua proprietà;
C. I coniugi essendo economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
D. Il figlio minore, , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
con collocazione e residenza anagrafica presso la madre attualmente residente in [...]. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
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E. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scola-stici e sportivi dello stesso, nei seguenti periodi: a) a settimane alterne, la settimana iniziale: (i) I giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 17,00 riaccompagnandolo dalla madre alle ore 21,00; b) la settimana successiva: (i) il mercoledì dalle ore 17,00 riaccompagnandolo dalla madre alle ore 21,00; (ii) dal venerdì alle ore 17,00 per tutto il weekend fino alla domenica sera allorquando lo riaccompagnerà dalla madre alle ore 21,00;
F. Per quanto concerne il periodo delle vacanze estive - dalla metà di giugno sino al 10 di settembre di ogni anno -, il figlio potrà per-manere con il padre e con la madre per un periodo di 14 giorni consecutivi ciascuno, anche suddivisi in due periodi da sette giorni, da concordarsi espressamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo di comunicazione all'altro genitore del preciso luogo delle vacanze e dei relativi recapiti;
G. Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza tra il padre e la madre: a) più precisamente il figlio trascorrerà le vacanze di Natale dalla mattina del
24/12 sino alla mattina del 25/12 con un genitore, mentre la restante giornata del 25/12 ed il successivo 26/12 li trascorrerà con l'altro; il 31/12 fino alla mattina del 01/01 con il primo genitore e la restante giornata del 01/01 e l'intero giorno del 06/01 con l'altro.
Per il prossimo Natale 2024 si inizierà con il Sig;
b) per le vacanze di Pasqua Parte_2
il figlio trascorrerà, sempre ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per la prossima Pasqua 2025 si inizierà con il padre;
H. Per quanto riguarda la Festa del Papà e quella della mamma, il minore le trascorrerà con il relativo genitore così come il compleanno di questi ultimi. Per il compleanno del minore lo stesso trascorrerà metà giornata con ciascuno;
I. Il bambino trascorrerà il suo compleanno ad anni alterni con ciascun genitore, il quale consentirà all'altro di trascorrere alcune ore dello stesso giorno con il figlio, previo accordo sugli orari e le modalità da concordare qualche giorno prima;
J. Per le cerimonie riguardanti il figlio come ad esempio comunioni, cresima o altro, i genitori si accorderanno con adeguato anticipo affinché egli stia alternativamente con
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ciascuno di essi a pranzo o a cena fino al mattino seguente a poi viceversa nella cerimonia successiva;
K. Il Sig provvederà al mantenimento del figlio, corrispondendo alla Sig.ra Parte_2
la somma mensile complessiva di € 300,00 entro il giorno 05 di ogni Parte_1
mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat come per legge;
L. I genitori concordano che l'assegno unico per il figlio, o successivi contributi che lo sostituiranno, sarà riscosso integralmente dalla madre e che il 50% dell'assegno così percepito andrà a scomputo delle spese straordinarie di cui al punto successivo di spettanza del padre;
M. Le spese straordinarie per il figlio, ferma la riduzione delle quota del padre come determinata al punto precedente, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno e saranno individuate e disciplinate in conformità all'apposito protocollo sottoscritto e vigente tra il Tribunale di Viterbo e l'Ordine degli Avvocati di
Viterbo del 11.09.2018 -che si intende qui richiamato in ogni sua parte- ivi compresa la suddivisione tra spese ordinarie e straordinarie e le modalità di prestazione del consenso;
N. Le spese per il figlio che non sono ricomprese nel suddetto protocollo, saranno a carico del genitore con cui lo stesso si trova al momento del sorgere della spesa;
O. Per quanto concerne l'autovettura VOLKSWAGEN Golf targata EM969DF di proprietà della Sig.r i ricorrenti concordano che essa verrà intesta Parte_1
al Sig il quale provvederà quanto prima al relativo passaggio di proprietà a Parte_2
sua integrale cura e spese. Poiché la sopra indicata autovettura è già nell'esclusiva disponibilità del Sig. , le parti concordano altresì che tutti gli oneri (bollo e Parte_2
assicurazione) ed eventuali sanzioni dovute alla sua circolazione saranno sin da ora a carico integrale del medesimo Sig;
Parte_2
P. Le due parti si danno mutuo consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta d'identità e/o di altro equipollente documento valido per l'espatrio consentendo altresì che ciascuno di essi possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
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Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano Nel
Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi ed Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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