Articolo 366 del Codice civile
Articolo 323Articolo 333
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19 aprile 1942
Art. 366.

(Beni amministrati da curatore speciale).

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione e' stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unira' all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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