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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice lette le note di trattazione decide la causa come da sentenza qui di seguito riportata
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11349/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(CF: ) elettivamente domiciliata, in Napoli, Parte_1 C.F._1 alla Piazza G. Bovio, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Basso dal quale è rappresentata e difesa giusta procura agli atti;
- RICORRENTE
E
(CF: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 residente in [...] int. 7;
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., premesso che: con atto per Notar Parte_1 [...] del 05.05.2011 acquistava da , nato a [...] il Persona_1 CP_2
09.03.1968 la nuda proprietà dell'appartamento, sito in Pozzuoli, alla Via Pietro
Ragnisco 2/B, int. 7, in uno al box auto pertinenziale, riportati nel C.F. del Comune di
Pozzuoli, il primo al foglio 75, p.lla 206, sub. 6, categoria A/2, classe 6, consistenza
7,5 vani, R. C euro 1.103,93 ed il secondo al foglio 75, p.lla 327, sub. 1 categoria C/6, classe 6, consistenza 19 mq., R. C euro 89,30, gravati dal diritto di usufrutto a favore di nata a [...] il [...]; era divenuta piena Parte_2 proprietaria del predetto appartamento, in uno al box auto pertinenziale, alla morte di avvenuta in data 17.08.2023; in detto appartamento Parte_2
l'usufruttuaria già abitava con il nipote nato a [...] il [...] Controparte_1 che dalla morte di , il nipote aveva continuato ad occupare il Parte_2 predetto immobile non riconsegnando le chiavi dell'appartamento e del box auto alla legittima proprietaria, benché più volte richieste;
a nulla erano valse le lettere di messa in mora ed il tentativo di mediazione, esperito da parte istante, conclusosi negativamente. Tanto premesso ricorreva in giudizio per ivi sentir “1) accertare che
occupa senza titolo l'appartamento, sito in Pozzuoli (NA), alla via Controparte_1
P. Ragnisco 2/B, int. 7, in uno al box pertinenziale e per l'effetto: 2) ordinare l'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e vuoto da cose o, in via subordinata a quella data che l'On. Giudicante vorrà fissare;
3) determinare l'indennità di occupazione in euro 800,00 mensili o in quella somma ritenuta dovuta,
a mezzo CTU, di cui sin da ora si chiede la nomina;
4) condannare Controparte_1 alla corresponsione dei ratei di indennità di occupazione, così come determinati, a decorrere dal 17 agosto 2023 ad oggi, nonché di quelli maturandi, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo;
5) condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1591 c.c. per il ritardato rilascio, così come saranno determinati in corso di causa;
6) condannarlo, altresì, al pagamento delle spese”. Il resistente restava contumace.
All'udienza del 28.10.2024, il Giudice ammetteva parte ricorrente alla prova per testi come richiesta ed articolata con i testi indicati. Alla successiva udienza del 18.12.2024 si procedeva all'escussione dei testi e la causa veniva rinviata a trattazione scritta per la decisione.
In via preliminare, va rilevata la procedibilità della domanda, avendo la ricorrente correttamente esperito l'obbligatorio tentativo di conciliazione previsto dall'art. 2, comma 24, lettera b), della L. 481/1995, conclusosi con esito negativo per la mancata comparizione della parte invitata, come risulta dalla documentazione allegata in atti
(cfr. verbale del 27.03.2024 proc. n. 80\2024).
Venendo al merito, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
Circa la qualificazione giuridica della domanda proposta dal ricorrente, occorre premettere che “nell'esercizio del potere - dovere di interpretare e qualificare la domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte attrice e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio”. Nella fattispecie in esame, anche solo dalla prospettazione dei fatti da parte del ricorrente, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, la domanda va qualificata come azione personale di rilascio per detenzione "sine titulo".
Sul punto, va precisato che l'azione diretta al rilascio di immobile occupato, va qualificata come rivendica solo in mancanza, ab origine, di un titolo, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica (cd.
"probatio diabolica") e non, come nel caso in esame, quando l'occupante abbia cominciato a detenere il bene sulla base di un atto di assenso del proprietario. Va, in tema, ricordato che le S.U. della Corte di Cassazione hanno stabilito che "l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale” (cfr. Cass. Sez. Un., 28.03.2014, n. 7305).
Nella fattispecie che ci occupa, dall'esame delle risultanze istruttorie si evince chiaramente che il attualmente occupa l'immobile di proprietà dell'odierna CP_1 ricorrente e che l'occupazione è iniziata per volere della zia Parte_2 usufruttuaria e, dunque, a titolo di comodato o al più a titolo di mera ospitalità non essendo mai stato pattuito un corrispettivo. È evidente, dunque, che alla morte di
, su richiesta della proprietaria, attuale ricorrente, il Parte_2 Pt_2 avrebbe dovuto immediatamente provvedere al rilascio. In mancanza, lo stesso va considerato occupante sine titulo. Quanto alla circostanza che il occupi Pt_2 attualmente l'immobile la stessa è stata confermata dai testi escussi. Invero, il teste nato a [...], il [...], residente i Pozzuoli alla via Pietrarse, 6 _1 identificato con C I n. rilasciata da l 17.03.2021 indifferente ha così Numero_1 CP_3 dichiarato: “ADR: Conosco il sig. ,marito della signora in Testimone_2 Pt_1 quanto fui contattato per effettuare dei lavori di ristrutturazione presso
l'appartamento della moglie in Pozzuoli in via Ragnisco. Ricordo che nell'ottobre dell'anno 2023 ci recammo sul posto per un sopralluogo ma abbiamo citofonato ed il ragazzo che ha risposto, un tale , non ci ha aperto ed anzi ha detto che non ci CP_1 avrebbe fatto salire. ADR Non sono più tornato sul posto ma percorro quella strada abitualmente per andare al porto e posso dire che fino ad un mese fa ho notato le luci accese e le tapparelle alzate all'appartamento della signora ADR Sono di Pt_1
Pozzuoli e passo spesso per quella strada ed il marito della signora mi indicò Pt_1
l'appartamento della moglie che è al secondo piano di questo grande stabile in via Ragnesco”. Veniva, successivamente, escusso il secondo teste, , Testimone_3 nato a [...] il [...], residente in [...] identificato con
C.I. n rilasciata dal Comune di Pozzuoli il 08.07.2015 in corso di validità NumeroD_2
- marito della signora in regime di separazione dei beni – ha così Parte_1 dichiarato: “ADR Mia moglie ha acquistato nel maggio dell'anno 2011 la nuda proprietà dell'appartamento in Pozzuoli alla via Ragnesco ,2 unitamente ad un box auto pertinenziale dal sig. . Usufruttuaria era la sig.ra CP_2 Parte_2 che occupava l'immobile unitamente al nipote . Successivamente Controparte_1 sono venuto a sapere da alcuni miei conoscenti che abitano nel condominio che la signora era deceduta nell'agosto del 2023 cosicché , dopo aver consolidato la proprietà per conto di mia moglie, mi sono recato sul posto insieme al sig. _1
, titolare dell'impresa di costruzione di cui sono direttore tecnico, per fare un
[...] sopralluogo per verificare le condizioni dell'immobile. Siamo andati sul posto nell'ottobre dell'anno 2023, ho citofonato, mi sono qualificato come marito della proprietaria ed ho chiesto alla persona che mi ha risposto chi fosse. Il signore mi ha detto di essere , nipote della signora e che non mi avrebbe Controparte_1 Pt_2 fatto entrare. Sono andato via e non sono più tornato. Il mio amico , Persona_2 che abita nello stesso stabile, mi riferisce che continua ad abitare CP_1 nell'immobile e difatti anche io ho potuto verificare che l'appartamento è occupato perché percorro spesso quella strada per andare al centro di Pozzuoli ed i balconi sono aperti e le luci accese. ADR Ho saputo dal mio amico. Caparro che il sig. CP_1 apre spesso anche il box auto che sta difronte allo stabile all'interno della corte comune. Preciso che dal lato di via Ragnisco l'appartamento è al secondo piano mentre catastalmente è indicato al primo piano interno 7. Il non paga nulla CP_1
e neppure gli oneri condominiali, infatti, l'amministratore ha chiesto a mia moglie il pagamento anche di quelli ordinari”. Alla luce di quanto detto e delle risultanze istruttorie, va condannato Controparte_1 al rilascio dell'immobile. Va dato atto che il procuratore del ricorrente ha rinunciato alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, insistendo unicamente per la condanna a rilascio rinunciando alle domande risarcitorie avanzate in ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in parte dispositiva tenuto conto del valore della causa e degli importi medi delle fasi svolte sulla base della tariffa di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_1 nato a [...] il [...] (CF: ) al rilascio immediato C.F._2 dell'immobile sito in Pozzuoli (NA), alla via P. Ragnisco 2/B, int. 7, in uno al box pertinenziale meglio identificati agli atti;
b) Condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € Controparte_1
5077,00 per compensi ed € 260,00 per spese, oltre rimborso spese generali IVA, CPA se dovuti nella misura di legge con attribuzione al procuratore costituito Avv. Giovanni Basso dichiaratosi antistatario.
Napoli, 21.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo