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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/03/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2398/2024 promossa in grado d'appello
DA
Dott. (C.F. ), nato a [...] il 17 Parte_1 C.F._1 marzo 1964 e residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Cariati, V.co Campanile n. 9 presso lo Studio dell'Avv. Leonardo R. Filareti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(C.F. ), nato a [...] l'8 Controparte_1 C.F._2 novembre 1967 e residente in [...] ed elettivamente domiciliato in pagina 1 di 25 Milano, Piazza della Repubblica n. 8, presso lo Studio dell'Avv. Maia Maria Eugenia Reni che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Milano, dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo, n.
6880/2024, pubblicata in data 9 luglio 2024 e notificata nella medesima data, resa nella causa n. 31507/2023 R.G.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per l'appellante principale Dott. : “Piaccia all'Eccellentissima Corte Parte_1
d'Appello, in riforma totale dell'impugnata Sentenza n. 6880/24 emessa dal Tribunale di Milano, nella causa iscritta al n. 31507/2023 RGAC, pubblicata in data 09/07/2024 e notificata il
09/07/2024, accogliere tutti i motivi d'appello e per l'effetto:
a) Rigettare la domanda proposta dal Sig. perché irrituale, illegittima ed Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata.
b) condannare l'appellato alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio in favore della parte appellante.
Si produce: copia informatica della sentenza impugnata e si chiede volersi disporre l'acquisizione del fascicolo di parte rimasto allegato al fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado.
In via istruttoria, occorrendo, si insiste sulla richiesta di ammissione della prova per testi, per come articolata nel primo giudizio, sulle seguenti circostanze:
1)“Vero che il sig. nel 2021 avrebbe dovuto effettuare 4 impianti fixture Controparte_1 nell'arcata superiore ed altrettanti in quella inferiore nonché la realizzazione di protesi di transizione in resina o disilicato di Litio”;
2)“Vero che il sig. già alla prima seduta ha più volte interrotto la seduta ed è Controparte_1 andato via dallo studio senza aver effettuato alcun trattamento;
pagina 2 di 25 3)“Vero che il sig. spesso non si presentava agli appuntamenti che rinviava Controparte_1 ripetutamente di settimana in settimana e si negava alle continue telefonate dello studio tese ad invitarlo a proseguire i lavori;
4)“Vero che il sig. contrapponeva alle richieste dello studio impegni Controparte_1 sopraggiunti o viaggi da fare per vacanze;
5)“Vero che il sig. non ha mai completato il lavoro che gli era stato Controparte_1 preventivato dal Dr. Parte_1
6)“Vero che il sig. le due o tre volte che si è sottoposto al trattamento ha Controparte_1 dovuto eseguire, preventivamente, una terapia a base di ansiolitici;
7)“Vero che il sig. durante tali due sedute effettuate nel 2021, ha effettuato la Controparte_1 bonifica degli elementi e delle radici compromesse dell'arcata superiore, e nel contempo gli sono stati inseriti
4 impianti sui quali è stato montato un provvisorio in resina appoggiato sulle fixtures;
8)“Vero che al sig. sempre nel 2021, per l'arcata inferiore, gli è stato Controparte_1 consegnato soltanto una protesi mobile sezionata, mantenuta da elementi dello stesso;
9)“Vero che il sig. dopo tali lavori ha disertato tutte le altre sedute Controparte_1 programmate, nonostante i reiterati inviti rivoltogli anche per il tramite del sig. Persona_1
A teste indica i sig.ri: domiciliato in Milano in Viale Lazio n° e Persona_1 Tes_1
domiciliato in Milano in Viale Lombardia n° 82/a.
[...]
Chiede altresì volersi disporre CTU medico legale sulla persona del convenuto da espletarsi nel contraddittorio delle parti e finalizzata ad accertare e valutare il tipo di sofferenza e le cause che le hanno determinate e quali sono gli elementi dentari interessati.
Si chiede, altresì volersi disporre l'interrogatorio formale del Dr. sui fatti di causa”. Parte_1
Per l'appellato/appellante incidentale : “1) In via preliminare: Controparte_1 rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in quanto manifestamente infondata, non sussistendo né il fumus boni iuris, né il periculum in mora, presupposti che debbono sussistere affinché l'istanza possa essere ammessa e, conseguentemente, condannare l'appellante al pagamento di una pena pecuniaria così come previsto dall'art. 283, comma 2, c.p.c.
pagina 3 di 25 2) Rigettare nel merito l'appello proposto ex adverso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, confermando la condanna dell'Appellante al risarcimento dei danni patiti dal Sig. in conseguenza dell'inadempimento professionale dello stesso. Controparte_1
3) Riformare il capo 2.4 della sentenza di primo grado, ritenendo fondata, per tutti i motivi esposti, la domanda del Sig. di ripetizione dell'importo di Euro 3.800,00 dallo stesso corrisposto al CP_1
Dott. con condanna di quest'ultimo al pagamento anche di tale importo, oltre interessi dalla data Pt_1 del pagamento sino all'effettiva ripetizione;
4) Riformare il capo 2.5 della sentenza di primo grado, nella parte in cui è stato liquidato il danno da IP e da IT, ri-quantificandolo in aumento, statuendo che, in applicazione delle tabelle vigenti, del punteggio riconosciuto in sede di CTU (1,5 punti) e dell'età corretta del Sig. al momento del CP_1 fatto (53 a marzo 2021), il danno da IP è pari ad Euro 1.189,81 anziché ad Euro 1.172,85 come C indicato nella sentenza impugnata e il danno da è pari ad Euro 1.187,66, anziché ad Euro
1.178,20 come indicato nella sentenza impugnata
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 8 settembre 2023, CP_1 conveniva in giudizio il dott. per chiedere l'accertamento della
[...] Parte_1 responsabilità professionale di quest'ultimo per inadempimento contrattuale e la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni derivatigli.
Il deduceva di essersi recato nel mese di marzo 2021 nello studio CP_1 dentistico del dott. , in Milano, in via Carnevali n. 93, al fine di eseguire l'estrazione Pt_1 di dodici elementi dentari e la successiva installazione di quattro impianti osteointegrati
Lasertech Bar per l'arcata inferiore (elementi per carico immediato Full Arch), mentre con riferimento all'arcata superiore, doveva essere effettuata una protesi totale superiore preprotesica (provvisorio mobile) nonché l'estrazione di sei elementi frontali, quattro impianti osteointegrati, dodici colonne in ceramica (docc. 1 e 2 ricorso primo grado).
Allegava il paziente che, per gli interventi di cui sopra, il dott. un Controparte_3 importo complessivo di euro 11.200,00, in relazione al quale il provvedeva a CP_1
pagina 4 di 25 versare un acconto di euro 3.800,00 (cfr. docc.
3-4 ricorso primo grado); tuttavia, come risulta dalla documentazione medica e confermato in sede di ATP dai consulenti tecnici,
l'esecuzione dei lavori effettuati dal dott. non era stata conforme a quanto Pt_1 programmato. L'intervento del dottore prevedeva, con riferimento all'arcata superiore,
l'esecuzione di quattro impianti in ceramica mentre veniva eseguito un lavoro in resina su tre impianti, mancando il quarto, con problematiche a carico di almeno uno di questi tre impianti, e con applicazione di una protesi in materiale diverso da quello indicato.
Precisava il ricorrente in primo grado, con riferimento all'arcata inferiore, di essere stato sottoposto a quattro avulsioni, e a infissione di due impianti senza completamento della bonifica preliminare, impianti successivamente perduti spontaneamente (docc. 5-6-7-7 bis-
8-9 ricorso primo grado). A seguito del lavoro negligente e imperito svolto dal dott.
, il sig. si rivolgeva ad un altro professionista, la dott.ssa che Pt_1 CP_1 Per_2 effettuava un intervento di bonifica dell'arcata inferiore con contestuale posizionamento di quattro impianti sui quali veniva avvitava una protesi Toronto provvisoria il 15 novembre
2021, previa avulsione di sei denti e due radici, courettage degli alveoli post-estrattivi; inoltre la dott.ssa riscontrava che la condizione ossea, soprattutto in terzo Per_2 quadrante, era piuttosto compromessa e che “un intervento più tempestivo avrebbe sicuramente evitato al paziente dolore, alitosi, infezione, perdita ossea, difficoltà masticatoria, disagio estetico e psicologico” (cfr. doc. 6 ricorso primo grado). Viste le problematiche di cui sopra il nel mese di novembre 2021 si rivolgeva ad un legale, il quale con pec CP_1 richiedeva al dott. la documentazione medica relativa agli interventi effettuati;
tali Pt_1 richieste tuttavia rimanevano inevase.
In seguito, il si rivolgeva al consulente di parte dott. per un CP_1 CP_4 parere medico legale e quest'ultimo confermava la responsabilità del dott. per Pt_1 negligenza- imperizia ed il conseguente danno subito (cfr. doc. 8 ricorso primo grado). In considerazione di ciò, il in data 10 giugno 2022 depositava ricorso ex art. 696 CP_1 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 8 comma 1, L. 24/2017 (legge Gelli – Bianco), chiedendo la nomina di un collegio peritale, che, previo esperimento del tentativo di conciliazione,
pagina 5 di 25 accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite, nonché il nesso di causa tra l'evento e la condotta medica imprudente ed imperita.
Il ricorso per ATP e il decreto venivano regolarmente notificati, ma nessuno si costituiva per il dott. che veniva dichiarato contumace. Pt_1
I CTU nominati, dott. e dott.ssa depositavano la Persona_3 Persona_4 relazione peritale, in cui confermavano la responsabilità del dott. , evidenziando che Pt_1 le terapie effettuate in entrambe le arcate dentarie dallo stesso non erano state eseguite secondo le regole di prudenza, perizia e diligenza, né secondo le Raccomandazioni del
Ministero della Salute del 2017(cfr. doc. 13 ricorso primo grado).
Con riferimento all'inabilità temporanea i CTU, nella loro relazione, hanno ritenuto esistente “una quota di inabilità temporanea relativa a stralcio di giorni 30 al 25% e giorni 40 al 10% per le fasi di acuzie delle algie, delle infiammazioni e delle difficoltà nella funzione masticatoria, fonatoria e relazionale a causa dei fallimenti implantari con perdita delle protesi provvisorie. Si ravvisa ulteriore quota di inabilità temporanea relativa di giorni 10 al 50% e giorni 20 al 25% per le sedute resesi necessarie per la rimozione degli impianti superiori falliti, per gli interventi di rigenerativa ossea locale superiore e inferiore e per l'inserimento di nuovi impianti superiori e inferiori correttamente posizionati, con applicazione di adeguate protesi provvisorie”.
Quanto ai postumi permanenti i consulenti d'ufficio hanno ritenuto sussistente, “un danno biologico permanente nell'ordine dell'1-2% (uno – due per cento), a fronte di un valore del permanente del 2-4% evidenziabile dopo le terapie del dott. e prima dei nuovi trattamenti Pt_1 riabilitativi presso i nuovi curanti”.
Quanto alle spese mediche i CTU hanno ritenuto che le terapie rimborsabili ed in nesso di causa con i fallimenti del dott. avessero un valore di euro 10.000 €. Pt_1
Quanto alle terapie eseguite dal dott. per le quali il sig. allegava di Pt_1 CP_1 aver versato la somma di euro 3.800,00, i consulenti tecnici reputavano che erano risultate del tutto inefficaci e che “in sostanza il fallimento riguarda tutta la cifra pagata”, la quale dovrà essere restituita al ricorrente.
A seguito della relazione peritale, non essendo stato possibile addivenire ad una transazione, procedeva ex art. 281 decies c.p.c. CP_1
pagina 6 di 25 In data 26.01.2024 si costituiva il dott. che contestava quanto sostenuto dal Pt_1 ricorrente precisando che in realtà quest'ultimo aveva effettuato solo due sedute durante le quali gli era stata eseguita un'opportuna bonifica degli elementi e radici compromesse dell'arcata superiore, nonché installati 4 impianti, e non 3, sui quali era stato montato un provvisorio in resina appoggiato sulle fixtures e che, per quanto riguarda l'arcata inferiore non aveva praticato alcun trattamento ed aveva consegnato al solo una protesi CP_1 mobile sezionata che doveva essere retta dagli elementi dentari che il paziente aveva ancora in bocca. Dopodichè il non si era più presentato nel suo studio per CP_1 effettuare i lavori rimanenti.
Il dott. aveva chiesto al tribunale di disporre con ordinanza la prosecuzione Pt_1 del giudizio con le forme del rito ordinario ma il giudice non accoglieva l'istanza di conversione e non ammetteva i capitoli di prova dal medesimo formulati non ritenendoli rilevanti e disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP.
Con la sentenza n. 6880/2024 il Tribunale di Milano accertava l'inadempimento professionale del dott. e lo condannava a versare a favore del a titolo Pt_1 CP_1 di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la somma di euro 12.351,05; non accoglieva l'istanza di restituzione della somma corrisposta al per gli interventi Pt_1 contestati e di risarcimento del danno per omissione del consenso informato. Condannava altresì il dott. a rimborsare al ricorrente le spese per il compenso ai CTU in sede di Pt_1
ATP pari ad euro 4.400,00, le spese per il compenso del CT di parte di euro 2.562,00 nonché le spese relative al giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e al giudizio di primo grado.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 7 agosto 2024, il dott. , lamentando in particolare l'erroneità della stessa per i Parte_1 seguenti motivi:
1. nullità della sentenza per violazione ed errata interpretazione degli artt. 112,113,132 n.
4 e 118 disp. att. c.p.c.; illogica, contradditoria insufficiente ed erronea applicazione dell'art. 696 bis c.p.c. - inammissibilità ed illegittimità dell'ATP espletata - inutilizzabilità della CTU effettuata in sede di ATP - illegittimità, irritualità ed infondatezza dei conteggi;
pagina 7 di 25 2. violazione ed errata interpretazione degli art. 112,113 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att.
c.p.c.; contradditoria, insufficiente ed erronea motivazione;
3. mancata assunzione dell'onere probatorio – errata interpretazione dell'art. 2697 c.c.
4. illegittima utilizzazione della documentazione prodotta in atti dal ricorrente – errata interpretazione ed applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c.
5. violazione ed errata interpretazione dell'art. 92 c.p.c. e del principio della soccombenza in considerazione del rigetto delle altre domande di risarcimento danni
(per il mancato consenso – per il danno morale) e di restituzione delle somme corrisposte a titolo di anticipo.
L'appellante ha chiesto pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellato al pagamento alle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore della parte appellante.
In data 2 dicembre 2024 si è costituito l'appellato chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello ex adverso proposto e la conferma della condanna dell'appellante al risarcimento dei danni. Inoltre, l'appellato proponeva appello incidentale con riferimento al capo 2.4 e a parte del capo 2.5 della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. con riferimento al capo 2.4 della sentenza di primo grado l'appellante incidentale lamenta che il giudice abbia ritenuto di non accogliere la domanda di restituzione di quanto versato dal al dott. in mancanza della proposizione della CP_1 Pt_1 domanda di risoluzione del contratto che, secondo il giudicante, avrebbe rappresentato il fondamento giuridico per poter chiedere la restituzione del suddetto importo.
Lamenta altresì che il giudice abbia contestato il fatto che manchi una fattura o una nota pro -forma attestante il versamento di quanto chiesto in restituzione.
2. con rifermento al capo 2.5 della sentenza deduce che il tribunale ha commesso un errore nel liquidare il danno da IP e da IT in quanto ha considerato quale età del danneggiato quella di 54 anni, mentre in realtà al momento del fatto, marzo 2021, il aveva 53 anni. CP_1
pagina 8 di 25 All'udienza del 14 gennaio 2025 il consigliere istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni e rinviava per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis all'udienza del 25.02.2025, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale del dott. Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale sostiene che nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. il giudice non avrebbe dovuto disporre l'ATP a fronte della mancata costituzione in giudizio dello stesso, circostanza che rendeva di fatto impossibile una conciliazione e, di conseguenza, l'ATP era da ritenersi inammissibile, illegittima e inutilizzabile.
Pertanto, il giudice, nel procedimento ex art. 281 decies avrebbe dovuto disattenderne le risultanze in quanto la stessa era stata espletata in mancanza di contradditorio.
Tale motivo è infondato.
Occorre rilevare che la l. n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco) ha previsto il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. come condizione di procedibilità per l'accertamento della responsabilità medica infatti l'art. 8 della citata legge prevede che chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c.; la presentazione del ricorso costituisce, infatti, ai sensi del comma 2, condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.
Inoltre, ai fini dell'opponibilità del risultato probatorio dell'ATP la Suprema Corte afferma che: “In tema di accertamento tecnico preventivo ante causam, l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore” (Cass. civ. ord. n. 2498/2020).
Ciò posto, nel caso di specie, le risultanze dell'ATP sono state legittimamente utilizzate nel giudizio di merito in quanto sia il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. che il decreto di fissazione dell'udienza erano stati regolarmente notificati al dott. che aveva ritenuto Pt_1 di non partecipare al giudizio restando contumace.
pagina 9 di 25 Pertanto, non c'è stata alcuna violazione del contradditorio, l'istruttoria si è svolta regolarmente secondo le garanzie di un procedimento a cognizione sommaria.
Tanto premesso, come correttamente affermato anche dal giudice di primo grado, risulta destituita di ogni fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'ATP per mancanza dei presupposti formulata dal dott. . Pt_1
Il legislatore, infatti, non solo non ritiene la partecipazione di tutte le parti condizione di procedibilità dell'ATP né presupposto per l'utilizzabilità delle sue risultanze, ma addirittura prevede che chi decide di non parteciparvi è tenuto al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio (cfr. art. 8 n. 4 l.
). CP_5
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale ha dedotto che la ricostruzione dei fatti fornita dal era da ritenersi inverosimile e comunque non CP_1 provata e di conseguenza aveva dato luogo ad un'errata valutazione e quantificazione dei danni asseritamente patiti dallo stesso da parte sia del CTP dott. sia del collegio CP_4 peritale composto dal dott. e dalla dott.ssa . Per_3 Per_4
Ha rilevato, altresì che il ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza di un nesso di causalità tra la patalogia accusata e la condotta professionale del dott. e, Pt_1 inoltre, ha dedotto che non sussiste alcuna prova che la parziale prestazione professionale del medesimo sia stata eseguita in modo non corretto e diligente.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure “L'accertamento in ordine alla vicenda sanitaria occorsa al ha formato oggetto di una completa analisi, aderente alla CP_1 documentazione medica versata in atti e caratterizzata da una ricognizione approfondita e giustificata, ad opera dei consulenti dell'ufficio dott.ssa (medico legale) e dott. (medico Persona_4 Persona_3 chirurgo, odontoiatra).L'elaborato peritale redatto dai consulenti in sede di ATP è chiaro, completo e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della relazione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili” (cfr. sentenza primo grado capo 2.2, pag. 5).
pagina 10 di 25 Nonostante le carenze documentali, non imputabili a parte ricorrente, i CTU, sulla base della visita del e dell'esame della radiografia panoramica OPT in atti post- CP_1 cure del dott. , dell'ottobre 2021, hanno ritenuto che “il cavo orale del paziente era, Pt_1 molto probabilmente, in precarie condizioni dentali per edentulie multiple in entrambe le arcate dentarie e denti compromessi per lesioni cariose e parodontopatia, sia nell'arcata inferiore (vedere panoramica OTP) che, molto probabilmente, anche all'arcata superiore (dove il paziente ha affermato di avere corone protesiche provvisorie di vecchia data su denti compromessi, motivo per cui si era recato dal sanitario)”
(cfr. CTU pag. 12).
Ciò posto i CTU sono giunti alla conclusione che le terapie, in entrambe le arcate dentarie, poste in essere dal dott. non sono state eseguite secondo le regole di Pt_1 prudenza, perizia e diligenza richieste dal caso concreto, né secondo le Raccomandazioni del Ministero della Salute del 2017.
“Nel dettaglio, pur non disponendo della cartella clinica del sanitario, non solo con il criterio civilistico del “più probabile che non” e con la “preponderanza dell'evidenza”, il fatto che la globalità delle terapie implantologiche superiori e inferiori – che hanno elevate percentuali di successo in letteratura prossime al 90% a 10 anni – siano andate incontro a fallimento depone con ogni probabilità per l'errata esecuzione delle stesse, ma in questo caso vi sono anche numerosi elementi documentali che provano come
l'esecuzione delle terapie oggetto di contestazione non siano state eseguite non solo secondo la miglior scienza medica, ma nemmeno secondo le comuni regole di prudenza, perizia e diligenza: dall'inserimento di impianti in zone infette (in siti di precedenti estrazioni o in siti adiacenti a denti parodontali non ancora bonificati), all'inserimento implantare non protocollare per la tecnica “all on 4”, alla mancata esecuzione di dime chirurgiche, alla mancata esecuzione di accertamenti radiografici tridimensionali come la TAC per valutare la biodisponibilità ossea residua per gli impianti, al malposizionamento degli impianti rispetto alle corticali ossee e al seno mascellare, alla mancata verifica del buon esito delle terapie implantologiche prima del carico protesico, alla mancata attivazione del sanitario al verificarsi delle problematiche implantari e infettive, con aggravamento delle perdite ossee” (cfr. CTU pag. 16-17).
I CTU indicano pertanto che da una parte l'operato del dott. ha provocato il peggioramento Pt_1 di patologie locali pre-esistenti (ad es. peggioramento della perdita ossea per mancata bonifica dei denti infetti e irrecuperabili), mentre dall'altra ha provocato l'insorgenza di nuove patologie quali ulteriore
pagina 11 di 25 perdita ossea in sede di inserimento implantare per errata esecuzione degli stessi impianti e per mancato tempestivo re-intervento. (cfr. CTU pag. 18).
Ciò posto dalle risultanze della CTU e dalla documentazione prodotta in giudizio è stato possibile ricostruire la vicenda sanitaria occorsa al nonché fornire la CP_1 prova che la prestazione sanitaria non sia stata correttamente eseguita e che tale condotta sia stata la causa del danno patito dal CP_1
Con il terzo motivo di gravame l'appellante principale lamenta che il giudice di primo grado gli abbia impedito di provare con la prova testimoniale che la prestazione preventivata non era stata affatto eseguita, visto che i lavori dell'arcata superiore non erano stati ultimati e quelli dell'arcata inferiore neppure iniziati.
L'appellante deduce che tra i documenti prodotti in giudizio non vi era documentazione che attestasse lo stato pre-cure del periziando nel marzo 2021 e che, alla luce di questo, la domanda del doveva essere disattesa e rigettata, in quanto CP_1 non provata, mentre il giudice aveva ritenuto provati i fatti esclusivamente sulla base dei due preventivi redatti dal dott. . Pt_1
Il dott. rileva, infatti, che il sul quale gravava l'onere della prova Pt_1 CP_1 ai sensi dell'art. 2697 comma 1 c.c., non aveva fornito alcuna prova in merito alla fondatezza e legittimità della sua domanda, spetta infatti a chi vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Occorre innanzitutto rilevare che il dott. omette di precisare che l'assenza Pt_1 della documentazione medica del Gamberale (all'inizio delle cure) è dipesa dal grave e illegittimo comportamento tenuto dallo stesso, il quale, nonostante gli sia stato più volte richiesto di consegnare la cartella clinica e tutta la documentazione medica e radiografica relativa al non forniva alcun riscontro (cfr. docc. 10-12 ricorso ex. art. 281 CP_1 decies).
Gli stessi periti in sede di ATP hanno evidenziato l'impossibilità di documentare lo stato pre-cure del periziando nel marzo 2021, momento del primo contatto con il dott.
a causa della “mancanza della documentazione clinica e radiografica Pt_1
(“cartella clinica”) del sanitario in atti – perché non eseguita o non consegnata al
pagina 12 di 25 paziente, malgrado le ripetute formali richieste via PEC del legale del paziente. In atti, infatti, a parte
2 preventivi di marzo 2021 del dott. consegnati al paziente e il passaporto implantologico del Pt_1 sanitario (per 4 impianti superiori e 2 impianti inferiori), non sono presenti modulo “privacy”
(legge 196/03 e EU 2016/679), anamnesi medica, consensi informati pre-cure (artt. 5 e
32 della Costituzione), diario clinico con il dettaglio delle terapie eseguite, fotografie e modelli in gesso delle arcate dentarie, radiografie panoramiche OPT, endorali o
TAC 3D prima e durante le cure (legge 187/00 e 101/20), conformità protesiche di laboratorio (CEE 93/42 e legge 745/17) e fatture descrittive (obbligo fiscale)” (cfr. CTU pag. 11 e 12).
Il dott. , invero, nonostante nella propria comparsa di costituzione si sia Pt_1 descritto come “uno stimato professionista, in quanto, nel corso della sua carriera ha sempre agito con competenza e professionalità indiscussa, oltre che con correttezza e trasparenza, avendo operato nel settore dell'implantologia da oltre 30 anni, collaborando, quale consulente, con svariate aziende implantari nazionali ed estere ed è stato anche tutor e relatore in numerosissimi corsi per implantologia avanzata”
(cfr. comparsa di costituzione primo grado pag. 5), dal quale sarebbe ragionevole attendersi un comportamento corretto nei confronti del paziente ometteva invece di consegnare al nonostante le molteplici richieste inviate dal suo difensore, CP_1 rimaste inevase, la documentazione clinica e radiografica (cartella clinica) e in particolare, come rilevato dai periti in sede di CTU i seguenti documenti:
- modulo “privacy” (legge 196/03 e EU 2016/679);
- anamnesi medica;
- consensi informati pre-cure (artt. 5 e 32 della Costituzione);
- diario clinico con il dettaglio delle terapie eseguite;
- fotografie e modelli in gesso delle arcate dentarie;
- radiografie panoramiche OPT, endorali o TAC 3D prima e durante le cure (legge
187/00 e 101/20);
- conformità protesiche di laboratorio (CEE 93/42 e legge 745/17);
- fatture descrittive (obbligo fiscale).
pagina 13 di 25 In casi analoghi a quello in esame in cui il sanitario ha omesso di consegnare al paziente la cartella clinica la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata produzione della stessa non possa essere utilizzata a detrimento del paziente ma debba gravare negativamente sul professionista sanitario.
E pertanto, la mancanza e/o incompletezza della cartella clinica genera un “nesso eziologico presunto” a sfavore del sanitario qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare il danno e fa sì che, a livello probatorio, il giudice possa basarsi su presunzioni al fine della decisione della causa, ritenendo pertanto non integrata dal sanitario la prova liberatoria prevista.
Sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza “la difettosa tenuta della cartella non solo non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra condotta colposa dei medici e patologia accertata, ma consente il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova e al rilievo che assume a tal fine il già richiamato criterio della vicinanza della prova, e cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. Pertanto l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, essendo, però, a tal fine necessario sia che l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno” (cfr.
Cass. civ. ord. n. 7250/18).
Sempre in tal senso la Cassazione ha affermato che “l'omessa compilazione della cartella clinica è considerata grave inadempimento e può comportare una presunzione di responsabilità del medico, in quanto impedisce al paziente di provare l'esatto svolgimento della prestazione sanitaria” (Cass. civ., n.
25386/2021).
Ed ancora “la difettosa tenuta della cartella clinica non solo non vale ad escludere la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei medici e la patologia accertata, ma consente il ricorso a presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non può essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla
pagina 14 di 25 distribuzione dell'onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine il già richiamato criterio della vicinanza della prova, e cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla” (Cass. civ. S.U.
11/01/2008 sent. n. 577).
Con l'ordinanza n. 11224 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito l'importante principio giurisprudenziale: “in tema di responsabilità medica, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione”.
Pertanto, posto che già di per sé l'omessa consegna della cartella clinica costituisce circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere provata l'esistenza del nesso causale tra l'operato del medico e il danno subito dal paziente, nel caso di specie, occorre verificare se ricorrendo alle “presunzioni” e al criterio del “più probabile che non” si possa dimostrare che il dott. abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a Pt_1 cagionare il danno subito dal CP_1
In mancanza della cartella clinica, la responsabilità del dott. si può fondare su Pt_1 diversi elementi probatori, processualmente acquisiti, idonei a sorreggerla e in particolare emergenti dalle risultanze delle relazioni della dott.ssa e del CTP dott. non Per_2 CP_4 smentite, ma anzi successivamente confermate, dalla CTU eseguita in sede di ATP dal dott.
e dalla dott.ssa e, nello specifico su: Per_3 Per_4
1) i due preventivi redatti su carta intestata del dott. da cui si può evincere la Pt_1
condizione clinica del Gamberale nel marzo 2021 e gli interventi che dovevano essere effettuati;
2) i certificati implantari (che il dott. non ha mai contestato di aver Pt_1
consegnato al da cui si evince che nell'arcata superiore erano stati CP_1 posizionati quattro impianti mentre in quella inferiore ne erano stati posizionati due;
3) i messaggi whatsapp scambiatisi dalle parti da cui si può presumere che i due impianti nell'arcata inferiore siano stati installati dal dott. ([27/06/21, Pt_1
pagina 15 di 25 Pers 13:02:10] Pat: Ciò scusa se ti disturbo di domenica ma era per dirti che anche il secondo Per impianto è saltato spero che non nulla di serio grazie [27/06/21, 13:10:39]
[...]
: Su quale arcata??[27/06/21, 13:11: Pat: Gli ultimi fatti dx [27/06/21, Tes_2
13:14:17] Andrew Dentista: Superiore?? [27/06/21, 13:14:35] Pat: Inferiore
[27/06/21, 13:14:41] Andrew Dentista: Ok”);
4) la radiografia OTP effettuata dal presso lo studio della dott.ssa CP_1
in data 18 ottobre 2021 nell'immediatezza o comunque, subito dopo, Per_2
l'interruzione del rapporto con il dott. da cui si evince lo stato di fatto in Pt_1 cui si trova il e la presenza di soli tre impianti sopra e nessun CP_1 impianto sotto per cui si può presumere che tre impianti fossero caduti e che il lavoro fosse stato mal eseguito;
5) la relazione della dott.ssa del 23 novembre 2021 basata sulla visita Per_2 effettuata al in data 18 ottobre 2021 dalla quale risulta che “All'esame CP_1 obiettivo superiormente è presente una protesi tipo Toronto in resina e inferiormente tutti i denti presenti mostrano una mobilità di terzo grado. L'ortopantomografia eseguita nella stessa seduta evidenzia la presenza di soli 3 impianti nell'arcata superiore con perdita di osso in corrispondenza dell'impianto nel quadrante 1. Nell'arcata inferiore non si evidenziano impianti
e i denti residui sono tutti compromessi”;
6) la relazione del dott. del 09.12.2021 che documenta la situazione del CP_4
Gamberale sulla base della visita effettuata allo stesso e della radiografia OTP;
7) anche i CTU, nonostante le carenze documentali, sono riusciti a ricostruire la situazione del sulla base della visita effettuata e della radiografia CP_1 eseguita in data 18 ottobre 2021 e sono giunti alla conclusione che “il cavo orale del paziente era, molto probabilmente, in precarie condizioni dentali per edentulie multiple in entrambe le arcate dentarie e denti compromessi per lesioni cariose e parodontopatia, sia certamente all'arcata inferiore (vedere panoramica OPT) che, molto probabilmente, anche all'arcata superiore (dove il paziente ha affermato di avere corone protesiche provvisorie di vecchia data su denti compromessi, motivo per cui si era recato dal sanitario)” (cfr. CTU pag.12).
pagina 16 di 25 Pertanto, a fronte della documentazione sopra elencata e, diversamente da quanto sostenuto dal dott. , si può ritenere fornita la prova di quella che era presuntivamente Pt_1 la condizione di fatto del nel marzo 2021 e anche post- cure. CP_1
La Dott.ssa all'esito della visita effettuata al rilevava che “Un Per_2 CP_1 intervento più tempestivo avrebbe sicuramente evitato al paziente dolore, alitosi, infezione, perdita ossea, difficoltà masticatoria, disagio estetico e psicologico” (cfr. doc. 6 ricorso primo grado).
Il CTP nella propria relazione evidenziava che: “La programmazione degli CP_4 interventi per l'arcata superiore ed inferiore è stata effettuata ma risulta differente da quanto eseguito;
all'arcata superiore si propone una bonifica, verosimilmente eseguita, l'infissione di quattro impianti, ma ne risultano presenti solo tre, l'esecuzione di una arcata in ceramica, ma in realtà il Paziente presenta una arcata in resina;
al di là delle problematiche di riassorbimento osseo almeno sull'impianto in quadrante uno, risulta senz'altro una significativa problematica connessa alla modalità complessiva di gestione della riabilitazione, giacché la presenza di tre impianti non garantisce una distribuzione efficace e adeguata di carichi protesici e la protesi non corrisponde a quanto inizialmente promesso.” Del tutto negativa la valutazione circa gli interventi svolti alla arcata superiore, laddove, naturalmente, viste le condizioni parodontali molto significative, il
Paziente andava programmato, come peraltro il preventivo sembra rappresentare, attraverso una fase di bonifica, stabilizzazione successiva dei tessuti, inserimento degli impianti;
la realizzazione di due impianti in questa fase nell'ambito di una arcata così parodontalmente compromessa risulta del tutto erronea, ed il fallimento una conseguenza francamente già prima dell'inserimento prevedibile;
ritengo quindi del tutto immotivata ed erronea la gestione riabilitativa all'arcata inferiore, anche in funzione di quanto proposto in termini di preventivo” (cfr. doc 8 fascicolo ATP pag. 6-8).
Da entrambe le relazioni, dunque, emergeva una valutazione negativa in merito agli interventi effettuati dal dott. e un peggioramento della condizione di partenza del Pt_1 paziente.
Anche i CCTTUU nella relazione peritale precisavano che “le terapie eseguite in entrambe le arcate dentarie dal sanitario resistente dott. non sono state eseguite secondo le regole di prudenza, Pt_1 perizia e diligenza richieste dal caso concreto, né secondo le Raccomandazioni del Ministero della Salute del
2017.
pagina 17 di 25 Nel dettaglio, pur non disponendo della cartella clinica del sanitario, non solo con il criterio civilistico del “più probabile che non” e con la “preponderanza dell'evidenza”, il fatto che la globalità delle terapie implantologiche superiori e inferiori – che hanno elevate percentuali di successo in letteratura prossime al 90%
a 10 anni – siano andate incontro a fallimento depone con ogni probabilità per l'errata esecuzione delle stesse, ma in questo caso vi sono anche numerosi elementi documentali che provano come l'esecuzione delle terapie oggetto di contestazione non siano state eseguite non solo secondo la miglior scienza medica, ma nemmeno secondo le comuni regole di prudenza, perizia e diligenza: dall'inserimento di impianti in zone infette (in siti di precedenti estrazioni o in siti adiacenti a denti parodontali non ancora bonificati), all'inserimento implantare non protocollare per la tecnica “all on 4”, alla mancata esecuzione di dime chirurgiche, alla mancata esecuzione di accertamenti radiografici tridimensionali come la TAC per valutare la biodisponibilità ossea residua per gli impianti, al malposizionamento degli impianti rispetto alle corticali ossee e al seno mascellare, alla mancata verifica del buon esito delle terapie implantologiche prima del carico protesico, alla mancata attivazione del sanitario al verificarsi delle problematiche implantari e infettive, con aggravamento delle perdite ossee” (cfr. CTU pag 16-17).
Dalla relazione peritale emerge non solo che le terapie eseguite dal dott. in Pt_1 entrambe le arcate dentarie del non sono state eseguite secondo le regole di CP_1 prudenza, perizia e diligenza né secondo le Raccomandazioni del Ministero della salute del
2017 ma anche che l'operato del dott. ha cagionato al da un lato “il Pt_1 CP_1 peggioramento di patologie locali pre-esistenti (ad es. peggioramento della perdita ossea per mancata bonifica dei denti infetti e irrecuperabili)”, mentre dall'altro “ha provocato l'insorgenza di nuove patologie quali ulteriore perdita ossea in sede di inserimento implantare per errata esecuzione degli stessi impianti e per mancato tempestivo re-intervento” (cfr. CTU pag. 18).
Alla luce delle risultanze di cui sopra emerge chiaramente che il danno patito dal
è da imputarsi alla condotta tenuta dal dott. che non ha fornito alcuna CP_1 Pt_1 prova contraria volta a dimostrare di aver correttamente adempiuto la prestazione sanitaria.
Ciò posto anche tale censura va rigettata.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante principale lamenta, che il giudice di prime cure nel motivare la decisione abbia richiamato alcuni documenti, tra cui i preventivi redatti su carta intestata del dott. , gli screenshot delle conversazioni whatsapp Pt_1
pagina 18 di 25 intercorse tra le parti trascurando che il resistente aveva impugnato e contestato tutta la documentazione prodotta in atti dal ricorrente (preventivi, passaporti, screenshot) dal momento che erano stati prodotti in giudizio in copia fotostatica e senza alcuna conformità all'originale.
Il motivo è infondato.
Il disconoscimento idoneo a fare perdere valore di prova alle copie fotostatiche prodotte in giudizio deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Non è, quindi, “sufficiente una generica contestazione del documento, atteso che il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta”
(Cass. ord. 19155/2019).
Ed ancora: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 24634/2021).
Diversamente le contestazioni del dott. appaiono generiche e per nulla Pt_1 precise e circostanziate lo stesso, infatti, nella propria comparsa “impugna e contesta tutta la documentazione prodotta in atti dal ricorrente, siccome in copia e senza alcuna attestazione di conformità all'originale e se ne chiede, pertanto, la non ammissibilità ai fini del decidere, risultando la stessa prodotta in spreto al diritto alla difesa della parte convenuta” (cfr. comparsa di costituzione pag. 8).
Inoltre, occorre precisare che, in ogni caso, la mancanza di conformità all'originale non impedisce al giudice di utilizzare screenshot, passaporti e preventivi come elementi indiziari.
pagina 19 di 25 La Cassazione, infatti, ha ritenuto che: “Il disconoscimento di conformità all'originale delle copie informatiche di scritture analogiche – depositate telematicamente – va effettuato, a pena di inefficacia, con una dichiarazione che evidenzi in modo perspicuo quali siano gli aspetti differenziali, tra originale e copia, che si intendono contestare. Infatti, benché non vi siano vincoli di forma, ai fini di tale disconoscimento, non sono sufficienti generiche formule di stile o vaghe contestazioni. Infine, nel caso in cui si contesti la copia fotostatica ex art. 2719 c.c., al giudice non è precluso di accertarne la conformità all'originale anche tramite altri mezzi di prova, incluse le presunzioni. Pertanto, tale disconoscimento produce effetti diversi da quello della scrittura privata ex art. 215 c. 1 n. 2 c.p.c. ove l'assenza di verificazione preclude al giudice l'utilizzabilità del documento” (Cass. ord. n. 26200/2024).
In ragione di quanto sopra anche tale motivo va rigettato.
Oltretutto l'appellante principale appare incoerente in quanto, nell'atto di appello, prima contesta l'utilizzabilità dei messaggi whatsapp e poco dopo li richiama pretendendo di usarli per dimostrare che gli interventi da lui effettuati non erano stati affatto completati e che il rapporto con il si era interrotto in quanto, nonostante i ripetuti CP_1 solleciti, non era stato in grado di onorare gli impegni economici assunti.
Con il quinto motivo di appello il dott. lamenta che il giudice di primo Pt_1 grado, nonostante abbia rigettato alcune domande avanzate dal ricorrente, abbia illegittimamente condannato il resistente al pagamento delle spese di giudizio per le diverse fasi processuali (giudizio per ATP e merito) mentre avrebbe dovuto quantomeno disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Tale motivo è infondato e va rigettato.
Si deve precisare che, nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente aveva avanzato un'unica domanda di risarcimento del danno il cui computo era comprensivo di diverse voci e che il giudice aveva accolto la domanda dallo stesso proposta limitandosi a quantificare in misura diversa l'importo dovuto.
Sul punto si è pronuncia anche la Suprema Corte che ha così ha stabilito “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento
pagina 20 di 25 di un'unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. Civ.” (Cass. S.U., 31 ottobre 2022 n. 32061).
Pertanto, il giudice di prime cure ha correttamente condannato il dott. alle Pt_1 spese del giudizio di primo grado in ossequio a quanto disposto dall'art. 91 c.p.c. il quale dispone che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Per quanto concerne la condanna alle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c è anch'essa da ritenersi corretta data la fondatezza della domanda avanzata dal CP_1 nonché sulla scorta di quanto disposto dall'art 8 della l. n. 24/2017 in base al quale “In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione”.
L'appello incidentale di Controparte_1
Con il primo motivo di appello incidentale chiede la riforma del Controparte_1 capo 2.4 della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto di non accogliere la domanda di restituzione della somma di euro 3.800,00 dallo stesso versata al dott. per gli interventi contestati. Pt_1
Il giudice ha rigettato la domanda di restituzione del suddetto importo in assenza da un lato di una specifica domanda di risoluzione contrattuale per fatto e colpa del sanitario che costituiva il fondamento per chiederne la restituzione, dall'altro per la mancanza in atti di una fattura o quantomeno una nota pro-forma attestante il versamento di quanto chiesto in restituzione.
Il motivo deve essere accolto, nei limiti che seguono.
Per quanto concerne il primo punto occorre rilevare che la Suprema Corte in merito ha ritenuto che “la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente
pagina 21 di 25 risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione” (cfr. Cass. civ. ord. 23 ottobre 2017 n. 24947).
Ne consegue che tale domanda deve ritenersi implicita in quella di ripetizione avanzata dal ricorrente.
Per quanto concerne il secondo punto occorre evidenziare che dallo scambio di messaggi whatsapp intercorsi tra le parti (cfr. doc. 3 fascicolo ATP), emerge il versamento da parte del al della somma di euro 3.800,00, negli stessi infatti si legge CP_1 Pt_1 quanto segue:
[19/07/21, 16:42:19] (n.d.r. : Quanto hai versato ad oggi?? Testimone_2 Parte_1
Per
[19/07/21, 16:42:38] (n.d.r. : 3300. Più assegno 500 Controparte_1
[19/07/21, 16:43:26] : Ok residuo 7.300. Testimone_2
Oltretutto, il dott. , nell'atto d'appello riferisce che “Il ha corrisposto al Pt_1 CP_1
Dr. la complessiva somma di € 3.000,00 …” (cfr. atto di appello pag. 5) Parte_1 riconoscendo il pagamento effettuato dall'appellante incidentale seppur limitatamente all'importo di euro 3.000,00 e, di conseguenza, tale riconoscimento ha valore confessorio.
In merito “La giurisprudenza è costante nel ritenere che il riconoscimento del debito non esiga formule speciali, ma possa risultare da qualsiasi manifestazione di volontà che, quantunque non esplicita, implichi in modo univoco l'ammissione dell'altrui diritto” (Cass. 15353/2002; Cass. 9097/2018).
Il fallimento degli interventi effettuati dal dott. risulta chiaramente dalla Pt_1 relazione di CTU in cui emerge che “La predetta condotta sanitaria ha generato un danno al Sig.
il quale ha versato 3.800 Euro in acconto per un lavoro mal eseguito che, anzi, ha reso CP_1 necessaria una bonifica e rimozione degli impianti, il quale dunque dovrà essere restituito” (cfr. CTU pag. 6).
Ed ancora che: “Le terapie implantologiche però non sono andate a buon fine, perché sono falliti:
- uno dei 4 impianti superiori dopo il carico protesico provvisorio (Toronto provvisoria);
- entrambi gli impianti inferiori inseriti contestualmente alla realizzazione di protesi mobile parziale provvisoria” (cfr. CTU pag. 14).
pagina 22 di 25 In sostanza, come rilevato dalla CTU gli interventi eseguiti dal dentista sono risultati del tutto inefficaci e, dunque, “il fallimento riguarda tutta la cifra pagata”.
Di conseguenza la domanda di ripetizione dell'importo versato al dott. va Pt_1 parzialmente accolta almeno per quanto riguarda la somma di euro 3.000,00, espressamente riconosciuta come versata dal professionista, che dunque dovrà essere restituita al CP_1
Con il secondo motivo di appello incidentale il chiede la riforma di parte CP_1 del capo 2.5 della sentenza in quanto deduce che il tribunale ha commesso un errore nel calcolare la liquidazione del danno da IP e IT, in quanto ha considerato quale età del danneggiato 54 anni mentre al momento del fatto aveva 53 anni. Controparte_1
Tale motivo è fondato e deve trovare accoglimento.
Al momento del fatto (marzo 2021) il danneggiato aveva, infatti, effettivamente 53 anni essendo nato l'[...].
Ciò posto, il calcolo del danno da IP occorso al deve essere riformato CP_1 con l'applicazione del parametro “età” corretto.
Applicando le tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità, come aggiornate dal D.M. 16/07/2024, i cui nuovi importi decorrono dal mese di aprile 2024, si ottiene un danno da IP pari ad euro 1.189,81 (dato dal valore del punto base, pari ad €
947,30, moltiplicato per 1,5 punti di danno biologico quantificati in sede di CTU) e un danno da IT pari ad euro 1.187,66.
La regolamentazione delle spese processuali
L'esito della lite vede la soccombenza del dott. , che viene quindi Parte_1 condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore di secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Il giudice di appello, Controparte_1 allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” ( Cassazione, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018).
pagina 23 di 25 Le spese sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147), tenendo conto del valore della domanda (pari a euro 12.351,05), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi, la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte del dott. dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6880/2024 Parte_1
del Tribunale di Milano, pubblicata in data 9 luglio 2024 nella causa n.
31507/2024 R.G.;
• Accoglie, nei limiti della motivazione, l'appello incidentale proposto da CP_1
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il dott.
[...]
a versare allo stesso la somma di euro 3.000,00 da lui corrisposta Parte_1 come acconto per gli interventi contestati nonché la somma di euro 1.189,81, anziché quella di euro 1.172,85 indicata nella sentenza impugnata, a titolo di danno da IP nonchè la somma di euro 1.187,66, anziché quella di euro 1.178,20 indicata nella sentenza impugnata, a titolo di danno da IT;
• Condanna il dott. a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte del dott.
. Parte_1
pagina 24 di 25 Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2398/2024 promossa in grado d'appello
DA
Dott. (C.F. ), nato a [...] il 17 Parte_1 C.F._1 marzo 1964 e residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Cariati, V.co Campanile n. 9 presso lo Studio dell'Avv. Leonardo R. Filareti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(C.F. ), nato a [...] l'8 Controparte_1 C.F._2 novembre 1967 e residente in [...] ed elettivamente domiciliato in pagina 1 di 25 Milano, Piazza della Repubblica n. 8, presso lo Studio dell'Avv. Maia Maria Eugenia Reni che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Milano, dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo, n.
6880/2024, pubblicata in data 9 luglio 2024 e notificata nella medesima data, resa nella causa n. 31507/2023 R.G.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per l'appellante principale Dott. : “Piaccia all'Eccellentissima Corte Parte_1
d'Appello, in riforma totale dell'impugnata Sentenza n. 6880/24 emessa dal Tribunale di Milano, nella causa iscritta al n. 31507/2023 RGAC, pubblicata in data 09/07/2024 e notificata il
09/07/2024, accogliere tutti i motivi d'appello e per l'effetto:
a) Rigettare la domanda proposta dal Sig. perché irrituale, illegittima ed Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata.
b) condannare l'appellato alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio in favore della parte appellante.
Si produce: copia informatica della sentenza impugnata e si chiede volersi disporre l'acquisizione del fascicolo di parte rimasto allegato al fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado.
In via istruttoria, occorrendo, si insiste sulla richiesta di ammissione della prova per testi, per come articolata nel primo giudizio, sulle seguenti circostanze:
1)“Vero che il sig. nel 2021 avrebbe dovuto effettuare 4 impianti fixture Controparte_1 nell'arcata superiore ed altrettanti in quella inferiore nonché la realizzazione di protesi di transizione in resina o disilicato di Litio”;
2)“Vero che il sig. già alla prima seduta ha più volte interrotto la seduta ed è Controparte_1 andato via dallo studio senza aver effettuato alcun trattamento;
pagina 2 di 25 3)“Vero che il sig. spesso non si presentava agli appuntamenti che rinviava Controparte_1 ripetutamente di settimana in settimana e si negava alle continue telefonate dello studio tese ad invitarlo a proseguire i lavori;
4)“Vero che il sig. contrapponeva alle richieste dello studio impegni Controparte_1 sopraggiunti o viaggi da fare per vacanze;
5)“Vero che il sig. non ha mai completato il lavoro che gli era stato Controparte_1 preventivato dal Dr. Parte_1
6)“Vero che il sig. le due o tre volte che si è sottoposto al trattamento ha Controparte_1 dovuto eseguire, preventivamente, una terapia a base di ansiolitici;
7)“Vero che il sig. durante tali due sedute effettuate nel 2021, ha effettuato la Controparte_1 bonifica degli elementi e delle radici compromesse dell'arcata superiore, e nel contempo gli sono stati inseriti
4 impianti sui quali è stato montato un provvisorio in resina appoggiato sulle fixtures;
8)“Vero che al sig. sempre nel 2021, per l'arcata inferiore, gli è stato Controparte_1 consegnato soltanto una protesi mobile sezionata, mantenuta da elementi dello stesso;
9)“Vero che il sig. dopo tali lavori ha disertato tutte le altre sedute Controparte_1 programmate, nonostante i reiterati inviti rivoltogli anche per il tramite del sig. Persona_1
A teste indica i sig.ri: domiciliato in Milano in Viale Lazio n° e Persona_1 Tes_1
domiciliato in Milano in Viale Lombardia n° 82/a.
[...]
Chiede altresì volersi disporre CTU medico legale sulla persona del convenuto da espletarsi nel contraddittorio delle parti e finalizzata ad accertare e valutare il tipo di sofferenza e le cause che le hanno determinate e quali sono gli elementi dentari interessati.
Si chiede, altresì volersi disporre l'interrogatorio formale del Dr. sui fatti di causa”. Parte_1
Per l'appellato/appellante incidentale : “1) In via preliminare: Controparte_1 rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in quanto manifestamente infondata, non sussistendo né il fumus boni iuris, né il periculum in mora, presupposti che debbono sussistere affinché l'istanza possa essere ammessa e, conseguentemente, condannare l'appellante al pagamento di una pena pecuniaria così come previsto dall'art. 283, comma 2, c.p.c.
pagina 3 di 25 2) Rigettare nel merito l'appello proposto ex adverso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, confermando la condanna dell'Appellante al risarcimento dei danni patiti dal Sig. in conseguenza dell'inadempimento professionale dello stesso. Controparte_1
3) Riformare il capo 2.4 della sentenza di primo grado, ritenendo fondata, per tutti i motivi esposti, la domanda del Sig. di ripetizione dell'importo di Euro 3.800,00 dallo stesso corrisposto al CP_1
Dott. con condanna di quest'ultimo al pagamento anche di tale importo, oltre interessi dalla data Pt_1 del pagamento sino all'effettiva ripetizione;
4) Riformare il capo 2.5 della sentenza di primo grado, nella parte in cui è stato liquidato il danno da IP e da IT, ri-quantificandolo in aumento, statuendo che, in applicazione delle tabelle vigenti, del punteggio riconosciuto in sede di CTU (1,5 punti) e dell'età corretta del Sig. al momento del CP_1 fatto (53 a marzo 2021), il danno da IP è pari ad Euro 1.189,81 anziché ad Euro 1.172,85 come C indicato nella sentenza impugnata e il danno da è pari ad Euro 1.187,66, anziché ad Euro
1.178,20 come indicato nella sentenza impugnata
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 8 settembre 2023, CP_1 conveniva in giudizio il dott. per chiedere l'accertamento della
[...] Parte_1 responsabilità professionale di quest'ultimo per inadempimento contrattuale e la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni derivatigli.
Il deduceva di essersi recato nel mese di marzo 2021 nello studio CP_1 dentistico del dott. , in Milano, in via Carnevali n. 93, al fine di eseguire l'estrazione Pt_1 di dodici elementi dentari e la successiva installazione di quattro impianti osteointegrati
Lasertech Bar per l'arcata inferiore (elementi per carico immediato Full Arch), mentre con riferimento all'arcata superiore, doveva essere effettuata una protesi totale superiore preprotesica (provvisorio mobile) nonché l'estrazione di sei elementi frontali, quattro impianti osteointegrati, dodici colonne in ceramica (docc. 1 e 2 ricorso primo grado).
Allegava il paziente che, per gli interventi di cui sopra, il dott. un Controparte_3 importo complessivo di euro 11.200,00, in relazione al quale il provvedeva a CP_1
pagina 4 di 25 versare un acconto di euro 3.800,00 (cfr. docc.
3-4 ricorso primo grado); tuttavia, come risulta dalla documentazione medica e confermato in sede di ATP dai consulenti tecnici,
l'esecuzione dei lavori effettuati dal dott. non era stata conforme a quanto Pt_1 programmato. L'intervento del dottore prevedeva, con riferimento all'arcata superiore,
l'esecuzione di quattro impianti in ceramica mentre veniva eseguito un lavoro in resina su tre impianti, mancando il quarto, con problematiche a carico di almeno uno di questi tre impianti, e con applicazione di una protesi in materiale diverso da quello indicato.
Precisava il ricorrente in primo grado, con riferimento all'arcata inferiore, di essere stato sottoposto a quattro avulsioni, e a infissione di due impianti senza completamento della bonifica preliminare, impianti successivamente perduti spontaneamente (docc. 5-6-7-7 bis-
8-9 ricorso primo grado). A seguito del lavoro negligente e imperito svolto dal dott.
, il sig. si rivolgeva ad un altro professionista, la dott.ssa che Pt_1 CP_1 Per_2 effettuava un intervento di bonifica dell'arcata inferiore con contestuale posizionamento di quattro impianti sui quali veniva avvitava una protesi Toronto provvisoria il 15 novembre
2021, previa avulsione di sei denti e due radici, courettage degli alveoli post-estrattivi; inoltre la dott.ssa riscontrava che la condizione ossea, soprattutto in terzo Per_2 quadrante, era piuttosto compromessa e che “un intervento più tempestivo avrebbe sicuramente evitato al paziente dolore, alitosi, infezione, perdita ossea, difficoltà masticatoria, disagio estetico e psicologico” (cfr. doc. 6 ricorso primo grado). Viste le problematiche di cui sopra il nel mese di novembre 2021 si rivolgeva ad un legale, il quale con pec CP_1 richiedeva al dott. la documentazione medica relativa agli interventi effettuati;
tali Pt_1 richieste tuttavia rimanevano inevase.
In seguito, il si rivolgeva al consulente di parte dott. per un CP_1 CP_4 parere medico legale e quest'ultimo confermava la responsabilità del dott. per Pt_1 negligenza- imperizia ed il conseguente danno subito (cfr. doc. 8 ricorso primo grado). In considerazione di ciò, il in data 10 giugno 2022 depositava ricorso ex art. 696 CP_1 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 8 comma 1, L. 24/2017 (legge Gelli – Bianco), chiedendo la nomina di un collegio peritale, che, previo esperimento del tentativo di conciliazione,
pagina 5 di 25 accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite, nonché il nesso di causa tra l'evento e la condotta medica imprudente ed imperita.
Il ricorso per ATP e il decreto venivano regolarmente notificati, ma nessuno si costituiva per il dott. che veniva dichiarato contumace. Pt_1
I CTU nominati, dott. e dott.ssa depositavano la Persona_3 Persona_4 relazione peritale, in cui confermavano la responsabilità del dott. , evidenziando che Pt_1 le terapie effettuate in entrambe le arcate dentarie dallo stesso non erano state eseguite secondo le regole di prudenza, perizia e diligenza, né secondo le Raccomandazioni del
Ministero della Salute del 2017(cfr. doc. 13 ricorso primo grado).
Con riferimento all'inabilità temporanea i CTU, nella loro relazione, hanno ritenuto esistente “una quota di inabilità temporanea relativa a stralcio di giorni 30 al 25% e giorni 40 al 10% per le fasi di acuzie delle algie, delle infiammazioni e delle difficoltà nella funzione masticatoria, fonatoria e relazionale a causa dei fallimenti implantari con perdita delle protesi provvisorie. Si ravvisa ulteriore quota di inabilità temporanea relativa di giorni 10 al 50% e giorni 20 al 25% per le sedute resesi necessarie per la rimozione degli impianti superiori falliti, per gli interventi di rigenerativa ossea locale superiore e inferiore e per l'inserimento di nuovi impianti superiori e inferiori correttamente posizionati, con applicazione di adeguate protesi provvisorie”.
Quanto ai postumi permanenti i consulenti d'ufficio hanno ritenuto sussistente, “un danno biologico permanente nell'ordine dell'1-2% (uno – due per cento), a fronte di un valore del permanente del 2-4% evidenziabile dopo le terapie del dott. e prima dei nuovi trattamenti Pt_1 riabilitativi presso i nuovi curanti”.
Quanto alle spese mediche i CTU hanno ritenuto che le terapie rimborsabili ed in nesso di causa con i fallimenti del dott. avessero un valore di euro 10.000 €. Pt_1
Quanto alle terapie eseguite dal dott. per le quali il sig. allegava di Pt_1 CP_1 aver versato la somma di euro 3.800,00, i consulenti tecnici reputavano che erano risultate del tutto inefficaci e che “in sostanza il fallimento riguarda tutta la cifra pagata”, la quale dovrà essere restituita al ricorrente.
A seguito della relazione peritale, non essendo stato possibile addivenire ad una transazione, procedeva ex art. 281 decies c.p.c. CP_1
pagina 6 di 25 In data 26.01.2024 si costituiva il dott. che contestava quanto sostenuto dal Pt_1 ricorrente precisando che in realtà quest'ultimo aveva effettuato solo due sedute durante le quali gli era stata eseguita un'opportuna bonifica degli elementi e radici compromesse dell'arcata superiore, nonché installati 4 impianti, e non 3, sui quali era stato montato un provvisorio in resina appoggiato sulle fixtures e che, per quanto riguarda l'arcata inferiore non aveva praticato alcun trattamento ed aveva consegnato al solo una protesi CP_1 mobile sezionata che doveva essere retta dagli elementi dentari che il paziente aveva ancora in bocca. Dopodichè il non si era più presentato nel suo studio per CP_1 effettuare i lavori rimanenti.
Il dott. aveva chiesto al tribunale di disporre con ordinanza la prosecuzione Pt_1 del giudizio con le forme del rito ordinario ma il giudice non accoglieva l'istanza di conversione e non ammetteva i capitoli di prova dal medesimo formulati non ritenendoli rilevanti e disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP.
Con la sentenza n. 6880/2024 il Tribunale di Milano accertava l'inadempimento professionale del dott. e lo condannava a versare a favore del a titolo Pt_1 CP_1 di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la somma di euro 12.351,05; non accoglieva l'istanza di restituzione della somma corrisposta al per gli interventi Pt_1 contestati e di risarcimento del danno per omissione del consenso informato. Condannava altresì il dott. a rimborsare al ricorrente le spese per il compenso ai CTU in sede di Pt_1
ATP pari ad euro 4.400,00, le spese per il compenso del CT di parte di euro 2.562,00 nonché le spese relative al giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e al giudizio di primo grado.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 7 agosto 2024, il dott. , lamentando in particolare l'erroneità della stessa per i Parte_1 seguenti motivi:
1. nullità della sentenza per violazione ed errata interpretazione degli artt. 112,113,132 n.
4 e 118 disp. att. c.p.c.; illogica, contradditoria insufficiente ed erronea applicazione dell'art. 696 bis c.p.c. - inammissibilità ed illegittimità dell'ATP espletata - inutilizzabilità della CTU effettuata in sede di ATP - illegittimità, irritualità ed infondatezza dei conteggi;
pagina 7 di 25 2. violazione ed errata interpretazione degli art. 112,113 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att.
c.p.c.; contradditoria, insufficiente ed erronea motivazione;
3. mancata assunzione dell'onere probatorio – errata interpretazione dell'art. 2697 c.c.
4. illegittima utilizzazione della documentazione prodotta in atti dal ricorrente – errata interpretazione ed applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c.
5. violazione ed errata interpretazione dell'art. 92 c.p.c. e del principio della soccombenza in considerazione del rigetto delle altre domande di risarcimento danni
(per il mancato consenso – per il danno morale) e di restituzione delle somme corrisposte a titolo di anticipo.
L'appellante ha chiesto pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellato al pagamento alle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore della parte appellante.
In data 2 dicembre 2024 si è costituito l'appellato chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello ex adverso proposto e la conferma della condanna dell'appellante al risarcimento dei danni. Inoltre, l'appellato proponeva appello incidentale con riferimento al capo 2.4 e a parte del capo 2.5 della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. con riferimento al capo 2.4 della sentenza di primo grado l'appellante incidentale lamenta che il giudice abbia ritenuto di non accogliere la domanda di restituzione di quanto versato dal al dott. in mancanza della proposizione della CP_1 Pt_1 domanda di risoluzione del contratto che, secondo il giudicante, avrebbe rappresentato il fondamento giuridico per poter chiedere la restituzione del suddetto importo.
Lamenta altresì che il giudice abbia contestato il fatto che manchi una fattura o una nota pro -forma attestante il versamento di quanto chiesto in restituzione.
2. con rifermento al capo 2.5 della sentenza deduce che il tribunale ha commesso un errore nel liquidare il danno da IP e da IT in quanto ha considerato quale età del danneggiato quella di 54 anni, mentre in realtà al momento del fatto, marzo 2021, il aveva 53 anni. CP_1
pagina 8 di 25 All'udienza del 14 gennaio 2025 il consigliere istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni e rinviava per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis all'udienza del 25.02.2025, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale del dott. Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale sostiene che nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. il giudice non avrebbe dovuto disporre l'ATP a fronte della mancata costituzione in giudizio dello stesso, circostanza che rendeva di fatto impossibile una conciliazione e, di conseguenza, l'ATP era da ritenersi inammissibile, illegittima e inutilizzabile.
Pertanto, il giudice, nel procedimento ex art. 281 decies avrebbe dovuto disattenderne le risultanze in quanto la stessa era stata espletata in mancanza di contradditorio.
Tale motivo è infondato.
Occorre rilevare che la l. n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco) ha previsto il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. come condizione di procedibilità per l'accertamento della responsabilità medica infatti l'art. 8 della citata legge prevede che chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c.; la presentazione del ricorso costituisce, infatti, ai sensi del comma 2, condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.
Inoltre, ai fini dell'opponibilità del risultato probatorio dell'ATP la Suprema Corte afferma che: “In tema di accertamento tecnico preventivo ante causam, l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore” (Cass. civ. ord. n. 2498/2020).
Ciò posto, nel caso di specie, le risultanze dell'ATP sono state legittimamente utilizzate nel giudizio di merito in quanto sia il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. che il decreto di fissazione dell'udienza erano stati regolarmente notificati al dott. che aveva ritenuto Pt_1 di non partecipare al giudizio restando contumace.
pagina 9 di 25 Pertanto, non c'è stata alcuna violazione del contradditorio, l'istruttoria si è svolta regolarmente secondo le garanzie di un procedimento a cognizione sommaria.
Tanto premesso, come correttamente affermato anche dal giudice di primo grado, risulta destituita di ogni fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'ATP per mancanza dei presupposti formulata dal dott. . Pt_1
Il legislatore, infatti, non solo non ritiene la partecipazione di tutte le parti condizione di procedibilità dell'ATP né presupposto per l'utilizzabilità delle sue risultanze, ma addirittura prevede che chi decide di non parteciparvi è tenuto al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio (cfr. art. 8 n. 4 l.
). CP_5
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale ha dedotto che la ricostruzione dei fatti fornita dal era da ritenersi inverosimile e comunque non CP_1 provata e di conseguenza aveva dato luogo ad un'errata valutazione e quantificazione dei danni asseritamente patiti dallo stesso da parte sia del CTP dott. sia del collegio CP_4 peritale composto dal dott. e dalla dott.ssa . Per_3 Per_4
Ha rilevato, altresì che il ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza di un nesso di causalità tra la patalogia accusata e la condotta professionale del dott. e, Pt_1 inoltre, ha dedotto che non sussiste alcuna prova che la parziale prestazione professionale del medesimo sia stata eseguita in modo non corretto e diligente.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure “L'accertamento in ordine alla vicenda sanitaria occorsa al ha formato oggetto di una completa analisi, aderente alla CP_1 documentazione medica versata in atti e caratterizzata da una ricognizione approfondita e giustificata, ad opera dei consulenti dell'ufficio dott.ssa (medico legale) e dott. (medico Persona_4 Persona_3 chirurgo, odontoiatra).L'elaborato peritale redatto dai consulenti in sede di ATP è chiaro, completo e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della relazione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili” (cfr. sentenza primo grado capo 2.2, pag. 5).
pagina 10 di 25 Nonostante le carenze documentali, non imputabili a parte ricorrente, i CTU, sulla base della visita del e dell'esame della radiografia panoramica OPT in atti post- CP_1 cure del dott. , dell'ottobre 2021, hanno ritenuto che “il cavo orale del paziente era, Pt_1 molto probabilmente, in precarie condizioni dentali per edentulie multiple in entrambe le arcate dentarie e denti compromessi per lesioni cariose e parodontopatia, sia nell'arcata inferiore (vedere panoramica OTP) che, molto probabilmente, anche all'arcata superiore (dove il paziente ha affermato di avere corone protesiche provvisorie di vecchia data su denti compromessi, motivo per cui si era recato dal sanitario)”
(cfr. CTU pag. 12).
Ciò posto i CTU sono giunti alla conclusione che le terapie, in entrambe le arcate dentarie, poste in essere dal dott. non sono state eseguite secondo le regole di Pt_1 prudenza, perizia e diligenza richieste dal caso concreto, né secondo le Raccomandazioni del Ministero della Salute del 2017.
“Nel dettaglio, pur non disponendo della cartella clinica del sanitario, non solo con il criterio civilistico del “più probabile che non” e con la “preponderanza dell'evidenza”, il fatto che la globalità delle terapie implantologiche superiori e inferiori – che hanno elevate percentuali di successo in letteratura prossime al 90% a 10 anni – siano andate incontro a fallimento depone con ogni probabilità per l'errata esecuzione delle stesse, ma in questo caso vi sono anche numerosi elementi documentali che provano come
l'esecuzione delle terapie oggetto di contestazione non siano state eseguite non solo secondo la miglior scienza medica, ma nemmeno secondo le comuni regole di prudenza, perizia e diligenza: dall'inserimento di impianti in zone infette (in siti di precedenti estrazioni o in siti adiacenti a denti parodontali non ancora bonificati), all'inserimento implantare non protocollare per la tecnica “all on 4”, alla mancata esecuzione di dime chirurgiche, alla mancata esecuzione di accertamenti radiografici tridimensionali come la TAC per valutare la biodisponibilità ossea residua per gli impianti, al malposizionamento degli impianti rispetto alle corticali ossee e al seno mascellare, alla mancata verifica del buon esito delle terapie implantologiche prima del carico protesico, alla mancata attivazione del sanitario al verificarsi delle problematiche implantari e infettive, con aggravamento delle perdite ossee” (cfr. CTU pag. 16-17).
I CTU indicano pertanto che da una parte l'operato del dott. ha provocato il peggioramento Pt_1 di patologie locali pre-esistenti (ad es. peggioramento della perdita ossea per mancata bonifica dei denti infetti e irrecuperabili), mentre dall'altra ha provocato l'insorgenza di nuove patologie quali ulteriore
pagina 11 di 25 perdita ossea in sede di inserimento implantare per errata esecuzione degli stessi impianti e per mancato tempestivo re-intervento. (cfr. CTU pag. 18).
Ciò posto dalle risultanze della CTU e dalla documentazione prodotta in giudizio è stato possibile ricostruire la vicenda sanitaria occorsa al nonché fornire la CP_1 prova che la prestazione sanitaria non sia stata correttamente eseguita e che tale condotta sia stata la causa del danno patito dal CP_1
Con il terzo motivo di gravame l'appellante principale lamenta che il giudice di primo grado gli abbia impedito di provare con la prova testimoniale che la prestazione preventivata non era stata affatto eseguita, visto che i lavori dell'arcata superiore non erano stati ultimati e quelli dell'arcata inferiore neppure iniziati.
L'appellante deduce che tra i documenti prodotti in giudizio non vi era documentazione che attestasse lo stato pre-cure del periziando nel marzo 2021 e che, alla luce di questo, la domanda del doveva essere disattesa e rigettata, in quanto CP_1 non provata, mentre il giudice aveva ritenuto provati i fatti esclusivamente sulla base dei due preventivi redatti dal dott. . Pt_1
Il dott. rileva, infatti, che il sul quale gravava l'onere della prova Pt_1 CP_1 ai sensi dell'art. 2697 comma 1 c.c., non aveva fornito alcuna prova in merito alla fondatezza e legittimità della sua domanda, spetta infatti a chi vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Occorre innanzitutto rilevare che il dott. omette di precisare che l'assenza Pt_1 della documentazione medica del Gamberale (all'inizio delle cure) è dipesa dal grave e illegittimo comportamento tenuto dallo stesso, il quale, nonostante gli sia stato più volte richiesto di consegnare la cartella clinica e tutta la documentazione medica e radiografica relativa al non forniva alcun riscontro (cfr. docc. 10-12 ricorso ex. art. 281 CP_1 decies).
Gli stessi periti in sede di ATP hanno evidenziato l'impossibilità di documentare lo stato pre-cure del periziando nel marzo 2021, momento del primo contatto con il dott.
a causa della “mancanza della documentazione clinica e radiografica Pt_1
(“cartella clinica”) del sanitario in atti – perché non eseguita o non consegnata al
pagina 12 di 25 paziente, malgrado le ripetute formali richieste via PEC del legale del paziente. In atti, infatti, a parte
2 preventivi di marzo 2021 del dott. consegnati al paziente e il passaporto implantologico del Pt_1 sanitario (per 4 impianti superiori e 2 impianti inferiori), non sono presenti modulo “privacy”
(legge 196/03 e EU 2016/679), anamnesi medica, consensi informati pre-cure (artt. 5 e
32 della Costituzione), diario clinico con il dettaglio delle terapie eseguite, fotografie e modelli in gesso delle arcate dentarie, radiografie panoramiche OPT, endorali o
TAC 3D prima e durante le cure (legge 187/00 e 101/20), conformità protesiche di laboratorio (CEE 93/42 e legge 745/17) e fatture descrittive (obbligo fiscale)” (cfr. CTU pag. 11 e 12).
Il dott. , invero, nonostante nella propria comparsa di costituzione si sia Pt_1 descritto come “uno stimato professionista, in quanto, nel corso della sua carriera ha sempre agito con competenza e professionalità indiscussa, oltre che con correttezza e trasparenza, avendo operato nel settore dell'implantologia da oltre 30 anni, collaborando, quale consulente, con svariate aziende implantari nazionali ed estere ed è stato anche tutor e relatore in numerosissimi corsi per implantologia avanzata”
(cfr. comparsa di costituzione primo grado pag. 5), dal quale sarebbe ragionevole attendersi un comportamento corretto nei confronti del paziente ometteva invece di consegnare al nonostante le molteplici richieste inviate dal suo difensore, CP_1 rimaste inevase, la documentazione clinica e radiografica (cartella clinica) e in particolare, come rilevato dai periti in sede di CTU i seguenti documenti:
- modulo “privacy” (legge 196/03 e EU 2016/679);
- anamnesi medica;
- consensi informati pre-cure (artt. 5 e 32 della Costituzione);
- diario clinico con il dettaglio delle terapie eseguite;
- fotografie e modelli in gesso delle arcate dentarie;
- radiografie panoramiche OPT, endorali o TAC 3D prima e durante le cure (legge
187/00 e 101/20);
- conformità protesiche di laboratorio (CEE 93/42 e legge 745/17);
- fatture descrittive (obbligo fiscale).
pagina 13 di 25 In casi analoghi a quello in esame in cui il sanitario ha omesso di consegnare al paziente la cartella clinica la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata produzione della stessa non possa essere utilizzata a detrimento del paziente ma debba gravare negativamente sul professionista sanitario.
E pertanto, la mancanza e/o incompletezza della cartella clinica genera un “nesso eziologico presunto” a sfavore del sanitario qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare il danno e fa sì che, a livello probatorio, il giudice possa basarsi su presunzioni al fine della decisione della causa, ritenendo pertanto non integrata dal sanitario la prova liberatoria prevista.
Sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza “la difettosa tenuta della cartella non solo non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra condotta colposa dei medici e patologia accertata, ma consente il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova e al rilievo che assume a tal fine il già richiamato criterio della vicinanza della prova, e cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. Pertanto l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, essendo, però, a tal fine necessario sia che l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno” (cfr.
Cass. civ. ord. n. 7250/18).
Sempre in tal senso la Cassazione ha affermato che “l'omessa compilazione della cartella clinica è considerata grave inadempimento e può comportare una presunzione di responsabilità del medico, in quanto impedisce al paziente di provare l'esatto svolgimento della prestazione sanitaria” (Cass. civ., n.
25386/2021).
Ed ancora “la difettosa tenuta della cartella clinica non solo non vale ad escludere la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei medici e la patologia accertata, ma consente il ricorso a presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non può essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla
pagina 14 di 25 distribuzione dell'onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine il già richiamato criterio della vicinanza della prova, e cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla” (Cass. civ. S.U.
11/01/2008 sent. n. 577).
Con l'ordinanza n. 11224 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito l'importante principio giurisprudenziale: “in tema di responsabilità medica, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione”.
Pertanto, posto che già di per sé l'omessa consegna della cartella clinica costituisce circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere provata l'esistenza del nesso causale tra l'operato del medico e il danno subito dal paziente, nel caso di specie, occorre verificare se ricorrendo alle “presunzioni” e al criterio del “più probabile che non” si possa dimostrare che il dott. abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a Pt_1 cagionare il danno subito dal CP_1
In mancanza della cartella clinica, la responsabilità del dott. si può fondare su Pt_1 diversi elementi probatori, processualmente acquisiti, idonei a sorreggerla e in particolare emergenti dalle risultanze delle relazioni della dott.ssa e del CTP dott. non Per_2 CP_4 smentite, ma anzi successivamente confermate, dalla CTU eseguita in sede di ATP dal dott.
e dalla dott.ssa e, nello specifico su: Per_3 Per_4
1) i due preventivi redatti su carta intestata del dott. da cui si può evincere la Pt_1
condizione clinica del Gamberale nel marzo 2021 e gli interventi che dovevano essere effettuati;
2) i certificati implantari (che il dott. non ha mai contestato di aver Pt_1
consegnato al da cui si evince che nell'arcata superiore erano stati CP_1 posizionati quattro impianti mentre in quella inferiore ne erano stati posizionati due;
3) i messaggi whatsapp scambiatisi dalle parti da cui si può presumere che i due impianti nell'arcata inferiore siano stati installati dal dott. ([27/06/21, Pt_1
pagina 15 di 25 Pers 13:02:10] Pat: Ciò scusa se ti disturbo di domenica ma era per dirti che anche il secondo Per impianto è saltato spero che non nulla di serio grazie [27/06/21, 13:10:39]
[...]
: Su quale arcata??[27/06/21, 13:11: Pat: Gli ultimi fatti dx [27/06/21, Tes_2
13:14:17] Andrew Dentista: Superiore?? [27/06/21, 13:14:35] Pat: Inferiore
[27/06/21, 13:14:41] Andrew Dentista: Ok”);
4) la radiografia OTP effettuata dal presso lo studio della dott.ssa CP_1
in data 18 ottobre 2021 nell'immediatezza o comunque, subito dopo, Per_2
l'interruzione del rapporto con il dott. da cui si evince lo stato di fatto in Pt_1 cui si trova il e la presenza di soli tre impianti sopra e nessun CP_1 impianto sotto per cui si può presumere che tre impianti fossero caduti e che il lavoro fosse stato mal eseguito;
5) la relazione della dott.ssa del 23 novembre 2021 basata sulla visita Per_2 effettuata al in data 18 ottobre 2021 dalla quale risulta che “All'esame CP_1 obiettivo superiormente è presente una protesi tipo Toronto in resina e inferiormente tutti i denti presenti mostrano una mobilità di terzo grado. L'ortopantomografia eseguita nella stessa seduta evidenzia la presenza di soli 3 impianti nell'arcata superiore con perdita di osso in corrispondenza dell'impianto nel quadrante 1. Nell'arcata inferiore non si evidenziano impianti
e i denti residui sono tutti compromessi”;
6) la relazione del dott. del 09.12.2021 che documenta la situazione del CP_4
Gamberale sulla base della visita effettuata allo stesso e della radiografia OTP;
7) anche i CTU, nonostante le carenze documentali, sono riusciti a ricostruire la situazione del sulla base della visita effettuata e della radiografia CP_1 eseguita in data 18 ottobre 2021 e sono giunti alla conclusione che “il cavo orale del paziente era, molto probabilmente, in precarie condizioni dentali per edentulie multiple in entrambe le arcate dentarie e denti compromessi per lesioni cariose e parodontopatia, sia certamente all'arcata inferiore (vedere panoramica OPT) che, molto probabilmente, anche all'arcata superiore (dove il paziente ha affermato di avere corone protesiche provvisorie di vecchia data su denti compromessi, motivo per cui si era recato dal sanitario)” (cfr. CTU pag.12).
pagina 16 di 25 Pertanto, a fronte della documentazione sopra elencata e, diversamente da quanto sostenuto dal dott. , si può ritenere fornita la prova di quella che era presuntivamente Pt_1 la condizione di fatto del nel marzo 2021 e anche post- cure. CP_1
La Dott.ssa all'esito della visita effettuata al rilevava che “Un Per_2 CP_1 intervento più tempestivo avrebbe sicuramente evitato al paziente dolore, alitosi, infezione, perdita ossea, difficoltà masticatoria, disagio estetico e psicologico” (cfr. doc. 6 ricorso primo grado).
Il CTP nella propria relazione evidenziava che: “La programmazione degli CP_4 interventi per l'arcata superiore ed inferiore è stata effettuata ma risulta differente da quanto eseguito;
all'arcata superiore si propone una bonifica, verosimilmente eseguita, l'infissione di quattro impianti, ma ne risultano presenti solo tre, l'esecuzione di una arcata in ceramica, ma in realtà il Paziente presenta una arcata in resina;
al di là delle problematiche di riassorbimento osseo almeno sull'impianto in quadrante uno, risulta senz'altro una significativa problematica connessa alla modalità complessiva di gestione della riabilitazione, giacché la presenza di tre impianti non garantisce una distribuzione efficace e adeguata di carichi protesici e la protesi non corrisponde a quanto inizialmente promesso.” Del tutto negativa la valutazione circa gli interventi svolti alla arcata superiore, laddove, naturalmente, viste le condizioni parodontali molto significative, il
Paziente andava programmato, come peraltro il preventivo sembra rappresentare, attraverso una fase di bonifica, stabilizzazione successiva dei tessuti, inserimento degli impianti;
la realizzazione di due impianti in questa fase nell'ambito di una arcata così parodontalmente compromessa risulta del tutto erronea, ed il fallimento una conseguenza francamente già prima dell'inserimento prevedibile;
ritengo quindi del tutto immotivata ed erronea la gestione riabilitativa all'arcata inferiore, anche in funzione di quanto proposto in termini di preventivo” (cfr. doc 8 fascicolo ATP pag. 6-8).
Da entrambe le relazioni, dunque, emergeva una valutazione negativa in merito agli interventi effettuati dal dott. e un peggioramento della condizione di partenza del Pt_1 paziente.
Anche i CCTTUU nella relazione peritale precisavano che “le terapie eseguite in entrambe le arcate dentarie dal sanitario resistente dott. non sono state eseguite secondo le regole di prudenza, Pt_1 perizia e diligenza richieste dal caso concreto, né secondo le Raccomandazioni del Ministero della Salute del
2017.
pagina 17 di 25 Nel dettaglio, pur non disponendo della cartella clinica del sanitario, non solo con il criterio civilistico del “più probabile che non” e con la “preponderanza dell'evidenza”, il fatto che la globalità delle terapie implantologiche superiori e inferiori – che hanno elevate percentuali di successo in letteratura prossime al 90%
a 10 anni – siano andate incontro a fallimento depone con ogni probabilità per l'errata esecuzione delle stesse, ma in questo caso vi sono anche numerosi elementi documentali che provano come l'esecuzione delle terapie oggetto di contestazione non siano state eseguite non solo secondo la miglior scienza medica, ma nemmeno secondo le comuni regole di prudenza, perizia e diligenza: dall'inserimento di impianti in zone infette (in siti di precedenti estrazioni o in siti adiacenti a denti parodontali non ancora bonificati), all'inserimento implantare non protocollare per la tecnica “all on 4”, alla mancata esecuzione di dime chirurgiche, alla mancata esecuzione di accertamenti radiografici tridimensionali come la TAC per valutare la biodisponibilità ossea residua per gli impianti, al malposizionamento degli impianti rispetto alle corticali ossee e al seno mascellare, alla mancata verifica del buon esito delle terapie implantologiche prima del carico protesico, alla mancata attivazione del sanitario al verificarsi delle problematiche implantari e infettive, con aggravamento delle perdite ossee” (cfr. CTU pag 16-17).
Dalla relazione peritale emerge non solo che le terapie eseguite dal dott. in Pt_1 entrambe le arcate dentarie del non sono state eseguite secondo le regole di CP_1 prudenza, perizia e diligenza né secondo le Raccomandazioni del Ministero della salute del
2017 ma anche che l'operato del dott. ha cagionato al da un lato “il Pt_1 CP_1 peggioramento di patologie locali pre-esistenti (ad es. peggioramento della perdita ossea per mancata bonifica dei denti infetti e irrecuperabili)”, mentre dall'altro “ha provocato l'insorgenza di nuove patologie quali ulteriore perdita ossea in sede di inserimento implantare per errata esecuzione degli stessi impianti e per mancato tempestivo re-intervento” (cfr. CTU pag. 18).
Alla luce delle risultanze di cui sopra emerge chiaramente che il danno patito dal
è da imputarsi alla condotta tenuta dal dott. che non ha fornito alcuna CP_1 Pt_1 prova contraria volta a dimostrare di aver correttamente adempiuto la prestazione sanitaria.
Ciò posto anche tale censura va rigettata.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante principale lamenta, che il giudice di prime cure nel motivare la decisione abbia richiamato alcuni documenti, tra cui i preventivi redatti su carta intestata del dott. , gli screenshot delle conversazioni whatsapp Pt_1
pagina 18 di 25 intercorse tra le parti trascurando che il resistente aveva impugnato e contestato tutta la documentazione prodotta in atti dal ricorrente (preventivi, passaporti, screenshot) dal momento che erano stati prodotti in giudizio in copia fotostatica e senza alcuna conformità all'originale.
Il motivo è infondato.
Il disconoscimento idoneo a fare perdere valore di prova alle copie fotostatiche prodotte in giudizio deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Non è, quindi, “sufficiente una generica contestazione del documento, atteso che il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta”
(Cass. ord. 19155/2019).
Ed ancora: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 24634/2021).
Diversamente le contestazioni del dott. appaiono generiche e per nulla Pt_1 precise e circostanziate lo stesso, infatti, nella propria comparsa “impugna e contesta tutta la documentazione prodotta in atti dal ricorrente, siccome in copia e senza alcuna attestazione di conformità all'originale e se ne chiede, pertanto, la non ammissibilità ai fini del decidere, risultando la stessa prodotta in spreto al diritto alla difesa della parte convenuta” (cfr. comparsa di costituzione pag. 8).
Inoltre, occorre precisare che, in ogni caso, la mancanza di conformità all'originale non impedisce al giudice di utilizzare screenshot, passaporti e preventivi come elementi indiziari.
pagina 19 di 25 La Cassazione, infatti, ha ritenuto che: “Il disconoscimento di conformità all'originale delle copie informatiche di scritture analogiche – depositate telematicamente – va effettuato, a pena di inefficacia, con una dichiarazione che evidenzi in modo perspicuo quali siano gli aspetti differenziali, tra originale e copia, che si intendono contestare. Infatti, benché non vi siano vincoli di forma, ai fini di tale disconoscimento, non sono sufficienti generiche formule di stile o vaghe contestazioni. Infine, nel caso in cui si contesti la copia fotostatica ex art. 2719 c.c., al giudice non è precluso di accertarne la conformità all'originale anche tramite altri mezzi di prova, incluse le presunzioni. Pertanto, tale disconoscimento produce effetti diversi da quello della scrittura privata ex art. 215 c. 1 n. 2 c.p.c. ove l'assenza di verificazione preclude al giudice l'utilizzabilità del documento” (Cass. ord. n. 26200/2024).
In ragione di quanto sopra anche tale motivo va rigettato.
Oltretutto l'appellante principale appare incoerente in quanto, nell'atto di appello, prima contesta l'utilizzabilità dei messaggi whatsapp e poco dopo li richiama pretendendo di usarli per dimostrare che gli interventi da lui effettuati non erano stati affatto completati e che il rapporto con il si era interrotto in quanto, nonostante i ripetuti CP_1 solleciti, non era stato in grado di onorare gli impegni economici assunti.
Con il quinto motivo di appello il dott. lamenta che il giudice di primo Pt_1 grado, nonostante abbia rigettato alcune domande avanzate dal ricorrente, abbia illegittimamente condannato il resistente al pagamento delle spese di giudizio per le diverse fasi processuali (giudizio per ATP e merito) mentre avrebbe dovuto quantomeno disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Tale motivo è infondato e va rigettato.
Si deve precisare che, nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente aveva avanzato un'unica domanda di risarcimento del danno il cui computo era comprensivo di diverse voci e che il giudice aveva accolto la domanda dallo stesso proposta limitandosi a quantificare in misura diversa l'importo dovuto.
Sul punto si è pronuncia anche la Suprema Corte che ha così ha stabilito “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento
pagina 20 di 25 di un'unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. Civ.” (Cass. S.U., 31 ottobre 2022 n. 32061).
Pertanto, il giudice di prime cure ha correttamente condannato il dott. alle Pt_1 spese del giudizio di primo grado in ossequio a quanto disposto dall'art. 91 c.p.c. il quale dispone che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Per quanto concerne la condanna alle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c è anch'essa da ritenersi corretta data la fondatezza della domanda avanzata dal CP_1 nonché sulla scorta di quanto disposto dall'art 8 della l. n. 24/2017 in base al quale “In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione”.
L'appello incidentale di Controparte_1
Con il primo motivo di appello incidentale chiede la riforma del Controparte_1 capo 2.4 della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto di non accogliere la domanda di restituzione della somma di euro 3.800,00 dallo stesso versata al dott. per gli interventi contestati. Pt_1
Il giudice ha rigettato la domanda di restituzione del suddetto importo in assenza da un lato di una specifica domanda di risoluzione contrattuale per fatto e colpa del sanitario che costituiva il fondamento per chiederne la restituzione, dall'altro per la mancanza in atti di una fattura o quantomeno una nota pro-forma attestante il versamento di quanto chiesto in restituzione.
Il motivo deve essere accolto, nei limiti che seguono.
Per quanto concerne il primo punto occorre rilevare che la Suprema Corte in merito ha ritenuto che “la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente
pagina 21 di 25 risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione” (cfr. Cass. civ. ord. 23 ottobre 2017 n. 24947).
Ne consegue che tale domanda deve ritenersi implicita in quella di ripetizione avanzata dal ricorrente.
Per quanto concerne il secondo punto occorre evidenziare che dallo scambio di messaggi whatsapp intercorsi tra le parti (cfr. doc. 3 fascicolo ATP), emerge il versamento da parte del al della somma di euro 3.800,00, negli stessi infatti si legge CP_1 Pt_1 quanto segue:
[19/07/21, 16:42:19] (n.d.r. : Quanto hai versato ad oggi?? Testimone_2 Parte_1
Per
[19/07/21, 16:42:38] (n.d.r. : 3300. Più assegno 500 Controparte_1
[19/07/21, 16:43:26] : Ok residuo 7.300. Testimone_2
Oltretutto, il dott. , nell'atto d'appello riferisce che “Il ha corrisposto al Pt_1 CP_1
Dr. la complessiva somma di € 3.000,00 …” (cfr. atto di appello pag. 5) Parte_1 riconoscendo il pagamento effettuato dall'appellante incidentale seppur limitatamente all'importo di euro 3.000,00 e, di conseguenza, tale riconoscimento ha valore confessorio.
In merito “La giurisprudenza è costante nel ritenere che il riconoscimento del debito non esiga formule speciali, ma possa risultare da qualsiasi manifestazione di volontà che, quantunque non esplicita, implichi in modo univoco l'ammissione dell'altrui diritto” (Cass. 15353/2002; Cass. 9097/2018).
Il fallimento degli interventi effettuati dal dott. risulta chiaramente dalla Pt_1 relazione di CTU in cui emerge che “La predetta condotta sanitaria ha generato un danno al Sig.
il quale ha versato 3.800 Euro in acconto per un lavoro mal eseguito che, anzi, ha reso CP_1 necessaria una bonifica e rimozione degli impianti, il quale dunque dovrà essere restituito” (cfr. CTU pag. 6).
Ed ancora che: “Le terapie implantologiche però non sono andate a buon fine, perché sono falliti:
- uno dei 4 impianti superiori dopo il carico protesico provvisorio (Toronto provvisoria);
- entrambi gli impianti inferiori inseriti contestualmente alla realizzazione di protesi mobile parziale provvisoria” (cfr. CTU pag. 14).
pagina 22 di 25 In sostanza, come rilevato dalla CTU gli interventi eseguiti dal dentista sono risultati del tutto inefficaci e, dunque, “il fallimento riguarda tutta la cifra pagata”.
Di conseguenza la domanda di ripetizione dell'importo versato al dott. va Pt_1 parzialmente accolta almeno per quanto riguarda la somma di euro 3.000,00, espressamente riconosciuta come versata dal professionista, che dunque dovrà essere restituita al CP_1
Con il secondo motivo di appello incidentale il chiede la riforma di parte CP_1 del capo 2.5 della sentenza in quanto deduce che il tribunale ha commesso un errore nel calcolare la liquidazione del danno da IP e IT, in quanto ha considerato quale età del danneggiato 54 anni mentre al momento del fatto aveva 53 anni. Controparte_1
Tale motivo è fondato e deve trovare accoglimento.
Al momento del fatto (marzo 2021) il danneggiato aveva, infatti, effettivamente 53 anni essendo nato l'[...].
Ciò posto, il calcolo del danno da IP occorso al deve essere riformato CP_1 con l'applicazione del parametro “età” corretto.
Applicando le tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità, come aggiornate dal D.M. 16/07/2024, i cui nuovi importi decorrono dal mese di aprile 2024, si ottiene un danno da IP pari ad euro 1.189,81 (dato dal valore del punto base, pari ad €
947,30, moltiplicato per 1,5 punti di danno biologico quantificati in sede di CTU) e un danno da IT pari ad euro 1.187,66.
La regolamentazione delle spese processuali
L'esito della lite vede la soccombenza del dott. , che viene quindi Parte_1 condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore di secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Il giudice di appello, Controparte_1 allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” ( Cassazione, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018).
pagina 23 di 25 Le spese sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147), tenendo conto del valore della domanda (pari a euro 12.351,05), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi, la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte del dott. dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6880/2024 Parte_1
del Tribunale di Milano, pubblicata in data 9 luglio 2024 nella causa n.
31507/2024 R.G.;
• Accoglie, nei limiti della motivazione, l'appello incidentale proposto da CP_1
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il dott.
[...]
a versare allo stesso la somma di euro 3.000,00 da lui corrisposta Parte_1 come acconto per gli interventi contestati nonché la somma di euro 1.189,81, anziché quella di euro 1.172,85 indicata nella sentenza impugnata, a titolo di danno da IP nonchè la somma di euro 1.187,66, anziché quella di euro 1.178,20 indicata nella sentenza impugnata, a titolo di danno da IT;
• Condanna il dott. a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte del dott.
. Parte_1
pagina 24 di 25 Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 25 di 25