TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4143/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 21.1.2025, promossa da
, con l'avv. Annachiara Putortì; Parte_1
opponente
contro
, con l'avv. Emilia Aversa;
Controparte_1
opposta
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.4.2024, l' Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 151, emesso il 7.3.2024 in suo danno e in favore dell'odierna opposta per l'importo di euro 2.700,00
oltre accessori a titolo di compenso per l'attività di intervistatrice svolta nell'ambito del progetto “Passi” nell'anno 2019, chiedendone la revoca, o in subordine di essere manlevata dalla , previa chiamata in CP_2
causa di quest'ultima, che non veniva però autorizzata.
1 Costituendosi in giudizio, la parte opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con unico motivo di opposizione, la opponente deduce di non essere tenuta al pagamento del compenso di euro 2.700,00, maturato dalla opposta in relazione all'attività di intervistatrice svolta nell'anno 2019
nell'ambito del “Progetto sistema di sorveglianza progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia (Passi)”, per mancanza di copertura da parte della . CP_2
Il motivo è infondato.
La opponente, infatti, non nega di essere il soggetto obbligato al pagamento del compenso: circostanza, questa, che può viceversa ritenersi ammessa dalla stessa opponente, avendo questa dedotto di avervi provveduto nell'anno precedente, e che comunque trova riscontro nella qualità della opponente di datrice di lavoro della opposta nel periodo di riferimento.
Neppure la opponente contesta la partecipazione, da parte della opposta,
al suddetto progetto “Passi”, consistita nella esecuzione di novanta interviste, e il corrispondente suo diritto di percepire, a tale titolo, il complessivo compenso di euro 2.700,00: circostanze, queste, le quali sono peraltro attestate dalla documentazione in atti, e segnatamente dalla
2 relazione sulle attività del sistema di sorveglianza “Passi” per l'anno 2019
a firma del coordinatore in data 23.6.2020.
In altri termini, la opponente non contesta la sussistenza ed entità del credito oggetto di ingiunzione, né la propria titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ma si limita a giustificare il proprio inadempimento con la omessa erogazione, da parte della , CP_2
dei fondi all'uopo stanziati, in misura di euro 60.000,00 annui per gli anni
2018, 2019 e 2020, con delibera di giunta n. 1957 del 6.11.2018 pure in atti.
Detta circostanza, tuttavia, non vale di per se stessa ad assolvere la opponente dall'obbligo di pagamento del compenso in favore della propria dipendente, salva la eventuale rivalsa nei confronti della CP_2
, da esercitarsi in separata sede.
[...]
Conclusivamente, la spiegata opposizione deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di causa, liquidate in euro 1.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Emilia Aversa.
Taranto, 21.1.2025.
3 Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4143/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 21.1.2025, promossa da
, con l'avv. Annachiara Putortì; Parte_1
opponente
contro
, con l'avv. Emilia Aversa;
Controparte_1
opposta
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.4.2024, l' Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 151, emesso il 7.3.2024 in suo danno e in favore dell'odierna opposta per l'importo di euro 2.700,00
oltre accessori a titolo di compenso per l'attività di intervistatrice svolta nell'ambito del progetto “Passi” nell'anno 2019, chiedendone la revoca, o in subordine di essere manlevata dalla , previa chiamata in CP_2
causa di quest'ultima, che non veniva però autorizzata.
1 Costituendosi in giudizio, la parte opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con unico motivo di opposizione, la opponente deduce di non essere tenuta al pagamento del compenso di euro 2.700,00, maturato dalla opposta in relazione all'attività di intervistatrice svolta nell'anno 2019
nell'ambito del “Progetto sistema di sorveglianza progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia (Passi)”, per mancanza di copertura da parte della . CP_2
Il motivo è infondato.
La opponente, infatti, non nega di essere il soggetto obbligato al pagamento del compenso: circostanza, questa, che può viceversa ritenersi ammessa dalla stessa opponente, avendo questa dedotto di avervi provveduto nell'anno precedente, e che comunque trova riscontro nella qualità della opponente di datrice di lavoro della opposta nel periodo di riferimento.
Neppure la opponente contesta la partecipazione, da parte della opposta,
al suddetto progetto “Passi”, consistita nella esecuzione di novanta interviste, e il corrispondente suo diritto di percepire, a tale titolo, il complessivo compenso di euro 2.700,00: circostanze, queste, le quali sono peraltro attestate dalla documentazione in atti, e segnatamente dalla
2 relazione sulle attività del sistema di sorveglianza “Passi” per l'anno 2019
a firma del coordinatore in data 23.6.2020.
In altri termini, la opponente non contesta la sussistenza ed entità del credito oggetto di ingiunzione, né la propria titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ma si limita a giustificare il proprio inadempimento con la omessa erogazione, da parte della , CP_2
dei fondi all'uopo stanziati, in misura di euro 60.000,00 annui per gli anni
2018, 2019 e 2020, con delibera di giunta n. 1957 del 6.11.2018 pure in atti.
Detta circostanza, tuttavia, non vale di per se stessa ad assolvere la opponente dall'obbligo di pagamento del compenso in favore della propria dipendente, salva la eventuale rivalsa nei confronti della CP_2
, da esercitarsi in separata sede.
[...]
Conclusivamente, la spiegata opposizione deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di causa, liquidate in euro 1.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Emilia Aversa.
Taranto, 21.1.2025.
3 Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4