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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 645/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato,
AN TE ed VA ED giusta procura generale alle liti in atti
Appellante
CONTRO
(P.I , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bongiovanni giusta procura in atti
Appellato
OGGETTO: irregolarità contributiva -Durc negativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Siracusa in data 11 gennaio
2019 (NRG n. 89/2019), la società odierna appellata proponeva opposizione
1 avverso il DU negativo del 05/04/2018, relativo a note di rettifica dal settembre 2015 al febbraio 2018, e al conseguente avviso di addebito n.
59820180001533366000, intimante il pagamento di un importo complessivo pari a € 32.500,01. A fondamento del ricorso la società esponeva: di aver ricevuto dall' in data 13/03/2018, la notifica di un preavviso di per Pt_1 Pt_2
due inadempienze, di cui una relativa ad avviso di addebito n. 145773 per il periodo dal 07/2014 al 09/2016 e l'altra relativa al ruolo esattoriale n.
59820170002081376; di aver chiesto in data 21.3.2018 ed ottenuto l'annullamento in autotutela della inadempienza riportata nel predetto avviso di addebito;
che in relazione alla seconda inadempienza di cui all'avviso di addebito n. 59820170002081376 aveva presentato istanza di rateazione in data
8.3.2018 che veniva accolta dall'agente della riscossione col provvedimento del 09/04/2018; che, ciò nonostante l' emetteva note di rettifica Pt_1
Con successivo ricorso, depositato il 3 giugno 2019 (NRG 1922/2019), la società appellata impugnava le note di rettifica e gli Avvisi di Addebito nn.
59820190000325157000 e 59820190000339717000, da ritenersi diretta conseguenza degli eventi che avevano già formato oggetto del primo ricorso.
Con un terzo ricorso (NRG. 3419/19 R.G.), la società appellata conveniva in giudizio l' , contestando la pretesa creditoria azionata con l'avviso n. Pt_1
59820190001486647, anche questo originato dalle vicende che erano state oggetto del primo ricorso.
Si costituiva l' nei suddetti giudizi replicando, tra l'altro, che il Pt_1
provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateazione del 9.4.2018 era successivo all'emissione del DU negativo in data 4/4/2018 e quindi inidoneo a “sanare” l'irregolarità contributiva accertata;
aggiungeva poi che oltre all'avviso di addebito n. 59820180001533366000 vi era anche quello n.
59820180000765615000, rimasto insoluto, idoneo ad impedire il rilascio di un
DU positivo, non avendo la ditta ottemperato all' invito a regolarizzare nel termine assegnato con il preavviso del 7.12.2018.
2 Il Tribunale, con la sentenza n. 544/2022, si pronunciava sui ricorsi riuniti, accogliendo la domanda attorea. Per quel che è ancora di interesse, il
Tribunale incentrava l'attenzione sul procedimento previsto dall'art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, ai sensi del quale, ai fini della verifica per l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (durc), in caso di mancanza dei requisiti all'uopo necessari, gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del durc o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. Sebbene la società avesse ammesso di non aver adempiuto tempestivamente, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del preavviso, alla regolarizzazione contributiva della seconda inadempienza, ciò era conseguente al fatto che per tale inadempienza ( di cui al preavviso di negativo, in Pt_2
data 08/03/2018), la ricorrente aveva presentato istanza di rateazione per il ruolo esattoriale n. 59820170002081376 di € 1.353,00 che veniva accolta da con provvedimento del 09/04/2018, cioè quando il termine Controparte_2
di quindici giorni era già decorso, per cui il primo pagamento fu effettuato il
30 maggio 2018. Stando così le cose, il decidente riteneva che la procedura di regolarizzazione fosse stata positivamente posta in essere dalla società, interpretando il dato normativo di cui all'art. 3 comma 3 del D.M. del 2005 nel senso di considerare ostativo al rilascio del DU non solo le inadempienze formalmente accertate e comunicate, ma anche quelle rimaste prive di attiva reazione da parte del contribuente con i prescritti rimedi amministrativi e giurisdizionali. Di conseguenza, concludeva il Tribunale, il DU non poteva essere negato nemmeno per un'inadempienza contributiva sostanziale se questa era controversa in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
Le spese seguivano la soccombenza.
Con ricorso depositato il 22.7.2022 l' appellava la sentenza. Resisteva Pt_1
la società appellata.
3 La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 16.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare le note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l' denunzia la violazione dell'art. Pt_1
31, comma 8, D.L. 21.6.2013 n.69, dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, degli artt. 5 comma 1, 6 e 7, del D.M. 24 ottobre 2007, del D.M. 30 gennaio
2015, nonchè della circolare n. 19/2015 del Ministero del Lavoro per aver ritenuto che la società non potesse qualificarsi inadempiente ai fini del rilascio del in quanto, per conservare il requisito della regolarità contributiva, Pt_2
avrebbe attivato lo strumento della rateizzazione
Replica al riguardo che non avendo la ricorrente - né nei 15 giorni
(perentori) dal ricevimento dell'invito (13/3/2018, scadenza dei 15 giorni:
28/3/2018) né nei 30 giorni (perentori) decorrenti dalla data di richiesta del
DU (5/3/2018, 30 giorni, 4/4/2018) – ottenuto l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione dall'Agente della SS (che aveva autorizzato la stessa solo in data 9/4/2018), legittimo appare essere stato il rifiuto del Durc.
1.1 Inoltre, lamenta che il Tribunale ha trascurato che, su istanza della società presentata il 6.12.2018, l emetteva altro preavviso del 7/12/2018 Pt_1 con il quale l' segnalava la presenza di irregolarità contributive derivanti Pt_1
da inadempienze contenute in pregressi avvisi di addebito n.59820180001533366000 per € 3.1549,42 e n. 59820180000765615000 per €
1.520,86, quest'ultimo da solo sufficiente ad impedire il rilascio del DU positivo.
Sulla base di tali situazioni debitorie sono state emesse le note di rettifica per i vari mesi racchiusi negli avvisi di addebito nn. 59820190000325157000
e 59820190000339717000, per i quali l'azienda aveva usufruito degli sgravi, che pertanto appaiono legittimamente emessi.
4 2. Stante l'infondatezza delle opposizioni, l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in punto di spese.
3. Il Collegio ritiene di dove richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc e nella parte di interesse, la sentenza di questa Corte n. 1195/2022, con effetto dirimente delle questioni oggetto di causa: “Ai fini della decisione giova muovere dal quadro normativo di riferimento.
Rilevano in particolare, l'articolo 1 comma 1175 della legge n. 296 del
2006, l'art. 5 del D.M. 24.10.2007 e gli articoli 3 e 4 del Decreto del
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 30.1.15 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del d.l. n. 34 del 2014, in materia di semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
(DU).
Ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, a decorrere dal primo luglio 2007 i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale “sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi…”.
Il D.M. 24.10.2007 in tema di “Documento unico di regolarità contributiva”, prevedeva all'art. 5 (“Requisiti di regolarità contributiva”):
“1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli
Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.
2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
5 c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito”.
L' con Messaggio n. 5192 del 6.06.2014, avente ad oggetto “Durc Pt_1 interno negativo…”, ha precisato:
“Dilazioni di crediti in fase amministrativa o presso gli Agenti della riscossione.
La presentazione della domanda di dilazione nei 15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo impedisce - senza necessità che le Sedi effettuino forzature - la trasformazione del semaforo da giallo in rosso;
ciò significa che il semaforo giallo rimane sospeso fino al termine entro cui deve essere definita l'istanza di dilazione ovvero – in caso di accoglimento dell'istanza – fino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata .
Scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali verificheranno l'esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il Durc interno corrispondente;
in questa fase di avvio del sistema – conformemente a quanto illustrato con il messaggio 2889/2014 – tale DU interno varrà anche per i mesi pregressi.
In casi particolari, in cui la rateazione del debito contributivo sia avviata tardivamente per cause non imputabili al datore di lavoro, sarà possibile annullare il DU negativo (forzando il semaforo contrassegnato con il lucchetto chiuso); al riguardo verranno fornite indicazioni più dettagliate”.
L' articolo 3 del D.M. del 30.1.2015 in tema di “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DU)”, prevede che:
“1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la
6 verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall' dall' o dalle Ca. edili ovvero Pt_1 CP_3
dagli Agenti della SS sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
…”.
IL successivo art. 4 del citato decreto ministeriale prevede, altresì:
“1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l' e le Pt_1 CP_3
Ca. edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato
«pdf» di cui all'art.7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.
La circolare n. 126 del 26.06.2015 avente ad oggetto proprio il DM Pt_1
7 contributivi in fase amministrativa (9) ha definito che l'attivazione della rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Pertanto, da tale momento (10) potrà essere valutata la sussistenza della condizione di cui alla lett. a), tenuto conto che solo con l'attivazione della rateazione, a seguito del pagamento della prima rata, può considerarsi perfezionato il parere favorevole dell' alla rateazione Pt_1
medesima.
Il sistema di verifica automatizzata considererà regolari le partite a debito ricomprese in una rateazione per la quale risulti il predetto stato.
Conseguentemente, dovrà essere posta la consueta attenzione in ordine al rispetto dei tempi di definizione delle domande di rateazione (11) al fine di escludere un esito della verifica non coerente con la volontà del soggetto di avviare il percorso di rientro in bonis.
In ragione di quanto sin qui esposto, si sottolinea inoltre la necessità di effettuare un costante monitoraggio in ordine al permanere delle condizioni richieste per la rateazione ed in conseguenza, laddove le stesse vengano meno, di adottare con immediatezza il provvedimento di revoca (12). Ciò in considerazione della circostanza che il provvedimento di revoca ha effetto dalla data della sua adozione e, pertanto, ogni ritardo potrebbe comportare un esito difforme dalla reale situazione debitoria del soggetto interessato dalla verifica.
Con riguardo alle rateazioni concesse dall'Agente della SS ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nel rinviare ai contenuti delle indicazioni fornite al riguardo (13), si ribadisce che l'innovazione normativa operata dal ”decreto del fare” (14), ancorando la decadenza dalla dilazione al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive - nell'ambito di un piano di ammortamento la cui durata può essere di 72 rate c.d. “piano ordinario" ovvero di 120 rate c.d. "piano
8 straordinario", peraltro prorogabili di un corrispondente numero di rate - non consente di poter operare internamente all'Istituto la valutazione in ordine al perdurare in capo al contribuente del titolo al pagamento rateale accordato dall'Agente della SS.
Considerata la complessa articolazione che l'applicazione della moratoria può presentare nel corso dello svolgimento della rateazione, come ha avuto modo di affermare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l'Attività Ispettiva (15), salvo diversi successivi approfondimenti che si dovessero rendere necessari, le esposizioni debitorie per le quali il contribuente abbia richiesto ed ottenuto il beneficio del pagamento con modalità rateale, non verranno rilevate in sede di verifica automatizzata da parte delle procedure di controllo della regolarità ove per le stesse sui sistemi informatici dell'Istituto non risulti l'intervenuta trasmissione della notizia della decadenza registrata dal competente Agente della SS”.
Infine, rileva la circolare n° 19/2015 del Ministero del Lavoro, secondo cui se la regolarizzazione avviene oltre il termine di quindici giorni ma, prima dell'esito della verifica, “gli istituti non potranno dichiarare l'irregolarità tenuto conto che in quel momento, ove venisse attestata l'irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, al fine di meglio delineare la fattispecie in esame, è opportuno, in fatto, precisare quanto segue.
Risulta dagli atti e non è contestato che la società in relazione CP_1 alla seconda inadempienza di cui all'avviso di addebito n.
59820170002081376 aveva presentato istanza di rateazione in data 8.3.2018 che veniva accolta dall'agente della riscossione col provvedimento del
09/04/2018, ovvero oltre il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'invito a regolarizzare (13.3.2018) ed aveva effettuato il pagamento della prima rata il 30.5.2018.
9 Richiamando sempre il precedente di questa Corte, si conclude “ Alla stregua della normativa di riferimento e segnatamente dell'art. 3 del DM
2015, “La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall' dall' o dalle Ca. edili ovvero dagli Agenti della SS Pt_1 CP_3
sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
…”.
Nella fattispecie in esame, nel termine di 15 giorni previsto dall'invito a regolarizzare dell'8.3.2018, ricevuto il 13.3.2028, l'istanza di rateazione non poteva definirsi concessa poiché non ancora accolta dal concessionario.
“…Come chiarito dall' con la circolare n. 108 del 2015, che richiama Pt_1
il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa approvato con le Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012
e n. 113 del 9 maggio 2013, del Presidente dell' , l'attivazione della Pt_1
rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento e quindi solo “da tale momento (10) potrà essere valutata la sussistenza della condizione di cui alla lett. a), tenuto conto che solo con l'attivazione della rateazione, a seguito del pagamento della prima rata, può considerarsi perfezionato il parere favorevole dell' alla rateazione Pt_1
medesima”.
Da quanto precede discende che, gli avvisi di addebito finalizzati al recupero degli sgravi indebitamente concessi a cagione dell'irregolarità contributiva della società, sono stati legittimamente emessi, con conseguente rigetto delle opposizioni originarie.
In riferimento all'avviso di addebito n. 59820190001486647000 di importo pari a € 18,66, oggetto del terzo ricorso, occorre dare atto, per come si evince dalla lettura dell'atto e spiegato dall' che esso non deriva da rettifiche Pt_1
scaturite da mancata validazione del Durc, ma attiene a una sanzione per ritardato pagamento della denuncia mensile di giugno 2019. Anche in questo caso la sentenza dovrà essere riformata rigettando l'opposizione originaria.
10 4. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va integralmente accolto. Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, rigetta le opposizioni originarie agli avvisi di addebito;
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 4.638,00 quanto al primo grado e in € 4.996,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.10.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Graziella Parisi
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 gennaio 2015, prevede:
“Con specifico riferimento all'ipotesi di rateazione di cui alla lettera a) si sottolinea che il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti