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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico OM ZA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4487/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni e vertente tra
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo
[...] C.F._2
Angarano.
-Attori- contro
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._3 CP_2
C.F._4
-Convenuti contumaci-
Conclusioni
Gli attori concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle
1 ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
- “…proprietari, pro quota ed indiviso, di un cespite immobiliare composto
[...]
da un capannone industriale e antistante area comune esterna (piazzale), ubicato nel
Comune di Margherita di Savoia FG alla via coniugi CU IE e IE (ex via
OL Stimolo) e con accesso anche dalla via Vincenzo Nigri…”, identificato al catasto al foglio 16, particella 470 - evocavano in giudizio e CP_1 CP_2
proprietari del fondo confinante (identificato“…nel N.C.T. del comune di
[...]
Margherita di Savoia al Fg. 16, p.lla 189…”), chiedendo accertarsi l'inesistenza di qualsivoglia diritto di servitù di passaggio o altro diritto reale a favore dei convenuti sul proprio immobile e, per l'effetto, ordinarsi la cessazione delle condotte illegittime consistenti nell'apertura abusiva di un varco nel muro di confine e nella successiva limitazione del godimento dell'area di loro proprietà. Chiedevano altresì la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni subiti.
Nella contumacia dei convenuti, il giudizio veniva istruito mediante la prova testimoniale del , titolare della ditta “M.D. Viaggi” s.n.c., conduttrice Testimone_1
dell'immobile attoreo, e consulenza tecnica d'ufficio affidata al Geom. CP_3
.
[...]
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e come tale deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
Com'è noto, l'actio negatoria servitutis è diretta - ai sensi e per gli effetti dell'art. 949, II co., c.c. - non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il
2 potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (Cass. n. 27405/2014).
Si tratta, comunque, di un'azione che presuppone che il proprietario abbia la disponibilità anche materiale della cosa e lamenti delle “ingerenze” o “interferenze”, in fatto e/o in diritto, da parte di terzi non aventi titolo legittimante e che incidono sul pacifico godimento del diritto di proprietà.
L'actio negatoria, quindi, non ha una finalità recuperatoria, né mira ad ottenere una condanna alla “riconsegna”. Al contrario, è finalizzata esclusivamente ad accertare l'insussistenza di diritti dei terzi sul bene in proprietà e godimento (azione di accertamento) e, correlativamente, all'eventuale condanna a carico degli stessi a cessare comportamenti illegittimi (azione inibitoria), nonché, eventualmente, sussistendone i presupposti, alla condanna al risarcimento dei danni subiti (azione risarcitoria - riparatoria).
Trattandosi, pertanto, di un'azione diretta all'accertamento non della proprietà di chi agisce, ma della libertà del bene da pretese o diritti di terzi, l'onere della prova incombente sull'attore è meno rigoroso, concernendo il solo aspetto della legittimazione ad agire ed essendo, quindi, limitato alla dimostrazione di un valido titolo di acquisto, non dovendo l'attore nemmeno dare la prova negativa dell'inesistenza del diritto altrui, al contrario gravando sul convenuto l'onere di eccepire e dimostrare l'esistenza del proprio diritto vantato sulla cosa, ex art. 2967, co. 2, c.c..
Sul punto, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “…la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l' inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha
l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende
3 necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto
l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte…” (Cass. n. 1905/2023).
Nel caso di specie, la proprietà dell'immobile in capo ai fratelli è Parte_1
documentalmente provata e non oggetto di contestazione.
Quanto alla turbativa, essa è ampiamente dimostrata sia dalla prova testimoniale sia dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Il teste , escusso all'udienza del 12.02.2024, ha riferito in modo chiaro Testimone_1
e coerente che l'area di cui trattasi, identificata al foglio 16, particella 470 del
Comune di Margherita di Savoia, è stata da lui sempre e pacificamente utilizzata, in forza di regolare contratto di locazione stipulato con il defunto , Persona_1
quale piazzale di manovra, parcheggio e ricovero degli automezzi aziendali.
Ha altresì precisato che, nei primi giorni di dicembre 2021, trovandosi personalmente sul posto, constatava che i confinanti e avevano CP_1 CP_2
demolito una porzione del muro di confine che divide la loro abitazione dall'area di proprietà dei fratelli , creando in tal modo un varco di accesso abusivo e Parte_1
installandovi una porta d'accesso.
Lo stesso teste riferiva di aver immediatamente contestato la condotta al CP_1
, informando i proprietari e le Forze dell'Ordine, prontamente intervenute. Ha,
[...]
infine, precisato che, prima dell'episodio del dicembre 2021 e per tutto il periodo della locazione, non era mai esistito alcun varco o passaggio nel muro di confine, da sempre integro e continuo.
La deposizione del teste, ritenuta attendibile per linearità, precisione e coerenza, trova riscontro oggettivo nella relazione peritale del geom. che, mediante CP_3
rilievi diretti, ha confermato che l'apertura abusiva insiste sulla proprietà degli attori
(“...Dalle ispezioni eseguite con accesso agli atti presso il Comune di Margherita di
4 Savoia nulla si riscontrava in merito all'apertura di cui è causa ritenuta quindi abusiva…”).
Il c.t.u. ha inoltre verificato che i convenuti avevano posizionato una recinzione metallica (ponteggio con retina) che limitava l'utilizzo della particella 470, incidendo sui rapporti contrattuali dei proprietari con il conduttore (“…il c.t.u. riscontrando in loco che i ridetti convenuti oltre a realizzare un passaggio abusivo tra la particella
189 (proprietà convenuta) e la particella 470 (proprietà attorea), posizionavano una recinzione (ponteggio con retina) a limitare la particella 470 e l'adiacente corte graffata alla particella 476 (ex 107) entrambe di proprietà attorea a formare di fatto unica corte, può confermare che quanto lamentato da parte attrice in merito al danno cagionato per avvenuta limitazione dell'area, trova ampio riscontro.
Si riscontrava inoltre, non solo in loco ma anche per averne appreso dalla documentazione in atti, che tale limitazione ha inciso sui rapporti contrattuali che la parte attrice ha attualmente con soggetti terzi per averne dato in locazione l'area oggetto della presente vertenza…”).
In ordine al danno, la valutazione compiuta dal geom. appare congrua e CP_3
logicamente motivata (“…per tale ragione lo scrivente c.t.u. ritenendo fondata la richiesta di danno da parte attorea riguardante la limitazione dell'area ad oggetto provocata da parte convenuta, ha inteso fornire all'Ill.mo Giudicante elementi utili per addivenire ad una relativa quantificazione, lasciando comunque al ridetto
Giudicante la volontà decisoria.
Stima del danno Somma Importi Rivalutati + Interessi Legali: € 2.693,31...”).
L'importo di € 2.693,31 rappresenta la misura del pregiudizio subito dagli attori, e deve pertanto essere integralmente riconosciuto, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della perizia di C.T.U. (24.04.2024) al saldo.
Ne consegue che i convenuti hanno posto in essere un'indebita ingerenza nel diritto di proprietà degli attori, attuando un comportamento antigiuridico produttivo di danno. Tale condotta comporta, per un verso, l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, mediante eliminazione delle opere abusive e ricostruzione del muro
5 di confine demolito, e, per altro verso, la condanna al risarcimento del danno subito dagli attori, congruamente determinato dal consulente tecnico d'ufficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e, pertanto, sono poste a loro integrale carico.
Esse vanno liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei conventi, quali parti soccombenti, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto degli attori di ripetere dagli stessi le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F.: e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) contro Parte_2 C.F._2 CP_1
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._3 CP_2
, reietta ogni contraria istanza, così decide: C.F._4
− ACCOGLIE la domanda attorea per le ragioni esposte nella parte motiva e, per l'effetto,
− NN e a loro cura e spese, a ripristinare CP_1 CP_2
immediatamente lo stato preesistente dei luoghi, procedendo alla ricostruzione della porzione demolita del muro di confine, alla rimozione della porta in legno e della recinzione metallica e alla chiusura del varco di ingresso illecitamente creato;
− NN e in solido tra loro, al pagamento in CP_1 CP_2
favore degli attori della somma di € 2.693,31, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della perizia C.T.U. (24.04.2024) sino all'effettivo saldo;
6 − NN e , in soldo tra loro, al pagamento, in CP_1 CP_2
favore di e delle spese processuali Parte_1 Parte_2
liquidate in complessivi € 2.552,00, oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen.
(15%), IVA e CPA come per legge;
− le spese di c.t.u. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti, quali soccombenti, con il conseguente diritto degli attori di ripetere dai predetti convenuti le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Foggia, data dep.tel.
Il Giudice
OM ZA
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