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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 18/11/2024 al n. 979 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 05/06/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Ronchi Benedetto Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, con la dott.ssa e la dott.ssa giusta CP_2 CP_3 autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
, in persona Controparte_4
del Dirigente pro tempore
, in persona del Dirigente Controparte_5
pro tempore
RESISTENTI
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “NEL MERITO: Previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti ACCERTARE e DICHIARARE che il Prof.
è referente unico che assiste la madre non Parte_1 Parte_2
ricoverata in istituti di cura e portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge
104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della PA ex artt. 3 e 97
Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della Famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., ACCERTARE e DICHIARARE ILLEGITTIMO e/o ANNULLARE il provvedimento del prot. AOODGPER 127624 del 21 agosto CP_6
2024 (DOC. N.8) ed decreto direttoriale del 07/11/24 dell' Controparte_7
(doc.n. 11) di assegnazione del ricorrente ai ruoli dell' la
[...] CP_8 [...]
, con contestuale individuazione della sede del ricorrente per CP_7
l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione a decorrere dall' 8.11.2024, del CP_4 CP_7
conseguente provvedimento di conferimento primo incarico presso l' Istituto comprensivo di Tolmezzo, nonché, infine, ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando
D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre CP_9
disposizioni di settore. CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, ACCERTARE e
DICHIARARE nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i provvedimenti che risulteranno confliggenti con l'accertamento del diritto di scelta di sede del ricorrente ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ogni caso nella parte in cui non includono il nominativo del Prof. tra i candidati vincitori di concorso assegnati Parte_1
al ruolo dell'amministrazione scolastica periferica regionale della PUGLIA.
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta alla immediata e definitiva assegnazione del ricorrente Prof. nel ruolo dirigenziale Parte_1
dell'amministrazione scolastica periferica nella Provincia di LECCE o, subordine, presso altra sede scolastica sita in , o in una sede più vicina alla residenza CP_5
del ricorrente. CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso un Istituto libero o dato in reggenza a Salice Salentino e/o nella stessa Provincia di LECCE o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione , in una sede più vicina alla CP_5
residenza del ricorrente, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025
o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026. IN SUBORDINE:
ORDINARE, all'Amministrazione scolastica convenuta, ove non sia possibile l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE del ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a Salice Salentino e/o nella stessa Provincia di LECCE o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione , ACCANTONARE, per l'anno CP_5
scolastico 2024/2025, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco Reggenze).
ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2025/2026, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco Reggenze). CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale del ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di LECCE o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione tra CP_5 quelle dichiarate disponibili dal , anche con decorrenza da Controparte_1
questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico
2025/2026. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: CONDANNARE
l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di LECCE o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione risultante priva di dirigente CP_5
scolastico titolare, ancorché già affidata in reggenza, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico
2025/2026. ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettare il ricorso avversario in ogni sua parte. Spese rifuse secondo il principio di soccombenza”. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso e contestuale istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. depositati in data 18.11.2024 chiedeva l'immediata e definitiva Parte_1
assegnazione nel ruolo dirigenziale della Provincia di Lecce o, in subordine, in una sede più vicina alla residenza del ricorrente dell' Controparte_5
.
[...]
A tal fine, il ricorrente premetteva di aver partecipato al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con il bando di concorso approvato con D.D.G. n. 1259 del
23.11.2017 e di aver poi presentato domanda di partecipazione alla procedura riservata, disciplinata dal D.M. 8 giugno 2023, n. 107 alla quale era conseguita una graduatoria generale nazionale, aggiunta in coda alla graduatoria nazionale dei vincitori del precedente concorso pubblico di cui D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, approvata con il Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024 (e la successiva rettifica apportata con Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19 agosto 2024). Il ricorrente lamentava che, al momento in cui era stato possibile esprimere la propria scelta per la regione di destinazione tramite il sistema informatizzato, la non CP_5
compariva fra le regioni disponibili e, quindi, né al momento della partecipazione al concorso e neppure al momento della scelta della regione, egli aveva potuto far valere il diritto di preferenza di cui alla legge n. 104/92, essendo egli convivente con l'anziana madre, affetta da handicap grave, alla quale prestava assistenza in via esclusiva.
La difesa attorea sottolineava l'illegittimità ed inutilità della facoltà accordata a Pt_1 di far valere la precedenza prevista dall'art. 33, comma 5 L. n. 104/1992 solo dopo l'immissione nel ruolo regionale e non anche al momento della scelta della sede a livello nazionale e rimarcava la sussistenza di posti vacanti e disponibili nella Regione
Puglia, sia per incarichi di reggenza, sia per n. 32 posti per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica messi a concorso con il decreto del 18.12.23.
La difesa attorea sosteneva, quindi, il diritto del ricorrente alla scelta prioritaria della sede sin dalla fase di assegnazione alle regioni e, pertanto, il diritto all'assegnazione della sede più vicina al familiare disabile da assistere in forza della legislazione di favore invocata a tutela delle persone disabili ed in forza della giurisprudenza e dei precedenti specifici di molti Tribunali di merito richiamati.
2. Il resistente, costituitosi nella fase cautelare, affermava, invece, CP_1
l'infondatezza delle domande avversarie, alla luce della giuridica possibilità di far valere la precedenza vantata esclusivamente nella regione di assegnazione, nonché per l'insussistenza di sedi disponibili in al momento della scelta ed infine per CP_5
l'insussistenza di esigenze cautelari qualificate dalla irrimediabilità dei pregiudizi lamentati.
3. Sentite le parti con ordinanza del 2301.25 l'istanza cautelare era rigettata ed anche il reclamo proposto avverso tale provvedimento era respinto in data 20.03.25.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 05/06/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda del ricorrente sia infondata e non possa pertanto trovare accoglimento.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui
Contr affermato “… il riconoscimento all' ed al suo dirigente della veste di organi del
, muniti di poteri di rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di CP_1 un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto
, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_1
organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020)
…” (v., così, in motivazione, Cass. n. 32938 del 09/11/2021).
Le questioni oggetto del ricorso introduttivo sono già state affrontate sia nel provvedimento con il quale è stata rigettata la domanda cautelare, sia in quello con il quale è stato respinto il reclamo.
Va premesso che in base all'art. 33, comma 5, della legge 104 del 1992, “il lavoratore di cui al comma 3 (che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Come più volte illustrato dai giudici di legittimità, la disposizione citata va interpretata nel senso che il diritto del lavoratore può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, sia al momento dell'assunzione (e quindi, nella presente fattispecie, al momento della scelta della sede) sia successivamente e cioè nel corso del rapporto di lavoro (e cioè tramite partecipazione alle procedure di mobilità) deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009, sempreché il posto risulti esistente e vacante (si vedano ex multis Cass. civ. 47 del
2024 nonché Cass. civ. 6150 del 2019; Cass. civ. 16298 del 2015; Cass. civ. 3896 del 2009).
Per altro verso la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha anche illustrato che:
“La Corte costituzionale, con ripetute pronunce, ha affermato che la L. n. 104 del 1992, mira a garantire diritti umani fondamentali, ha chiarito che l'istituto disciplinato dall'art. 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della
"persona handicappata" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997,
n. 396 del 1997) ed ha precisato che la possibilità di applicazione della disposizione contenuta nella L. n. 104 del 1992, art. 43, comma 5, può essere legittimamente preclusa da principi e da disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).
10. I principi innanzi richiamati hanno ispirato l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che è giunta agli approdi interpretativi così sintetizzabili: il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio da assistere non è assoluto e privo di condizione in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nella L. n. 104 del 1992, art.
43, comma 5, postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poichè in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. SSUU 6917/2015, 7945/2008; Cass. 585/2016, 1396/2006,
829/2001, 12692/2002); nell'ambito del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi il diritto di scegliere la sede di lavoro ovvero di essere trasferito alla sede più vicina al proprio domicilio postula che il posto sia esistente e vacante (Cass.
16298/2015, 18030/2014); nell'ambito del lavoro alle dipendenze della P.A. è necessario non solo che il posto al quale il pubblico dipendente aspira ad essere assegnato sia vacante ma che esso sia anche disponibile (Cass. 1396/2006) in quanto il presupposto della vacanza, peculiare nelle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd "piante organiche", esprime una mera potenzialità che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che assume a presupposto indubbiamente la vacanza di organico, ma che deve esprimere
l'interesse concreto ed attuale dell'Amministrazione di procedere alla sua copertura, rendendo per tal via disponibili eventuale vacanze nell'organico, pena la compressione delle esigenze organizzative della P.A. (Cass. SSUU 14529/2003;
Cass. 1396/2006, 3252/2003); grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono
l'accoglimento delle richieste del lavoratore (Cass. SSUU 7945/2008; Cass.
23857/2017). 11. Va osservato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'organizzazione, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione dell'efficienza dell'amministrazione, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e della migliore utilizzazione delle risorse umane, in conformità ai principi espressi dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 6, restando affidata alla discrezionalità della P.A. la determinazione e revisione della pianta organica (Cass.
18191/2016)…” (si veda Cass. civ. 11651/2018).
Tanto premesso, nella fattispecie qui in esame è documentato che il ricorrente ha partecipato al concorso riservato di cui al D.M. 107/2023 appunto indetto ai sensi dell'art. 5, commi da 11 quinquies a 11 novies, del d.l. 198/2022 (conv. con mod. con l. 14/2023).
E' quindi necessario procedere ad una compiuta analisi della disciplina rilevante.
L'art. 5, comma 11 quinquies (nella formulazione appunto modificata dalla legge di conversione 14/2023), per un verso, ha prorogato fino all'anno scolastico 2025/2026 la validità della graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del n. 1259 del 23 novembre Controparte_10
2017 e, per altro verso, con la precipua finalità di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, ha stabilito la futura indizione di un corso di formazione (appunto, quello cui ha preso parte EO bandito dal D.M. 107/2023) riservato ai partecipanti al predetto concorso del 2017 che hanno sostenuto almeno la prova scritta, hanno proposto ricorso giurisdizionale nei termini, hanno pendente un giudizio per mancato superamento della prova scritta o di quella orale ovvero hanno superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.
L'art. 5 del d.l. 198/2022, al comma 11 septies, ha poi previsto che i soggetti che hanno sostenuto la prova finale del predetto corso intensivo di formazione sarebbero stati inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso del 2017 e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti.
Le immissioni in ruolo sarebbero state effettuate, almeno per il 60% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40%, attingendo alla graduatoria del concorso del 2017 come implementata e fino al suo esaurimento. Il comma 11 septies in argomento ha ancora stabilito che il contingente di dirigenti da assumere sarebbe stato ripartito annualmente su base regionale con decreto del contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Controparte_11
Il comma 11 septies.1 dell'art. 5 ha, poi, stabilito che, solo per l'a.s. 2024/2025, alle immissioni in ruolo era consentito provvedere attingendo dalla graduatoria di cui al comma 11-quinquies e cioè dalla graduatoria del concorso del 2017 come implementata dai partecipanti al corso intensivo di formazione di cui innanzi, in cui il ricorrente è iscritto.
Orbene, il richiamato art. 19-quater del d.l. 4/2022 (conv. con l. 25/2022), espressamente fatto salvo dal comma 11 septies.1 dell'art. 5 del d.l. 198/2022 ora in esame, stabilisce (al comma 1) che, esclusivamente per le operazioni di mobilità interregionale dell'anno scolastico 2024/2025, è reso disponibile il 100% per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione fatti salvi i contingenti regionali dei posti del predetto concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del
[...]
e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788. Controparte_1
In ragione del combinato disposto del comma 11 septies.1 dell'art. 5 del d.l. 198/2022
e dell'art. 19-quater del d.l. 4/2022 (conv. con l. 25/2022) è, quindi, evidente che - fermo restando il fatto che alle operazioni di mobilità interregionale per l'a.s.
2024/2025 avrebbe dovuto essere generalmente destinata la copertura del 100% dei posti risultati, in quella stessa epoca, vacanti e disponibili - nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del
[...]
e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si erano concluse in Controparte_1 tempo utile per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2024/2025 a queste stesse immissioni in ruolo era possibile provvedere attingendo alla graduatoria del concorso del 2017 come implementata all'esito del corso intensivo di formazione di cui innanzi (in cui è, appunto, presente il ricorrente).
In ultimo, il comma 11-undecies dell'art. 5 del d.l. 198/2022, sempre in relazione alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2024/2025 nei posti vacanti e disponibili, stabilisce una specifica precedenza (e quindi anche sugli iscritti alla graduatoria del concorso del
2017 come implementata all'esito del corso di formazione indetto nel 2023 in cui è presente la reclamante) in favore di coloro che siano stati destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del
[...] n. 1259 del 23 novembre 2017 superando la prova Controparte_10
scritta e la prova orale alla condizione che tali abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova.
Questa ultima precedenza (secondo il medesimo comma 11-undecies) cede il passo all'ulteriore precedenza derivante dalla preminente necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti ad altra procedura concorsuale e cioè quella indetta con decreto del direttore generale del del 13 luglio 2011. Controparte_10
Alla luce di quanto illustrato è evidente che il legislatore abbia stabilito regole specifiche in relazione alle modalità e alla pletora di soggetti chiamati ad occupare i posti da dirigente scolastico vacanti e disponibili per l'a.s. 2024/2025.
Compiuto questo inquadramento in relazione alla disciplina rilevante, è documentato che il D.M. 177 del 13 agosto 2024 ha reso disponibili per la scelta n. 519 posti vacanti in n. 10 regioni, tra le quali non vi era affatto la . CP_5
Premesso quindi il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (quello al trasferimento del dipendente e quello organizzativo della P.A., quest'ultimo posto a vantaggio dell'interesse della collettività a veder garantita la copertura e continuità del servizio), il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/92 sussiste quando il posto “richiesto” dal lavoratore che fa domanda di assegnazione o di trasferimento sia non solo vacante, ma anche reso disponibile da una decisione di natura organizzativa della P.A., con esclusione di un'equiparazione tra posto vacante e posto disponibile.
La circostanza che il ricorrente disponga dei requisiti per beneficiare della legge n.
104/1992, non gli attribuisce un diritto assoluto al trasferimento, ma solo un diritto relativo, nell'ambito delle procedure disciplinate normativamente, con riferimento ai posti messi a concorso e resi quindi disponibili dall'Amministrazione.
Come si è detto, la circostanza che un posto sia vacante, non significa che lo stesso sia vacante e disponibile.
Frequentemente sul punto, viene fatta confusione tra i due termini ed anzi gli stessi vengono accomunati in un unicum, impropriamente, dal punto di vista giuridico.
Il posto vacante è quello non coperto da titolare, mentre il posto vacante e disponibile,
è il posto vacante che venga reso disponibile da un provvedimento della Pubblica
Amministrazione. Da ciò deriva come sia legittimo per l'amministrazione escludere un trasferimento in posizione “soprannumeraria” presso la sede cui il lavoratore aspira ad essere trasferito.
In ragione di tanto è documentalmente provato che, alla data di scelta dei ruoli regionali da parte del ricorrente, non vi era alcun posto vacante e disponibile nella regione . CP_5
A fronte di tanto, il ricorrente ha invece inteso prospettare la sussistenza di posti vacanti e disponibili derivanti da reggenze.
Come anche argomentato dalla sentenza del Tribunale di Treviso, Sez. Lav., del
17/04/2024, che qui si richiama ex art. 118 disp att. c.p.c., le sedi scolastiche attribuite in reggenza non possono essere computate de plano fra i posti vacanti e disponibili, poiché possono essere costituite: - da sedi sottodimensionate, che in quanto tali non possono avere un dirigente scolastico titolare;
- da sedi normo-dimensionate, presso le quali è preposto un dirigente scolastico in posizione di incarico nominale e la cui posizione è coperta in reggenza per varie ragioni che ne possono giustificare la non presenza in servizio (quali, a mero titolo esemplificativo, le assenze per maternità o per malattia). La reggenza, infatti, è un incarico che è attribuito a un dirigente scolastico contemporaneamente e in concomitanza all'incarico dirigenziale principale ed è remunerato con una indennità di reggenza e l'integrazione della retribuzione di risultato con un netto risparmio di spesa per la p.a. rispetto all'attribuzione di un autonomo incarico ad altro dirigente.
Anche in relazione ai posti accantonati dal in attesa dell'esito di altri giudizi CP_1 deve essere osservato che la decisione di procedere all'accantonamento implica, di per sé, l'intendimento della P.A. di non provvedere a colmare le lacune del proprio organico e quindi smentisce la stessa sussistenza di posti disponibili.
In questo contesto, la recente indizione del 18.12.2023 di un nuovo concorso per 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, con assegnazione di n. 32 posti alla regione Puglia, non rileva ai fini di dimostrare la disponibilità di ulteriori posti per la mobilità interregionale, in quanto non presenta un requisito di “attualità” dei posti disponibili, poichè l'indizione di un concorso ben può essere finalizzata a coprire il fabbisogno previsto nell'orizzonte temporale successivo al tempo necessario per l'espletamento del concorso stesso, in ragione – quantomeno- delle future, ma certe, cessazioni dal servizio per ragioni anagrafiche. Le argomentazioni illustrate hanno carattere assorbente di ogni ulteriore questione sollevata tra le parti e comportano l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo anche per la fase cautelare e di reclamo cautelare, tenendo conto del valore indeterminabile della causa e della riduzione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente all'integrale rifusione delle spese del Parte_1
presente giudizio sostenute da parte resistente, spese che liquida complessivamente in €. 4500,0 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 05/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 18/11/2024 al n. 979 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 05/06/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Ronchi Benedetto Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, con la dott.ssa e la dott.ssa giusta CP_2 CP_3 autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
, in persona Controparte_4
del Dirigente pro tempore
, in persona del Dirigente Controparte_5
pro tempore
RESISTENTI
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “NEL MERITO: Previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti ACCERTARE e DICHIARARE che il Prof.
è referente unico che assiste la madre non Parte_1 Parte_2
ricoverata in istituti di cura e portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge
104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della PA ex artt. 3 e 97
Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della Famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., ACCERTARE e DICHIARARE ILLEGITTIMO e/o ANNULLARE il provvedimento del prot. AOODGPER 127624 del 21 agosto CP_6
2024 (DOC. N.8) ed decreto direttoriale del 07/11/24 dell' Controparte_7
(doc.n. 11) di assegnazione del ricorrente ai ruoli dell' la
[...] CP_8 [...]
, con contestuale individuazione della sede del ricorrente per CP_7
l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione a decorrere dall' 8.11.2024, del CP_4 CP_7
conseguente provvedimento di conferimento primo incarico presso l' Istituto comprensivo di Tolmezzo, nonché, infine, ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando
D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre CP_9
disposizioni di settore. CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, ACCERTARE e
DICHIARARE nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i provvedimenti che risulteranno confliggenti con l'accertamento del diritto di scelta di sede del ricorrente ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ogni caso nella parte in cui non includono il nominativo del Prof. tra i candidati vincitori di concorso assegnati Parte_1
al ruolo dell'amministrazione scolastica periferica regionale della PUGLIA.
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta alla immediata e definitiva assegnazione del ricorrente Prof. nel ruolo dirigenziale Parte_1
dell'amministrazione scolastica periferica nella Provincia di LECCE o, subordine, presso altra sede scolastica sita in , o in una sede più vicina alla residenza CP_5
del ricorrente. CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso un Istituto libero o dato in reggenza a Salice Salentino e/o nella stessa Provincia di LECCE o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione , in una sede più vicina alla CP_5
residenza del ricorrente, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025
o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026. IN SUBORDINE:
ORDINARE, all'Amministrazione scolastica convenuta, ove non sia possibile l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE del ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a Salice Salentino e/o nella stessa Provincia di LECCE o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione , ACCANTONARE, per l'anno CP_5
scolastico 2024/2025, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco Reggenze).
ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2025/2026, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco Reggenze). CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale del ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di LECCE o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione tra CP_5 quelle dichiarate disponibili dal , anche con decorrenza da Controparte_1
questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico
2025/2026. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: CONDANNARE
l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di LECCE o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione risultante priva di dirigente CP_5
scolastico titolare, ancorché già affidata in reggenza, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico
2025/2026. ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettare il ricorso avversario in ogni sua parte. Spese rifuse secondo il principio di soccombenza”. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso e contestuale istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. depositati in data 18.11.2024 chiedeva l'immediata e definitiva Parte_1
assegnazione nel ruolo dirigenziale della Provincia di Lecce o, in subordine, in una sede più vicina alla residenza del ricorrente dell' Controparte_5
.
[...]
A tal fine, il ricorrente premetteva di aver partecipato al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con il bando di concorso approvato con D.D.G. n. 1259 del
23.11.2017 e di aver poi presentato domanda di partecipazione alla procedura riservata, disciplinata dal D.M. 8 giugno 2023, n. 107 alla quale era conseguita una graduatoria generale nazionale, aggiunta in coda alla graduatoria nazionale dei vincitori del precedente concorso pubblico di cui D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, approvata con il Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024 (e la successiva rettifica apportata con Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19 agosto 2024). Il ricorrente lamentava che, al momento in cui era stato possibile esprimere la propria scelta per la regione di destinazione tramite il sistema informatizzato, la non CP_5
compariva fra le regioni disponibili e, quindi, né al momento della partecipazione al concorso e neppure al momento della scelta della regione, egli aveva potuto far valere il diritto di preferenza di cui alla legge n. 104/92, essendo egli convivente con l'anziana madre, affetta da handicap grave, alla quale prestava assistenza in via esclusiva.
La difesa attorea sottolineava l'illegittimità ed inutilità della facoltà accordata a Pt_1 di far valere la precedenza prevista dall'art. 33, comma 5 L. n. 104/1992 solo dopo l'immissione nel ruolo regionale e non anche al momento della scelta della sede a livello nazionale e rimarcava la sussistenza di posti vacanti e disponibili nella Regione
Puglia, sia per incarichi di reggenza, sia per n. 32 posti per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica messi a concorso con il decreto del 18.12.23.
La difesa attorea sosteneva, quindi, il diritto del ricorrente alla scelta prioritaria della sede sin dalla fase di assegnazione alle regioni e, pertanto, il diritto all'assegnazione della sede più vicina al familiare disabile da assistere in forza della legislazione di favore invocata a tutela delle persone disabili ed in forza della giurisprudenza e dei precedenti specifici di molti Tribunali di merito richiamati.
2. Il resistente, costituitosi nella fase cautelare, affermava, invece, CP_1
l'infondatezza delle domande avversarie, alla luce della giuridica possibilità di far valere la precedenza vantata esclusivamente nella regione di assegnazione, nonché per l'insussistenza di sedi disponibili in al momento della scelta ed infine per CP_5
l'insussistenza di esigenze cautelari qualificate dalla irrimediabilità dei pregiudizi lamentati.
3. Sentite le parti con ordinanza del 2301.25 l'istanza cautelare era rigettata ed anche il reclamo proposto avverso tale provvedimento era respinto in data 20.03.25.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 05/06/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda del ricorrente sia infondata e non possa pertanto trovare accoglimento.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui
Contr affermato “… il riconoscimento all' ed al suo dirigente della veste di organi del
, muniti di poteri di rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di CP_1 un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto
, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_1
organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020)
…” (v., così, in motivazione, Cass. n. 32938 del 09/11/2021).
Le questioni oggetto del ricorso introduttivo sono già state affrontate sia nel provvedimento con il quale è stata rigettata la domanda cautelare, sia in quello con il quale è stato respinto il reclamo.
Va premesso che in base all'art. 33, comma 5, della legge 104 del 1992, “il lavoratore di cui al comma 3 (che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Come più volte illustrato dai giudici di legittimità, la disposizione citata va interpretata nel senso che il diritto del lavoratore può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, sia al momento dell'assunzione (e quindi, nella presente fattispecie, al momento della scelta della sede) sia successivamente e cioè nel corso del rapporto di lavoro (e cioè tramite partecipazione alle procedure di mobilità) deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009, sempreché il posto risulti esistente e vacante (si vedano ex multis Cass. civ. 47 del
2024 nonché Cass. civ. 6150 del 2019; Cass. civ. 16298 del 2015; Cass. civ. 3896 del 2009).
Per altro verso la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha anche illustrato che:
“La Corte costituzionale, con ripetute pronunce, ha affermato che la L. n. 104 del 1992, mira a garantire diritti umani fondamentali, ha chiarito che l'istituto disciplinato dall'art. 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della
"persona handicappata" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997,
n. 396 del 1997) ed ha precisato che la possibilità di applicazione della disposizione contenuta nella L. n. 104 del 1992, art. 43, comma 5, può essere legittimamente preclusa da principi e da disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).
10. I principi innanzi richiamati hanno ispirato l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che è giunta agli approdi interpretativi così sintetizzabili: il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio da assistere non è assoluto e privo di condizione in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nella L. n. 104 del 1992, art.
43, comma 5, postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poichè in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. SSUU 6917/2015, 7945/2008; Cass. 585/2016, 1396/2006,
829/2001, 12692/2002); nell'ambito del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi il diritto di scegliere la sede di lavoro ovvero di essere trasferito alla sede più vicina al proprio domicilio postula che il posto sia esistente e vacante (Cass.
16298/2015, 18030/2014); nell'ambito del lavoro alle dipendenze della P.A. è necessario non solo che il posto al quale il pubblico dipendente aspira ad essere assegnato sia vacante ma che esso sia anche disponibile (Cass. 1396/2006) in quanto il presupposto della vacanza, peculiare nelle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd "piante organiche", esprime una mera potenzialità che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che assume a presupposto indubbiamente la vacanza di organico, ma che deve esprimere
l'interesse concreto ed attuale dell'Amministrazione di procedere alla sua copertura, rendendo per tal via disponibili eventuale vacanze nell'organico, pena la compressione delle esigenze organizzative della P.A. (Cass. SSUU 14529/2003;
Cass. 1396/2006, 3252/2003); grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono
l'accoglimento delle richieste del lavoratore (Cass. SSUU 7945/2008; Cass.
23857/2017). 11. Va osservato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'organizzazione, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione dell'efficienza dell'amministrazione, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e della migliore utilizzazione delle risorse umane, in conformità ai principi espressi dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 6, restando affidata alla discrezionalità della P.A. la determinazione e revisione della pianta organica (Cass.
18191/2016)…” (si veda Cass. civ. 11651/2018).
Tanto premesso, nella fattispecie qui in esame è documentato che il ricorrente ha partecipato al concorso riservato di cui al D.M. 107/2023 appunto indetto ai sensi dell'art. 5, commi da 11 quinquies a 11 novies, del d.l. 198/2022 (conv. con mod. con l. 14/2023).
E' quindi necessario procedere ad una compiuta analisi della disciplina rilevante.
L'art. 5, comma 11 quinquies (nella formulazione appunto modificata dalla legge di conversione 14/2023), per un verso, ha prorogato fino all'anno scolastico 2025/2026 la validità della graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del n. 1259 del 23 novembre Controparte_10
2017 e, per altro verso, con la precipua finalità di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, ha stabilito la futura indizione di un corso di formazione (appunto, quello cui ha preso parte EO bandito dal D.M. 107/2023) riservato ai partecipanti al predetto concorso del 2017 che hanno sostenuto almeno la prova scritta, hanno proposto ricorso giurisdizionale nei termini, hanno pendente un giudizio per mancato superamento della prova scritta o di quella orale ovvero hanno superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.
L'art. 5 del d.l. 198/2022, al comma 11 septies, ha poi previsto che i soggetti che hanno sostenuto la prova finale del predetto corso intensivo di formazione sarebbero stati inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso del 2017 e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti.
Le immissioni in ruolo sarebbero state effettuate, almeno per il 60% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40%, attingendo alla graduatoria del concorso del 2017 come implementata e fino al suo esaurimento. Il comma 11 septies in argomento ha ancora stabilito che il contingente di dirigenti da assumere sarebbe stato ripartito annualmente su base regionale con decreto del contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Controparte_11
Il comma 11 septies.1 dell'art. 5 ha, poi, stabilito che, solo per l'a.s. 2024/2025, alle immissioni in ruolo era consentito provvedere attingendo dalla graduatoria di cui al comma 11-quinquies e cioè dalla graduatoria del concorso del 2017 come implementata dai partecipanti al corso intensivo di formazione di cui innanzi, in cui il ricorrente è iscritto.
Orbene, il richiamato art. 19-quater del d.l. 4/2022 (conv. con l. 25/2022), espressamente fatto salvo dal comma 11 septies.1 dell'art. 5 del d.l. 198/2022 ora in esame, stabilisce (al comma 1) che, esclusivamente per le operazioni di mobilità interregionale dell'anno scolastico 2024/2025, è reso disponibile il 100% per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione fatti salvi i contingenti regionali dei posti del predetto concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del
[...]
e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788. Controparte_1
In ragione del combinato disposto del comma 11 septies.1 dell'art. 5 del d.l. 198/2022
e dell'art. 19-quater del d.l. 4/2022 (conv. con l. 25/2022) è, quindi, evidente che - fermo restando il fatto che alle operazioni di mobilità interregionale per l'a.s.
2024/2025 avrebbe dovuto essere generalmente destinata la copertura del 100% dei posti risultati, in quella stessa epoca, vacanti e disponibili - nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del
[...]
e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si erano concluse in Controparte_1 tempo utile per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2024/2025 a queste stesse immissioni in ruolo era possibile provvedere attingendo alla graduatoria del concorso del 2017 come implementata all'esito del corso intensivo di formazione di cui innanzi (in cui è, appunto, presente il ricorrente).
In ultimo, il comma 11-undecies dell'art. 5 del d.l. 198/2022, sempre in relazione alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2024/2025 nei posti vacanti e disponibili, stabilisce una specifica precedenza (e quindi anche sugli iscritti alla graduatoria del concorso del
2017 come implementata all'esito del corso di formazione indetto nel 2023 in cui è presente la reclamante) in favore di coloro che siano stati destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del
[...] n. 1259 del 23 novembre 2017 superando la prova Controparte_10
scritta e la prova orale alla condizione che tali abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova.
Questa ultima precedenza (secondo il medesimo comma 11-undecies) cede il passo all'ulteriore precedenza derivante dalla preminente necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti ad altra procedura concorsuale e cioè quella indetta con decreto del direttore generale del del 13 luglio 2011. Controparte_10
Alla luce di quanto illustrato è evidente che il legislatore abbia stabilito regole specifiche in relazione alle modalità e alla pletora di soggetti chiamati ad occupare i posti da dirigente scolastico vacanti e disponibili per l'a.s. 2024/2025.
Compiuto questo inquadramento in relazione alla disciplina rilevante, è documentato che il D.M. 177 del 13 agosto 2024 ha reso disponibili per la scelta n. 519 posti vacanti in n. 10 regioni, tra le quali non vi era affatto la . CP_5
Premesso quindi il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (quello al trasferimento del dipendente e quello organizzativo della P.A., quest'ultimo posto a vantaggio dell'interesse della collettività a veder garantita la copertura e continuità del servizio), il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/92 sussiste quando il posto “richiesto” dal lavoratore che fa domanda di assegnazione o di trasferimento sia non solo vacante, ma anche reso disponibile da una decisione di natura organizzativa della P.A., con esclusione di un'equiparazione tra posto vacante e posto disponibile.
La circostanza che il ricorrente disponga dei requisiti per beneficiare della legge n.
104/1992, non gli attribuisce un diritto assoluto al trasferimento, ma solo un diritto relativo, nell'ambito delle procedure disciplinate normativamente, con riferimento ai posti messi a concorso e resi quindi disponibili dall'Amministrazione.
Come si è detto, la circostanza che un posto sia vacante, non significa che lo stesso sia vacante e disponibile.
Frequentemente sul punto, viene fatta confusione tra i due termini ed anzi gli stessi vengono accomunati in un unicum, impropriamente, dal punto di vista giuridico.
Il posto vacante è quello non coperto da titolare, mentre il posto vacante e disponibile,
è il posto vacante che venga reso disponibile da un provvedimento della Pubblica
Amministrazione. Da ciò deriva come sia legittimo per l'amministrazione escludere un trasferimento in posizione “soprannumeraria” presso la sede cui il lavoratore aspira ad essere trasferito.
In ragione di tanto è documentalmente provato che, alla data di scelta dei ruoli regionali da parte del ricorrente, non vi era alcun posto vacante e disponibile nella regione . CP_5
A fronte di tanto, il ricorrente ha invece inteso prospettare la sussistenza di posti vacanti e disponibili derivanti da reggenze.
Come anche argomentato dalla sentenza del Tribunale di Treviso, Sez. Lav., del
17/04/2024, che qui si richiama ex art. 118 disp att. c.p.c., le sedi scolastiche attribuite in reggenza non possono essere computate de plano fra i posti vacanti e disponibili, poiché possono essere costituite: - da sedi sottodimensionate, che in quanto tali non possono avere un dirigente scolastico titolare;
- da sedi normo-dimensionate, presso le quali è preposto un dirigente scolastico in posizione di incarico nominale e la cui posizione è coperta in reggenza per varie ragioni che ne possono giustificare la non presenza in servizio (quali, a mero titolo esemplificativo, le assenze per maternità o per malattia). La reggenza, infatti, è un incarico che è attribuito a un dirigente scolastico contemporaneamente e in concomitanza all'incarico dirigenziale principale ed è remunerato con una indennità di reggenza e l'integrazione della retribuzione di risultato con un netto risparmio di spesa per la p.a. rispetto all'attribuzione di un autonomo incarico ad altro dirigente.
Anche in relazione ai posti accantonati dal in attesa dell'esito di altri giudizi CP_1 deve essere osservato che la decisione di procedere all'accantonamento implica, di per sé, l'intendimento della P.A. di non provvedere a colmare le lacune del proprio organico e quindi smentisce la stessa sussistenza di posti disponibili.
In questo contesto, la recente indizione del 18.12.2023 di un nuovo concorso per 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, con assegnazione di n. 32 posti alla regione Puglia, non rileva ai fini di dimostrare la disponibilità di ulteriori posti per la mobilità interregionale, in quanto non presenta un requisito di “attualità” dei posti disponibili, poichè l'indizione di un concorso ben può essere finalizzata a coprire il fabbisogno previsto nell'orizzonte temporale successivo al tempo necessario per l'espletamento del concorso stesso, in ragione – quantomeno- delle future, ma certe, cessazioni dal servizio per ragioni anagrafiche. Le argomentazioni illustrate hanno carattere assorbente di ogni ulteriore questione sollevata tra le parti e comportano l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo anche per la fase cautelare e di reclamo cautelare, tenendo conto del valore indeterminabile della causa e della riduzione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente all'integrale rifusione delle spese del Parte_1
presente giudizio sostenute da parte resistente, spese che liquida complessivamente in €. 4500,0 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 05/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli