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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 395/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA RICORRENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. ZEROLI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA RESISTENTE
* Conclusioni delle parti Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.05.2025, in sostituzione dell'udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto ricorso ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. nei Parte_1 confronti di esponendo: Controparte_1
- di avere stipulato, in qualità di consumatore, il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 90000730008 con la resistente e di averlo estinto anticipatamente rispetto alla scadenza prevista;
- di avere richiesto a con pec del 3.07.2024, il conto relativo Controparte_1 all'estinzione anticipata e la relativa quietanza di pagamento c.d. liberatoria di estinzione;
- che la controparte ha dato riscontro alla richiesta in data 8.07.2024 trasmettendo copia del contratto e del conto relativo all'estinzione anticipata, ma omettendo di inviare la quietanza. Sulla base di quanto sopra, e invocando gli artt. 117, 119 e 125 bis D.lgs. 385/1993, nonché l'art. 2 Cost. e l'art. 1375 c.c., il ricorrente ha chiesto la condanna della resistente a consegnargli la documentazione richiesta. Si è costituita deducendo che l'estratto conto relativo Controparte_1 all'estinzione del finanziamento, inviato al cliente l'8.07.2024, ha valore di quietanza, poiché contiene l'indicazione delle parti, la causale del rapporto, l'indicazione dettagliata dei pagamenti eseguiti da costui, l'indicazione del saldo zero e la sottoscrizione della Banca stessa. Avendo quindi tempestivamente ed esaustivamente assolto alla richiesta documentale
1 formulata dal , ha insistito per il rigetto del ricorso e chiesto che, in subordine, Pt_1 venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.05.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. 2. Si osserva:
- l'art. 1199 c.c. (“Diritto del debitore alla quietanza”) prevede che: “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”;
- il rilascio della quietanza non è soggetto all'osservanza di forme particolari e, infatti, univoche giurisprudenza e dottrina ritengono che essa possa essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché proveniente dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione e solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c. (cfr. da ultimo C. 19034/24);
- nel caso di specie, è pacifico e comunque documentato che Controparte_1 in data 8.07.2025 abbia trasmesso a , e su espressa richiesta di questi, Parte_1
l'estratto conto finale del finanziamento attestante la sua estinzione anticipata;
- tale documento riporta: gli estremi identificativi - sul piano oggettivo e soggettivo - del rapporto contrattuale;
tutti i pagamenti effettuati dal cliente;
la somma versata per l'estinzione anticipata;
il saldo “zero” finale;
la sottoscrizione della CP_1
- esso quindi contiene tutti gli elementi sopra indicati, necessari e sufficienti per attribuirgli valore di quietanza ai sensi dell'art. 1199 c.c.;
- ne consegue che il ricorrente era totalmente privo di interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c., avendo già ottenuto in via stragiudiziale il documento oggi richiesto;
- l'odierna azione va, pertanto, dichiarata inammissibile. 3. Da quanto sopra discende la condanna del ricorrente a pagare non solo le spese di lite (liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria), ma anche una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Il infatti ha agito in giudizio per ottenere un documento di cui già disponeva, Pt_1 coinvolgendo la resistente in un procedimento che avrebbe potuto recargli alcuna utilità concreta e che ben avrebbe potuto essere evitato;
risulta, peraltro, che egli, successivamente alla pec dell'8.07.2024, non abbia chiesto a eventuali chiarimenti sulla valenza CP_1 dell'estratto conto già inviato, ma abbia preferito procedere direttamente all'azione giudiziale. La somma dovuta a tale titolo viene liquidata in via equitativa in misura pari a 1/5 dei compensi liquidati in dispositivo. Trova poi applicazione l'art. 96, comma 4 c.p.c., che prevede l'automatica condanna della parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che in questa sede si ritiene congruo quantificare in € 500,00.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA la domanda del ricorrente inammissibile per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; CONDANNA il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CONDANNA il ricorrente a pagare alla resistente la somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; CONDANNA il ricorrente a pagare, in favore della la somma di € Controparte_2
500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. Così deciso a Reggio Emilia il 28/05/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA RICORRENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. ZEROLI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA RESISTENTE
* Conclusioni delle parti Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.05.2025, in sostituzione dell'udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto ricorso ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. nei Parte_1 confronti di esponendo: Controparte_1
- di avere stipulato, in qualità di consumatore, il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 90000730008 con la resistente e di averlo estinto anticipatamente rispetto alla scadenza prevista;
- di avere richiesto a con pec del 3.07.2024, il conto relativo Controparte_1 all'estinzione anticipata e la relativa quietanza di pagamento c.d. liberatoria di estinzione;
- che la controparte ha dato riscontro alla richiesta in data 8.07.2024 trasmettendo copia del contratto e del conto relativo all'estinzione anticipata, ma omettendo di inviare la quietanza. Sulla base di quanto sopra, e invocando gli artt. 117, 119 e 125 bis D.lgs. 385/1993, nonché l'art. 2 Cost. e l'art. 1375 c.c., il ricorrente ha chiesto la condanna della resistente a consegnargli la documentazione richiesta. Si è costituita deducendo che l'estratto conto relativo Controparte_1 all'estinzione del finanziamento, inviato al cliente l'8.07.2024, ha valore di quietanza, poiché contiene l'indicazione delle parti, la causale del rapporto, l'indicazione dettagliata dei pagamenti eseguiti da costui, l'indicazione del saldo zero e la sottoscrizione della Banca stessa. Avendo quindi tempestivamente ed esaustivamente assolto alla richiesta documentale
1 formulata dal , ha insistito per il rigetto del ricorso e chiesto che, in subordine, Pt_1 venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.05.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. 2. Si osserva:
- l'art. 1199 c.c. (“Diritto del debitore alla quietanza”) prevede che: “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”;
- il rilascio della quietanza non è soggetto all'osservanza di forme particolari e, infatti, univoche giurisprudenza e dottrina ritengono che essa possa essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché proveniente dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione e solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c. (cfr. da ultimo C. 19034/24);
- nel caso di specie, è pacifico e comunque documentato che Controparte_1 in data 8.07.2025 abbia trasmesso a , e su espressa richiesta di questi, Parte_1
l'estratto conto finale del finanziamento attestante la sua estinzione anticipata;
- tale documento riporta: gli estremi identificativi - sul piano oggettivo e soggettivo - del rapporto contrattuale;
tutti i pagamenti effettuati dal cliente;
la somma versata per l'estinzione anticipata;
il saldo “zero” finale;
la sottoscrizione della CP_1
- esso quindi contiene tutti gli elementi sopra indicati, necessari e sufficienti per attribuirgli valore di quietanza ai sensi dell'art. 1199 c.c.;
- ne consegue che il ricorrente era totalmente privo di interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c., avendo già ottenuto in via stragiudiziale il documento oggi richiesto;
- l'odierna azione va, pertanto, dichiarata inammissibile. 3. Da quanto sopra discende la condanna del ricorrente a pagare non solo le spese di lite (liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria), ma anche una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Il infatti ha agito in giudizio per ottenere un documento di cui già disponeva, Pt_1 coinvolgendo la resistente in un procedimento che avrebbe potuto recargli alcuna utilità concreta e che ben avrebbe potuto essere evitato;
risulta, peraltro, che egli, successivamente alla pec dell'8.07.2024, non abbia chiesto a eventuali chiarimenti sulla valenza CP_1 dell'estratto conto già inviato, ma abbia preferito procedere direttamente all'azione giudiziale. La somma dovuta a tale titolo viene liquidata in via equitativa in misura pari a 1/5 dei compensi liquidati in dispositivo. Trova poi applicazione l'art. 96, comma 4 c.p.c., che prevede l'automatica condanna della parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che in questa sede si ritiene congruo quantificare in € 500,00.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA la domanda del ricorrente inammissibile per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; CONDANNA il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CONDANNA il ricorrente a pagare alla resistente la somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; CONDANNA il ricorrente a pagare, in favore della la somma di € Controparte_2
500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. Così deciso a Reggio Emilia il 28/05/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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