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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/11/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 784.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.07.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (c.f. ), tutti C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti del primo grado, dagli avv.ti Avv. Prof. Luigi Maria Bellantoni, c.f. , e dall'Avv. Anna C.F._7
Bellantoni, c.f. , elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi C.F._8 sito in Reggio Calabria Via Pio XI II Traversa Privata n. 10, domicilio digitale eletto PEC
Email_1
- APPELLANTI - contro
, c.f. , nato a [...] (R.C.) il 23.10.1953 e residente a [...]CP_1 C.F._9 di IL via Boccata, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Gattuso
(c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in IL Via G. C.F._10
Matteotti n. 15, PEC Email_2
- APPELLATO -
OGGETTO
1 Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 981.2019 pubblicata in data
3.7.2019, Repert. n. 1469/2019 del 04/07/2019, resa nel procedimento iscritto al n. R.G.
970/2015.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.07.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte appellata precisava le seguenti conclusioni: “1)-In via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dai sigg.ri , per violazione dell'art 342 cpc e per tutti i Parte_7 motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello;
2)-Rigettare l'appello proposto dai sigg.ri , perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per tutti i Parte_7 motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello e, conseguentemente, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai sigg.ri con cui si chiede la condanna Parte_7
CP_ del sig. al pagamento della somma di euro 14.800,00, oltre interessi come per legge, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che prescritta, per tutti i motivi esposti nella stessa comparsa di costituzione in appello;
per l'effetto, confermare la sentenza 981/2019, pubblicata il 3 Luglio 2019, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile…, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello;
3)-COre gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge in favore del sottoscritto avv. Giovanni Gattuso e a tal fine si dichiara che il sig. è stato CP_1 ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusto provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria del 14/11/2019 e istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato n° 1435 del
29/10/2019 già in atti”, opponendosi all'ammissione delle richieste istruttorie avversarie e formulando richiesta istruttoria subordinata, come in atto di costituzione che si richiama.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d. l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Come compendiato anche in pronuncia impugnata, con atto di citazione notificato il 26.03.2015
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria gli odierni CP_1 appellanti chiedendo volersi: -accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte di
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6
e consistente nel non aver adempiuto Parte_4 Parte_5 all'obbligazione contrattuale di pagare alla ditta l'intero corrispettivo pattuito per CP_1
2 i lavori eseguiti nell'immobile di loro proprietà e, precisamente, nel non avere corrisposto al CP_ sig. la somma complessiva di € 73.700,00, oltre Iva, quale residuo sulla maggiore somma in accordo di cui erano rimasti debitori (essendo stata corrisposta da diversa parte del dovuto);
2) condannare, per le ragioni sopra esposte, i convenuti Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_6 Parte_4
in solido tra loro, all'adempimento dell'obbligazione contrattuale di Parte_5
CP_ pagamento dell'intero corrispettivo pattuito per i predetti lavori commissionati al e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di quest'ultimo della complessiva somma di € 73.700,00 oltre Iva, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta congrua, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3.) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In fatto precisava che nell'anno 2005, in qualità di titolare dell'impresa edile individuale, aveva stipulato verbalmente un contratto di appalto con e i suoi figli Parte_1 Parte_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_6 relativamente alla esecuzione di lavori edili da realizzarsi nell'immobile Parte_5 di loro proprietà sito in Chianalea di IL, via Zagari n. 44/46.
Come richiamato in sentenza di primo grado, “tali lavori avevano riguardato la realizzazione delle seguenti opere: a) ristrutturazione generale del fabbricato preesistente sito in Chianalea di IL, via Zagari 44/46; b) realizzazione di quattro piani;
c) realizzazione dei solai;
d) lavori di nuova tramezzatura interna;
e) spianamento e pavimentazione del terrazzo di pertinenza;
f) realizzazione di un forno per pizzeria di una cucina e di due bagni con antibagni, previa demolizione dei muri in cemento armato e sbancamento per un'altezza di 1,5 mt.; g) ristrutturazione e messa in sicurezza della scala di accesso alla terrazza esterna di circa 12 mt.
Per 2,5 di larghezza con demolizione dei muri in pietra e realizzazione di nuovi muri in pietra
e mattoni;
3) il prezzo complessivo concordato tra le parti era pari ad € 172.000,00, iva esclusa CP_ (v. preventivo di cui all'allegato n. 1 fasc. di parte attrice); 4) il sig. si era impegnato a far contenere il costo complessivo dei lavori commissionati nella somma di € 138.700,00, iva esclusa, in ragione del pregresso rapporto amichevole esistente con i committenti, il quale prezzo sarebbe stato corrisposto, secondo gli accordi intercorsi tra le parti, con acconti, da versarsi in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
5) i lavori preparatori del cantiere erano iniziati nel mese di settembre 2005, con l'acquisto dei materiali e la posa in opera degli CP_ CP_ stessi;
6) i lavori eseguiti dalla avevano riguardato la ristrutturazione generale degli immobili siti in IL, Via Zagari n. 44/46, la realizzazione dei solai (immobile con particella
3 catastale n. 2038), i lavori di nuova tramezzatura interna (immobile indicato in catasto con la particella n. 314), lo spianamento e la pavimentazione del terrazzo di pertinenza (indicata in catasto con la part. 313), oltre alla ristrutturazione e messa in sicurezza della scala di accesso esterna, tutti svolti in maniera integrale e conforme alle indicazioni della committenza, secondo quanto affermato dal proprio consulente arch. , il quale aveva aggiunto che il Per_1
CP_ corrispettivo complessivamente dovuto al era ammontante ad € 137.260,30; 7) i lavori in questione erano stati ultimati nel settembre del 2006; 8) gli odierni convenuti avevano provveduto al pagamento soltanto di parte degli acconti, rimanendo debitori del resto, in particolare della somma di € 73.700,00”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.06.2015 si costituivano in giudizio le parti convenute formulando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare inammissibile, improcedibile e/o rigettare la domanda avversaria;
2) In via riconvenzionale, condannare
l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, dell'anzidetta somma di euro 14.800,00, nonché delle somme, nella misura qualificanda nel corso del giudizio, per l'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione di tutto quanto malamente eseguito, oltre interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”
Nello specifico, sempre per quanto riportato in pronuncia di primo grado, “i convenuti avevano esposto quanto segue: 1) come indicato da parte attrice nel suo atto introduttivo, i convenuti avevano già provveduto al pagamento della somma di € 65.000,00; 2) avevano provveduto al pagamento in favore delle ditte fornitrici ( , , , Edil Vizzari, CP_3 CP_4 CP_5
Ditta Tripodi corrente in Gioia tauro, corrente in Polistena) della maggior parte CP_2 CP_6
CP_ dei materiali utilizzati dal per l'esecuzione dei lavori de quibus, quali cemento, mattoni, calce idrata, ferro per i balconi, pavimentazione, legname, nonché al pagamento dello sbancamento eseguito dalla corrente in IL, per un ammontare complessivo di CP_7
€ 88.500,00; 4) di conseguenza erano addirittura creditori di € 14.800,00 (importo pari alla differenza tra quanto richiesto dall'attore e quanto pagato dai convenuti ai fornitori) nei confronti dell'odierno attore;
5) inoltre, i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, posto che, come indicato nella propria consulenza di parte, a firma dell'arch. : a) il Per_2 posizionamento dei pilastri non era da considerarsi idoneo;
b) vicino all'ingresso dei vari piani, era risultata la mancanza di un pilastro fondamentale di appoggio all'incrocio di due travi;
c) dentro l'appartamento, nell'incrocio di due travi, era risultata l'assenza di un pilastro di chiusura della maglia;
d) il corpo scala era inidoneo all'uso preposto, poiché le solette dei gradini erano state realizzate totalmente a sbalzo, senza alcun sostegno di travi a ginocchio;
4 e) nel corpo scala era stata constata la presenza di umidità; 6) infine, sul credito preteso dall'attore non era dovuta alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta”.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 186 c.p.c., con ordinanza del 15.02.2017 il giudice di prime cure rigettava le richieste istruttorie e formulava proposta conciliativa alla quale i convenuti non aderivano.
All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di “note finali”, la causa veniva decisa.
Con sentenza oggetto del presente gravame il Tribunale così disponeva: “
1. Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna in solido Parte_1 Parte_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_6 al pagamento in suo favore di € 73.700,00, oltre Iva e interessi legali Parte_5 dalla domanda al saldo;
2. CO , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e al
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_5 pagamento in favore dello Stato delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 7,50% oltre spese anticipate e prenotate a debito”.
In parte motiva veniva chiarito che risultavano “provate ex art. 115 c.p.c.: l'esistenza del rapporto contrattuale;
l'oggetto dell'appalto, corrispondente alle opere indicate nell'atto di citazione;
l'esecuzione di tutte le opere appaltate;
il prezzo complessivo dell'appalto. Invero i convenuti fondano la propria difesa su due sole eccezioni: rilevano di avere in realtà già pagato una somma superiore a quella asserita come residua dall'appaltatore, mediante pagamenti diretti in favore dei fornitori e che le opere sarebbero affette da vizi”.
Veniva, quindi, rigettata l'eccezione di intervenuto pagamento in favore di altri fornitori ed alla per lo sbancamento, ritenendola non provata in mancanza di prova scritta ed CP_7 essendo stata ritenuta inammissibile la prova orale come da ordinanza a verbale del 15.02.2017
e veniva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il diritto a far valere vizi ex art. 1667, co. 3 c.c., oltre che per intervenuta decadenza.
Avverso detta parte dell'indicato provvedimento proponevano gravame gli attuali appellanti eccependone l'erroneità per “eclatante travisamento degli atti processuali” rilevando che la prova testimoniale non ammessa non era volta a dimostrare la corresponsione di somme di CP_ denaro nei confronti del e che gli appellanti non avevano mai dedotto “di aver pagato all'attore la somma di € 73.700,00”, ma era stata formulata al fine di “dimostrare il pagamento diretto da parte loro dei lavori di sbancamento e dei materiali edilizi specificamente indicati nei capitoli di prova, lavori e materiali che, in forza del contratto orale di appalto, sarebbero dovuti essere a carico della Ditta appaltatrice”.
5 Concludevano, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “1) in via istruttoria, ammettere le prove testimoniali così come indicate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. (cfr. la memoria in atti); 2) indi, accogliere la domanda riconvenzionale per la parte con cui si chiede la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 14.800,00, oltre gli interessi legali come per legge. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva per resistere al gravame e chiederne il rigetto, eccependone CP_1 preliminarmente l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito.
Rilevava, inoltre: che le controparti avevano indicato dei “capitoli di prova da 1) a 7) completamente diversi e difformi da quelli articolati nella autentica memoria ex art. 183 VI co. del 2 ottobre 2015 depositata nel giudizio di primo grado, corredandoli di riferimenti specifici di tempi, di soggetti e di altro, di cui risultavano essere assolutamente carenti”; che i pagamenti per cui era stata formulata domanda di parte appellante attenevano a lavori e forniture non ricomprese nel contratto, come da perizia in atti;
che non erano stati provati documentalmente, detti presunti pagamenti in favore di terzi soggetti;
eccepiva la tardività della nuova produzione documentale effettuata in appello (con riferimento a documenti ritenuti mai prodotti nel giudizio di primo grado); impugnava e contestava le richieste istruttorie avversarie “poiché inammissibili, oltre che palesemente infondate” ed, in subordine, chiedeva l'ammissione di prova contraria.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “1)-In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 cpc proposta dagli appellanti, perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2)-Dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dai sigg.ri
[...]
, per violazione dell'art 342 cpc e per tutti i motivi esposti nel presente atto;
3)- Parte_7
Rigettare l'appello proposto dai sig.ri , perché destituito di ogni fondamento Parte_7 giuridico e fattuale per tutti i motivi esposti nel presente atto e, conseguentemente, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai sig.ri con cui si chiede la condanna Parte_7
CP_ del sig. al pagamento della somma di euro 14.800,00, oltre interessi come per legge, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che prescritta, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
per l'effetto, confermare la sentenza 981/2019, pubblicata il 3 Luglio 2019, pronunciata dal
Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile…per tutti i motivi esposti nel presente atto;
4)-COre gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge in favore del sottoscritto difensore avv. Giovanni Gattuso ammesso
6 al patrocinio a spese dello Stato. In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di prova testimoniale così come indicata nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc e formulata dalla difesa degli appellanti nell'atto di appello, perché inammissibile, oltre che palesemente infondata e generica per tutte le motivazioni esposte al punto 3) della presente comparsa. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dagli appellanti si chiede di essere ammessi alla prova del contrario sulle circostanze e con i testi meglio specificati al punto
3) della presente comparsa, che qui intendono integralmente richiamati e trascritti. Sempre in via istruttoria ci si oppone alla produzione documentale presente nel fascicolo di primo grado della parte oggi appellante, ad eccezione della perizia di parte dell'arch. Persona_3
e degli originali degli atti di citazione notificati, ai sensi dell'art. 345 III comma
[...]
c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza depositata il 21.10.2020 questa Corte così provvedeva: “rigetta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata di cui alla premessa;
b) disattesa ogni istanza istruttoria formulata, invita le parti alla precisazione delle conclusioni, fissando a tal fine l'udienza dell'8.4.2021, ore 9,30 con seguito, alla quale rinvia la causa”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, per l'udienza del 01.07.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la parte appellata depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità e violazione del disposto dell'art ex art. 342 c.p.c. come più ampiamente spiegata dalla parte appellata, trovando pacifica applicazione il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn.
7675/2019, 13535/2018, 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del 25/01/2023, ordinanza n.
7 1932/2024), non ritenendosi indispensabile che le deduzioni di parte appellante assumano una determinata forma.
Si ritiene, inoltre, che nel caso in esame l'atto di appello, in una valutazione complessiva ed unitaria, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame della censura sollevata, essendo desumibile una individuazione del punto della sentenza di cui si chiede la riforma, del quantum appellatum e la formulazione del dissenso, ed essendo stato posto questo giudicante in condizione di comprendere il tenore ed i limiti della censura proposta nonché la domanda in atto di appello.
Con riferimento, invece, all'eccezione di inammissibilità relativa alla produzione documentale effettuata dagli appellanti di cui più estesamente in comparsa di costituzione di parte appellata, la stessa è fondata.
In atto di appello risulta indicato quale allegato genericamente il fascicolo di parte di primo grado, che l'appellato eccepisce contenere documenti nuovi e diversi rispetto a quanto prodotto in primo grado.
Invero, in comparsa di costituzione in fascicolo d'ufficio di primo grado degli allora convenuti risultano indicati come allegati “docc. nn. 1-6: atti di citazione notificati;
- doc. n. 7: Relazione di Consulenza tecnica redatta dall'Arch. ”. Persona_4
In memoria ex art. 183 c.p.c. delle stesse parti, nel riportarsi a quanto “richiesto ed eccepito mediante la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale datata 19 giugno
2015”, si chiede “l'ammissione di tutti i documenti indicati nel suddetto atto e cioè: - docc. nn.
1-5: atti di citazione notificati;
- doc. n. 6: relazione di consulenza tecnica redatta dall'Arch.
”. Persona_4
In comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale contenuta nel giudizio di primo grado prodotta dalle parti appellanti nel proprio fascicolo di parte risultano indicati come allegati, pag.7, oltre agli atti di citazione, “doc. n. 7 Relazione di Consulenza tecnica redatta dall'Arch. ; docc. NN 7 ESEGUENTI: DOCUMENTI DISPESA”, ed Persona_4
è stata depositata diversa documentazione corrispondenti a copie di buoni, ricevute di consegna, documenti di trasporto, di cui molti riferiti al Sofi e altri mancanti di attestazione del fornitore, fogli con scritte varie, titoli cambiari ed assegni, conteggi vari, tutti senza indicazione analitica.
Nel corpo dell'atto si da solo conto degli intervenuti pagamenti, senza alcun richiamo ad atti o documenti, né gli stessi vengono dedotti nelle memorie istruttorie.
La detta documentazione non è richiamata specificatamente in sentenza impugnata o in atto di appello, e non è analiticamente indicata nella parte argomentativa dei motivi di gravame.
8 Inoltre, nel presente grado a fronte dell'eccezione avversaria, gli appellanti nulla hanno dedotto a supporto e non vi è dimostrazione che detti documenti siano stati ritualmente prodotti in primo grado mancando un indice foliario con timbro di cancelleria attestante il deposito presso la cancelleria del Tribunale adito.
Pertanto, non risultando provato che i documenti siano già stati depositati in primo grado, può presumersi la produzione come nuova.
Così configurata la stessa è inammissibile ex art. 345 c.p.c. mancando ogni deduzione in relazione all'eventuale impedimento alla produzione nella fase precedente, non avendo le parti appellanti fatto specifico richiamo al contenuto dei documenti e al perché sarebbero indispensabili ai fini della decisione della causa né alla loro esclusiva idoneità a provare la domanda, circostanza che non si ravvisa con evidenza trattandosi anche di ricevute varie in relazione alla quali non è chiaro l'intero contenuto, in molte non vi è in alcune indicazione certa del soggetto emittente, non è indicata una imputazione o meno ai lavori per cui è causa o per i quali non sia già intervenuto pagamento né ad obblighi assunti ed ottemperati a parti diverse CP_ per conto del
La produzione di cui in fascicolo di parte “docc. NN 7” in atti di parte appellanti deve essere dichiarata, pertanto, inammissibile.
In relazione, invece, alle richieste istruttorie relative alla prova per testi come formulata in atto di appello, le stesse sono già state rigettate con ordinanza di questa Corte datata 21.10.2020, in cui è stata disattesa ogni istanza di prova formulata dalle parti.
Non vi è espressa richiesta di revoca o riesame dell'ordinanza resa dalla Corte.
Si evidenzia, altresì, che in fase di precisazione delle conclusioni in primo grado non sono state riproposte per gli appellanti le istanze istruttorie né è stata formulata una richiesta di modifica o di revoca della ordinanza di non ammissione resa nella precedente fase di lite.
In udienza di precisazione delle conclusioni del 03/07/2019, infatti, le parti così esponevano:
“precisano le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa. L'avv. Gattuso insiste anche nelle richieste istruttorie.”
La Corte di Cassazione ha ormai pacificamente ritenuto che quanto rilevato corrisponda ad aver prestato acquiescenza al provvedimento del giudice di prime cure, con tacito abbandono dell'istanza istruttoria, chiarendo che l'onere di riproposizione non è assolto attraverso un richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste - istruttorie e di merito -
9 definitivamente proposte - cfr. Cass. ord.
3.8.2017 n. 19352. Cfr. altresì Cass. ord. 28.9.2017 n.
22709, Cass. ordinanza n. 15029 del 31 maggio 2019 - ciò rispondendo ad esigenze di razionalizzazione e celerità del processo e di rispetto del principio del contraddittorio.
Non è emersa, inoltre, nel corso del giudizio una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria né è stata formulata in altre fasi del giudizio alcuna esplicita istanza di revoca dell'ordinanza indicata, come si evince dal contenuto del verbale del 13.02.2019, primo utile successivo all'ordinanza di non ammissione.
Conseguentemente, la prova tacitamente abbandonata dalla parte non può essere riproposta in appello (es. Cass. 27.6.2012 n.10748, conformi Cass. 27.4.2011 n.9410, Cass. 25157/2008;
Cass. 23574/2007) il che “prescinde dall'indagine sulla volontà delle parti” (Cass. 9410/2011 cit.), per cui se reiterata è inammissibile.
Quanto sopra conferma il disposto nell'ordinanza del 21.10.2020.
Preclusa dunque la possibilità di provare per testimoni le circostanze dell'intervenuto adempimento nei confronti di terzi e stante il difetto di ulteriori elementi di riscontro della prospettazione attorea in merito al medesimo, la domanda come dedotta in conclusioni in appello appare infondata considerato che l'esistenza di un credito residuo rispetto a quanto già oggetto di eccezione estintiva in relazione all'obbligazione di pagamento in contratto di appalto attraverso versamenti effettuati a terzi per conto dell'appaltatore e rientranti nelle somme ancora dovute e non ricomprese in quanto si indicano già corrisposte, andava provata con onere posto a carico delle parti che propongono l'eccezione e la domanda riconvenzionale.
Si ritiene, comunque, che ciò non preclude l'esame delle doglianze concernenti l'errata valutazione operata dal primo giudice circa l'ammissibilità delle stesse prove e, pertanto, della correttezza della decisione di primo grado sul punto.
Inoltre, si rileva preliminarmente che la domanda in appello è limitata alla sola richiesta riconvenzionale “per la parte con cui si chiede la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 14.800,00”.
Chiarendosi che il motivo di gravame attiene solo alla errata determinazione del giudice di prime cure in relazione alla non ammissione delle richieste istruttorie proposte dalle parti convenute in primo grado, si osserva che in sentenza impugnata sono stati correttamente applicati i criteri di ammissibilità delle prove.
Infatti, con memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 gli odierni appellanti hanno chiesto l'ammissione
“alla prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “Vero che ho fornito ai convenuti il cemento ed i mattoni per l'esecuzione dei lavori nell'immobile di loro proprietà, sito in Chianalea di
IL (RC), Via Zagari, n. 44/46” ; 2) “vero che per la fornitura dei materiali indicati nel
10 capitolo n. 1 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 2.800,00” (teste - 3) Testimone_1
“vero che ho fornito ai convenuti il cemento e le tegole per l'esecuzione dei lavori nell'immobile di loro proprietà, sito in Chianalea di IL (RC), Via Zagari, n. 44/46”; 4) “vero che per la fornitura dei materiali indicati nel capitolo n. 3 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 6.000,00” (teste . ); 5) “vero che ho fornito ai convenuti mattoncini per Testimone_2 rifiniture per l'esecuzione dei lavori nell'immobile di loro proprietà , sito in Chianalea di IL
(RC), Via Zagari, n. 44/46” ; 6) “vero che per la fornitura del materiale indicato nel capitolo
n. 5 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 3.000,00” (testi e Testimone_3 Tes_4
); 7) “vero che ho fornito ai convenuti le mattonelle per l'esecuzione dei lavori
[...] nell'immobile di loro proprietà, sito in Chianalea di IL (RC), Via Zagari, n. 44/46” ; 8)
“vero che per la fornitura dei materiali indicati nel capitolo n. 7 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 4.000,00” (teste ); 9) “vero che ho effettuato per i convenuti i Testimone_5 lavori di sbancamento nell'immobile di loro proprietà , sito in Chianalea di IL (RC), Via
Zagari, n. 44/46”; 10) “vero che per i lavori indicati nel capitolo n. 9 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 45.500,00” (teste ); 11) “vero che ho fornito ai convenuti ferro Testimone_6
e ringhiere per l'esecuzione dei lavori nell'immobile di loro proprietà , sito in Chianalea di
IL (RC), Via Zagari, n. 44/46” ; 12) “vero che per la fornitura dei materiali indicati nel capitolo n. 11 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 2.600,00” (teste Tripodi); 13) “ vero che ho fornito ai convenuti il calcestruzzo per “solette” per l'esecuzione dei lavori nell'immobile di loro proprietà , sito in Chianalea di IL (RC), Via Zagari, n. 44/46; 14)
“vero che per la fornitura del materiale indicato nel capitolo n. 13 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 21.500,00 ” (teste ; 15) “ vero che ho fornito ai convenuti le Testimone_7 mattonelle per pavimento esterno per l'esecuzione dei lavori nell'immobile di loro proprietà , sito in Chianalea di IL (RC), Via Zagari, n. 44/46”; 16) “vero che per la fornitura del materiale indicato nel capitolo n. 15 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 3.100,00” (teste
)”. Testimone_8
Come in verbale di udienza del 15.02.2017, il giudice ha rigettato la richiesta rilevando
“l'inammissibilità ed irrilevanza della prova orale richiesta in quanto formulata genericamente
(perché non contenente riferimenti precisi di tempi e luoghi) ed attinente in parte a circostanze da provarsi documentalmente (pagamenti di somme)”.
In sentenza impugnata, in merito, si espone che i “convenuti hanno eccepito l'intervenuto pagamento delle restanti somme dovute e anche di somme ulteriori a quelle originariamente pattuite in favore dei fornitori dei materiali attraverso i quali sono stati eseguiti i lavori, nonché dell'attività di sbancamento eseguita dalla corrente in IL. Tale eccezione è CP_7
11 infondata e deve essere rigettata. Infatti, nessuna prova hanno dato i convenuti di quanto dedotto a sostegno dell'infondatezza della domanda di parte avversaria”.
Ebbene, in atto di impugnazione si censura la pronuncia per travisamento dei fatti riportandosi capi di prova da n. 1 a n. 7 differenti da quelli in memoria ex art. 183 c.p.c. e si eccepisce che il Tribunale si sarebbe determinato avendo erroneamente ritenuto che la prova sarebbe stata CP_
“tendente a dimostrare di avere pagato la somma accreditata dal , e cioè € 73.700,00”, mentre i testi “avrebbero dovuto confermare il pagamento delle somme indicate nei capitoli da
n. 1 a n. 7 della memoria ex art. 183, comma VI,, n, 2, c.p.c. da parte dei , a Parte_8 conferma delle note di spesa da ciascuna delle Ditte fornitrici emesse e contenute nel fascicolo di parte di prime cure”,
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
In primo luogo, si ribadisce che i capi di prova indicati in atto di appello non sono conformi a quelli presenti nelle memorie in fascicolo telematico di primo grado e che le allegazioni nuove sono inammissibili, come prima indicato.
Inoltre, il motivo di appello è del tutto avulso dalla ratio decidendi come esposta in sentenza impugnata e le motivazioni del decisum appaiono differenti rispetto alla lettura fatta propria dagli appellanti e censurata, considerato che il Tribunale non ha solo precisato che “stante la natura delle circostanze allegate dai convenuti, corrispondenti all'intervento di pagamenti in adempimento della propria prestazione nascente dall'appalto oggetto di questo giudizio, questi avrebbero dovuto provvedere al deposito di prova scritta che attestasse quanto indicato nei propri scritti difensivi. Invece, i convenuti si sono limitati a domandare l'ammissione di prova orale su tali pagamenti, che è stata ritenuta inammissibile da questo Giudice con l'ordinanza
a verbale del 15.02.2017, in ragione del fatto che i pagamenti di così ingenti somme (più di
80.000,00) dovevano essere provati per iscritto”, ma ha chiarito che la pronuncia era resa in relazione all' eccepito intervenuto “pagamento delle restanti somme dovute e anche di somme ulteriori a quelle originariamente pattuite in favore dei fornitori dei materiali attraverso i quali sono stati eseguiti i lavori, nonché dell'attività di sbancamento eseguita dalla CP_7 corrente in IL”, così come emerge dall'intero provvedimento e dal richiamo agli atti di causa. Dall'esame, quindi, dell'intera sentenza si evince che la decisione attiene alla richiesta CP_ di prova dei pagamenti asseritamente effettuati verso terzi come indicato e non verso il
Da ciò l'infondatezza del gravame.
Inoltre, la pronuncia al riguardo, nella parte in cui prevede la necessità di prova scritta, non doveva essere supportata da più ampia e diversa motivazione, in adesione al principio dettato dalla Suprema Corte secondo cui ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite
12 di valore previsto per la prova testimoniale dall'art. 2721 comma 1 cod. civ. non è tenuto ad esporre le ragioni del rigetto essendosi determinato nel limite fisiologico di ammissibilità, essendo tenuto, invece, a motivare sulle eventuali diverse ragioni per le quali avrebbe ritenuto derogare al limite ex art. 2721 co. 2 c.c..
Le previsioni in art. 2721 c.c. possono, infatti, essere diversamente considerate solo in caso di sussistenza di ulteriori elementi quali un principio prova per iscritto, che in fase di primo grado non è stato dimostrato essere stato fornito, o di impossibilità, parimenti non dedotta.
Nel caso di specie l'inammissibilità appare anche giustificata dalla mancanza di elementi certi circa il tempo ed il luogo dei pagamenti, dei mezzi utilizzati per il presunto adempimento, della fonte della provvista, della particolarità della “qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza” prevista dalla norma. Inoltre, la richiesta di prova ha esulato dalla circostanza che i lavori attinenti al materiale indicato rientrassero nell'oggetto del contratto e CP_ avrebbero dovuto essere posti a carico del o che fosse esistito un accordo di pagamento diretto al terzo, tutte circostanze non dimostrate.
In senso analogo si è statuito sulla inammissibilità per genericità dei capitoli di prova in parte della pronuncia non oggetto di specifica impugnazione e da condividere poiché le prove per testi relative alla corresponsione di somme di denaro devono essere specifiche e conducenti, devono contenere il riferimento alle modalità di pagamento, alla collocazione, esatta ed univoca, nel tempo e nello spazio di tale pagamento.
Anche nell'atto di appello è mancata l'indicazione di una contestualizzazione di tempo e di luogo degli asseriti pagamenti, non sono state evidenziate particolari qualità delle parti o una specifica natura del contratto né circostanze che possano supportare la presunzione di intervenuto pagamento in modalità non documentabile, anche in considerazione degli importi indicati, e non vi è indicazione di fatture attestanti i pagamenti e le imputazioni, non vi sono deduzioni in merito all'incontro delle volontà negoziali dei contraenti ed all'eventuale accordo di pagamento al terzo quale convenzionalmente pattuito.
La cesura in relazione alla statuita mancanza di necessaria prova scritta è, quindi, infondata e l'appello va rigettato con conferma della sentenza nella parte oggetto di impugnazione.
Atteso il rigetto dell'appello, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va pronunciata la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata.
Atteso che quest'ultima ha richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio a carico dello Stato, come da provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria in atti, la liquidazione delle competenze di lite si dispone direttamente a favore dello Stato ex art. 133
13 D.P.R. n. 115/02, senza il dimezzamento di cui all'art. 130 T.U. cit. operante solo per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa posto a carico dell'IO (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 777/2021).
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto al valore della domanda (indicato come corrispondente alla sola richiesta riconvenzionale riproposta con condanna dell'attore al pagamento della somma di € 14.800,00) nella misura corrispondente ai minimi tariffari, che si ritengono equi considerate la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, pari a complessive € 2.906,06 - di cui
€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed € 956,00 per la fase decisionale-, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e contro , avverso la sentenza Parte_5 Parte_6 CP_1 del Tribunale di Reggio Calabria n. 981.2019 pubblicata in data 3.7.2019, Repert. n. 1469/2019 del 04/07/2019, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 970/2015, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna le parti appellanti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro € 2.906,06 oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 31.10.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 784.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.07.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (c.f. ), tutti C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti del primo grado, dagli avv.ti Avv. Prof. Luigi Maria Bellantoni, c.f. , e dall'Avv. Anna C.F._7
Bellantoni, c.f. , elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi C.F._8 sito in Reggio Calabria Via Pio XI II Traversa Privata n. 10, domicilio digitale eletto PEC
Email_1
- APPELLANTI - contro
, c.f. , nato a [...] (R.C.) il 23.10.1953 e residente a [...]CP_1 C.F._9 di IL via Boccata, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Gattuso
(c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in IL Via G. C.F._10
Matteotti n. 15, PEC Email_2
- APPELLATO -
OGGETTO
1 Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 981.2019 pubblicata in data
3.7.2019, Repert. n. 1469/2019 del 04/07/2019, resa nel procedimento iscritto al n. R.G.
970/2015.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.07.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte appellata precisava le seguenti conclusioni: “1)-In via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dai sigg.ri , per violazione dell'art 342 cpc e per tutti i Parte_7 motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello;
2)-Rigettare l'appello proposto dai sigg.ri , perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per tutti i Parte_7 motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello e, conseguentemente, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai sigg.ri con cui si chiede la condanna Parte_7
CP_ del sig. al pagamento della somma di euro 14.800,00, oltre interessi come per legge, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che prescritta, per tutti i motivi esposti nella stessa comparsa di costituzione in appello;
per l'effetto, confermare la sentenza 981/2019, pubblicata il 3 Luglio 2019, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile…, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello;
3)-COre gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge in favore del sottoscritto avv. Giovanni Gattuso e a tal fine si dichiara che il sig. è stato CP_1 ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusto provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria del 14/11/2019 e istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato n° 1435 del
29/10/2019 già in atti”, opponendosi all'ammissione delle richieste istruttorie avversarie e formulando richiesta istruttoria subordinata, come in atto di costituzione che si richiama.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d. l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Come compendiato anche in pronuncia impugnata, con atto di citazione notificato il 26.03.2015
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria gli odierni CP_1 appellanti chiedendo volersi: -accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte di
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6
e consistente nel non aver adempiuto Parte_4 Parte_5 all'obbligazione contrattuale di pagare alla ditta l'intero corrispettivo pattuito per CP_1
2 i lavori eseguiti nell'immobile di loro proprietà e, precisamente, nel non avere corrisposto al CP_ sig. la somma complessiva di € 73.700,00, oltre Iva, quale residuo sulla maggiore somma in accordo di cui erano rimasti debitori (essendo stata corrisposta da diversa parte del dovuto);
2) condannare, per le ragioni sopra esposte, i convenuti Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_6 Parte_4
in solido tra loro, all'adempimento dell'obbligazione contrattuale di Parte_5
CP_ pagamento dell'intero corrispettivo pattuito per i predetti lavori commissionati al e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di quest'ultimo della complessiva somma di € 73.700,00 oltre Iva, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta congrua, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3.) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In fatto precisava che nell'anno 2005, in qualità di titolare dell'impresa edile individuale, aveva stipulato verbalmente un contratto di appalto con e i suoi figli Parte_1 Parte_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_6 relativamente alla esecuzione di lavori edili da realizzarsi nell'immobile Parte_5 di loro proprietà sito in Chianalea di IL, via Zagari n. 44/46.
Come richiamato in sentenza di primo grado, “tali lavori avevano riguardato la realizzazione delle seguenti opere: a) ristrutturazione generale del fabbricato preesistente sito in Chianalea di IL, via Zagari 44/46; b) realizzazione di quattro piani;
c) realizzazione dei solai;
d) lavori di nuova tramezzatura interna;
e) spianamento e pavimentazione del terrazzo di pertinenza;
f) realizzazione di un forno per pizzeria di una cucina e di due bagni con antibagni, previa demolizione dei muri in cemento armato e sbancamento per un'altezza di 1,5 mt.; g) ristrutturazione e messa in sicurezza della scala di accesso alla terrazza esterna di circa 12 mt.
Per 2,5 di larghezza con demolizione dei muri in pietra e realizzazione di nuovi muri in pietra
e mattoni;
3) il prezzo complessivo concordato tra le parti era pari ad € 172.000,00, iva esclusa CP_ (v. preventivo di cui all'allegato n. 1 fasc. di parte attrice); 4) il sig. si era impegnato a far contenere il costo complessivo dei lavori commissionati nella somma di € 138.700,00, iva esclusa, in ragione del pregresso rapporto amichevole esistente con i committenti, il quale prezzo sarebbe stato corrisposto, secondo gli accordi intercorsi tra le parti, con acconti, da versarsi in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
5) i lavori preparatori del cantiere erano iniziati nel mese di settembre 2005, con l'acquisto dei materiali e la posa in opera degli CP_ CP_ stessi;
6) i lavori eseguiti dalla avevano riguardato la ristrutturazione generale degli immobili siti in IL, Via Zagari n. 44/46, la realizzazione dei solai (immobile con particella
3 catastale n. 2038), i lavori di nuova tramezzatura interna (immobile indicato in catasto con la particella n. 314), lo spianamento e la pavimentazione del terrazzo di pertinenza (indicata in catasto con la part. 313), oltre alla ristrutturazione e messa in sicurezza della scala di accesso esterna, tutti svolti in maniera integrale e conforme alle indicazioni della committenza, secondo quanto affermato dal proprio consulente arch. , il quale aveva aggiunto che il Per_1
CP_ corrispettivo complessivamente dovuto al era ammontante ad € 137.260,30; 7) i lavori in questione erano stati ultimati nel settembre del 2006; 8) gli odierni convenuti avevano provveduto al pagamento soltanto di parte degli acconti, rimanendo debitori del resto, in particolare della somma di € 73.700,00”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.06.2015 si costituivano in giudizio le parti convenute formulando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare inammissibile, improcedibile e/o rigettare la domanda avversaria;
2) In via riconvenzionale, condannare
l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, dell'anzidetta somma di euro 14.800,00, nonché delle somme, nella misura qualificanda nel corso del giudizio, per l'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione di tutto quanto malamente eseguito, oltre interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”
Nello specifico, sempre per quanto riportato in pronuncia di primo grado, “i convenuti avevano esposto quanto segue: 1) come indicato da parte attrice nel suo atto introduttivo, i convenuti avevano già provveduto al pagamento della somma di € 65.000,00; 2) avevano provveduto al pagamento in favore delle ditte fornitrici ( , , , Edil Vizzari, CP_3 CP_4 CP_5
Ditta Tripodi corrente in Gioia tauro, corrente in Polistena) della maggior parte CP_2 CP_6
CP_ dei materiali utilizzati dal per l'esecuzione dei lavori de quibus, quali cemento, mattoni, calce idrata, ferro per i balconi, pavimentazione, legname, nonché al pagamento dello sbancamento eseguito dalla corrente in IL, per un ammontare complessivo di CP_7
€ 88.500,00; 4) di conseguenza erano addirittura creditori di € 14.800,00 (importo pari alla differenza tra quanto richiesto dall'attore e quanto pagato dai convenuti ai fornitori) nei confronti dell'odierno attore;
5) inoltre, i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, posto che, come indicato nella propria consulenza di parte, a firma dell'arch. : a) il Per_2 posizionamento dei pilastri non era da considerarsi idoneo;
b) vicino all'ingresso dei vari piani, era risultata la mancanza di un pilastro fondamentale di appoggio all'incrocio di due travi;
c) dentro l'appartamento, nell'incrocio di due travi, era risultata l'assenza di un pilastro di chiusura della maglia;
d) il corpo scala era inidoneo all'uso preposto, poiché le solette dei gradini erano state realizzate totalmente a sbalzo, senza alcun sostegno di travi a ginocchio;
4 e) nel corpo scala era stata constata la presenza di umidità; 6) infine, sul credito preteso dall'attore non era dovuta alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta”.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 186 c.p.c., con ordinanza del 15.02.2017 il giudice di prime cure rigettava le richieste istruttorie e formulava proposta conciliativa alla quale i convenuti non aderivano.
All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di “note finali”, la causa veniva decisa.
Con sentenza oggetto del presente gravame il Tribunale così disponeva: “
1. Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna in solido Parte_1 Parte_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_6 al pagamento in suo favore di € 73.700,00, oltre Iva e interessi legali Parte_5 dalla domanda al saldo;
2. CO , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e al
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_5 pagamento in favore dello Stato delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 7,50% oltre spese anticipate e prenotate a debito”.
In parte motiva veniva chiarito che risultavano “provate ex art. 115 c.p.c.: l'esistenza del rapporto contrattuale;
l'oggetto dell'appalto, corrispondente alle opere indicate nell'atto di citazione;
l'esecuzione di tutte le opere appaltate;
il prezzo complessivo dell'appalto. Invero i convenuti fondano la propria difesa su due sole eccezioni: rilevano di avere in realtà già pagato una somma superiore a quella asserita come residua dall'appaltatore, mediante pagamenti diretti in favore dei fornitori e che le opere sarebbero affette da vizi”.
Veniva, quindi, rigettata l'eccezione di intervenuto pagamento in favore di altri fornitori ed alla per lo sbancamento, ritenendola non provata in mancanza di prova scritta ed CP_7 essendo stata ritenuta inammissibile la prova orale come da ordinanza a verbale del 15.02.2017
e veniva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il diritto a far valere vizi ex art. 1667, co. 3 c.c., oltre che per intervenuta decadenza.
Avverso detta parte dell'indicato provvedimento proponevano gravame gli attuali appellanti eccependone l'erroneità per “eclatante travisamento degli atti processuali” rilevando che la prova testimoniale non ammessa non era volta a dimostrare la corresponsione di somme di CP_ denaro nei confronti del e che gli appellanti non avevano mai dedotto “di aver pagato all'attore la somma di € 73.700,00”, ma era stata formulata al fine di “dimostrare il pagamento diretto da parte loro dei lavori di sbancamento e dei materiali edilizi specificamente indicati nei capitoli di prova, lavori e materiali che, in forza del contratto orale di appalto, sarebbero dovuti essere a carico della Ditta appaltatrice”.
5 Concludevano, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “1) in via istruttoria, ammettere le prove testimoniali così come indicate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. (cfr. la memoria in atti); 2) indi, accogliere la domanda riconvenzionale per la parte con cui si chiede la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 14.800,00, oltre gli interessi legali come per legge. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva per resistere al gravame e chiederne il rigetto, eccependone CP_1 preliminarmente l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito.
Rilevava, inoltre: che le controparti avevano indicato dei “capitoli di prova da 1) a 7) completamente diversi e difformi da quelli articolati nella autentica memoria ex art. 183 VI co. del 2 ottobre 2015 depositata nel giudizio di primo grado, corredandoli di riferimenti specifici di tempi, di soggetti e di altro, di cui risultavano essere assolutamente carenti”; che i pagamenti per cui era stata formulata domanda di parte appellante attenevano a lavori e forniture non ricomprese nel contratto, come da perizia in atti;
che non erano stati provati documentalmente, detti presunti pagamenti in favore di terzi soggetti;
eccepiva la tardività della nuova produzione documentale effettuata in appello (con riferimento a documenti ritenuti mai prodotti nel giudizio di primo grado); impugnava e contestava le richieste istruttorie avversarie “poiché inammissibili, oltre che palesemente infondate” ed, in subordine, chiedeva l'ammissione di prova contraria.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “1)-In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 cpc proposta dagli appellanti, perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2)-Dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dai sigg.ri
[...]
, per violazione dell'art 342 cpc e per tutti i motivi esposti nel presente atto;
3)- Parte_7
Rigettare l'appello proposto dai sig.ri , perché destituito di ogni fondamento Parte_7 giuridico e fattuale per tutti i motivi esposti nel presente atto e, conseguentemente, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai sig.ri con cui si chiede la condanna Parte_7
CP_ del sig. al pagamento della somma di euro 14.800,00, oltre interessi come per legge, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che prescritta, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
per l'effetto, confermare la sentenza 981/2019, pubblicata il 3 Luglio 2019, pronunciata dal
Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile…per tutti i motivi esposti nel presente atto;
4)-COre gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge in favore del sottoscritto difensore avv. Giovanni Gattuso ammesso
6 al patrocinio a spese dello Stato. In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di prova testimoniale così come indicata nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc e formulata dalla difesa degli appellanti nell'atto di appello, perché inammissibile, oltre che palesemente infondata e generica per tutte le motivazioni esposte al punto 3) della presente comparsa. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dagli appellanti si chiede di essere ammessi alla prova del contrario sulle circostanze e con i testi meglio specificati al punto
3) della presente comparsa, che qui intendono integralmente richiamati e trascritti. Sempre in via istruttoria ci si oppone alla produzione documentale presente nel fascicolo di primo grado della parte oggi appellante, ad eccezione della perizia di parte dell'arch. Persona_3
e degli originali degli atti di citazione notificati, ai sensi dell'art. 345 III comma
[...]
c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza depositata il 21.10.2020 questa Corte così provvedeva: “rigetta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata di cui alla premessa;
b) disattesa ogni istanza istruttoria formulata, invita le parti alla precisazione delle conclusioni, fissando a tal fine l'udienza dell'8.4.2021, ore 9,30 con seguito, alla quale rinvia la causa”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, per l'udienza del 01.07.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la parte appellata depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità e violazione del disposto dell'art ex art. 342 c.p.c. come più ampiamente spiegata dalla parte appellata, trovando pacifica applicazione il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn.
7675/2019, 13535/2018, 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del 25/01/2023, ordinanza n.
7 1932/2024), non ritenendosi indispensabile che le deduzioni di parte appellante assumano una determinata forma.
Si ritiene, inoltre, che nel caso in esame l'atto di appello, in una valutazione complessiva ed unitaria, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame della censura sollevata, essendo desumibile una individuazione del punto della sentenza di cui si chiede la riforma, del quantum appellatum e la formulazione del dissenso, ed essendo stato posto questo giudicante in condizione di comprendere il tenore ed i limiti della censura proposta nonché la domanda in atto di appello.
Con riferimento, invece, all'eccezione di inammissibilità relativa alla produzione documentale effettuata dagli appellanti di cui più estesamente in comparsa di costituzione di parte appellata, la stessa è fondata.
In atto di appello risulta indicato quale allegato genericamente il fascicolo di parte di primo grado, che l'appellato eccepisce contenere documenti nuovi e diversi rispetto a quanto prodotto in primo grado.
Invero, in comparsa di costituzione in fascicolo d'ufficio di primo grado degli allora convenuti risultano indicati come allegati “docc. nn. 1-6: atti di citazione notificati;
- doc. n. 7: Relazione di Consulenza tecnica redatta dall'Arch. ”. Persona_4
In memoria ex art. 183 c.p.c. delle stesse parti, nel riportarsi a quanto “richiesto ed eccepito mediante la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale datata 19 giugno
2015”, si chiede “l'ammissione di tutti i documenti indicati nel suddetto atto e cioè: - docc. nn.
1-5: atti di citazione notificati;
- doc. n. 6: relazione di consulenza tecnica redatta dall'Arch.
”. Persona_4
In comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale contenuta nel giudizio di primo grado prodotta dalle parti appellanti nel proprio fascicolo di parte risultano indicati come allegati, pag.7, oltre agli atti di citazione, “doc. n. 7 Relazione di Consulenza tecnica redatta dall'Arch. ; docc. NN 7 ESEGUENTI: DOCUMENTI DISPESA”, ed Persona_4
è stata depositata diversa documentazione corrispondenti a copie di buoni, ricevute di consegna, documenti di trasporto, di cui molti riferiti al Sofi e altri mancanti di attestazione del fornitore, fogli con scritte varie, titoli cambiari ed assegni, conteggi vari, tutti senza indicazione analitica.
Nel corpo dell'atto si da solo conto degli intervenuti pagamenti, senza alcun richiamo ad atti o documenti, né gli stessi vengono dedotti nelle memorie istruttorie.
La detta documentazione non è richiamata specificatamente in sentenza impugnata o in atto di appello, e non è analiticamente indicata nella parte argomentativa dei motivi di gravame.
8 Inoltre, nel presente grado a fronte dell'eccezione avversaria, gli appellanti nulla hanno dedotto a supporto e non vi è dimostrazione che detti documenti siano stati ritualmente prodotti in primo grado mancando un indice foliario con timbro di cancelleria attestante il deposito presso la cancelleria del Tribunale adito.
Pertanto, non risultando provato che i documenti siano già stati depositati in primo grado, può presumersi la produzione come nuova.
Così configurata la stessa è inammissibile ex art. 345 c.p.c. mancando ogni deduzione in relazione all'eventuale impedimento alla produzione nella fase precedente, non avendo le parti appellanti fatto specifico richiamo al contenuto dei documenti e al perché sarebbero indispensabili ai fini della decisione della causa né alla loro esclusiva idoneità a provare la domanda, circostanza che non si ravvisa con evidenza trattandosi anche di ricevute varie in relazione alla quali non è chiaro l'intero contenuto, in molte non vi è in alcune indicazione certa del soggetto emittente, non è indicata una imputazione o meno ai lavori per cui è causa o per i quali non sia già intervenuto pagamento né ad obblighi assunti ed ottemperati a parti diverse CP_ per conto del
La produzione di cui in fascicolo di parte “docc. NN 7” in atti di parte appellanti deve essere dichiarata, pertanto, inammissibile.
In relazione, invece, alle richieste istruttorie relative alla prova per testi come formulata in atto di appello, le stesse sono già state rigettate con ordinanza di questa Corte datata 21.10.2020, in cui è stata disattesa ogni istanza di prova formulata dalle parti.
Non vi è espressa richiesta di revoca o riesame dell'ordinanza resa dalla Corte.
Si evidenzia, altresì, che in fase di precisazione delle conclusioni in primo grado non sono state riproposte per gli appellanti le istanze istruttorie né è stata formulata una richiesta di modifica o di revoca della ordinanza di non ammissione resa nella precedente fase di lite.
In udienza di precisazione delle conclusioni del 03/07/2019, infatti, le parti così esponevano:
“precisano le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa. L'avv. Gattuso insiste anche nelle richieste istruttorie.”
La Corte di Cassazione ha ormai pacificamente ritenuto che quanto rilevato corrisponda ad aver prestato acquiescenza al provvedimento del giudice di prime cure, con tacito abbandono dell'istanza istruttoria, chiarendo che l'onere di riproposizione non è assolto attraverso un richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste - istruttorie e di merito -
9 definitivamente proposte - cfr. Cass. ord.
3.8.2017 n. 19352. Cfr. altresì Cass. ord. 28.9.2017 n.
22709, Cass. ordinanza n. 15029 del 31 maggio 2019 - ciò rispondendo ad esigenze di razionalizzazione e celerità del processo e di rispetto del principio del contraddittorio.
Non è emersa, inoltre, nel corso del giudizio una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria né è stata formulata in altre fasi del giudizio alcuna esplicita istanza di revoca dell'ordinanza indicata, come si evince dal contenuto del verbale del 13.02.2019, primo utile successivo all'ordinanza di non ammissione.
Conseguentemente, la prova tacitamente abbandonata dalla parte non può essere riproposta in appello (es. Cass. 27.6.2012 n.10748, conformi Cass. 27.4.2011 n.9410, Cass. 25157/2008;
Cass. 23574/2007) il che “prescinde dall'indagine sulla volontà delle parti” (Cass. 9410/2011 cit.), per cui se reiterata è inammissibile.
Quanto sopra conferma il disposto nell'ordinanza del 21.10.2020.
Preclusa dunque la possibilità di provare per testimoni le circostanze dell'intervenuto adempimento nei confronti di terzi e stante il difetto di ulteriori elementi di riscontro della prospettazione attorea in merito al medesimo, la domanda come dedotta in conclusioni in appello appare infondata considerato che l'esistenza di un credito residuo rispetto a quanto già oggetto di eccezione estintiva in relazione all'obbligazione di pagamento in contratto di appalto attraverso versamenti effettuati a terzi per conto dell'appaltatore e rientranti nelle somme ancora dovute e non ricomprese in quanto si indicano già corrisposte, andava provata con onere posto a carico delle parti che propongono l'eccezione e la domanda riconvenzionale.
Si ritiene, comunque, che ciò non preclude l'esame delle doglianze concernenti l'errata valutazione operata dal primo giudice circa l'ammissibilità delle stesse prove e, pertanto, della correttezza della decisione di primo grado sul punto.
Inoltre, si rileva preliminarmente che la domanda in appello è limitata alla sola richiesta riconvenzionale “per la parte con cui si chiede la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 14.800,00”.
Chiarendosi che il motivo di gravame attiene solo alla errata determinazione del giudice di prime cure in relazione alla non ammissione delle richieste istruttorie proposte dalle parti convenute in primo grado, si osserva che in sentenza impugnata sono stati correttamente applicati i criteri di ammissibilità delle prove.
Infatti, con memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 gli odierni appellanti hanno chiesto l'ammissione
“alla prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “Vero che ho fornito ai convenuti il cemento ed i mattoni per l'esecuzione dei lavori nell'immobile di loro proprietà, sito in Chianalea di
IL (RC), Via Zagari, n. 44/46” ; 2) “vero che per la fornitura dei materiali indicati nel
10 capitolo n. 1 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 2.800,00” (teste - 3) Testimone_1
“vero che ho fornito ai convenuti il cemento e le tegole per l'esecuzione dei lavori nell'immobile di loro proprietà, sito in Chianalea di IL (RC), Via Zagari, n. 44/46”; 4) “vero che per la fornitura dei materiali indicati nel capitolo n. 3 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 6.000,00” (teste . ); 5) “vero che ho fornito ai convenuti mattoncini per Testimone_2 rifiniture per l'esecuzione dei lavori nell'immobile di loro proprietà , sito in Chianalea di IL
(RC), Via Zagari, n. 44/46” ; 6) “vero che per la fornitura del materiale indicato nel capitolo
n. 5 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 3.000,00” (testi e Testimone_3 Tes_4
); 7) “vero che ho fornito ai convenuti le mattonelle per l'esecuzione dei lavori
[...] nell'immobile di loro proprietà, sito in Chianalea di IL (RC), Via Zagari, n. 44/46” ; 8)
“vero che per la fornitura dei materiali indicati nel capitolo n. 7 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 4.000,00” (teste ); 9) “vero che ho effettuato per i convenuti i Testimone_5 lavori di sbancamento nell'immobile di loro proprietà , sito in Chianalea di IL (RC), Via
Zagari, n. 44/46”; 10) “vero che per i lavori indicati nel capitolo n. 9 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 45.500,00” (teste ); 11) “vero che ho fornito ai convenuti ferro Testimone_6
e ringhiere per l'esecuzione dei lavori nell'immobile di loro proprietà , sito in Chianalea di
IL (RC), Via Zagari, n. 44/46” ; 12) “vero che per la fornitura dei materiali indicati nel capitolo n. 11 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 2.600,00” (teste Tripodi); 13) “ vero che ho fornito ai convenuti il calcestruzzo per “solette” per l'esecuzione dei lavori nell'immobile di loro proprietà , sito in Chianalea di IL (RC), Via Zagari, n. 44/46; 14)
“vero che per la fornitura del materiale indicato nel capitolo n. 13 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 21.500,00 ” (teste ; 15) “ vero che ho fornito ai convenuti le Testimone_7 mattonelle per pavimento esterno per l'esecuzione dei lavori nell'immobile di loro proprietà , sito in Chianalea di IL (RC), Via Zagari, n. 44/46”; 16) “vero che per la fornitura del materiale indicato nel capitolo n. 15 ho ricevuto dai convenuti la somma di € 3.100,00” (teste
)”. Testimone_8
Come in verbale di udienza del 15.02.2017, il giudice ha rigettato la richiesta rilevando
“l'inammissibilità ed irrilevanza della prova orale richiesta in quanto formulata genericamente
(perché non contenente riferimenti precisi di tempi e luoghi) ed attinente in parte a circostanze da provarsi documentalmente (pagamenti di somme)”.
In sentenza impugnata, in merito, si espone che i “convenuti hanno eccepito l'intervenuto pagamento delle restanti somme dovute e anche di somme ulteriori a quelle originariamente pattuite in favore dei fornitori dei materiali attraverso i quali sono stati eseguiti i lavori, nonché dell'attività di sbancamento eseguita dalla corrente in IL. Tale eccezione è CP_7
11 infondata e deve essere rigettata. Infatti, nessuna prova hanno dato i convenuti di quanto dedotto a sostegno dell'infondatezza della domanda di parte avversaria”.
Ebbene, in atto di impugnazione si censura la pronuncia per travisamento dei fatti riportandosi capi di prova da n. 1 a n. 7 differenti da quelli in memoria ex art. 183 c.p.c. e si eccepisce che il Tribunale si sarebbe determinato avendo erroneamente ritenuto che la prova sarebbe stata CP_
“tendente a dimostrare di avere pagato la somma accreditata dal , e cioè € 73.700,00”, mentre i testi “avrebbero dovuto confermare il pagamento delle somme indicate nei capitoli da
n. 1 a n. 7 della memoria ex art. 183, comma VI,, n, 2, c.p.c. da parte dei , a Parte_8 conferma delle note di spesa da ciascuna delle Ditte fornitrici emesse e contenute nel fascicolo di parte di prime cure”,
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
In primo luogo, si ribadisce che i capi di prova indicati in atto di appello non sono conformi a quelli presenti nelle memorie in fascicolo telematico di primo grado e che le allegazioni nuove sono inammissibili, come prima indicato.
Inoltre, il motivo di appello è del tutto avulso dalla ratio decidendi come esposta in sentenza impugnata e le motivazioni del decisum appaiono differenti rispetto alla lettura fatta propria dagli appellanti e censurata, considerato che il Tribunale non ha solo precisato che “stante la natura delle circostanze allegate dai convenuti, corrispondenti all'intervento di pagamenti in adempimento della propria prestazione nascente dall'appalto oggetto di questo giudizio, questi avrebbero dovuto provvedere al deposito di prova scritta che attestasse quanto indicato nei propri scritti difensivi. Invece, i convenuti si sono limitati a domandare l'ammissione di prova orale su tali pagamenti, che è stata ritenuta inammissibile da questo Giudice con l'ordinanza
a verbale del 15.02.2017, in ragione del fatto che i pagamenti di così ingenti somme (più di
80.000,00) dovevano essere provati per iscritto”, ma ha chiarito che la pronuncia era resa in relazione all' eccepito intervenuto “pagamento delle restanti somme dovute e anche di somme ulteriori a quelle originariamente pattuite in favore dei fornitori dei materiali attraverso i quali sono stati eseguiti i lavori, nonché dell'attività di sbancamento eseguita dalla CP_7 corrente in IL”, così come emerge dall'intero provvedimento e dal richiamo agli atti di causa. Dall'esame, quindi, dell'intera sentenza si evince che la decisione attiene alla richiesta CP_ di prova dei pagamenti asseritamente effettuati verso terzi come indicato e non verso il
Da ciò l'infondatezza del gravame.
Inoltre, la pronuncia al riguardo, nella parte in cui prevede la necessità di prova scritta, non doveva essere supportata da più ampia e diversa motivazione, in adesione al principio dettato dalla Suprema Corte secondo cui ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite
12 di valore previsto per la prova testimoniale dall'art. 2721 comma 1 cod. civ. non è tenuto ad esporre le ragioni del rigetto essendosi determinato nel limite fisiologico di ammissibilità, essendo tenuto, invece, a motivare sulle eventuali diverse ragioni per le quali avrebbe ritenuto derogare al limite ex art. 2721 co. 2 c.c..
Le previsioni in art. 2721 c.c. possono, infatti, essere diversamente considerate solo in caso di sussistenza di ulteriori elementi quali un principio prova per iscritto, che in fase di primo grado non è stato dimostrato essere stato fornito, o di impossibilità, parimenti non dedotta.
Nel caso di specie l'inammissibilità appare anche giustificata dalla mancanza di elementi certi circa il tempo ed il luogo dei pagamenti, dei mezzi utilizzati per il presunto adempimento, della fonte della provvista, della particolarità della “qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza” prevista dalla norma. Inoltre, la richiesta di prova ha esulato dalla circostanza che i lavori attinenti al materiale indicato rientrassero nell'oggetto del contratto e CP_ avrebbero dovuto essere posti a carico del o che fosse esistito un accordo di pagamento diretto al terzo, tutte circostanze non dimostrate.
In senso analogo si è statuito sulla inammissibilità per genericità dei capitoli di prova in parte della pronuncia non oggetto di specifica impugnazione e da condividere poiché le prove per testi relative alla corresponsione di somme di denaro devono essere specifiche e conducenti, devono contenere il riferimento alle modalità di pagamento, alla collocazione, esatta ed univoca, nel tempo e nello spazio di tale pagamento.
Anche nell'atto di appello è mancata l'indicazione di una contestualizzazione di tempo e di luogo degli asseriti pagamenti, non sono state evidenziate particolari qualità delle parti o una specifica natura del contratto né circostanze che possano supportare la presunzione di intervenuto pagamento in modalità non documentabile, anche in considerazione degli importi indicati, e non vi è indicazione di fatture attestanti i pagamenti e le imputazioni, non vi sono deduzioni in merito all'incontro delle volontà negoziali dei contraenti ed all'eventuale accordo di pagamento al terzo quale convenzionalmente pattuito.
La cesura in relazione alla statuita mancanza di necessaria prova scritta è, quindi, infondata e l'appello va rigettato con conferma della sentenza nella parte oggetto di impugnazione.
Atteso il rigetto dell'appello, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va pronunciata la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata.
Atteso che quest'ultima ha richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio a carico dello Stato, come da provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria in atti, la liquidazione delle competenze di lite si dispone direttamente a favore dello Stato ex art. 133
13 D.P.R. n. 115/02, senza il dimezzamento di cui all'art. 130 T.U. cit. operante solo per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa posto a carico dell'IO (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 777/2021).
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto al valore della domanda (indicato come corrispondente alla sola richiesta riconvenzionale riproposta con condanna dell'attore al pagamento della somma di € 14.800,00) nella misura corrispondente ai minimi tariffari, che si ritengono equi considerate la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, pari a complessive € 2.906,06 - di cui
€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed € 956,00 per la fase decisionale-, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e contro , avverso la sentenza Parte_5 Parte_6 CP_1 del Tribunale di Reggio Calabria n. 981.2019 pubblicata in data 3.7.2019, Repert. n. 1469/2019 del 04/07/2019, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 970/2015, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna le parti appellanti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro € 2.906,06 oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 31.10.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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