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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.622 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA LOGUDORO, 3/B in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv.
PIREDDA ANTONELLA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 40 in SASSARI, presso lo studio dell'Avv. RISI
ROBERTO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa delle condizioni di separazione
Pagina 1 del Tribunale di Oristano del 23.6.2021 concernenti il minore : Persona_1
1) il padre verserà entro il giorno 25 di ogni mese quale contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 450,00 con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate qualora non necessitate.
2) Il sig. si impegna a rinunciare alla quota di propria spettanza dell'assegno unico CP_1
universale
3) spese di lite integralmente compensate ”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da e Parte_1 [...]
“ CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, ha instaurato il giudizio per la Parte_1
modifica delle condizioni di separazione stabilite tra lo stesso e CP_1
In particolare, i coniugi hanno contratto matrimonio in ASSEMINI il 23/02/2013 e dalla loro unione
è nato a [...] il [...] il figlio Per_1
Con decreto emesso in data 21.6.2021 dal Tribunale di Oristano è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni che di seguito si riportano: di letto e di mensa con obbligo di reciproco rispetto;
- Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi che assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore mentre solo per le questioni di ordinaria amministrazione decideranno singolarmente;
- La casa coniugale è assegnata alla ricorrente presso cui ha collocazione prevalente e residenza il figlio minore, mentre il resistente se ne è già allontanato;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, all'esito della cessazione dell'odierna misura cautelare in atto di divieto di avvicinamento anche al minore oltre che alla ricorrente, secondo accordi tra i coniugi ed in difetto secondo i seguenti tempi: nei fine settimana alternati dalle ore 14,00 dopo pranzo del sabato fino alla domenica sera alle ore 21,00, prendendolo e riaccompagnandolo a casa;
nei fine settimana in cui il figlio starà con il padre martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 21 dopo cena, prendendolo e riaccompagnandolo a casa;
nelle restanti settimane, il lunedì, mercoledì e venerdì con le stesse modalità predette;
durante le festività, alternandole tra loro ed invertendole l'anno successivo;
in periodo estivo, almeno tre settimane anche non continuative per ciascun genitore da concordare entro il 1 giugno e nei restanti periodi secondo il calendario settimanale già previsto;
- Il padre
Pagina 2 verserà entro il 30 del mese mediante bonifico bancario o equivalente, euro 300,00 mensili oltre assegni familiari per il mantenimento del figlio oltre rivalutazione istat annuale ed oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, salvo urgenze e spese necessarie, e poi documentate;
- Il resistente verserà altresì euro 200,00 per il mantenimento della moglie secondo le predette modalità per un periodo di mesi sei, da luglio a dicembre 2021, onde consentire alla stessa un congruo lasso di tempo per trovare una propria occupazione;
- Il resistente si impegna a versare anche il canone di locazione della ricorrente ove la medesima lasci la casa coniugale al marito e ciò per un tempo massimo di mesi 12 e con un tetto massimo di euro 500,00 mensili;
il resistente presta sin da ora il consenso al trasferimento della moglie e del figlio purchè nell'ambito delle province di Oristano o di Nuoro;
- Il resistente si impegna a versare gli arretrati degli assegni familiari spettanti agli altri due figli minori avuti dalla moglie da precedenti relazioni affettive, da oggi in poi percepiti, ove corrisposti dal proprio datore di lavoro;
- Le parti si impegnano a dividere di comune accordo i beni mobili che attualmente arredano la casa coniugale in caso di trasferimento della ricorrente in altra abitazione”.
Parte ricorrente, in particolare, ha dedotto che l'importo del contributo al mantenimento era stato concordato nella misura di 300,00 euro mensili in considerazione dei redditi del padre (essendo lei casalinga), dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore e dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, tuttavia il resistente non aveva mai rispettato i tempi di permanenza del minore presso di sé, facendo così gravare interamente sulla stessa gli obblighi di cura Pt_1
e assistenza del figlio oltre che il maggior peso economico derivante dal mantenimento diretto. Ha, inoltre, dedotto che il non aveva mai versato nemmeno la sua quota parte di spese CP_1
straordinarie.
Quali ulteriori circostanze sopravvenute, la ha dedotto che la situazione si era Pt_1 ulteriormente aggravata di recente a seguito della diagnosi di “Disturbo specifico dell'apprendimento della lettura con compromissione dell'organizzazione dell'espressione scritta di grado lieve e del calcolo” formulata dalla Neuropsichiatria di Macomer che aveva preso in carico il minore;
inoltre, ella ha rappresentato che il era stato assunto come autotrasportatore presso CP_1
la società AD-LOG GROUP SRL, con sede legale a EG (p.iva ) ed aveva P.IVA_1
incrementato i propri redditi arrivando a guadagnare 2.300.00/2.400,00 euro mensili, laddove ella – non avendo ancora reperito un'occupazione - aveva ottenuto, nel corso del 2022, il reddito di cittadinanza dell'importo di 600,00 euro mensili trasformato poi a decorrere dal mese di gennaio del
2024 in reddito di inclusione per un importo di 400,00 euro mensili ai quali si aggiungeva l'assegno unico per la famiglia di 370,00 euro.
Pagina 3 Infine, la ricorrente ha dato atto della pendenza innanzi a questo Tribunale del procedimento iscritto al n. RG 935/2022-1 relativo alla richiesta di sospensione dalla responsabilità genitoriale del
, disposta con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, trasferito per competenza al CP_1
Tribunale di Oristano.
La sig.ra ha quindi richiesto di disporre un contributo in suo favore al mantenimento del Pt_1
figlio pari a euro 600,00 mensili, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate qualora non necessitate, nonché la condanna del al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie documentate CP_1
(mediche e di istruzione) sostenute in via esclusiva dalla ricorrente.
Si è costituito il resistente, il quale ha eccepito di svolgere il lavoro di autotrasportatore già al tempo in cui venne raggiunto l'accordo di separazione, per cui non si era verificato nessun fatto nuovo rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione dell'omologa di separazione tale da giustificare la modifica richiesta, né vi era stato un miglioramento significativo delle condizioni economiche dell'obbligato tale da giustificare la richiesta di una somma corrispondente al doppio di quella prevista in sede di accordo.
Ulteriormente, il ha dato atto che con ricorso congiunto del 3.08.2022, nel procedimento CP_1
iscritto al n. 935/22 presso il Tribunale di Oristano, i coniugi avevano concordemente chiesto lo scioglimento del matrimonio affermando di aver concordato un assegno mensile per il mantenimento del minore pari a euro 350,00, somma grandemente inferiore a quella odiernamente richiesta;
egli ha evidenziato che il procedimento si era concluso con il rigetto della domanda di divorzio congiunto a seguito della revoca del consenso da parte della IG.ra . Pt_1
Infine, il ha contestato il mancato rispetto dei tempi di permanenza e il mancato versamento CP_1
delle spese straordinarie.
Egli ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda o la previsione di un assegno in misura non superiore a euro 350,00.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 28.11.2024; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse, corrispondente alle conclusioni conformi sopra riportate.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Pagina 4 Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Invero, unico profilo oggetto della richiesta di modifica nel presente procedimento è quello relativo all'importo dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
gravante sul . Nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione è necessario CP_1 verificare se sia sopravvenuta un'effettiva modifica della situazione di fatto esistente all'epoca della pronuncia, con conseguente mutamento delle circostanze di cui il Tribunale aveva tenuto conto nell'adozione del provvedimento.
In sede di revisione, infatti, il giudice non può procedere a una rinnovata e autonoma ponderazione dei presupposti originari che avevano fondato, a suo tempo, l'assunzione dei provvedimenti relativi alle condizioni del divorzio, bensì è tenuto a limitarsi all'accertamento del sopravvenuto mutamento delle condizioni personali o economiche degli ex coniugi o dei figli.
Nel caso di specie, il peggioramento delle condizioni di salute di al quale è stato Per_1
diagnosticato dalla Neuropsichiatria di Macomer che lo aveva preso in carico un “disturbo specifico dell'apprendimento della lettura con compromissione dell'organizzazione dell'espressione scritta di grado lieve e del calcolo” (doc. 5), giustifica l'incremento delle spese necessarie per seguire ordinariamente il minore, alla luce delle sue attuali maggiori esigenze;
inoltre, la circostanza di una nuova assunzione del resistente non è stata specificamente contestata, essendosi egli semmai limitato a eccepire di svolgere la medesima professione di autotrasportatore così come al tempo delle separazione;
d'altra parte, lo stesso ha dato atto di aver concordato in sede di CP_1
presentazione di ricorso congiunto di divorzio un assegno maggiore di quello previsto in separazione, sebbene poi la successiva domanda non sia stata accolta.
Proprio l'esito del rigetto del divorzio congiunto ha originato la nascita del procedimento RG
935/2022-1 relativo alla richiesta di sospensione dalla responsabilità genitoriale del , CP_1 nell'ambito del quale sono attualmente in corso le indagini peritali;
la peculiare vicenda del predetto procedimento, sorto in conseguenza della trasmissione del fascicolo prima pendente presso il
Tribunale per i Minorenni, riunito alla causa di divorzio e successivamente riassegnato sulla
Pagina 5 restante domanda relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale, consente l'autonoma definizione della presente causa, instaurata in via indipendente.
Invero, come anticipato, i profili relativi all'obbligo di contribuzione del padre al mantenimento sono l'unico oggetto dell'odierno giudizio e non attengono agli ulteriori profili relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale che saranno definiti nel succitato giudizio riassegnato.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, a parziale modifica del decreto di omologa delle condizioni di separazione del 23.6.2021 emesso dal Tribunale di Oristano, definitivamente decidendo, sull'accordo tra le parti:
1) dispone che versi entro il giorno 25 di ogni mese in favore di , CP_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento del figlio , la somma di euro 450,00 con Persona_1
decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate qualora non necessitate;
2) prende atto che si impegna a rinunciare alla quota di propria spettanza CP_1 dell'assegno unico universale
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
18/03/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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