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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12153/2023 R.G., avente ad oggetto “impugnazione di deliberazione condominiale”, promossa da:
Avv. Morgese, in proprio ex art. 86 c.p.c; Pt_1
Attrice contro
in persona dell'amministratorepro tempore, con Controparte_1 il patrocinio dell'Avv. Paolo Cafagna,
Convenuto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.3.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. Elvira Morgese ha impugnato ex art. 1137 c.c. la deliberazione del 7.9.2023 assunta dall'assemblea del trasmessale Controparte_1 dall'amministratore con pec del 21.9.2023 e avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione del bilancio consuntivo 2022, da cui emerge un debito dell'attrice per l'anno 2022 pari ad €
2.372,95, di cui € 889,41 per spese individuali, di cui non è dato comprendere la causale.
In particolare, l'attrice ha avanzato le seguenti censure:
1- la voce “spese individuali” non giustifica in alcun modo le spese addebitate pari ad €
889,41; mancata applicazione del criterio di cassa;
2- violazione del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo, stabilito in 180 giorni dalla fine dell'esercizio, così come previsto dall'art. 1130 c.c.
Pertanto, l'attrice ha chiesto di annullare la deliberazione, previa sospensione dell'efficacia pagina 1 di 6 esecutiva.
Il si è costituito in giudizio, eccependo il Controparte_2
mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex D. lgs. n. 28/2010 ss.mm.ii. e contestando le avverse difese, ragion per cui, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
Con ordinanza depositata il 13.3.2024, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di pari data, è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della deliberazione impugnata e sono stati assegnati i termini per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 25.9.2024, fissata per il prosieguo, è stato disposto il rinvio all'udienza del 4.12.2024, a seguito di istanza di parte attrice. All'udienza del 4.12.2024 è stato disposto il rinvio all'udienza dell'11.12.2024 a seguito di istanza di parte attrice.
All'udienza dell'11.12.2024 l'attrice ha dedotto sia di non aver presentato tempestivamente
(secondo quanto ordinato con l'ordinanza depositata il 13.3.2024) la domanda di mediazione sia di aver presentato una domanda di mediazione cumulativa relativamente al presente giudizio ed al successivo giudizio concernente l'impugnazione della deliberazione assembleare con cui è stato approvato il bilancio 2023, instando per la riunione dei due giudizi;
inoltre, alla predetta udienza, il convenuto ha insistito per la CP_1
declaratoria di improcedibilità della domanda, attesa la mancata attivazione della domanda di mediazione nel termine, ritenuto perentorio, assegnato dal Giudice. All'esito, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno depositato il verbale di mediazione in data 19.3.2025 ed all'udienza di pari data hanno discusso la causa, riportandosi alle rispettive difese.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata la richiesta dell'attrice di riunione del presente giudizio (ove è impugnata l'approvazione del bilancio 2022) a quello relativo all'impugnazione della deliberazione assembleare con cui è stato approvato il bilancio
2023, trattandosi di deliberazioni assembleari concernenti bilanci diversi.
Sempre in via preliminare, va osservato che la causa è stata rinviata per la decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 171 ter c.p.c., atteso che la decisione è di pronta soluzione e fermo restando che – in forza del combinato disposto degli artt. 187 c.p.c. e 80 bis disp. att. c.p.c. – in ogni caso l'eventuale richiesta della parte di concessione dei predetti termini non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare pagina 2 di 6 le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (cfr. Cass. n. 7474/2017, relativa ai termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., ma estendibile per eadem ratio ai termini ex art. 171 ter c.p.c).
Occorre ora pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dal convenuto. CP_1
Con ordinanza depositata il 13.3.2024 l'attrice è stata onerata di esperire il procedimento di mediazione, posto che la presente controversia verte in materia condominiale, in ordine alla quale l'art. 5 c. 1 D. lgs. n. 28/2010 prevede l'esperimento del procedimento di mediazione come obbligatorio, a pena di improcedibilità della domanda.
La stessa attrice ha ammesso (cfr. verbale di udienza dell'11.12.2024) di non aver avviato tempestivamente (ossia entro il termine assegnato con l'ordinanza depositata il 13.3.2024) il procedimento di mediazione, affermando, altresì, di aver presentato una domanda di mediazione cumulativa relativamente al presente giudizio ed al successivo giudizio concernente l'impugnazione della deliberazione assembleare con cui è stato approvato il bilancio 2023.
A fronte di tanto, il convenuto ha chiesto pronunciarsi l'improcedibilità della CP_1
domanda, in considerazione della natura perentoria del termine assegnato dal Giudice per avviare la mediazione, mentre l'attrice si è opposta a tale richiesta, in considerazione della natura non perentoria del predetto termine.
Sul punto, di recente la giurisprudenza di legittimità ha statuito la natura non perentoria del termine in questione (cfr. Cass. n. 9102/2023, che ha esteso tale soluzione alla mediazione obbligatoria ex lege, atteso che la precedente Cass. n. 40035/2021 aveva stabilito la natura non perentoria del termine nel caso di mediazione demandata dal
Giudice).
Pertanto, la domanda non è improcedibile e la relativa eccezione va rigettata.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
Come già osservato con l'ordinanza depositata il 13.3.2024 con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della deliberazione assembleare oggetto di impugnazione, i motivi di censura risultano infondati.
Quanto al motivo n. 1 (la voce “spese individuali” non giustifica in alcun modo le spese pagina 3 di 6 addebitate pari ad € 889,41; mancata applicazione del criterio di cassa), secondo la giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di preventiva informazione dei condomini, in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, risponde alle finalità di far conoscere ai convocati l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, discendendone che, in considerazione della ratio dell'avviso di convocazione, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto di informazione dei condomini circa l'oggetto della delibera, l'amministratore non è obbligato a depositare integralmente la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, ma è soltanto tenuto a permettere ai condomini, che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile in modo tale da soddisfare il diritto di informazione della regolarità della contabilità (Cass. n. 33038/2018); nella specie, non risulta che l'attrice si sia rivolta preventivamente all'amministratore al fine di conoscere i giustificativi del debito.
Inoltre, sono rimaste incontestate la ricostruzione dei fatti e la giustificazione operate dal convenuto in ordine alle predette spese;
in particolare, il sul punto CP_1 CP_1 ha dedotto e dimostrato che l'attrice riveste lo status di condomina dell'ente convenuto in quanto comproprietaria di un'unità immobiliare facente parte del fabbricato di Via De
Rossi n. 57 con il Sig. (per la quota di ½ ciascuno: cfr. all. 3 alla Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta); a seguito del mancato pagamento degli oneri condominiali in relazione alla predetta unità immobiliare, il richiedeva ed CP_1
otteneva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3516/2020 del Giudice di Pace di notificato all'odierna attrice in data 8.10.2020 in uno ad atto di precetto (cfr. all. CP_1
4); alla notifica del titolo seguivano le ulteriori attività di deposito istanza 492 bis c.p.c. e pignoramento presso terzi;
successivamente, atteso il perdurare del mancato pagamento di oneri condominiali relativi all'unità immobiliare di proprietà il Parte_2
condominio richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
5054/2021 notificato al comproprietario Sig. in data 5.1.2022 (cfr. all. 5); Controparte_3
a seguito delle ridette attività espletate in favore del condominio, il difensore di quest'ultimo emetteva le fatture n. 676/2021 e 730/2022 (cfr. all. 6) rispettivamente per
“spese di iscrizione a ruolo d.i. c/ Morgese Elvira nRG 6491/2020, Diritti di copia, spese di notifica atto di precetto, spese di iscrizione a ruolo 492 bis cpc, spese per deposito pignoramento presso terzi” e per “spese iscrizione a ruolo, precetto, deposito pignoramento immobiliare, visura ipotecaria ed iscrizione a ruolo pignoramento immobiliare c/ CP_3
pagina 4 di 6 ”. CP_3
Pertanto, atteso che è legittima la delibera condominiale che in via ricognitiva addebiti al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del in un CP_1
provvedimento giudiziale (cfr. Cass. n. 751/2016), ne deriva che le poste addebitate in capo alla attrice risultano essere spese legali relative ad attività giudiziali, ed in CP_4
quanto tali correttamente imputabili in solido in capo ai condomini morosi.
Inoltre, in ordine a quanto dedotto dall'attrice circa il fatto che il rendiconto non sia stato redatto secondo il criterio di cassa, la relativa censura va disattesa: invero, il Codice civile non impone di redigere il rendiconto condominiale esclusivamente secondo il criterio di cassa, piuttosto che in ossequio a quello di competenza ovvero per commistione di entrambi i criteri.
Quanto al motivo n. 2 (violazione del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo, stabilito in 180 giorni dalla fine dell'esercizio, così come previsto dall'art. 1130 c.c), esso non concerne la legittimità/validità della deliberazione assembleare, quanto un motivo di revoca dell'amministratore, ragion per cui la censura è infondata in questa sede.
Alla luce di tanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
In considerazione dell'esito del giudizio, il regime delle spese processuali segue la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c., provvedendosi alla relativa liquidazione come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. [tabella n. 2; scaglione n. 4, in considerazione del valore della controversia, dichiarato in euro 48,587,15, con riferimento al valore dell'intera deliberazione impugnata (cfr. Cass. n. 25721/2023); con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate, della ridotta attività difensiva e dell'assenza di attività istruttoria giudiziale].
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda;
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore del CP_1
convenuto, liquidate in complessivi euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12153/2023 R.G., avente ad oggetto “impugnazione di deliberazione condominiale”, promossa da:
Avv. Morgese, in proprio ex art. 86 c.p.c; Pt_1
Attrice contro
in persona dell'amministratorepro tempore, con Controparte_1 il patrocinio dell'Avv. Paolo Cafagna,
Convenuto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.3.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. Elvira Morgese ha impugnato ex art. 1137 c.c. la deliberazione del 7.9.2023 assunta dall'assemblea del trasmessale Controparte_1 dall'amministratore con pec del 21.9.2023 e avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione del bilancio consuntivo 2022, da cui emerge un debito dell'attrice per l'anno 2022 pari ad €
2.372,95, di cui € 889,41 per spese individuali, di cui non è dato comprendere la causale.
In particolare, l'attrice ha avanzato le seguenti censure:
1- la voce “spese individuali” non giustifica in alcun modo le spese addebitate pari ad €
889,41; mancata applicazione del criterio di cassa;
2- violazione del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo, stabilito in 180 giorni dalla fine dell'esercizio, così come previsto dall'art. 1130 c.c.
Pertanto, l'attrice ha chiesto di annullare la deliberazione, previa sospensione dell'efficacia pagina 1 di 6 esecutiva.
Il si è costituito in giudizio, eccependo il Controparte_2
mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex D. lgs. n. 28/2010 ss.mm.ii. e contestando le avverse difese, ragion per cui, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
Con ordinanza depositata il 13.3.2024, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di pari data, è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della deliberazione impugnata e sono stati assegnati i termini per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 25.9.2024, fissata per il prosieguo, è stato disposto il rinvio all'udienza del 4.12.2024, a seguito di istanza di parte attrice. All'udienza del 4.12.2024 è stato disposto il rinvio all'udienza dell'11.12.2024 a seguito di istanza di parte attrice.
All'udienza dell'11.12.2024 l'attrice ha dedotto sia di non aver presentato tempestivamente
(secondo quanto ordinato con l'ordinanza depositata il 13.3.2024) la domanda di mediazione sia di aver presentato una domanda di mediazione cumulativa relativamente al presente giudizio ed al successivo giudizio concernente l'impugnazione della deliberazione assembleare con cui è stato approvato il bilancio 2023, instando per la riunione dei due giudizi;
inoltre, alla predetta udienza, il convenuto ha insistito per la CP_1
declaratoria di improcedibilità della domanda, attesa la mancata attivazione della domanda di mediazione nel termine, ritenuto perentorio, assegnato dal Giudice. All'esito, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno depositato il verbale di mediazione in data 19.3.2025 ed all'udienza di pari data hanno discusso la causa, riportandosi alle rispettive difese.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata la richiesta dell'attrice di riunione del presente giudizio (ove è impugnata l'approvazione del bilancio 2022) a quello relativo all'impugnazione della deliberazione assembleare con cui è stato approvato il bilancio
2023, trattandosi di deliberazioni assembleari concernenti bilanci diversi.
Sempre in via preliminare, va osservato che la causa è stata rinviata per la decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 171 ter c.p.c., atteso che la decisione è di pronta soluzione e fermo restando che – in forza del combinato disposto degli artt. 187 c.p.c. e 80 bis disp. att. c.p.c. – in ogni caso l'eventuale richiesta della parte di concessione dei predetti termini non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare pagina 2 di 6 le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (cfr. Cass. n. 7474/2017, relativa ai termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., ma estendibile per eadem ratio ai termini ex art. 171 ter c.p.c).
Occorre ora pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dal convenuto. CP_1
Con ordinanza depositata il 13.3.2024 l'attrice è stata onerata di esperire il procedimento di mediazione, posto che la presente controversia verte in materia condominiale, in ordine alla quale l'art. 5 c. 1 D. lgs. n. 28/2010 prevede l'esperimento del procedimento di mediazione come obbligatorio, a pena di improcedibilità della domanda.
La stessa attrice ha ammesso (cfr. verbale di udienza dell'11.12.2024) di non aver avviato tempestivamente (ossia entro il termine assegnato con l'ordinanza depositata il 13.3.2024) il procedimento di mediazione, affermando, altresì, di aver presentato una domanda di mediazione cumulativa relativamente al presente giudizio ed al successivo giudizio concernente l'impugnazione della deliberazione assembleare con cui è stato approvato il bilancio 2023.
A fronte di tanto, il convenuto ha chiesto pronunciarsi l'improcedibilità della CP_1
domanda, in considerazione della natura perentoria del termine assegnato dal Giudice per avviare la mediazione, mentre l'attrice si è opposta a tale richiesta, in considerazione della natura non perentoria del predetto termine.
Sul punto, di recente la giurisprudenza di legittimità ha statuito la natura non perentoria del termine in questione (cfr. Cass. n. 9102/2023, che ha esteso tale soluzione alla mediazione obbligatoria ex lege, atteso che la precedente Cass. n. 40035/2021 aveva stabilito la natura non perentoria del termine nel caso di mediazione demandata dal
Giudice).
Pertanto, la domanda non è improcedibile e la relativa eccezione va rigettata.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
Come già osservato con l'ordinanza depositata il 13.3.2024 con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della deliberazione assembleare oggetto di impugnazione, i motivi di censura risultano infondati.
Quanto al motivo n. 1 (la voce “spese individuali” non giustifica in alcun modo le spese pagina 3 di 6 addebitate pari ad € 889,41; mancata applicazione del criterio di cassa), secondo la giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di preventiva informazione dei condomini, in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, risponde alle finalità di far conoscere ai convocati l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, discendendone che, in considerazione della ratio dell'avviso di convocazione, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto di informazione dei condomini circa l'oggetto della delibera, l'amministratore non è obbligato a depositare integralmente la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, ma è soltanto tenuto a permettere ai condomini, che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile in modo tale da soddisfare il diritto di informazione della regolarità della contabilità (Cass. n. 33038/2018); nella specie, non risulta che l'attrice si sia rivolta preventivamente all'amministratore al fine di conoscere i giustificativi del debito.
Inoltre, sono rimaste incontestate la ricostruzione dei fatti e la giustificazione operate dal convenuto in ordine alle predette spese;
in particolare, il sul punto CP_1 CP_1 ha dedotto e dimostrato che l'attrice riveste lo status di condomina dell'ente convenuto in quanto comproprietaria di un'unità immobiliare facente parte del fabbricato di Via De
Rossi n. 57 con il Sig. (per la quota di ½ ciascuno: cfr. all. 3 alla Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta); a seguito del mancato pagamento degli oneri condominiali in relazione alla predetta unità immobiliare, il richiedeva ed CP_1
otteneva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3516/2020 del Giudice di Pace di notificato all'odierna attrice in data 8.10.2020 in uno ad atto di precetto (cfr. all. CP_1
4); alla notifica del titolo seguivano le ulteriori attività di deposito istanza 492 bis c.p.c. e pignoramento presso terzi;
successivamente, atteso il perdurare del mancato pagamento di oneri condominiali relativi all'unità immobiliare di proprietà il Parte_2
condominio richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
5054/2021 notificato al comproprietario Sig. in data 5.1.2022 (cfr. all. 5); Controparte_3
a seguito delle ridette attività espletate in favore del condominio, il difensore di quest'ultimo emetteva le fatture n. 676/2021 e 730/2022 (cfr. all. 6) rispettivamente per
“spese di iscrizione a ruolo d.i. c/ Morgese Elvira nRG 6491/2020, Diritti di copia, spese di notifica atto di precetto, spese di iscrizione a ruolo 492 bis cpc, spese per deposito pignoramento presso terzi” e per “spese iscrizione a ruolo, precetto, deposito pignoramento immobiliare, visura ipotecaria ed iscrizione a ruolo pignoramento immobiliare c/ CP_3
pagina 4 di 6 ”. CP_3
Pertanto, atteso che è legittima la delibera condominiale che in via ricognitiva addebiti al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del in un CP_1
provvedimento giudiziale (cfr. Cass. n. 751/2016), ne deriva che le poste addebitate in capo alla attrice risultano essere spese legali relative ad attività giudiziali, ed in CP_4
quanto tali correttamente imputabili in solido in capo ai condomini morosi.
Inoltre, in ordine a quanto dedotto dall'attrice circa il fatto che il rendiconto non sia stato redatto secondo il criterio di cassa, la relativa censura va disattesa: invero, il Codice civile non impone di redigere il rendiconto condominiale esclusivamente secondo il criterio di cassa, piuttosto che in ossequio a quello di competenza ovvero per commistione di entrambi i criteri.
Quanto al motivo n. 2 (violazione del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo, stabilito in 180 giorni dalla fine dell'esercizio, così come previsto dall'art. 1130 c.c), esso non concerne la legittimità/validità della deliberazione assembleare, quanto un motivo di revoca dell'amministratore, ragion per cui la censura è infondata in questa sede.
Alla luce di tanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
In considerazione dell'esito del giudizio, il regime delle spese processuali segue la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c., provvedendosi alla relativa liquidazione come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. [tabella n. 2; scaglione n. 4, in considerazione del valore della controversia, dichiarato in euro 48,587,15, con riferimento al valore dell'intera deliberazione impugnata (cfr. Cass. n. 25721/2023); con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate, della ridotta attività difensiva e dell'assenza di attività istruttoria giudiziale].
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda;
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore del CP_1
convenuto, liquidate in complessivi euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 6 di 6