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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 06/08/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 10 luglio 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 229/2025 R.G. promossa da
in persona dell'amministratore unico e Parte_1
legale rappresentante , , e Parte_2 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. Mario Parte_4
Cipolla ed elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico del difensore
RICORRENTI
Contro
, in persona del liquidatore Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Siracusa nella Via Andorra n. 5 presso lo studio degli avv. Marco Spadaro e Girolamo Venturella che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Reclamo avverso omologazione di concordato preventivo in continuità aziendale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio la , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e hanno promosso reclamo avverso il decreto di Parte_3 Parte_4
omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale della in Controparte_1
liquidazione pronunciato dal Tribunale di Enna in data 17 aprile 2025 premettendo le seguenti circostanze:
1) la avente ad oggetto sociale la lavorazione e distribuzione di gas di Controparte_1
petrolio per il tramite di quattordici stazioni di servizio di proprietà e per il tramite di alcune società da quest'ultima partecipate, era composta quali soci da Parte_2
per il 25 % delle quote, da per il 25 % delle quote, da Parte_3 Parte_5
per il 16,66 % delle quote, da per il 16,66 % delle quote e da Parte_1 Per_1
per il 16,68 % delle quote: in data 10 maggio 2024 ha donato al
[...] Parte_2
figlio la sua partecipazione sociale giusta rogito del notaio Parte_4 Persona_2
versato in atti (si veda l'allegato 3 fascicolo parte reclamante);
[...]
2) il liquidatore, nella persona del dott. aveva inopinatamente Controparte_2
concesso in affitto alla con atto pubblico datato 11 aprile 2024 (si veda Parte_6
l'allegato 4 fascicolo parte reclamante), tutti i rami d'azienda di proprietà della CP_1
e delle società partecipate ad un prezzo irrisorio, con grave danno alla complessiva
[...]
compagine sociale ed ai creditori;
3) la società distinta dalla non Parte_1 Controparte_1
soltanto era subentrata in data primo agosto 2021 nella gestione diretta dei contratti di fornitura e vendita presso gli impianti di proprietà della giusta contratto Controparte_1
versato in atti (si veda l'allegato 8 fascicolo parte reclamante), ma aveva anche prestato svariate forniture di carburante alla senza ricevere il corrispettivo dovuto, Controparte_1
avendo in tal modo accumulato un credito di Euro 6.472.997,05 oltre interessi di legge, di cui Euro 5.548.262,68 accertati dal decreto ingiuntivo n. 143 del 2023, emesso dal
Tribunale di Enna, ottenuto avverso la e divenuto cosa giudicata in quanto Controparte_1
non opposto nei termini di legge (si veda l'allegato 10 fascicolo parte reclamante);
4) il procedimento di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale della iniziato in data 19 aprile 2024, il giorno dopo la presentazione, ad Controparte_1
opera della della richiesta di liquidazione Parte_1
giudiziale nei confronti della medesima società, era stato definito con il provvedimento gravato nella presente sede ad onta delle osservazioni presentate da essi reclamanti ai commissari giudiziali con cui si evidenziavano le criticità del piano nonché la loro illegittima esclusione dal voto, e nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze per tutte le classi di creditori richieste dall'art. 109, quinto comma, codice della crisi di impresa, avendo il Tribunale di Enna omologato il concordato preventivo in continuità aziendale della giusta applicazione dell'art. 112, secondo Controparte_1
comma, del medesimo tessuto normativo;
5) la proposta di concordato, che prevedeva il pagamento integrale di tutti i creditori non postergati senza distinzione tra privilegiati e chirografari, se non riguardo ai tempi del pagamento, il pagamento di tutte le spese di procedura, il soddisfacimento dei creditori postergati nella misura che il realizzo dell'attivo residuo consentirà e la distribuzione dell'eventuale eccedenza ai soci, si rivelava fortemente condizionata da presupposti operativi e giuridici critici che ne mettono a rischio l'effettiva attuazione, ruotando l'intero impianto concordatario attorno ai contratti stipulati in data 11 aprile 2024 tra la e le società da quest'ultima controllate e la dai quali, secondo Controparte_1 Parte_6
le stime, dovrebbero derivare proventi per complessivi Euro 16.600.000,00 relativi alla vendita degli impianti di carburante, senza però considerare che la vendita dei singoli impianti - il cui valore era pari al doppio rispetto agli introiti preventivati - a più soggetti avrebbe reso molto più della vendita unitaria degli stessi ad un unico soggetto.
Tanto premesso, la , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno sollevato avverso il decreto di omologazione del
[...] Parte_4
concordato preventivo in continuità aziendale della , Controparte_1
pronunciato dal Tribunale di Enna in data 17 aprile 2025, i seguenti profili di doglianza:
1) violazione del principio di difesa ex art. 24 Cost. e difetto di contraddittorio, per non avere notiziato della procedura , divenuto donatario delle quote del Parte_4
padre in data 10 maggio 2024, quindi nuovo socio e creditore della Parte_2
con conseguente nullità del decreto di omologazione del concordato;
Controparte_1
2) esclusione dal diritto di voto di socia della al 25 % Parte_3 Controparte_1
delle quote, per essere quest'ultima stata inserita inopinatamente nella classe 10 comprendente i creditori postergati in conflitto di interessi, in particolare tra i titolari di
“crediti di soci e parti correlate con finanziamenti diretti ed indiretti, eseguiti alla società nei confronti dei quali è previsto l'avvio di azioni risarcitorie e per cui, dunque,
è prospettata una situazione di conflitto di interessi con quello degli altri creditori”, senza in realtà l'esistenza di alcun concreto conflitto di interesse con le finalità sottese al concordato ed in palese violazione dell'art. 109, sesto comma, del codice della crisi di impresa il quale contempla ipotesi ben precise di conflitto di interesse tra cui possedere la qualifica di coniuge o convivente di fatto del debitore, nella specie non presente: il Tribunale aveva ritenuto legittima l'esclusione della dal voto sulla Pt_3 base di un “mero allineamento alle posizioni difensive del sig. – suo Parte_2
coniuge – sottolineando la comunanza di strategie processuali”, ad avviso dei reclamanti meramente ipotetico e tale da integrare una ipotesi atipica di conflitto di interesse, non espressamente previsto dal Legislatore, che viola il principio maggioritario;
3) esclusione dal diritto di voto di , socio sino al 10 maggio 2024 della Parte_2 al 25 % delle quote, per essere anche quest'ultimo stato inserito nella Controparte_1
classe 10 comprendente i creditori postergati in conflitto di interessi, in particolare tra i titolari di “crediti di soci e parti correlate con finanziamenti diretti ed indiretti, eseguiti alla società nei confronti dei quali è previsto l'avvio di azioni risarcitorie e per cui, dunque, è prospettata una situazione di conflitto di interessi con quello degli altri creditori”, senza in realtà l'esistenza di alcun concreto conflitto di interesse con le finalità sottese al concordato ed in palese violazione dell'art. 109, sesto comma, del codice della crisi di impresa;
4) esclusione dal diritto di voto della la quale Parte_1
vanta nei confronti della un credito di oltre 8 milioni di Euro che Controparte_1
rappresenta più del 60 % del passivo sociale, per essere stata la
[...]
del pari inserita nella classe 10 comprendente i creditori postergati Parte_1 in conflitto di interessi, in particolare tra i titolari di “crediti di soci e parti correlate con finanziamenti diretti ed indiretti, eseguiti alla società nei confronti dei quali è previsto
l'avvio di azioni risarcitorie e per cui, dunque, è prospettata una situazione di conflitto di interessi con quello degli altri creditori”, senza in realtà l'esistenza di alcun concreto conflitto di interesse con le finalità sottese al concordato ed in palese violazione dell'art. 109, sesto comma, del codice della crisi di impresa: ad avviso dei reclamanti la sbandierata “interferenza nella gestione e coordinamento/controllo svolto nei confronti della messa in luce dal Tribunale al fine di giustificare la sterilizzazione Controparte_1
del diritto di voto, oltre a non essere contemplata dalla legge quale motivo di conflitto di interesse, consentiva alla debitrice di svilire l'eventuale dissenso alla procedura di un rilevante creditore “con la mera rappresentazione di inesistenti addebiti rivolti nei confronti dello stesso” (si veda la pagina 25, ultimo capoverso del reclamo);
5) errata qualificazione del credito della quale Parte_1
credito postergato e conseguente nullità della omologazione del concordato preventivo per violazione dell'art. 2467 c.c.: a detta dei reclamanti risulta fallace il ragionamento che ha indotto il Tribunale a statuire in tal senso atteso che non è mai esistito alcun controllo esterno della nei confronti della Parte_1 ma soltanto un mero contratto di fornitura di carburante da quest'ultima Controparte_1 mai onorato, non potendosi qualificare le prestazioni effettuate quali finanziamenti indiretti alla società committente;
i reclamanti hanno infine sostenuto l'inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'applicazione della disciplina della postergazione dei crediti, consistenti i primi nella dazione di denaro alla società ad opera di un socio ovvero di un soggetto esercente attività di direzione e coordinamento nei confronti della società debitrice ed i secondi nella condotta del soggetto stesso il quale, conoscendo o dovendo conoscere la situazione di crisi irreversibile della società, ha provveduto a sostenerne la operatività con mezzi non ragionevoli e non adeguati, ossia con mezzi tesi ad incrementare il capitale sociale che ciononostante ne hanno provocato un ulteriore indebitamento. Ad avviso dei reclamanti il contratto di fornitura intercorso tra le due società non costituiva un surrettizio finanziamento alla società committente considerato che le forniture oggetto del credito erano state eseguite in un contesto di normalità gestionale tra soggetti privati;
6) svalutazione dell'attivo concordatario rispetto al reale valore dei beni aziendali che mina la correttezza della procedura, non potendo tale sottostima essere derubricata, a detta dei reclamanti, a mera “discrepanza valutativa” ma “quale elemento strutturale e sostanziale di invalidità della proposta, che mina la sua trasparenza, affidabilità e convenienza per l'insieme dei creditori” (si veda la pagina 34, secondo capoverso del reclamo);
7) decremento del valore delle quattordici stazioni di servizio di proprietà della
[...]
a seguito della cessione in blocco degli asset di quest'ultima e della locazione CP_1
delle stazioni di servizio delle società controllate alla per un corrispettivo Parte_6
ritenuto irrisorio: i reclamanti sostengono che la vendita singola delle pompe di benzina frutterebbe di più in termini di prezzo di realizzo e lamentano la mancanza di alcuna procedura di selezione competitiva in merito alla scelta del contraente, con la conseguenza che “La condotta del liquidatore, in assenza di gare e di adeguata documentazione giustificativa, configura una grave violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e massima valorizzazione del patrimonio aziendale, lesiva degli interessi dei creditori e della massa attiva della procedura. Tali circostanze evidenziano un significativo vizio procedurale che compromette la legittimità del decreto di omologa, poiché la proposta concordataria si fonda su un presupposto economico alterato da questa operazione squilibrata e non giustificata” (si veda la pagina 38, terzo e quarto capoverso del reclamo);
8) opacità e non giustificatezza, ai fini della convenienza dell'operazione e della tutela dei creditori, del progetto di fusione delle società controllate nella s.r.l. i CP_1
reclamanti, oltre che mettere in luce la pericolosa commistione patrimoniale che priverebbe i creditori delle società incorporate di ogni possibilità di tutela autonoma e del diritto di opposizione ex art. 2503 c.c., con conseguente compromissione dell'equilibrio della proposta concordataria e dei principi di correttezza e parità di trattamento, hanno stigmatizzato la violazione della par condicio creditorum in favore di chi vanta diritti nei confronti delle partecipate a seguito della fusione di cui sopra ed in contemporanea l'aggravamento della posizione della società controllante, già gravata da debiti per circa quattordici milioni di Euro, che dovrebbe farsi carico della esposizione debitoria delle società incorporate, senza infine sottacere la natura straordinaria della operazione di fusione la quale, all'interno di una procedura concordataria, mira in realtà, a della dei reclamanti, ad aggirare le necessarie procedure di legge previste per la fusione societaria con grave compromissione dell'iter procedurale, dovendosi piuttosto procedere alla cessione delle partecipazioni societarie a terzi. I reclamanti in definitiva ritengono che la previsione della fusione e della successiva cessione patrimoniale integri un vizio strutturale e sistemico della proposta concordataria, idoneo a inficiarne l'ammissibilità, in quanto realizzata in palese violazione del principio di equa e paritaria soddisfazione dei creditori e del divieto di trattamento discriminatorio non giustificato da ragioni oggettive;
9) sovrastima del passivo che, a detta dei reclamanti, altera l'equilibrio del piano compromettendo la corretta rappresentazione della reale situazione debitoria della società e la complessiva attendibilità e trasparenza della procedura e costituisce motivo ostativo all'omologazione del concordato in spregio all'art. 112, secondo comma, del codice della crisi di impresa.
Si è costituita in giudizio la contestando il merito delle Controparte_1
avverse pretese ed istando per il rigetto del reclamo: in via preliminare la società convenuta, sulla premessa che la legittimazione ad impugnare il decreto di omologazione del concordato preventivo discenda unicamente dall'avere assunto i soggetti impugnanti la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione a seguito di espletata opposizione e dall'essere ivi rimasti soccombenti, ha eccepito la inammissibilità del reclamo spiegato da Parte_1 Pt_2
e per il fatto che questi ultimi non avevano proposto
[...] Parte_3 opposizione all'omologazione, inammissibilità del pari prospettata anche per asserita carenza di interesse considerato che il concordato preventivo omologato prevede l'integrale soddisfacimento dei crediti spettanti ai reclamanti, mentre, con riguardo alla posizione di , la società convenuta ha ipotizzato analogo epilogo Parte_4
rilevando come per la giurisprudenza della Corte di Cassazione il socio non sia legittimato a proporre opposizione all'omologazione del concordato se non prospetta la concreta incidenza negativa che la soluzione offerta, rispetto al fallimento, determina sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta al naturale epilogo in data 10 luglio 2025.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni delle parti, la Corte reputa di dovere disattendere il reclamo azionato dalla Parte_1 Pt_2
, e per i motivi di seguito indicati: per
[...] Parte_3 Parte_4
comodità di esposizione si procederà dapprima a vagliare le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa della parte convenuta e poi a dare risposta alle doglianze avanzate dalla difesa degli odierni reclamanti nell'ordine sopra menzionato.
L'eccezione di inammissibilità del reclamo prospettata dalla difesa della Controparte_1
sul presupposto della carenza di legittimazione dei reclamanti
[...] [...]
e ad impugnare il Parte_1 Parte_2 Parte_3
decreto di omologazione del concordato preventivo, per non avere questi ultimi assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione a seguito della mancata opposizione alla procedura, si palesa infondata per il fatto che i predetti reclamanti hanno, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, manifestato la loro opposizione al concordato mediante tre coevi messaggi inviati a mezzo p.e.c. in data 9 maggio 2025 ai commissari giudiziali con i quali da un lato hanno evidenziato le criticità del piano nonché la loro illegittima esclusione dal voto e, dall'altro, hanno espresso voto contrario all'approvazione del concordato: la veste di parte, in capo ai reclamanti, legittimata a proporre il gravame al vaglio del presente giudizio non può essere pertanto messa in discussione.
Fondata al contrario si palesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo prospettata dalla difesa della con riferimento alla posizione di Controparte_1
il quale, come detto in precedenza, è divenuto donatario delle quote Parte_4
della , in precedenza spettanti al di lui padre , nel corso Controparte_1 Parte_2
della procedura di concordato in esame, e ciò sul presupposto che , quale Parte_4
mero socio della , non ha dato prova della concreta incidenza negativa che Controparte_1
la procedura di concordato, rispetto al fallimento, potesse determinare sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione, secondo quanto richiesto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, con sentenza n.
22045 del 31 ottobre 2016, ha affermato che “L'azionista non è legittimato a proporre opposizione, ai sensi dell'art. 129 l. fall., all'omologazione del concordato fallimentare richiesto dalla società, neppure se denuncia le irregolarità della relativa procedura, che il giudice ha il dovere di verificare d'ufficio, a meno che non prospetti la concreta incidenza negativa che la soluzione offerta, rispetto al fallimento, determina sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione”: nel caso in esame tale prova non è stata neanche prospettata dalla difesa di parte reclamante, avendo piuttosto la difesa della Controparte_1
rilevato come la proposta concordataria preveda il completo soddisfacimento dei creditori ed il rimborso dei soci, al netto di eventuali azioni di responsabilità, e come in definitiva sia più vantaggioso per tutti la prosecuzione della procedura e la conseguente continuità aziendale piuttosto che l'apertura della liquidazione giudiziale. Si impone in definitiva, unicamente per la posizione di , la declaratoria di Parte_4 inammissibilità del reclamo azionato nella presente sede.
Passando al vaglio delle singole doglianze fatte valere dalla difesa della Controparte_1
nell'ordine sopra indicato, la Corte ne reputa la infondatezza avuto
[...]
riguardo ai motivi di seguito evidenziati.
1. Nullità del decreto di omologazione del concordato per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, stante la mancata comunicazione della procedura a
, socio della giusta donazione del maggio 2024 Parte_4 Controparte_1
Tale doglianza risulta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del reclamo, sopra argomentata, con riguardo alla posizione di il quale, lo si ricorda, non Parte_4
risulta creditore della ma è unicamente titolare di una Controparte_1
partecipazione sociale che non costituisce un diritto di credito nei confronti della società ma dà diritto a percepire l'eventuale attivo residuato dopo la chiusura delle operazioni di liquidazioni e, nella specie, dopo la completa esecuzione del concordato: devesi poi rilevare come nessuna norma di legge contempli l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società che ha fatto accesso alla procedura di concordato preventivo, prevedendo l'art. 104 del codice della crisi di impresa che il decreto di apertura della procedura, la proposta di concordato, il piano e l'avviso contenente la data iniziale e finale del voto siano comunicati soltanto ai creditori.
2. Esclusione dal diritto di voto di socia della Parte_3 Controparte_1
3. Esclusione dal diritto di voto di , socio della Parte_2 Controparte_1
4. Esclusione dal diritto di voto della Parte_1
creditore della per oltre 8 milioni di Euro Controparte_1
Tali profili di doglianza possono essere analizzati congiuntamente, essendo Parte_3
e coniugi portatori di un interesse speculare e collimante e la
[...] Parte_2
interamente partecipata da questi ultimi. Parte_1 Il provvedimento impugnato ha ampiamente motivato la sussistenza del conflitto di interessi - giustificante la esclusione dal diritto di voto ex art. 109, sesto comma, del codice della crisi di impresa - intercorrente tra i soci e , Parte_3 Parte_2
la e la società odierna convenuta, affermando Parte_1 alle pagine da 47 a 49 che “… persiste ed è immanente l'esistenza di un conflitto di interessi tra la società creditrice e i due soci e la società debitrice, ed in particolare con riferimento al contenuto del piano che è volto a far valere la responsabilità di quest'ultimi. I quali, invece, appaiono avere tutto l'interesse non tanto e non solo a recuperare quanto “finanziato” alla società, ma a garantirsi una posizione di privilegio nella eventuale liquidazione giudiziale (il cui procedimento pende proprio su iniziativa della società . L'esistenza di un contrasto tra la società Parte_1 Parte_1
, e la società che esula dalle
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
ragioni creditorie e fa emergere l'esistenza di interessi “esterni” e contrastanti con
l'interesse della collettività dei creditori si rinviene anche:
▪ dall'instaurazione di plurimi giudizi rivolti alla al fine di impedire Controparte_1
la realizzazione del piano concordatario, senza che le stesse sia funzionali alla soddisfazione del proprio credito;
▪ dall'interesse, manifestatosi evidente nell'ambito di sub-procedimento di scioglimento del contratto del Settembre 2022 ma ancora attuale, nonostante lo scioglimento del contratto, a mantenere il diritto di esclusiva a rifornire taluni impianti di carburante della avendo incontrato la (attuale affittuaria) l'ostilità di CP_1 Parte_6
tali gestori a rifornirsi da essa, per come confermato anche dai commissari e da quanto riferito da Parte_6
▪ dalla mancata rendicontazione e corresponsione dell'aggio dovuto, a seguito della domanda di concordato;
▪ dalla circostanza - emersa dal sopralluogo effettuato dai commissari giudiziali, e nel cui corso si è palesato anche lo stesso - che vi sono beni di proprietà Parte_2 della e dello stesso nell'impianto di DI (o presunti Parte_1 Pt_2
tali) e che lo stesso immobile è stato adibito e modificato in parte per usi e scopi personali del , estranei all'attività imprenditoriale (una parte di detto Pt_2
capannone è adibito a maneggio con box cavalli, box uffici, bagno e campo per far girare i cavalli);
▪ dagli ostacoli frapposti all'inventario dei beni, che paiono essere stati sottratti dalla società Il riferimento è in particolare ai 36 automezzi intestati alla Parte_1
società debitrice, alcuni dei quali di particolare valore come quelli per il trasporto dei carburanti, e non rinvenuti dai commissari giudiziali e dal liquidatore che ha denunciato la circostanza (cfr. p. 50 relazione particolareggiata dei commissari);
▪ dai notevoli ostacoli frapposti dalla nella consegna della documentazione CP_3
contabile, risultata lacunosa ed inesatta, per come rilevato anche dai Commissari in più occasioni. Si evidenzia che la gestiva la contabilità della CP_3 CP_1
[... e tale società è gestita da figlio di;
Persona_3 Parte_2
▪ dall'esistenza di un insanabile dissidio e contrapposizione tra i due gruppi paritetici di soci composti da , e titolari Parte_5 Parte_1 Persona_1
nell'insieme di una partecipazione sociale complessiva pari al 50% del capitale sociale della e da e titolari, nell'insieme, di CP_1 Parte_2 Parte_3
una partecipazione sociale complessiva pari al restante 50% del capitale sociale della
Società, (almeno sino al 10 maggio 2024 quando la partecipazione di è Parte_2
stata trasferita al figlio, ). Parte_4
La circostanza che attualmente il non sia più socio non elide il conflitto Parte_2
di interessi, evidenziandosi come il trasferimento della partecipazione societaria sia avvenuta giusto atto rogato notar in Catania del 10 maggio 2024, Persona_2
rep.n.10032, racc.n.6915, mediante donazione della quota a membro appartenente a nucleo familiare e che comunque il contrasto con i soci si è manifestato evidente con il giudizio volto alla revoca del liquidatore, dott. Dunque, anche CP_2 Pt_3
al pari di , deve ritenersi in conflitto di interessi in quanto
[...] Parte_2
si è allineata alla posizione e alle difese del coniuge, supportandone le iniziative, mettendo in atto le medesime strategie societarie ed evidenziandosi come la stessa sia socia al 25% della oltre che quotista per il 25% della Parte_1 CP_1
.
[...]
La Corte condivide pienamente quanto sopra argomentato salvo a far viepiù rilevare le considerazioni che seguono.
L'art. 109, sesto comma, CCII esclude dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi che perseguano finalità diverse dal mero soddisfacimento del credito e che dunque possano influenzare l'esito della votazione pregiudicando il primario interesse di risanamento aziendale o di ripianamento dei debiti perseguito dallo strumento concordatario: la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito l'ambito di operatività del conflitto di interessi nel concordato, osservando che esso è configurabile le tante volte in cui l'interesse individuale di un creditore sia in contrasto con l'interesse comune della massa dei creditori, che nel concordato assurge a collettività
(si veda la sentenza a Sezioni Unite 28 giugno 2018, n. 17186), ad esempio nel caso in cui un creditore della società assuma la posizione di controparte della massa dei rimanenti creditori, sussistendo in questo caso una situazione di incompatibilità assoluta tra la realizzazione dell'interesse del singolo e quello della rimanente collettività.
Nel caso in esame il conflitto di interesse in cui versa è evidente se solo Parte_2
di considera che questi, nella sua duplice coeva veste di amministratore della CP_1
e della ha fatto sì che quest'ultima
[...] Parte_1
notificasse un decreto ingiuntivo alla dell'importo di oltre cinque milioni Controparte_1
di Euro, che la debitrice ingiunta, odierna reclamata, non ha impugnato sì da rendere in tal modo irretrattabile il debito nei confronti della ricorrente in monitorio le cui quote fanno capo alla compagine familiare dello stesso . Parte_2
Ma l'interesse dei reclamanti confligge con quello della massa dei creditori anche sotto un diverso ma concorrente profilo: la ed i suoi CP_1 Parte_1
soci e hanno interesse ad ottenere il consolidamento Parte_2 Controparte_4
dell'ipoteca giudiziale di oltre Euro 5.000.000 iscritta dalla Parte_1
amministrata da , su tutti i beni immobili della
[...] Parte_2 [...]
in virtù del suddetto decreto ingiuntivo non opposto, per il Controparte_1
pagamento del credito ingiunto;
come riferito dalla difesa di parte convenuta, “La nonché il suo amministratore anche socio della Parte_1 Parte_2
società insieme alla moglie hanno - quindi - interesse a che il Parte_3
concordato non sia omologato, perché la domanda della ha neutralizzato CP_1
tale ipoteca che, ai sensi dell'art. 46, comma 5, CCII, è divenuta e rimarrà inefficace in caso di omologazione del concordato. I predetti hanno, dunque, interesse ad avversare il concordato affinché l'ipoteca si consolidi e il credito postergato della Parte_1
sia soddisfatto con priorità su tutti i beni immobili della in barba alle
[...] CP_1
ragioni di tutti gli altri creditori della proponente! E tale interesse è comprovato dalle iniziative assunte, in ogni sede, da tutti i suindicati soggetti: la ha, Parte_1 infatti, proposto (l'unica) istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (v.all.22); la ha paralizzato la vendita dei beni delle CP_1 CP_1
società controllate da con la nota ed infondata azione di simulazione CP_1
(v.all.14); i suoi soci e hanno Parte_2 Parte_4 Parte_3
persino chiesto la revoca ex art 2409 c.c. del Liquidatore della dott. CP_1
, per avere proposto il concordato preventivo avversandolo anche in Controparte_2
quella sede (v.all.1 e 2). Tale interesse individuale dei suddetti soggetti è, dunque in aperto contrasto con l'interesse comune di tutti gli creditori a vedere regolare la situazione di crisi della nel rispetto della par condicio creditorum”, CP_1
essendo di palmare evidenza che i reclamanti confidino nella caducazione della proposta di concordato al fine di potere aggredire col privilegio il patrimonio della società odierna convenuta.
La infine va esclusa dal diritto di voto in quanto Parte_1
società esercitante un'influenza dominante nei confronti della ai sensi Controparte_1 dell'art. 2359, comma primo, n. 3, c.c. in ragione del comune assetto proprietario e della coincidenza della persona ricoprente la carica di amministratore nelle due predette società: anche su tale profilo il provvedimento impugnato ha ampiamente motivato, come si vedrà in occasione del vaglio della successiva doglianza, senza comunque sottacere come sia la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a consentire l'esclusione dal diritto di voto della società controllante che non sia a sua volta assoggettata a procedura concorsuale, nella misura in cui, con ordinanza n. 34807 del 29/12/2024, ha asserito che “In tema di votazione nel concordato preventivo, l'esclusione dal voto della società controllante prevista dall'art. 177, comma 4, l.fall. non si applica al caso in cui la società controllante, al momento in cui eserciti il diritto di voto, sia stata assoggettata a procedura concorsuale, posto che il conflitto di interessi che caratterizza tale disposizione opera nell'ipotesi in cui l'interesse del votante - proprio del socio - sia funzionale a contrastare
l'interesse comune dei creditori alla massimizzazione del sacrificio patrimoniale del debitore che, al contrario, non sussiste in caso di procedura concorsuale, il cui fine è quello del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, come tale concorrente con quello degli altri creditori ammessi al voto”.
5. Nullità della omologazione del concordato preventivo per violazione dell'art.
2467 c.c. stante l'errata qualificazione del credito della
[...]
quale credito postergato Parte_1
I reclamanti hanno censurato la sentenza di omologazione del concordato anche nella parte in cui il Tribunale ha affermato la natura postergata del credito vantato dalla la Corte è dell'avviso che tale censura si palesi Parte_1 Parte_1
inammissibile per difetto di interesse.
Nel concordato preventivo infatti non si fa accertamento dell'esistenza, della misura e della natura dei crediti, se non ai fini del voto: nella specie, la Parte_1 [...]
non è stata esclusa dal voto perché il suo credito è stato qualificato come Parte_1
credito postergato ma perché si trova in conflitto di interessi per le ragioni prima esposte, apparendo pertanto la contestazione della natura postergata del credito del tutto irrilevante posto che quand'anche dovesse affermarsi che il credito della Parte_1
non fosse postergato, la stessa non avrebbe comunque diritto Parte_1
al voto per il suddetto motivo. Ad ogni buon conto, devesi nella presente sede ribadire la natura postergata del credito della avuto riguardo alle condivisibili considerazioni del Tribunale di Parte_1
Enna riportate alle pagine da 35 a 44 del provvedimento, Tribunale che ha ampiamente spiegato come la abbia effettuato per anni Parte_1 Parte_1
rilevanti forniture di carburante alla senza mai avere richiesto il Controparte_1
pagamento del dovuto nei termini ordinariamente considerati per prestazioni similari salvo poi chiedere ed ottenere in maniera fulminea un decreto ingiuntivo poi passato in giudicato, iscrivere ipoteca sui beni della debitrice e chiederne la liquidazione giudiziale, il tutto in periodi in cui andava ad aggravarsi lo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto della società, e come la medesima società abbia esercitato attività di direzione e coordinamento nei confronti della parte odierna convenuta, essendo stata l'unica fornitrice della materia prima necessaria per la ai fini della Controparte_1
prosecuzione e dello svolgimento dell'attività d'impresa ed essendosi ingerita in veste sostitutiva nella gestione delle singole stazioni di servizio riconducibili alla CP_1
ed alle società da quest'ultima partecipate: è in particolare emerso una sorta di
[...]
finanziamento indiretto posto in essere dalla Parte_1
alla che è giusto sia restituito e rimborsato dopo il soddisfacimento di Controparte_1
tutti i creditori.
6. Svalutazione dell'attivo concordatario rispetto al reale valore dei beni aziendali
L'affermazione di parte reclamante secondo cui la proposta concordataria abbia avallato una ingiustificata svalutazione del patrimonio attivo si palesa mera petizione di principio e non risulta supportata da alcun elemento che consenta di affermare quale sia il diverso maggior valore dell'attivo in contestazione ma soprattutto oblitera il fatto che il valore di cessione degli impianti è stato determinato, prima di proporre il concordato preventivo, sulla base di una procedura competitiva condotta sul mercato nazionale con le modalità di seguito evidenziate.
Al fine di individuare l'acquirente dei rami di azienda della e delle società Controparte_1
da quest'ultima controllate, in data primo dicembre 2023 il liquidatore ha pubblicato un invito a manifestare interesse per l'acquisto dei citati rami di azienda sui quotidiani Il
Sole 24 Ore e Milano Finanza ed ha poi avviato la procedura competitiva in conformità
a detto invito per individuare il contraente finale (si vedano i documenti n. 23 e 30 del fascicolo di parte convenuta): le condizioni di vendita sono state integrate con due comunicazioni di posta elettronica certificata, inviate, rispettivamente in data 25/01/24
e 9/02/2024 (si vedano i documenti n. 24 e 26 del fascicolo di parte convenuta), a tutti i soggetti che avevano manifestato l'interesse all'acquisto, comunicando che gli offerenti avrebbero dovuto escludere nella loro offerta qualsiasi forma garanzia per la vendita da parte della (si veda il documento 30 del fascicolo di parte convenuta). Controparte_1
Nei termini assegnati sono pervenute ben nove manifestazioni di interesse da operatori primari del settore ed, all'esito alla successiva fase di due diligence, sono pervenute cinque offerte vincolanti (si vedano i documenti n. 28 e 29 del fascicolo di parte convenuta) tra le quali è stato selezionato come cessionario la che ha offerto Parte_6 per l'acquisto dei rami d'azienda il complessivo importo di Euro 5.000.000,00 ed è stato l'unico soggetto ad aver accettato integralmente le condizioni di vendita poste dalla liquidazione tra le quali l'esclusione, a detrimento di parte acquirente, di qualsivoglia garanzia sull'efficienza degli impianti e sulla completa regolarità ed esistenza delle autorizzazioni (si vedano i documenti n. 27 e 31 del fascicolo di parte convenuta). La
è stata inoltre selezionata anche per l'acquisto dei rami d'azienda delle Parte_6
società partecipate Savecar s.r.l., Salentina Gas s.r.l. e Calorgas Service s.r.l., ai prezzi rispettivamente di Euro 10.000.000, Euro 900.000,00 ed Euro 700.000,00 (si veda il documento n. 27 del fascicolo di parte convenuta).
Il piano di concordato e la sentenza gravata hanno poi previsto che, prima di cedere gli impianti alla affittuaria e promittente acquirente sia esperita una nuova Parte_6
procedura competitiva ai sensi dell'art. 91 del codice della crisi di impresa e che eventuali plusvalenze ricavate dalla cessione siano destinate al soddisfacimento dei creditori e, per il residuo, al rimborso dei soci.
All'esito delle risultanze e dei fatti sopra evidenziati balza agli occhi come il valore della vendita degli impianti in dotazione alla sia stato stabilito sulla base delle Controparte_1
offerte di mercato e come ben potrà essere maggiormente incremento in esito alle modalità di vendita previste nella sentenza di omologazione.
Contrariamente a quanto affermato dai reclamanti, il valore dell'attivo non presenta “un elevato grado di incertezza, in quanto frutto di una stima e non di un corrispettivo effettivamente determinato” posto che i beni sociali sono stati affittati e promessi in vendita al prezzo di realizzo indicato, salvo come detto l'eventuale esito migliorativo della procedura competitiva ex art 91 prima citato.
7. Decremento del valore delle stazioni di servizio di proprietà della
[...]
a seguito della cessione in blocco degli asset e della locazione delle CP_1
stazioni di servizio delle società controllate alla per un corrispettivo Parte_6
ritenuto irrisorio
Altrettanto infondata è la censura secondo cui “Non può essere sottaciuta la grave anomalia rappresentata dalla stipula, da parte del liquidatore giudiziale, di un contratto di locazione dei rami aziendali delle tre società controllate, aventi per oggetto i quattordici rifornimenti di carburanti, senza che sia stata esperita alcuna gara competitiva o procedura trasparente atta a garantire la massima valorizzazione del patrimonio”, vuoi in quanto non suffragata da alcun elemento che ne corrobori l'assunto, vuoi in quanto smentita, quanto all'asserita ed inveritiera affermazione secondo cui non vi sarebbe stata alcuna procedura competitiva nella cernita e scelta del contraente, da quanto esposto al punto precedente: in particolare non si capisce il perché, a detta dei reclamanti, si sarebbe dovuto procedere a vendite frazionate delle singole stazioni di servizio anziché ad una vendita in blocco, apparendo al contrario tale ultima modalità di dismissione molto più celere nella definizione, sicura nella realizzazione e rimunerativa nella quantificazione del corrispettivo ricavato.
8. Opacità del progetto di fusione delle società controllate nella Controparte_1
I reclamanti hanno lamentato l'opacità della proposta concordataria nella misura in cui ha previsto il progetto di fusione delle società controllate dalla mediante Controparte_1
incorporazione delle stesse nella controllante, mettendo in luce la pericolosa commistione patrimoniale che priverebbe i creditori delle società incorporate di ogni possibilità di tutela autonoma e del diritto di opposizione ex art. 2503 c.c. e censurando la violazione della par condicio creditorum dei creditori delle partecipate nonché
l'aggravamento della posizione della società controllante la quale in tal modo si dovrebbe fare carico della esposizione debitoria delle società incorporate, con un sostanziale aggiramento delle procedure di legge previste per la fusione societaria: in particolare i reclamanti hanno sottolineato l'opportunità di procedere alla cessione delle partecipazioni societarie a terzi soggetti interessati all'acquisto.
Ad avviso della Corte tale doglianza, oltre che infondata ed in parte contraddittoria per i motivi di seguito evidenziati, denota una sostanziale carenza di interesse dei reclamanti i quali non risultano essere creditori delle società partecipate che saranno incorporate nella e, di conseguenza, non hanno alcun interesse ad interloquire su tale Controparte_1
scelta gestoria che, al contrario, appare opportuna ai fini dell'esito cui deve tendere il concordato in esame.
Devesi rilevare come l'operazione di fusione delle società controllate ad opera della anch'esse in liquidazione, si renda necessaria in quanto anche la Controparte_1 dismissione delle partecipazioni sociali, rientrando queste ultime nell'attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori, attuerà con maggiore solerzia ed efficacia le finalità cui tende la procedura concordataria in esame.
La Corte rileva poi la contraddittorietà della doglianza nella misura in cui da un lato i ricorrenti paventano rischi per i soci ed creditori delle partecipate che dal progetto di fusione vedrebbero frustrati rispettivamente i propri diritti di credito e di liquidazione delle partecipazioni sociali salvo poi sottolineare l'aggravamento, a seguito della predetta fusione, della posizione della società controllante la quale in tal modo si dovrebbe fare carico della esposizione debitoria delle società incorporate, come se il patrimonio di queste ultime non fosse in grado di soddisfare i debiti gravanti sulle partecipate o di rimborsare i soci: evidente è l'intento dei reclamanti di prospettare mere congetture a detrimento di una soluzione che, al contrario, appare più congeniale con gli obiettivi che si è preposto il concordato.
Non risulta conforme al vero infine l'affermazione di parte reclamante secondo cui “i creditori delle società partecipate non dispongono dei normali strumenti di opposizione previsti dal diritto societario rimanendo privi di tutela specifica nei confronti di un'operazione straordinaria che incide profondamente sulle loro aspettative di soddisfacimento”, atteso che i creditori, ove lo avessero voluto, ben avrebbero potuto proporre in parte qua opposizione all'omologazione ai sensi dell'art. 116 del codice della crisi di impresa.
9. Sovrastima del passivo sociale
I reclamanti asseriscono che il “piano concordatario presenta altresì evidenti profili di sovrastima del passivo, con conseguente alterazione dell'effettiva situazione economico-patrimoniale della società e ingiustificato pregiudizio per i creditori”: tale affermazione, condensata in poche righe alle pagine 42 e 43 del ricorso, si palesa quale mera petizione di principio e non è dotata di alcun riscontro fattuale o contabile alcuno a corredo di essa.
Per dirla con le parole di parte reclamata, “tutti i crediti esposti nell'elenco dei creditori sono stati verificati dal professionista che ha attestato la veridicità dei dati aziendali
(v.all.37) e dai Commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 104 CCII e sono stati anche oggetto di contradditorio secondo il meccanismo ben delineato dall'art. 107 CCII…. In ogni caso nessun pregiudizio può verificarsi per i creditori perché questi vengono già tutti soddisfatti integralmente e se vi fosse una sovrastima del passivo questa determinerebbe solo un fabbisogno inferiore, con un conseguente maggior residuo attivo da destinare ai soci.
Il motivo di reclamo, quindi, è anche in questo caso totalmente infondato.
In definitiva nulla osta alla conferma del provvedimento impugnato: le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate ai reclamanti
[...]
, e nella misura Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla
Corte d'Appello di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
1. Dichiara inammissibile il reclamo azionato da;
Parte_4
2. Rigetta il reclamo azionato dalla Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3
3. Condanna la , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento delle spese di lite sostenute dalla
[...] Parte_4
, spese liquidate in Euro 8.470,00 (di cui Euro Controparte_1
2.518,00 per la fase di studio, Euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed Euro
4.287,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Caltanissetta, 23 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 10 luglio 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 229/2025 R.G. promossa da
in persona dell'amministratore unico e Parte_1
legale rappresentante , , e Parte_2 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. Mario Parte_4
Cipolla ed elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico del difensore
RICORRENTI
Contro
, in persona del liquidatore Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Siracusa nella Via Andorra n. 5 presso lo studio degli avv. Marco Spadaro e Girolamo Venturella che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Reclamo avverso omologazione di concordato preventivo in continuità aziendale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio la , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e hanno promosso reclamo avverso il decreto di Parte_3 Parte_4
omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale della in Controparte_1
liquidazione pronunciato dal Tribunale di Enna in data 17 aprile 2025 premettendo le seguenti circostanze:
1) la avente ad oggetto sociale la lavorazione e distribuzione di gas di Controparte_1
petrolio per il tramite di quattordici stazioni di servizio di proprietà e per il tramite di alcune società da quest'ultima partecipate, era composta quali soci da Parte_2
per il 25 % delle quote, da per il 25 % delle quote, da Parte_3 Parte_5
per il 16,66 % delle quote, da per il 16,66 % delle quote e da Parte_1 Per_1
per il 16,68 % delle quote: in data 10 maggio 2024 ha donato al
[...] Parte_2
figlio la sua partecipazione sociale giusta rogito del notaio Parte_4 Persona_2
versato in atti (si veda l'allegato 3 fascicolo parte reclamante);
[...]
2) il liquidatore, nella persona del dott. aveva inopinatamente Controparte_2
concesso in affitto alla con atto pubblico datato 11 aprile 2024 (si veda Parte_6
l'allegato 4 fascicolo parte reclamante), tutti i rami d'azienda di proprietà della CP_1
e delle società partecipate ad un prezzo irrisorio, con grave danno alla complessiva
[...]
compagine sociale ed ai creditori;
3) la società distinta dalla non Parte_1 Controparte_1
soltanto era subentrata in data primo agosto 2021 nella gestione diretta dei contratti di fornitura e vendita presso gli impianti di proprietà della giusta contratto Controparte_1
versato in atti (si veda l'allegato 8 fascicolo parte reclamante), ma aveva anche prestato svariate forniture di carburante alla senza ricevere il corrispettivo dovuto, Controparte_1
avendo in tal modo accumulato un credito di Euro 6.472.997,05 oltre interessi di legge, di cui Euro 5.548.262,68 accertati dal decreto ingiuntivo n. 143 del 2023, emesso dal
Tribunale di Enna, ottenuto avverso la e divenuto cosa giudicata in quanto Controparte_1
non opposto nei termini di legge (si veda l'allegato 10 fascicolo parte reclamante);
4) il procedimento di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale della iniziato in data 19 aprile 2024, il giorno dopo la presentazione, ad Controparte_1
opera della della richiesta di liquidazione Parte_1
giudiziale nei confronti della medesima società, era stato definito con il provvedimento gravato nella presente sede ad onta delle osservazioni presentate da essi reclamanti ai commissari giudiziali con cui si evidenziavano le criticità del piano nonché la loro illegittima esclusione dal voto, e nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze per tutte le classi di creditori richieste dall'art. 109, quinto comma, codice della crisi di impresa, avendo il Tribunale di Enna omologato il concordato preventivo in continuità aziendale della giusta applicazione dell'art. 112, secondo Controparte_1
comma, del medesimo tessuto normativo;
5) la proposta di concordato, che prevedeva il pagamento integrale di tutti i creditori non postergati senza distinzione tra privilegiati e chirografari, se non riguardo ai tempi del pagamento, il pagamento di tutte le spese di procedura, il soddisfacimento dei creditori postergati nella misura che il realizzo dell'attivo residuo consentirà e la distribuzione dell'eventuale eccedenza ai soci, si rivelava fortemente condizionata da presupposti operativi e giuridici critici che ne mettono a rischio l'effettiva attuazione, ruotando l'intero impianto concordatario attorno ai contratti stipulati in data 11 aprile 2024 tra la e le società da quest'ultima controllate e la dai quali, secondo Controparte_1 Parte_6
le stime, dovrebbero derivare proventi per complessivi Euro 16.600.000,00 relativi alla vendita degli impianti di carburante, senza però considerare che la vendita dei singoli impianti - il cui valore era pari al doppio rispetto agli introiti preventivati - a più soggetti avrebbe reso molto più della vendita unitaria degli stessi ad un unico soggetto.
Tanto premesso, la , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno sollevato avverso il decreto di omologazione del
[...] Parte_4
concordato preventivo in continuità aziendale della , Controparte_1
pronunciato dal Tribunale di Enna in data 17 aprile 2025, i seguenti profili di doglianza:
1) violazione del principio di difesa ex art. 24 Cost. e difetto di contraddittorio, per non avere notiziato della procedura , divenuto donatario delle quote del Parte_4
padre in data 10 maggio 2024, quindi nuovo socio e creditore della Parte_2
con conseguente nullità del decreto di omologazione del concordato;
Controparte_1
2) esclusione dal diritto di voto di socia della al 25 % Parte_3 Controparte_1
delle quote, per essere quest'ultima stata inserita inopinatamente nella classe 10 comprendente i creditori postergati in conflitto di interessi, in particolare tra i titolari di
“crediti di soci e parti correlate con finanziamenti diretti ed indiretti, eseguiti alla società nei confronti dei quali è previsto l'avvio di azioni risarcitorie e per cui, dunque,
è prospettata una situazione di conflitto di interessi con quello degli altri creditori”, senza in realtà l'esistenza di alcun concreto conflitto di interesse con le finalità sottese al concordato ed in palese violazione dell'art. 109, sesto comma, del codice della crisi di impresa il quale contempla ipotesi ben precise di conflitto di interesse tra cui possedere la qualifica di coniuge o convivente di fatto del debitore, nella specie non presente: il Tribunale aveva ritenuto legittima l'esclusione della dal voto sulla Pt_3 base di un “mero allineamento alle posizioni difensive del sig. – suo Parte_2
coniuge – sottolineando la comunanza di strategie processuali”, ad avviso dei reclamanti meramente ipotetico e tale da integrare una ipotesi atipica di conflitto di interesse, non espressamente previsto dal Legislatore, che viola il principio maggioritario;
3) esclusione dal diritto di voto di , socio sino al 10 maggio 2024 della Parte_2 al 25 % delle quote, per essere anche quest'ultimo stato inserito nella Controparte_1
classe 10 comprendente i creditori postergati in conflitto di interessi, in particolare tra i titolari di “crediti di soci e parti correlate con finanziamenti diretti ed indiretti, eseguiti alla società nei confronti dei quali è previsto l'avvio di azioni risarcitorie e per cui, dunque, è prospettata una situazione di conflitto di interessi con quello degli altri creditori”, senza in realtà l'esistenza di alcun concreto conflitto di interesse con le finalità sottese al concordato ed in palese violazione dell'art. 109, sesto comma, del codice della crisi di impresa;
4) esclusione dal diritto di voto della la quale Parte_1
vanta nei confronti della un credito di oltre 8 milioni di Euro che Controparte_1
rappresenta più del 60 % del passivo sociale, per essere stata la
[...]
del pari inserita nella classe 10 comprendente i creditori postergati Parte_1 in conflitto di interessi, in particolare tra i titolari di “crediti di soci e parti correlate con finanziamenti diretti ed indiretti, eseguiti alla società nei confronti dei quali è previsto
l'avvio di azioni risarcitorie e per cui, dunque, è prospettata una situazione di conflitto di interessi con quello degli altri creditori”, senza in realtà l'esistenza di alcun concreto conflitto di interesse con le finalità sottese al concordato ed in palese violazione dell'art. 109, sesto comma, del codice della crisi di impresa: ad avviso dei reclamanti la sbandierata “interferenza nella gestione e coordinamento/controllo svolto nei confronti della messa in luce dal Tribunale al fine di giustificare la sterilizzazione Controparte_1
del diritto di voto, oltre a non essere contemplata dalla legge quale motivo di conflitto di interesse, consentiva alla debitrice di svilire l'eventuale dissenso alla procedura di un rilevante creditore “con la mera rappresentazione di inesistenti addebiti rivolti nei confronti dello stesso” (si veda la pagina 25, ultimo capoverso del reclamo);
5) errata qualificazione del credito della quale Parte_1
credito postergato e conseguente nullità della omologazione del concordato preventivo per violazione dell'art. 2467 c.c.: a detta dei reclamanti risulta fallace il ragionamento che ha indotto il Tribunale a statuire in tal senso atteso che non è mai esistito alcun controllo esterno della nei confronti della Parte_1 ma soltanto un mero contratto di fornitura di carburante da quest'ultima Controparte_1 mai onorato, non potendosi qualificare le prestazioni effettuate quali finanziamenti indiretti alla società committente;
i reclamanti hanno infine sostenuto l'inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'applicazione della disciplina della postergazione dei crediti, consistenti i primi nella dazione di denaro alla società ad opera di un socio ovvero di un soggetto esercente attività di direzione e coordinamento nei confronti della società debitrice ed i secondi nella condotta del soggetto stesso il quale, conoscendo o dovendo conoscere la situazione di crisi irreversibile della società, ha provveduto a sostenerne la operatività con mezzi non ragionevoli e non adeguati, ossia con mezzi tesi ad incrementare il capitale sociale che ciononostante ne hanno provocato un ulteriore indebitamento. Ad avviso dei reclamanti il contratto di fornitura intercorso tra le due società non costituiva un surrettizio finanziamento alla società committente considerato che le forniture oggetto del credito erano state eseguite in un contesto di normalità gestionale tra soggetti privati;
6) svalutazione dell'attivo concordatario rispetto al reale valore dei beni aziendali che mina la correttezza della procedura, non potendo tale sottostima essere derubricata, a detta dei reclamanti, a mera “discrepanza valutativa” ma “quale elemento strutturale e sostanziale di invalidità della proposta, che mina la sua trasparenza, affidabilità e convenienza per l'insieme dei creditori” (si veda la pagina 34, secondo capoverso del reclamo);
7) decremento del valore delle quattordici stazioni di servizio di proprietà della
[...]
a seguito della cessione in blocco degli asset di quest'ultima e della locazione CP_1
delle stazioni di servizio delle società controllate alla per un corrispettivo Parte_6
ritenuto irrisorio: i reclamanti sostengono che la vendita singola delle pompe di benzina frutterebbe di più in termini di prezzo di realizzo e lamentano la mancanza di alcuna procedura di selezione competitiva in merito alla scelta del contraente, con la conseguenza che “La condotta del liquidatore, in assenza di gare e di adeguata documentazione giustificativa, configura una grave violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e massima valorizzazione del patrimonio aziendale, lesiva degli interessi dei creditori e della massa attiva della procedura. Tali circostanze evidenziano un significativo vizio procedurale che compromette la legittimità del decreto di omologa, poiché la proposta concordataria si fonda su un presupposto economico alterato da questa operazione squilibrata e non giustificata” (si veda la pagina 38, terzo e quarto capoverso del reclamo);
8) opacità e non giustificatezza, ai fini della convenienza dell'operazione e della tutela dei creditori, del progetto di fusione delle società controllate nella s.r.l. i CP_1
reclamanti, oltre che mettere in luce la pericolosa commistione patrimoniale che priverebbe i creditori delle società incorporate di ogni possibilità di tutela autonoma e del diritto di opposizione ex art. 2503 c.c., con conseguente compromissione dell'equilibrio della proposta concordataria e dei principi di correttezza e parità di trattamento, hanno stigmatizzato la violazione della par condicio creditorum in favore di chi vanta diritti nei confronti delle partecipate a seguito della fusione di cui sopra ed in contemporanea l'aggravamento della posizione della società controllante, già gravata da debiti per circa quattordici milioni di Euro, che dovrebbe farsi carico della esposizione debitoria delle società incorporate, senza infine sottacere la natura straordinaria della operazione di fusione la quale, all'interno di una procedura concordataria, mira in realtà, a della dei reclamanti, ad aggirare le necessarie procedure di legge previste per la fusione societaria con grave compromissione dell'iter procedurale, dovendosi piuttosto procedere alla cessione delle partecipazioni societarie a terzi. I reclamanti in definitiva ritengono che la previsione della fusione e della successiva cessione patrimoniale integri un vizio strutturale e sistemico della proposta concordataria, idoneo a inficiarne l'ammissibilità, in quanto realizzata in palese violazione del principio di equa e paritaria soddisfazione dei creditori e del divieto di trattamento discriminatorio non giustificato da ragioni oggettive;
9) sovrastima del passivo che, a detta dei reclamanti, altera l'equilibrio del piano compromettendo la corretta rappresentazione della reale situazione debitoria della società e la complessiva attendibilità e trasparenza della procedura e costituisce motivo ostativo all'omologazione del concordato in spregio all'art. 112, secondo comma, del codice della crisi di impresa.
Si è costituita in giudizio la contestando il merito delle Controparte_1
avverse pretese ed istando per il rigetto del reclamo: in via preliminare la società convenuta, sulla premessa che la legittimazione ad impugnare il decreto di omologazione del concordato preventivo discenda unicamente dall'avere assunto i soggetti impugnanti la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione a seguito di espletata opposizione e dall'essere ivi rimasti soccombenti, ha eccepito la inammissibilità del reclamo spiegato da Parte_1 Pt_2
e per il fatto che questi ultimi non avevano proposto
[...] Parte_3 opposizione all'omologazione, inammissibilità del pari prospettata anche per asserita carenza di interesse considerato che il concordato preventivo omologato prevede l'integrale soddisfacimento dei crediti spettanti ai reclamanti, mentre, con riguardo alla posizione di , la società convenuta ha ipotizzato analogo epilogo Parte_4
rilevando come per la giurisprudenza della Corte di Cassazione il socio non sia legittimato a proporre opposizione all'omologazione del concordato se non prospetta la concreta incidenza negativa che la soluzione offerta, rispetto al fallimento, determina sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta al naturale epilogo in data 10 luglio 2025.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni delle parti, la Corte reputa di dovere disattendere il reclamo azionato dalla Parte_1 Pt_2
, e per i motivi di seguito indicati: per
[...] Parte_3 Parte_4
comodità di esposizione si procederà dapprima a vagliare le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa della parte convenuta e poi a dare risposta alle doglianze avanzate dalla difesa degli odierni reclamanti nell'ordine sopra menzionato.
L'eccezione di inammissibilità del reclamo prospettata dalla difesa della Controparte_1
sul presupposto della carenza di legittimazione dei reclamanti
[...] [...]
e ad impugnare il Parte_1 Parte_2 Parte_3
decreto di omologazione del concordato preventivo, per non avere questi ultimi assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione a seguito della mancata opposizione alla procedura, si palesa infondata per il fatto che i predetti reclamanti hanno, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, manifestato la loro opposizione al concordato mediante tre coevi messaggi inviati a mezzo p.e.c. in data 9 maggio 2025 ai commissari giudiziali con i quali da un lato hanno evidenziato le criticità del piano nonché la loro illegittima esclusione dal voto e, dall'altro, hanno espresso voto contrario all'approvazione del concordato: la veste di parte, in capo ai reclamanti, legittimata a proporre il gravame al vaglio del presente giudizio non può essere pertanto messa in discussione.
Fondata al contrario si palesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo prospettata dalla difesa della con riferimento alla posizione di Controparte_1
il quale, come detto in precedenza, è divenuto donatario delle quote Parte_4
della , in precedenza spettanti al di lui padre , nel corso Controparte_1 Parte_2
della procedura di concordato in esame, e ciò sul presupposto che , quale Parte_4
mero socio della , non ha dato prova della concreta incidenza negativa che Controparte_1
la procedura di concordato, rispetto al fallimento, potesse determinare sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione, secondo quanto richiesto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, con sentenza n.
22045 del 31 ottobre 2016, ha affermato che “L'azionista non è legittimato a proporre opposizione, ai sensi dell'art. 129 l. fall., all'omologazione del concordato fallimentare richiesto dalla società, neppure se denuncia le irregolarità della relativa procedura, che il giudice ha il dovere di verificare d'ufficio, a meno che non prospetti la concreta incidenza negativa che la soluzione offerta, rispetto al fallimento, determina sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione”: nel caso in esame tale prova non è stata neanche prospettata dalla difesa di parte reclamante, avendo piuttosto la difesa della Controparte_1
rilevato come la proposta concordataria preveda il completo soddisfacimento dei creditori ed il rimborso dei soci, al netto di eventuali azioni di responsabilità, e come in definitiva sia più vantaggioso per tutti la prosecuzione della procedura e la conseguente continuità aziendale piuttosto che l'apertura della liquidazione giudiziale. Si impone in definitiva, unicamente per la posizione di , la declaratoria di Parte_4 inammissibilità del reclamo azionato nella presente sede.
Passando al vaglio delle singole doglianze fatte valere dalla difesa della Controparte_1
nell'ordine sopra indicato, la Corte ne reputa la infondatezza avuto
[...]
riguardo ai motivi di seguito evidenziati.
1. Nullità del decreto di omologazione del concordato per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, stante la mancata comunicazione della procedura a
, socio della giusta donazione del maggio 2024 Parte_4 Controparte_1
Tale doglianza risulta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del reclamo, sopra argomentata, con riguardo alla posizione di il quale, lo si ricorda, non Parte_4
risulta creditore della ma è unicamente titolare di una Controparte_1
partecipazione sociale che non costituisce un diritto di credito nei confronti della società ma dà diritto a percepire l'eventuale attivo residuato dopo la chiusura delle operazioni di liquidazioni e, nella specie, dopo la completa esecuzione del concordato: devesi poi rilevare come nessuna norma di legge contempli l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società che ha fatto accesso alla procedura di concordato preventivo, prevedendo l'art. 104 del codice della crisi di impresa che il decreto di apertura della procedura, la proposta di concordato, il piano e l'avviso contenente la data iniziale e finale del voto siano comunicati soltanto ai creditori.
2. Esclusione dal diritto di voto di socia della Parte_3 Controparte_1
3. Esclusione dal diritto di voto di , socio della Parte_2 Controparte_1
4. Esclusione dal diritto di voto della Parte_1
creditore della per oltre 8 milioni di Euro Controparte_1
Tali profili di doglianza possono essere analizzati congiuntamente, essendo Parte_3
e coniugi portatori di un interesse speculare e collimante e la
[...] Parte_2
interamente partecipata da questi ultimi. Parte_1 Il provvedimento impugnato ha ampiamente motivato la sussistenza del conflitto di interessi - giustificante la esclusione dal diritto di voto ex art. 109, sesto comma, del codice della crisi di impresa - intercorrente tra i soci e , Parte_3 Parte_2
la e la società odierna convenuta, affermando Parte_1 alle pagine da 47 a 49 che “… persiste ed è immanente l'esistenza di un conflitto di interessi tra la società creditrice e i due soci e la società debitrice, ed in particolare con riferimento al contenuto del piano che è volto a far valere la responsabilità di quest'ultimi. I quali, invece, appaiono avere tutto l'interesse non tanto e non solo a recuperare quanto “finanziato” alla società, ma a garantirsi una posizione di privilegio nella eventuale liquidazione giudiziale (il cui procedimento pende proprio su iniziativa della società . L'esistenza di un contrasto tra la società Parte_1 Parte_1
, e la società che esula dalle
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
ragioni creditorie e fa emergere l'esistenza di interessi “esterni” e contrastanti con
l'interesse della collettività dei creditori si rinviene anche:
▪ dall'instaurazione di plurimi giudizi rivolti alla al fine di impedire Controparte_1
la realizzazione del piano concordatario, senza che le stesse sia funzionali alla soddisfazione del proprio credito;
▪ dall'interesse, manifestatosi evidente nell'ambito di sub-procedimento di scioglimento del contratto del Settembre 2022 ma ancora attuale, nonostante lo scioglimento del contratto, a mantenere il diritto di esclusiva a rifornire taluni impianti di carburante della avendo incontrato la (attuale affittuaria) l'ostilità di CP_1 Parte_6
tali gestori a rifornirsi da essa, per come confermato anche dai commissari e da quanto riferito da Parte_6
▪ dalla mancata rendicontazione e corresponsione dell'aggio dovuto, a seguito della domanda di concordato;
▪ dalla circostanza - emersa dal sopralluogo effettuato dai commissari giudiziali, e nel cui corso si è palesato anche lo stesso - che vi sono beni di proprietà Parte_2 della e dello stesso nell'impianto di DI (o presunti Parte_1 Pt_2
tali) e che lo stesso immobile è stato adibito e modificato in parte per usi e scopi personali del , estranei all'attività imprenditoriale (una parte di detto Pt_2
capannone è adibito a maneggio con box cavalli, box uffici, bagno e campo per far girare i cavalli);
▪ dagli ostacoli frapposti all'inventario dei beni, che paiono essere stati sottratti dalla società Il riferimento è in particolare ai 36 automezzi intestati alla Parte_1
società debitrice, alcuni dei quali di particolare valore come quelli per il trasporto dei carburanti, e non rinvenuti dai commissari giudiziali e dal liquidatore che ha denunciato la circostanza (cfr. p. 50 relazione particolareggiata dei commissari);
▪ dai notevoli ostacoli frapposti dalla nella consegna della documentazione CP_3
contabile, risultata lacunosa ed inesatta, per come rilevato anche dai Commissari in più occasioni. Si evidenzia che la gestiva la contabilità della CP_3 CP_1
[... e tale società è gestita da figlio di;
Persona_3 Parte_2
▪ dall'esistenza di un insanabile dissidio e contrapposizione tra i due gruppi paritetici di soci composti da , e titolari Parte_5 Parte_1 Persona_1
nell'insieme di una partecipazione sociale complessiva pari al 50% del capitale sociale della e da e titolari, nell'insieme, di CP_1 Parte_2 Parte_3
una partecipazione sociale complessiva pari al restante 50% del capitale sociale della
Società, (almeno sino al 10 maggio 2024 quando la partecipazione di è Parte_2
stata trasferita al figlio, ). Parte_4
La circostanza che attualmente il non sia più socio non elide il conflitto Parte_2
di interessi, evidenziandosi come il trasferimento della partecipazione societaria sia avvenuta giusto atto rogato notar in Catania del 10 maggio 2024, Persona_2
rep.n.10032, racc.n.6915, mediante donazione della quota a membro appartenente a nucleo familiare e che comunque il contrasto con i soci si è manifestato evidente con il giudizio volto alla revoca del liquidatore, dott. Dunque, anche CP_2 Pt_3
al pari di , deve ritenersi in conflitto di interessi in quanto
[...] Parte_2
si è allineata alla posizione e alle difese del coniuge, supportandone le iniziative, mettendo in atto le medesime strategie societarie ed evidenziandosi come la stessa sia socia al 25% della oltre che quotista per il 25% della Parte_1 CP_1
.
[...]
La Corte condivide pienamente quanto sopra argomentato salvo a far viepiù rilevare le considerazioni che seguono.
L'art. 109, sesto comma, CCII esclude dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi che perseguano finalità diverse dal mero soddisfacimento del credito e che dunque possano influenzare l'esito della votazione pregiudicando il primario interesse di risanamento aziendale o di ripianamento dei debiti perseguito dallo strumento concordatario: la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito l'ambito di operatività del conflitto di interessi nel concordato, osservando che esso è configurabile le tante volte in cui l'interesse individuale di un creditore sia in contrasto con l'interesse comune della massa dei creditori, che nel concordato assurge a collettività
(si veda la sentenza a Sezioni Unite 28 giugno 2018, n. 17186), ad esempio nel caso in cui un creditore della società assuma la posizione di controparte della massa dei rimanenti creditori, sussistendo in questo caso una situazione di incompatibilità assoluta tra la realizzazione dell'interesse del singolo e quello della rimanente collettività.
Nel caso in esame il conflitto di interesse in cui versa è evidente se solo Parte_2
di considera che questi, nella sua duplice coeva veste di amministratore della CP_1
e della ha fatto sì che quest'ultima
[...] Parte_1
notificasse un decreto ingiuntivo alla dell'importo di oltre cinque milioni Controparte_1
di Euro, che la debitrice ingiunta, odierna reclamata, non ha impugnato sì da rendere in tal modo irretrattabile il debito nei confronti della ricorrente in monitorio le cui quote fanno capo alla compagine familiare dello stesso . Parte_2
Ma l'interesse dei reclamanti confligge con quello della massa dei creditori anche sotto un diverso ma concorrente profilo: la ed i suoi CP_1 Parte_1
soci e hanno interesse ad ottenere il consolidamento Parte_2 Controparte_4
dell'ipoteca giudiziale di oltre Euro 5.000.000 iscritta dalla Parte_1
amministrata da , su tutti i beni immobili della
[...] Parte_2 [...]
in virtù del suddetto decreto ingiuntivo non opposto, per il Controparte_1
pagamento del credito ingiunto;
come riferito dalla difesa di parte convenuta, “La nonché il suo amministratore anche socio della Parte_1 Parte_2
società insieme alla moglie hanno - quindi - interesse a che il Parte_3
concordato non sia omologato, perché la domanda della ha neutralizzato CP_1
tale ipoteca che, ai sensi dell'art. 46, comma 5, CCII, è divenuta e rimarrà inefficace in caso di omologazione del concordato. I predetti hanno, dunque, interesse ad avversare il concordato affinché l'ipoteca si consolidi e il credito postergato della Parte_1
sia soddisfatto con priorità su tutti i beni immobili della in barba alle
[...] CP_1
ragioni di tutti gli altri creditori della proponente! E tale interesse è comprovato dalle iniziative assunte, in ogni sede, da tutti i suindicati soggetti: la ha, Parte_1 infatti, proposto (l'unica) istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (v.all.22); la ha paralizzato la vendita dei beni delle CP_1 CP_1
società controllate da con la nota ed infondata azione di simulazione CP_1
(v.all.14); i suoi soci e hanno Parte_2 Parte_4 Parte_3
persino chiesto la revoca ex art 2409 c.c. del Liquidatore della dott. CP_1
, per avere proposto il concordato preventivo avversandolo anche in Controparte_2
quella sede (v.all.1 e 2). Tale interesse individuale dei suddetti soggetti è, dunque in aperto contrasto con l'interesse comune di tutti gli creditori a vedere regolare la situazione di crisi della nel rispetto della par condicio creditorum”, CP_1
essendo di palmare evidenza che i reclamanti confidino nella caducazione della proposta di concordato al fine di potere aggredire col privilegio il patrimonio della società odierna convenuta.
La infine va esclusa dal diritto di voto in quanto Parte_1
società esercitante un'influenza dominante nei confronti della ai sensi Controparte_1 dell'art. 2359, comma primo, n. 3, c.c. in ragione del comune assetto proprietario e della coincidenza della persona ricoprente la carica di amministratore nelle due predette società: anche su tale profilo il provvedimento impugnato ha ampiamente motivato, come si vedrà in occasione del vaglio della successiva doglianza, senza comunque sottacere come sia la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a consentire l'esclusione dal diritto di voto della società controllante che non sia a sua volta assoggettata a procedura concorsuale, nella misura in cui, con ordinanza n. 34807 del 29/12/2024, ha asserito che “In tema di votazione nel concordato preventivo, l'esclusione dal voto della società controllante prevista dall'art. 177, comma 4, l.fall. non si applica al caso in cui la società controllante, al momento in cui eserciti il diritto di voto, sia stata assoggettata a procedura concorsuale, posto che il conflitto di interessi che caratterizza tale disposizione opera nell'ipotesi in cui l'interesse del votante - proprio del socio - sia funzionale a contrastare
l'interesse comune dei creditori alla massimizzazione del sacrificio patrimoniale del debitore che, al contrario, non sussiste in caso di procedura concorsuale, il cui fine è quello del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, come tale concorrente con quello degli altri creditori ammessi al voto”.
5. Nullità della omologazione del concordato preventivo per violazione dell'art.
2467 c.c. stante l'errata qualificazione del credito della
[...]
quale credito postergato Parte_1
I reclamanti hanno censurato la sentenza di omologazione del concordato anche nella parte in cui il Tribunale ha affermato la natura postergata del credito vantato dalla la Corte è dell'avviso che tale censura si palesi Parte_1 Parte_1
inammissibile per difetto di interesse.
Nel concordato preventivo infatti non si fa accertamento dell'esistenza, della misura e della natura dei crediti, se non ai fini del voto: nella specie, la Parte_1 [...]
non è stata esclusa dal voto perché il suo credito è stato qualificato come Parte_1
credito postergato ma perché si trova in conflitto di interessi per le ragioni prima esposte, apparendo pertanto la contestazione della natura postergata del credito del tutto irrilevante posto che quand'anche dovesse affermarsi che il credito della Parte_1
non fosse postergato, la stessa non avrebbe comunque diritto Parte_1
al voto per il suddetto motivo. Ad ogni buon conto, devesi nella presente sede ribadire la natura postergata del credito della avuto riguardo alle condivisibili considerazioni del Tribunale di Parte_1
Enna riportate alle pagine da 35 a 44 del provvedimento, Tribunale che ha ampiamente spiegato come la abbia effettuato per anni Parte_1 Parte_1
rilevanti forniture di carburante alla senza mai avere richiesto il Controparte_1
pagamento del dovuto nei termini ordinariamente considerati per prestazioni similari salvo poi chiedere ed ottenere in maniera fulminea un decreto ingiuntivo poi passato in giudicato, iscrivere ipoteca sui beni della debitrice e chiederne la liquidazione giudiziale, il tutto in periodi in cui andava ad aggravarsi lo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto della società, e come la medesima società abbia esercitato attività di direzione e coordinamento nei confronti della parte odierna convenuta, essendo stata l'unica fornitrice della materia prima necessaria per la ai fini della Controparte_1
prosecuzione e dello svolgimento dell'attività d'impresa ed essendosi ingerita in veste sostitutiva nella gestione delle singole stazioni di servizio riconducibili alla CP_1
ed alle società da quest'ultima partecipate: è in particolare emerso una sorta di
[...]
finanziamento indiretto posto in essere dalla Parte_1
alla che è giusto sia restituito e rimborsato dopo il soddisfacimento di Controparte_1
tutti i creditori.
6. Svalutazione dell'attivo concordatario rispetto al reale valore dei beni aziendali
L'affermazione di parte reclamante secondo cui la proposta concordataria abbia avallato una ingiustificata svalutazione del patrimonio attivo si palesa mera petizione di principio e non risulta supportata da alcun elemento che consenta di affermare quale sia il diverso maggior valore dell'attivo in contestazione ma soprattutto oblitera il fatto che il valore di cessione degli impianti è stato determinato, prima di proporre il concordato preventivo, sulla base di una procedura competitiva condotta sul mercato nazionale con le modalità di seguito evidenziate.
Al fine di individuare l'acquirente dei rami di azienda della e delle società Controparte_1
da quest'ultima controllate, in data primo dicembre 2023 il liquidatore ha pubblicato un invito a manifestare interesse per l'acquisto dei citati rami di azienda sui quotidiani Il
Sole 24 Ore e Milano Finanza ed ha poi avviato la procedura competitiva in conformità
a detto invito per individuare il contraente finale (si vedano i documenti n. 23 e 30 del fascicolo di parte convenuta): le condizioni di vendita sono state integrate con due comunicazioni di posta elettronica certificata, inviate, rispettivamente in data 25/01/24
e 9/02/2024 (si vedano i documenti n. 24 e 26 del fascicolo di parte convenuta), a tutti i soggetti che avevano manifestato l'interesse all'acquisto, comunicando che gli offerenti avrebbero dovuto escludere nella loro offerta qualsiasi forma garanzia per la vendita da parte della (si veda il documento 30 del fascicolo di parte convenuta). Controparte_1
Nei termini assegnati sono pervenute ben nove manifestazioni di interesse da operatori primari del settore ed, all'esito alla successiva fase di due diligence, sono pervenute cinque offerte vincolanti (si vedano i documenti n. 28 e 29 del fascicolo di parte convenuta) tra le quali è stato selezionato come cessionario la che ha offerto Parte_6 per l'acquisto dei rami d'azienda il complessivo importo di Euro 5.000.000,00 ed è stato l'unico soggetto ad aver accettato integralmente le condizioni di vendita poste dalla liquidazione tra le quali l'esclusione, a detrimento di parte acquirente, di qualsivoglia garanzia sull'efficienza degli impianti e sulla completa regolarità ed esistenza delle autorizzazioni (si vedano i documenti n. 27 e 31 del fascicolo di parte convenuta). La
è stata inoltre selezionata anche per l'acquisto dei rami d'azienda delle Parte_6
società partecipate Savecar s.r.l., Salentina Gas s.r.l. e Calorgas Service s.r.l., ai prezzi rispettivamente di Euro 10.000.000, Euro 900.000,00 ed Euro 700.000,00 (si veda il documento n. 27 del fascicolo di parte convenuta).
Il piano di concordato e la sentenza gravata hanno poi previsto che, prima di cedere gli impianti alla affittuaria e promittente acquirente sia esperita una nuova Parte_6
procedura competitiva ai sensi dell'art. 91 del codice della crisi di impresa e che eventuali plusvalenze ricavate dalla cessione siano destinate al soddisfacimento dei creditori e, per il residuo, al rimborso dei soci.
All'esito delle risultanze e dei fatti sopra evidenziati balza agli occhi come il valore della vendita degli impianti in dotazione alla sia stato stabilito sulla base delle Controparte_1
offerte di mercato e come ben potrà essere maggiormente incremento in esito alle modalità di vendita previste nella sentenza di omologazione.
Contrariamente a quanto affermato dai reclamanti, il valore dell'attivo non presenta “un elevato grado di incertezza, in quanto frutto di una stima e non di un corrispettivo effettivamente determinato” posto che i beni sociali sono stati affittati e promessi in vendita al prezzo di realizzo indicato, salvo come detto l'eventuale esito migliorativo della procedura competitiva ex art 91 prima citato.
7. Decremento del valore delle stazioni di servizio di proprietà della
[...]
a seguito della cessione in blocco degli asset e della locazione delle CP_1
stazioni di servizio delle società controllate alla per un corrispettivo Parte_6
ritenuto irrisorio
Altrettanto infondata è la censura secondo cui “Non può essere sottaciuta la grave anomalia rappresentata dalla stipula, da parte del liquidatore giudiziale, di un contratto di locazione dei rami aziendali delle tre società controllate, aventi per oggetto i quattordici rifornimenti di carburanti, senza che sia stata esperita alcuna gara competitiva o procedura trasparente atta a garantire la massima valorizzazione del patrimonio”, vuoi in quanto non suffragata da alcun elemento che ne corrobori l'assunto, vuoi in quanto smentita, quanto all'asserita ed inveritiera affermazione secondo cui non vi sarebbe stata alcuna procedura competitiva nella cernita e scelta del contraente, da quanto esposto al punto precedente: in particolare non si capisce il perché, a detta dei reclamanti, si sarebbe dovuto procedere a vendite frazionate delle singole stazioni di servizio anziché ad una vendita in blocco, apparendo al contrario tale ultima modalità di dismissione molto più celere nella definizione, sicura nella realizzazione e rimunerativa nella quantificazione del corrispettivo ricavato.
8. Opacità del progetto di fusione delle società controllate nella Controparte_1
I reclamanti hanno lamentato l'opacità della proposta concordataria nella misura in cui ha previsto il progetto di fusione delle società controllate dalla mediante Controparte_1
incorporazione delle stesse nella controllante, mettendo in luce la pericolosa commistione patrimoniale che priverebbe i creditori delle società incorporate di ogni possibilità di tutela autonoma e del diritto di opposizione ex art. 2503 c.c. e censurando la violazione della par condicio creditorum dei creditori delle partecipate nonché
l'aggravamento della posizione della società controllante la quale in tal modo si dovrebbe fare carico della esposizione debitoria delle società incorporate, con un sostanziale aggiramento delle procedure di legge previste per la fusione societaria: in particolare i reclamanti hanno sottolineato l'opportunità di procedere alla cessione delle partecipazioni societarie a terzi soggetti interessati all'acquisto.
Ad avviso della Corte tale doglianza, oltre che infondata ed in parte contraddittoria per i motivi di seguito evidenziati, denota una sostanziale carenza di interesse dei reclamanti i quali non risultano essere creditori delle società partecipate che saranno incorporate nella e, di conseguenza, non hanno alcun interesse ad interloquire su tale Controparte_1
scelta gestoria che, al contrario, appare opportuna ai fini dell'esito cui deve tendere il concordato in esame.
Devesi rilevare come l'operazione di fusione delle società controllate ad opera della anch'esse in liquidazione, si renda necessaria in quanto anche la Controparte_1 dismissione delle partecipazioni sociali, rientrando queste ultime nell'attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori, attuerà con maggiore solerzia ed efficacia le finalità cui tende la procedura concordataria in esame.
La Corte rileva poi la contraddittorietà della doglianza nella misura in cui da un lato i ricorrenti paventano rischi per i soci ed creditori delle partecipate che dal progetto di fusione vedrebbero frustrati rispettivamente i propri diritti di credito e di liquidazione delle partecipazioni sociali salvo poi sottolineare l'aggravamento, a seguito della predetta fusione, della posizione della società controllante la quale in tal modo si dovrebbe fare carico della esposizione debitoria delle società incorporate, come se il patrimonio di queste ultime non fosse in grado di soddisfare i debiti gravanti sulle partecipate o di rimborsare i soci: evidente è l'intento dei reclamanti di prospettare mere congetture a detrimento di una soluzione che, al contrario, appare più congeniale con gli obiettivi che si è preposto il concordato.
Non risulta conforme al vero infine l'affermazione di parte reclamante secondo cui “i creditori delle società partecipate non dispongono dei normali strumenti di opposizione previsti dal diritto societario rimanendo privi di tutela specifica nei confronti di un'operazione straordinaria che incide profondamente sulle loro aspettative di soddisfacimento”, atteso che i creditori, ove lo avessero voluto, ben avrebbero potuto proporre in parte qua opposizione all'omologazione ai sensi dell'art. 116 del codice della crisi di impresa.
9. Sovrastima del passivo sociale
I reclamanti asseriscono che il “piano concordatario presenta altresì evidenti profili di sovrastima del passivo, con conseguente alterazione dell'effettiva situazione economico-patrimoniale della società e ingiustificato pregiudizio per i creditori”: tale affermazione, condensata in poche righe alle pagine 42 e 43 del ricorso, si palesa quale mera petizione di principio e non è dotata di alcun riscontro fattuale o contabile alcuno a corredo di essa.
Per dirla con le parole di parte reclamata, “tutti i crediti esposti nell'elenco dei creditori sono stati verificati dal professionista che ha attestato la veridicità dei dati aziendali
(v.all.37) e dai Commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 104 CCII e sono stati anche oggetto di contradditorio secondo il meccanismo ben delineato dall'art. 107 CCII…. In ogni caso nessun pregiudizio può verificarsi per i creditori perché questi vengono già tutti soddisfatti integralmente e se vi fosse una sovrastima del passivo questa determinerebbe solo un fabbisogno inferiore, con un conseguente maggior residuo attivo da destinare ai soci.
Il motivo di reclamo, quindi, è anche in questo caso totalmente infondato.
In definitiva nulla osta alla conferma del provvedimento impugnato: le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate ai reclamanti
[...]
, e nella misura Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla
Corte d'Appello di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
1. Dichiara inammissibile il reclamo azionato da;
Parte_4
2. Rigetta il reclamo azionato dalla Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3
3. Condanna la , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento delle spese di lite sostenute dalla
[...] Parte_4
, spese liquidate in Euro 8.470,00 (di cui Euro Controparte_1
2.518,00 per la fase di studio, Euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed Euro
4.287,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Caltanissetta, 23 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico