Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/06/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 335/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 335/2020 R.G. di appello avverso l'ordinanza n. 1180/2018 R.G. pronunciata il
29.10.2020 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica a conclusione del giudizio n.
1180/2028 R.G. avente ad oggetto: ”risarcimento danni da responsabilità professionale”, vertente tra
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Vincenzo Mastrangelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vasto, v.
Vittorio Bachelet n. 10, per mandato in calce all'atto di appello.
CP_1
e avv.to Angelo, c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente CP CodiceFiscale_2
e disgiuntamente da sé medesimo e dall'avv. Gennaro Macchiagodena ed elettivamente domiciliato
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE -
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.01.2025 entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento con decreto del 10.10.2024
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei doppi termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio l'avv. Angelo Parte_1
Macchiagodena dinanzi al Tribunale di Larino per ivi sentir accolte le seguenti conclusioni: 1)
Accertare e dichiarare la responsabilità per colpa professionale a carico dell'avv. Macchiagodena
Angelo nell'esecuzione del mandato professionale in danno della propria assistita per i motivi in esso
esposti; 2) Accertare e dichiarare la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.
(inadempimento di non scarsa importanza) a carico del professionista per i motivi esposti ai sensi e
per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c., dichiarare risolto il contratto di mandato professionale in
favore della ricorrente;
3) E, per l'effetto, condannare il professionista alla ripetizione di € 2.905,54
a titolo di compenso professionale ricevuto, nonché, sempre per il medesimo effetto, dichiarare la
perdita del diritto al compenso professionale o, comunque, dichiarare non dovuto il compenso
concordato per i motivi esposti;
4) Sempre per il medesimo effetto, condannare l'Avv.
Macchiagodena Angelo al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 16.636,60 a titolo
di risarcimento del danno equivalente alla perdita economica subita (cd. danno emergente), oltre
interessi maturati dall'atto di costituzione in mora e fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione
monetaria per i motivi esposti;
5) Accertare e dichiarare la responsabilità per colpa grave del
professionista per mancata consegna della documentazione, quale causa preclusiva della
proponibilità del ricorso per Cassazione, così come esposto;
6) E, per l'effetto, condannare il professionista al risarcimento del danno da cd. perdita di chance da valutarsi su percentuali
probabilistiche la cui determinazione è rimessa al prudente apprezzamento giudiziale per i motivi
esposti; 7) Infine, condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
presente giudizio”.
A fondamento di dette domanda la deduceva che con mandato conferito all'avv. Parte_1
proponeva ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Larino nei confronti CP
di al fine di ottenere il pagamento di € 11.470,00 a titolo di mancato adempimento Controparte_3
del corrispettivo residuo per l'esecuzione di lavori edili realizzati su proprietà dell'ingiunto; che con decreto n. 251 del 21.10.2005 il Tribunale ingiungeva al la somma richiesta oltre interessi e CP_3
spese; che l'ingiunto proponeva opposizione, a definizione della quale il Tribunale, con sentenza n.
72 del 2.03.2011 accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento della minore somma di € 8.070,00, oltre interessi legali,
nonché condannava l'opponente al pagamento del 50% delle spese processuali liquidate in €
4.070,00, di cui € 2.470,40 per spese, ivi comprese quelle di c.t.u., ed € 1.600,00 per onorari;
che avverso tale sentenza il proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso;
essa CP_3
deducente, sempre a ministero dell'avv. si costituiva in giudizio con comparsa CP
depositata il 18.10.2011 in cui spiegava anche appello incidentale;
che con sentenza n. 42 del
25.02.2016 la Corte d'Appello accoglieva l'appello principale del e condannava CP_3
l'appellante a corrispondere all'appellata (attuale ricorrente) la minor somma di € 6.735,27, oltre interessi, nonché dichiarava improcedibile l'appello incidentale in quanto proposto con comparsa depositata in data 18.10.2011 e, quindi, oltre i termini di legge di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello (19.10.2011); ed infine condannava l'appellata Parte_1
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate – per il primo grado – in € 93,00 per esborsi, € 2.300,00 per diritti ed € 2.100,00 per onorari, oltre rimborso forfettario al 12,50 IVA e cpa;
e per il secondo grado liquidate in € 382,00 per esborsi ed € 3.777,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA;
che in ossequio a tale sentenza l'odierna appellante provvedeva in via bonaria a liquidare tutte le spese e le competenze del doppio grado di giudizio, mentre, per il doppio grado di giudizio la corrispondeva al proprio avvocato la somma di € 2.905,54; Parte_1
che, in pendenza del temine per ricorrere in Cassazione la ricorrente con 2 note racc. A/R del
22.03.2016 e del 18.05.2016 invitava formalmente l'avvocato a restituire i fascicoli CP
del doppio grado di giudizio al fine di verificare, previa consulenza con altro legale, la possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, ma che tale invito restava disatteso e tutta la documentazione richiesta non veniva mai restituita, così facendo pure decorrere il termine per ricorrere in Cassazione e, pertanto, la sentenza d'appello passava in giudicato, così
pregiudicando definitivamente la possibilità di esperire utilmente tale ultimo rimedio giurisdizionale;
che pertanto la ricorrente, con nota del 26.09.2018 invitava l'avv. a risarcirle il danno CP
derivante da responsabilità professionale con l'invito a fornire gli estremi della polizza assicurativa,
ma che detta missiva restava senza riscontro.
Si costituiva il professionista deducendo che non vi era alcuna propria responsabilità in riferimento all'omesso tempestivo deposito dell'appello incidentale, poiché esso non avrebbe mutato l'esito de giudizio ove proposto con giustezza;
che non vi era alcuna omessa consegna di fascicoli di parte,
avendo il professionista rinunciato al mandato e diffidato la cliente a ritirare presso il proprio studio i fascicoli;
in via riconvenzionale domandava il pagamento delle proprie spettanze per la somma di
€ 8.996,33, quale differenza tra € 11.901,87, somma delle competenze liquidate nel doppio grado di giudizio, e la somma di € 2.905,54 percepita e portata dalla fattura n. 21/11, oltre accessori di legge e condanna della ricorrente per lite temeraria.
All'esito, con ordinanza ex art. 703 – ter c.p.c. del 29.10.2020 il Tribunale di Larino ha respinto il ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni: ”E' sufficiente richiamare il granitico ed univoco
indirizzo giurisprudenziale, ribadito anche di recente sia dai giudici di merito che dalla Suprema
Corte ed è ampiamente condiviso da questo giudicante, in base al quale
dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto
adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni,
difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato
derivatone>. Ne consegue, pertanto, che occorre verificare se
lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente
ed, infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuti, il suo assistito, alla stregua di criteri
probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle propri ragioni, difettando altrimenti la
prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il
risultato derivatore>(Corte di Cassazione, n.ri 6862/18, 25112/17, 1984/16, 3355/15, 10526/15,
Tribunale di Milano sez. I, 10/06/2019, n. 5548, Corte Appello Napoli sez. III, 6.05.2019, n. 2407).
Sulla scorta di tali principi, quindi, per potersi affermare la responsabilità dell'avvocato ( e più in
generale del prestatore d'opera intellettuale) nei confronti del proprio cliente per negligente
svolgimento dell'attività professionale occorre effettuare una valutazione prognostica positiva – non
necessariamente ottenere la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua
attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
Orbene, nel caso di specie, posto che il danno risarcibile non può essere confuso con
l'inadempimento stesso (ndr: la tardiva proposizione dell'appello incidentale e la mancata
restituzione dei fascicoli relativi ai due gradi di giudizio), non è possibile esprimere alcun giudizio
di tipo prognostico nel senso sopra indicato. Si osserva, infatti, che la parte ricorrente si è limitata
genericamente ad affermare di aver subito danni - consistenti nel pagamento di spese processuali
dei due gradi di giudizio, nella riduzione del proprio diritto di credito e nella impossibilità di
proporre ricorso per Cassazione per la riforma della sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Campobasso – ma non ha prodotto (o quantomeno richiestone l'esibizione ex art. 210 c.c.) degli atti
relativi ai due giudizi di primo e secondo grado nei quali era assistita e difesa dall'avv.
. Ciò impedisce, non essendo a tal fine sufficienti le sole due sentenze allegate dalla CP
, ogni valutazione oggettiva in ordine alla condotta colpevole del resistente, con la Parte_1
conseguenza che la domanda non può essere accolta. Sulla scorta dei medesimi rilievi, rilevato pure che il professionista resistente non ha offerto prova
né di una diversa pattuizione intercorsa con la propria assistita e nemmeno delle effettiva attività
difensiva svolta in suo favore, tenuto conto delle ricevute di versamento della complessiva somma di
€ 8.726,05 prodotte dalla , va rigettata anche la domanda riconvenzionale formulata Parte_1
dall'avv. ”. CP
, con citazione notificata il 28.11.2020 ha interposto appello avverso Parte_1
detta ordinanza, e ne ha chiesto la riforma nella parte a sé sfavorevole, per i motivi di seguito precisati, riproponendo tutte le deduzioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Con comparsa del 30.03.2021 l'avv. si è costituito in giudizio eccependo CP
preliminarmente, in rito, l'inappellabilità dell'ordinanza di prime cure nonché l'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione avversaria ed ha insistito nella domanda riconvenzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla prima delle due eccezioni di rito sollevate dall'appellato, va evidenziato che l'ordinanza di rigetto resa nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c.
è certamente appellabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Con riferimento poi all'eccezione circa la non rispondenza dell'atto introduttivo ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., va osservato che l'onere di specificità
dei motivi di cui alla predetta disposizione, come modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. sez.
unite 2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294; Cass. 2015/ n. 2143; Cass.
sez. III sent. n. 22502 del 2014). Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione
delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti
le ragioni addotte dal primo giudice”, elementi nel caso sufficientemente ravvisabili nell'atto di gravame.
Nel merito, propriamente, con il primo, articolato motivo di impugnazione, l'appellante si duole della ”Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., anche
con riferimento all'art. 2697 cod. civ., per erronea interpretazione delle produzioni
documentali di parte ricorrente e per omessa motivazione con riferimento alla domanda
ed all'interpretazione delle norme in materia di causalità omissiva di cui agli artt. 40 e
41 cod. pen.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in disposto con l'art.
2697 cod. civ., per malgoverno della prova e per difetto di motivazione nonché per
erronea interpretazione delle norme in materia di diligenza e buona fede nell'esecuzione
del rapporto derivato dal mandato difensivo ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., in disposto con
l'art. 2236 cod. civ.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e nullità dell'ordinanza di
rigetto per ultrapetizione”.
L'articolata formulazione di cui innanzi, sostanzialmente, fa riferimento ai due seguenti motivi:
1. Responsabilità per proposizione tardiva dell'appello incidentale nel giudizio
promosso avanti al Corte di Appello di Campobasso (n. 165/11 R.G.) avverso la
sentenza Trib. Larino n° 72/11.
Orbene l'appello incidentale, come si evince dagli atti del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, concluso con la sent. n° 72/11 Trib. Larino, poteva argomentare unicamente sulla condanna dell' appellante al pagamento dell'intero ammontare delle spese di giudizio del primo grado, antecedentemente liquidate solo nella misura del
50%.
All'esito della sentenza di appello n. 42/2016 che ha riformato nel merito il giudizio di primo grado, nessuna conseguenza diversa avrebbe avuto una proposizione tempestiva dell'appello incidentale.
Per i motivi spiegati in sentenza, il giudice di secondo grado ha riconosciuto un credito in favore della esclusivamente di € 6.735,27 rispetto all'originario credito Parte_1
di € 11.470,00 richiesto con il decreto ingiuntivo, sulla scorta dei rilievi fatti nella
CTU.
La richiamata sentenza, a ben leggere gli atti, ha riformato “in peius” le aspettative della , proprio sulla scorta della CTU che ha avuto per oggetto l'esame Parte_1
dei vizi dell'opera realizzata dalla sul fabbricato del , nonché Controparte_4 CP_3
la mancata realizzazione in loco di alcune opere previste nel computo metrico.
Conformemente, a pagina 5 della sentenza di appello, si legge: ”il computo metrico
delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi delle opere realizzate dalla impresa
– allegato alla più volte menzionata relazione del geom. Parte_1 Per_1
depositata il 21.04.2018 -, è pari a 4.734,73 euro. La minore quantificazione
effettuata dal primo giudice in euro 3.400,00, alla luce dei prezzi applicati ed anche
in via equitativa, si rivela pertanto ingiustificata, in quanto non conforme alle
valutazioni operate dal CTU […] In riforma della sentenza appellata, ferma restando
la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la parte appellante va in conclusione
dichiarata tenuta a corrispondere all'appellata la minor somma di € 6.735,27 (in
luogo di quella di € 8.070,00), oltre agli accessori legali dal2.10.2005 al saldo”.
Alla luce di quanto esposto e riportato nelle richiamate sentenze, la domanda riconvenzionale, seppur presentata nei termini, non sarebbe stata comunque accolta. Infatti, ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale è necessario un nesso di causalità tra la condotta negligente ed il presunto danno procurato.
A ben leggere la sentenza di appello, soprattutto in ordine alle risultanze della CTU (in ordine ai vizi dell'opera ed ai lavori mancanti rispetto al computo metrico), nessun nesso di causalità vi può essere tra la condanna della alle spese del doppio grado Parte_1
del giudizio e la tardività dell'appello incidentale (inerente esclusivamente al quantum
delle spese processuali).
Conformemente, alla pagina 7 della sentenza di appello si legge: ”Nel proporre
l'opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli, il aveva precisato al Tribunale CP_3
di non negare al il pagamento del saldo, ma di condizionarlo al puntuale Parte_1
adempimento di quanto previsto, nonché all'eliminazione dei vizi lamentati, mentre
l'opposta aveva chiesto il rigetto dell'opposizione.
L'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo e pronuncia della
condanna del al pagamento della minor somma dovuta (per di più, come CP_3
ridimensionata in questa sede) rispetto a quella portata dal decreto comporta pertanto,
ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellata soccombente a rimborsare
all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo, in
riferimento all'epoca di definizione di ciascuna fase e, pertanto, applicando il D.M.
127/04 per il primo grado e il D.M. 55/14 per quello presente in ragione del valore della
causa e dell'attività espletata”.
Tanto evidenziato, non emerge alcun nesso di causalità tra la tardività dell'appello incidentale o il suo contenuto e la condanna della alle spese del doppio grado Parte_1
di giudizio.
Come chiarito dalla sentenza d'Appello, ai sensi e per gli effetti dell'art.91 c.p.c., la veniva condannata non per la tardività della proposizione dell'appello Parte_1
incidentale, ma solo ed esclusivamente nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione del , essendo stato ridotto il credito originariamente azionato (da € 11.470,00 ad € CP_3
8.070,00 con la pronuncia di primo grado, a successivi € 6.735,00 con la sentenza di appello), il tutto sulla scorta dei rilievi contenuti nella CTU espletata.
Non si può dunque che concludere nel senso dell'esclusione del nesso di causalità e quindi della responsabilità professionale dell'appellato.
2.Mancata restituzione dei fascicoli di parte di cui al giudizio definito con la sentenza
42/16 della Corte di Appello di Campobasso (n. 165/11 R.G.)
Risulta che la , a corredo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha depositato due Parte_1
raccomandate del 22.03.2016 e del 18.05.2016, a sostegno della mancata restituzione dei fascicoli.
Senonchè, si rinviene nell'all. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellato la raccomandata del 12.03.2016 con la quale veniva comunicato: ” a) rinunzia al mandato;
b) messa a disposizione della documentazione di studio e precisamente: - Fascicolo di
primo grado iscritto al Tribunale di Larino n. 603/05; - Fascicolo relativo all'istanza di
sospensiva promossa dal , iscritto al Tribunale di Campobasso n. 165/11, con CP_3
note e provvedimento di diniego;
- Fascicolo del secondo grado di giudizio con tutta
l'attività difensiva del sottoscritto difensore convenuto, nonchè della controparte”.
Con la stessa la veniva invitata a ritirare la documentazione messa a sua Parte_1
disposizione nonché a saldare le competenze professionali.
Soffermandosi al semplice tenore letterario della richiamata missiva risulta in modo chiaro ed univoco che i fascicoli sono stati messi a disposizione della parte, puramente e semplicemente e non, come sostenuto dalla nell'atto di appello: ”Ha Parte_1
condizionato la restituzione dei fascicoli di parte -messi a disposizione presso lo studio
del professionista – al saldo delle competenze professionali” (pag. 10 dell'atto di appello):
trattasi di arbitraria rappresentazione dei fatti di causa. Fatto stà, che in seguito alla richiamata missiva del 12.03.2016 nessuno si è mai presentato per il ritiro della documentazione. Ne consegue che qualsiasi conseguenza negativa oggi la vorrebbe addossare all'appellato dipende esclusivamente dalla sua inerzia Parte_1
e negligenza.
Nel secondo motivo di impugnazione la critica l'ordinanza per “Erroneità Parte_1
della sentenza per contraddittorietà e insufficienza della motivazione in relazione al capo
in cui non sarebbero stati prodotti dall'appellante gli atti relativi ai due giudizi di primo
e secondo grado ma solo le due sentenze”.
Per tale motivo di gravame valgono le stesse considerazioni e circostanze innanzi riportate, in quanto i richiamati fascicoli sono sempre stati a disposizione della
, la quale per sua incuria non ha provveduto mai a ritirarli, né nel giudizio di Parte_1
primo grado è emersa alcuna contestazione o fatto ostativo al ritiro;
del resto ben poteva la ricorrente chiederne la esibiziine ex art. 210 c.p.c.. Tale circostanza è stata diligentemente colta ed evidenziata dal Tribunale nella stesura della ordinanza appellata nella quale si evidenzia che la “non ha richiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. Parte_1
degli atti relativi ai due giudizi di primo e secondo grado nei quali era stata assistita e
difesa dall'avv. ”. CP
Il terzo motivo di gravame è rubricato “Risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. per
inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.; Diritto alla
restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo”.
L'appellante ancora una volta sottacendo il contenuto delle due sentenze n. 72/11 Trib.
Larino e 42/2016 Corte di Appello di Campobasso, insiste nel voler attribuire al legale le conseguenze negative delle richiamate sentenze, riportando che tutta l'attività pregressa svolta dall'appellato doveva essere dichiarata inadempimento totale (inutiliter) sempre e solo per la tardiva proposizione dell'appello incidentale e per la presunta mancata restituzione dei fascicoli. Ma si ribadisce che la documentazione richiesta è stata comunque ed immeditatamente messa a disposizione della stessa, come dimostra la citata raccomandata del 12.03.2016, senza alcun vincolo di sorta. In qualunque momento la avrebbe potuto recarsi presso lo studio del professionista e ritirare quanto di Parte_1
sua spettanza.
L'appello incidentale, comunque limitato alla richiesta delle sole spese processuali non riconosciute in primo grado, anche se fosse stato proposto per tempo, per le argomentazioni di merito contenute nelle richiamate sentenze, comunque non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere accolto.
Rimane così assorbita la quantificazione dei danni pretesi dalla . Parte_1
Nell'appello incidentale l'appellato critica, per errore, contraddittorietà e insufficiente motivazione, il rigetto della domanda riconvenzionale da lui proposta, del seguente tenore
”Ad oggi basandosi proprio sulla liquidazione delle competenze contenuta nelle sentenze
di primo e secondo grado, applicando il D.M. 127/2004 ed il D.M. 55/2014, allo scrivente
spetta un saldo di € 8.996,33 […] portato dalla differenza tra € 11.901,87 (somma delle
competenze liquidate nel doppio grado del giudizio) ed € 2.905,54 (somma portata dalla
fattura n. 21/11 all. 4 del fascicolo della ricorrente).
Tale impostazione non scalfisce il fondamento logico - giuridico della decisione impugnata la quale correttamente sul punto così si esprime: ”Il professionista resistente
non ha offerto prova né di una diversa pattuizione intercorsa con la propria assistita e
nemmeno della effettiva attività difensiva svolta in suo favore nei due gradi di giudizio,
tenuto conto delle ricevute di versamento della complessiva somma di € 8.726,05 prodotte
dalla ”. Parte_1
Per tali ragioni entrambe le impugnazioni vanno disattese;
consegue l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 335/2020 R.G. sull'appello principale proposto da con Parte_1
citazione notificata il 28.11.2020 nei confronti di avv.to Angelo, avverso l'ordinanza CP
n. 1180/2018 R.G. pronunciata il 29.10.2020 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 1180/2028 R.G., e sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo,
ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale,
3) Compensa integralmente fra le parti le spese processuali del grado;
4) Dà atto che gli appelli sono integralmente rigettati ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 29.05.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico