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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 738 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. TOMATIS SONIA, giusta delega in atti Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'Avv. LUZZI NICOLETTA, giusta delega in Parte_2
atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Parte_2
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e Parte_2
Il Collegio prende atto che all'udienza del 30.5.2025 le parti hanno presentato conclusioni concordi,
ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 4.09.2010 in Garlenda (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Garlenda al numero 3, parte II, serie C, anno 2010, alle condizioni di seguito esposte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cisano sul Neva Via XXV Novembre 5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie , nell'interesse del figlio minore Parte_1
ivi stabilmente conviventi, fino alla data del 31.5.2027 quando la Sig.ra abbandonerà la casa.. Pt_1
PER IL FIGLIO MINORENNE Controparte_1
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna ed il padre Per_1
potrà tenere con se liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_1
extrascolastici dello stesso, previo avviso alla madre e comunque secondo le seguenti cadenze
4/a) tutti i sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna, nonché 1 notte infrasettimanale;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà
con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. il sig. verserà alla signora l'importo di euro 17.500,00 diconsi euro Parte_2 Pt_1
diciassettemilacinquecento a saldo e stralcio delle rispettive posizioni di dare ed avere, a tacitazione di ogni ed ulteriore pretesa economica, ad eccezion fatta di quanto di seguito previsto per il divorzio,
tramite assegno circolare consegnato in data odierna.
- il sig. fermo restando quanto sopra, verserà in favore del figlio minore a titolo Parte_2 Per_1
di contributo al suo mantenimento, l'importo di euro 350,00 , assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 20% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, da corrispondersi in favore della Sig.ra entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore Per_1
nella misura del 80% sul padre e restante 20% alla madre, secondo il criterio delineato nelle linee guida di codesto Tribunale del 24/1/2024:
7. i coniugi, fermo restando quanto pattuito al pt. 5 che precede, si dichiarano economicamente autosufficienti.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 30.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo