Sentenza 30 novembre 2012
Massime • 2
Quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione specifica, è possibile soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., pur se la sentenza di primo grado, la cui autorità è invocata, sia stata emessa dal giudice amministrativo, dovendosi anche in tal caso identificare il rilievo di una sentenza oggetto di impugnazione, pronunciata nell'esercizio di una specifica giurisdizione, con riguardo al bene della vita del quale si discute davanti al giudice ordinario.
In ipotesi di sospensione del processo disposta dal giudice civile, non già in considerazione della ravvisata sussistenza del rapporto di pregiudizialità di cui all'art. 295 cod. proc. civ., ma per la necessità di attendere la decisione di una questione da lui ritenuta appartenente all'esclusiva giurisdizione amministrativa, l'impugnazione della relativa ordinanza col mezzo del regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., e per il motivo della denunciata violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., investe in realtà inevitabilmente il profilo della giurisdizione; ne consegue la possibilità che la proposta istanza per regolamento di competenza sia convertita, ricorrendone le condizioni fissate dall'art. 41 cod. proc. civ., in ricorso per regolamento di giurisdizione e rimessa per la decisione alle sezioni unite della Corte di cassazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4443 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 11/02/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 11/02/2022), n.4443 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere – Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere – Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5498/2013 R.G. proposto da: S.A.L., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pattay e dall'Avv. Elisabetta Nardone, presso cui è domiciliato, in Roma, in piazza Cola di Rienzo, n. 92; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, Direzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2012, n. 21348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21348 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. -
Dott. PIVETTI Marco - Presidente di sez. -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13892-2011 proposto da:
AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI GIANLUCA, rappresentata e difesa dagli avvocati PODESTÀ Erika, MAZZITELLI EMMA, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR DI;
- intimata -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SAVONA depositata il 29/04/2011, r.g. n. 1178/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;
udito l'Avvocato Gianluca CONTALDI per delega dell'avvocato Erika Podestà;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza data all'udienza del 29 aprile 2011 il Tribunale di SA disponeva la sospensione del processo davanti a sè pendente tra la signora NA AG, opponente alla emissione di avvisi di riscossione per canoni demaniali marittimi richiesti a titolo di occupazione di un'area per baracca balneare dal 2004 al 2010, e l'Autorità Portuale di SA, convenuta e ricorrente in riconvenzionale. Ciò in attesa della definizione di altra causa, ritenuta pregiudiziale, pendente davanti al Consiglio di Stato fra le stesse parti. Tale causa era nata dall'impugnazione della sentenza n. 3437 del 2009 emessa dal Tar Liguria che aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto dalla AG per ottenere l'annullamento del diniego di rinnovo della concessione demaniale del 2003.
Gli antecedenti della controversia davanti al tribunale di SA possono essere sintetizzati nel modo seguente: la AG aveva occupato dal 2003, a mezzo della baracca predetta, un'area demaniale marittima in SA, arenile Priamar, in virtù di licenza rilasciata il 10 aprile 2003 dall'Autorità Portuale. Il 10 luglio del 2003 la Capitaneria di Porto di SA aveva sequestrato la baracca contestando alla AG i reati di cui all'art. 1161 c.n., D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 29 e art. 483 cod. pen.. Il
pubblico ministero aveva emesso decreto di rigetto della domanda di restituzione del bene oggetto di sequestro ma aveva nominato custode la stessa AG ed autorizzando la utilizzazione del manufatto in questione. Lo stesso provvedimento del magistrato penale vietava di effettuare qualunque tipo di scarico idrico in assenza di preventiva autorizzazione amministrativa.
La signora AG, con atto del 2003, impugnava davanti al Tar Liguria la diffida per demolizione delle opere emessa quindi dal Comune di SA formulando anche domanda di sospensione del provvedimento opposto. Il Tar accoglieva la domanda di sospensione limitatamente alla sola ingiunzione di demolizione e la AG presentava istanza per il rinnovo della concessione demaniale all'Autorità Portuale quanto all'anno 2004.
Il Comitato Portuale di SA con Delib. n. 90 del 2004 rigettava tale istanza. L'attrice impugnava il diniego di concessione con ricorso notificato il 4 ottobre 2004 davanti al Tar. Nelle more della discussione del ricorso ella continuava ad occupare la baracca presentando ogni anno istanza di rinnovo della concessione per gli anni successivi e quindi rendendosi disponibile al pagamento del canone.
Il 26 marzo 2008 l'Autorità Portuale esprimeva nuovamente il diniego sull'istanza di rinnovo della concessione con Delib. 28 aprile 2008, n. 34 e conseguentemente comunicava alla AG l'avvio del calcolo per l'indennizzo da occupazione senza titolo di beni demaniali. La signora AG non sottoscriveva un accordo transattivo che altri soggetti in condizioni simili avevano invece concluso con l'Autorità Portuale,e rinunciava al ricorso al Tar, che dava sentenza di improcedibilità.
Il 23 ottobre 2009 l'Autorità Portuale comunicava alla AG l'avvio del procedimento di ingiunzione e sgombero per occupazione senza titolo di area demaniale.
La AG presentava istanza di autotutela dello sgravio della posizione debitoria relativa a tale occupazione senza titolo. L'Autorità Portuale la accoglieva mettendola nelle condizioni di regolarizzare la sua situazione così come altri, firmatari della transazione innanzi citata avevano fatto. Il 21 aprile 2010 tuttavia la AG opponendosi al pagamento degli avvisi conseguenti al predetto accordo notificava atto di citazione introduttivo del procedimento davanti al Tribunale di SA chiedendo fosse accertata l'illegittimità di tali avvisi di riscossione e che nulla era dovuto da essa medesima a titolo di canoni di concessione demaniale marittima o per occupazione del manufatto in assenza di valido titolo concessorio, dal 2004 e fino al momento in cui aveva dato inizio giudizio civile. Ed altresì perché, ella rilevava, aveva ricoperto la funzione di custode giudiziale del manufatto oggetto di sequestro probatorio nell'ambito del procedimento penale e dunque le era precluso l'utilizzo del bene stesso.
Formulava altre domande basate sulla pretesa prescrizione quinquennale dei canoni.
L'Autorità Portuale si difendeva chiedendo in via pregiudiziale dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'AGO essendo la controversia sottoposta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Il Tar Liguria emetteva sentenza del 18 nov. 2009 n. 3437 con la quale rigettava la domanda della AG. Avverso tale sentenza la AG presentava appello al Consiglio di Stato per la sua riforma, chiedendo anche che il G.A. annullasse la Delib. Comitato portuale n. 90 del 2004 avente ad oggetto la situazione baracche ad uso balneare non abitative ubicate in SA località Priamar, nonché tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali nessuno escluso, compresa la nota dell'Autorità Portuale di SA, di comunicazione della delibera del Comitato portuale, più volte contestata.
All'udienza del 29 aprile 2011 il Tribunale di SA sospendeva la causa in attesa dell'esito del procedimento pendente presso il Consiglio di Stato avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di diniego di rinnovo della concessione.
Avverso tale ordinanza di sospensione l' Autorità Portuale proponeva regolamento di competenza articolato su quattro motivi. Veniva fissata adunanza della Camera di consiglio ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione concludeva chiedendone l'accoglimento. La Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, sottolineando la pretesa di radicale carenza di giurisdizione ordinaria, rimetteva la causa alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'istante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 134 c.p.c., comma 1, per avere il Tribunale di SA omesso di motivare l'ordinanza di sospensione impugnata.
2. Con il secondo motivo la AG lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di SA disposto la sospensione in assenza dei presupposti di legge ed in particolare per l'assenza del nesso di pregiudizialità richiesto all'art. 295 c.p.c.. 3. Con i motivi terzo è quarto l'amministrazione ricorrente sostiene ancora l'erroneità dell'ordinanza in questione di cui in conclusione chiede la cassazione, sicché il giudizio prosegua davanti al tribunale di SA indipendentemente dal corso e dall'esito del giudizio amministrativo.
4. Osserva il collegio che nella vicenda la sospensione del processo è stata disposta dal giudice non già in considerazione della ipotesi tipiche previste dall'art. 295 cod. proc. civ., ovverosia per la ritenuta sussistenza del rapporto di pregiudizialita, ma piuttosto per la necessità di attendere la decisione di una questione evidentemente da lui ritenuta appartenente all'esclusiva giurisdizione amministrativa. Conseguentemente l'impugnazione della relativa ordinanza con il mezzo del regolamento di competenza, e per il motivo della denunciata violazione dell'art. 295 c.p.c., in realtà investe il punto della giurisdizione, quale che sia la conclusione che il ricorrente adotti. Infatti, dolendosi della ritenuta pregiudizialità il ricorrente censura il presupposto adottato dal giudice del merito, e cioè che la decisione del giudice amministrativo avente ad oggetto la domanda di annullamento della delibera del comitato portuale numero 90 del 2004, avente a sua volta ad oggetto la situazione baracche ad uso balneare non abitative ubicate in SA località Priamar, possa risultare per l'appunto pregiudicante la questione, innanzi ad esso sollevata, della debenza dei canoni richiesti dall'Autorità Portuale. Orbene questa Corte Suprema, da tempo, ha dato luogo ad una giurisprudenza secondo la quale ove la sospensione del processo sia stata disposta dal giudice civile, non già in vista dell'ipotesi tipica prevista dall'art. 295 c.p.c., del rapporto di pregiudizialità, ma per la necessità di attendere la decisione di una questione appartenente alla esclusiva giurisdizione amministrativa, l'impugnazione della relativa ordinanza con il mezzo del regolamento di competenza, per il motivo della denunciata violazione dell'art. 295 c.p.c., deve intendersi rivolto a censurare il diniego della propria giurisdizione da parte del giudice civile. Onde la possibilità che la proposta istanza di regolamento di competenza, che l'art. 42 cod. proc. civ., indica quale mezzo di impugnazione dell'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'art.295 c.p.c., sia convertita, ricorrendone le condizioni fissate all'art. 41 c.p.c., in istanza per regolamento di giurisdizione e rimessa per la decisione alle Sezioni Unite della corte di cassazione (Cass. ordin. n 23372 del 2004 e S.U. 19601 del 2012). Consegue che nella specie poiché ricorrono le condizioni fissate all'articolo 41 del codice di procedura civile per l'ipotesi della conversione del ricorso intitolato all'art. 42 cod. proc. civ., in ricorso per regolamento di giurisdizione sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., essa conversione può essere disposta e la causa può
essere trattata nella fissata pubblica udienza, non derivando da detta modalità di trattazione alcuna lesione ai diritti processuali delle parti.
5. Osserva quindi il collegio che la complessa vicenda consente, ai fini che qui rilevano, appena precisati, di individuare taluni punti fermi.
Nella citazione introduttiva del giudizio davanti al Tribunale di SA la AG, opponendosi all'ingiunzione di pagamento di somme relative ad una pretesa indennità di occupazione abusiva, ha chiesto di accertare l'inesistenza di ogni suo obbligo di pagamento nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Davanti al Tar, per di più, ella, a seguito di annullamento amministrativo della concessione ha impugnato il divieto di rinnovo della concessione, con ciò esplicitamente riconoscendo la sussistenza del potere della Pubblica Amministrazione di rilasciare siffatti provvedimenti e dunque dell'attitudine esclusiva dei medesimi a legittimare l'uso di un bene demaniale, quale quello in questione, da parte di un privato.
Mai ella innanzi al Tar ha impugnato un atto di concessione. Anzi, ha chiesto uno sgravio delle somme in questione rispetto alla entità intimata.
Consegue che la controversia da essa instaurata davanti al G.O. poiché seguiva oltre che al diniego in data 26 marzo 2008 dell'Autorità Portuale sulle istanze di rinnovo della concessione, anche alla comunicazione da parte della stessa Autorità in data 28 aprile 2008 a tutti gli occupanti delle baracche, compresa la AG, dell'avvio del calcolo dell'indennizzo per occupazione senza titolo dei beni demaniali marittimi (vedi allegato 14 del fascicolo di primo grado di parte dell'autorità portuale) non ebbe mai ad oggetto il potere concessorio della PA.
Tale conclusione trova poi ulteriore conferma nella considerazione che la AG per contestare la debenza di dette somme ebbe ad addurre la sua qualità di custode giudiziario del bene sequestrato nel corso del procedimento penale, come in narrativa si è precisato. Pertanto la controversia instaurata davanti al tribunale di SA ad iniziativa della AG riguardava il bene della vita costituito da somme di danaro richieste della P.A. e da essa contestate quali indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico. La giurisdizione a conoscere della controversia deve dunque essere affermata in capo al Giudice Ordinario.
6. Può pertanto esaminarsi la impugnativa proposta con il convertito regolamento di giurisdizione al provvedimento di sospensione emesso dal Tribunale di SA (decisione presa per attendere l'esito della causa di appello pendente innanzi al Consiglio di Stato, iniziata dalla AG per impugnare la sentenza del Tar n 3437 del 2009) di un giudizio iniziato per impugnare il diniego di concessione. Orbene queste Sezioni Unite con la sentenza n. 10027 del 2012, concludendo il percorso di una giurisprudenza più antica, hanno dato vita ad un orientamento che il collegio intende ribadire, secondo il quale salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ.. Ciò si trae, secondo le Sezioni Unite citate,
dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo e del ruolo rivestito dal principio di cui all'art. 282 c.p.c.. Siffatta conclusione, che si richiama alla logica del processo, non consente di distinguere il caso in cui la sentenza di primo grado della cui autorità eventualmente si discuta ai sensi del citato art.337 c.p.c., comma 2, sia stata emessa dal Giudice Amministrativo. Il
problema, infatti, nella logica del processo, è pur sempre quello di identificare in ordine al bene della vita del quale si discute davanti al giudice ordinario, il rilievo di una sentenza di primo grado legittimamente pronunciata nell'esercizio di una specifica giurisdizione.
Consegue che il ricorso, così come convertito, va accolto laddove esso censura la violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., giacché nella vicenda di cui si discute tale norma non viene in rilievo. Al giudice di merito dunque, al quale la causa dovrà essere nuovamente rimessa, spetterà di valutare l'autorità della sentenza già pronunciata, nella specie quella del Tar innanzi citata, in ordine alla controversia innanzi a lui instaurata.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite accoglie il ricorso. Dichiara la giurisdizione ordinaria. Rimette la causa al Tribunale di SA perché valuti l'autorità della sentenza del Tar Liguria n 3437 del 2009. Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese di questa fase.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2012