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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/12/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 471/2025 promossa da c.f. con il patrocinio dell'avv. Paola Agostino, Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di c.f. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Alosi, CP_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per le parti:
Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile tra la sig.ra
e il sig. in data 7 marzo 2015, con ordine di annotazione della sentenza CP_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente;
Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre;
Confermare le modalità di visita padre/figlio già stabilite in sede di separazione consensuale, e cioè:
Fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
Metà delle vacanze natalizie e pasquali;
Un mese durante le vacanze estive;
Incontri infrasettimanali concordati;
Confermare il contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre di €400,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Confermare il riparto al 50% delle spese straordinarie del figlio minore tra i genitori, previa comunicazione e accordo;
Attribuire integralmente alla madre l'assegno unico universale per il figlio minore;
Confermare il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto del figlio minore, con obbligo di comunicazione preventiva in caso di espatrio.
Compensazione delle spese legali.
per il PM
---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Favria il 7 marzo Parte_1 CP_1
2015, atto iscritto nei Registri di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Andorno
Micca, anno 2015, numero 3, parte II, serie C.
Dall'unione è nato a [...] il [...] il figlio Persona_1
Fra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa del Tribunale di Biella del 22 marzo
2023. on ricorso depositato il 16 maggio 2025 ha formulato domanda di divorzio. Parte_1 on memoria depositata l'8 ottobre 2025 si è associata alla domanda di divorzio. CP_1
All'udienza del 31 novembre 2025 le parti hanno raggiunto un accordo in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore. La giudice ha recepito l'accordo e si è riservata di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate il 22 marzo 2023 e non si sono più riconciliate. Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio. Ai sensi degli artt. 337 s.s. c.c. gli accordi delle parti in merito al figlio minore non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti dal tribunale. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in considerazione dell'accordo raggiunto deve infine disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 471 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n Favria il 7 marzo 2015, atto iscritto nei Registri di matrimonio presso l'Ufficio
[...] di Stato Civile del Comune di Andorno Micca, anno 2015, numero 3, parte II, serie C;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in epigrafe;
3) Compensa le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Andorno Micca, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 03/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 471/2025 promossa da c.f. con il patrocinio dell'avv. Paola Agostino, Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di c.f. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Alosi, CP_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per le parti:
Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile tra la sig.ra
e il sig. in data 7 marzo 2015, con ordine di annotazione della sentenza CP_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente;
Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre;
Confermare le modalità di visita padre/figlio già stabilite in sede di separazione consensuale, e cioè:
Fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
Metà delle vacanze natalizie e pasquali;
Un mese durante le vacanze estive;
Incontri infrasettimanali concordati;
Confermare il contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre di €400,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Confermare il riparto al 50% delle spese straordinarie del figlio minore tra i genitori, previa comunicazione e accordo;
Attribuire integralmente alla madre l'assegno unico universale per il figlio minore;
Confermare il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto del figlio minore, con obbligo di comunicazione preventiva in caso di espatrio.
Compensazione delle spese legali.
per il PM
---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Favria il 7 marzo Parte_1 CP_1
2015, atto iscritto nei Registri di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Andorno
Micca, anno 2015, numero 3, parte II, serie C.
Dall'unione è nato a [...] il [...] il figlio Persona_1
Fra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa del Tribunale di Biella del 22 marzo
2023. on ricorso depositato il 16 maggio 2025 ha formulato domanda di divorzio. Parte_1 on memoria depositata l'8 ottobre 2025 si è associata alla domanda di divorzio. CP_1
All'udienza del 31 novembre 2025 le parti hanno raggiunto un accordo in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore. La giudice ha recepito l'accordo e si è riservata di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate il 22 marzo 2023 e non si sono più riconciliate. Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio. Ai sensi degli artt. 337 s.s. c.c. gli accordi delle parti in merito al figlio minore non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti dal tribunale. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in considerazione dell'accordo raggiunto deve infine disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 471 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n Favria il 7 marzo 2015, atto iscritto nei Registri di matrimonio presso l'Ufficio
[...] di Stato Civile del Comune di Andorno Micca, anno 2015, numero 3, parte II, serie C;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in epigrafe;
3) Compensa le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Andorno Micca, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 03/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore