Articolo 156 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 155Articolo 157
Versione
4 maggio 1973
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Versione
1 settembre 1999
Art. 156.
Custodia dei libretti di risparmio

E' vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.
L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia.
I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati.
Nessuna responsabilita' incombe all'Amministrazione per le conseguenze della trasgressione al divieto ed all'obbligo sanciti nel presente articolo.
Ove occorra, si potra' affidare la custodia dei libretti di risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
((29a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Entrata in vigore il 1 settembre 1999
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