Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
N.R.G. 36/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 36/2025 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 14.5.2025 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], nella qualità di legale rapp. p.t. della Parte_1
(P. Iva ), eDE (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
, nato Chieti il 28/9/1995, nelle rispettive qualità, entrambi rappresentati e C.F._1
difesi dall'Avv. Andrea Di Lizio ed elettivamente dom.ti nello studio del predetto difensore in
Chieti alla Via Gen. S. Pianell n.2 in virtù di procura in atti
APPELLANTI
E
(C.F. ) in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Annapaola Di Dalmazio (C.F.
), Gaetano D'Ignazio ( ) e Antonio Zecchino C.F._2 CodiceFiscale_3
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di C.F._4 quest'ultimo ( in virtù di procura alle liti in atti Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi pagina 1 di 15
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 1288/2024, pubblicata il
28/11/2024 e notificata il 12/12/2024, pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 3132/2022 di opposizione, ex art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.Lgs. 150/2011
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art 22 L. n.689/1981, in qualità di legale rapp.te p.t. della Parte_1
e proponevano opposizione all'ordinanza- Controparte_3 Parte_3
ingiunzione di pagamento prot. n. 21374/2022 del 30/09/2022, emessa, sulla scorta del verbale n.32/2020 redatto in data 06.07.2020 dai Carabinieri Forestali Abruzzo e Molise, stazione di
Tossicia, per la irrogazione della sanzione di euro 3.100,00, di cui all'art. 258, comma 4, D.Lgs. n.
152/2006 notificato dai Carabinieri Forestali della Regione Abruzzo, i quali avevano contestato ai ricorrenti di aver trasportato rifiuti speciali non pericolosi (reflui urbani) compilando in modo erroneo il relativo Formulario di identificazione (F.I.R.), destinato all'individuazione del peso del materiale oggetto del trasporto. In particolare, nella sezione n.6 era stata indicata una quantità presunta laddove, invece, non essendo stata effettuata alcuna misurazione, doveva essere barrata la voce “peso da verificarsi a destino”.
I ricorrenti deducevano di aver effettuato la predetta rilevazione, invece, non mediante stima soggettiva dell'operatore ma tramite strumentazione installata sul mezzo (misuratori di portata)
e di aver ben compilato il relativo formulario, evidenziando, altresì, che dal contratto di affidamento della si evinceva che non erano state previste le attività di pesa. Parte_4
Concludevano, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
2.Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto del ricorso in quanto del Controparte_2
tutto infondato in fatto e diritto, essendo stato accertato dalle rilevazioni effettuate da parte degli agenti forestali che, in realtà, la misurazione dei rifiuti era avvenuta sulla base di meri valori presuntivi e non mediante dati oggettivi richiesti dalla norma violata.
3.Il Tribunale, dopo aver istruito documentalmente la causa, rigettava il ricorso condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore della , rilevando, in Controparte_2 particolare, che dall'istruttoria espletata era emerso che il F.I.R. non fosse stato compilato con il massimo grado di accuratezza richiesto dalla norma di riferimento e che gli stessi ricorrenti non avevano fornito la prova dell'inesistenza di qualsivoglia responsabilità di natura colposa e illecita a proprio carico.
4.Hanno proposto appello i nelle rispettive già specificate qualità, i quali si dolgono Parte_1
che il giudice di prima istanza avrebbe reso una motivazione del tutto apparente, sia in punto di pagina 2 di 15 3
analisi del dato normativo sia quanto alla ricostruzione del fatto, avendo anche omesso di analizzare alcune risultanze documentali, tra cui il contratto ripassato tra la e Controparte_1
la Parte_4
In particolate il Tribunale non avrebbe fornito alcuna motivazione: a) in ordine alla circostanza che il materiale trasportato dalla Ditta dei ricorrenti non assumeva la qualità di rifiuto, anche alla luce della pronuncia del Tar Lazio-Latina n.778/2023, b) sulla contestazione della metodologia di misurazione, c) sulla necessità di barrare il peso da verificare a destino e sul peso a destino, d) sulla circostanza che il F.I.R. non era l'unico documento idoneo a garantire la tracciabilità.
5.Ha resistito al gravame la la quale, preliminarmente, ne ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità per carenza dei requisiti prescritti dall'art 434 cpc e, nel merito, ha insistito per il rigetto attesa l'infondatezza delle relative doglianze.
In ordine alla contestazione della qualità di rifiuto dei beni trasportati ha dedotto che lo stesso appellante nelle dichiarazioni rese agli organi accertatori, aveva qualificato come Parte_1
rifiuto i fanghi liquidi trasportati e, allo stesso modo, tale qualifica si evinceva sia nella comunicazione inviata dalla del 2.11.2001, ove venivano concordati i nuovi prezzi per Parte_4
le attività svolte dalla sia nella stessa relazione tecnica allegata al ricorso a Controparte_1 firma dell'Ing. Per_1
Quanto alle censure relative alla metodologia di misurazione ed ai documenti di tracciabilità, la ne ha sottolineato l'infondatezza evidenziando la radicale inesattezza ed incompletezza CP_2
del peso indicato dagli appellanti nel F.I.R. ( da intendersi come unico documento finalizzato a garantire la tracciabilità dei rifiuti come da disposizione ministeriale) in assenza sull'automezzo di qualsivoglia strumentazione finalizzata a quantificarne con precisione la quantità di rifiuti trasportata.
L'appellato ha, infine, eccepito l'inammissibilità della doglianza relativa alla pronuncia del Tar
Lazio in quanto mai dedotta in primo grado e, comunque, infondata alla luce delle copiose risultanze documentali prodotte.
Le parti hanno depositato le note sostitutive dell'udienza ed all'esito di tale deposito, la Corte adotta il presente provvedimento decisorio.
6-Sull'istanza di riunione.
Come risulta dagli atti, i due giudizi, per i quali l'opponente invoca insistentemente la riunione, hanno ad oggetto distinti provvedimenti sanzionatori, relativi a trasporti di “rifiuti” di natura e pagina 3 di 15 4
densità del tutto diversa, effettuati da diversi trasgressori, con differenti automezzi (dotati di differenti caratteristiche e strumentazioni di bordo) ed in distinti momenti temporali.
Si parla allora di connessione allorché due o più domande abbiano in comune uno o più elementi identificativi (petitum oggetto – causa petendi titolo – personae soggetti) senza essere però identiche (altrimenti ricorrerebbe un'ipotesi di litispendenza o continenza, che comporta anch'essa la continenza oltretutto uno spostamento di competenza ex art. 39 secondo comma).
Il legislatore favorisce, in tali ipotesi, il cumulo e la trattazione congiunta delle diverse cause in un unico giudizio (cd. simultaneus processus), sia per evitare dispendi di attività processuali sia per prevenire un contrasto pratico di giudicati.
Il legislatore, per favorire dunque la trattazione simultanea, consente anche delle deroghe agli ordinari criteri di competenza, e tratta addirittura della connessione in un capo nominato
“modificazioni in tema di competenza” (artt. 31-36 c.p.c.). Completano il quadro relativo alla connessione anche gli artt. 103 comma 1 e 104 comma 2 sì che possono distinguersi varie forme di connessione, tutte volte a favorire il simultaneus processus, ma non tutte incidenti sui criteri di competenza, idonee cioè a derogare alle regole sulla competenza.
La connessione meramente soggettiva.
L'ipotesi di connessione più tenue è quella meramente soggettiva, in quanto le domande hanno in comune i soli soggetti (attivi e passivi). Tale situazione è prevista dall'art. 104 comma 1 c.p.c., che consente doporre “contro la stessa parte, nel medesimo processo, più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'art. 10 comma secondo.”
L'unico effetto di tale connessione è dunque quello di consentire, ad iniziativa dell'attore, il cumulo delle più domande in un unico processo (cd. cumulo oggettivo, proprio perché riguarda più cause diverse tra le stesse parti). In tali ipotesi vengono in rilievo solo le ragioni di economia processuale e di comodità delle parti;
dunque, non è consentita alcuna deroga ai criteri ordinari di competenza. Pertanto sarà concretamente attuabile solo allorquando uno stesso ufficio giudiziario risulti competente (per materia e per territorio) per tutte le cause.
Quanto alla competenza per valore, invece, il problema non si pone poiché l'art. 10 comma 2, espressamente richiamato dall'art. 104 c.p.c., prevede che il valore complessivo della causa si calcoli sommando le domande proposte dalla stessa parte contro la stessa parte. Dunque,
pagina 4 di 15 5
potrebbe essere investito anche un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente a conoscerle separatamente (es. due domande che, sommate tra loro, non rientrano più nella competenza del g.d.p. bensì del Tribunale).
Nel caso di connessione meramente soggettiva tra domande viene consentita la proposizione nel medesimo processo di più domande anche non altrimenti connesse contro la stessa parte: tale possibilità è stabilita unicamente per esigenze di economia processuale e non già per realizzare il coordinamento tra decisioni di controversie diverse, poiché nella specie ognuna di esse ha per oggetto situazioni giuridiche soggettive del tutto distinte, le quali sono unificate dalla mera identità dei soggetti (si veda CASSAZIONE 4792/219).
La connessione (oggettiva) impropria (Litisconsorzio facoltativo ex art. 103 primo comma seconda parte).
Si definisce connessione impropria il rapporto intercorrente tra due o più cause la cui decisione “dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni” (art. 103 comma 1 c.p.c. SECONDA PARTE), consentendo che le cause vengano cumulate in un unico processo.
Alla base della fattispecie vi è l'obiettivo di assicurare che le questioni comuni trovino una soluzione uniforme. Ma, essendo domande del tutto diverse tra loro, non si tratta di un'esigenza pressante, in quanto non si può verificare un contrasto pratico di giudicati;
per tale ragione, non è consentita alcuna deroga agli ordinari criteri di competenza, e il simultaneus processus è subordinato alla possibilità che sia individuabile un unico ufficio giudiziario competente per tutte le cause.
L'articolo non specifica se le identiche questioni siano di diritto o di fatto e si consente allora che possa trattarsi di entrambe .
Evoca la norma il presupposto previsto per la riunione dal disposto di cui all'art. 151 disp. att cpc per cause lavoro previdenza e gdp anche in appello come modificato dall'art. 19 comma i lett. f dl nr. 40/06 (aggiunto gdp e appello).
Come visto, queste due prime ipotesi di connessione non sono idonee ad incidere sui criteri di competenza;
non possono cioe' determinare alcuno spostamento di competenza. il simultaneus processus e' possibile solo ove il giudice adito sia competente sotto ogni profilo in relazione a tutte le azioni. pagina 5 di 15 6
La connessione oggettiva (propria) semplice (ex ART. 103 primo comma PRIMA PARTE ancora litisconsorzio facoltativo)
La connessione oggettiva propria è quella derivante dalla comunanza dell'oggetto oppure del titolo dal quale dipendono le più domande (art. 103 comma 1 c.p.c.).
Si parla di cumulo soggettivo in quanto le cause connesse vengono cumulate in un unico processo e sono coinvolte più parti diverse o le stesse parti.
La realizzazione del simultaneus processus, nel caso di parti diverse, viene favorita attraverso una deroga agli ordinari criteri della (sola) competenza territoriale: l'art. 33 c.p.c. infatti stabilisce che “le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 c.p.c. dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse” .
Esaminando più nello specifico le ipotesi di connessione rientranti in tale categoria, per quanto riguarda l'identità dell'oggetto si deve avere riguardo al petitum mediato, ossia al bene della vita di cui si chiede l'attribuzione. Si tratta dunque di un'identità da leggere come equivalenza dell'obiettivo cui le diverse domande tendono. Tale equivalenza è definita concorso di azioni, nelle quali più domande, basandosi su fatti costitutivi diversi, mirano ad ottenere un risultato coincidente, rendendole di fatto incompatibili.
La proposizione di più domande in un unico processo dà luogo ad un cumulo alternativo, caratterizzato dal fatto che l'accoglimento di una domanda è palesemente incompatibile con l'accoglimento dell'altra, essendo identico il relativo oggetto.
Meno chiaro è invece cosa debba intendersi per identità del titolo, che spesso viene identificato semplicemente con la causa petendi (cioè i fatti costitutivi posti alla base delle diverse domande); ma, secondo i più, l'impressione è che il legislatore, in questo caso, non abbia inteso riferirsi genericamente alle ragioni della domanda, bensì all'identità del rapporto giuridico sostanziale rispettivamente dedotto in giudizio, anche quando per taluna delle cause tale rapporto corrisponda ad una parte soltanto della causa petendi.
Al concetto di connessione qualificata vengono poi ricondotte tutte le ipotesi contemplate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; le quali, se per un verso sono anch'esse ipotesi di connessione oggettiva, sono connotate da un peculiare rapporto di subordinazione di una causa ad un'altra, inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza, che il legislatore omette pagina 6 di 15 7
di prendere direttamente ed autonomamente in considerazione e che, quindi, spetta all'interprete ricostruire.
Nella fattispecie al vaglio si verte peraltro in ipotesi di giudizi pendenti dinanzi lo stesso
Ufficio e di richiesta formulata successivamente all'instaurazione dei giudizi.
Resta esclusa l'esigenza allora del simultaneus processo al fine di evitare un contrasto di giudicati.
Non si rinvengono infatti i presupposti di alcuna delle disposizioni di cui agli artt. 33 – 36 cpc, anche tenuto conto che non si rinviene identità né dell'oggetto (inteso come bene della vita nella specie individuabile nell'annullamento delle differenti sanzioni che, come visto, sono state erogate sulla scorta di differenti presupposti) né tantomeno del titolo giuridico.
Resta esclusa anche l'ipotesi di connessione più tenue quale è quella meramente soggettiva, in quanto le domande hanno in comune solo parzialmente i soggetti.
Residua allora l'ipotesi di connessione (oggettiva) impropria (Litisconsorzio facoltativo ex art. 103 primo comma seconda parte), che si definisce come il rapporto intercorrente tra due o più cause la cui decisione “dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni” (art. 103 comma 1 c.p.c. SECONDA PARTE), consentendo che le cause vengano cumulate in un unico processo.
Esclusa allora anche in tale seconda ipotesi l'obbligatorietà della riunione, imposta solo dall'art. 151 att cpc in materia laburistico/previdenziale assistenziale e GsP, ritiene il Collegio, per ragioni di economia processuale di non procedere alla riunione, rischiando l'adozione di un tale provvedimento di compromettere ulteriormente la celere e più piana definizione dei procedimenti (si noti come il proc. nr. 38 abbia già subito un rinvio proprio solo per valutare l'istanza di riunione).
7.Ammissibilità dell'appello
Il gravame è conforme al disposto di cui all'art. 342 cpc nuova formulazione e 434 cpc, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizioni non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva pagina 7 di 15 8
dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n. 22781).
Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione - da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata
(Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr. Cassazione civile sez. un.,
16/11/2017, n.27199).
L'atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
8.L'appello è tuttavia infondato nel merito.
8.1Sulla violazione contestata
In forza della disciplina recata dall'art.193 del D.Lgs. n.152/06 (Trasporto dei rifiuti) e della correlata norma sanzionatoria di cui all'art. 258, comma 4, del medesimo D.lgs. cit., durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione (F.I.R.), conforme al modello di cui al D.M. 1/04/1998 n. 145, Allegato B, dal quale devono risultare una serie di dati relativi a produttore e destinatario del rifiuto, al percorso di instradamento e alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti trasportati.
Il dato relativo in particolare al quantitativo del rifiuto oggetto di trasporto assolve (anche) alla funzione di monitorare, attraverso appunto la costante verifica del peso in tutte le fasi, che non si siano verificate dispersioni del rifiuto.
pagina 8 di 15 9
In forza delle disposizioni in commento, i rifiuti, durante il trasporto, "sono accompagnati da un formulario di identificazione" e questo "deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore".
La norma in commento sanziona poi sia "chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario", sia colui che "indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti".
pagina 9 di 15 10
Sulla responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel processo.
I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. 10 aprile 1998, n. 145, devono quindi essere distintamente sottoscritti sia dal produttore/detentore, che dal trasportatore che, infine, dal destinatario.
Tutta la normativa di settore ha allora la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità di tale attività ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti.
Non può allora sollevarsi alcuna seria perplessità in ordine alla configurabilità della responsabilità prima di tutti del trasportatore, quale responsabile diretto della relativa attività, in caso di trasporto di rifiuti con utilizzazione di un formulario contenente dati incompleti o inesatti, essendo stata in passato posta in discussione piuttosto la corresponsabilità del produttore/detentore consegnatario, ma mai quella del trasportatore (sul punto e per la specifica fattispecie al vaglio di questa Corte si veda Cassazione civile sez. II, 29/09/2009, (ud. 16/06/2009, dep. 29/09/2009), n.20862 anche richiamata dalla più recente Cassazione civile sez. II, 29/04/2022,
(ud. 27/01/2022, dep. 29/04/2022), n.13580).
Già allora solo tenendo conto di quanto in questa sede oppositoria dichiarato e ammesso dalla stessa parte opponente , “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane“,” Pt_5 trasportati con cisterna con capacità di “7.000 litri” “riempita totalmente” e peso specifico del rifiuto liquido trasportato vicino a quello dell'acqua, 1 kg = 1 litro-, il dato altrimenti indicato nel formulario (“7.000 kg” secondo una valutazione personale e pertanto del tutto approssimativa) era superiore ed ultroneo rispetto alla capacità massima della cisterna e, quindi, per ciò solo ex se “inesatto ed incompleto”, e tale da costituire violazione di quanto prescritto e sanzionato dagli art. 193 e 258, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 cit..
In data 29/06/2020 veniva altresì ascoltato il Sig. (odierno appellante), il Controparte_4
quale, chiamato a rispondere dai verbalizzanti in merito alle modalità della quantificazione del peso da lui trasportato presso il depuratore “capoluogo” di IO al VO, dichiarava:
“noi mettiamo sempre il peso presunto così come al punto 6 dei formulari” (cfr. DOC.1, Allegato
n. 2 e DOC.4, Allegato 4, ns. fascicolo di primo grado cit.).
Tale circostanza veniva altresì confermata nel distinto verbale di assunzione sommarie informazioni perfezionato nella stessa data del 29 giugno 2020 sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Sig. dipendente della medesima società odierna opponente, il quale, Testimone_1
rispondendo a specifica domanda posta dai Carabinieri forestali, dichiara “Non c'è nessuna pesa pagina 10 di 15 11
all'interno del depuratore di IO VO (TE); ribadisco che noi mettiamo sempre il peso presunto così come al punto sei dei formulari” (cfr. DOC. 4. 4 Allegato 5, ns. fascicolo di primo grado cit.).
In tal senso depongono anche le dichiarazioni rese, sempre in sede di assunzione di sommarie informazioni, dal dipendente della sig. (all'epoca dei fatti Parte_6 Tes_2
“addetto all'impianto di depurazione” in questione), il quale, rispondendo a specifica domanda dei Carabinieri forestali, rappresentava, in particolare, che all'atto dei trasporti non venivano
“mai forniti scontrini di pesate relative ai carichi trasportati/conferiti” e che i carichi che lo stesso “accettava” (su cui cfr. infra n. 3.4) presso tale depuratore “riportavano sempre cifra tonda in litri e mai frazioni di peso ad esempio i formulari riportavano sempre 6000 litri o 12.000 litri o altre cifre, ma i formulari redatti dalla ditta non riportavano mai Controparte_1
frazioni come 6.020 litri o 11.090; da questo desumo che non ci fosse nulla per misurare le portate dei fluidi in maniera certa (…) (cfr. DOC. 4 Allegato 3, fascicolo di primo grado cit.)
Trattandosi allora non di “acqua” ma di “fanghi”, il riempimento massimo deve essere in proporzione ridotto all'aumentare della densità del refluo, ragione per cui il “tutto pieno” del rifiuto trasportato non corrisponde necessariamente alla capacità della cisterna riportata nel libretto di circolazione e la quantificazione indicata nel FIR in “Litri 7000” dalla parte opponente non poteva che essere quindi assolutamente soggettiva e pertanto inesatta.
Basta allora tale assorbente rilievo per ritenere assolutamente fondata la contestazione.
Quanto riportato nel formulario è inesatto ed incompleto (almeno) perché: la cisterna a capienza piena, stando a tale affermazione, non corrisponde a quel dato trascritto nel formulario;
che la cisterna riempita totalmente trasporti con una capacità di 7.000 litri e quindi 7.000 kg di materiale è assunto tutt'altro che univoco, posto che la stessa difesa dell'opponente è costretta ad ammettere, per non sfidare troppo la logica, che nella fattispecie si tratta di un liquido avente peso specifico molto vicino a quello dell'acqua (1kg/litro) e dunque ex se non assoggettabile alla valutazione di corrispondenza secca 1kg/litro.
E' la stessa difesa della parte opponente ad ammettere allora che il materiale in oggetto ha una densità ontologicamente diversa da quella dell'acqua, mutevole oltretutto e cangiante di trasporto in trasporto, che pertanto non può consentire alcun calcolo presuntivo del peso trasportato.
pagina 11 di 15 12
Vertendosi allora in ipotesi di ammessa (da parte dello stesso indisponibilità a Parte_1
bordo di un sistema di pesatura, la necessità di verificare la precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a “destinazione, così da escludere eventuali dispersioni, avrebbe potuto e dovuto essere assicurata proprio mediante il sistema della “pesa a destino”, previa barratura della relativa casella, nello specifico del tutto omessa.
In sede di discussione finale poi la difesa della parte opponente ha prospettato la nullità della opposta ordinanza, assumendo l'inconfigurabilità, con specifico riguardo al materiale nell'occasione trasportato, consistente in fanghi liquidi destinati all'impianto di depurazione, di un “rifiuto”.
Tale allegazione è smentita prima di tutto dalla qualificazione offerta dalle stesse parti del rapporto sottostante il trasporto negli atti dalle stesse redatti e non è secondario rilevare sul punto come si verta in ipotesi di qualificazione proveniente da soggetti professionalmente qualificati.
Nell'ambito del “concordamento nuovi prezzi” del 2/11/2021 inviato dalla alla odierna Parte_4 appellante, il riferimento viene sempre operato alle “attività svolte relative alla determinazione del peso dei rifiuti trasportati ai fini della corretta compilazione dei formulari di trasporto rifiuti e dei registri di carico e scarico”.
Più specificatamente in relazione al particolare trasporto de quo, per quanto attiene alle indicazioni contenute nel formulario trasporto rifiuti n. PRZ099295/18 del 17/04/2019 (allegato
DOC. 1 ns. produzioni cit. – All. 4 produzioni di controparte) era lo stesso “conducente
[...]
” (odierno appellante), circa le caratteristiche dei fanghi liquidi trasportati Controparte_4
(campo 4 FIR), a descrivere gli stessi quali “'fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane“, attribuendo agli stessi il codice rifiuto “CER 190805” e barrando, nel successivo campo
5 del FIR, “Destinazione del rifiuto”, tra le due voci “recupero” o “smaltimento”, il riquadro - si noti – “smaltimento” e, poi, (nel campo n. “6 Quantità”) barrando la casella “Litri” ed indicando il valore numerico “7.000” (ma non risultando barrata, al contempo, la sottostante casella “peso da verificarsi a destino”).
Tutta la relazione tecnica di parte, a firma dell'ing. Ing. Ingegnere per Persona_2
l'ambiente e il territorio, soggetto pertanto particolarmente qualificato, è stata redatta proprio sul presupposto, mai messo altrimenti in discussione, che si verta in ipotesi di rifiuto, sia pure non pericoloso.
pagina 12 di 15 13
E d'altra parte tale catalogazione, almeno ai fini che qui rilevano, non è affatto smentita dalla giurisprudenza amministrativa di cui insistentemente invoca l'applicazione la difesa della parte opponente (TAR Lazio – Latina n. 778/2023 in atti).
Da un punto di vista generale, l'art. 74, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 cit. definisce “fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”.
L'art. 110, comma 1, d.lgs. n. 152., in tema di trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, pone un generale divieto di utilizzo di dette strutture per lo smaltimento dei rifiuti, con l'eccezione delle deroghe previste dai successivi commi 2 e 3. In particolare, l'art. 110, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 152 cit., prevede in favore del gestore del servizio idrico integrato la possibilità di trattare presso i propri impianti di depurazione dei reflui urbani i “materiali derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”.
Solo ai fini de quibus pertanto (“al fine di definire la presente controversia, quindi”) si è posta la questione dinanzi quella AGA di distinguere ciò che è rifiuto da ciò che non lo è perché rientra nel concetto di “materiale”, cui si riferisce l'art. 110, comma 3, d.lgs. n. 152 cit. e cioè solo al fine di verificare la legittimità dell'operato della PA ivi convenuta che di fatto aveva negato alla società ricorrente la facoltà di trattare, ai sensi dell'art.110, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, presso l'impianto di depurazione “********* ****” in *****, i fanghi prodotti da altri impianti di depurazione dell'ATO, questi ultimi sprovvisti di una linea completa di trattamento fanghi ed aveva, altresì, negato la conseguente iscrizione nell'elenco dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione prevista dalla disposizione citata.
In tale ottica allora, di verifica cioè del possesso dello specifico titolo abilitativo, è stato ivi affermato che ai sensi allora dell'art. 110, comma 3, lett. c), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, i fanghi provenienti da impianti di depurazione dei reflui urbani, nei quali l'ulteriore trattamento non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente, che siano avviati a trattamento presso altri impianti di depurazione condotti dal medesimo soggetto, gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale, non costituiscono un rifiuto, difettando l'intenzione di disfarsene, che il successivo art. 183, comma 1, lett. a), considera indispensabile per poter qualificare una determinata sostanza come rifiuto.
pagina 13 di 15 14
Non appare allora necessario sottoporre a critica la decisione assunta sul punto da quella giurisprudenza dell'A.G.A. nella sua lettura restrittiva, anche solo ai fini de quibus, sia del concetto di rifiuto sia di quello del “disfarsi”. Non ci si può esimere tuttavia dal rilevare come la giurisprudenza comunitaria e nazionale sottolinei invece da sempre la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva sia della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura che del termine «disfarsi», in questo dovendosi includere, al contempo, sia il “recupero” che lo “smaltimento” di una sostanza o di un oggetto ai sensi dell'articolo 3, punti 15 e 19, della direttiva comunitaria, considerando le finalità della stessa normativa europea, vale a dire la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti.
Proprio in tale prospettiva la stessa Corte di legittimità ha inequivocabilmente affermato l'applicabilità della disciplina sui rifiuti in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato,. come nella fattispecie al vaglio, in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio (Cass. pen., sez. 3, 5 ottobre 2011 n. 36096).
Non è allora necessario scendere a valutare la condivisibilità o meno di tali affermazioni rese in sede di A.G.A., in quanto è lo stesso articolo 110 cit a riportare senza incertezze nell'ambito del concetto di “rifiuto” anche il materiale de quo nella fase del trasporto e verso una destinazione di depurazione definitiva presso altro impianto dello stesso gestore.
Ai sensi infatti del comma settimo della stessa disposizione in commento (articolo 110 cit.):
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b) (rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3: acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni o edifici isolati per i quali le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
Omissis.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
9.Le spese, liquidate tenuto conto del valore delle sanzioni e pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24), seguono pagina 14 di 15 15
anche in questa sede la soccombenza, aumentate ex art. 4 ottavo co. DM nr. 55/14 in ragione della particolare fondatezza delle difese della PA.
A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U.
15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Teramo n.
1288/2024, pubblicata il 28/11/2024 e notificata il 12/12/2024, pronunciata all'esito del giudizio
R.G. n. 3132/2022 di opposizione, ex art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.Lgs. 150/2011 condanna l'appellante in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 14.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
pagina 15 di 15