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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 3620/2022, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Roberto Coppola e Luca Coppola, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del D. G. p. t., rappresentata e TE P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Marco Mariano e Mariagiusy Guarente, con cui è elettivamente domiciliata presso la propria sede.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al riconoscimento, sin dal 10.1.2012, dell'incarico gestionale di dirigente di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale ex art. 18 co. 1 par. I lett. b) o c) in subordine, CP_2 dichiarare il diritto al riconoscimento della posizione di dirigente con incarico professionale di alta specializzazione e/o studio e consulenza ex art. 18 co. 1 par. II lett.
b) o c); per l'effetto, condannare l'Azienda al pagamento della retribuzione di posizione fissa minima contrattuale secondo l'inquadramento corrispondente all'incarico gestionale o professionale accertato;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare per il ricorso;
con
1 vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, il dott. esponeva di aver Parte_1 lavorato, sin dal 30.12.1991, alle dipendenze della , con qualifica di TE dirigente medico di I livello C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria.
Rappresentava che, con delibera n. 29 del 10.1.2012, veniva assegnato, con identica qualifica, presso il Centro Australia, sito in alla Contrada Amoretta, ivi CP_1 svolgendo le mansioni di dirigente responsabile dell'U.O. Medicina dello Sport.
Precisava di aver svolto sia l'incarico gestionale di direzione di struttura semplice sia mansioni di alta specializzazione, avendo provveduto all'organizzazione del lavoro e distribuzione dei compiti del personale, all'autorizzazione di ferie e permessi, oltre che alle visite medico sportive, alle visite cardiologiche con E.C.G., agli ecocardiogrammi, all'ECG dinamico secondo TE e, infine, ai test ergometrici.
Affermava che, per la tipologia di attività espletata, avrebbe avuto diritto ad una retribuzione, ex art. 18 C.C.N.L., correlata delle maggiorazioni dovute per la retribuzione di posizione e di risultato.
Deduceva che le mansioni erano riconducibili all'incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ex art. 18 co. 1 par. I lett. b), ovvero, in subordine, all'incarico di direzione di struttura semplice, quale articolazione interna di struttura complessa, ex art. 18 co. 1 par. I lett. c).
Rivendicava, in via gradata, la retribuzione di posizione stabilita per l'incarico professionale di alta specializzazione ex art. 18 co. 1 par. II lett. b), ovvero quella per l'incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo ex art. 18 co. 1 par. II lett. c).
Lamentava che l' non aveva mai proceduto all'inquadramento giuridico CP_1 spettante, pertanto omettendo di corrispondergli un trattamento retributivo adeguato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di TE
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le avverse deduzioni.
Preliminarmente, eccepiva la prescrizione dei crediti per il periodo eccedente il quinquennio, ex art. 2948 c.c.
Rappresentava che il ricorrente non aveva provato la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione dell'incarico professionale di cui all'art. 27 lett. b) e c) . CP_3
2 In specie, evidenziava che gli incarichi di natura professionale erano conferibili solo dopo cinque anni di attività, con specifiche proposte (a mezzo di atto scritto e motivato) del responsabile della struttura di appartenenza ed a seguito di valutazioni positive da parte del collegio tecnico.
Precisava che la proposta da parte del dirigente della struttura e la positiva valutazione del collegio tecnico erano condizioni necessarie, stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva, per l'eventuale attribuzione dell'incarico al dirigente medico.
Affermava, inoltre, non solo l'assenza di un contratto individuale di lavoro idoneo a conferire al ricorrente la qualifica di dirigente di struttura semplice, ma anche l'assenza di qualsivoglia atto aziendale che conferisse al plesso del Centro Australia un'autonomia di gestione tale da consentire il raggiungimento della qualifica di struttura semplice.
Deduceva che la mancata dimostrazione di tali presupposti doveva determinare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Rilevava che, ex art. 25 C.C.N.L., gli incarichi dirigenziali di struttura semplice erano generalmente conferiti per tre anni ed erano soggetti a verifica annuale e conclusiva da parte del collegio tecnico.
Evidenziava l'inesistenza, nella fattispecie, di valutazioni positive, le quali, oltre ad essere condizione per il riconoscimento dell'interesse al conferimento dell'incarico, assumevano rilevanza anche ai fini dell'individuazione del momento iniziale in cui tale interesse poteva sorgere.
Sosteneva, altresì, l'infondatezza della pretesa retributiva.
Precisava che la posizione economica del ricorrente, fino alla data del 31.12.2019, era collocata nella fascia retributiva dei dirigenti equiparati, senza percepire alcun importo a titolo di retribuzione di posizione variabile, e che, solo con la pubblicazione e l'applicazione dell'A.C.N. Area sanità triennio 2016-2018, la posizione funzionale e retributiva del ricorrente veniva aggiornata, peraltro a decorrere dall'1.1.2020.
Riferiva che la retribuzione di posizione del ricorrente era stata da tale momento adeguata all'incarico professionale identificato nella lett. c) dell'art. 18 (incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo), immediatamente superiore all'incarico di cui alla lett. d) (incarico professionale di base), proprio in considerazione della mancanza di un atto formale di designazione.
Contestava la quantificazione delle somme richieste dal ricorrente, anche in ragione del blocco stipendiale di cui all'art. 9 D.L. 78/2010.
3 Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, all'esito della discussione orale, il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In tema di disciplina della dirigenza del settore sanitario, non trova applicazione né la disposizione di cui all'art. 2103 c.c. né la disposizione di cui all'art. 52 D. Lgs. 165/2001, in quanto la retribuzione dei dirigenti è unicamente quella prevista dai contratti collettivi per le aree dirigenziali a norma dell'art. 24 D. Lgs. 165/2001, che stabilisce il principio di onnicomprensività della retribuzione, statuendo che il trattamento economico determinato dai contratti collettivi remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad esso conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione di appartenenza (Cassazione civile sez. lav. 12.7.2022 n. 22047: “Al dirigente medico legale di primo livello, che abbia svolto le funzioni di dirigente medico legale di secondo livello, non spetta né la maggiorazione retributiva per l'esercizio di fatto di mansioni superiori - non essendo applicabili alla dirigenza gli artt. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - né
l'indennità cd. sostitutiva, non prevista dall'art. 94 del c.c.n.l. dell'11.10.1997 a differenza di quanto CP_4 disposto dall'art. 18 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale”).
In particolare, le peculiarità proprie dell'attuale qualifica dirigenziale impongono di ritenere che essa non sia espressiva una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente dall'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine e conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In sintesi, il dirigente medico non ha titolo per rivendicare la retribuzione per espletamento di fatto di mansioni superiori.
Tuttavia, la domanda proposta dal dott. non può essere qualificata in tal senso, Pt_1 bensì va intesa come finalizzata a conseguire la corretta retribuzione di posizione in corrispondenza ai vari incarichi dirigenziali oggetto di pesatura da parte di
[...]
, asseritamente svolti dal ricorrente. CP_1
Infatti, il ricorrente ha dedotto di aver svolto tali incarichi non già in via di fatto, bensì su apposito incarico dell' . Parte_2
Ebbene, l'azione proposta deve appunto inquadrarsi in termini di domanda diretta ad ottenere la retribuzione fissa come graduata dall'Amministrazione in relazione ai vari
4 livelli dirigenziali indicati in ricorso e che sarebbero stati espletati in forza di attribuzione datoriale.
2. In termini generali, in ordine alla graduazione delle funzioni dirigenziali ed ai profili dell'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali, nonché all'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio ex art. 15 co. 1 D. Lgs.
502/1992, deve ricordarsi che quest'ultima disposizione prevede, al co. 4, che al dirigente sanitario, all'atto della prima assunzione, sono affidati compiti professionali e funzioni di collaborazione e corresponsabilità, da esercitare nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal dirigente responsabile della struttura, mentre, al co. 5, che al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva, sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti, dal D.G., incarichi di direzione di strutture semplici o incarichi presso le strutture complesse, incarichi che hanno durata determinata e sono rinnovabili.
L'art. 15, al co. 5, stabilisce altresì che i dirigenti medici sono sottoposti ad una verifica annuale, correlata alla retribuzione di risultato, nonché ad una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali e ai risultati raggiunti, effettuata dal collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva.
Gli esiti positivi di tali verifiche rilevano ai fini della valutazione professionale resa allo scadere dell'incarico o al termine dei primi cinque anni di attività.
In passato, l'art. 27 C.C.N.L.
8.6.2000 dirigenza medica e veterinaria prevedeva le seguenti tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti: “a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al d.lgs 502/1992; b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività”.
Il successivo art. 28, ai co. 3 e 4, prevedeva quanto segue: “
3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e c).
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale. Nell'attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali anche provvisoriamente l'azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27 comma 7”.
Il C.C.N.L. 19.12.2019, applicabile al periodo 2016-2018, ha novellato la disposizione
5 contrattuale rubricata “tipologie di incarico” con le previsioni dell'art. 18, a norma del quale è stabilito quanto segue: “Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale come definiti all'art. 1, comma 1(Campo di applicazione) sono le seguenti: I) Incarichi gestionali: a) incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure); b) incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
c) incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico. L'incarico di direttore di dipartimento di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 91, comma 12, (Retribuzione di posizione). L'incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è equiparato all' incarico di direzione di struttura complessa. L'incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D.Lgs. n. 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all' incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico di struttura complessa in base ad una scelta aziendale. II) Incarichi professionali: a) incarico professionale di altissima professionalità: è un'articolazione funzionale che assicura prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici;
è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
gli incarichi di questa tipologia, sulla base dell'ampiezza del campo di attività di riferimento, si distinguono a loro volta in: 28 a1) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale: si tratta di incarico che, pur collocato funzionalmente all'interno di una struttura complessa, rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnicoprofessionali per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici;
a2) incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa: si tratta di incarico collocato all'interno di una struttura complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari;
b) incarico professionale di alta specializzazione: è un'articolazione funzionale che – nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicura prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica
e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
c) incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnicospecialistiche. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
d) incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati
6 attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. come disciplinati altresì dagli art. 58, comma 4 (Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell'organismo indipendente di valutazione) e art. 59 comma 2, lett. a), (Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico)”.
Il successivo art. 19 ha, invece, innovato le modalità di conferimento degli incarichi attribuibili ai dirigenti medici, sostituendo l'art. 27 lett. c) nei seguenti CP_3 termini: “Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8. 8. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta: a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
b) del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
c) del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali;
d) del Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività;
9. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto: Pt_2
a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 57 comma 2, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art.
57, comma 4, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); e) del criterio della rotazione ove applicabile”).
3. Come si vede, l'evoluzione della disciplina collettiva non ha intaccato l'elemento della valutazione collegiale quale condizione indispensabile per l'attribuzione degli incarichi, come correttamente evidenziato dall' resistente. Pt_2
Dunque, la procedura per il conferimento dell'incarico si instaura a seguito della proposta del responsabile della struttura di appartenenza ed a seguito della specifica condizione della valutazione positiva del collegio tecnico, in tal modo delineandosi il meccanismo di verifica e valutazione dell'operato dei dirigenti a cui assegnare gli incarichi e la corrispondente retribuzione, ovvero all'esito della quale vengono disposte revoche o mancate conferme.
Pertanto, la valutazione positiva dell'attività svolta per cinque anni resta l'elemento fondamentale ai fini della progressione professionale del dirigente sanitario, costitutivo del diritto alla corresponsione della retribuzione di posizione commisurata agli incarichi oggetto di pesatura.
Si tratta, in particolare, di una valutazione di carattere discrezionale, ma giammai
7 arbitraria, in quanto soggetta all'osservanza dei criteri di carattere generale previsti per i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti.
La valutazione dei risultati dei dirigenti viene poi riportata nel fascicolo del personale e rappresenta la base per l'assegnazione di ulteriori incarichi, revoche o conferme.
Dunque, il dirigente viene in prima istanza valutato dal dirigente sovraordinato ed in seconda istanza dal collegio tecnico e dal nucleo di valutazione.
Il collegio tecnico, in specie, verifica e valuta le performances dei seguenti soggetti: dirigenti alla scadenza dell'incarico conferito, con riferimento alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
dirigenti di nuova assunzione, al termine del quinquennio di servizio;
dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultra quinquennale, in relazione all'indennità di esclusività; dirigenti dopo la seconda valutazione consecutiva negativa da parte del nucleo di valutazione, in caso di ipotesi di revoca dell'incarico.
Diverso è invece il tenore della valutazione effettuata annualmente dal nucleo di valutazione, in quanto essa è rivolta unicamente alla verifica dei risultati di gestione dei responsabili di struttura e dei risultati raggiunti dai dirigenti, in relazione agli obiettivi affidati, ai fini della retribuzione di risultato.
Infatti, tale valutazione annuale, se positiva, determina l'attribuzione della retribuzione di risultato e concorre a formare la valutazione da effettuare al termine dell'incarico.
Nel raffronto tra le due differenti fattispecie, la valutazione finale rimessa al collegio tecnico, ai sensi dell'art. 15 co. 5 D. Lgs. 502/1992, è più ampia della verifica annuale di spettanza del nucleo di valutazione, avendo ad oggetto, oltre agli obiettivi specifici, riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, anche gli altri elementi di cui all'art. 32 C.C.N.L. dirigenza medica 8.6.2000 (Cassazione civile, sez. lav., 17/11/2017, n. 27341: “Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 502 del 1992 sono: il Collegio tecnico e il nucleo di valutazione.
3.2. Come si desume dall'interpretazione sistematica degli artt. 31 e 32 CCNL, la verifica annuale rimessa ai Nuclei di valutazione ha le finalità previste dall'art. 31, comma 3, lettere a) e b), ossia riguarda i "risultati di gestione del dirigente di struttura complessa..." e i "risultati raggiunti da tutti i dirigenti.., in relazione agli obiettivi affidati, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato" (art. 32, comma 6 che richiama l'art. 31, comma 3). La valutazione rimessa al Collegio tecnico a fine incarico è indubbiamente più ampia. L'art. 32, comma 5 CCNL prevede che costituiscono oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, "oltre gli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati", altri elementi (ulteriormente integrabili a livello aziendale), tra i quali: a) collaborazione interna ed il livello di partecipazione multiprofessionale
8 nell'organizzazione dipartimentale;
b) livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto specifico;
c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti contrattuali;
d) risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali nonché i conseguenti processi formativi e la selezione del personale;
f) raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art. 16 ter, comma 2 del dlgs 502/1992 non appena operativo;
g) osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati;
h) rispetto del codice di comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996”).
4. Così definito il quadro normativo di riferimento, l'azione intentata dal ricorrente si focalizza sul riconoscimento di una maggior R.P.M.U., per aver espletato incarico dirigenziale presso l'unità operativa di Medicina dello Sport, consistente, tra l'altro, in attività di direzione e gestione delle risorse umane.
L'Azienda sanitaria convenuta non ha contestato lo svolgimento di dette mansioni apicali, tuttavia sostenendo, d'altro canto, che, in assenza di formale atto d'investitura in capo al ricorrente e di valutazione tecnica, oltre che in mancanza di attribuzione della natura di U.O.S. all'unità sita presso il Centro Australia e diretta dal ricorrente stesso, la pretesa retributiva si rivelerebbe infondata.
Pertanto, l'espletamento di attività direttiva, non contestata, deve ritenersi provata.
D'altra parte, non vi è però prova di una formale assegnazione di tale funzione dirigenziale, che non emerge dagli atti di causa, ivi risultando solo un atto di avallo alla mobilità, appresso meglio richiamato, e non già un vero e proprio atto di nomina.
Tali profili sono stati indagati sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, ma anche attraverso il ricorso all'istruttoria orale.
Queste le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
: “Sono stato infermiere professionale dipendente dell' fino a gennaio 2020 data Testimone_1 CP_1 del mio pensionamento. Dal 2009 in poi ho lavorato presso la struttura di Medicina dello Sport sita in C.da
Amoretta presso il Centro Australia, struttura diversa e separata rispetto all' All'inizio del 2012, i Parte_3 dirigenti medici in servizio presso la Medicina dello Sport erano tre, di cui, oltre a e Persona_1 CP_5
, uno era il dottore , in quel momento incaricato della funzione di responsabile per
[...] Parte_1 sostituire il precedente responsabile dr. andato in pensione. Invece di infermieri eravamo due Controparte_6 io e la collega . Io ritengo e posso dire che Medicina dello Sport fosse un'unità complessa o Persona_2 comunque autonoma perché svolgevamo tutte una serie di attività indipendenti, tra cui elettrocardiogramma, ecocuore, prova da sforzo e spirometria, nonché visite sportive. Quando vi erano esigenze di sostituzione di un medico o di un infermiere in malattia o in ferie, era il dr. a provvedervi. Il ricorrente decideva anche Pt_1
l'organizzazione del lavoro per quanto riguarda la pianificazione degli esami prenotabili, raccordandosi con la direzione aziendale e in base alle risorse umane disponibili. Anche il dr. , come anche il suo predecessore CP_6 dr. , svolgevano la funzione di responsabile, sebbene io non sappia se vi fosse una specifica delibera Per_3 Con dell' che avesse attribuito tali incarichi. Il dr. provvedeva anche lui a fare le visite, tra cui le visite Pt_1
9 sportive e gli esami, ed in particolare la prova da sforzo e l'ecocuore per le quali era l'unico medico specializzato, il tutto oltre a sostituire gli altri due dirigenti medici quando erano assenti. La maggior parte dell'attività del dr. era rappresentata dalla funzione di responsabile. Lui dirigeva anche l'attività di due funzionari Pt_1 amministrativi assegnati a Medicina dello Sport, signori e . Il dr. era Persona_4 Parte_4 Pt_1 altresì l'unico medico specializzato per l'ECG TE. Egli, durante le visite sportive eseguiva anche le visite cardiologiche con ECG. Nulla so dire in ordine ai test ergometrici. Il dr. si occupava anche degli ordinativi Pt_1 dei materiali di consumo e delle richieste di manutenzione degli apparecchi e dei macchinari. Il dr. Pt_1 provvedeva altresì ai progetti operativi e alle valutazioni periodiche del personale medico e non. Lui provvedeva
a compilare le relative tabelle, avvalendosi della collaborazione del personale amministrativo, poi utilizzate dall'azienda per l'erogazione degli incentivi”.
: “Sono stato un dipendente di ed ho lavorato presso il settore Medicina dello Sport Persona_1 CP_1 dal 2008 al 2022, allorquando sono andato in pensione. Il reparto Medicina dello Sport si trova in alla CP_1
C.da Amoretta nei pressi dell'Ospedale Civile. Insieme a me, che avevo specializzazione di anestesista, lavoravano la dottoressa con specializzazione di cardiologo, e il ricorrente, che aveva specializzazione sia Controparte_5 in medicina dello sport sia in cardiologia. Non c'erano altri dirigenti medici. Il ricorrente è stato assegnato al reparto di medicina dello sport dopo di me, ma non ricordo il periodo esatto. Prima di lui vi era un altro dirigente medico, il dottor con specializzazione in medicina dello sport e anestesia. Che io sappia, il Controparte_6 reparto di medicina dello sport è sempre stato organizzato come unità operativa semplice, e ciò anche all'epoca i cui vi lavorava il collega , e ancor prima il dottor . Il ricorrente, nel settore medicina dello sport, CP_6 Per_3 oltre all'attività di medico, a differenza di noi colleghi si occupava anche di attività di natura amministrativa. Era lui a darci le ferie, anzi ad approvare il piano ferie periodico. Inoltre, il dr. si occupava anche della Pt_1 manutenzione delle apparecchiature diagnostiche, anche in caso di guasto. Io non mi sono mai occupato di tali attività. Oltre a noi dirigenti medici, lavoravano presso l'unità di medicina dello sport due infermieri ed un dipendente con mansioni amministrative. Il ricorrente si occupava anche della gestione di tali unità di personale, ad esempio provvedendo ad autorizzare ferie e permessi. Mi risulta che il ricorrente avesse proprio la qualifica di responsabile dell'unità di medicina dello sport, ma non so dire se vi fosse uno specifico provvedimento del direttore Con dell' Questa situazione preesisteva all'assegnazione del dr. alla medicina dello sport, poiché anche i Pt_1 colleghi e si occupavano della gestione del personale. Non vi erano rappresentanti sindacali. Dei CP_6 Per_3 piani di sicurezza dell'immobile in cui era sita l'unità in questione se ne occupava il dipendente amministrativo, sig. . Nel periodo della pandemia, seguimmo le indicazioni del datore di lavoro per quanto Persona_4 riguarda gli accessi e i DPI. Però ricordo che il dr. ci diede indicazioni più specifiche, ad esempio per Pt_1 quanto riguarda le mascherine. Oltre a tali attività amministrative, il dr. si occupava anche delle attività Pt_1 mediche di II livello, che io e l'altra collega non potevamo fare perché privi di specializzazione. Ad esempio, il ricorrente ricordo che faceva le prove da sforzo e la valutazione degli ECG. Tra i dipendenti con mansioni amministrative, preciso che vi era oltre al predetto anche la RA , la quale andò in pensione Parte_4 dopo circa un anno e mezzo dall'arrivo del dr. Il dr. conduceva anche gli esami, ad esempio gli Pt_1 Pt_1 holter e gli ECG.Io ero titolare di un incarico professionale, ma non ho mai ricevuto una delibera o un altro atto con cui mi venne conferito, con la relativa specificazione. Tanto so perché dal mio cedolino paga risultava una specifica voce retributiva per incarico professionale, ivi non meglio precisato. Per la valutazione di risultato, non facevo un'autorelazione, ma era il dr. a predisporre e compilare uno specifico questionario, che io poi Pt_1 sottoscrivevo. Questo ogni anno”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale.
Di conseguenza, le testimonianze raccolte risultano credibili ed idonee a fondare il
10 convincimento del giudicante.
5. Come si vede, i testi hanno riferito che il reparto era costituito da due impiegati amministrativi, da due infermieri e da tre medici, tra cui il dott. individuato Pt_1 quale responsabile dell'unità a seguito del pensionamento del dott. . CP_6
Entrambi hanno riferito che il ricorrente svolgeva sia attività di carattere amministrativo che sanitario.
In particolare, il dott. ha precisato che il reparto di medicina dello sport è stato Per_1 da sempre ritenuto una unità operativa semplice, diretta prima dal dott. e poi CP_6 dal dott. Pt_1
Il teste ha, altresì, precisato che il ricorrente, a differenza degli altri dirigenti medici impiegati nel reparto, si occupava anche di mansioni propriamente amministrative, quali la redazione del piano ferie, l'autorizzazione di permessi e congedi, la manutenzione delle apparecchiature diagnostiche. Tes_ Il teste ha precisato che il ricorrente si occupava degli ordinativi dei materiali di consumo, dei progetti operativi e delle valutazioni del personale medico e non.
Entrambi i testi hanno riferito che il dott. si occupava anche di mansioni di Pt_1 carattere sanitario in quanto, essendo specializzato in medicina dello sport e cardiologia, eseguiva visite sportive ed esami diagnostici quali prove da sforzo, ecocardiogramma e holter.
Ebbene, l'istruttoria orale ha vieppiù confermato che il ricorrente ha svolto un incarico apicale di responsabile del reparto di medicina dello sport, oltre l'assenza di contestazione della correlata circostanza.
A tale risultato si perviene a fortiori attraverso l'esame della documentazione prodotta dalle parti, la quale rivela che l' con deliberazione n. 29 del 10.1.2012, aveva CP_1 accolto la richiesta di mobilità volontaria ex art. 20 C.C.N.L. 1998/2001 del dott.
già dipendente della e ciò proprio a seguito di Pt_1 Parte_5 scopertura del posto di Responsabile della medicina dello sport presso il Centro
Australia, per collocamento a riposo del responsabile dott. . CP_6
Da tale data, pertanto, il ricorrente veniva individuato come responsabile del centro, come emerge per tabulas dalla documentazione formata da parte della stessa
[...]
, tra cui gli ordini di servizio e le comunicazioni dell'8.3.2012, del 21.3.2012 CP_1 dell'1.6.2012, dell'11.12.2012 e del 19.11.2020, in cui essa espressamente Pt_2 qualificava il dott. quale dirigente responsabile del centro. Pt_1
Per di più, nelle missive del 21.3.2012 e del 19.10.2020 in atti, il Centro CP_7
[.. [...]
viene espressamente qualificato ora come ora come unità
[...] CP_8 CP_9 operativa semplice dipartimentale).
In ogni caso, nella deliberazione commissariale n. 231 del 16.2.2016, prodotta dal ricorrente in corso di causa ed acquisita ex art. 421 co. 2 c.p.c., si legge che il Centro di medicina dello sport è indicato come e non già come ll'interno di una CP_9 CP_10
U.O.C., il che ne evidenzia la valenza dipartimentale.
Siffatta unità è diretta, ai sensi del succitato art. 18, da dirigente con incarico di cui al par. I lett. b), dirigente il quale espletata funzioni organizzative e direzionali, come riferito dai testimoni in relazione al dott. il quale, secondo gli stessi testi, Pt_1 gestiva e coordinava ogni aspetto dell'attività di lavoro delle unità di personale assegnate al Centro.
6. Alla luce del compendio probatorio così formatosi, reputa il giudicante che la domanda di pagamento contenuta in ricorso si riveli fondata solo in parte.
Sebbene l'effettivo espletamento dell'incarico direttivo si ricavi dalle missive affoliate e da quanto riferito dai testimoni, non risulta però allegato il formale atto di attribuzione e la preventiva valutazione positiva quinquennale ex artt. 18 e 19
C.C.CN.L. 2016/2018.
Quanto all'atto formale di attribuzione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'assenza o l'illegittimità del provvedimento formale di assegnazione non incide sullo svolgimento in fatto delle mansioni proprie della posizione organizzativa istituita dall'Amministrazione, con conseguente diritto a percepire il corrispondente trattamento economico (Cassazione civile, sez. lav., 16.2.2024, n. 4256: “La posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche
e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva, sottolineando che ove il dipendente, come nel caso qui all'attenzione, venga incaricato a svolgere le mansioni di una posizione organizzativa, istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione prestata”).
Tale principio, tuttavia, è stato affermato in riferimento ad un lavoratore subordinato
(inquadrato nel livello D3) che aveva espletato funzioni dirigenziali, mentre esso non è estensibile in favore del dirigente, la cui retribuzione, come innanzi indicato, è onnicomprensiva e remunera anche quelle funzioni che siano riconducibili ad un profilo professionale differente.
D'altra parte, però, la prova dell'incarico in questione si ricava, in via di presunzione semplice ex art. 2729 c.c., dalle suindicate missive, in cui il ricorrente è indicato come
12 responsabile di U.O.
Con ciò, è superata anche la questione dell'assenza di stipula di contratto individuale integrativo, che deve ritenersi anch'esso provato, intrinsecamente all'espressa prova dell'attribuzione della qualifica di responsabile di U.O.
Inoltre, secondo quanto già osservato, la domanda proposta dal dott. non si Pt_1 inquadra nel contesto dell'espletamento di fatto di mansioni rientranti in un livello dirigenziale superiore, bensì in quello della corretta individuazione della retribuzione di posizione fissa per uno o più livelli dirigenziali che sarebbero stati oggetto di specifici incarichi da parte di . TE
7. , tale pretesa postula la prova della valutazione collegiale positiva. CP_11
A riguardo, occorre rammentare il meccanismo retributivo dei dirigenti medici, che si compone di una parte tabellare, in misura fissa e variabile, e di una parte variabile, quest'ultima legata alle funzioni assegnate;
a tali poste retributive, che indicano la retribuzione di posizione, può affiancarsi la retribuzione variabile di risultato
(Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2011, n. 2459: “La struttura del trattamento economico del dirigente si compone di una retribuzione fissa, collegata alla qualifica rivestita dal dirigente e determinata dai contratti collettivi, e di una retribuzione accessoria consistente nell'indennità di posizione (che varia secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna amministrazione)
e nell'indennità di risultato (finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti); tale struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione mentre la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto dato dal dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione;
a riprova di tale assunto legittimamente è prevista una pluralità di fasce retributive anche nell'ambito di una medesima qualifica dirigenziale”).
La posta retributiva variabile di posizione può essere riconosciuta esclusivamente in presenza di un atto di graduazione delle funzioni dirigenziali, ossia di un atto di macro organizzazione con cui venga istituito e disciplinato uno specifico posto in organigramma, con successiva attribuzione del relativo incarico al dirigente medico, il quale solo in tal modo potrà aver diritto alla corrispondente retribuzione di posizione variabile (Cassazione civile, sez. lav., 25/03/2014, n. 6956: “In materia di retribuzione di dirigente medico, il provvedimento di graduazione delle funzioni ha natura di atto di macro organizzazione riconducibile all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed integra un elemento costitutivo della parte Con variabile della retribuzione di posizione. Ne consegue che in caso di mancata adozione, da parte dell' del detto atto organizzativo, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale, i cui atti di determinazione hanno natura contabile e non sono idonei
a fondare posizioni giuridiche piene, a sostegno di pretese economiche individuali”).
In assenza di pesatura degli incarichi, i dirigenti medici maturano esclusivamente il
13 diritto alla retribuzione tabellare (Cassazione civile, sez. lav., n. 14279 del 24/06/2014:
“La retribuzione di posizione costituisce, secondo le previsioni dei c.c.n.l. per la dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità del 5 dicembre 1996 e del 8 giugno 2000, una componente fondamentale della retribuzione dei dirigenti, la cui erogazione non è condizionata all'effettiva determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali ad opera dell' ”), non potendo però vantare alcuna pretesa in ordine Parte_2 alla retribuzione di posizione variabile connessa ad un incarico direttivo o speciale
(Cassazione civile, sez. lav., 27/05/2009, n. 12335: “In tema di trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle aziende del servizio sanitario, il contratto collettivo nel prevedere, da parte delle aziende, la determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali e l'attribuzione di un valore economico ad ogni relativa posizione, riconosce una retribuzione di posizione complessiva composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale, divisa in una parte fissa e in una variabile, nonché da un'ulteriore quota, parimenti variabile e definita in sede aziendale, collegata all'incarico conferito sulla base della graduazione delle funzioni. Pertanto, fino al conferimento degli incarichi, al dirigente deve essere corrisposta una retribuzione di posizione minima, costituita dalle componenti, fissa e variabile, della quota tabellare, che costituisce mera anticipazione destinata ad essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all'incarico conferito”).
Nella fattispecie, l' non ha contestato di aver adottato l'atto di TE graduazione (la cui assenza inciderebbe solo sulla retribuzione variabile di risultato, che non è oggetto di domanda), ma ha eccepito l'assenza della formale investitura e della valutazione periodica del dirigente innanzi descritta, quale fattori impeditivi della spettanza della maggior retribuzione di posizione fissa rivendicata.
In effetti, in assenza della valutazione collegiale di cui ai succitati artt. 27 e 19, difetta uno dei requisiti fondamentali che il C.C.N.L. prescrive per la legittima attribuzione dell'incarico (Cassazione civile, n. 11574 del 03/05/2023).
Non a caso, l'assenza della valutazione collegiale è stata ritenuta dalla Suprema Corte quale causa di nullità degli atti negoziali assunti dalla P.A. datrice nella gestione del rapporto in violazione della norma, ritenuta imperativa, di cui all'art. 15 co. 5 D. Lgs.
502/1992 (Cassazione civile, n. 27120 del 15/11/2017: “Nel rapporto di lavoro della dirigenza medica, l'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui prevede che il dirigente sia sottoposto a verifiche periodiche e a fine incarico, e condiziona il conferimento o la conferma dell'incarico all'esito positivo di tali verifiche, ha carattere di norma imperativa, dettata a salvaguardia dell'interesse pubblico della salute dei cittadini, sicché è da ritenere nullo l'atto negoziale difforme”).
In sostanza, non è sufficiente né presumere il conferimento di uno o più dei quattro profili dirigenziali esposti in ricorso, né è sufficiente che il dott. li abbia Pt_1 espletati per almeno 5 anni, essendo altresì necessario che egli avesse ottenuto la valutazione collegiale iniziale e periodica, elemento di cui non vi è prova, almeno fino al 31.12.2019.
14 Non essendo stato provato tale imprescindibile requisito, non è possibile riconoscere al dott. una superiore retribuzione di posizione fissa per qualunque incarico Pt_1 dirigenziale di fatto pur svolto, atteso che la prova dell'esistenza dell'incarico, anche a decorrere dal 2012, non ne postula la validità.
Anzi, deve ritenersi nullo l'eventuale atto aziendale di conferimento o conferma dell'incarico adottato in assenza della valutazione collegiale del dirigente.
Né può trovare applicazione l'art. 2126 c.c., norma la quale, ferma la sua applicabilità nel pubblico impiego privatizzato, si applica solo alla nullità del contratto individuale di lavoro e non anche nella diversa ipotesi di nullità degli atti di gestione del rapporto
(Tribunale di Roma, sez. lav., 02/10/2020, n. 5907; Cassazione civile, sez. lav., n. 3094 del 08/02/2018: “Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e
i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa;
ne consegue che il dirigente ministeriale, cui sia stato conferito un incarico aggiuntivo di reggenza presso un altro ufficio pubblico, non ha diritto ad una maggiore remunerazione, né, in caso di conferimento illegittimo di tale incarico, può trovare applicazione l'art.
2126 c.c., riferibile alle ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia eseguita in assenza di titolo per la nullità del rapporto di lavoro e non a quelle in cui i compiti attribuiti, sia pure sulla base di determinazioni amministrative illegittime, siano comunque riconducibili alla qualifica posseduta”).
Di conseguenza, l'espletamento di fatto di funzioni dirigenziali superiori non può valere a “sanare” il vulnus costituito dall'assenza di valutazione collegiale, che, al più, potrebbe generare una responsabilità per inadempimento dell' ai fini del Pt_2 potenziale risarcimento del danno da perdita di chance, questione però estranea al presente giudizio.
In conclusione, l'incarico di direttore e responsabile di U.O. è provato come da missive suindicate, ed è provato che, almeno dal 2016, il centro di medicina dello sport costituiva una tuttavia, fino al 2020, non vi è prova della positiva valutazione CP_9 del collegio, quindi non vi è prova dell'esistenza di uno dei requisiti fondamentali che il C.C.N.L. prevede per la legittima attribuzione dell'incarico, sicché, in assenza di tale prova, non ne è dimostrata la validità e non è possibile riconoscere la retribuzione fissa per l'attività di direzione, pur di fatto svolta.
Né il ricorrente ha allegato, prima ancora che provato, di aver ricevuto o almeno invano richiesto la valutazione positiva in un momento antecedente a quello individuato dall' addì 1.1.2020. CP_1
8. La domanda si rivela, invece, fondata a decorrere da tale giorno.
Più precisamente, l' ha dato prova di aver aggiornato la posizione retributiva Pt_2
15 del dott. per l'appunto con decorrenza dall'1.1.2020, a seguito di pubblicazione Pt_1 ed applicazione dell'A.C.N. Area Sanità triennio 2016-2018, con il riconoscimento della retribuzione contrattualmente prevista dall'art. 18 parte II lett. c), in attuazione della disposizione dell'art. 91 C.C.N.L. (“Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico). Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) per tredici mensilità.
2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.
3. A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente Ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come nelle seguenti tabelle
”.
Tale inquadramento non poteva prescindere, come sopra osservati, dai requisiti della valutazione tecnica collegiale e dell'attività ultraquinquennale, come stabilito dai succitati artt. 28 e 19.
In sostanza, il riconoscimento, da parte dell' della retribuzione l'incarico CP_1 professionale ex art. 18 co. 1 par. II lett. c) impone di presumere lo svolgimento di attività professionale da almeno cinque anni e la verifica collegiale positiva.
La presunzione semplice che consente di raggiungere tale risultato probatorio poggia, infatti, su una sostanziale ammissione della sussistenza dei requisiti di legge e di contratto collettivo in capo al ricorrente, a differenza di quanto osservato per il periodo fino al 31.12.2019, in cui, per il divieto di doppia presunzione, il conferimento di incarico, già ritenuto provato in via presuntiva, non poteva lasciar presumere l'intervento della valutazione tecnica.
16 Pertanto, almeno dal giorno 1.1.2020, deve ritenersi che l'incarico di direzione di ia stato legittimamente conferito, oltre che di fatto espletato. CP_9
Ciò permette di scrutinare la lamentata difformità nell'individuazione della retribuzione di posizione fissa rivendicata in ricorso, deduzione che si rivela fondata.
Infatti, la collocazione dell'incarico nella tipologia di cui all'art. 18 co. 1 par. II lett. c)
(incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, di verifica e di controllo), operata dall' non può essere condivisa in quanto non confacente all'incarico CP_1 dirigenziale espletato dal ricorrente.
Di contro, si rivela corretta l'individuazione della tipologia di incarico, operata in ricorso, nell'alveo di cui all'art. 18 co. 1 par. I lett. b), consistente nella direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale, e ciò in considerazione di quanto emerso dall'istruttoria, ed in specie alla luce dell'attribuzione, almeno dal 2016, della natura di l Centro di medicina dello sport. CP_9
Provati i presupposti legali e contrattuali sopra indicati, e provato l'effettivo espletamento della funzione di responsabile della struttura dipartimentale de qua, spetta al dott. la corrispondente retribuzione di posizione, correlata all'incarico Pt_1 assolto, per la somma di € 12.500,00 annui lordi divisi in tredici mensilità, la quale va riconosciuta con decorrenza dall'1.1.2020 fino alla data di cessazione dal servizio indicata dall' (31.12.2021). CP_1
In assenza di specifiche contestazioni in punto di quantum debeatur da parte dell' resistente, quest'ultima va condannata al pagamento, in favore del Pt_2 ricorrente ed a titolo di maggior R.P.M.U., della complessiva somma di € 17.783,22 (€
683,97 x 13 x 2), quale differenza rispetto all'importo già percepito.
La somma liquidata va intesa al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cass., sez. lav., 6639/2020).
Ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 459/2000, trova applicazione l'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo.
Assorbita l'eccezione di prescrizione, riferita ad un periodo antecedente a quello per il quale la domanda ha trovato accoglimento, nonché assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla
17 soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; sez. II, 24724/2019),
l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza oggettiva circa l'individuazione, la ricostruzione e l'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie concreta in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. ai procuratori di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di a percepire la retribuzione di posizione minima Parte_1 unificata ex art. 18 co. 1 par. I lett. b) C.C.N.L. di comparto, dall'1.1.2020 al
31.12.2021;
2) condanna , in persona del D.G. p.t., al pagamento, in favore del dott. TE
, della complessiva somma lorda di € 17.783,22, oltre il maggior Parte_1 importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna , in TE persona del D.G. p.t., al pagamento della residua somma, che liquida in € 2.615,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per
€ 173,00, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avellino, 13.3.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 3620/2022, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Roberto Coppola e Luca Coppola, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del D. G. p. t., rappresentata e TE P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Marco Mariano e Mariagiusy Guarente, con cui è elettivamente domiciliata presso la propria sede.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al riconoscimento, sin dal 10.1.2012, dell'incarico gestionale di dirigente di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale ex art. 18 co. 1 par. I lett. b) o c) in subordine, CP_2 dichiarare il diritto al riconoscimento della posizione di dirigente con incarico professionale di alta specializzazione e/o studio e consulenza ex art. 18 co. 1 par. II lett.
b) o c); per l'effetto, condannare l'Azienda al pagamento della retribuzione di posizione fissa minima contrattuale secondo l'inquadramento corrispondente all'incarico gestionale o professionale accertato;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare per il ricorso;
con
1 vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, il dott. esponeva di aver Parte_1 lavorato, sin dal 30.12.1991, alle dipendenze della , con qualifica di TE dirigente medico di I livello C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria.
Rappresentava che, con delibera n. 29 del 10.1.2012, veniva assegnato, con identica qualifica, presso il Centro Australia, sito in alla Contrada Amoretta, ivi CP_1 svolgendo le mansioni di dirigente responsabile dell'U.O. Medicina dello Sport.
Precisava di aver svolto sia l'incarico gestionale di direzione di struttura semplice sia mansioni di alta specializzazione, avendo provveduto all'organizzazione del lavoro e distribuzione dei compiti del personale, all'autorizzazione di ferie e permessi, oltre che alle visite medico sportive, alle visite cardiologiche con E.C.G., agli ecocardiogrammi, all'ECG dinamico secondo TE e, infine, ai test ergometrici.
Affermava che, per la tipologia di attività espletata, avrebbe avuto diritto ad una retribuzione, ex art. 18 C.C.N.L., correlata delle maggiorazioni dovute per la retribuzione di posizione e di risultato.
Deduceva che le mansioni erano riconducibili all'incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ex art. 18 co. 1 par. I lett. b), ovvero, in subordine, all'incarico di direzione di struttura semplice, quale articolazione interna di struttura complessa, ex art. 18 co. 1 par. I lett. c).
Rivendicava, in via gradata, la retribuzione di posizione stabilita per l'incarico professionale di alta specializzazione ex art. 18 co. 1 par. II lett. b), ovvero quella per l'incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo ex art. 18 co. 1 par. II lett. c).
Lamentava che l' non aveva mai proceduto all'inquadramento giuridico CP_1 spettante, pertanto omettendo di corrispondergli un trattamento retributivo adeguato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di TE
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le avverse deduzioni.
Preliminarmente, eccepiva la prescrizione dei crediti per il periodo eccedente il quinquennio, ex art. 2948 c.c.
Rappresentava che il ricorrente non aveva provato la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione dell'incarico professionale di cui all'art. 27 lett. b) e c) . CP_3
2 In specie, evidenziava che gli incarichi di natura professionale erano conferibili solo dopo cinque anni di attività, con specifiche proposte (a mezzo di atto scritto e motivato) del responsabile della struttura di appartenenza ed a seguito di valutazioni positive da parte del collegio tecnico.
Precisava che la proposta da parte del dirigente della struttura e la positiva valutazione del collegio tecnico erano condizioni necessarie, stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva, per l'eventuale attribuzione dell'incarico al dirigente medico.
Affermava, inoltre, non solo l'assenza di un contratto individuale di lavoro idoneo a conferire al ricorrente la qualifica di dirigente di struttura semplice, ma anche l'assenza di qualsivoglia atto aziendale che conferisse al plesso del Centro Australia un'autonomia di gestione tale da consentire il raggiungimento della qualifica di struttura semplice.
Deduceva che la mancata dimostrazione di tali presupposti doveva determinare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Rilevava che, ex art. 25 C.C.N.L., gli incarichi dirigenziali di struttura semplice erano generalmente conferiti per tre anni ed erano soggetti a verifica annuale e conclusiva da parte del collegio tecnico.
Evidenziava l'inesistenza, nella fattispecie, di valutazioni positive, le quali, oltre ad essere condizione per il riconoscimento dell'interesse al conferimento dell'incarico, assumevano rilevanza anche ai fini dell'individuazione del momento iniziale in cui tale interesse poteva sorgere.
Sosteneva, altresì, l'infondatezza della pretesa retributiva.
Precisava che la posizione economica del ricorrente, fino alla data del 31.12.2019, era collocata nella fascia retributiva dei dirigenti equiparati, senza percepire alcun importo a titolo di retribuzione di posizione variabile, e che, solo con la pubblicazione e l'applicazione dell'A.C.N. Area sanità triennio 2016-2018, la posizione funzionale e retributiva del ricorrente veniva aggiornata, peraltro a decorrere dall'1.1.2020.
Riferiva che la retribuzione di posizione del ricorrente era stata da tale momento adeguata all'incarico professionale identificato nella lett. c) dell'art. 18 (incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo), immediatamente superiore all'incarico di cui alla lett. d) (incarico professionale di base), proprio in considerazione della mancanza di un atto formale di designazione.
Contestava la quantificazione delle somme richieste dal ricorrente, anche in ragione del blocco stipendiale di cui all'art. 9 D.L. 78/2010.
3 Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, all'esito della discussione orale, il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In tema di disciplina della dirigenza del settore sanitario, non trova applicazione né la disposizione di cui all'art. 2103 c.c. né la disposizione di cui all'art. 52 D. Lgs. 165/2001, in quanto la retribuzione dei dirigenti è unicamente quella prevista dai contratti collettivi per le aree dirigenziali a norma dell'art. 24 D. Lgs. 165/2001, che stabilisce il principio di onnicomprensività della retribuzione, statuendo che il trattamento economico determinato dai contratti collettivi remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad esso conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione di appartenenza (Cassazione civile sez. lav. 12.7.2022 n. 22047: “Al dirigente medico legale di primo livello, che abbia svolto le funzioni di dirigente medico legale di secondo livello, non spetta né la maggiorazione retributiva per l'esercizio di fatto di mansioni superiori - non essendo applicabili alla dirigenza gli artt. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - né
l'indennità cd. sostitutiva, non prevista dall'art. 94 del c.c.n.l. dell'11.10.1997 a differenza di quanto CP_4 disposto dall'art. 18 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale”).
In particolare, le peculiarità proprie dell'attuale qualifica dirigenziale impongono di ritenere che essa non sia espressiva una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente dall'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine e conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In sintesi, il dirigente medico non ha titolo per rivendicare la retribuzione per espletamento di fatto di mansioni superiori.
Tuttavia, la domanda proposta dal dott. non può essere qualificata in tal senso, Pt_1 bensì va intesa come finalizzata a conseguire la corretta retribuzione di posizione in corrispondenza ai vari incarichi dirigenziali oggetto di pesatura da parte di
[...]
, asseritamente svolti dal ricorrente. CP_1
Infatti, il ricorrente ha dedotto di aver svolto tali incarichi non già in via di fatto, bensì su apposito incarico dell' . Parte_2
Ebbene, l'azione proposta deve appunto inquadrarsi in termini di domanda diretta ad ottenere la retribuzione fissa come graduata dall'Amministrazione in relazione ai vari
4 livelli dirigenziali indicati in ricorso e che sarebbero stati espletati in forza di attribuzione datoriale.
2. In termini generali, in ordine alla graduazione delle funzioni dirigenziali ed ai profili dell'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali, nonché all'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio ex art. 15 co. 1 D. Lgs.
502/1992, deve ricordarsi che quest'ultima disposizione prevede, al co. 4, che al dirigente sanitario, all'atto della prima assunzione, sono affidati compiti professionali e funzioni di collaborazione e corresponsabilità, da esercitare nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal dirigente responsabile della struttura, mentre, al co. 5, che al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva, sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti, dal D.G., incarichi di direzione di strutture semplici o incarichi presso le strutture complesse, incarichi che hanno durata determinata e sono rinnovabili.
L'art. 15, al co. 5, stabilisce altresì che i dirigenti medici sono sottoposti ad una verifica annuale, correlata alla retribuzione di risultato, nonché ad una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali e ai risultati raggiunti, effettuata dal collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva.
Gli esiti positivi di tali verifiche rilevano ai fini della valutazione professionale resa allo scadere dell'incarico o al termine dei primi cinque anni di attività.
In passato, l'art. 27 C.C.N.L.
8.6.2000 dirigenza medica e veterinaria prevedeva le seguenti tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti: “a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al d.lgs 502/1992; b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività”.
Il successivo art. 28, ai co. 3 e 4, prevedeva quanto segue: “
3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e c).
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale. Nell'attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali anche provvisoriamente l'azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27 comma 7”.
Il C.C.N.L. 19.12.2019, applicabile al periodo 2016-2018, ha novellato la disposizione
5 contrattuale rubricata “tipologie di incarico” con le previsioni dell'art. 18, a norma del quale è stabilito quanto segue: “Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale come definiti all'art. 1, comma 1(Campo di applicazione) sono le seguenti: I) Incarichi gestionali: a) incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure); b) incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
c) incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico. L'incarico di direttore di dipartimento di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 91, comma 12, (Retribuzione di posizione). L'incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è equiparato all' incarico di direzione di struttura complessa. L'incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D.Lgs. n. 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all' incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico di struttura complessa in base ad una scelta aziendale. II) Incarichi professionali: a) incarico professionale di altissima professionalità: è un'articolazione funzionale che assicura prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici;
è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
gli incarichi di questa tipologia, sulla base dell'ampiezza del campo di attività di riferimento, si distinguono a loro volta in: 28 a1) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale: si tratta di incarico che, pur collocato funzionalmente all'interno di una struttura complessa, rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnicoprofessionali per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici;
a2) incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa: si tratta di incarico collocato all'interno di una struttura complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari;
b) incarico professionale di alta specializzazione: è un'articolazione funzionale che – nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicura prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica
e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
c) incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnicospecialistiche. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
d) incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati
6 attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. come disciplinati altresì dagli art. 58, comma 4 (Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell'organismo indipendente di valutazione) e art. 59 comma 2, lett. a), (Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico)”.
Il successivo art. 19 ha, invece, innovato le modalità di conferimento degli incarichi attribuibili ai dirigenti medici, sostituendo l'art. 27 lett. c) nei seguenti CP_3 termini: “Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8. 8. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta: a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
b) del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
c) del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali;
d) del Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività;
9. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto: Pt_2
a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 57 comma 2, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art.
57, comma 4, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); e) del criterio della rotazione ove applicabile”).
3. Come si vede, l'evoluzione della disciplina collettiva non ha intaccato l'elemento della valutazione collegiale quale condizione indispensabile per l'attribuzione degli incarichi, come correttamente evidenziato dall' resistente. Pt_2
Dunque, la procedura per il conferimento dell'incarico si instaura a seguito della proposta del responsabile della struttura di appartenenza ed a seguito della specifica condizione della valutazione positiva del collegio tecnico, in tal modo delineandosi il meccanismo di verifica e valutazione dell'operato dei dirigenti a cui assegnare gli incarichi e la corrispondente retribuzione, ovvero all'esito della quale vengono disposte revoche o mancate conferme.
Pertanto, la valutazione positiva dell'attività svolta per cinque anni resta l'elemento fondamentale ai fini della progressione professionale del dirigente sanitario, costitutivo del diritto alla corresponsione della retribuzione di posizione commisurata agli incarichi oggetto di pesatura.
Si tratta, in particolare, di una valutazione di carattere discrezionale, ma giammai
7 arbitraria, in quanto soggetta all'osservanza dei criteri di carattere generale previsti per i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti.
La valutazione dei risultati dei dirigenti viene poi riportata nel fascicolo del personale e rappresenta la base per l'assegnazione di ulteriori incarichi, revoche o conferme.
Dunque, il dirigente viene in prima istanza valutato dal dirigente sovraordinato ed in seconda istanza dal collegio tecnico e dal nucleo di valutazione.
Il collegio tecnico, in specie, verifica e valuta le performances dei seguenti soggetti: dirigenti alla scadenza dell'incarico conferito, con riferimento alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
dirigenti di nuova assunzione, al termine del quinquennio di servizio;
dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultra quinquennale, in relazione all'indennità di esclusività; dirigenti dopo la seconda valutazione consecutiva negativa da parte del nucleo di valutazione, in caso di ipotesi di revoca dell'incarico.
Diverso è invece il tenore della valutazione effettuata annualmente dal nucleo di valutazione, in quanto essa è rivolta unicamente alla verifica dei risultati di gestione dei responsabili di struttura e dei risultati raggiunti dai dirigenti, in relazione agli obiettivi affidati, ai fini della retribuzione di risultato.
Infatti, tale valutazione annuale, se positiva, determina l'attribuzione della retribuzione di risultato e concorre a formare la valutazione da effettuare al termine dell'incarico.
Nel raffronto tra le due differenti fattispecie, la valutazione finale rimessa al collegio tecnico, ai sensi dell'art. 15 co. 5 D. Lgs. 502/1992, è più ampia della verifica annuale di spettanza del nucleo di valutazione, avendo ad oggetto, oltre agli obiettivi specifici, riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, anche gli altri elementi di cui all'art. 32 C.C.N.L. dirigenza medica 8.6.2000 (Cassazione civile, sez. lav., 17/11/2017, n. 27341: “Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 502 del 1992 sono: il Collegio tecnico e il nucleo di valutazione.
3.2. Come si desume dall'interpretazione sistematica degli artt. 31 e 32 CCNL, la verifica annuale rimessa ai Nuclei di valutazione ha le finalità previste dall'art. 31, comma 3, lettere a) e b), ossia riguarda i "risultati di gestione del dirigente di struttura complessa..." e i "risultati raggiunti da tutti i dirigenti.., in relazione agli obiettivi affidati, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato" (art. 32, comma 6 che richiama l'art. 31, comma 3). La valutazione rimessa al Collegio tecnico a fine incarico è indubbiamente più ampia. L'art. 32, comma 5 CCNL prevede che costituiscono oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, "oltre gli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati", altri elementi (ulteriormente integrabili a livello aziendale), tra i quali: a) collaborazione interna ed il livello di partecipazione multiprofessionale
8 nell'organizzazione dipartimentale;
b) livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto specifico;
c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti contrattuali;
d) risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali nonché i conseguenti processi formativi e la selezione del personale;
f) raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art. 16 ter, comma 2 del dlgs 502/1992 non appena operativo;
g) osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati;
h) rispetto del codice di comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996”).
4. Così definito il quadro normativo di riferimento, l'azione intentata dal ricorrente si focalizza sul riconoscimento di una maggior R.P.M.U., per aver espletato incarico dirigenziale presso l'unità operativa di Medicina dello Sport, consistente, tra l'altro, in attività di direzione e gestione delle risorse umane.
L'Azienda sanitaria convenuta non ha contestato lo svolgimento di dette mansioni apicali, tuttavia sostenendo, d'altro canto, che, in assenza di formale atto d'investitura in capo al ricorrente e di valutazione tecnica, oltre che in mancanza di attribuzione della natura di U.O.S. all'unità sita presso il Centro Australia e diretta dal ricorrente stesso, la pretesa retributiva si rivelerebbe infondata.
Pertanto, l'espletamento di attività direttiva, non contestata, deve ritenersi provata.
D'altra parte, non vi è però prova di una formale assegnazione di tale funzione dirigenziale, che non emerge dagli atti di causa, ivi risultando solo un atto di avallo alla mobilità, appresso meglio richiamato, e non già un vero e proprio atto di nomina.
Tali profili sono stati indagati sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, ma anche attraverso il ricorso all'istruttoria orale.
Queste le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
: “Sono stato infermiere professionale dipendente dell' fino a gennaio 2020 data Testimone_1 CP_1 del mio pensionamento. Dal 2009 in poi ho lavorato presso la struttura di Medicina dello Sport sita in C.da
Amoretta presso il Centro Australia, struttura diversa e separata rispetto all' All'inizio del 2012, i Parte_3 dirigenti medici in servizio presso la Medicina dello Sport erano tre, di cui, oltre a e Persona_1 CP_5
, uno era il dottore , in quel momento incaricato della funzione di responsabile per
[...] Parte_1 sostituire il precedente responsabile dr. andato in pensione. Invece di infermieri eravamo due Controparte_6 io e la collega . Io ritengo e posso dire che Medicina dello Sport fosse un'unità complessa o Persona_2 comunque autonoma perché svolgevamo tutte una serie di attività indipendenti, tra cui elettrocardiogramma, ecocuore, prova da sforzo e spirometria, nonché visite sportive. Quando vi erano esigenze di sostituzione di un medico o di un infermiere in malattia o in ferie, era il dr. a provvedervi. Il ricorrente decideva anche Pt_1
l'organizzazione del lavoro per quanto riguarda la pianificazione degli esami prenotabili, raccordandosi con la direzione aziendale e in base alle risorse umane disponibili. Anche il dr. , come anche il suo predecessore CP_6 dr. , svolgevano la funzione di responsabile, sebbene io non sappia se vi fosse una specifica delibera Per_3 Con dell' che avesse attribuito tali incarichi. Il dr. provvedeva anche lui a fare le visite, tra cui le visite Pt_1
9 sportive e gli esami, ed in particolare la prova da sforzo e l'ecocuore per le quali era l'unico medico specializzato, il tutto oltre a sostituire gli altri due dirigenti medici quando erano assenti. La maggior parte dell'attività del dr. era rappresentata dalla funzione di responsabile. Lui dirigeva anche l'attività di due funzionari Pt_1 amministrativi assegnati a Medicina dello Sport, signori e . Il dr. era Persona_4 Parte_4 Pt_1 altresì l'unico medico specializzato per l'ECG TE. Egli, durante le visite sportive eseguiva anche le visite cardiologiche con ECG. Nulla so dire in ordine ai test ergometrici. Il dr. si occupava anche degli ordinativi Pt_1 dei materiali di consumo e delle richieste di manutenzione degli apparecchi e dei macchinari. Il dr. Pt_1 provvedeva altresì ai progetti operativi e alle valutazioni periodiche del personale medico e non. Lui provvedeva
a compilare le relative tabelle, avvalendosi della collaborazione del personale amministrativo, poi utilizzate dall'azienda per l'erogazione degli incentivi”.
: “Sono stato un dipendente di ed ho lavorato presso il settore Medicina dello Sport Persona_1 CP_1 dal 2008 al 2022, allorquando sono andato in pensione. Il reparto Medicina dello Sport si trova in alla CP_1
C.da Amoretta nei pressi dell'Ospedale Civile. Insieme a me, che avevo specializzazione di anestesista, lavoravano la dottoressa con specializzazione di cardiologo, e il ricorrente, che aveva specializzazione sia Controparte_5 in medicina dello sport sia in cardiologia. Non c'erano altri dirigenti medici. Il ricorrente è stato assegnato al reparto di medicina dello sport dopo di me, ma non ricordo il periodo esatto. Prima di lui vi era un altro dirigente medico, il dottor con specializzazione in medicina dello sport e anestesia. Che io sappia, il Controparte_6 reparto di medicina dello sport è sempre stato organizzato come unità operativa semplice, e ciò anche all'epoca i cui vi lavorava il collega , e ancor prima il dottor . Il ricorrente, nel settore medicina dello sport, CP_6 Per_3 oltre all'attività di medico, a differenza di noi colleghi si occupava anche di attività di natura amministrativa. Era lui a darci le ferie, anzi ad approvare il piano ferie periodico. Inoltre, il dr. si occupava anche della Pt_1 manutenzione delle apparecchiature diagnostiche, anche in caso di guasto. Io non mi sono mai occupato di tali attività. Oltre a noi dirigenti medici, lavoravano presso l'unità di medicina dello sport due infermieri ed un dipendente con mansioni amministrative. Il ricorrente si occupava anche della gestione di tali unità di personale, ad esempio provvedendo ad autorizzare ferie e permessi. Mi risulta che il ricorrente avesse proprio la qualifica di responsabile dell'unità di medicina dello sport, ma non so dire se vi fosse uno specifico provvedimento del direttore Con dell' Questa situazione preesisteva all'assegnazione del dr. alla medicina dello sport, poiché anche i Pt_1 colleghi e si occupavano della gestione del personale. Non vi erano rappresentanti sindacali. Dei CP_6 Per_3 piani di sicurezza dell'immobile in cui era sita l'unità in questione se ne occupava il dipendente amministrativo, sig. . Nel periodo della pandemia, seguimmo le indicazioni del datore di lavoro per quanto Persona_4 riguarda gli accessi e i DPI. Però ricordo che il dr. ci diede indicazioni più specifiche, ad esempio per Pt_1 quanto riguarda le mascherine. Oltre a tali attività amministrative, il dr. si occupava anche delle attività Pt_1 mediche di II livello, che io e l'altra collega non potevamo fare perché privi di specializzazione. Ad esempio, il ricorrente ricordo che faceva le prove da sforzo e la valutazione degli ECG. Tra i dipendenti con mansioni amministrative, preciso che vi era oltre al predetto anche la RA , la quale andò in pensione Parte_4 dopo circa un anno e mezzo dall'arrivo del dr. Il dr. conduceva anche gli esami, ad esempio gli Pt_1 Pt_1 holter e gli ECG.Io ero titolare di un incarico professionale, ma non ho mai ricevuto una delibera o un altro atto con cui mi venne conferito, con la relativa specificazione. Tanto so perché dal mio cedolino paga risultava una specifica voce retributiva per incarico professionale, ivi non meglio precisato. Per la valutazione di risultato, non facevo un'autorelazione, ma era il dr. a predisporre e compilare uno specifico questionario, che io poi Pt_1 sottoscrivevo. Questo ogni anno”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale.
Di conseguenza, le testimonianze raccolte risultano credibili ed idonee a fondare il
10 convincimento del giudicante.
5. Come si vede, i testi hanno riferito che il reparto era costituito da due impiegati amministrativi, da due infermieri e da tre medici, tra cui il dott. individuato Pt_1 quale responsabile dell'unità a seguito del pensionamento del dott. . CP_6
Entrambi hanno riferito che il ricorrente svolgeva sia attività di carattere amministrativo che sanitario.
In particolare, il dott. ha precisato che il reparto di medicina dello sport è stato Per_1 da sempre ritenuto una unità operativa semplice, diretta prima dal dott. e poi CP_6 dal dott. Pt_1
Il teste ha, altresì, precisato che il ricorrente, a differenza degli altri dirigenti medici impiegati nel reparto, si occupava anche di mansioni propriamente amministrative, quali la redazione del piano ferie, l'autorizzazione di permessi e congedi, la manutenzione delle apparecchiature diagnostiche. Tes_ Il teste ha precisato che il ricorrente si occupava degli ordinativi dei materiali di consumo, dei progetti operativi e delle valutazioni del personale medico e non.
Entrambi i testi hanno riferito che il dott. si occupava anche di mansioni di Pt_1 carattere sanitario in quanto, essendo specializzato in medicina dello sport e cardiologia, eseguiva visite sportive ed esami diagnostici quali prove da sforzo, ecocardiogramma e holter.
Ebbene, l'istruttoria orale ha vieppiù confermato che il ricorrente ha svolto un incarico apicale di responsabile del reparto di medicina dello sport, oltre l'assenza di contestazione della correlata circostanza.
A tale risultato si perviene a fortiori attraverso l'esame della documentazione prodotta dalle parti, la quale rivela che l' con deliberazione n. 29 del 10.1.2012, aveva CP_1 accolto la richiesta di mobilità volontaria ex art. 20 C.C.N.L. 1998/2001 del dott.
già dipendente della e ciò proprio a seguito di Pt_1 Parte_5 scopertura del posto di Responsabile della medicina dello sport presso il Centro
Australia, per collocamento a riposo del responsabile dott. . CP_6
Da tale data, pertanto, il ricorrente veniva individuato come responsabile del centro, come emerge per tabulas dalla documentazione formata da parte della stessa
[...]
, tra cui gli ordini di servizio e le comunicazioni dell'8.3.2012, del 21.3.2012 CP_1 dell'1.6.2012, dell'11.12.2012 e del 19.11.2020, in cui essa espressamente Pt_2 qualificava il dott. quale dirigente responsabile del centro. Pt_1
Per di più, nelle missive del 21.3.2012 e del 19.10.2020 in atti, il Centro CP_7
[.. [...]
viene espressamente qualificato ora come ora come unità
[...] CP_8 CP_9 operativa semplice dipartimentale).
In ogni caso, nella deliberazione commissariale n. 231 del 16.2.2016, prodotta dal ricorrente in corso di causa ed acquisita ex art. 421 co. 2 c.p.c., si legge che il Centro di medicina dello sport è indicato come e non già come ll'interno di una CP_9 CP_10
U.O.C., il che ne evidenzia la valenza dipartimentale.
Siffatta unità è diretta, ai sensi del succitato art. 18, da dirigente con incarico di cui al par. I lett. b), dirigente il quale espletata funzioni organizzative e direzionali, come riferito dai testimoni in relazione al dott. il quale, secondo gli stessi testi, Pt_1 gestiva e coordinava ogni aspetto dell'attività di lavoro delle unità di personale assegnate al Centro.
6. Alla luce del compendio probatorio così formatosi, reputa il giudicante che la domanda di pagamento contenuta in ricorso si riveli fondata solo in parte.
Sebbene l'effettivo espletamento dell'incarico direttivo si ricavi dalle missive affoliate e da quanto riferito dai testimoni, non risulta però allegato il formale atto di attribuzione e la preventiva valutazione positiva quinquennale ex artt. 18 e 19
C.C.CN.L. 2016/2018.
Quanto all'atto formale di attribuzione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'assenza o l'illegittimità del provvedimento formale di assegnazione non incide sullo svolgimento in fatto delle mansioni proprie della posizione organizzativa istituita dall'Amministrazione, con conseguente diritto a percepire il corrispondente trattamento economico (Cassazione civile, sez. lav., 16.2.2024, n. 4256: “La posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche
e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva, sottolineando che ove il dipendente, come nel caso qui all'attenzione, venga incaricato a svolgere le mansioni di una posizione organizzativa, istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione prestata”).
Tale principio, tuttavia, è stato affermato in riferimento ad un lavoratore subordinato
(inquadrato nel livello D3) che aveva espletato funzioni dirigenziali, mentre esso non è estensibile in favore del dirigente, la cui retribuzione, come innanzi indicato, è onnicomprensiva e remunera anche quelle funzioni che siano riconducibili ad un profilo professionale differente.
D'altra parte, però, la prova dell'incarico in questione si ricava, in via di presunzione semplice ex art. 2729 c.c., dalle suindicate missive, in cui il ricorrente è indicato come
12 responsabile di U.O.
Con ciò, è superata anche la questione dell'assenza di stipula di contratto individuale integrativo, che deve ritenersi anch'esso provato, intrinsecamente all'espressa prova dell'attribuzione della qualifica di responsabile di U.O.
Inoltre, secondo quanto già osservato, la domanda proposta dal dott. non si Pt_1 inquadra nel contesto dell'espletamento di fatto di mansioni rientranti in un livello dirigenziale superiore, bensì in quello della corretta individuazione della retribuzione di posizione fissa per uno o più livelli dirigenziali che sarebbero stati oggetto di specifici incarichi da parte di . TE
7. , tale pretesa postula la prova della valutazione collegiale positiva. CP_11
A riguardo, occorre rammentare il meccanismo retributivo dei dirigenti medici, che si compone di una parte tabellare, in misura fissa e variabile, e di una parte variabile, quest'ultima legata alle funzioni assegnate;
a tali poste retributive, che indicano la retribuzione di posizione, può affiancarsi la retribuzione variabile di risultato
(Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2011, n. 2459: “La struttura del trattamento economico del dirigente si compone di una retribuzione fissa, collegata alla qualifica rivestita dal dirigente e determinata dai contratti collettivi, e di una retribuzione accessoria consistente nell'indennità di posizione (che varia secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna amministrazione)
e nell'indennità di risultato (finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti); tale struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione mentre la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto dato dal dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione;
a riprova di tale assunto legittimamente è prevista una pluralità di fasce retributive anche nell'ambito di una medesima qualifica dirigenziale”).
La posta retributiva variabile di posizione può essere riconosciuta esclusivamente in presenza di un atto di graduazione delle funzioni dirigenziali, ossia di un atto di macro organizzazione con cui venga istituito e disciplinato uno specifico posto in organigramma, con successiva attribuzione del relativo incarico al dirigente medico, il quale solo in tal modo potrà aver diritto alla corrispondente retribuzione di posizione variabile (Cassazione civile, sez. lav., 25/03/2014, n. 6956: “In materia di retribuzione di dirigente medico, il provvedimento di graduazione delle funzioni ha natura di atto di macro organizzazione riconducibile all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed integra un elemento costitutivo della parte Con variabile della retribuzione di posizione. Ne consegue che in caso di mancata adozione, da parte dell' del detto atto organizzativo, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale, i cui atti di determinazione hanno natura contabile e non sono idonei
a fondare posizioni giuridiche piene, a sostegno di pretese economiche individuali”).
In assenza di pesatura degli incarichi, i dirigenti medici maturano esclusivamente il
13 diritto alla retribuzione tabellare (Cassazione civile, sez. lav., n. 14279 del 24/06/2014:
“La retribuzione di posizione costituisce, secondo le previsioni dei c.c.n.l. per la dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità del 5 dicembre 1996 e del 8 giugno 2000, una componente fondamentale della retribuzione dei dirigenti, la cui erogazione non è condizionata all'effettiva determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali ad opera dell' ”), non potendo però vantare alcuna pretesa in ordine Parte_2 alla retribuzione di posizione variabile connessa ad un incarico direttivo o speciale
(Cassazione civile, sez. lav., 27/05/2009, n. 12335: “In tema di trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle aziende del servizio sanitario, il contratto collettivo nel prevedere, da parte delle aziende, la determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali e l'attribuzione di un valore economico ad ogni relativa posizione, riconosce una retribuzione di posizione complessiva composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale, divisa in una parte fissa e in una variabile, nonché da un'ulteriore quota, parimenti variabile e definita in sede aziendale, collegata all'incarico conferito sulla base della graduazione delle funzioni. Pertanto, fino al conferimento degli incarichi, al dirigente deve essere corrisposta una retribuzione di posizione minima, costituita dalle componenti, fissa e variabile, della quota tabellare, che costituisce mera anticipazione destinata ad essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all'incarico conferito”).
Nella fattispecie, l' non ha contestato di aver adottato l'atto di TE graduazione (la cui assenza inciderebbe solo sulla retribuzione variabile di risultato, che non è oggetto di domanda), ma ha eccepito l'assenza della formale investitura e della valutazione periodica del dirigente innanzi descritta, quale fattori impeditivi della spettanza della maggior retribuzione di posizione fissa rivendicata.
In effetti, in assenza della valutazione collegiale di cui ai succitati artt. 27 e 19, difetta uno dei requisiti fondamentali che il C.C.N.L. prescrive per la legittima attribuzione dell'incarico (Cassazione civile, n. 11574 del 03/05/2023).
Non a caso, l'assenza della valutazione collegiale è stata ritenuta dalla Suprema Corte quale causa di nullità degli atti negoziali assunti dalla P.A. datrice nella gestione del rapporto in violazione della norma, ritenuta imperativa, di cui all'art. 15 co. 5 D. Lgs.
502/1992 (Cassazione civile, n. 27120 del 15/11/2017: “Nel rapporto di lavoro della dirigenza medica, l'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui prevede che il dirigente sia sottoposto a verifiche periodiche e a fine incarico, e condiziona il conferimento o la conferma dell'incarico all'esito positivo di tali verifiche, ha carattere di norma imperativa, dettata a salvaguardia dell'interesse pubblico della salute dei cittadini, sicché è da ritenere nullo l'atto negoziale difforme”).
In sostanza, non è sufficiente né presumere il conferimento di uno o più dei quattro profili dirigenziali esposti in ricorso, né è sufficiente che il dott. li abbia Pt_1 espletati per almeno 5 anni, essendo altresì necessario che egli avesse ottenuto la valutazione collegiale iniziale e periodica, elemento di cui non vi è prova, almeno fino al 31.12.2019.
14 Non essendo stato provato tale imprescindibile requisito, non è possibile riconoscere al dott. una superiore retribuzione di posizione fissa per qualunque incarico Pt_1 dirigenziale di fatto pur svolto, atteso che la prova dell'esistenza dell'incarico, anche a decorrere dal 2012, non ne postula la validità.
Anzi, deve ritenersi nullo l'eventuale atto aziendale di conferimento o conferma dell'incarico adottato in assenza della valutazione collegiale del dirigente.
Né può trovare applicazione l'art. 2126 c.c., norma la quale, ferma la sua applicabilità nel pubblico impiego privatizzato, si applica solo alla nullità del contratto individuale di lavoro e non anche nella diversa ipotesi di nullità degli atti di gestione del rapporto
(Tribunale di Roma, sez. lav., 02/10/2020, n. 5907; Cassazione civile, sez. lav., n. 3094 del 08/02/2018: “Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e
i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa;
ne consegue che il dirigente ministeriale, cui sia stato conferito un incarico aggiuntivo di reggenza presso un altro ufficio pubblico, non ha diritto ad una maggiore remunerazione, né, in caso di conferimento illegittimo di tale incarico, può trovare applicazione l'art.
2126 c.c., riferibile alle ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia eseguita in assenza di titolo per la nullità del rapporto di lavoro e non a quelle in cui i compiti attribuiti, sia pure sulla base di determinazioni amministrative illegittime, siano comunque riconducibili alla qualifica posseduta”).
Di conseguenza, l'espletamento di fatto di funzioni dirigenziali superiori non può valere a “sanare” il vulnus costituito dall'assenza di valutazione collegiale, che, al più, potrebbe generare una responsabilità per inadempimento dell' ai fini del Pt_2 potenziale risarcimento del danno da perdita di chance, questione però estranea al presente giudizio.
In conclusione, l'incarico di direttore e responsabile di U.O. è provato come da missive suindicate, ed è provato che, almeno dal 2016, il centro di medicina dello sport costituiva una tuttavia, fino al 2020, non vi è prova della positiva valutazione CP_9 del collegio, quindi non vi è prova dell'esistenza di uno dei requisiti fondamentali che il C.C.N.L. prevede per la legittima attribuzione dell'incarico, sicché, in assenza di tale prova, non ne è dimostrata la validità e non è possibile riconoscere la retribuzione fissa per l'attività di direzione, pur di fatto svolta.
Né il ricorrente ha allegato, prima ancora che provato, di aver ricevuto o almeno invano richiesto la valutazione positiva in un momento antecedente a quello individuato dall' addì 1.1.2020. CP_1
8. La domanda si rivela, invece, fondata a decorrere da tale giorno.
Più precisamente, l' ha dato prova di aver aggiornato la posizione retributiva Pt_2
15 del dott. per l'appunto con decorrenza dall'1.1.2020, a seguito di pubblicazione Pt_1 ed applicazione dell'A.C.N. Area Sanità triennio 2016-2018, con il riconoscimento della retribuzione contrattualmente prevista dall'art. 18 parte II lett. c), in attuazione della disposizione dell'art. 91 C.C.N.L. (“Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico). Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) per tredici mensilità.
2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.
3. A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente Ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come nelle seguenti tabelle
”.
Tale inquadramento non poteva prescindere, come sopra osservati, dai requisiti della valutazione tecnica collegiale e dell'attività ultraquinquennale, come stabilito dai succitati artt. 28 e 19.
In sostanza, il riconoscimento, da parte dell' della retribuzione l'incarico CP_1 professionale ex art. 18 co. 1 par. II lett. c) impone di presumere lo svolgimento di attività professionale da almeno cinque anni e la verifica collegiale positiva.
La presunzione semplice che consente di raggiungere tale risultato probatorio poggia, infatti, su una sostanziale ammissione della sussistenza dei requisiti di legge e di contratto collettivo in capo al ricorrente, a differenza di quanto osservato per il periodo fino al 31.12.2019, in cui, per il divieto di doppia presunzione, il conferimento di incarico, già ritenuto provato in via presuntiva, non poteva lasciar presumere l'intervento della valutazione tecnica.
16 Pertanto, almeno dal giorno 1.1.2020, deve ritenersi che l'incarico di direzione di ia stato legittimamente conferito, oltre che di fatto espletato. CP_9
Ciò permette di scrutinare la lamentata difformità nell'individuazione della retribuzione di posizione fissa rivendicata in ricorso, deduzione che si rivela fondata.
Infatti, la collocazione dell'incarico nella tipologia di cui all'art. 18 co. 1 par. II lett. c)
(incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, di verifica e di controllo), operata dall' non può essere condivisa in quanto non confacente all'incarico CP_1 dirigenziale espletato dal ricorrente.
Di contro, si rivela corretta l'individuazione della tipologia di incarico, operata in ricorso, nell'alveo di cui all'art. 18 co. 1 par. I lett. b), consistente nella direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale, e ciò in considerazione di quanto emerso dall'istruttoria, ed in specie alla luce dell'attribuzione, almeno dal 2016, della natura di l Centro di medicina dello sport. CP_9
Provati i presupposti legali e contrattuali sopra indicati, e provato l'effettivo espletamento della funzione di responsabile della struttura dipartimentale de qua, spetta al dott. la corrispondente retribuzione di posizione, correlata all'incarico Pt_1 assolto, per la somma di € 12.500,00 annui lordi divisi in tredici mensilità, la quale va riconosciuta con decorrenza dall'1.1.2020 fino alla data di cessazione dal servizio indicata dall' (31.12.2021). CP_1
In assenza di specifiche contestazioni in punto di quantum debeatur da parte dell' resistente, quest'ultima va condannata al pagamento, in favore del Pt_2 ricorrente ed a titolo di maggior R.P.M.U., della complessiva somma di € 17.783,22 (€
683,97 x 13 x 2), quale differenza rispetto all'importo già percepito.
La somma liquidata va intesa al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cass., sez. lav., 6639/2020).
Ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 459/2000, trova applicazione l'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo.
Assorbita l'eccezione di prescrizione, riferita ad un periodo antecedente a quello per il quale la domanda ha trovato accoglimento, nonché assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla
17 soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; sez. II, 24724/2019),
l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza oggettiva circa l'individuazione, la ricostruzione e l'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie concreta in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. ai procuratori di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di a percepire la retribuzione di posizione minima Parte_1 unificata ex art. 18 co. 1 par. I lett. b) C.C.N.L. di comparto, dall'1.1.2020 al
31.12.2021;
2) condanna , in persona del D.G. p.t., al pagamento, in favore del dott. TE
, della complessiva somma lorda di € 17.783,22, oltre il maggior Parte_1 importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna , in TE persona del D.G. p.t., al pagamento della residua somma, che liquida in € 2.615,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per
€ 173,00, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avellino, 13.3.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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